Articolo 6 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1436
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 gennaio 1957
Art. 6.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1957