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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9134 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27856 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto rimborso spese legali TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale D'Aponte-Monda in Napoli, Via Toledo n. 156, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte, come da atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudia Manzi e dall'avv. Massimo La Rocca, elettivamente dom.ti per la carica presso l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9 , come da atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta e di aver richiesto il rimborso di spese legali sostenute e anticipate per la difesa in un procedimento penale, collegato al rapporto di impiego, definito con archiviazione, ai sensi del Regolamento aziendale. Deduce che, nonostante il riconoscimento della rimborsabilità delle spese legali da parte dell'ente, nel mese di febbraio 2024, non era stato erogato il rimborso richiesto. Chiede pertanto accertare il diritto al rimborso per le spese legali con condanna dell' ” al pagamento del Controparte_2 dovuto.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA L'azienda ospedaliera convenuta si è costituita, resistendo al ricorso con argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce l'infondatezza della pretesa, per avvenuto pagamento di quanto richiesto, nella misura prevista dal Regolamento aziendale, nel mese di luglio 2024, in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziaria. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 25 giugno 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'odierna udienza e, all'esito, viene decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Dalle risultanze in atti si evince ,invero, che il pagamento richiesto in ricorso è stato eseguito dalla parte convenuta debitrice nel mese di luglio 2024, mediante bonifico bancario, per l'importo di euro 6.051,76. La circostanza non risulta contestata dalla difesa di parte ricorrente né per l'an né per il quantum erogato. La quantificazione risulta, del resto, pienamente congrua, in quanto riferita ai minimi delle tariffe professionali di cui al DM 55\2014 e successive modifiche, secondo le disposizioni del Regolamento aziendale, a cui ha fatto riferimento la difesa di parte convenuta, non contestato, come visto, dalla controparte. Quanto sopra induce a ritenere che la pretesa creditoria fosse già estinta al momento del deposito del ricorso avvenuto in data 17.12.2024, per intervenuto pagamento integrale. Ne consegue il rigetto della pretesa. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, dovendosi ritenere prive di pregio le argomentazioni di parte ricorrente circa la mancata conoscenza dell'accredito per la specifica causale del rimborso delle spese legali, tenuto conto che l'accredito risulta avvenuto con bonifico bancario del luglio 2024, allorché il rapporto di lavoro era già cessato, sicché non può ritenersi possibile la confusione con l'ordinario accredito di somme per titoli stipendiali nonché considerato il fatto che nel relativo cedolino di pagamento emesso dall'azienda, versato in atti, e disponibile nel portale NOIPA per il beneficiario risulta l'inequivoco riferimento alla causale “RIMBORSO SPESELEGALIRif07/24”.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.108,00 oltre accessori di legge. Napoli 10.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 10 dicembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27856 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto rimborso spese legali TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale D'Aponte-Monda in Napoli, Via Toledo n. 156, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte, come da atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1 p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Claudia Manzi e dall'avv. Massimo La Rocca, elettivamente dom.ti per la carica presso l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli 80131, alla via A. Cardarelli n. 9 , come da atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere stato dipendente dell'azienda ospedaliera convenuta e di aver richiesto il rimborso di spese legali sostenute e anticipate per la difesa in un procedimento penale, collegato al rapporto di impiego, definito con archiviazione, ai sensi del Regolamento aziendale. Deduce che, nonostante il riconoscimento della rimborsabilità delle spese legali da parte dell'ente, nel mese di febbraio 2024, non era stato erogato il rimborso richiesto. Chiede pertanto accertare il diritto al rimborso per le spese legali con condanna dell' ” al pagamento del Controparte_2 dovuto.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA L'azienda ospedaliera convenuta si è costituita, resistendo al ricorso con argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce l'infondatezza della pretesa, per avvenuto pagamento di quanto richiesto, nella misura prevista dal Regolamento aziendale, nel mese di luglio 2024, in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziaria. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituitosi regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 25 giugno 2025, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata all'odierna udienza e, all'esito, viene decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Dalle risultanze in atti si evince ,invero, che il pagamento richiesto in ricorso è stato eseguito dalla parte convenuta debitrice nel mese di luglio 2024, mediante bonifico bancario, per l'importo di euro 6.051,76. La circostanza non risulta contestata dalla difesa di parte ricorrente né per l'an né per il quantum erogato. La quantificazione risulta, del resto, pienamente congrua, in quanto riferita ai minimi delle tariffe professionali di cui al DM 55\2014 e successive modifiche, secondo le disposizioni del Regolamento aziendale, a cui ha fatto riferimento la difesa di parte convenuta, non contestato, come visto, dalla controparte. Quanto sopra induce a ritenere che la pretesa creditoria fosse già estinta al momento del deposito del ricorso avvenuto in data 17.12.2024, per intervenuto pagamento integrale. Ne consegue il rigetto della pretesa. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, dovendosi ritenere prive di pregio le argomentazioni di parte ricorrente circa la mancata conoscenza dell'accredito per la specifica causale del rimborso delle spese legali, tenuto conto che l'accredito risulta avvenuto con bonifico bancario del luglio 2024, allorché il rapporto di lavoro era già cessato, sicché non può ritenersi possibile la confusione con l'ordinario accredito di somme per titoli stipendiali nonché considerato il fatto che nel relativo cedolino di pagamento emesso dall'azienda, versato in atti, e disponibile nel portale NOIPA per il beneficiario risulta l'inequivoco riferimento alla causale “RIMBORSO SPESELEGALIRif07/24”.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.108,00 oltre accessori di legge. Napoli 10.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo