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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1607 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 NUNZIATA PAOLO, come da procura in atti;
e nato ad [...] il [...], parte rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. DE SIMONE FRANCESCO, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche da loro Parte_1 CP_1 sottoscritto, in data 18/06/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 17/10/1999, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ottaviano (NA) (Atto N. 66 parte II serie A - anno 1999). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( nata a [...], il [...] Persona_1 e ato a Pompei il 05/10/2006), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso Persona_2 le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 24/06/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
b) la casa coniugale sita in Ottaviano (Na), alla via Federico Rossano, 2, resterà nella disponibilità della GN , mentre il SI. trasferirà la propria residenza presso Parte_1 CP_1 altra abitazione;
il mobilio e gli arredi presenti nella casa coniugale vengono lasciati nella stessa;
le parti hanno già provveduto a divere i beni mobili;
c) I figli, entrambi maggiorenni, non hanno ancora raggiunto la indipendenza economica, e sono entrambi studenti;
pertanto, hanno necessità di godere della casa coniugale, e manifestato la preferenza alla convivenza con la madre. Pertanto, la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra
che vi abiterà unitamente ai figli della coppia;
Parte_1
d) aspetti economici il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 20 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento proprio e dei figli della coppia, la somma complessiva di euro 750,00, a mezzo vaglia postale, accreditato sul libretto postale, oppure bonifico alle coordinate bancarie indicate dalla madre;
Tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano spese straordinarie necessarie quelle mediche (per visite e cure mediche anche specialistiche, visite e cure odontoiatriche, oculistiche, dermatologiche, ecc. non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, tickets, per l'acquisto di farmaci, ecc.), le spese scolastiche (retta, mensa scolastica, spese per libri di testo, materiale didattico, corsi parascolastici, gite e/o visite scolastiche), le spese sportive (ivi incluse spese per corsi ed attrezzatura relative ad un solo sport). Salvo le urgenze terapeutiche, le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate dai genitori. Il genitore comunicherà all'altro, mediante messaggio telefonico o, nel caso, mediante e-mail, la spesa straordinaria che dovrà sostenere per far fronte a necessità dei figli e l'altro genitore, con la stessa modalità, dovrà esprimere il proprio consenso o, nel caso di diniego, dovrà motivare il rifiuto o proporre soluzioni alternative;
il genitore che non ha effettuato la spesa straordinaria rimborserà all'altro, entro 10 giorni, quanto questi abbia anticipato a semplice richiesta, dietro esibizione dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta.
- l'assegno unico erogato dallo Stato, ed ogni altra agevolazione e sostegno pubblico erogato, sarà percepito nella misura del 100% dalla GN , o in via diretta ai figli beneficiari, Parte_1 ed il SI. autorizza la stessa a farne autonoma richiesta agli organi preposti;
CP_1 e) il SI. nato ad [...] l'[...], CF: , residente CP_1 C.F._1 in Ottaviano (Na), alla via Federico Rossano, 2, nella qualità di pieno proprietario dell'immobile sito Ottaviano (Na), alla via Federico Rossano, 2, identificato al N.C.E.U. del Comune di Ottaviano al foglio 11, p.lla 265, sub 1, cat. A/2, classe 4, vani 7,5, rendita catastale € 581,01, giusto atto per notar in San US UV (Na), del 31.01.2007, rep. N. 18797, racc. n. 4007, Persona_3 ha trasferito, a titolo di donazione, l'immobile suindicato in favore della figlia SI.ra Persona_1 nata a [...], il [...], CF: , con atto per Notaio C.F._2 [...]
, del 22.05.2025 rep. N. 5610/439.” Per_4 Il Tribunale, dunque, prende atto della volontà delle parti- espressa con il deposito di note ex art.127 ter c.p.c.- di assumere l'obbligazione di trasferire reciprocamente la titolarità della proprietà di due autoveicoli, la quale è rimessa alla libera determinazione delle medesime. Prende, altresì, atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritenendo che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1607 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ottaviano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ottaviano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 26/09/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice