Sentenza 25 marzo 2013
Massime • 1
La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, relativa ad aggressione fisica di una lavoratrice da parte di collega sovraordinato, la S.C. ha confermato la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che aveva escluso il rapporto di "occasionalità necessaria" tra la condotta lesiva ed il rapporto di lavoro in assenza di nesso con le mansioni del dipendente, e ritenendo insufficiente la circostanza della verificazione dell'aggressione nell'ambiente di lavoro).
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- 3. agente. Natura, elementi costitutivi e concetto di “occasionalità necessaria”. – Diritto del RisparmioDi Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 9 gennaio 2024
Con l'ordinanza n. 31675 del 4/11/2023, la Cassazione si è di nuovo occupata del tema della responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della Compagnia Assicurativa per il fatto illecito del sub-agente [1]. Il caso. Nello specifico, la fattispecie sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità ha riguardato una richiesta di risarcimento danni per responsabilità ex artt. 2049 e 2043, avanzata nei confronti di una Compagnia Assicurativa, per i danni subiti da parte attrice a seguito della falsificazione di alcune polizze assicurative ad opera di un sub agente. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Firenze avevano escluso la configurabilità nel caso di specie di una responsabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2013, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 873-2010 proposto da:
LI SI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato BUZZI ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCANCARELLO ANGELO, giusta- delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 3 "GENOVESE";
- intimata -
Nonché da:
AZENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 3 "GENOVESE", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato TOBIA GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIZZORNI PIER GIORGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente Incidentale -
contro
LI SI [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato BUZZI ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SCANCARELLO ANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 917/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/01/2009 R.G.N. 576/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l'Avvocato TOBIA GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 9 gennaio 2009, la Corte d'Appello di Genova accoglieva parzialmente il gravame svolto da IG VA contro la sentenza di primo grado e annullava la sanzione disciplinare intimata dalla AUSL n. 3 GENOVESE.
2. La Corte territoriale puntualizzava che:
- IG VA, dipendente della AUSL n. 3 GENOVESE con qualifica di ausiliario specializzato, in forza presso l'Ospedale Celesia di Genova Rivarolo, chiedeva la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento dei danni sofferti per essere stata aggredita e malmenata dal superiore gerarchico (DE Falco) ed impugnava, con separato ricorso, la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal rapporto di lavoro intimata dall'azienda sanitaria per comportamento ingiurioso ed alterco con colluttazione nei confronti del predetto DE Falco;
- il primo Giudice, riuniti i ricorsi, respingeva le domande tenuto conto della volontarietà delle lesioni a carico di entrambi i dipendenti coinvolti ed i reciproci intenti offensivi, come accertato dalla sentenza penale di primo grado;
riteneva legittima la sanzione disciplinare inflitta alla dipendente ed escludeva la responsabilità dell'Amministrazione nell'evento lesivo occorso sul presupposto che non vi fosse stata aggressione del superiore gerarchico ai danni della IG;
- la sentenza era gravata dalla dipendente che, all'uopo, invocava la sentenza penale d'appello che, in riforma della decisione di prime cure, l'aveva ritenuta vittima, non coautrice, della menzionata aggressione violenta.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva, per quanto qui rileva:
- sussistenti indizi gravi e concordanti nel senso che la IG fosse rimasta vittima dell'aggressione, come statuito, in sede penale, con sentenza definitiva della Corte d'appello, onde l'illegittimità, con conseguente annullamento, della sanzione disciplinare per inesistenza dell'elemento soggettivo dell'intenzionalità richiesto dalla contrattazione collettiva di settore;
- infondata la domanda risarcitoria per le lesioni subite a seguito dell'episodio indicato, sia a mente dell'art. 2049 c.c., per non essere l'evento dannoso in alcun modo riferibile, neppure indirettamente, alle mansioni, ovvero ad esigenze o ragioni di lavoro, sia a norma dell'art. 2087 c.c., per non essere ravvisabile, nella specie, lesione dell'integrità fisica della dipendente derivante causalmente dalla violazione di obblighi comportamentali imputabili all'Azienda sanitaria, posto che non poteva derivare causalmente, dalla grave inimicizia con il DE RO, la prevedibilità dell'aggressione.
4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, IG VA ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. La parte intimata ha resistito con controricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito, con controricorso, la ricorrente principale. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la medesima sentenza.
Sulla responsabilità dell'Azienda sanitaria ex art. 2049 c.c.. 6. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, denunciando violazione di legge (art. 2049 c.c.) e vizio di motivazione, si duole che la Corte di merito non abbia ravvisato, nell'episodio occorsole, alcun collegamento con le incombenze lavorative che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., producono la responsabilità del datore per il fatto illecito dei preposti, escludendo l'occasionalità necessaria, sussistente, invece, nella specie, ed abbia omesso di considerare, ed apprezzare, circostanze a tal fine decisive, quali l'essersi verificata l'aggressione in orario di lavoro, la posizione dell'aggressore di capoufficio, il movente riferibile all'avvenuta segnalazione, al datore di lavoro, dell'infedele adempimento delle mansioni lavorative da parte dell'aggressore.
7. Osserva il Collegio che il motivo non è meritevole di accoglimento, pur volendo prescindere dal rilievo per cui le censure svolte con il mezzo d'impugnazione, articolato per violazione legge e vizio di motivazione, risultano corredate del solo quesito di diritto, ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, benché si dipanino sul filo del vizio motivazionale per elementi di fatto asseritamente trascurati dalla Corte di merito la valorizzazione dei quali avrebbe, invece, condotto ad un diverso convincimento in ordine alla responsabilità dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 2049 c.c.. 8. La censura svolta non coglie nel segno giacché la ricostruzione fattuale della vicenda dedotta in giudizio è stata irretrattabilmente cristallizzata nel giudicato penale preso in esame dalla Corte di merito, che ha aderito ai relativi accertamenti quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale, alla sussistenza, a favore della IG, di un'esimente, la difesa legittima, formulando un giudizio fondato esclusivamente sugli accertamenti in fatto risultanti dal giudicato penale.
9. In particolare, i Giudici del gravame, ritenuto provato che il DE RO era stato richiesto dalla IG di smettere di fischiare perché veniva disturbata nella conversazione telefonica in corso di svolgimento e che, a tale richiesta, il DE RO rispondeva sferrandole un pugno al volto al quale la dipendente reagiva colpendolo con la cornetta del telefono, hanno ribadito, come emerso dal giudicato penale, che la IG era rimasta vittima dell'aggressione del DE RO e che quest'ultimo aveva subito lesioni lievi quali conseguenza della difesa legittima dell'aggredita.
10. Sulla base dei predetti accertamenti in fatto contenuti nel giudicato penale, la Corte di merito ha, quindi, correttamente escluso, tra le mansioni svolte dal dipendente e l'aggressione violenta subita dalla lavoratrice, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'Azienda sanitaria per il fatto illecito del DE RO, il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dall'aggressore, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. 11. Invero, questa Corte di legittimità, in tema di responsabilità diretta del datore di lavoro per fatto lesivo derivante dall'operato dei suoi dipendenti, con giurisprudenza costante, ha affermato, con riferimento al datore di lavoro pubblico, il principio secondo cui "il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto ai conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri dell'ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito" (ex multis, da ultimo, Cass. 29727/2011). 12. Ed ancora, quanto alla responsabilità indiretta del committente per il fatto dannoso commesso da un dipendente, questa Corte, con giurisprudenza ancora una volta costante, ritiene detta responsabilità postulare l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo (ex multis, Cass. 6632/2008). 13. A questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, si è correttamente attenuta la Corte di merito escludendo l'"occasionalità necessaria" tra la condotta lesiva e i compiti istituzionali, sulla base del rilievo per cui, nella specie, l'occasionalità della violenta aggressione alla dipendente era derivata non dallo svolgimento delle mansioni del dipendente aggressore e al fine di adempiere alle reciproche incombenze, ma dal mero fatto di trovarsi, entrambi i dipendenti implicati nell'episodio violento, nell'ambiente di lavoro, onde l'irriferibilità all'Azienda sanitaria del violento comportamento dell'uno in danno dell'altra. Sulla responsabilità dell'Agenda sanitaria ex art. 2087 c.c.. 14. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge (artt.2087 e 2697 c.c.) e vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso la responsabilità risarcitoria dell'Azienda sanitaria alla stregua dell'art. 2087 c.c., fondando tale decisione sull'assunto dell'imprevedibilità del fatto illecito del dipendente. Assume che i Giudici del gravame abbiano omesso di esaminare le risultanze documentali e testimoniali, acquisite al processo, in ordine ai gravi elementi di inimicizia sussistenti tra i due dipendenti sfociati nella violenta aggressione, così pervenendo all'erronea conclusione secondo cui il datore di lavoro non avrebbe omesso di adottare qualsiasi misura volta alla prevenzione di ulteriori violenti attacchi in danno della dipendente. 15. Anche tale censura, per la quale valgono, preliminarmente, i medesimi rilievi già svolti nel par. 7 che precede quanto alla conformità del mezzo d'impugnazione alle prescrizioni dell'art. 366- bis c.p.c., non è comunque meritevole di accoglimento.
16. Le critiche indirizzate all'accertamento in fatto della vicenda e alla pretermessa valutazione di risultanze istruttorie volte a dimostrare il peculiare contesto in cui sarebbe maturato l'episodio violento in danno della dipendente, non colgono nel segno giacché non evidenziano vizi logici nell'iter argomentativo della sentenza della Corte territoriale che, si ribadisce, ha tenuto conto e condiviso gli elementi fattuali emergenti dal giudicato penale:
l'acredine e l'aggressività manifestata dal DE RO;
la conoscenza datoriale del dissapore tra i due colleghi;
il motivo degli screzi (scorrettezze nel maneggio di denaro da parte del DE RO e il timore, della dipendente, di essere coinvolta); la reale sussistenza delle mancanze attribuite al Capo ufficio. 17. Invero la Corte di merito, con motivazione immune da censure, ha altresì evinto dal giudicato penale, e valorizzato nell'iter argomentativo, che il DE RO non fosse un soggetto violento, come risultante dal certificato penale da cui risultavano solo reati contro il patrimonio e lesioni colpose molto risalenti nel tempo, e che le incomprensioni tra i due protagonisti della vicenda che ne occupa, confidate dalla IG ad altro dipendente ed imperniate sulla circostanza di essere stata apostrofata dal DE RO in modo non conveniente, non avevano denotato elementi di violenza, onde non poteva farsi derivare causalmente, dall'espressione di parole non convenienti rivolte alla dipendente, la prevedibilità della violenta aggressione.
18. Ebbene, la lavoratrice addebita all'Azienda sanitaria il ritardo nell'assumere iniziative per un diversa assetto organizzativo che segnasse una distanza dal DE Falco ovvero nel sollecitare quest'ultimo alla desistenza da aggressioni verbali o morali, identificando in tali pretese condotte datoriali quelle misure protettive che il datore di lavoro avrebbe dovuto assumere per assolvere il dovere di protezione verso la lavoratrice ed impedire così l'aggressione violenta.
19. Permeato, dalla lavoratrice, in tali termini il dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro, ritiene il Collegio che l'opzione ermeneutica della Corte di merito, che detto obbligo-dovere ha escluso, debba essere condivisa non potendo ricomprendersi il maturato contesto professionale di inimicizia tra due dipendenti nel rischio specifico al quale riconnettere la responsabilità datoriale, a mente dell'art. 2087 c.c., in ispecie per non aver adottato idonee misure per tutelare l'incolumità prevenendo il violento alterco con esiti pur gravemente lesivi per la dipendente.
20. Non sussiste, in altre parole, un dovere di vigilanza del datore di lavoro affinché la prestazione lavorativa dei dipendenti venga resa, come auspicabile, in un clima di totale assenza di incomprensioni o dissapori tra dipendenti, o di apprestare idonee misure organizzative ove abbia acquisito la consapevolezza di dissapori occasionati da condotte che investono la stessa fedeltà di qualche dipendente (come la scorrettezza del Capo ufficio nel maneggio del denaro, scoperta dalla IG che tempestivamente si adoperava per informarne l'azienda sanitaria), anche se le descritte condotte dovessero investire, come nella peculiare vicenda in esame, il rapporto interpersonale tra un superiore gerarchico ed una sottoposta, potendo, al più, eventuali ed opportune iniziative datoriali dover seguire ad una valutazione di mera opportunità di rimuovere situazioni conflittuali, soprattutto in ambienti lavorativi a contatto con il pubblico, come nella specie.
21. Nel tal caso, ove il datore di lavoro non ritenesse, tuttavia, di farvi luogo, il mancato apprestamento di misure che evitassero contatti tra due dipendenti animati da reciproci sentimenti di astio risulta comunque non coercibile o risarcibile.
22. Ciò perché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma riconnette la responsabilità del datore di lavoro alla violazione degli obblighi comportamentali imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (ex multis, da ultimo, Cass. 2038/2013), mentre nella specie si verserebbe in un obbligo comportamentale suggerito, semmai, dal buon senso e dal comune sentire (tenuto conto delle specifiche denunce della sottoposta nei confronti del Capo ufficio), che nulla hanno a che vedere con il dovere di protezione ove, come nella specie, la lavoratrice, invocando per l'appunto protezione per il paventato timore che l'inimicizia sfociasse in episodi violenti, non abbia corroborato la denunzia della disdicevole condotta del Capo ufficio con profili di vessatorietà e mortificazione protratti nel tempo integranti una condotta di mobbing (v., da ultimo, ampiamente per la definizione della condotta di mobbing, Cass. 18927/2012). 23. Il ricorso principale va, pertanto, respinto.
Sul ricorso incidentale dell'Agenda sanitaria.
24. Non risulta meritevole di accoglimento neanche il ricorso incidentale proposto dall'Azienda sanitaria con il quale, con unico motivo (per vizio di motivazione), la ricorrente incidentale si duole che la Corte di merito abbia annullato la sanzione inflitta alla dipendente con motivazione insufficiente senza considerare che, alla stregua della contrattazione collettiva di settore, la sanzione ben poteva essere comminata anche per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti di un collega, quale si era rivelato il comportamento della dipendente.
25. Osserva al riguardo il Collegio che il ricorso, pur volendo superare l'evidente inidoneità della doglianza, svolta per vizio di motivazione ma nella quale sono trasfuse censure, non ritualmente introdotte, per violazione, da parte della Corte territoriale, della contrattazione collettiva di settore che regolamenta il potere disciplinare, non si conforma alla regola dell'autosufficienza giacché non riproduce il tenore della contestazione indirizzata alla dipendente, ne' indica chiaramente ove essa risulti prodotta nelle fasi di merito, evincendosi tali cenni, nel ricorso incidentale, al solo provvedimento disciplinare.
26. Invero, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del citato D.Lgs. n. 40, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto;
tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, explurimis, Cass., SU, n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009). 27. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011). 28. Il ricorrente, come premesso, non ha fornito, nel ricorso incidentale, la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento della contestazione disciplinare su cui si fonda la doglianza e della quale neppure ha riprodotto il contenuto, onde la Corte di legittimità non è stata posta in condizione di vagliare la fondatezza della censura.
29. In conclusione, i ricorsi principale ed incidentale vanno respinti.
30. Le spese di lite, a cagione della reciproca soccombenza, sono compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
spese compensate. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2013