Sentenza 13 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12637 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2019 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27399-2016 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA
9 CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA
15, presso lo studio dell'avvocato MARCO MENICHELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO PATANE';
- ricorrente -
contro
MP RE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ELEONORA DUSE
35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVAMBATTISTA MP;
LA SS EP, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FURNARI;
- controricorrenti -
contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistente - avverso la sentenza non definitiva n. 4/2013 depositata il 22/1/13 e la definitiva n. 269/2015 depositata il 22/10/2015, entrambe del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. Rilevato in fatto che In data 05 dicembre 2006 AT PI conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica 9 di Catania davanti al Tribunale di Catania per la sua condanna al risarcimento del danno esponendo di essere proprietario e comodatario di un fondo rustico agrumentato in Belpasso, confinante a nord con il fiume Dittaino, e a sud, con il canalone del Consorzio convenuto;
aggiungeva che il canale consortile non era manutenuto ed era stato invaso da sterpaglie e da un canneto. Egli esponeva altresì che, a seguito delle piogge avvenute tra il 12 e il 13 dicembre 2006, il fondo era stato Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -2- parzialmente inondato a causa della tracimazione delle acque del canale. Con sentenza resa in data 18 aprile 2008, il Tribunale adito dichiarava il suo difetto di competenza e la declinava in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP). Con atto notificato il 14 maggio 2008, PI riassumeva il processo innanzi al
TRAP
Sicilia. Con ricorso notificato in data 13 e 14 febbraio 2007, lo PI conveniva in giudizio davanti al
TRAP
Sicilia sia il Consorzio che L'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana, chiedendo di essere risarcito dei danni subiti al medesimo fondo a causa di successivi eventi alluvionali accaduti in data 24/12/2006 ed, in particolare, a seguito dell'esondazione dell'acqua del canale del Consorzio in cui si era riversata quella del torrente demaniale Sbarda d'Asino, di proprietà della Regione, raggiungendo ed allegando i suoi terreni. Stessa domanda proponeva il sig. US La SA, per i danni subiti dalla sua proprietà, mediante intervento autonomo. I ricorrenti sostenevano che il canale confluiva nel fiume Dittaino e che il letto di questo fiume era, all'epoca degli eventi alluvionali, pieno di vegetazione e per effetto di questa situazione, anche a seguito dell'esondazione del torrente regionale Sbarda d'Asino, le cui acque in caso di straripamento confluiscono sistematicamente nel canale, si era determinata la inondazione dei terreni dei ricorrenti con conseguenti danni di cui chiedevano il risarcimento affermando la responsabilità del Consorzio e della Regione per aver omesso qualsiasi attività di manutenzione e di pulitura degli alvei provocando così una riduzione della capacità di contenimento delle acque. L'Assessorato si costituiva negando la sua legittimazione passiva e deducendo, in subordine, il concorso di colpa dell'attore e dell'interventore ex art. 1227 cc;
anche il Consorzio negava la sua Atill.„- Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -3- legittimazione assumendo che il torrente Sbarda d'Asino è di proprietà regionale ed eccependo l'incompetenza del Tribunale specializzato, non essendo l'azione risarcitoria collegata ad opere idrauliche. Ha prospettato la possibile duplicazione dell'azione risarcitoria poiché il risarcimento era stato già chiesto dallo NP per gli eventi meteorici del dicembre 2005 e gennaio 2006 i cui effetti si sovrapponevano almeno in parte a quelli conseguenti all'allagamento del dicembre 2006. Il Consorzio deduceva anche l'eccezionalità dell'evento alluvionale quale esimente da ogni responsabilità. Il TRAP, con sentenza del 28 settembre 2009 n.1480, ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione e ritenuto che gli allagamenti fossero da imputare all'omessa manutenzione da parte del Consorzio e dell'Assessorato. In particolare dall'eccesso delle acque, riversatesi nel torrente Sbarda d'Asino, in prossimità della confluenza con il fiume Dittaino, che ha contribuito in modo determinante ad incrementare la portata del canale Lenzi Guarrera, la cui esondazione, causata, a sua volta, dall'insufficiente sezione idraulica per insufficiente manutenzione, ha provocato l'allagamento dei fondi attorei. Il TRAP ha condannato i convenuti al risarcimento del danno in solido in favore dei sigg.ri PI e La SA, quantificandolo, nei confronti del primo, in Euro 237.465,00, e nei confronti del secondo in Euro 70.180,00 mentre ha rigettato la domanda di garanzia avanzata dal Consorzio verso l'Assessorato. Il Consorzio ha proposto appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) sia avverso la sentenza 1480/2009, sia avverso la sentenza n.1263/2011, successivamente intervenuta con la quale il Trap ha deciso il primo dei ricorsi proposti con la condanna del Consorzio al pagamento in favore dello PI di Euro 265.389,00, mentre l'Assessorato ha proposto appello incidentale assumendo che i proprietari del fondo erano tenuti alla manutenzione cteàr Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -4- dei corsi d'acqua, dei torrenti e dei canali, ritenendo invece esente da tale responsabilità la Regione. Il TSAP, con sentenza non definitiva n.4/2013, ha rigettato i motivi d'appello confermando le statuizioni del
TRAP
Sicilia, tranne che per i motivi di gravame afferenti la duplicazione risarcitoria dei danni richiesti dallo Spamipanto, disponendo, a tal fine, due integrazioni delle CTU svolte. Il TSAP ha ritenuto infondata la censura riguardante il difetto di competenza del Tribunale delle Acque sul presupposto per cui i danni oggetto della controversia sarebbero solo occasionalmente e non intrinsecamente connessi a vicende relative al governo delle acque pubbliche con conseguente competenza dell'AGO. Il TSAP ha ritenuto che la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche si riferisce a qualsiasi controversia per risarcimenti dei danni dipendenti non solo da qualunque opera eseguita dalla p.a. ma anche da opere non eseguite per responsabilità della p.a. Nella specie il TSAP ha ritenuto responsabili sia il Consorzio che l'Assessorato per omessa manutenzione non essendo i proprietari dei fondi tenuti alla manutenzione in considerazione della distanza dei loro terreni dagli argini dei corsi d'acqua. Il TSAP ha pertanto rigettato l'eccezione concernente un presunto concorso di colpa dei danneggiati. Ha escluso il carattere eccezionale delle piogge ritenendo invece che le stesse siano da ricomprendere nella portata ordinaria degli eventi meteorici, essendo i tempi di ritorno per essi previsti di solo 1,4 anni come è risultato dalle ctu. Di conseguenza ha escluso che possa attribuirsi alle piogge la qualificazione di evento eccezionale idoneo ad e interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità ex 2051 cc del Consorzio e dell'Assessorato. Infine il rigetto, da parte del TSAP della domanda di manleva proposta dal Consorzio verso la Regione si è basato sull'assenza di prove circa una maggiore o esclusiva responsabilità dell'Assessorato rispetto a quella degli organi consortili. Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -5- Il TSAP, con sentenza definitiva n. 269/2915, depositata il 22 ottobre 2015 ha condannato sia l'Assessorato che il Consorzio al risarcimento, nei confronti dello PI, dei danni relativi al dicembre 2006. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni relativi al primo evento dannoso, liquidati con sentenza 11 ottobre 2001 del TRAP, avendo lo PI convenuto in giudizio solo il Consorzio, è stata esclusa la condanna solidale di entrambi gli Enti. Di conseguenza l'Assessorato è stato condannato solidalmente con il Consorzio per la sola somma di 237.465,00 euro rispetto alla somma complessiva di 440,941,24 euro corrispondente al risarcimento dovuto per le domande proposte nei due giudizi riuniti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica 9 di Catania affidandosi a sei motivi: a) Violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 140 RD 11 dicembre 1933 n.1775, in relazione all'art. 360 n.1 c.p.c. per non aver il TSAP riconosciuto la incompetenza del Tribunale delle Acque su domande che si riconnettono a fatti connessi solo in via occasionale con le vicende relative al governo delle acque come le controversie in cui si deduca la violazione delle normali regole di prudenza e diligenza che non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi;
b) Violazione degli artt. 100 e 106 c.p.c.-nullità del procedimento in relazione all'art. 360 n.3 e 4 c.p.c.; violazione artt. 915,916,917 cc e dell'art. 12 RD 26 luglio 1904 n.523; violazione dell'art. 1227 cc in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. per non aver tenuto conto che i presunti danni erano stati prodotti con efficienza causale esclusiva dallo stato e le condizioni del torrente Sbarda d'Asino che ha contribuito ad incrementare la portata di piena del canale Lenzi Guarrera. Circostanza rilevante e decisiva perché, pur ipotizzando che il canale di proprietà del Consorzio fosse in condizioni ottimali, il Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -6- medesimo non avrebbe potuto smaltire le acque esondate dallo Sbarda d'Asino. Di conseguenza la causa esclusiva dei danni va addebitata, secondo il Consorzio, unicamente all'Assessorato Regionale in base agli artt. 915, 916, 917 cc e all'art. 12 del R.D. 26 luglio 1904 n.523; c) violazione degli artt. 2043 e 2051 cc e dell'art.41 comma 2 c.p. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il Consorzio ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della eccezionalità delle piogge con carattere alluvionale, evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso di causalità tra gli allagamenti e le opere di manutenzione omesse. Il Consorzio lamenta altresì l'omessa considerazione della giacitura del fondo, del dislivello di quota esistente fra il canale del Consorzio e il fondo danneggiato, sovrastante il canale, così come l'ubicazione a confine con il fiume Dittaino;
d) Violazione art. 112 c.p.c- nullità del procedimento, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.; violazione artt. 2043 e 2051 cc e dell'art. 41 c.p. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Secondo il Consorzio il TSAP, con la sentenza definitiva, ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita esimente da responsabilità per causa sopravvenuta/caso fortuito in relazione alle ctu (Provenzano e Arata) che avevano affermato l'eccezionalità dell'evento dannoso;
e) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss c.c.; art. 2041 cc e dell'art. 2697 cc in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; violazione art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c n Consorzio lamenta che il Tsap non abbia ridotto ulteriormente l'ammontare del danno disattendendo così i dati e le conclusioni delle CTU, specificamente quanto alla entità reale della Ric. 2016 n. 27399 sez. SU - ud. 19-06-2018 -7- superficie danneggiata;
f) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.
3. Sia il sig. PI che il sig. La SA resistono con controricorso. Rilevato che Con atto del 1 giugno 2018 il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania ha dichiarato la sua volontà di rinunciare al ricorso in seguito alla transazione intervenuta fra le parti e ha chiesto che venga dichiarata la estinzione del giudizio con compensazione delle spese. Ha allegato copia dell'atto di transazione. L'atto di rinuncia è stato sottoscritto, oltre che dal rappresentante legale, ing. Fabio Bizzini, e dal difensore del Consorzio, avv. Rosario Patané, anche per accettazione dagli avv.ti Giovambattista PI per il sig. AT PI e Francesco Furnari per il sig. US Larussa nonché dall'avv. Roberto Palasciano per l'Avvocatura Generale dello Stato.
Ritenuto che
Va dichiarata la estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese processuali del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2018. Il Giudice r