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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5119/2018 R.G.
promossa da
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia Persona_1
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_2
e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3
, elettivamente domiciliate in Milazzo (ME), Via C.F._4
vittorio Veneto n. 26, presso lo studio dell'avv. Andrea calderone, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori - contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata in , Via E. L. Pellegrino n. 111, presso lo studio CP_1
dell'avv. Giuseppe Corvaja, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta -
, (C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._5 domiciliato in , Via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. CP_1
NO FA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- terzo chiamato –
1 Controparte_3
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , CP_1
Viale Annunziata “Complesso La Sorgente” n. 85, presso lo studio dell'avv. Sara Scotto Di Liquori, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Romanelli, giusta procura in atti,
- terza chiamata –
avente ad oggetto: risarcimento danni.
È comparso per gli tutti gli attori l'Avv. Calderone che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Corvaja che CP_4 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Chetti FA, Controparte_2
su delega dell'Avv. Nina FA, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per
[...]
, l'Avv. Roberto Controparte_3
Fiumara, su delega dell'Avv. Romanelli, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Tutti i predetti difensori si riportano, in particolare, alle comparse conclusionali da ultimo depositate.
All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
2 In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato (in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia Per_1
), e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3
l' per sentirla condannare, nella Controparte_1
misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera nelle cure prestate al paziente (loro congiunto) Per_2
in occasione del suo accesso presso il Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale “Cutroni Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data
11.10.2015.
A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, gli stessi esponevano che in data 11.10.2015 alle ore
16:45 il accusando forti dolori addominali, si recava presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di
Gotto ove veniva sottoposto ad elettrocardiogramma. I sanitari, ritenendo i parametri nella norma, prescrivevano al paziente il farmaco
“Riopan” indicato per il trattamento della gastrite. Tuttavia, a seguito di conati di vomito, il veniva fatto rientrare in sala medica e Pt_1
3 sottoposto ad esami del sangue. Alle ore 19:45 veniva comunicato il decesso del paziente.
Gli odierni attori rilevavano, ancora, che, verificatosi l'evento morte, veniva instaurato un procedimento penale R.G.N.R. 3212/2016, nell'ambito del quale veniva disposta consulenza medico – legale dalla quale sarebbe emerso che la morte del era stata determinata Pt_1
“dall'arresto irreversibile delle funzioni vitali consecutivo ad aritmia ventricolare in soggetto con sindrome coronarica acuta e trombosi del ramo interventricolare anteriore della coronaria sinistra.”
Nel 2018 i congiunti, prima di adire codesto Tribunale, provvedevano ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente sanitario che riteneva non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
L' , costituendosi in giudizio, Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la carenza di legittimazione attiva degli attori in realazione ai danni richiesti iure hereditatis, non avendo gli stessi allegato alcuna documentazione idonea a provare la qualità di eredi del de cuius. La stessa chiedeva, altresì, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il sanitario che ebbe in cura il paziente deceduto, dott.
[...]
, per essere da questo garantita e manlevata in caso di CP_2
condanna.
Nel merito, contestava le domande avversarie, allegando, in particolare,
l'esclusione di ogni responsabilità ad essa imputabile, data l'insussistenza di qualsivoglia nesso di causalità in ragione del fatto che il decesso sarebbe avvenuto per insufficienza coronarica acuta e nessun intervento medico avrebbe potuto impedire l'exitus.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il dott.
, il quale, aderendo in parte alle conclusioni dell'Azienda CP_2
convenuta, chiedeva, preliminarmente, la sospensione del presente
4 giudizio stante la contemporanea pendenza innazi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del procedimanto penale R.G.N.R. 3212/2016, che lo vedeva imputato del reato di cui all'art. 589 c.p.c. per la morte di e nell'ambito del quale gli odierni attori si erano già Persona_2 costutiti parte civile. Ciò premesso, il dott. chiedeva, altresì, CP_2 di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa,
Controparte_3
, onde essere da questa
[...]
manlevato in caso di soccombenza. Nel merito, contestava le pretese avversarie chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2020 si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicurativa eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. La medesima, dopo aver richiamato il Contratto
Collettivo Nazionale di categoria in virtù del quale l' Controparte_1 avrebbe dovuto stipulare un'apposita polizza per la RCT per garantire se stessa ed i propri sanitari, eccepiva, altresì, l'inoperatività della polizza sottoscritta dal in quanto la garanzia oggetto del suddetto CP_2
contratto veniva prestata a condizione che l'assicurato fosse stato condannato per colpa grave dall'Autorità Ordinaria civile, penale e/o dalla Corte dei Conti con sentenza definitiva passata in giudicato.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., il convenuto dott.
depositava sentenza penale n. 609/2023, emessa nelle more CP_2 del presente giudizio, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva l'imputato dal reato ascritto con formula piena.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veiva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5 Quanto alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata Contr dai convenuti, la stessa va disattesa. Ed invero, l' convenuta ha sede legale in , quindi nel circondario di questo Tribunale, risultando, CP_1
pertanto, la competenza correttamente radicata ex art. 19 c.p.c.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori (o meglio della titolarità attiva del diritto fatto valere), dovendosi ritenere comprovata la qualità di eredi degli stessi, mediante la produzione in giudizio del certificato storico dello stato di famiglia (cfr. all. 3, atto di citazione di parti attrici).
Ed invero, l'articolo 476 c.c., che regola in generale l'accettazione tacita, stabilisce che la stessa si verifica “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. In particolare, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte (sentenza
n. 6499/2025) : “la non massimata Cass. sez. 3, ord. 11 gennaio 2021
n. 210 afferma nella sua motivazione: “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n.
16814)” Questa giurisprudenza (Cass. sez. 3, ord. 26 giugno 2018 n.
16814) trova in effetti sostegno e conferma in una serie di ulteriori arresti
6 per fattispecie identiche (esercizio di azione) o analoghe (riassunzione del giudizio interrotto per il decesso del de cuius), precedenti – come, tra i più prossimi, Cass. sez. 2, ord. 6 giugno 2018 n. 14499, Cass. sez. 2, ord. 24 aprile 2018 n. 10060, Cass. sez. 3, 1 luglio 2005 n. 14081 – e di conferma successiva – come la recentissima Cass. sez. 2, ord. 4 luglio 2024 n.
18294“. È poi evidentemente incongrua l'argomentazione del giudice
d'appello, che attribuisce l'onere di dimostrare la qualità di erede nel senso che questa “non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità”, laddove la questione era insorta per la legittimazione attiva di chi aveva esercitato l'azione risarcitoria, e quindi non si era certo arrestato alla
“mera chiamata all'eredità.”
Né può essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia svolta dall' convenuta nei confronti dei CP_1 sanitari che ebbero in cura il per difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e ciò in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un azienda sanitaria non
è sostitutiva delle ordinarie azione civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.”
(Cass. Civ. n. 21992/2020; Cass. Civ. S.U. n. 26659/2014; Cass. Civ n.
2102/2018)
Occorre, altresì, rilevare preliminarmente, che “ai sensi degli articoli 652
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non
7 coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni
e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale.” (Cass. Civ. ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2659)
Ciò posto, ritiene il Giudicante che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda sia infondata, e pertanto, debba essere rigettata.
Ai fini delle decisione, deve innanzitutto procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta dagli odierni attori, in proprio e quali eredi del defunto . Persona_2
Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della
8 programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n. 3267/2024;
Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione
9 contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). (Cass.
Civ. n. 11320/2022)
Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente,
e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ.
n. 3267/2024; n. 2104/2021)
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occore evidenziare che gli attori hanno agito sia “iure proprio” che “iure hereditario” e, pertanto, facendo valere sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, chiedendo esplicitamente la condanna dell'istituto convenuto.
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire quindi se il decesso del possa essere ricondotto causalmente alle Pt_1 condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Cutroni Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data 11.10.2015.
A tal fine occorre rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, (Cass. n. 30298/2023) “la consulenza tecnica svolta
10 dal Pubblico Ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio; inoltre, (Cass. n. 6347/2000) “al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice cosicché il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale
e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale.”.
Ancora, secondo l'orientamento della Suprema Corte “Nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile – che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del
11 giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma
2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con
i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata”
Cass. 26811/2022.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudicante ritiene dirimenti le valutazioni operate nella CTU medico legale disposta dal P.M. nel procedimento penale n. 3212/2016 R.G.N.R., espletata dai ctu nominati dott.ri e (specialista in cardiologia), Persona_3 Persona_4
svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato. Ed invero i professionisti incaricati hanno chiarito che seppur risultano presenti profili di imperizia e negligenza a carico del personale sanitario, consistiti nella mancata effettuazione di più specifici e tempestivi esami diagnostici, tali prestazioni non avrebbero né con certezza, né con il criterio del 'più probabile che non', impedito l'evento morte, e ciò anche in considerazione del “repentino e improvviso decorso della patologia nonché dell'assenza di un reparto di emodinamica all'interno del P.S. di Part accesso circostanza avrebbe comunque richiesto il trasposrto del presso il presidio ospedaliero di Milazzo, al fine di attivare le Pt_1 necessarie procedure salvavita: tali attività avrebbero richiesto una tempistica evidentemente non idonea a scongiurare il rapido evolversi del quadro patologico.”
In particolare, nel predetto elaborato peritale i consulenti, alla luce delle evidenze cliniche del caso sottoposto al loro esame, hanno rilevato innanzitutto come l'occlusione trombotica riscontrata dal medico autoptico fosse da ritenere “la direttta responsabile della successione di
12 eventi che condusse al decesso del Infatti, le risultanze dell'esame Pt_1
autoptico sembrano suggerire il verificarsi di un occlusione trombotica acuta del ramo coronarico in oggetto, responsabile di una condizione di sofferenza ischemica, plausibilmente complicata da un evento aritmico maggiore, una fibrillazione ventricolare, capace di determinare l'exitus del
Una siffatta ipotesi è da ritenere certamente plausibile, pur in Pt_1 assenza delle lesioni istologiche proprie della ischemia miocardica…In altre parole, sulla scorta dei dati in precedenza sintetizzati, possiamo ritenere plausibile il verificarsi di una ischemia miocardica acuta sostenuta dall'occlusione trombotica del ramo interventricolare anteriore della coronaria sx, precocemente complicata da un episodio aritmico maggiore, causa del decesso.” Quanto, poi, all'operato dei sanitari del P.S., i CCTTUU rappresentavano come la tipicità dei sintomi riferiti dal avrebbe imposto l'attivazione del Pt_1 protocollo previsto per il dolore toracico che “sostanzialmente prevede
l'effettuazione di elettrocardiogrammi seriati (da ripetersi all'incirca ogni tre ore) nonché di altrettanti seriati (anche in questo caso da ripetersi ogni tre ore) prelievi ematici per il dosaggio di enzimi miocardiospecifici.” Lo stesso consulente, facendo riferimento ai tracciati elettrocardiografici eseguiti al P.S., rilevava che “hanno dato esito quantomeno dubbio, rilevandosi, a carico di entrambi, un sopralivellamento, ancorchè lieve, del Co trattto mentre gli esami di laboratorio hanno mostrato un incremento, ugualmente modesto ma evidente, della troponina. Le suddette risultanze, per quanto si ribadisce, di modesta entità, considerate alla luce della sintomatologia riferita da parte del avrebbero quantomeno dovuto Pt_1 ingenerare il sospetto di sindrome coronaria acuta, inducendo l'attivazione di mirati protocolli terapeutici, eventualmente anche la somminitrazione di terapia anticoagulante (eparina)”, ciononostante ha evidenziato la brevità del lasso di tempo intercorso tra l'arrivo in Pronto Soccorso
e l'exitus (circa 90 minuti) “ai fini della potenziale efficacia della terapia.”
13 Quanto all'operato del sanitario chiamato in causa, alla luce delle considerazioni tecniche e mediche fornite concordemente da tutti i consulenti, è risultato, altresì, a carico dello stesso “una condotta comunque esente da colpe, cui non appare addebitabile una condotta antidoverosa omissiva: la mancata adozione della terapia antitrombotica appare giustificabile laddove si considerino l'effettuazione degli esami diagnostici preliminari e i collegati referti, che non idiziavano ancora la grave patologia cardiaca che poi conduceva, rapidamente, al decesso della vittima. Non sfugge come il tracciato elettrocardiografico e i risultati degli esami enzimatici non recavano indici sintomatici del grave quadro clinico dell'uomo.”
Ciò premesso, nella sentenza penale n. 609/2023 è stato accertato che
“tutti i consulenti sentiti, hanno concordemente rimarcato che anche nell'ipotesi di una tempestiva attivazione del protocollo previsto per le sindromi coronariche acute, non si sarebbe potuto evitare il decesso del paziente con il grado di certezza e elevata probabilità logica o credibilità razionale richieste per poter ricondurre
l'evento infausto alla condotta omissiva del medico. Si è evidenziato come il repentino e improvviso decorso della patologia non avrebbe consentito un utile trasferimento del paziente in UTIC presso l'Ospedale di Milazzo al fine di sottoporlo alla necessaria terapia emodinamica; né può affermarsi, avuto riguardo alla specificità del caso clinico, che un tempestivo accesso in UTIC avrebbe modificato il decorso dell'evento, in ragione dell'ormai avanzato stato di danno miocardico nel suo complesso. Tali rilievi consentono di affermare che, se anche il paziente fosse stato sottoposto a terapia antitrombotica e fosse stato inviato ad un centro di emodinamica, le chances di sopravvivenza e/o di ritardare il decesso sarebbero state modeste se non nulle, in considerazione della gravità delle condizioni cliniche del soggetto e del repentino decorso della patologia, in un
14 tempo significativamente breve, tali da indurre a escludere una concreta possibilità di sopravvivenza.”
Sulla base delle risultanze della CTU così riassunte, deve, pertanto, essere rigettata la domanda principale degli attori, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del congiunto, a seguito di colpa medica dei sanitari.
Ed invero, la responsabilità del decesso del non può essere Pt_1 addebitata al dott. , dovendosi ritenere che ogni eventuale CP_2
negligenza da quest'ultimo commessa sia stata eziologicamente irrilevante rispetto all'evento infausto verificatosi.
Il problema che si pone è quello della ricostruzione del nesso causale tra fatto omissivo ed evento. Secondo i principi fissati dalla Suprema Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di consulenza medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità", etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula specifica.
La causalità civile obbedisce, secondo lo standard probatorio convenzionalmente adottato, alla logica del "più probabile che no", rappresentando essa la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e danno
(così, ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 11.1.2008, n. 577).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio, occorre tenere presente che l'accertamento richiesto in questa sede non deve condursi con esclusivo riferimento alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente.
Al contrario, l'indagine deve essere svolta alla luce del grado di fondatezza misurato attraverso gli elementi di conferma (e, nel contempo,
15 l'esclusione di altri possibili fattori alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana: così, ancora, Cass.
Sez. Un. Civ. 11.1.2008, n. 577 cit.; v., più di recente, Cass. Sez. Civ.
III 8.1.2020, n. 122, per cui il principio di prevalenza probabilistica deve essere applicato con apprezzamento non isolato, ma complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio della preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili - o quantomeno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa- effetto - con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso).
Tanto premesso, è facile concludere che neppure in base al più recente orientamento della Cassazione civile sopra descritto, può ritenersi sussistente il nesso causale tra l'inadempimento del sanitario e l'evento morte, atteso che una corretta esecuzione della prestazione medica non avrebbe impedito l'evento né con certezza, né alla stregua di un giudizio di maggior probabilità.
Ebbene, alla luce di quanto rilevato ed espresso nella consulenza tecnica medico legale ed in applicazione, in sede di ricostruzione del nesso causale, del canone probatorio civilistico del "più probabile che non" è possibile affermare che la convenuta abbia assolto all'onere di dimostrare che durante l'accesso del presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1
“Cutroni Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto non vi siano stati inadempimenti eziologicamente rilevanti per il successivo decesso.
Ne consegue che la domanda degli odierni attori debba essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, ivi comprese quelle relative alla posizione dei terzi chiamati;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, difatti, (Cass. Sez. 3 ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019) "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
16 chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato
o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"). Le stesse si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indeterminato di bassa complessità
(fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5119/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. per l'effetto condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' , Controparte_1
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
delle spese di lite da liquidarsi, per ciascuna parte, nella misura complessiva di € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. se dovute come per legge.
Messina 09/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
17 18
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal
G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5119/2018 R.G.
promossa da
(C.F. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1
di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia Persona_1
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_2
e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_3
, elettivamente domiciliate in Milazzo (ME), Via C.F._4
vittorio Veneto n. 26, presso lo studio dell'avv. Andrea calderone, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori - contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (P.I. ), elettivamente P.IVA_1
domiciliata in , Via E. L. Pellegrino n. 111, presso lo studio CP_1
dell'avv. Giuseppe Corvaja, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- convenuta -
, (C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._5 domiciliato in , Via Ghibellina n. 48, presso lo studio dell'avv. CP_1
NO FA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- terzo chiamato –
1 Controparte_3
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , CP_1
Viale Annunziata “Complesso La Sorgente” n. 85, presso lo studio dell'avv. Sara Scotto Di Liquori, rappresentata e difesa dall'avv. Franco
Romanelli, giusta procura in atti,
- terza chiamata –
avente ad oggetto: risarcimento danni.
È comparso per gli tutti gli attori l'Avv. Calderone che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Corvaja che CP_4 precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Chetti FA, Controparte_2
su delega dell'Avv. Nina FA, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso per
[...]
, l'Avv. Roberto Controparte_3
Fiumara, su delega dell'Avv. Romanelli, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Tutti i predetti difensori si riportano, in particolare, alle comparse conclusionali da ultimo depositate.
All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia
2 In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato (in proprio e Parte_1
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia Per_1
), e convenivano in giudizio
[...] Parte_2 Parte_3
l' per sentirla condannare, nella Controparte_1
misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza delle condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della struttura ospedaliera nelle cure prestate al paziente (loro congiunto) Per_2
in occasione del suo accesso presso il Pronto Soccorso
[...] dell'Ospedale “Cutroni Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data
11.10.2015.
A sostegno della domanda, gli attori, dopo aver ripercorso l'iter sanitario che aveva caratterizzato la vicenda in esame, evidenziavano le gravi inadempienze di cui si erano resi responsabili i medici e la sussistenza di un preciso nesso di causalità diretta tra le condotte e le condizioni del paziente poi deceduto.
In particolare, gli stessi esponevano che in data 11.10.2015 alle ore
16:45 il accusando forti dolori addominali, si recava presso il Pt_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di
Gotto ove veniva sottoposto ad elettrocardiogramma. I sanitari, ritenendo i parametri nella norma, prescrivevano al paziente il farmaco
“Riopan” indicato per il trattamento della gastrite. Tuttavia, a seguito di conati di vomito, il veniva fatto rientrare in sala medica e Pt_1
3 sottoposto ad esami del sangue. Alle ore 19:45 veniva comunicato il decesso del paziente.
Gli odierni attori rilevavano, ancora, che, verificatosi l'evento morte, veniva instaurato un procedimento penale R.G.N.R. 3212/2016, nell'ambito del quale veniva disposta consulenza medico – legale dalla quale sarebbe emerso che la morte del era stata determinata Pt_1
“dall'arresto irreversibile delle funzioni vitali consecutivo ad aritmia ventricolare in soggetto con sindrome coronarica acuta e trombosi del ramo interventricolare anteriore della coronaria sinistra.”
Nel 2018 i congiunti, prima di adire codesto Tribunale, provvedevano ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente sanitario che riteneva non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
L' , costituendosi in giudizio, Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e la carenza di legittimazione attiva degli attori in realazione ai danni richiesti iure hereditatis, non avendo gli stessi allegato alcuna documentazione idonea a provare la qualità di eredi del de cuius. La stessa chiedeva, altresì, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa il sanitario che ebbe in cura il paziente deceduto, dott.
[...]
, per essere da questo garantita e manlevata in caso di CP_2
condanna.
Nel merito, contestava le domande avversarie, allegando, in particolare,
l'esclusione di ogni responsabilità ad essa imputabile, data l'insussistenza di qualsivoglia nesso di causalità in ragione del fatto che il decesso sarebbe avvenuto per insufficienza coronarica acuta e nessun intervento medico avrebbe potuto impedire l'exitus.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il dott.
, il quale, aderendo in parte alle conclusioni dell'Azienda CP_2
convenuta, chiedeva, preliminarmente, la sospensione del presente
4 giudizio stante la contemporanea pendenza innazi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto del procedimanto penale R.G.N.R. 3212/2016, che lo vedeva imputato del reato di cui all'art. 589 c.p.c. per la morte di e nell'ambito del quale gli odierni attori si erano già Persona_2 costutiti parte civile. Ciò premesso, il dott. chiedeva, altresì, CP_2 di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa,
Controparte_3
, onde essere da questa
[...]
manlevato in caso di soccombenza. Nel merito, contestava le pretese avversarie chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2020 si costituiva in giudizio la predetta compagnia assicurativa eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. La medesima, dopo aver richiamato il Contratto
Collettivo Nazionale di categoria in virtù del quale l' Controparte_1 avrebbe dovuto stipulare un'apposita polizza per la RCT per garantire se stessa ed i propri sanitari, eccepiva, altresì, l'inoperatività della polizza sottoscritta dal in quanto la garanzia oggetto del suddetto CP_2
contratto veniva prestata a condizione che l'assicurato fosse stato condannato per colpa grave dall'Autorità Ordinaria civile, penale e/o dalla Corte dei Conti con sentenza definitiva passata in giudicato.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Con la memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., il convenuto dott.
depositava sentenza penale n. 609/2023, emessa nelle more CP_2 del presente giudizio, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto assolveva l'imputato dal reato ascritto con formula piena.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veiva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5 Quanto alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale sollevata Contr dai convenuti, la stessa va disattesa. Ed invero, l' convenuta ha sede legale in , quindi nel circondario di questo Tribunale, risultando, CP_1
pertanto, la competenza correttamente radicata ex art. 19 c.p.c.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori (o meglio della titolarità attiva del diritto fatto valere), dovendosi ritenere comprovata la qualità di eredi degli stessi, mediante la produzione in giudizio del certificato storico dello stato di famiglia (cfr. all. 3, atto di citazione di parti attrici).
Ed invero, l'articolo 476 c.c., che regola in generale l'accettazione tacita, stabilisce che la stessa si verifica “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. In particolare, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte (sentenza
n. 6499/2025) : “la non massimata Cass. sez. 3, ord. 11 gennaio 2021
n. 210 afferma nella sua motivazione: “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n.
16814)” Questa giurisprudenza (Cass. sez. 3, ord. 26 giugno 2018 n.
16814) trova in effetti sostegno e conferma in una serie di ulteriori arresti
6 per fattispecie identiche (esercizio di azione) o analoghe (riassunzione del giudizio interrotto per il decesso del de cuius), precedenti – come, tra i più prossimi, Cass. sez. 2, ord. 6 giugno 2018 n. 14499, Cass. sez. 2, ord. 24 aprile 2018 n. 10060, Cass. sez. 3, 1 luglio 2005 n. 14081 – e di conferma successiva – come la recentissima Cass. sez. 2, ord. 4 luglio 2024 n.
18294“. È poi evidentemente incongrua l'argomentazione del giudice
d'appello, che attribuisce l'onere di dimostrare la qualità di erede nel senso che questa “non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità”, laddove la questione era insorta per la legittimazione attiva di chi aveva esercitato l'azione risarcitoria, e quindi non si era certo arrestato alla
“mera chiamata all'eredità.”
Né può essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia svolta dall' convenuta nei confronti dei CP_1 sanitari che ebbero in cura il per difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e ciò in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un azienda sanitaria non
è sostitutiva delle ordinarie azione civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.”
(Cass. Civ. n. 21992/2020; Cass. Civ. S.U. n. 26659/2014; Cass. Civ n.
2102/2018)
Occorre, altresì, rilevare preliminarmente, che “ai sensi degli articoli 652
(nell'ambito del giudizio civile di danni) e 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza del fatto nella sua materialità o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza degli elementi costituenti il reato contestato e non
7 coincidenti con l'illecito dedotto nel giudizio civile di danno. In tal caso, compete al giudice civile il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni
e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale. In altri termini, l'assoluzione dell'incolpato nel giudizio penale con la formula “il fatto non sussiste” non esonera il giudice civile, davanti al quale sia stata proposta l'azione per il risarcimento dei danni, dal riesame dei fatti emersi nel procedimento penale ai fini propri del giudizio civile, quando il titolo della responsabilità civile sia diverso da quello della responsabilità penale.” (Cass. Civ. ordinanza 30 gennaio 2023 n. 2659)
Ciò posto, ritiene il Giudicante che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda sia infondata, e pertanto, debba essere rigettata.
Ai fini delle decisione, deve innanzitutto procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta dagli odierni attori, in proprio e quali eredi del defunto . Persona_2
Invero, in tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria e poi ivi deceduto, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, deve escludersi che l'azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato;
ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della
8 programmazione negoziale (tra le tante, da ultimo Cass. n. 3267/2024;
Cass. n. 21404/2021; Cass. n. 14258/2020).
In buona sostanza, la natura contrattuale della responsabilità sanitaria e del personale sanitario da essa dipendente è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto iure successionis; invero, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria può trovare applicazione il principio di diritto secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal s.s.n. o da altro ente), insorgono a carico dell'ente sanitario, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Diversamente, l'azione esperita dal congiunto jure proprio va per l'appunto ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo le cc.dd. vittime secondarie legate alla struttura sanitaria ed al personale medico operante presso la stessa da alcun rapporto contrattuale.
Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato come “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione
9 contrattuale "iure proprio" alla moglie di un soggetto che, affetto da Morbo di Parkinson, si era allontanato dalla struttura sanitaria presso cui era ricoverato e non era stato mai più ritrovato, precisando che la stessa avrebbe potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana, con le conseguenti regole in tema di ripartizione dell'onere della prova). (Cass.
Civ. n. 11320/2022)
Ed ancora “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente,
e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale” (Cass. Civ.
n. 3267/2024; n. 2104/2021)
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, occore evidenziare che gli attori hanno agito sia “iure proprio” che “iure hereditario” e, pertanto, facendo valere sia una responsabilità contrattuale che extracontrattuale, chiedendo esplicitamente la condanna dell'istituto convenuto.
Fatte queste doverose precisazioni e passando ad esaminare il merito della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale per ciò che concerne la posizione dell'Azienda sanitaria, va detto che occorre stabilire quindi se il decesso del possa essere ricondotto causalmente alle Pt_1 condotte negligenti e imperite tenute dai sanitari della predetta struttura nelle cure prestate, negli esami e negli accertamenti effettuati sul paziente sin dal suo accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
“Cutroni Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in data 11.10.2015.
A tal fine occorre rilevare che, secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, (Cass. n. 30298/2023) “la consulenza tecnica svolta
10 dal Pubblico Ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio; inoltre, (Cass. n. 6347/2000) “al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice cosicché il giudice civile può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale
e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale.”.
Ancora, secondo l'orientamento della Suprema Corte “Nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile – che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del
11 giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma
2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con
i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata”
Cass. 26811/2022.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudicante ritiene dirimenti le valutazioni operate nella CTU medico legale disposta dal P.M. nel procedimento penale n. 3212/2016 R.G.N.R., espletata dai ctu nominati dott.ri e (specialista in cardiologia), Persona_3 Persona_4
svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato. Ed invero i professionisti incaricati hanno chiarito che seppur risultano presenti profili di imperizia e negligenza a carico del personale sanitario, consistiti nella mancata effettuazione di più specifici e tempestivi esami diagnostici, tali prestazioni non avrebbero né con certezza, né con il criterio del 'più probabile che non', impedito l'evento morte, e ciò anche in considerazione del “repentino e improvviso decorso della patologia nonché dell'assenza di un reparto di emodinamica all'interno del P.S. di Part accesso circostanza avrebbe comunque richiesto il trasposrto del presso il presidio ospedaliero di Milazzo, al fine di attivare le Pt_1 necessarie procedure salvavita: tali attività avrebbero richiesto una tempistica evidentemente non idonea a scongiurare il rapido evolversi del quadro patologico.”
In particolare, nel predetto elaborato peritale i consulenti, alla luce delle evidenze cliniche del caso sottoposto al loro esame, hanno rilevato innanzitutto come l'occlusione trombotica riscontrata dal medico autoptico fosse da ritenere “la direttta responsabile della successione di
12 eventi che condusse al decesso del Infatti, le risultanze dell'esame Pt_1
autoptico sembrano suggerire il verificarsi di un occlusione trombotica acuta del ramo coronarico in oggetto, responsabile di una condizione di sofferenza ischemica, plausibilmente complicata da un evento aritmico maggiore, una fibrillazione ventricolare, capace di determinare l'exitus del
Una siffatta ipotesi è da ritenere certamente plausibile, pur in Pt_1 assenza delle lesioni istologiche proprie della ischemia miocardica…In altre parole, sulla scorta dei dati in precedenza sintetizzati, possiamo ritenere plausibile il verificarsi di una ischemia miocardica acuta sostenuta dall'occlusione trombotica del ramo interventricolare anteriore della coronaria sx, precocemente complicata da un episodio aritmico maggiore, causa del decesso.” Quanto, poi, all'operato dei sanitari del P.S., i CCTTUU rappresentavano come la tipicità dei sintomi riferiti dal avrebbe imposto l'attivazione del Pt_1 protocollo previsto per il dolore toracico che “sostanzialmente prevede
l'effettuazione di elettrocardiogrammi seriati (da ripetersi all'incirca ogni tre ore) nonché di altrettanti seriati (anche in questo caso da ripetersi ogni tre ore) prelievi ematici per il dosaggio di enzimi miocardiospecifici.” Lo stesso consulente, facendo riferimento ai tracciati elettrocardiografici eseguiti al P.S., rilevava che “hanno dato esito quantomeno dubbio, rilevandosi, a carico di entrambi, un sopralivellamento, ancorchè lieve, del Co trattto mentre gli esami di laboratorio hanno mostrato un incremento, ugualmente modesto ma evidente, della troponina. Le suddette risultanze, per quanto si ribadisce, di modesta entità, considerate alla luce della sintomatologia riferita da parte del avrebbero quantomeno dovuto Pt_1 ingenerare il sospetto di sindrome coronaria acuta, inducendo l'attivazione di mirati protocolli terapeutici, eventualmente anche la somminitrazione di terapia anticoagulante (eparina)”, ciononostante ha evidenziato la brevità del lasso di tempo intercorso tra l'arrivo in Pronto Soccorso
e l'exitus (circa 90 minuti) “ai fini della potenziale efficacia della terapia.”
13 Quanto all'operato del sanitario chiamato in causa, alla luce delle considerazioni tecniche e mediche fornite concordemente da tutti i consulenti, è risultato, altresì, a carico dello stesso “una condotta comunque esente da colpe, cui non appare addebitabile una condotta antidoverosa omissiva: la mancata adozione della terapia antitrombotica appare giustificabile laddove si considerino l'effettuazione degli esami diagnostici preliminari e i collegati referti, che non idiziavano ancora la grave patologia cardiaca che poi conduceva, rapidamente, al decesso della vittima. Non sfugge come il tracciato elettrocardiografico e i risultati degli esami enzimatici non recavano indici sintomatici del grave quadro clinico dell'uomo.”
Ciò premesso, nella sentenza penale n. 609/2023 è stato accertato che
“tutti i consulenti sentiti, hanno concordemente rimarcato che anche nell'ipotesi di una tempestiva attivazione del protocollo previsto per le sindromi coronariche acute, non si sarebbe potuto evitare il decesso del paziente con il grado di certezza e elevata probabilità logica o credibilità razionale richieste per poter ricondurre
l'evento infausto alla condotta omissiva del medico. Si è evidenziato come il repentino e improvviso decorso della patologia non avrebbe consentito un utile trasferimento del paziente in UTIC presso l'Ospedale di Milazzo al fine di sottoporlo alla necessaria terapia emodinamica; né può affermarsi, avuto riguardo alla specificità del caso clinico, che un tempestivo accesso in UTIC avrebbe modificato il decorso dell'evento, in ragione dell'ormai avanzato stato di danno miocardico nel suo complesso. Tali rilievi consentono di affermare che, se anche il paziente fosse stato sottoposto a terapia antitrombotica e fosse stato inviato ad un centro di emodinamica, le chances di sopravvivenza e/o di ritardare il decesso sarebbero state modeste se non nulle, in considerazione della gravità delle condizioni cliniche del soggetto e del repentino decorso della patologia, in un
14 tempo significativamente breve, tali da indurre a escludere una concreta possibilità di sopravvivenza.”
Sulla base delle risultanze della CTU così riassunte, deve, pertanto, essere rigettata la domanda principale degli attori, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita del congiunto, a seguito di colpa medica dei sanitari.
Ed invero, la responsabilità del decesso del non può essere Pt_1 addebitata al dott. , dovendosi ritenere che ogni eventuale CP_2
negligenza da quest'ultimo commessa sia stata eziologicamente irrilevante rispetto all'evento infausto verificatosi.
Il problema che si pone è quello della ricostruzione del nesso causale tra fatto omissivo ed evento. Secondo i principi fissati dalla Suprema Corte, la causalità civile ordinaria si attesta sul versante della probabilità relativa (o variabile), caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di consulenza medico-legale, possono assumere molteplici forme espressive ("serie ed apprezzabili possibilità", "ragionevole probabilità", etc.), senza che questo debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula specifica.
La causalità civile obbedisce, secondo lo standard probatorio convenzionalmente adottato, alla logica del "più probabile che no", rappresentando essa la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e danno
(così, ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 11.1.2008, n. 577).
Come ulteriormente precisato dal Supremo Collegio, occorre tenere presente che l'accertamento richiesto in questa sede non deve condursi con esclusivo riferimento alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente.
Al contrario, l'indagine deve essere svolta alla luce del grado di fondatezza misurato attraverso gli elementi di conferma (e, nel contempo,
15 l'esclusione di altri possibili fattori alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana: così, ancora, Cass.
Sez. Un. Civ. 11.1.2008, n. 577 cit.; v., più di recente, Cass. Sez. Civ.
III 8.1.2020, n. 122, per cui il principio di prevalenza probabilistica deve essere applicato con apprezzamento non isolato, ma complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio della preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili - o quantomeno tali da inficiare in misura rilevante la probabilità logica della relazione causa- effetto - con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso).
Tanto premesso, è facile concludere che neppure in base al più recente orientamento della Cassazione civile sopra descritto, può ritenersi sussistente il nesso causale tra l'inadempimento del sanitario e l'evento morte, atteso che una corretta esecuzione della prestazione medica non avrebbe impedito l'evento né con certezza, né alla stregua di un giudizio di maggior probabilità.
Ebbene, alla luce di quanto rilevato ed espresso nella consulenza tecnica medico legale ed in applicazione, in sede di ricostruzione del nesso causale, del canone probatorio civilistico del "più probabile che non" è possibile affermare che la convenuta abbia assolto all'onere di dimostrare che durante l'accesso del presso il P.S. dell'Ospedale Pt_1
“Cutroni Zodda”di Barcellona Pozzo di Gotto non vi siano stati inadempimenti eziologicamente rilevanti per il successivo decesso.
Ne consegue che la domanda degli odierni attori debba essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, ivi comprese quelle relative alla posizione dei terzi chiamati;
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, difatti, (Cass. Sez. 3 ,
Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019) "In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
16 chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato
o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"). Le stesse si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore indeterminato di bassa complessità
(fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5119/2018 R.G. così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. per l'effetto condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' , Controparte_1
e Controparte_2 [...]
Controparte_3
delle spese di lite da liquidarsi, per ciascuna parte, nella misura complessiva di € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a. se dovute come per legge.
Messina 09/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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