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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2690/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA CAVOUR n. 61, presso lo studio dell'Avv. FORESTA ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PARTINICO (PA), PIAZZA G. VERDI N. 35, presso lo studio dell'Avv. TAFARELLA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale d'udienza dell'11/7/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza del 18/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 29/5/2025.
All'udienza dell'11/7/2025, i coniugi sono comparsi personalmente, hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, e “relativamente alla previsione del trasferimento immobiliare previsto in separazione, i difensori
1 chiedono un rinvio a trattazione scritta al fine di valutare la possibilità di modificare l'accordo prevedendo un obbligo a trasferire anziché di trasferimento immediato”.
Il Presidente ha, quindi, rinviato a trattazione scritta all'udienza del
18/7/2025, all'esito del quale, preso atto del deposito dell'integrazione all'accordo sottoscritto dai coniugi, ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, così come integrato con le note del 16/7/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, ciascun libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. Le parti dichiarano a tal fine di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento.
3. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti dichiarandosi disposti a qualsiasi altro ed eventuale adempimento.
4. La casa familiare (già di proprietà della SI.ra per la Parte_1 quota di ½ indiviso), per la quota di ½ indiviso, è pervenuta ai coniugi in forza di atto di compravendita del 19.03.2018 (Notaio ), registrato e Persona_1 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Palermo, il 23.03.2018, al n. registro generale 11442 - n. particolare 8948. Si tratta di un appartamento per civile abitazione posto al piano 2°, scala B, interno 6, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, rendita € 340,86, di un edificio in condominio sito in
Palermo viale Maria SS. Mediatrice n. 38, e riprodotto in planimetria depositata in catasto in data 27.05.1972, censito al catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio n. 66, particella n. 768, subalterno 43 (vedasi all.1 atto di compravendita).
L'immobile confina con la via Maria S.S. Mediatrice, con cortile condominiale e con proprietà SI.ra o aventi causa, salvo Parte_2 altri o diversi confini.
Per l'acquisto (di 1/2) i coniugi hanno acceso un mutuo con garanzia
2 ipotecaria di primo grado presso il Banco BPM S.p.A. pari ad € 66.739,35, rimborsabile mediante il pagamento di n. 210 rate mensili costanti ammontanti ad € 379,86 con inizio fissato il 30.04.2018 e con pagamento dell'ultima rata fissata per il 30.10.2035 (vedasi all. 2 mutuo).
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte,
i SI.ri e hanno ceduto ipoteca volontaria alla Banca mutuante CP_1 Pt_1
e relativamente all'immobile sopra indicato (vedasi all. 2).
Con riferimento all'immobile, però, le parti si accordano come segue:
I mobili, gli arredi e le suppellettili verranno assegnati in proprietà esclusiva alla moglie.
Il SI. si impegna a trasferire alla moglie, nell'ambito della CP_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, dietro il pagamento di nessun corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari a ¼ dell'immobile sopra identificato, acquistato in regime di comunione dei beni e già adibito ad abitazione coniugale.
Il SI. rinuncia altresì all'iscrizione dell'ipoteca legale. CP_1
La SInora che accetta, a fronte del trasferimento della proprietà, Pt_1 si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già di fatto avviene dal momento della stipula, e diverrà unica proprietaria esclusiva della casa e unica titolare del contratto.
La SI.ra dichiara di aver provveduto al pagamento di tutte le spese Pt_1 condominiali pregresse e si assume l'impegno per quelle future.
A seguito dell'omologazione della separazione, pertanto, sarà trascritto il trasferimento di proprietà, con tutti gli oneri relativi a carico esclusivo della
SI.ra e all'uopo si chiede che la cessione venga dichiarata esente da Pt_1 ogni tassa o imposta ex art. 19 della L. n. 74/1987.
Al fine del trasferimento dell'immobile, le parti DICHIARANO
Di essere a conoscenza che i trasferimenti immobiliari sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento;
il cancelliere e/o addetti all'ufficio del processo destinati al controllo della documentazione si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di
3 proprietà e/o altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica
Di essere a conoscenza che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento o il riconoscimento del diritto reale è e rimane delle parti, e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo abbia solo valore obbligatorio, con la necessità di ripeterlo innanzi al notaio ai fini della trascrivibilità;
Che i dati di identificazione catastale, come diportati dalla visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto (all. 4); la parte alienante dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario;
Che il fabbricato del quale fa parte l'immobile è stato edificato in forza di licenza edilizia rilasciata dal comune di Palermo in data 10.11.1969 n. 457 e successiva variante n. 566 rilasciata in data 16.07.1970 (vedasi all. 5);
Che l'immobile è stato dichiarato abitabile in data 20.06.1972 con protocollo n. 8417.
Le parti, inoltre, si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare nel più breve tempo possibile, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente”.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 18/7/2025, le parti hanno chiesto “che il ricorso introduttivo, nella parte relativa al trasferimento immobiliare concordato tra le parti, sia modificato come segue:
“il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra Controparte_1 Parte_1 senza richiedere alcun corrispettivo, la propria quota (pari ad 1/4) dell'appartamento per civile abitazione, adibito a casa familiare, posto al piano
4 2°, scala B, interno 6, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, rendita €
340,86, dell'edificio condominiale sito in Palermo viale Maria SS. Mediatrice n.
38, e riprodotto in planimetria depositata in catasto in data 27.05.1972, censito al catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio n. 66, particella n. 768, subalterno 43.
L'appartamento confina con la via Maria S.S. Mediatrice, con cortile condominiale e con proprietà SI.ra o aventi causa, salvo altri Parte_2
o diversi confini.
La SInora si obbliga ad acquistare la suddetta quota senza versare Pt_1 corrispettivo al SI. fermo restando che, a fronte del trasferimento della CP_1 suddetta proprietà, la stessa si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già di fatto avviene dal momento della stipula, e diverrà unica proprietaria esclusiva della casa e unica titolare del contratto.
Tutte le spese e gli oneri relativi al trasferimento della citata quota saranno a carico della SI.ra la quale dichiara di aver provveduto anche al Pt_1 pagamento di tutte le spese condominiali pregresse e si assume l'impegno per quelle future”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 43 P. 1, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
5 21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2690/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA CAVOUR n. 61, presso lo studio dell'Avv. FORESTA ROSA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PARTINICO (PA), PIAZZA G. VERDI N. 35, presso lo studio dell'Avv. TAFARELLA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale d'udienza dell'11/7/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza del 18/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 29/5/2025.
All'udienza dell'11/7/2025, i coniugi sono comparsi personalmente, hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, e “relativamente alla previsione del trasferimento immobiliare previsto in separazione, i difensori
1 chiedono un rinvio a trattazione scritta al fine di valutare la possibilità di modificare l'accordo prevedendo un obbligo a trasferire anziché di trasferimento immediato”.
Il Presidente ha, quindi, rinviato a trattazione scritta all'udienza del
18/7/2025, all'esito del quale, preso atto del deposito dell'integrazione all'accordo sottoscritto dai coniugi, ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, così come integrato con le note del 16/7/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, ciascun libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2. Le parti dichiarano a tal fine di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento.
3. Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti dichiarandosi disposti a qualsiasi altro ed eventuale adempimento.
4. La casa familiare (già di proprietà della SI.ra per la Parte_1 quota di ½ indiviso), per la quota di ½ indiviso, è pervenuta ai coniugi in forza di atto di compravendita del 19.03.2018 (Notaio ), registrato e Persona_1 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Palermo, il 23.03.2018, al n. registro generale 11442 - n. particolare 8948. Si tratta di un appartamento per civile abitazione posto al piano 2°, scala B, interno 6, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, rendita € 340,86, di un edificio in condominio sito in
Palermo viale Maria SS. Mediatrice n. 38, e riprodotto in planimetria depositata in catasto in data 27.05.1972, censito al catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio n. 66, particella n. 768, subalterno 43 (vedasi all.1 atto di compravendita).
L'immobile confina con la via Maria S.S. Mediatrice, con cortile condominiale e con proprietà SI.ra o aventi causa, salvo Parte_2 altri o diversi confini.
Per l'acquisto (di 1/2) i coniugi hanno acceso un mutuo con garanzia
2 ipotecaria di primo grado presso il Banco BPM S.p.A. pari ad € 66.739,35, rimborsabile mediante il pagamento di n. 210 rate mensili costanti ammontanti ad € 379,86 con inizio fissato il 30.04.2018 e con pagamento dell'ultima rata fissata per il 30.10.2035 (vedasi all. 2 mutuo).
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte,
i SI.ri e hanno ceduto ipoteca volontaria alla Banca mutuante CP_1 Pt_1
e relativamente all'immobile sopra indicato (vedasi all. 2).
Con riferimento all'immobile, però, le parti si accordano come segue:
I mobili, gli arredi e le suppellettili verranno assegnati in proprietà esclusiva alla moglie.
Il SI. si impegna a trasferire alla moglie, nell'ambito della CP_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, dietro il pagamento di nessun corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari a ¼ dell'immobile sopra identificato, acquistato in regime di comunione dei beni e già adibito ad abitazione coniugale.
Il SI. rinuncia altresì all'iscrizione dell'ipoteca legale. CP_1
La SInora che accetta, a fronte del trasferimento della proprietà, Pt_1 si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già di fatto avviene dal momento della stipula, e diverrà unica proprietaria esclusiva della casa e unica titolare del contratto.
La SI.ra dichiara di aver provveduto al pagamento di tutte le spese Pt_1 condominiali pregresse e si assume l'impegno per quelle future.
A seguito dell'omologazione della separazione, pertanto, sarà trascritto il trasferimento di proprietà, con tutti gli oneri relativi a carico esclusivo della
SI.ra e all'uopo si chiede che la cessione venga dichiarata esente da Pt_1 ogni tassa o imposta ex art. 19 della L. n. 74/1987.
Al fine del trasferimento dell'immobile, le parti DICHIARANO
Di essere a conoscenza che i trasferimenti immobiliari sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale, atteso che la pronuncia del Collegio si limiterà a raccogliere la volontà negoziale delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento;
il cancelliere e/o addetti all'ufficio del processo destinati al controllo della documentazione si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di
3 proprietà e/o altro diritto reale senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto di trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica e impiantistica
Di essere a conoscenza che la responsabilità circa la validità e la trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento o il riconoscimento del diritto reale è e rimane delle parti, e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale ma comporteranno che l'accordo abbia solo valore obbligatorio, con la necessità di ripeterlo innanzi al notaio ai fini della trascrivibilità;
Che i dati di identificazione catastale, come diportati dalla visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto (all. 4); la parte alienante dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario;
Che il fabbricato del quale fa parte l'immobile è stato edificato in forza di licenza edilizia rilasciata dal comune di Palermo in data 10.11.1969 n. 457 e successiva variante n. 566 rilasciata in data 16.07.1970 (vedasi all. 5);
Che l'immobile è stato dichiarato abitabile in data 20.06.1972 con protocollo n. 8417.
Le parti, inoltre, si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare nel più breve tempo possibile, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente”.
Con le note di trattazione scritta dell'udienza del 18/7/2025, le parti hanno chiesto “che il ricorso introduttivo, nella parte relativa al trasferimento immobiliare concordato tra le parti, sia modificato come segue:
“il SI. si obbliga a trasferire alla SI.ra Controparte_1 Parte_1 senza richiedere alcun corrispettivo, la propria quota (pari ad 1/4) dell'appartamento per civile abitazione, adibito a casa familiare, posto al piano
4 2°, scala B, interno 6, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6, rendita €
340,86, dell'edificio condominiale sito in Palermo viale Maria SS. Mediatrice n.
38, e riprodotto in planimetria depositata in catasto in data 27.05.1972, censito al catasto Fabbricati del suddetto comune al foglio n. 66, particella n. 768, subalterno 43.
L'appartamento confina con la via Maria S.S. Mediatrice, con cortile condominiale e con proprietà SI.ra o aventi causa, salvo altri Parte_2
o diversi confini.
La SInora si obbliga ad acquistare la suddetta quota senza versare Pt_1 corrispettivo al SI. fermo restando che, a fronte del trasferimento della CP_1 suddetta proprietà, la stessa si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già di fatto avviene dal momento della stipula, e diverrà unica proprietaria esclusiva della casa e unica titolare del contratto.
Tutte le spese e gli oneri relativi al trasferimento della citata quota saranno a carico della SI.ra la quale dichiara di aver provveduto anche al Pt_1 pagamento di tutte le spese condominiali pregresse e si assume l'impegno per quelle future”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 43 P. 1, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
5 21/2/2011, n. 44.
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