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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1364 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza dell'08.04.2025 e vertente
TRA
P.VA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Teodoro
UC e LA IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio UC
(AV), in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a d.i.; opponente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico De Sciscio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. opposto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2023, emesso dal
Tribunale di Benevento in data 17.02.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del sig. , dell'importo di € 25.058,89, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di crediti retributivi.
A fondamento dell'opposizione, la società eccepiva l'inesigibilità Parte_1 della somma ingiunta, evidenziando che:
1 1. in data 31.10.2020, la le aveva notificato, in quanto datrice di Controparte_2 lavoro del sig. , un atto di pignoramento presso terzi, per un importo CP_1 complessivo di € 20.842,48, pertanto, dopo aver trasmesso la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., aveva iniziato ad accantonare, come per legge, un quinto dello stipendio del debitore esecutato (cfr. all. 3 e 4 produzione opponente);
2. successivamente, in data 28.09.2022, subiva un ulteriore pignoramento presso terzi, sempre quale terzo debitore del sig. , intrapreso ad CP_1 impulso del sig. , per un importo complessivo di € Parte_2
22.960,23; tale circostanza, peraltro, era ben nota al poiché egli e il CP_1
creditore procedente sono assistiti dallo stesso difensore (cfr. all.5 produzione opponente);
3. ancora, in data 06.10.2022, veniva coinvolta, sempre in qualità di terzo pignorato, in un altro procedimento esecutivo a carico del sig. , CP_1 promosso, questa volta, dalla Red Sea SPV S.r.l., per un importo complessivo di € 193.214,87.
Con comparsa di risposta del 02.10.2023, si costituiva in giudizio il sig. CP_1
, precedentemente dichiarato contumace con decreto del 18.08.2023, il quale
[...] contestava l'avversa opposizione documentando l'estinzione, in data 28.10.2022, del pignoramento eseguito da (cfr. ordinanza estinzione.pdf produzione Controparte_2 opposta) e rappresentando che, in relazione al pignoramento successivamente eseguito dal sig. nei sui confronti, la società sarebbe stata tenuta ad Pt_2 Parte_1 accantonare solo il quinto delle retribuzioni maturate dopo la notifica del pignoramento e, quindi, a far data dal 28.09.2022.
Le somme accantonate nella procedura esecutiva promossa da Controparte_2 costituendo credito di natura ordinaria, e non più credito da lavoro dipendente, non avrebbero potuto essere assoggettate al vincolo del nuovo pignoramento e avrebbero dovuto essere liberate.
Chiedeva, comunque, a questo Tribunale di annullare il decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, attesa la propria disponibilità, comunicata alla controparte tramite PEC del 03.04.2023, a rinunciare al decreto ingiuntivo al fine di evitare un inutile contenzioso.
2 Lamentava, tuttavia, la violazione dei principi di lealtà e correttezza da parte della società , che aveva comunque proceduto all'iscrizione a ruolo Parte_1 dell'opposizione, nonostante la sua disponibilità ad evitare il prosieguo della controversia.
All'udienza del 10.10.2023, la sottoscritta disponeva che il presente giudizio fosse trattato secondo il rito ante-riforma Cartabia, in considerazione della data di notifica del decreto ingiuntivo;
con il medesimo provvedimento veniva revocata la contumacia del sig. e la causa veniva rinviata all'udienza del 08.04.2025 per la CP_1 precisazione delle conclusioni.
In tale udienza le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti di causa, e la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Come noto, nel giudizio di opposizione a D.I. “il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria” (cfr. Cass. n. 12311/1997; n. 3671/1999), mentre sul debitore grava l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame, sin dalla propria costituzione in giudizio, la società
[...] depositava documentazione dalla quale risultava che la stessa era stata Parte_1 coinvolta, in qualità di terzo pignorato, in tre procedimenti esecutivi a carico del sig.
, il primo ad impulso di in data 31.10.2020, per un importo CP_1 Controparte_2 complessivo di € 20.842,48; il secondo ad impulso del sig. in data Parte_2
28.09.2022, per un importo complessivo di € 22.960,23 ed il terzo ad impulso della
Red Sea SPV S.r.l. in data 06.10.2022, per un importo complessivo di € 193.214,87.
Sebbene il pignoramento promosso da veniva dichiarato estinto con Controparte_2 ordinanza del 28.10.2022, gli altri due pignoramenti continuavano a insistere alla data del 20.02.2023, allorquando all'odierna opponente veniva notificato il decreto oggetto di opposizione, ragion per cui, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., nessuna somma poteva essere svincolata e/o restituita da quest'ultima al sig. . CP_1
3 La giurisprudenza di legittimità è granitica nel sostenere che “la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venir meno gli effetti degli eventuali successivi distinti e autonomi pignoramenti aventi ad oggetto i medesimi beni;
la violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore” (Cass.,
Sent. n. 30500/2019) di conseguenza, nel caso di pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito, il vincolo che grava sul terzo è riferibile a ciascuno di essi, di talché il venir meno dell'efficacia di un pignoramento non influisce sugli altri, che restano validi.
Solo l'estinzione di tutti i pignoramenti, in seguito a uno specifico provvedimento estintivo di ognuno di essi, può far venir meno gli obblighi di custodia del terzo e gli effetti di cui all'art. 2917 c.c..
Il sig. , nonostante le doglianze relative al mancato pagamento delle CP_1 retribuzioni e pur lamentando la violazione dei principi di lealtà e correttezza da parte della società , chiedeva l'annullamento del decreto ingiuntivo Parte_1 ottenuto e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante la propria disponibilità a non proseguire la controversia, comunicata alla controparte.
Pur tuttavia, come correttamente rilevato dall'opponente società, la comunicazione della disponibilità a rinunciare al decreto ingiuntivo le veniva trasmessa dal sig.
solo in seguito all'avvenuta iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del CP_1 giudizio de quo, con pec del 03.04.2023, ragion per cui, non è configurabile alcuna violazione in capo al Parte_1
Orbene, per consolidato orientamento della Suprema Corte, che si condivide: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., Sent. n.
21757/2021), dal momento che tale circostanza non si verificava nel caso in esame,
4 laddove, invece, la società insisteva per la revoca del decreto Parte_1 opposto e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, è evidente che non sussistono i presupposti per l'invocata dichiarazione, dovendosi piuttosto accogliere l'opposizione giacché – al momento della notifica del decreto opposto – come già evidenziato, le somme ingiunte risultavano pignorate e la società ingiunta, in caso di adempimento, sarebbe incorsa nella violazione dell'art. 546 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/22, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in ACCOGLIMENTO dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
190/2023, emesso dal Tribunale di Benevento in data 17.02.2023;
2. CONDANNA il sig. a rimborsare direttamente in favore Controparte_1 dell'Avv. Teodoro Repucci – dichiaratosi antistatario - le spese relative al presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per C.U. e diritti ed € 3.397,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 30.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
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