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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. TO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 52771/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 17/4/2025 e promosso da:
nata a [...] l'[...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago,
C.F. che lo rappresenta e difende in virtù del mandato depositato C.F._2 telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata, (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti per atto notaio rep. n. 37590, racc. n. 7131 del Persona_1
23/1/2023, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa;
1 2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in r i ferimento al contratto di finanziamento in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di finanziamento in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda C TU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente il rapporto bancario in questione, con particolare riferimento agli estratti conto integrali e scalari dall'inizio del rapporto.
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di finanziamento senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
per la parte convenuta: “l' rassegna le proprie CP_1 CONCLUSIONI Chiedendo a codesto Ill.mo Tribunale di voler respingere la domanda avversaria in toto, in quanto del tutto infondata per le considerazioni sopra svolte. Vittoria di spese, diritti e competenze di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22/7/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme corrisposte dalla mutuataria a titolo di interessi, previo accertamento della nullità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo inter partes, con conseguente non debenza di interessi al tasso ultralegale, vinte le spese di lite.
L'attrice, premesso di aver stipulato in data 8/5/2014 con l' il contratto di mutuo CP_1 ipotecario edilizio n. 048201400004259 per la somma di € 173.000,00, da rimborsare in trent'anni anni mediante il pagamento di rate semestrali d'importo pari ad € 4.806,93 ciascuna, con la previsione del TAN del 3,75 %, e del piano di ammortamento alla francese, esponeva che la convenuta, in violazione degli artt. 1815, 1823, 1842, 1283, 1284 e 1346 c.c., nonché del
D.Lgs. n. 385/93 e dalla L. 108/1996, le aveva illegittimamente addebitato interessi in misura superiore a quella pattuita.
2 si doleva, inoltre, dell'ammortamento alla francese, da cui era derivata Parte_1
l'applicazione di capitalizzazione composta e anatocismo, con la conseguenza che il TAE applicato era superiore al TAN, evidenziando, altresì, la necessità di verificare se i tassi d'interesse fossero usurari.
2. Con comparsa del 4/5/2023 si costituiva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Il convenuta esponeva:
- di essere succeduto ex lege all' ai sensi del D.L. n. 201/2011, e che, ai sensi dell'art. CP_2
1, comma 245 della L. n. 662/1996, era stata istituita presso l' “la Gestione Unitaria CP_2 delle Prestazioni Creditizie e sociali agli iscritti” - finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall' art. 1, comma 242, L. 23 dicembre 1996 n. 662 ed era stata demandata al Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, l'emanazione della relativa normativa regolamentare, poi adottata con D.M. 28 luglio 1998, n. 463, che, all' art. 1, lett. a), tra gli interventi assicurati dalla gestione unitaria autonoma in favore degli iscritti, aveva espressamente indicato quella relativa alla “erogazione di mutui ipotecari a tassi agevolati”;
- che l' aveva concesso all'attrice il mutuo per un importo di € 173.000,00, da restituire in CP_1 trent'anni al tasso annuo effettivo del 3,75%, cui era stato allegato il relativo piano di ammortamento certificato dalla Consulenza Professionale attuariale dell'Istituto;
- che le avverse doglianze afferenti all'ammortamento alla francese ed alla usurarietà dei tassi d'interesse erano infondate, avuto riguardo alle clausole contrattuali.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. chiede la condanna dell' alla Parte_1 Controparte_1 ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi in esecuzione del contratto mutuo inter partes, previo accertamento della nullità delle clausole afferenti all'ammortamento ed ai tassi d'interesse.
Le domande attoree sono infondate.
E' documentale che l'attrice ha stipulato in data 27/1/2015 con l' il contratto di mutuo CP_1 ipotecario edilizio n. 048201400004259 per la somma di € 173.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo
3 di finanziamento delle spese accessorie, da rimborsare in trent'anni anni in rate semestrali di €
4.806,93 ciascuna, con la previsione del TAN fisso del 3,75% e del piano di ammortamento alla francese. Ciò posto, il contratto risulta determinato nei suoi elementi essenziali, pertanto nessuna incertezza è configurabile in ordine alle sue condizioni economiche.
Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
4 Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
Nel caso che ci occupa, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
5 Osserva, in particolare, la Suprema Corte con la citata sentenza n. 15130/2024 che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023 in materia fiscale).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero
6 l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea di nullità parziale del mutuo e delle consequenziali pretese restitutorie.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 22/7/2022 da avverso l' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA le domande proposte da avverso l' Parte_1 Controparte_1
;
[...]
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, Parte_1 che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/7/2025.
Il Giudice
TO RT
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. TO MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 52771/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione il 17/4/2025 e promosso da:
nata a [...] l'[...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago,
C.F. che lo rappresenta e difende in virtù del mandato depositato C.F._2 telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata, (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'INPS in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti per atto notaio rep. n. 37590, racc. n. 7131 del Persona_1
23/1/2023, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: mutuo
CONCLUSIONI: per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito 1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo per cui è causa;
1 2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in r i ferimento al contratto di finanziamento in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di finanziamento in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda C TU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare l'Istituto di credito alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare l'Istituto di credito al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente il rapporto bancario in questione, con particolare riferimento agli estratti conto integrali e scalari dall'inizio del rapporto.
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di finanziamento senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari”
per la parte convenuta: “l' rassegna le proprie CP_1 CONCLUSIONI Chiedendo a codesto Ill.mo Tribunale di voler respingere la domanda avversaria in toto, in quanto del tutto infondata per le considerazioni sopra svolte. Vittoria di spese, diritti e competenze di causa”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22/7/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme corrisposte dalla mutuataria a titolo di interessi, previo accertamento della nullità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto di mutuo inter partes, con conseguente non debenza di interessi al tasso ultralegale, vinte le spese di lite.
L'attrice, premesso di aver stipulato in data 8/5/2014 con l' il contratto di mutuo CP_1 ipotecario edilizio n. 048201400004259 per la somma di € 173.000,00, da rimborsare in trent'anni anni mediante il pagamento di rate semestrali d'importo pari ad € 4.806,93 ciascuna, con la previsione del TAN del 3,75 %, e del piano di ammortamento alla francese, esponeva che la convenuta, in violazione degli artt. 1815, 1823, 1842, 1283, 1284 e 1346 c.c., nonché del
D.Lgs. n. 385/93 e dalla L. 108/1996, le aveva illegittimamente addebitato interessi in misura superiore a quella pattuita.
2 si doleva, inoltre, dell'ammortamento alla francese, da cui era derivata Parte_1
l'applicazione di capitalizzazione composta e anatocismo, con la conseguenza che il TAE applicato era superiore al TAN, evidenziando, altresì, la necessità di verificare se i tassi d'interesse fossero usurari.
2. Con comparsa del 4/5/2023 si costituiva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Il convenuta esponeva:
- di essere succeduto ex lege all' ai sensi del D.L. n. 201/2011, e che, ai sensi dell'art. CP_2
1, comma 245 della L. n. 662/1996, era stata istituita presso l' “la Gestione Unitaria CP_2 delle Prestazioni Creditizie e sociali agli iscritti” - finanziata con il contributo obbligatorio previsto dall' art. 1, comma 242, L. 23 dicembre 1996 n. 662 ed era stata demandata al Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, l'emanazione della relativa normativa regolamentare, poi adottata con D.M. 28 luglio 1998, n. 463, che, all' art. 1, lett. a), tra gli interventi assicurati dalla gestione unitaria autonoma in favore degli iscritti, aveva espressamente indicato quella relativa alla “erogazione di mutui ipotecari a tassi agevolati”;
- che l' aveva concesso all'attrice il mutuo per un importo di € 173.000,00, da restituire in CP_1 trent'anni al tasso annuo effettivo del 3,75%, cui era stato allegato il relativo piano di ammortamento certificato dalla Consulenza Professionale attuariale dell'Istituto;
- che le avverse doglianze afferenti all'ammortamento alla francese ed alla usurarietà dei tassi d'interesse erano infondate, avuto riguardo alle clausole contrattuali.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/4/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. chiede la condanna dell' alla Parte_1 Controparte_1 ripetizione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi in esecuzione del contratto mutuo inter partes, previo accertamento della nullità delle clausole afferenti all'ammortamento ed ai tassi d'interesse.
Le domande attoree sono infondate.
E' documentale che l'attrice ha stipulato in data 27/1/2015 con l' il contratto di mutuo CP_1 ipotecario edilizio n. 048201400004259 per la somma di € 173.000,00, di cui € 5.000,00 a titolo
3 di finanziamento delle spese accessorie, da rimborsare in trent'anni anni in rate semestrali di €
4.806,93 ciascuna, con la previsione del TAN fisso del 3,75% e del piano di ammortamento alla francese. Ciò posto, il contratto risulta determinato nei suoi elementi essenziali, pertanto nessuna incertezza è configurabile in ordine alle sue condizioni economiche.
Sono parimenti infondate le censure relative al piano di ammortamento.
La contestazione concerne in sostanza il sistema di ammortamento alla francese. Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
4 Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord. 20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”
(cfr. Trib. Milano, 29/1/2015).
Corrobora la citata analisi ermeneutica l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata (cfr. Cass. civ. n. 16221 del 19/5/2022; App. Milano n.
1830 del 24/4/2019).
Nel caso che ci occupa, dunque, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al tipo di ammortamento applicato non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.
In realtà la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
5 Osserva, in particolare, la Suprema Corte con la citata sentenza n. 15130/2024 che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Un'opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. civ. n. 34677/2022); «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. civ. n. 27823/2023 in materia fiscale).
La produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG sarebbe una patologia, che va specificamente allegata e comprovata dalla parte che la deduce.
Concludendo sul punto, si conferma l'adesione all'orientamento che esclude che il piano di ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero
6 l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea di nullità parziale del mutuo e delle consequenziali pretese restitutorie.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 22/7/2022 da avverso l' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_1
RIGETTA le domande proposte da avverso l' Parte_1 Controparte_1
;
[...]
CONDANNA al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, Parte_1 che liquida in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 9/7/2025.
Il Giudice
TO RT
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