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Articolo 10 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
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Legge 23 aprile 1965, n. 458
Articolo 10 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
Versione
6 giugno 1965
Art. 10.
L'assemblea provinciale si compone dei soci della Provincia e si riunisce almeno ogni tre anni.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965
Vedi fonte istituzionale
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