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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria Giurisdizione
Prima Sezione Civile
n. 1618/2020 VG
Il Giudice Tutelare, letta l'istanza a firma dell' avv. Giuditta Giannattasio ( ), CodiceFiscale_1 con la quale ha chiesto di “ porre a carico della beneficiaria di amministrazione di sostegno le spese legali per un importo pari ad € 1.143,00, come da nota che si allega, autorizzando la Sottoscritta ad effettuare il pagamento disponendo un bonifico dal conto corrente postale intestato alla precitata beneficiaria n. 1054200645” assume parte istante che
− l , in data 05.06.2024, notificava alla benefi- ciaria di amministrazione di Controparte_1 sostegno avviso di presa in carico n. 04337202400042154000 dell'im- porto di € 4.190,72 fondato su avviso di accertamento (dato per) notificato dal in data 10.05.2022; Parte_1
− si rendeva necessaria una tempestiva impugnativa dell'atto notificato per vizio assoluto di notifica e, per l'effetto, la
, in data 08.07.2024, proponeva dinanzi all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia Parte_2 ricorso con contestuale istanza di discussione in pubblica udienza e preliminare richiesta di sospensione del giudizio e degli atti impugnati;
− il precitato ricorso veniva iscritto nel registro degli affari tributari al n. 1286/2024, assegnato alla Sezione n. 3 della
Commissione Tributaria di Foggia e la trattazione fissata per il giorno 08.11.2024;
− trattasi di compensi legali per un giudizio che ha avuto esiti positivi per la beneficiaria con un risparmio di € 4.190,72
e da sentenza a suo carico;
− nella liquidazione del compenso si è tenuto conto di uno scaglione inferiore a quello reale della causa;
rilevato che trattasi di attività svoltasi innanzi ad altro Ufficio che ha già provveduto − in data 12/12/2024 con sentenza n. 2346/2024 a mezzo della quale il Giudice incaricato del fascicolo, dott. , accoglieva il ricorso, Persona_1 annullava l'atto impugnato e compensava le spese legali;
rilevato pertanto che l'istanza non riguarda attività diverse rispetto a quelle già oggetto di liquidazione;
rilevato altresì che agli atti non vi è preventiva autorizzazione di questo Giudice, alla nomina di proprio difensore di fiducia
PQM
rigetta l'istanza de quo.
Si comunichi
Foggia 08.04.2025
Il Giudice Tutelare Luisa Trigiani
Volontaria Giurisdizione
Prima Sezione Civile
n. 1618/2020 VG
Il Giudice Tutelare, letta l'istanza a firma dell' avv. Giuditta Giannattasio ( ), CodiceFiscale_1 con la quale ha chiesto di “ porre a carico della beneficiaria di amministrazione di sostegno le spese legali per un importo pari ad € 1.143,00, come da nota che si allega, autorizzando la Sottoscritta ad effettuare il pagamento disponendo un bonifico dal conto corrente postale intestato alla precitata beneficiaria n. 1054200645” assume parte istante che
− l , in data 05.06.2024, notificava alla benefi- ciaria di amministrazione di Controparte_1 sostegno avviso di presa in carico n. 04337202400042154000 dell'im- porto di € 4.190,72 fondato su avviso di accertamento (dato per) notificato dal in data 10.05.2022; Parte_1
− si rendeva necessaria una tempestiva impugnativa dell'atto notificato per vizio assoluto di notifica e, per l'effetto, la
, in data 08.07.2024, proponeva dinanzi all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia Parte_2 ricorso con contestuale istanza di discussione in pubblica udienza e preliminare richiesta di sospensione del giudizio e degli atti impugnati;
− il precitato ricorso veniva iscritto nel registro degli affari tributari al n. 1286/2024, assegnato alla Sezione n. 3 della
Commissione Tributaria di Foggia e la trattazione fissata per il giorno 08.11.2024;
− trattasi di compensi legali per un giudizio che ha avuto esiti positivi per la beneficiaria con un risparmio di € 4.190,72
e da sentenza a suo carico;
− nella liquidazione del compenso si è tenuto conto di uno scaglione inferiore a quello reale della causa;
rilevato che trattasi di attività svoltasi innanzi ad altro Ufficio che ha già provveduto − in data 12/12/2024 con sentenza n. 2346/2024 a mezzo della quale il Giudice incaricato del fascicolo, dott. , accoglieva il ricorso, Persona_1 annullava l'atto impugnato e compensava le spese legali;
rilevato pertanto che l'istanza non riguarda attività diverse rispetto a quelle già oggetto di liquidazione;
rilevato altresì che agli atti non vi è preventiva autorizzazione di questo Giudice, alla nomina di proprio difensore di fiducia
PQM
rigetta l'istanza de quo.
Si comunichi
Foggia 08.04.2025
Il Giudice Tutelare Luisa Trigiani