Articolo 1 della Legge 22 novembre 1961, n. 1286
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1961
Art. 1.
Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 , e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, e 23 ottobre 1960, n. 1239 , sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1961