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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n . 6730 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 10.7.2025 e vertente
TRA
( , con sede in Roma, via Parte_1 P.IVA_1
Cesare Pavese n. 435, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Trebisacce (CS), via Cefaly n. 14, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Mazzia ( ) , che la rappresenta e difende in virtù C.F._1
di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 15 ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Londra, Floor 3, Gracechurch, 70, Gracechurch Street, EC3V 0HR, Regno Unito,
e sede secondaria in Roma, viale Luca Gaurico 9/11, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Marche nn. 1-3,
presso lo studio dell'avv. Andrea Atteritano ( ), che la C.F._2
rappresenta e difende, unitamente all'avv. Francesca Rolla
( , in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta di primo grado
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 15640/2021
pubblicata il 7.10.2021 e notificata il 13.10.2021 (contratto di servizio per il pagamento di bollettini postali) .
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza .
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15640/2021, decidendo sulle domande proposte da r.l. (di seguito , società Parte_2 CP_2
operante nel mercato postale privato con una rete di affiliati, nei confronti di
Contr
(di seguito , istituto di pagamento Controparte_1
registrato e autorizzato registrato e autorizzato dalla Financial Conduct
Authority del Regno Unito e dalla Banca d'Italia a fornire servizi di pagamento in regime e conformità con la direttiva 2007/64/CE, e sulla pag. 2 di 15 domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta (causa n. 46364/2016
R.G.), ha così statuito:
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha dichiara to la nullità del contratto denominato «Framework Agreement» stipulato in data 26 febbraio
2014 tra le parti, per contrasto con norme imperative, ai sensi dell'art. 1418,
comma 1, c.c., in quanto concluso da soggetto (SGS) non abilitato al servizio di «esecuzione di ordini di pagamento » sulla base della normativa italiana di recepimento della direttiva 2007/64/CE;
- ha rigettato le doman de dell'attrice GLNP dirette a ottenere la risoluzione
Contr del contratto per inadempimento di e il risarcimento dei danni,
quantificati nella somma di € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso dele spese sostenute per riadattare il software
Contr di pagamento alle esigenze di e mancato guadagno;
- ha rigettato la domanda di SGS volta alla restituzione della somma di €
3.628,44 indebitamente incassata da nel periodo di esecuzione del CP_2
contratto ;
- ha dichiara to rinunciata (in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni) e comunque inammissibile la domanda subordinata avanzata da di risarcimento danni , a titolo di responsabilità CP_2
precontrattuale, ex art. 1338 c.c. contenuta nella memoria di cui all'art. 183 ,
comma 6, n. 1 c.p.c.;
- ha compensa to interamente le spese di lite tra le parti.
§ 2. – Con atto di citazione notificato il 12.11.2021 ha proposto CP_2
appello , articolato in tre motivi, chiedendo che la sentenza sia annullata o pag. 3 di 15 revocata in relazione ai capi impugnati e quindi sia accolta la domanda dalla medesima avanzata in primo grado o, in subordine, sia riformato il solo capo sulle spese, da porre interamente a carico dell'appellata, così come quelle del grado, da distrarre al procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
§ 3. – Si è costituita la parte appellata, eccependo in via pregiudiziale o preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata ,
riproponendo, in subordine, le eccezioni sollevate in primo grado w assorbite dalla decisione contenuta nella sentenza gravata .
§ 4. – Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 23.6.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale,
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Si osserva preliminarmente che la questione della inammissibilità
dell'appello a norma dell'art. 348-bis c.p.c. deve ritenersi superata, avendo la
Corte, con delibazione in senso reiettivo della relativa eccezione,
implicitamente resa, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (v. Cass. ord. 29.11.2021 n. 37272).
pag. 4 di 15 § 2. – Passando al merito, con il primo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata , laddove ha dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative il contratto Framework Agreement , fondando il proprio convincimento sul presupposto , ritenuto erroneo e frutto di una valutazione discrezionale del giudice , che il servizio di pagamento di bollettini oggetto dell'accordo si qualifichi in termini di «servizio di esecuzione di ordini di pagamento » (art. 1, comma 1, lett. b, n. 3 del D.Lgs n. 11/2010 , con cui è
Contr stata recepita in Italia la direttiva 2007/64/CE ) per il quale la convenuta non aveva l'autorizzazione per operare in Italia (c.d. passaporto comunitario ),
anziché di «servizio di rimessa in denaro » (art. 1, comma 1, lett. b, n. 3 del
D.Lgs n. 11/2010), come previsto espressamente nel contratto (art. 1, lett. f).
L'appellante aggiung e che, anche a volere seguire tale interpretazione, la violazione della citata normativa europea ( direttiva 2007/64/CE recepita nel
D.Lgs. 11/2010) avrebbe potuto , eventualmente, generare una responsabilità
risarcitoria o esser e causa di risoluzione del contratto in questione, ma non anche determinarne la nullità ai sensi dell'art. 1418 , comma 1, c.c., poiché
nel settore «“Servizio di pagamento bollettini” non è dato assolutamente rinvenire indici univoci dell'intenzione del legislatore di trattare sempre e comunque le regole di comportamento, ivi comprese quelle concernenti i doveri d'informazione dell'altro contraente, alla stregua di regole di validità
degli atti».
Contr
A conferma di tale tesi si osserva che le operazioni effettuate da nel periodo da aprile a dicembre 2014 sono tutte andate a buon fine e il pag. 5 di 15 bacino di utenza che ha utilizzato il detto servizio in tale periodo non ha avuto problemi.
Non ricorrerebbe neppure la nullità del contratto per illiceità o l'impossibilità dell'oggetto, di talché il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere valido il contratto e accogliere la domanda attorea.
Il motivo è infondato.
Si condividono del tutto le ampie e puntuali argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure, il quale, con ragionamento immune da vizi logico -
giuridici, ha correttamente ricostruito la normativa applicabile (D.Lgs. n.
11/2010, che ha recepito in Italia la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, e il provvedimento della Banca d'Italia del
5.7.2011, di attuazione del titolo II del citato decreto legislativo) e qualificato il servizio concordato (pagamento di bollettini di conto corrente) ,
concludendo per l'invalidità del contratto e, segnatamente, per la sua nullità
per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c. (v.
sentenza, pp. 6-8), per essere SGS priv a dell'autorizzazione prescritta dalla legge, anche per gli intermediari europei che operino in via transfrontaliera,
per lo svolgimento dello specifico servizio , costituito non già dal semplice trasferimento di denaro senza il transito dei fondi su rapporti di conto intestati all'ordinante o al beneficiario (rimessa di denaro), ma dal più
complesso servizio di «esecuzione di ordini di pagamento » (art. 1, comma 1,
lett. b, n. 3 , del D.Lgs. n. 11/2010 ), alla stregua dei principi enunciati dalla
S.C. in tema di nullità virtuale (S.U. 19.12.2007 n. 26724) .
pag. 6 di 15 Le critiche mosse dall'appellante, non sempre chiar e e coerenti, non consentono di superare tali argomenti.
In particolare, l'appellante, da un lato, riconosce il carattere imperativo e inderogabile della disciplina di cui al D.Lgs. n. 11/2010, affermato anche dal giudice di primo grado, in ragione degli interessi pubblici, sottesi alla riserva dell'attività in questione alle imprese autorizzate, a tutela dei quali è
posta l'anzidetta disciplina;
dall'altro, contesta la declaratoria di nullità del contratto come conseguenza della violazione delle norme in questione in mancanza di un'espressa sanzione di nullità , laddove tale mancanza , per costante giurisprudenza non è rilevante ai fini della nullità (virtuale) dell'atto negoziale in conflitto con il divieto , in quanto vi sopperisce l'art. 1418 ,
comma 1 , c.c., che esprime un principio generale , rivolto a disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità , competendo, dunque, al giudice in questi casi, ai fini della declaratoria di nullità del contratto, soltanto di stabilire se la norma o le norme contraddette dall'autonomia privata abbiano carattere imperativo, siano, cioè, dettate a tutela dell'interesse pubblico (v. in termini, Cass. 18.2.2008 n. 3950; Cass.
7.3.2001 n. 3727 ; Cass. 18.11.1997 n.
11450; Cass. 13.5.1977 n. 1901).
È stato chiarito quindi dalla stessa (cfr. Cass. ord.
5.10.2021 n. Pt_3
26999; Cass. ord. 15.1.2020 n. 525) che la nullità va esclusa soltanto quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità)
o quando la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la pag. 7 di 15 previsione di rimedi diversi (ad esempio, la sanzione amministrativa) ; ipotesi non ricorrenti nel caso in esame.
L'appellante, inoltre, pur senza censurare in modo specifico l'inquadramento giuridico, operato dal Tribunale, del servizio di pagamento dei bollettini oggetto del contratto per cui è causa nell'ambito della
«esecuzione di ordini di pagamento», anziché in quello della «rimessa di denaro », si limita a richiamare la qualificazione effettuata dalle parti nel contratto (art. 1, lett. f) , che tuttavia non è determinante per escludere l'applicazione delle norme imperative suindicate , in base alle quali è richiesto il rilascio d i una specifica autorizzazione della Banca d'Italia in favore del soggetto che fornisce il servizio di «esecuzione di ordini di pagamento», pena l'invalidità del contratto.
Del pari priva di rilievo rispetto alla declaratoria di nullità del contratto ,
stante la mancata efficacia sanante, si reputa la circostanza , di carattere pratico, che il servizio è stato svolto regolarmente per i primi otto mesi e le relative transazioni non sono state annullate .
Non vanno esaminate , infine, le considerazioni svolte nell'atto di appello circa la mancanza dei presupposti per dichiarare la nullità del contratto per illiceità o impossibilità dell'oggetto, assorbite dalla conferma della nullità
testuale del contratto, ex art. 1418, comma 1, c.c.
§ 3. – Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che essa non po teva avanzare richiesta risarcitoria per responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c.
pag. 8 di 15 Contr E infatti, anche a volere considerare che non avesse le dovute autorizzazioni a svolgere il servizio di pagamento bollettini in Italia, CP_5
ne era ignara;
e ciò avrebbe dovuto portare a ritenere che la stipula del contratto sia stata determinata da un errore essenziale e che il contratto era annullabile, ai sensi dell'art. 1432 c.c., non già nullo.
L'appellante lamenta inoltre che nel 2015 la controparte aveva effettuato un'indagine di compliance interna, dalla quale era risultato che essa non era autorizzare a svolgere il servizio in questione, senza informarla.
Contesta, quindi, sia l a decisione del giudice di ritenere rinunciate le conclusioni rassegnate nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1),
c.p.c, richiamando il contenuto della memoria conclusionale , nella quale si era riportata a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto nei propri scritti difensivi precedenti, sia l'affermata novità della domanda, ravvisandosi una mera emendatio libelli, resa necessaria dal contenuto della comparsa di
Contr risposta di in occasione della quale aveva appreso che quest'ultima era soggetto non autorizzato a eseguire il servizio oggetto del contratto, alla luce dei principi enunciati dalla Corte di cassazione (v. Cass. ord.
7.7.2020 n.
18546).
Il motivo va rigettato , sia pure per ragioni diverse da quelle su cui si basa la sentenza impugnata , attenenti al merito della pretesa.
§ 3.1 – Il Collegio non condivide quanto affermato dal primo giudice circa la presunzione di rinuncia della domanda subordinata di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale e la sua inammissibilità perché
integrante una mutatio libelli non consentita.
pag. 9 di 15 Quanto al primo profilo, si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla (Cass.
12.11.2024 n. 29172; Cass. ord.
9.5.2024 n. 12756; Cass. 18.1.2021 n. 723;
Cass. ord. 14.7.2017 n. 17582).
Ne discende che nessuna rinuncia alla domanda in questione possa desumersi dal fatto che ha precisato le conclusioni «come da atto di CP_2
citazione », ma riportandosi comunque a tutti gli scritti presentati nel proprio interesse, in assenza di elementi da cui evincere che essa a vesse perso interesse alla domanda subordinata , per avere tenuto una linea difensiva incompatibile con la volontà di coltivare detta domanda.
§ 3.2 – In ordine al secondo aspetto, si osserva come la più recente giurisprudenza della S.C. consente la mutatio libelli nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ricorrendo determinate condizioni . In particolare, si afferma che, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex
art. 183 c.p.c. e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della pag. 10 di 15 teleologica «complanarità », dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (così
Cass. ord.
2.8.2024 n. 21821; Cass. ord.
7.9.2020 n. 18546 ; v. anche Cass.
S.U. 15.6.2015 n. 12310 e Cass. S.U. 13.9.2018 n. 22404).
Alla stregua dei suesposti principi, quindi, nella specie entrambe le domande formulate ( risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente risarcimento del danno;
risarcimento del danno da responsabilità
precontrattuale ex art. 1338 c.c.) si riferiscono, indubbiamente, alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita (il pagamento della somma di € 250.000,00), inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale avente carattere risarcitorio (sia pure l'una a titolo contrattuale, l'altra extracontrattuale); sono legate da un evidente rapporto di connessione di incompatibilità logica che, ancor di più, giustifica il ricorso al
simultaneus processus.
§ 3.3. – La domanda , pur ammissibile, non può tuttavia essere accolta nel merito, conducendo comunque al rigetto dell'appello.
Si osserva, innanzitutto, che non devono essere valutate le ampi e argomentazioni di carattere generale svolte dall'appellante in ordine all'annullamento del contratto per errore, in quanto non pertinenti in relazione alla pretesa risarcitoria in esame.
pag. 11 di 15 Contr lamenta poi di non avere avuto notizia della causa di invalidità del
Contr contratto (assenza di autorizzazione di per lo specifico servizio di pagamento dei bollettini), così inducendola a confidare nella validità dello stesso e quindi a sostenere una spesa di € 40.000,00 per adattare il proprio software all'esigenza dell'appellata, costituente un danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1338 c.c.
La domanda non può essere accolta .
Trova applicazione il principio per cui, posto che , ai fini di ravvisare la responsabilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante. Ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può
essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi – come nel caso in esame – dalla violazione di norme imperative delle quali può
presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza (Cass. ord.
3.9.2021 n. 23887; Cass.
18.5.2016 n. 19156; Cass. 26.6.1998 n. 633 7).
Non si ravvisa, infine, in capo all'appellata una condotta contraria alla clausola generale di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 c.c., in quanto , da un lato, l'appellante lamenta genericamente di non aver e ricevuto i risultati della verifica interna da cui pag. 12 di 15 sarebbe emersa la mancanza dell'autorizzazione necessaria, che tuttavia è
stata compiuta nel 2015, ossia in data di molto successiva alla stipula del contratto (risalente al 26.2.2014), dall'altro, emerge dalla documentazione
Contr prodotta che si è adoperata per conformarsi alla legislazione italiana,
rivolgendosi a studi legali internazionali per acquisire i pareri necessari, uno dei quali, precedente alla stipula del contratto (1.8.2013) , positivo in ordine alla possibilità per la società di svolgere il sevizio di pagamento dei bollettini con l'autorizzazione per il servizio di «rimessa di denaro» (docc. 4, 5 e 6
fasc. convenuta di primo grado).
§ 4. – Con il terzo motivo di appello ci si duole della disposta compensazione integrale delle spese d i lite, con «motivazione insufficiente e priva di fondamento », alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità .
Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 345 c.p.c., poiché l'appellante alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno della compensazione delle spese del grado
(reciproca soccombenza e invalidità del contratto imputabile ad entrambe le parti) non contrappone argomentazioni volte ad incrinar ne il fondamento logico -giuridico (v. Cass. ord. 12.2.2021 n. 3691) , limitandosi a richiamare lungamente i principi generali affermati dalla S.C. in tema di spese processuali, senza spiegare le ragioni della loro violazione nel caso in esame;
ciò nonostante ricorra all'evidenza il presupposto della reciproca soccombenza (anche alla luce dei recenti principi di cui alla sentenza a sezioni unite del 31.10.2022 n. 32061) e l'unica domanda accolta sia stata pag. 13 di 15 quella di declaratoria di nullità del contratto proposta in via riconvenzionale dalla convenuta .
§ 5. – In definitiva, l'appello va respinto .
Va disattesa, infine, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c. avanzata dalla parte appellata, tenuto conto del tenore dell'atto di appello e della particolarità delle questioni di fatto e di diritto trattate , che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della mala fede (intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave
(sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda), alla stregua del principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (v. tra le tante, Cass. ord.
8.3.2025 n. 6205; Cass. ord.
12.7.2023 n. 19948).
Le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellante,
secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, applicando i parametri di cui D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), scaglione di riferimento compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, valori ridotti del
50% per la fase di istruttoria/trattazione , ex art. 4, comma 1, D.M. n.
55/20214 , attesa la ridotta attività difensiva svolta , e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 5.103,00 per fase decisionale).
pag. 14 di 15 Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15640 /2021 pubblicata il 7.10.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna l . alla rifusione delle spese di lite Parte_2
in favore di SI , che liquida in € 12.154,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 10.7.2025
Il Consigliere est. Il Pre sidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
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