Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 30/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.168/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 168/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Isernia
in composizione monocratica pubblicata il 24.03.2022 a conclusione del giudizio n. 18/2018 R.G.
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione esattoriale”, vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv.to Lorenzo Palmese, Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, v. Milite Ignoto n. 39, per procura in calce all'atto di appello.
-APPELLANTE-
e
Controparte_1
, c.f.
[...]
, c.f. rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di nei cui uffici domiciliano “ope legis” alla via Insorti CP_1
d'Ungheria n. 74
- APPELLATI-
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, che si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
IN FATTO
, con citazione notificata il 12.05.2022, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestata Corte di Appello, l' e l' Controparte_2 [...]
, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia l'on. le Corte di Appello di Campobasso, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
89/2022 del Tribunale di Isernia, dichiarare nulla ovvero invalida e/o inefficace ovvero annullare
la cartella esattoriale n. 053 2017 00012666 72 000 dell' , per le Controparte_2
motivazioni innanzi esposte;
in subordine, accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo e della
correlata pretesa, per irritualità dell'iter notificatorio ovvero per intervenuta prescrizione del
credito. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio”.
Con comparsa di risposta del 20.09.2022 si è costituita, in difesa degli Enti appellati, l'
[...]
, la quale ha chiesto dichiararsi, contrariis reiectis, Controparte_4
l'inammissibilità del gravame ovvero il suo rigetto nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha affidato il gravame avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale di Isernia ai seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 140 c,p,c,, nonché dell'art. 44 c.c. e dell'art. 31 disp. att. c.c.;
2) Violazione dell'art. 2967 c.c. (in punto di onere della prova, circa l'avvenuta rituale
notifica degli atti preordinati all'opposta cartella esattoriale);
3) Vizio di ultra petizione (art. 112 c.p.c. e/o violazione del principio di non contestazione
(art. 115c.p.c.);
4) Nullità del procedimento di riscossione e prescrizione del credito (violazione degli artt.
27 e 28 Legge n. 689/1981 e dell'art. 36 – bis comma 7, D.L. n. 223/2006 conv. con Legge
n. 248/2006, novellato dall'art. 4 Legge n. 183/2010); 5) Vizio di motivazione della cartella
opposta e difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
In relazione al primo motivo di appello, è opportuno richiamare alcuni principi giurisprudenziali enunciati dalla S.C. nella materia del giudizio che occupa.
Così, ad esempio, in Cass. n. 1648/1996 (cfr. anche Cass. n. 4078/1998), si legge che ”Non
costituisce prova del trasferimento di residenza, opponibile ai terzi di buona fede, la
certificazione del comune di nuova residenza prodotta dal destinatario della notifica, dalla
quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella
della notifica, atteso che, ai sensi dell'art. 44, 1°co., e dell'art. 31 disp. att. c.c., nonché delle
norme regolamentari sull'anagrafe della popolazione (art. 16, D.P.R. 31.1.1958, n. 136 e
successivamente, art. 18, D.P.R. 30.05.1989, n. 223), la cancellazione dall'anagrafe del
comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe del comune di nuova residenza
devono avere sempre la medesima decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di
trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicchè tale certificazione
anagrafica non fornisce la prova dell'avvenuta tempestiva dichiarazione al comune
abbandonato”. In senso analogo, la più recente pronuncia della Cassazione – Ord. n. 29865 del 20.11.2024
– così si esprime: “Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che
affermi di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti
previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1998 per l'iscrizione all'AIRE in data precedente alla notifica
stessa, giacchè tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli distinti ed ulteriori, previsti
dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza,
per l'opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al
comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo
in cui è fissata la nuova residenza”.
Dunque, alla luce di tali arresti, il primo giudice non ha errato nell'applicazione, ai fini della decisione del caso concreto, del combinato disposto di cui agli artt. 44, primo comma c.c. e
31 disp att. c.c. e, quindi, ad esigere dall'opponente la prova della doppia dichiarazione, fatta al comune abbandonato (Venafro) e a quello di nuova residenza (Pozzilli), imposta da quest'ultima disposizione ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede del mutamento di residenza.
Con Dovendosi quindi valutare la buona fede del terzo (in questo caso dell' ) e dunque la conoscibilità del trasferimento in questione, le prove acquisite in primo grado (consistenti nel certificato di residenza storico del solo Comune di Pozzilli e nelle prove testimoniali che non sono relative a circostanze conoscibili dall' ed dall' Controparte_2 Controparte_1
) non sono affatto decisive, alla luce della richiamata giurisprudenza della Cassazione,
[...]
anche recente, relativa agli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c.
Va poi evidenziato che i docc.e) ed f) dell'affoliazione dell'appellante, volti a dimostrare il buon esito della procedura di cambio di residenza, sono documenti acquisiti solo successivamente al primo grado, come peraltro affermato apertamente dall'appellante nell'atto di citazione, per ovviare ai rilievi di cui alla sentenza di primo grado e al provvedimento di reclamo in corso di causa circa la mancata prova dell'annotazione nel comune di provenienza. Ora, tale produzione è pacificamente inammissibile ex art. 345,
comma terzo c.p.c., nel testo novellato dal D.L. 22 .06.2012, n. 83, convertito dalla L.
7.08.2012, con rilievo anche d'ufficio in proposito.
Il primo motivo di appello va dunque respinto.
Nel secondo motivo di appello, l' impugnante assume che ”Il GU di , oltre ad esigere dal CP_1
sig. la <
peraltro fosse richiesta per Legge, una duplicità di domande), ha tralasciato di porre mente alla
verità fattuale fotografata in maniera indelebile da un certificato storico di residenza, rilasciato dal
Comune ad quem […]. Detto certificato [...] era sufficiente a far emergere l'indirizzo di residenza
effettivo dell'odierno appellante e con esso l'irritualità della notifica non pervenuta [….] Nel caso
in esame […] a fronte di un certificato di residenza storico regolarmente depositato che attestava,
con l'effetto fidefacente dell'atto pubblico, la residenza in Pozzilli, sarebbe stata l' CP_2
a dover provare che il risultava eventualmente residente (anche) a Venafro[….]. Le
[...] Pt_1
regole di riparto probatorie, nella sentenza n. 89/22 del Tribunale di Isernia, risultano praticamente
sovvertite, essendo l'eventuale prova di evidenze contrarie al certificato di residenza storico, a carico
di controparte, non certo del che tale documento ha prodotto;
tale vizio di impostazione Pt_1
inficia, anche alla stregua dell'art. 2967 c,c,, la validità della decisione.”.
Anche tali argomentazioni sono prive di pregio.
Premesso e ribadito che, per gli effetti dell'art. 44, primo comma c.c., è imposta per legge (art. 31
disp. att. c.c.) la prova della “doppia dichiarazione”, prova che, evidentemente, è a carico di colui che intende conseguire quegli effetti (ovvero il , e non l' come Pt_2 Controparte_2
erroneamente assume l'appellante), e che detta prova non è affatto
, mediante gli accessi agli atti dei due Comuni coinvolti, l'ha agevolmente ottenuta (ma solo Pt_2
in secondo grado, inamissibilmente), resta sempre il fatto (alla luce dei citati arresti giurisprudenziale) che il certificato di residenza storico del solo comune ad quem è irrilevante
(perché giustappunto, non integra gli estremi normativi della prova della “doppia dichiarazione”), e, essendo irrilevante, l' non era affatto tenuta a fornire “l'eventuale prova di Controparte_2
evidenze contrarie al certificato di residenza storico”.
Quanto poi al terzo motivo di appello, si rileva che il principio di non contestazione è inapplicabile al caso di specie, come correttamente rilevato dalla Difesa Erariale, proprio perchè, come dianzi rilevato, la prova del cambio di residenza può essere fornita solo tramite la doppia dichiarazione.
In merito al quarto motivo di gravame, si palesa corretta e condivisibile la pronuncia resa dal
Tribunale in punto di (non)prescrizione del credito azionato dall' . Controparte_1
Al riguardo si legge (nell'ultima facciata della sentenza impugnata) che: ”Invero, come dimostrano
le ricevute delle notificazioni della cartella di pagamento oggi avversata, la stessa è stata notificata
prima della scadenza del termine prescrizionale (che, per la maxi sanzione irrogata al , Pt_2
prevista dall'art. 36 – bis comma 7 D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006, novellato dall'art. 4
L. n. 183/2010 [ricorso al lavoro nero], secondo l'appellante sarebbe pari a cinque anni, ex art. 28
L. n. 689/1981, in base della Circolare 4.7.2007 del Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali).
“Assume rilievo a tal fine infatti la data della spedizione dell'atto dell'agente della riscossione,
avvenuta comunque a distanza di un anno (novembre/dicembre2017) dalla notifica dell'ordinanza
ingiunzione (avvenuta a giugno del 2016, relativa a violazioni riferite al 2012). Pertanto, costituendo
l'ordinanza ingiunzione atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, lo stesso,
al momento della notifica della cartella esattoriale, non può ritenersi ancora decorso”.
Pertanto, anche il quarto motivo di impugnazione va disatteso.
Anche in grado di appello, nel quinto motivo, il eccepisce il deficit di motivazione della Pt_1
cartella impugnata, per quanto attiene alla mancata indicazione del tasso di interesse applicato e al metodo di calcolo utilizzato.
A tal proposito è opportuno rilevare (come correttamente ha fatto l' nelle pag. 4- Controparte_4
5 della comparsa di costituzione) che l'art. 27 della legge 689/1981 prevede che: “Salvo quanto
previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti”.
Orbene, dalla disposizione surrichiamata emerge con evidenza il criterio con cui sono state calcolate le maggiorazioni sulla somma dovuta dall'odierno appellante per il ritardato pagamento della sanzione irrogatagli.
Non si comprende, infatti, quale ulteriore onere di motivazione debba essere addossato
CP_ all'Amministrazione – tanto all' impositore quanto all' – se la disposizione Controparte_7
normativa già determina precisamente an e quantum dovuto dal destinatario della sanzione in caso di ritardato pagamento della somma dovuta.
L'appellante, infatti, non ha tenuto in considerazione che nella cartella esattoriale non è previsto da alcuna disposizione di legge il dovere di indicare distintamente il computo degli interessi applicati.
Come affermato in giurisprudenza, invero, gli interessi di mora e i compensi di riscossione non prevedono un contraddittorio con il ricorrente (cfr. Comm. Trib. Prov. Asti, sent. n. 119 del
290.10.2013). Peraltro, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina ex
se un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento, né tra gli elementi che devono necessariamente essere indicati nel ruolo ai sensi dell'art. 1 del D.M. 321/1999 (cfr. Comm. Trib. Prov. Genova, sent. n. 113
del 18.04.2013).
Per quanto attiene, invece, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti al ruolo dall'Ente impositore, deve rilevarsi che gli stessi non possono essere applicati già in cartella, ma soltanto menzionati nella medesima, sì da avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento della cartella stessa.
Tali interessi, infatti, sono accessori e solo eventuali, in quanto l'art. 30 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente
con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Pertanto, è evidente che tali interessi giammai possono essere calcolati e applicati nella cartella di pagamento notificata, in quanto gli stessi iniziano a prodursi successivamente al decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della medesima, che non è chiaramente una circostanza nota al momento in cui la cartella viene formata dall' . A ciò si Controparte_7
aggiunga, peraltro, che il tasso di interesse applicato è determinato normativamente con decreto del
CP_ Ministero conomia Finanze ed è pertanto conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi CP_1
altro atto di natura normativa. A tal proposito, la S.C. ha osservato che il tasso annuo degli interessi
è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento – dies a quo e dies ad quem - necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Appare evidente, dunque, che l'eccezione dell'appellante circa il difetto di motivazione della cartella impugnata, sulla base dell'assunto per il quale essa non recherebbe l'indicazione degli interessi applicati o in ogni caso delle relative modalità di calcolo, non può che essere rigettata.
Per tali ragioni l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri fra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari all'importo del credito per cui si procede (€ 85.457,81), ai sensi dell'art. 17, comma uno, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 168/2022 R.G. sull'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 12.05.2022 nei confronti del
[...]
Controparte_1
;
[...] Controparte_2 , avverso la sentenza n. 89/2022 del Tribunale
[...]
di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 24.03.2022 a conclusione del giudizio n.
18/2018 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l' appello;
2) condanna l' appellante, al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 10.737,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa
come per legge;
3) Dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del
6.06.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico