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Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
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Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
Versione
4 gennaio 1957
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1957
Vedi fonte istituzionale
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