Art. 11. Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi
Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 , e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 , sono aumentate del 30 per cento.
La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse e' arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso.
Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 , restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita' dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , e successive modificazioni.
Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 , e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 , sono aumentate del 30 per cento.
La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse e' arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso.
Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502 , restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita' dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , e successive modificazioni.