TRIB
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/11/2024, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 31/05/2024 da:
(C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
LOMBARDO (BG) il 08/05/1972, con il proc. dom. avv. REDAELLI FRANCHI
LIDIA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/11/1978, con il proc. dom. avv. VALSECCHI ANDREA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 24/10/2024.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 24/10/2024, dopo ampio ed approfondito confronto, ed assistiti dai rispettivi Parte_1 Controparte_1 difensori, raggiungevano un accordo complessivo sui tempi di permanenza dei figli minorenni (n. ad Alzano Lombardo il 17/11/2009) e (n. ad Alzano Per_1 Per_2
Lombardo il 01/04/2012) presso il domicilio paterno e sulla ripartizione degli oneri di mantenimento dei minori e del figlio maggiorenne (n. Alzano Lombardo il Per_3
24/07/2006), non ancora economicamente autonomo. Le condizioni concordate, dunque, venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c., a parziale modifica e integrazione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 808/2019 del 20/03/2019, pubblicata in data 08/04/2019, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio giudicato.
Previa precisazione congiunta delle conclusioni, all'udienza del 24/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di poter accogliere le pattuizioni inerenti alla rimodulazione dei periodi di permanenza dei figli con il genitore non convivente e quelle inerenti alla ridefinizione del contributo economico, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori e idonee, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli medesimi sia un rapporto continuativo con ciascuna figura genitoriale sia condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, tenuto conto della situazione personale e delle condizioni reddituali e patrimoniali di ciascuna parte, per come emerse dalla documentazione prodotta in atti e dal libero interrogatorio condotto dal Giudice delegato.
L'ascolto diretto dei minori e deve reputarsi manifestamente Per_1 Per_2 superfluo ex art. 473.bis.4 c.p.c. alla luce degli accordi raggiunti dai genitori.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 808/2019 del
20/03/2019, pubblicata in data 08/04/2019, così decide:
2 1) il padre terrà con sé i figli minori e un pomeriggio alla settimana Per_1 Per_2
(indicativamente il martedì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nonché a weekend alternati (ovvero per due weekend al mese) dal venerdì ore 19.00 al lunedì mattina, quando i ragazzi si recheranno a scuola in autonomia, come già avviene, ovvero rientreranno a casa della madre in periodo non scolastico. Momentaneamente, tenuto conto delle esigenze attuali di , in considerazione della necessità di tenere con Per_1 sé i figli in momenti separati ed esclusivi, il padre terrà con sé a weekend Per_1 alternati dal venerdì ore 19.00 al sabato ore 19.00 e quello stesso weekend Per_2 dal sabato ore 19.00 al lunedì mattina. Il padre si impegna a ritirare e riaccompagnare a casa della nonna materna al termine dell'allenamento di calcio in uno dei due Per_3 giorni infrasettimanali in cui è previsto l'allenamento (indicativamente il lunedì, salvo diverso accordo tra genitori). Il padre si impegna, altresì, a seguire il Per_3 sabato pomeriggio durante la partita di calcio nei due fine settimana in cui avrà con sé . Durante le vacanze Pasquali, e trascorreranno con i Per_1 Per_1 Per_2 singoli genitori il periodo compreso tra le ore 19.00 del Giovedì Santo e le ore 19.00 del giorno di Pasqua (3 giorni) alternato al periodo compreso tra le ore 19.00 del giorno di Pasqua e le ore 19.00 del martedì successivo a Pasquetta (2 giorni). Durante le vacanze Natalizie, e trascorreranno con i singoli genitori, ad anni Per_1 Per_2 alterni, il periodo compreso tra le ore 19.00 del 25 dicembre e le ore 19.00 del 1° gennaio (7 giorni) alternato al periodo compreso tra le ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 25 dicembre e dalle ore 19.00 del 1° gennaio alle ore 19.00 del 6 gennaio (7 giorni). Durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno Per_1 Per_2
15 giorni anche non consecutivi con la madre e 15 giorni anche non consecutivi con il padre. La comunicazione dei tempi e delle modalità, che avverrà in base alle esigenze di entrambi i genitori, dovrà essere concordata tra i genitori con ampio preavviso ai fini organizzativi (entro il 31 maggio di ogni anno). In caso di mancato accordo tra i genitori resta inteso che dall'1 agosto al 15 agosto (ore 15.00) i figli staranno insieme ad un genitore e da 15 agosto (ore 15.00) al 31 agosto i figli staranno insieme all'altro ad anni alterni. Eventuali frequentazioni tra e il padre Per_3 saranno rimesse al previo accordo tra loro, tenuto conto della maggiore età di Per_3
e della capacità di questi di autodeterminarsi;
3 2) il padre rinunzia alla propria quota parte di Assegno unico universale erogato dall'Inps per i figli minori, così attribuendo alla madre il diritto di percepirlo per intero;
3) le parti concordano che l'indennità di accompagnamento erogata per il figlio
, invalido civile al 100%, verrà percepita e gestita integralmente dalla madre Per_1 nell'interesse del figlio;
4) le parti concordano sin d'ora che, qualora dovesse essere accolto in una Per_1
Comunità Psichiatrica, verrà sospeso il versamento del contributo mensile per il mantenimento ordinario di , con l'impegno di entrambi i genitori di Per_1 concorrere al 50% nelle spese che dovessero rendersi necessarie per il figlio, sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario, in base al Protocollo già attuato tra le parti in sede di divorzio;
5) dà atto che il signor dichiara di non avere nulla a pretendere in relazione Pt_1 all'Assegno unico percepito per intero dalla madre gli anni scorsi;
6) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 31/05/2024 da:
(C.F. , nato ad [...] Parte_1 C.F._1
LOMBARDO (BG) il 08/05/1972, con il proc. dom. avv. REDAELLI FRANCHI
LIDIA, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/11/1978, con il proc. dom. avv. VALSECCHI ANDREA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 24/10/2024.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 24/10/2024, dopo ampio ed approfondito confronto, ed assistiti dai rispettivi Parte_1 Controparte_1 difensori, raggiungevano un accordo complessivo sui tempi di permanenza dei figli minorenni (n. ad Alzano Lombardo il 17/11/2009) e (n. ad Alzano Per_1 Per_2
Lombardo il 01/04/2012) presso il domicilio paterno e sulla ripartizione degli oneri di mantenimento dei minori e del figlio maggiorenne (n. Alzano Lombardo il Per_3
24/07/2006), non ancora economicamente autonomo. Le condizioni concordate, dunque, venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c., a parziale modifica e integrazione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 808/2019 del 20/03/2019, pubblicata in data 08/04/2019, prodotta in atti con attestazione di avvenuto passaggio giudicato.
Previa precisazione congiunta delle conclusioni, all'udienza del 24/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene di poter accogliere le pattuizioni inerenti alla rimodulazione dei periodi di permanenza dei figli con il genitore non convivente e quelle inerenti alla ridefinizione del contributo economico, in quanto conformi all'interesse morale e materiale dei minori e idonee, nel contemperamento delle posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli medesimi sia un rapporto continuativo con ciascuna figura genitoriale sia condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, tenuto conto della situazione personale e delle condizioni reddituali e patrimoniali di ciascuna parte, per come emerse dalla documentazione prodotta in atti e dal libero interrogatorio condotto dal Giudice delegato.
L'ascolto diretto dei minori e deve reputarsi manifestamente Per_1 Per_2 superfluo ex art. 473.bis.4 c.p.c. alla luce degli accordi raggiunti dai genitori.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa da questo Tribunale n. 808/2019 del
20/03/2019, pubblicata in data 08/04/2019, così decide:
2 1) il padre terrà con sé i figli minori e un pomeriggio alla settimana Per_1 Per_2
(indicativamente il martedì) dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nonché a weekend alternati (ovvero per due weekend al mese) dal venerdì ore 19.00 al lunedì mattina, quando i ragazzi si recheranno a scuola in autonomia, come già avviene, ovvero rientreranno a casa della madre in periodo non scolastico. Momentaneamente, tenuto conto delle esigenze attuali di , in considerazione della necessità di tenere con Per_1 sé i figli in momenti separati ed esclusivi, il padre terrà con sé a weekend Per_1 alternati dal venerdì ore 19.00 al sabato ore 19.00 e quello stesso weekend Per_2 dal sabato ore 19.00 al lunedì mattina. Il padre si impegna a ritirare e riaccompagnare a casa della nonna materna al termine dell'allenamento di calcio in uno dei due Per_3 giorni infrasettimanali in cui è previsto l'allenamento (indicativamente il lunedì, salvo diverso accordo tra genitori). Il padre si impegna, altresì, a seguire il Per_3 sabato pomeriggio durante la partita di calcio nei due fine settimana in cui avrà con sé . Durante le vacanze Pasquali, e trascorreranno con i Per_1 Per_1 Per_2 singoli genitori il periodo compreso tra le ore 19.00 del Giovedì Santo e le ore 19.00 del giorno di Pasqua (3 giorni) alternato al periodo compreso tra le ore 19.00 del giorno di Pasqua e le ore 19.00 del martedì successivo a Pasquetta (2 giorni). Durante le vacanze Natalizie, e trascorreranno con i singoli genitori, ad anni Per_1 Per_2 alterni, il periodo compreso tra le ore 19.00 del 25 dicembre e le ore 19.00 del 1° gennaio (7 giorni) alternato al periodo compreso tra le ore 19.00 del 23 dicembre alle ore 19.00 del 25 dicembre e dalle ore 19.00 del 1° gennaio alle ore 19.00 del 6 gennaio (7 giorni). Durante le vacanze estive, i figli e trascorreranno Per_1 Per_2
15 giorni anche non consecutivi con la madre e 15 giorni anche non consecutivi con il padre. La comunicazione dei tempi e delle modalità, che avverrà in base alle esigenze di entrambi i genitori, dovrà essere concordata tra i genitori con ampio preavviso ai fini organizzativi (entro il 31 maggio di ogni anno). In caso di mancato accordo tra i genitori resta inteso che dall'1 agosto al 15 agosto (ore 15.00) i figli staranno insieme ad un genitore e da 15 agosto (ore 15.00) al 31 agosto i figli staranno insieme all'altro ad anni alterni. Eventuali frequentazioni tra e il padre Per_3 saranno rimesse al previo accordo tra loro, tenuto conto della maggiore età di Per_3
e della capacità di questi di autodeterminarsi;
3 2) il padre rinunzia alla propria quota parte di Assegno unico universale erogato dall'Inps per i figli minori, così attribuendo alla madre il diritto di percepirlo per intero;
3) le parti concordano che l'indennità di accompagnamento erogata per il figlio
, invalido civile al 100%, verrà percepita e gestita integralmente dalla madre Per_1 nell'interesse del figlio;
4) le parti concordano sin d'ora che, qualora dovesse essere accolto in una Per_1
Comunità Psichiatrica, verrà sospeso il versamento del contributo mensile per il mantenimento ordinario di , con l'impegno di entrambi i genitori di Per_1 concorrere al 50% nelle spese che dovessero rendersi necessarie per il figlio, sia di carattere ordinario sia di carattere straordinario, in base al Protocollo già attuato tra le parti in sede di divorzio;
5) dà atto che il signor dichiara di non avere nulla a pretendere in relazione Pt_1 all'Assegno unico percepito per intero dalla madre gli anni scorsi;
6) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 31/10/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4