Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/06/2025, n. 11076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11076 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3967 del 2025, proposto da
SS AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
“ Napoli Obiettivo Valore ” S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 21.02.2025, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato in data 28.3.2025 e depositato in pari data, il ricorrente impugnava il silenzio diniego formatosi avverso l’istanza di accesso da esso depositata, a mezzo PEC, in data 21.2.2025, avente a oggetto l’ingiunzione n. 2024000202090041751636 del 9.5.2024 e la comunicazione “ Com L. 228 ” n. 202400020844600073341959 e le corrispondenti relate di notificazione.
Siffatta documentazione – costituendo atto prodromico del preavviso di fermo n. 20240002188300144368424 del 27.11.2024 – sarebbe necessaria al ricorrente al fine di valutare eventuali impugnazioni della stessa.
Benché ritualmente intimata, “ Napoli Obiettivo Valore ” S.r.l. non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., n. 2773/2024, TAR Milano n. 821/2024), condivisa dal Collegio, l’interesse idoneo a fondare l’accoglimento del ricorso ex artt. 22 e ss. L. 241/90 deve essere: a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura a una sorta di azione popolare; b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti e anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione; c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva a incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che sussistano i presupposti di cui si è detto.
Sotto il primo aspetto, l’istanza di accesso agli atti del ricorrente appare sorretta dall’interesse diretto di quest’ultima, in quanto quest’ultimo risulta essere destinatario della notificazione del descritto preavviso di fermo amministrativo, con la conseguenza per la quale il ricorrente ha fatto valere una posizione differenziata e qualificata rispetto a quella di cui sarebbe stato titolare qualsivoglia cittadino.
Sotto il secondo aspetto, l’interesse alla conoscenza degli atti per cui è causa è anche concreto, perché funzionale all’esercizio del diritto di difesa e quindi al giudizio teso all’opposizione avverso siffatto atto della procedura esecutiva. Del resto, la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 16743/2024), nell’interpretare l’elenco di cui all’art. 19 D. Lgs. 546/1992 in maniera estensiva, consente l’impugnazione di atti atipici che - anche se non immediatamente lesivi purché contenenti con chiarezza la pretesa tributaria (tra i quali si colloca anche il preavviso di fermo amministrativo) - possono risultare tali nel prosieguo dell’attività dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il terzo aspetto, l’attualità dell’interesse all’ostensione si precisa nell’esigenze del ricorrente di conservare il bene della vita da intendersi con riferimento al proprio patrimonio.
Alla luce di quanto precede, in accoglimento del ricorso, s’impone la condanna di parte resistente a ostendere in favore del ricorrente gli atti oggetto dell’istanza di accesso del 21.2.2025, entro il termine di giorni trenta a far data dalla notificazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie integralmente e, per l’effetto, condanna parte resistente a ostendere in favore di parte ricorrente gli atti oggetto dell’istanza di accesso del 21.2.2025, entro il termine di giorni trenta a far data dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna parte resistente a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 500,00, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%), salvo e impregiudicato il diritto al rimborso al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO