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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/08/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1961 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 23.1.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo F. Parte_1 P.IVA_1
Galantini e Paolo Filippo Biancofiore, presso il cui studio sito a Pesaro Via S.
Francesco, 30, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
pagina 1 di 26 CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Osvaldo Lucciarini e Franco Buonassisi presso il cui studio sito a Pesaro Viale XI
Febbraio n. 29, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Salvatore Menditto e Lucio Berardi, presso i cui indirizzi pec ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) ed (c.f. ) CP_3 P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5
rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Paolini e Alba Di Giovanni
Denicolo', elettivamente domiciliate presso lo studio associato Orioli & Paolini, in
Gabicce Mare (PU) via L. Da Vinci n. 9 e indirizzo pec in virtù di delega posta in calce Email_1
alla comparsa di costituzione
- Intervenute -
pagina 2 di 26 In punto a: polizza fideiussoria.
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Pesaro, ogni avversa istanza e deduzione
respinta, così statuire: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare
l'assoluta carenza di legittimazione attiva, formale e sostanziale, del CP_1
ad escutere la polizza fidejussoria n. 053002655 rilasciata dalla
[...] Pt_1
con riguardo ad importi eccedenti il capitale effettivamente garantito di €
17.600,00, con conseguente insussistenza di qualsiasi diritto in capo al CP_1
convenuto all'escussione della predetta polizza, per tutti i motivi esposti al
paragrafo 1) della trattazione in diritto dell'atto di citazione e nei successivi scritti
difensivi; 2) in ogni caso, sempre nel merito, senza inversione alcuna dell'onere
della prova, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del CP_1
convenuto di pretendere l'escussione della polizza n. 053002655 per cui è causa,
in assenza delle condizioni di operatività della stessa e dunque in difetto degli
elementi fondanti la richiesta escussione, per tutti i motivi esposti al paragrafo 2)
della trattazione in diritto dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi;
3) in
pagina 3 di 26 subordine e comunque in via preventiva e condizionata, accertarsi il diritto della
Allianz ad agire nei confronti della contraente in via di Controparte_2
surroga ex art.1949 c.c. oltre che dell'art. 2 della L. 348/82, nella posizione
dell'ente garantito oltre che in via di regresso ai sensi Controparte_1
dell'art.1950 c.c. e dell'art.
2.6 delle Condizioni generali di polizza, per ottenere il
rimborso delle somme che la stessa garante fosse tenuta a versare in esecuzione
della prestata fideiussione, oltre ad interessi dal versamento al saldo effettivo. In
ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di procedura, comprensivi del
rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre I.V.A. e
C.p.A.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - respingere le domande della
Compagnia volte all'accertamento negativo della carenza di Parte_1
legittimazione attiva, formale e sostanziale, del a escutere la Controparte_1
polizza fideiussoria n. 05300265 rilasciata dalla con riguardo a importi Pt_1
eccedenti il capitale effettivamente garantito di € 17.600,00, con conseguente
insussistenza di qualsiasi diritto in capo al convenuto all'escussione CP_1
pagina 4 di 26 della predetta polizza, e dell'assenza delle condizioni di operatività della polizza,
in quanto tutte infondata in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertata la
validità ed efficacia della Polizza Fideiussoria n. 05300265 per l'importo di €
1.760.000,00 e accertato l'inadempimento della nella Controparte_2
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica con
il Comune di , dichiarare il diritto del Comune a richiedere e ottenere CP_1
l'escussione della detta polizza con condanna della compagnia al Pt_1
pagamento dell'importo di € 1.760.000,00 per l'esecuzione in via sostitutiva da
parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria alla luce della
quantificazione della determinato e quantificato dalla Controparte_2
espletata CTU in € 1.850.000,00. - Con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
Per Controparte_2
“in quanto alla posizione delle ditte intervenute (vedi anche le note scritte del
17.07.2024 e quelle odierne): 1) in via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 39 c.p.a., comma 1, c.p.c., la litispendenza del
giudizio/azione instaurato a fronte dell'atto di intervento depositato dalle Pt_2
e con quello precedentemente incardinato innanzi al
[...] Controparte_4
pagina 5 di 26 Tribunale di Pesaro, R.G. n. 2436/2020 (definito anche in grado di appello con la
sentenza n. 1874/2024 del 18/12/2024 resa nel giudizio R.G. n. 352/2022),
ovvero – ed in ogni caso – la inammissibilità dell'atto di intervento spiegato dalle
ditte e con gli Avv.ti Paolini e Di Giovanni, per CP_3 Controparte_4
carenza dei presupposti fissati dalla legge, per assenza di interesse, per
mancanza di qualsivoglia collegamento con il titolo dedotto da parte attrice, e
comunque per evidente violazione del divieto del “ne bis in idem”; il tutto, con
ogni conseguente statuizione, anche in ordine agli incombei istruttori formatisi ed
acquisiti nel corso del giudizio;
2) in subordine: rigettare integralmente le
domande avanzate dalle ditte intervenute giusto atto del 10.01.2022 in quanto
inammissibili ex se, e segnatamente, e specie con riguardo alla domanda sub 2),
in quanto priva di effettivo interesse e/o di legittimazione attiva e comunque
perché non proponibile innanzi al Giudice Ordinario, ma semmai solo innanzi al
Giudice Amministrativo, e quindi per difetto di giurisdizione;
3) in ulteriore, stretto,
subordine, nel merito: rigettare integralmente le domande avanzate dalle ditte
intervenute giusto atto del 10.01.2022, in quanto improponibili, infondate e
comunque perché indimostrate, e primariamente perché la Convenzione
pagina 6 di 26 Urbanistica oggetto di lite non era – e non è a tutt'oggi – scaduta e quindi poteva
– e può a tutt'oggi – ancora essere adempiuta con riguardo all'esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria;
4) in via di ulteriore subordine: nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al superiore punto 1), e
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse
da parte attrice, e specie di quelle di regresso/rifusione/surroga, e dal CP_1
in via riconvenzionale (quest'ultima laddove ritenuta ammissibile e/o
[...]
fondata), accertare e dichiarare l'effettiva responsabilità della ditte intervenute
con riferimento all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione
Urbanistica per cui è causa, in funzione della posizione delle stesse quali aventi
causa delle lottizzanti, come per legge;
in quanto alla posizione della CP_5
attrice e del (vedi memoria del 01.06.2021): 1) in via
[...] Controparte_1
principale e pregiudiziale: accertare, si opus ovvero in ragione dell'utilità
sostanziale, le effettive portata, copertura, operatività, validità e vigenza della
fidejussione n. 053002655 rilasciata in data 16.07.2003 dalla in Parte_1
favore del a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1 [...]
in forza della Convenzione Urbanistica del 16.07.2003, Controparte_2
pagina 7 di 26 adottando ogni conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed
alle domande delle parti;
2) in rito e comunque in via preliminare/pregiudiziale:
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
complessivamente avanzata dal e comunque di quella Controparte_1
avanzata nei confronti della convenuta rigettando in Controparte_2
conseguenza le domande esposte dall'Ente di cui alla seconda allinea delle
conclusioni rassegnate in comparsa e le domande esposte dalla Compagnia di
cui al n. 2) – con specifico riguardo all'inadempimento della Controparte_2
– ed al n. 3) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, nonché
[...]
adottando comunque ogni conseguente statuizione inerente alle diverse
posizioni, ai diritti ed alle domande delle parti;
3) in via secondaria e se del caso:
nella sola denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto 2) e quindi di
accertata validità della domanda riconvenzionale avanzata dal CP_1
, e comunque sempre nei limiti dell'importo garantito dalla fidejussione
[...]
controversa per come verrà accertato in corso di causa: 3.1) in via principale:
rigettare la domanda di inadempimento delle nella Controparte_2
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica con
pagina 8 di 26 il Comune di per non essere ancora decorso il termine contrattuale di CP_1
ultimazione delle opere, per essere state le stesse in larga parte eseguite, per
difetto di inadempimento e comunque di “grave inadempimento” e/o per ogni
ulteriore ragione che si andrà ad esporre e comprovare nel corso del giudizio,
adottando ogni conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed
alle domande delle parti;
3.2) in via subordinata: accertare la sussistenza del
presupposto fondante l'escussione azionata dall'Ente, ovvero e principalmente
l'effettivo inadempimento della garantita rispetto alle obbligazioni assunte con la
Convenzione Urbanistica, nel testo attualmente vigente, eventualmente
determinandone la misura in termini di importo e con riguardo alle opere
realizzate ed a quelle da realizzare, nonché adottando comunque ogni
conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed alle domande
delle parti;
3.3) in ordine alla domanda di regresso/surroga avanzata dalla Pt_1
3.3.1) in via principale: rigettare comunque ogni domanda avanzata dalla
[...]
Compagnia nei confronti della a qualsivoglia titolo e/o Controparte_2
causale avanzata, siccome inammissibile e/o infondata, adottando comunque
ogni conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed alle
pagina 9 di 26 domande delle parti;
3.3.2) in via di subordine: in funzione ed in conseguenza
dell'accertamento richiesto dal con riguardo all'effettivo inadempimento CP_1
delle obbligazioni assunte con la Convenzione Urbanistica, nel testo attualmente
vigente, nel senso di cui al punto 3.2, determinare la misura delle somme dovute
dalla Compagnia in ragione della polizza stipulata tra le parti, e da qui quelle
eventualmente dovute alla stessa dall'assicurata in rifusione e/o in surroga e/o in
regresso, adottando comunque ogni conseguente statuizione inerente alle
diverse posizioni, ai diritti ed alle domande delle parti. IN VIA ISTRUTTORIA: 1)
disporre l'integrale rinnovazione della CTU, e comunque gli incombenti istruttori
ritenuti necessari ai fini del vaglio delle avverse domande. Con vittoria di spese e
compensi di lite, da liquidarsi anche ex officio ai sensi e per gli effetti del D.M. n.
55/2014 e s.m.i.”
Per Controparte_6 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni opportuno provvedimento assunto, 1) In
adesione, avendone legittimo interesse, alle difese e domande tutte spiegate dal
, accogliere la predetta domanda che si espone integralmente, CP_1 CP_1
e più precisamente: - respingere le domande della Compagnia volta Parte_1
pagina 10 di 26 all'accertamento negativo della carenza di legittimazione attiva, formale e
sostanziale, del a escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_1
05300265 rilasciata dalla con riguardo a importi eccedenti il capitale Pt_1
effettivamente garantito di € 17.600,00, con conseguente insussistenza di
qualsiasi diritto in capo al convenuto all'escussione della predetta CP_1
polizza, e dell'assenza delle condizioni di operatività della polizza, in quanto tutte
infondata in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertata la validità ed
efficacia della Polizza Fideiussoria n. 05300265 per l'importo di € 1.760.000,00 e
accertato l'inadempimento della nella esecuzione delle Controparte_2
opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica con il Comune di
, dichiarare il diritto del Comune a richiedere e ottenere l'escussione della CP_1
detta polizza, con condanna della compagnia al pagamento dell'intero Pt_1
importo di € 1.760.000,00 per l'esecuzione in via sostitutiva da parte del CP_1
delle opere di urbanizzazione primaria alla luce della quantificazione
dell'inadempimento della determinato e quantificato dalla Controparte_2
espletata CTU in € 1.850.000,00. 2) In eventuale carenza dell'intervento
comunale, accertato l'inadempimento di cui sopra, condannare la Società
pagina 11 di 26 a completare, in prefiggendo termine, le opere di Controparte_2
urbanizzazione primaria e le opere di sistemazione idrogeologica del versante
indicate nella Relazione tecnica CTU depositata il 04/01/2024 (pagg. 10, 11 e 32)
e meglio descritte nell'allegato n. 23 alla medesima CTU, per un valore
complessivo di € 1.850.000,00 come da elaborato del CTU indicato a pag. 32 del
medesimo. 3) Comunque accertare e dichiarare la responsabilità da
inadempimento della Società per le ragioni tutte di cui Controparte_2
agli atti, nei confronti delle Società intervenute per i danni subiti quale
conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento agli obblighi contrattuali
assunti quale venditrice pro quota delle aree oggetto di interventi di lottizzazione,
quota pari a 33,65 millesimi cadauna e con interesse quindi a far accertare
l'inadempimento della venditrice;
4) In via subordinata condannare la Società
a corrispondere a titolo di danno a favore delle società Controparte_2
intervenienti, quali acquirenti dei lotti e delle relative aree lottizzate rimaste
ineseguite correttamente, l'importo di 33,65 millesimi cadauna sulla valutazione
globale operata dal CTU di € 1.850.000,00, e quindi l'importo di € 61.050,00 (S.E.
od O.) a favore di ciascuna delle società intervenienti;
5) con condanna alla
pagina 12 di 26 rifusione delle spese e competenze, in particolare con CTU a carico della Società
. Controparte_2
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 18.9.2020 conveniva in Parte_1
giudizio il (di seguito anche solo il ed Controparte_1 CP_1 [...]
(di seguito anche solo ), esponendo d'aver rilasciato il Controparte_2 CP_2
16.7.2003 la polizza fideiussoria n. 053002655 su richiesta della stessa a CP_2
garanzia dell'adempimento degli obblighi contratti da questa nei confronti del
Comune di , aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di urbanizzazione CP_1
secondo la convenzione urbanistica stipulata il 16.7.2003; che il CP_1
ritenendo garantito il capitale di €.1.760.000,00, aveva escusso la polizza,
chiedendo il pagamento di €.1.555.500,00 per opere incompiute o eseguite in modo inesatto;
che detto importo era superiore al capitale garantito pari ad
€.17.600,00; che il diritto di escutere la polizza era prescritto, né erano sussistenti i presupposti di operatività della garanzia.
Tanto premesso, domandava che fosse dichiarato che il Parte_1
Comune non aveva diritto ad escutere la polizza per importi eccedenti il capitale pagina 13 di 26 garantito pari ad €.17.600,00, nonché per difetto delle condizioni di operatività
della garanzia;
in subordine, che fosse dichiarato il proprio diritto di surroga e regresso nei confronti di . CP_2
Si costituiva il Comune di , il quale contestava le domande, CP_1
eccependo che il capitale garantito era pari ad €.1.760.000,00, come da copia della scrittura ed in conformità alla convenzione urbanistica;
che la garanzia era stata rinnovata da ultimo il 4.12.2014, donde l'insussistenza della prescrizione;
che l'entità delle opere non eseguite o realizzate in modo inesatto era stata determinata in €.1.555.538,26 a seguito di verifiche dell'Amministrazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, accertata la validità ed efficacia della polizza per €.1.760.000,00 ed accertato l'inadempimento di , CP_2 Parte_1
fosse condannata al pagamento di €.1.555.538,26.
Si costituiva, altresì, la quale contestava le Controparte_2
domande, eccependo il proprio difetto di legittimazione in ragione del fatto che la domanda di accertamento negativo riguardava la pretesa del nei CP_1
confronti di;
che alcuna contestazione era stata mossa dal ante Pt_1 CP_1
causam riguardo all'importo garantito, pari ad €.17.600,00; che il diritto del pagina 14 di 26 Comune di escutere la polizza era prescritto;
che non era provata l'entità delle opere non eseguite, né era dimostrato il relativo valore;
che l'inadempimento non era in quanto la convenzione era prorogata al 4.12.2024; che le opere erano state per la maggior parte realizzate;
che non fondata era, pertanto, la domanda di regresso e surroga. Concludeva, dunque, per il rigetto delle avverse pretese.
Intervenivano ed le quali, sulla CP_3 Controparte_4
premessa d'essere la prima concessionaria in leasing di un terreno venduto da ad e la seconda acquirente di un CP_2 Controparte_7
fabbricato artigianale alla stessa ceduto da , deducevano che le opere di CP_2
cui alla convenzione urbanistica intercorsa con il Comune di non erano CP_1
state eseguite, tanto che il Sindaco era intervenuto con provvedimenti contingibili ed urgenti di messa in sicurezza. Chiedevano che, accertato l'inadempimento della , la stessa fosse condannata a completare le opere di CP_2
urbanizzazione primaria e di sistemazione idrogeologica come da allegata perizia.
In istruttoria aveva corso una consulenza tecnica.
pagina 15 di 26 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 23.1.2025.
2 – Le domande delle parti vanno separatamente esaminate.
2.1 – La prima domanda, proposta da , è di accertamento negativo Pt_1
del diritto del di escutere la polizza fidejussoria n. 053002655 per importi CP_1
eccedenti il capitale di € 17.600,00 in relazione alla pretesa del CP_1
espressa già in sede stragiudiziale, di escutere la polizza per il maggior importo di
€.1.555.500,00 sul capitale garantito di €.1.760.000,00.
Le parti ( e ) hanno prodotto due copie della Pt_1 Controparte_1
scrittura contenente la polizza: quella prodotta da reca l'importo garantito Pt_1
di €.17.600,00 (doc. 1, 12); quella prodotta dal indica l'importo di CP_1
€.1.760.000,00 (doc. 2), ed è sottoscritta dall'assicuratrice.
Parte attrice non ha disconosciuto la sottoscrizione (art. 215 c.p.c.), con l'effetto che la scrittura prodotta dal ha valore di prova scritta, fino a CP_1
querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta (art. 2702 c.c.). Non ha invece valore di prova scritta contro il la (copia di) CP_1
scrittura prodotta dal , poiché la scrittura privata fa prova soltanto contro Pt_1
pagina 16 di 26 chi ha sottoscritto il documento (art. 2702 c.c.), mentre la scrittura prodotta da
è priva di sottoscrizione del il quale non può dirsi pertanto Pt_1 CP_1
onerato del relativo disconoscimento.
La scrittura prodotta dal legalmente riconosciuta quanto alla CP_1
provenienza dalla assicuratrice, è stata disconosciuta nella sua conformità
all'originale (art. 2719 c.c.) dalla stessa attrice nella prima difesa (v. note
25.3.2021), ma senza precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità, se non allegando la esposta difformità dell'indicazione del capitale garantito rispetto a quello trascritto nel documento in possesso della stessa attrice, che non è però l'originale, ma un mero “simplo” (v. citazione pg. 4)
dell'originale trattenuto dall'Ente beneficiario (v. prima memoria pg. 5). Pt_1
Il disconoscimento così operato è inefficace, sia per la sua genericità, sia perché operato da chi non ha il possesso dell'originale, con l'effetto che il documento in questione conserva il suo valore di prova scritta.
E', peraltro, da rilevare che il disconoscimento di conformità – a differenza di quello che investe la sottoscrizione (che preclude definitivamente l'utilizzabilità
del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione dell'originale pagina 17 di 26 da parte di chi intenda avvalersene, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.) - non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità
all'originale, ed una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista
"ex tunc" il valore di piena prova riconosciutole dall'art. 2719 cod. civ.
Nella specie la prova di conformità, nell'indicazione del capitale garantito, è
data: 1) dall'atto pubblico in data 16.7.2003, contenente la convenzione urbanistica, in cui la lottizzante dichiara il rilascio di “fidejussione assicurativa di
euro 1.760.000,00 pari all'80% del costo relativo alle opere di urbanizzazione” (v.
doc. 1 ; 2) dal fatto che entrambe le copie della polizza, inclusa quella in CP_1
possesso della Compagnia, indicano gli obblighi a carico del debitore garantito con riferimento alla “esecuzione opere di urbanizzazione primaria secondo la
convenzione di cui atto consigliare n. 15 del 3.3.2003”, la quale prevede il rilascio di una fideiussione assicurativa di €.1.760.000,00 a garanzia della “esatta esecuzione” di dette opere. Il riferimento alla convenzione urbanistica non costituisce – è bene chiarirlo - argomento logico per trarne conclusioni sul capitale garantito (del tipo: “non è pensabile che si rilasci un a garanzia per pagina 18 di 26 importo inferiore alla convenzione”) ma rappresenta, per l'espresso e testuale richiamo, l'oggetto della garanzia prestata. Irrilevante è l'entità del premio, in quanto elemento in ogni caso inidoneo a sovvertire l'efficacia probatoria della scrittura privata legalmente riconosciuta.
Il valore di prova legale della scrittura dà fondamento alla pretesa del di escutere la garanzia per il capitale garantito di €.1.760.000,00. CP_1
La domanda di accertamento negativo, di cui al punto 1 delle conclusioni di
, va dunque respinta. Pt_1
2 – La seconda domanda di accertamento negativo attiene alla sussistenza degli elementi fondanti il diritto del di escussione della CP_1
polizza.
La domanda, per evidente connessione ed identità di questioni, va esaminata congiuntamente alla riconvenzionale proposta dal di CP_1
escussione della polizza al fine della condanna di al risarcimento del Pt_1
danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale.
pagina 19 di 26 In relazione alla contestata sussistenza delle condizioni di escussione della polizza, il ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, CP_1
è gravato dell'onere di provare i presupposti di operatività della garanzia fideiussoria (v. Cass. 2014 n. 26158), ossia l'inadempimento della lottizzante agli obblighi della convenzione urbanistica e, dunque, la scadenza dell'obbligazione
(senza la quale la prestazione non è esigibile) e la mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Riguardo alla scadenza del termine, il Comune stesso dà atto (v.
comparsa di risposta pg. 16) che la convenzione urbanistica del 16.7.2003, art. 3,
è stata modificata con atto del 4.12.2014 (doc. 5, 5.1, 6 ; doc. 6 CP_2 CP_1
con la previsione che “i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla
data di inizio” e dunque dal 4.12.2014 (in difetto di termine, l'inizio dei lavori è
immediatamente esigibile secondo la regola, "quod sine die debetur statim
debetur”: art. 1183 comma 1 c.c.) ed entro il 4.12.2019.
Il termine di fine lavori è stato prorogato al 3.3.2020 (di 90 giorni) dall'art. 103 comma 2 bis del d.l. n. 18 del 2020; quindi di tre anni dall'art. 10 comma 4 bis del d.l. n. 76 del 2020, e dunque al 3.3.2023. Da ultimo, l'art. 10-septies del d.l n.
pagina 20 di 26 21 del 2022 ha prorogato il termine di ultimazione dei lavori di 36 mesi, con la previsione che la disposizione si applica anche “anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione. . . nonché ai relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n.
76 del 2020”. Il termine di ultimazione dei lavori viene, dunque, a scadenza il
3.3.2026.
Ne segue che la società lottizzante non è inadempiente, per inesigibilità
della prestazione dedotta in giudizio, e ciò con riferimento tanto al momento della proposizione della domanda, quanto al momento della decisione.
La domanda di accertamento negativo di cui al punto 2 delle conclusioni di deve essere accolta per quanto di ragione, mentre va respinta quella Pt_1
riconvenzionale del CP_1
3 – Resta assorbita la domanda subordinata di per l'accertamento Pt_1
del proprio diritto di surroga (artt. 1949 c.c., 2 legge n. 348 del 1982) e di regresso (art. 1950 c.c.; art.
2.6 delle condizioni generali di polizza).
pagina 21 di 26 4 – Le domande riconvenzionali proposte da (punto 4 delle CP_2
conclusioni nei confronti delle intervenute;
punti 1, 3.2, 3.3.2, delle conclusioni nei confronti delle altre parti), vanno dichiarate inammissibili, stante la tardiva costituzione (13.2.2021) della parte rispetto alla prima udienza indicata in citazione (8.1.2021), non avendo rilievo ai fini del termine di legge (art. 166 c.p.c.)
e relative decadenze (art. 167 c.p.c.) il differimento dell'udienza ex art. 168 bis c.p.c. in quanto avvenuto dopo la scadenza del termine (cfr. Cass. 2020 n. 2394).
Si tratta, peraltro, di domande riconvenzionali proposte con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, inammissibili.
5 – Quanto alle domande delle società intervenute, si rileva che dette pretese sono volte a conseguire, in primis, l'accertamento dell'inadempimento, da parte della venditrice di due contratti di compravendita: Controparte_2
l'uno stipulato il 28 dicembre 2006 con quale acquirente;
Controparte_4
l'altro concluso il 17 dicembre 2014 con la banca quale acquirente e con CP_7
la in qualità di utilizzatrice in locazione finanziaria di immobile da CP_3
costruire; nonché, in secundis, la condanna della medesima venditrice ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e di consolidamento idrogeologico pagina 22 di 26 del versante di pertinenza degli immobili alienati, contemplate dalla convenzione di lottizzazione del 16 luglio 2003 e successive varianti.
Di dette domande la difesa di ha eccepito la inammissibilità per CP_8
divieto di bis in idem (v. note 4.2.23).
L'eccezione è fondata.
Come risulta dalla sentenza della Corte di appello n. 1781/2024 in atti, la medesima domanda è stata proposta dalle società intervenute con separata citazione dinanzi a questo tribunale;
il relativo procedimento, in prima istanza, è
stato definito con sentenza depositata il 6.10.2021, in data anteriore al deposito dell'atto di intervento nel presente giudizio (11.1.2022).
Esclusa la riunione per difetto di pendenza delle identiche cause davanti a questo ufficio (art. 273 c.p.c.) ed esclusa altresì la sospensione (art. 295 c.p.c.)
stante l'identità dei giudizi (cfr. Sezioni Unite n. 27846 del 2013), va applicato il principio ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasca dall'indebita reiterazione di pagina 23 di 26 controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (cfr. Cass. 2014 n. 7813; Cass. 1999 n. 2064).
Le domande in questione vanno, dunque, dichiarate improcedibili.
Medesimo esito si impone per le domande di risarcimento per equivalente di cui ai punti 3 e 4 delle trascritte conclusioni, che costituiscono mera emendatio
della domanda di risarcimento in forma specifica proposta nell'atto di intervento
(cfr. sul punto Cass. 2025 n. 1470).
7 – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite tra ed il . Parte_1 Controparte_1
Le società intervenute, quali soccombenti, sono tenute a rifondere le spese di lite di , liquidate come in dispositivo in base ai parametri tariffari medi CP_2
ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro ed con Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'intervento di ed così provvede: CP_3 Controparte_4
pagina 24 di 26 1) dichiara che la polizza fideiussoria n. 053002655, emessa da a Parte_1
garanzia dell'adempimento della convenzione urbanistica tra Controparte_1
e garantisce il capitale di €.1.760.000,00; Controparte_2
2) dichiara che la prestazione del garante non è allo stato esigibile Parte_1
per difetto di inadempimento attuale dell'obbligato principale Controparte_2
[...]
3) respinge la domanda riconvenzionale del Comune di;
CP_1
4) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da
[...]
Controparte_2
5) dichiara improcedibili le domande proposte da ed CP_3 [...]
Controparte_4
6) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
6) condanna le intervenute ed in solido, a CP_3 Controparte_4
rifondere ad le spese di lite che si liquidano in Controparte_2
€.37.951,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 25 di 26 7) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 18.4.2024,
definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Così deciso a Pesaro il 29.8.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1961 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 23.1.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo F. Parte_1 P.IVA_1
Galantini e Paolo Filippo Biancofiore, presso il cui studio sito a Pesaro Via S.
Francesco, 30, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
pagina 1 di 26 CONTRO
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Osvaldo Lucciarini e Franco Buonassisi presso il cui studio sito a Pesaro Viale XI
Febbraio n. 29, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Salvatore Menditto e Lucio Berardi, presso i cui indirizzi pec ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuti -
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) ed (c.f. ) CP_3 P.IVA_4 Controparte_4 P.IVA_5
rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Paolini e Alba Di Giovanni
Denicolo', elettivamente domiciliate presso lo studio associato Orioli & Paolini, in
Gabicce Mare (PU) via L. Da Vinci n. 9 e indirizzo pec in virtù di delega posta in calce Email_1
alla comparsa di costituzione
- Intervenute -
pagina 2 di 26 In punto a: polizza fideiussoria.
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale di Pesaro, ogni avversa istanza e deduzione
respinta, così statuire: 1) in via principale, nel merito, accertare e dichiarare
l'assoluta carenza di legittimazione attiva, formale e sostanziale, del CP_1
ad escutere la polizza fidejussoria n. 053002655 rilasciata dalla
[...] Pt_1
con riguardo ad importi eccedenti il capitale effettivamente garantito di €
17.600,00, con conseguente insussistenza di qualsiasi diritto in capo al CP_1
convenuto all'escussione della predetta polizza, per tutti i motivi esposti al
paragrafo 1) della trattazione in diritto dell'atto di citazione e nei successivi scritti
difensivi; 2) in ogni caso, sempre nel merito, senza inversione alcuna dell'onere
della prova, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del CP_1
convenuto di pretendere l'escussione della polizza n. 053002655 per cui è causa,
in assenza delle condizioni di operatività della stessa e dunque in difetto degli
elementi fondanti la richiesta escussione, per tutti i motivi esposti al paragrafo 2)
della trattazione in diritto dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi;
3) in
pagina 3 di 26 subordine e comunque in via preventiva e condizionata, accertarsi il diritto della
Allianz ad agire nei confronti della contraente in via di Controparte_2
surroga ex art.1949 c.c. oltre che dell'art. 2 della L. 348/82, nella posizione
dell'ente garantito oltre che in via di regresso ai sensi Controparte_1
dell'art.1950 c.c. e dell'art.
2.6 delle Condizioni generali di polizza, per ottenere il
rimborso delle somme che la stessa garante fosse tenuta a versare in esecuzione
della prestata fideiussione, oltre ad interessi dal versamento al saldo effettivo. In
ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di procedura, comprensivi del
rimborso spese forfettario ai sensi della vigente tariffa forense, oltre I.V.A. e
C.p.A.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - respingere le domande della
Compagnia volte all'accertamento negativo della carenza di Parte_1
legittimazione attiva, formale e sostanziale, del a escutere la Controparte_1
polizza fideiussoria n. 05300265 rilasciata dalla con riguardo a importi Pt_1
eccedenti il capitale effettivamente garantito di € 17.600,00, con conseguente
insussistenza di qualsiasi diritto in capo al convenuto all'escussione CP_1
pagina 4 di 26 della predetta polizza, e dell'assenza delle condizioni di operatività della polizza,
in quanto tutte infondata in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertata la
validità ed efficacia della Polizza Fideiussoria n. 05300265 per l'importo di €
1.760.000,00 e accertato l'inadempimento della nella Controparte_2
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica con
il Comune di , dichiarare il diritto del Comune a richiedere e ottenere CP_1
l'escussione della detta polizza con condanna della compagnia al Pt_1
pagamento dell'importo di € 1.760.000,00 per l'esecuzione in via sostitutiva da
parte del Comune delle opere di urbanizzazione primaria alla luce della
quantificazione della determinato e quantificato dalla Controparte_2
espletata CTU in € 1.850.000,00. - Con vittoria di spese e compenso di giudizio.”
Per Controparte_2
“in quanto alla posizione delle ditte intervenute (vedi anche le note scritte del
17.07.2024 e quelle odierne): 1) in via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 39 c.p.a., comma 1, c.p.c., la litispendenza del
giudizio/azione instaurato a fronte dell'atto di intervento depositato dalle Pt_2
e con quello precedentemente incardinato innanzi al
[...] Controparte_4
pagina 5 di 26 Tribunale di Pesaro, R.G. n. 2436/2020 (definito anche in grado di appello con la
sentenza n. 1874/2024 del 18/12/2024 resa nel giudizio R.G. n. 352/2022),
ovvero – ed in ogni caso – la inammissibilità dell'atto di intervento spiegato dalle
ditte e con gli Avv.ti Paolini e Di Giovanni, per CP_3 Controparte_4
carenza dei presupposti fissati dalla legge, per assenza di interesse, per
mancanza di qualsivoglia collegamento con il titolo dedotto da parte attrice, e
comunque per evidente violazione del divieto del “ne bis in idem”; il tutto, con
ogni conseguente statuizione, anche in ordine agli incombei istruttori formatisi ed
acquisiti nel corso del giudizio;
2) in subordine: rigettare integralmente le
domande avanzate dalle ditte intervenute giusto atto del 10.01.2022 in quanto
inammissibili ex se, e segnatamente, e specie con riguardo alla domanda sub 2),
in quanto priva di effettivo interesse e/o di legittimazione attiva e comunque
perché non proponibile innanzi al Giudice Ordinario, ma semmai solo innanzi al
Giudice Amministrativo, e quindi per difetto di giurisdizione;
3) in ulteriore, stretto,
subordine, nel merito: rigettare integralmente le domande avanzate dalle ditte
intervenute giusto atto del 10.01.2022, in quanto improponibili, infondate e
comunque perché indimostrate, e primariamente perché la Convenzione
pagina 6 di 26 Urbanistica oggetto di lite non era – e non è a tutt'oggi – scaduta e quindi poteva
– e può a tutt'oggi – ancora essere adempiuta con riguardo all'esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria;
4) in via di ulteriore subordine: nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al superiore punto 1), e
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande promosse
da parte attrice, e specie di quelle di regresso/rifusione/surroga, e dal CP_1
in via riconvenzionale (quest'ultima laddove ritenuta ammissibile e/o
[...]
fondata), accertare e dichiarare l'effettiva responsabilità della ditte intervenute
con riferimento all'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione
Urbanistica per cui è causa, in funzione della posizione delle stesse quali aventi
causa delle lottizzanti, come per legge;
in quanto alla posizione della CP_5
attrice e del (vedi memoria del 01.06.2021): 1) in via
[...] Controparte_1
principale e pregiudiziale: accertare, si opus ovvero in ragione dell'utilità
sostanziale, le effettive portata, copertura, operatività, validità e vigenza della
fidejussione n. 053002655 rilasciata in data 16.07.2003 dalla in Parte_1
favore del a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1 [...]
in forza della Convenzione Urbanistica del 16.07.2003, Controparte_2
pagina 7 di 26 adottando ogni conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed
alle domande delle parti;
2) in rito e comunque in via preliminare/pregiudiziale:
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale
complessivamente avanzata dal e comunque di quella Controparte_1
avanzata nei confronti della convenuta rigettando in Controparte_2
conseguenza le domande esposte dall'Ente di cui alla seconda allinea delle
conclusioni rassegnate in comparsa e le domande esposte dalla Compagnia di
cui al n. 2) – con specifico riguardo all'inadempimento della Controparte_2
– ed al n. 3) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, nonché
[...]
adottando comunque ogni conseguente statuizione inerente alle diverse
posizioni, ai diritti ed alle domande delle parti;
3) in via secondaria e se del caso:
nella sola denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui al punto 2) e quindi di
accertata validità della domanda riconvenzionale avanzata dal CP_1
, e comunque sempre nei limiti dell'importo garantito dalla fidejussione
[...]
controversa per come verrà accertato in corso di causa: 3.1) in via principale:
rigettare la domanda di inadempimento delle nella Controparte_2
esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica con
pagina 8 di 26 il Comune di per non essere ancora decorso il termine contrattuale di CP_1
ultimazione delle opere, per essere state le stesse in larga parte eseguite, per
difetto di inadempimento e comunque di “grave inadempimento” e/o per ogni
ulteriore ragione che si andrà ad esporre e comprovare nel corso del giudizio,
adottando ogni conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed
alle domande delle parti;
3.2) in via subordinata: accertare la sussistenza del
presupposto fondante l'escussione azionata dall'Ente, ovvero e principalmente
l'effettivo inadempimento della garantita rispetto alle obbligazioni assunte con la
Convenzione Urbanistica, nel testo attualmente vigente, eventualmente
determinandone la misura in termini di importo e con riguardo alle opere
realizzate ed a quelle da realizzare, nonché adottando comunque ogni
conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed alle domande
delle parti;
3.3) in ordine alla domanda di regresso/surroga avanzata dalla Pt_1
3.3.1) in via principale: rigettare comunque ogni domanda avanzata dalla
[...]
Compagnia nei confronti della a qualsivoglia titolo e/o Controparte_2
causale avanzata, siccome inammissibile e/o infondata, adottando comunque
ogni conseguente statuizione inerente alle diverse posizioni, ai diritti ed alle
pagina 9 di 26 domande delle parti;
3.3.2) in via di subordine: in funzione ed in conseguenza
dell'accertamento richiesto dal con riguardo all'effettivo inadempimento CP_1
delle obbligazioni assunte con la Convenzione Urbanistica, nel testo attualmente
vigente, nel senso di cui al punto 3.2, determinare la misura delle somme dovute
dalla Compagnia in ragione della polizza stipulata tra le parti, e da qui quelle
eventualmente dovute alla stessa dall'assicurata in rifusione e/o in surroga e/o in
regresso, adottando comunque ogni conseguente statuizione inerente alle
diverse posizioni, ai diritti ed alle domande delle parti. IN VIA ISTRUTTORIA: 1)
disporre l'integrale rinnovazione della CTU, e comunque gli incombenti istruttori
ritenuti necessari ai fini del vaglio delle avverse domande. Con vittoria di spese e
compensi di lite, da liquidarsi anche ex officio ai sensi e per gli effetti del D.M. n.
55/2014 e s.m.i.”
Per Controparte_6 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni opportuno provvedimento assunto, 1) In
adesione, avendone legittimo interesse, alle difese e domande tutte spiegate dal
, accogliere la predetta domanda che si espone integralmente, CP_1 CP_1
e più precisamente: - respingere le domande della Compagnia volta Parte_1
pagina 10 di 26 all'accertamento negativo della carenza di legittimazione attiva, formale e
sostanziale, del a escutere la polizza fideiussoria n. Controparte_1
05300265 rilasciata dalla con riguardo a importi eccedenti il capitale Pt_1
effettivamente garantito di € 17.600,00, con conseguente insussistenza di
qualsiasi diritto in capo al convenuto all'escussione della predetta CP_1
polizza, e dell'assenza delle condizioni di operatività della polizza, in quanto tutte
infondata in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, accertata la validità ed
efficacia della Polizza Fideiussoria n. 05300265 per l'importo di € 1.760.000,00 e
accertato l'inadempimento della nella esecuzione delle Controparte_2
opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica con il Comune di
, dichiarare il diritto del Comune a richiedere e ottenere l'escussione della CP_1
detta polizza, con condanna della compagnia al pagamento dell'intero Pt_1
importo di € 1.760.000,00 per l'esecuzione in via sostitutiva da parte del CP_1
delle opere di urbanizzazione primaria alla luce della quantificazione
dell'inadempimento della determinato e quantificato dalla Controparte_2
espletata CTU in € 1.850.000,00. 2) In eventuale carenza dell'intervento
comunale, accertato l'inadempimento di cui sopra, condannare la Società
pagina 11 di 26 a completare, in prefiggendo termine, le opere di Controparte_2
urbanizzazione primaria e le opere di sistemazione idrogeologica del versante
indicate nella Relazione tecnica CTU depositata il 04/01/2024 (pagg. 10, 11 e 32)
e meglio descritte nell'allegato n. 23 alla medesima CTU, per un valore
complessivo di € 1.850.000,00 come da elaborato del CTU indicato a pag. 32 del
medesimo. 3) Comunque accertare e dichiarare la responsabilità da
inadempimento della Società per le ragioni tutte di cui Controparte_2
agli atti, nei confronti delle Società intervenute per i danni subiti quale
conseguenza immediata e diretta del suo inadempimento agli obblighi contrattuali
assunti quale venditrice pro quota delle aree oggetto di interventi di lottizzazione,
quota pari a 33,65 millesimi cadauna e con interesse quindi a far accertare
l'inadempimento della venditrice;
4) In via subordinata condannare la Società
a corrispondere a titolo di danno a favore delle società Controparte_2
intervenienti, quali acquirenti dei lotti e delle relative aree lottizzate rimaste
ineseguite correttamente, l'importo di 33,65 millesimi cadauna sulla valutazione
globale operata dal CTU di € 1.850.000,00, e quindi l'importo di € 61.050,00 (S.E.
od O.) a favore di ciascuna delle società intervenienti;
5) con condanna alla
pagina 12 di 26 rifusione delle spese e competenze, in particolare con CTU a carico della Società
. Controparte_2
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 18.9.2020 conveniva in Parte_1
giudizio il (di seguito anche solo il ed Controparte_1 CP_1 [...]
(di seguito anche solo ), esponendo d'aver rilasciato il Controparte_2 CP_2
16.7.2003 la polizza fideiussoria n. 053002655 su richiesta della stessa a CP_2
garanzia dell'adempimento degli obblighi contratti da questa nei confronti del
Comune di , aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di urbanizzazione CP_1
secondo la convenzione urbanistica stipulata il 16.7.2003; che il CP_1
ritenendo garantito il capitale di €.1.760.000,00, aveva escusso la polizza,
chiedendo il pagamento di €.1.555.500,00 per opere incompiute o eseguite in modo inesatto;
che detto importo era superiore al capitale garantito pari ad
€.17.600,00; che il diritto di escutere la polizza era prescritto, né erano sussistenti i presupposti di operatività della garanzia.
Tanto premesso, domandava che fosse dichiarato che il Parte_1
Comune non aveva diritto ad escutere la polizza per importi eccedenti il capitale pagina 13 di 26 garantito pari ad €.17.600,00, nonché per difetto delle condizioni di operatività
della garanzia;
in subordine, che fosse dichiarato il proprio diritto di surroga e regresso nei confronti di . CP_2
Si costituiva il Comune di , il quale contestava le domande, CP_1
eccependo che il capitale garantito era pari ad €.1.760.000,00, come da copia della scrittura ed in conformità alla convenzione urbanistica;
che la garanzia era stata rinnovata da ultimo il 4.12.2014, donde l'insussistenza della prescrizione;
che l'entità delle opere non eseguite o realizzate in modo inesatto era stata determinata in €.1.555.538,26 a seguito di verifiche dell'Amministrazione.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, accertata la validità ed efficacia della polizza per €.1.760.000,00 ed accertato l'inadempimento di , CP_2 Parte_1
fosse condannata al pagamento di €.1.555.538,26.
Si costituiva, altresì, la quale contestava le Controparte_2
domande, eccependo il proprio difetto di legittimazione in ragione del fatto che la domanda di accertamento negativo riguardava la pretesa del nei CP_1
confronti di;
che alcuna contestazione era stata mossa dal ante Pt_1 CP_1
causam riguardo all'importo garantito, pari ad €.17.600,00; che il diritto del pagina 14 di 26 Comune di escutere la polizza era prescritto;
che non era provata l'entità delle opere non eseguite, né era dimostrato il relativo valore;
che l'inadempimento non era in quanto la convenzione era prorogata al 4.12.2024; che le opere erano state per la maggior parte realizzate;
che non fondata era, pertanto, la domanda di regresso e surroga. Concludeva, dunque, per il rigetto delle avverse pretese.
Intervenivano ed le quali, sulla CP_3 Controparte_4
premessa d'essere la prima concessionaria in leasing di un terreno venduto da ad e la seconda acquirente di un CP_2 Controparte_7
fabbricato artigianale alla stessa ceduto da , deducevano che le opere di CP_2
cui alla convenzione urbanistica intercorsa con il Comune di non erano CP_1
state eseguite, tanto che il Sindaco era intervenuto con provvedimenti contingibili ed urgenti di messa in sicurezza. Chiedevano che, accertato l'inadempimento della , la stessa fosse condannata a completare le opere di CP_2
urbanizzazione primaria e di sistemazione idrogeologica come da allegata perizia.
In istruttoria aveva corso una consulenza tecnica.
pagina 15 di 26 La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 23.1.2025.
2 – Le domande delle parti vanno separatamente esaminate.
2.1 – La prima domanda, proposta da , è di accertamento negativo Pt_1
del diritto del di escutere la polizza fidejussoria n. 053002655 per importi CP_1
eccedenti il capitale di € 17.600,00 in relazione alla pretesa del CP_1
espressa già in sede stragiudiziale, di escutere la polizza per il maggior importo di
€.1.555.500,00 sul capitale garantito di €.1.760.000,00.
Le parti ( e ) hanno prodotto due copie della Pt_1 Controparte_1
scrittura contenente la polizza: quella prodotta da reca l'importo garantito Pt_1
di €.17.600,00 (doc. 1, 12); quella prodotta dal indica l'importo di CP_1
€.1.760.000,00 (doc. 2), ed è sottoscritta dall'assicuratrice.
Parte attrice non ha disconosciuto la sottoscrizione (art. 215 c.p.c.), con l'effetto che la scrittura prodotta dal ha valore di prova scritta, fino a CP_1
querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta (art. 2702 c.c.). Non ha invece valore di prova scritta contro il la (copia di) CP_1
scrittura prodotta dal , poiché la scrittura privata fa prova soltanto contro Pt_1
pagina 16 di 26 chi ha sottoscritto il documento (art. 2702 c.c.), mentre la scrittura prodotta da
è priva di sottoscrizione del il quale non può dirsi pertanto Pt_1 CP_1
onerato del relativo disconoscimento.
La scrittura prodotta dal legalmente riconosciuta quanto alla CP_1
provenienza dalla assicuratrice, è stata disconosciuta nella sua conformità
all'originale (art. 2719 c.c.) dalla stessa attrice nella prima difesa (v. note
25.3.2021), ma senza precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità, se non allegando la esposta difformità dell'indicazione del capitale garantito rispetto a quello trascritto nel documento in possesso della stessa attrice, che non è però l'originale, ma un mero “simplo” (v. citazione pg. 4)
dell'originale trattenuto dall'Ente beneficiario (v. prima memoria pg. 5). Pt_1
Il disconoscimento così operato è inefficace, sia per la sua genericità, sia perché operato da chi non ha il possesso dell'originale, con l'effetto che il documento in questione conserva il suo valore di prova scritta.
E', peraltro, da rilevare che il disconoscimento di conformità – a differenza di quello che investe la sottoscrizione (che preclude definitivamente l'utilizzabilità
del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione dell'originale pagina 17 di 26 da parte di chi intenda avvalersene, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.) - non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità
all'originale, ed una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia riacquista
"ex tunc" il valore di piena prova riconosciutole dall'art. 2719 cod. civ.
Nella specie la prova di conformità, nell'indicazione del capitale garantito, è
data: 1) dall'atto pubblico in data 16.7.2003, contenente la convenzione urbanistica, in cui la lottizzante dichiara il rilascio di “fidejussione assicurativa di
euro 1.760.000,00 pari all'80% del costo relativo alle opere di urbanizzazione” (v.
doc. 1 ; 2) dal fatto che entrambe le copie della polizza, inclusa quella in CP_1
possesso della Compagnia, indicano gli obblighi a carico del debitore garantito con riferimento alla “esecuzione opere di urbanizzazione primaria secondo la
convenzione di cui atto consigliare n. 15 del 3.3.2003”, la quale prevede il rilascio di una fideiussione assicurativa di €.1.760.000,00 a garanzia della “esatta esecuzione” di dette opere. Il riferimento alla convenzione urbanistica non costituisce – è bene chiarirlo - argomento logico per trarne conclusioni sul capitale garantito (del tipo: “non è pensabile che si rilasci un a garanzia per pagina 18 di 26 importo inferiore alla convenzione”) ma rappresenta, per l'espresso e testuale richiamo, l'oggetto della garanzia prestata. Irrilevante è l'entità del premio, in quanto elemento in ogni caso inidoneo a sovvertire l'efficacia probatoria della scrittura privata legalmente riconosciuta.
Il valore di prova legale della scrittura dà fondamento alla pretesa del di escutere la garanzia per il capitale garantito di €.1.760.000,00. CP_1
La domanda di accertamento negativo, di cui al punto 1 delle conclusioni di
, va dunque respinta. Pt_1
2 – La seconda domanda di accertamento negativo attiene alla sussistenza degli elementi fondanti il diritto del di escussione della CP_1
polizza.
La domanda, per evidente connessione ed identità di questioni, va esaminata congiuntamente alla riconvenzionale proposta dal di CP_1
escussione della polizza al fine della condanna di al risarcimento del Pt_1
danno ("rectius", all'indennizzo) conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale.
pagina 19 di 26 In relazione alla contestata sussistenza delle condizioni di escussione della polizza, il ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, CP_1
è gravato dell'onere di provare i presupposti di operatività della garanzia fideiussoria (v. Cass. 2014 n. 26158), ossia l'inadempimento della lottizzante agli obblighi della convenzione urbanistica e, dunque, la scadenza dell'obbligazione
(senza la quale la prestazione non è esigibile) e la mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Riguardo alla scadenza del termine, il Comune stesso dà atto (v.
comparsa di risposta pg. 16) che la convenzione urbanistica del 16.7.2003, art. 3,
è stata modificata con atto del 4.12.2014 (doc. 5, 5.1, 6 ; doc. 6 CP_2 CP_1
con la previsione che “i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dalla
data di inizio” e dunque dal 4.12.2014 (in difetto di termine, l'inizio dei lavori è
immediatamente esigibile secondo la regola, "quod sine die debetur statim
debetur”: art. 1183 comma 1 c.c.) ed entro il 4.12.2019.
Il termine di fine lavori è stato prorogato al 3.3.2020 (di 90 giorni) dall'art. 103 comma 2 bis del d.l. n. 18 del 2020; quindi di tre anni dall'art. 10 comma 4 bis del d.l. n. 76 del 2020, e dunque al 3.3.2023. Da ultimo, l'art. 10-septies del d.l n.
pagina 20 di 26 21 del 2022 ha prorogato il termine di ultimazione dei lavori di 36 mesi, con la previsione che la disposizione si applica anche “anche ai diversi termini relativi
alle convenzioni di lottizzazione. . . nonché ai relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n.
76 del 2020”. Il termine di ultimazione dei lavori viene, dunque, a scadenza il
3.3.2026.
Ne segue che la società lottizzante non è inadempiente, per inesigibilità
della prestazione dedotta in giudizio, e ciò con riferimento tanto al momento della proposizione della domanda, quanto al momento della decisione.
La domanda di accertamento negativo di cui al punto 2 delle conclusioni di deve essere accolta per quanto di ragione, mentre va respinta quella Pt_1
riconvenzionale del CP_1
3 – Resta assorbita la domanda subordinata di per l'accertamento Pt_1
del proprio diritto di surroga (artt. 1949 c.c., 2 legge n. 348 del 1982) e di regresso (art. 1950 c.c.; art.
2.6 delle condizioni generali di polizza).
pagina 21 di 26 4 – Le domande riconvenzionali proposte da (punto 4 delle CP_2
conclusioni nei confronti delle intervenute;
punti 1, 3.2, 3.3.2, delle conclusioni nei confronti delle altre parti), vanno dichiarate inammissibili, stante la tardiva costituzione (13.2.2021) della parte rispetto alla prima udienza indicata in citazione (8.1.2021), non avendo rilievo ai fini del termine di legge (art. 166 c.p.c.)
e relative decadenze (art. 167 c.p.c.) il differimento dell'udienza ex art. 168 bis c.p.c. in quanto avvenuto dopo la scadenza del termine (cfr. Cass. 2020 n. 2394).
Si tratta, peraltro, di domande riconvenzionali proposte con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, inammissibili.
5 – Quanto alle domande delle società intervenute, si rileva che dette pretese sono volte a conseguire, in primis, l'accertamento dell'inadempimento, da parte della venditrice di due contratti di compravendita: Controparte_2
l'uno stipulato il 28 dicembre 2006 con quale acquirente;
Controparte_4
l'altro concluso il 17 dicembre 2014 con la banca quale acquirente e con CP_7
la in qualità di utilizzatrice in locazione finanziaria di immobile da CP_3
costruire; nonché, in secundis, la condanna della medesima venditrice ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria e di consolidamento idrogeologico pagina 22 di 26 del versante di pertinenza degli immobili alienati, contemplate dalla convenzione di lottizzazione del 16 luglio 2003 e successive varianti.
Di dette domande la difesa di ha eccepito la inammissibilità per CP_8
divieto di bis in idem (v. note 4.2.23).
L'eccezione è fondata.
Come risulta dalla sentenza della Corte di appello n. 1781/2024 in atti, la medesima domanda è stata proposta dalle società intervenute con separata citazione dinanzi a questo tribunale;
il relativo procedimento, in prima istanza, è
stato definito con sentenza depositata il 6.10.2021, in data anteriore al deposito dell'atto di intervento nel presente giudizio (11.1.2022).
Esclusa la riunione per difetto di pendenza delle identiche cause davanti a questo ufficio (art. 273 c.p.c.) ed esclusa altresì la sospensione (art. 295 c.p.c.)
stante l'identità dei giudizi (cfr. Sezioni Unite n. 27846 del 2013), va applicato il principio ne bis in idem, posto dall'art. 39 cod. proc. civ., e rispondente ad irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l'improcedibilità del processo che nasca dall'indebita reiterazione di pagina 23 di 26 controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (cfr. Cass. 2014 n. 7813; Cass. 1999 n. 2064).
Le domande in questione vanno, dunque, dichiarate improcedibili.
Medesimo esito si impone per le domande di risarcimento per equivalente di cui ai punti 3 e 4 delle trascritte conclusioni, che costituiscono mera emendatio
della domanda di risarcimento in forma specifica proposta nell'atto di intervento
(cfr. sul punto Cass. 2025 n. 1470).
7 – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite tra ed il . Parte_1 Controparte_1
Le società intervenute, quali soccombenti, sono tenute a rifondere le spese di lite di , liquidate come in dispositivo in base ai parametri tariffari medi CP_2
ed al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro ed con Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'intervento di ed così provvede: CP_3 Controparte_4
pagina 24 di 26 1) dichiara che la polizza fideiussoria n. 053002655, emessa da a Parte_1
garanzia dell'adempimento della convenzione urbanistica tra Controparte_1
e garantisce il capitale di €.1.760.000,00; Controparte_2
2) dichiara che la prestazione del garante non è allo stato esigibile Parte_1
per difetto di inadempimento attuale dell'obbligato principale Controparte_2
[...]
3) respinge la domanda riconvenzionale del Comune di;
CP_1
4) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte da
[...]
Controparte_2
5) dichiara improcedibili le domande proposte da ed CP_3 [...]
Controparte_4
6) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_1
6) condanna le intervenute ed in solido, a CP_3 Controparte_4
rifondere ad le spese di lite che si liquidano in Controparte_2
€.37.951,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 25 di 26 7) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con decreto 18.4.2024,
definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Così deciso a Pesaro il 29.8.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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