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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2962 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Parte_1 C.F._1
Ramondino.
CP_1
e
(c.f.: e P.I. ), quale impresa designata per la Regione Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ferraro.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 11062/2019 del Tribunale di NA, pubblicata in data 12.12.2019, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, dalle difese di entrambe le parti in data 18.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 4.9.2020, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_2
pagina 1 di 10 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
11062/2019 emessa dal Tribunale di NA, pubblicata il 12.12.2019.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado (unitamente a ), aveva convenuto in giudizio, Parte_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di NA, la nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia Controparte_2 delle Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (non patrimoniali per lesione del diritto alla salute e patrimoniali, corrispondenti all'importo delle spese mediche sostenute) che aveva prospettato di avere subìto a causa di un sinistro stradale verificatosi a NA il giorno 12.5.2014.
In particolare, gli attori avevano dedotto, per ciò che rileva in questa sede, che:
In data 12.5.2014, alle ore 21.00 circa, in via Alcide De Gasperi a NA, il motoveicolo Piaggio Beverly, targato
DY59000, di proprietà di e condotto nell'occasione da , mentre Controparte_3 Parte_1 percorreva la detta via, era stato urtato da un autoveicolo rimasto non identificato, il cui conducente, sopraggiungendo da tergo, non aveva frenato in tempo finendo per tamponarlo con violenza;
a seguito dell'urto, il conducente del veicolo danneggiante non si era fermato per prestare soccorso, ma si era dato alla fuga, rendendo, di fatto, impossibile, la sua identificazione;
per effetto dell'urto, era stato Parte_1 scaraventato con violenza al suolo, battendo la testa a terra e riportando diverse lesioni;
erano intervenuti sul luogo del sinistro sia una pattuglia della Polizia locale che i sanitari del 118; il era stato ricoverato Parte_1 presso il vicino Ospedale Loreto Mare, dove gli era stato diagnosticato un “politrauma facciale e cranico”.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva eccepito, in via preliminare, la nullità del libello introduttivo per violazione dell'art.163 c.p.c. e CP_2
l'improponibilità dell'avversa domanda, contestandola, in ogni caso, nel merito (sia in ordine all'an che al quantum debeatur) e chiedendo, in caso di accoglimento di tale domanda, l'applicazione dell'art. 2054, co.2 e/o dell'art. 1227 c.c.
All'esito dell'istruttoria espletata il Tribunale di NA, con la sentenza n. 11062/2019 impugnata in questa sede
- ritenendo, in sintesi, che non fosse stata fornita una prova sufficiente della dinamica del sinistro come dedotta in citazione (e, cioè, della imputabilità dell'evento lesivo ad un veicolo non identificato piuttosto che ad una perdita di controllo del motoveicolo condotto dal ), ha così statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori, Parte_1 in solido tra loro, al pagamento, in favore della compagnia nella qualità, delle Controparte_4 spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
****
pagina 2 di 10 2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 11062/2019 del Tribunale di NA sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) “violazione o falsa applicazione delle norme di legge con particolare riferimento agli articoli
2054 c.c., 283 co. 1 a) del D. Lgs. n°209/2005 (sinistro causato da veicolo non identificato);” 2) “errata valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla prova testimoniale acquisita al processo - violazione degli artt. 2697 c.c. – artt. 115, 116, 253 c.p.c.”; 3) “errata e comunque superficiale valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al contenuto della documentazione prodotta in atti (rapporto di intervento della Polizia Municipale – sezione infortunistica stradale;
documentazione medica ospedaliera ed in particolare referto di primo soccorso;
della denuncia-querela presentata dal signor ai Carabinieri di Parte_1
NA -Sezione di Borgo Loreto) nonché al contenuto delle dichiarazioni testimoniali”; 4) “motivazione errata e comunque insufficiente e illogica.”.
Ha sostenuto, specificamente, che il Tribunale di NA avesse errato nell'interpretazione e nella valutazione degli elementi probatori.
In particolare ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse male interpretato il contenuto del rapporto della
Polizia Municipale intervenuta sul luogo ove era avvenuto il sinistro, evidenziando che, sebbene, effettivamente, nel rapporto non fossero stati indicati i nominativi di persone presenti al momento dell'incidente, tale omissione non potesse significare la mancanza di testimoni (anche in ragione del fatto che si trattava di una via ubicata nel centro cittadino con varie attività commerciali e molto frequentata), ma piuttosto che gli agenti non avessero provveduto a raccoglierne le dichiarazioni, preferendo limitarsi ad effettuare i propri rilievi sul posto;
ciò anche considerando il fatto che l'autoambulanza era arrivata sul posto, ed aveva prelevato il ferito, prima che arrivasse la pattuglia della Polizia, il che avrebbe dimostrato, secondo l'appellante, che vi fossero i testimoni e che, tuttavia, non fossero stati identificati.
Ha aggiunto, al riguardo, che nella sezione del rapporto denominata “destinazione veicoli” fosse stato precisato che, subito dopo l'incidente, i vigili avevano affidato il motociclo a , fratello del Persona_1 proprietario del mezzo, essendo pertanto ragionevole ritenere che sul posto vi fossero ancora persone che avevano assistito al drammatico incidente e che avessero voluto lasciare al anche solo un loro recapito CP_3 telefonico, per essere rintracciati in caso di bisogno, ovvero che lo stesso , ritornato sul luogo Parte_1 dell'incidente, avesse ottenuto i loro nominativi e la disponibilità a confermare in udienza i fatti.
L'appellante, poi, ha dedotto che dal verbale redatto dagli agenti intervenuti era risultato che il motociclo fosse stato rinvenuto sul margine sinistro della strada (all'altezza della Caserma della Guardia di Finanza), adagiato sul proprio lato destro, mentre il ferito, così come avevano riferito anche i testimoni, fosse stato sbalzato sul lato destro della carreggiata.
pagina 3 di 10 E, secondo il D'Agostino, la sua posizione e quella del motociclo non sarebbero state compatibili con un semplice scivolamento al suolo del mezzo dovuto - come invece ipotizzato dai verbalizzanti - alla mutata conformazione della pavimentazione stradale, ma, piuttosto, ad un urto impresso da dietro al motociclo che era stato sbalzato in avanti e che, dopo avere scarrocciato per diversi metri, si era fermato sul margine sinistro della carreggiata, mentre il suo conducente era stato sbalzato al suolo sulla parte opposta (destra) della carreggiata.
L'appellante, nel ribadire le contestazioni alla dinamica del sinistro come ipotizzata dai verbalizzanti, ha anche sostenuto, quanto alla valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, della mancata indicazione di persone presenti sul fatto nella denuncia presentata dal ai Carabinieri di NA ET (oltre due mesi Parte_1 dopo l'incidente), che tale incompletezza nella denuncia non fosse condizione ostativa all'accoglimento della domanda, potendo il convincimento del giudice formarsi attraverso altri elementi di prova che lo confortino.
ha, poi, criticato anche la valutazione di inattendibilità dei testimoni escussi compiuta Parte_1 dal Tribunale di NA e ha evidenziato che ai medici che gli avevano prestano le prime cure non fosse stato in grado di riferire sulla circostanza relativa alla omissione di soccorso da parte dell'investitore, avendo perso i sensi nella caduta al suolo ed avendo avuto consapevolezza, quindi, di tale circostanza, solo in un secondo momento.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-dichiarare la domanda proposta da
proponibile e procedibile;
-dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Parte_1 rimasto non identificato nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio;
-per l'effetto condannare le
quale Impresa Designata per il F.G.V.S. all'integrale risarcimento dei danni tutti Controparte_4 subiti dal signor in conseguenza delle lesioni riportate nel descritto incidente e che Parte_1 possono liquidarsi nell'importo di euro 43.236,91. Con il riconoscimento di una ulteriore somma da liquidarsi a titolo di personalizzazione del danno nella misura di 1/3 del danno biologico ex art. 138 D. Lgs. n°209/2005. Ed il riconoscimento del danno morale atteso che il fatto descritto integra gli estremi del reato di lesioni colpose. O nelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia. Con il riconoscimento in ogni caso sulle somme effettivamente liquidate della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dal fatto al soddisfo. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del giudizio è nei limiti di euro 52.000,00. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. In via istruttoria chiede che venga acquisito il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio R.G. 25387/2015. Sempre in via istruttoria chiede alla Corte d'Appello di nominare un CTU medico legale per valutare la esatta entità delle menomazioni subite dal signor in conseguenza delle lesioni subite in occasione del sinistro 12/05/2014.” Parte_1
Iscritta la causa al n. 2962/2020 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 9.12.2020 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 16.12.2020, quale impresa designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la contestando Controparte_2
pagina 4 di 10 l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. fissare la cosiddetta “udienza filtro” ex rt. 348 bis c.p.c., all'esito della quale dichiarare immediatamente la inammissibilità dell'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via subordinata - nel merito:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico-giuridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del presente atto;
3. per effetto di quanto al capo che precede, confermare la sentenza di prime cure in ogni sua parte, condannando parte appellante alla refusione in favore di in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_2 giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P., per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via ulteriormente subordinata:
4. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, II co., cod. civ. e ridurre il quantum in ragione di quanto ritenuto di giustizia.”.
Con ordinanza del 12.1.2021 la causa è stata rinviata all'udienza del 29.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato il 24.10.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del 19.11.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalle difese di entrambe le parti in data 18.11.2024), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza depositata il 20.11.2024 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di risposta, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende pagina 5 di 10 processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
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Ancora in via preliminare va detto, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016;
Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò detto e passando, quindi, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da Parte_1
(esaminando congiuntamente le doglianze contenute nell'atto di appello, in quanto strettamente connesse), la
Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua Parte_2 attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel pagina 6 di 10 caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III,
18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
E, ciò premesso, ad avviso della Corte correttamente il Tribunale di NA, sulla base dell'istruttoria espletata, ha ritenuto non sufficientemente provato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione di inattendibilità dei testi escussi operata dal giudice di prime cure, sulla base dei seguenti elementi.
Ciò, ad avviso della Corte, sia in base alle considerazioni del primo giudice, sia integrando la relativa motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024,
n. 6533).
Premesso che nessuno dei due testi escussi in primo grado ( e , escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9.11.2017; cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado) era stato in grado di precisare il tipo di autovettura, di colore scuro, che avrebbe tamponato il motociclo condotto dal
, è innanzitutto condivisibile quanto reputato dal Tribunale circa l'assenza di qualsiasi riferimento a Parte_1 persone asseritamente presenti sul luogo al momento del sinistro sia nel rapporto redatto dagli agenti della
Polizia Municipale, che nella denuncia-querela presentata dallo stesso ai Carabinieri di NA, Parte_1
Sezione di ET, ad oltre due mesi dal fatto.
Risulta assolutamente ragionevole quanto ritenuto dal primo giudice sul punto e, cioè, che, considerato che a seguito delle lesioni aveva perso conoscenza, fosse inverosimile che potesse essere Parte_1 risalito all'identità dei testi;
ciò tenuto conto che anche due mesi dopo dall'evento (ossia al momento della denuncia – querela) tale identificazione non vi era stata.
Né appare convincente quanto sostenuto, sul punto, dall'appellante, secondo cui sul posto vi sarebbero state ancora persone che avrebbero assistito al drammatico incidente e che avrebbero inteso lasciare al fratello del proprietario del motoveicolo anche solo un loro recapito telefonico per essere rintracciati in caso di bisogno.
Ed invero, resta del tutto non chiarito il motivo per cui, successivamente, ossia nella denuncia-querela presentata oltre due mesi dopo dall'incidente (e, quindi, dalla raccolta ipotetica di tali dati), il nome dei testimoni non fosse stato comunque fornito dal danneggiato, in uno alla notitia criminis, ai Carabinieri di ET.
E' condivisibile anche la valutazione del primo giudice circa la discrasia tra i danni sul ciclomotore a bordo del quale viaggiava il danneggiato, concentrati tutti nella parte anteriore e laterale destra dello stesso, secondo pagina 7 di 10 quanto descritto nel rapporto della Polizia Municipale, rispetto alla dinamica dell'incidente allegata in citazione, in cui si faceva riferimento ad un violento urto da tergo.
Non è, infatti, ragionevole ritenere che un motoveicolo che subisca un “violento urto” da tergo, rimanga poi danneggiato soltanto lungo la fiancata destra e non riporti danni di sorta alla parte posteriore, direttamente e violentemente attinta dal veicolo presunto investitore.
Se pure fosse possibile immaginare un assorbimento della potenza d'urto da parte della ruota posteriore del motociclo, atta ad annullarne del tutto gli effetti a carico delle restanti parti meccaniche dello stesso, come ventilato dalla difesa dell'appellante, non appare ragionevole che la medesima ruota posteriore potesse poi rimanere praticamente non danneggiata, visto che gli agenti nulla avevano annotato nel verbale in merito ad essa o in merito alle parti di telaio che la alloggiavano, essendosi limitati a verbalizzare la presenza di mere
“decorticature” interessanti il solo lato destro del motociclo e, nello specifico, la “fiancata”, il “parafango”, la
“pedana”, lo “specchietto” e il “cupolino”, con una elencazione la cui puntualità rivela l'accuratezza con cui il motociclo veniva di fatto ispezionato dagli agenti dopo l'urto (cfr. tale rapporto, contenuto nel fascicolo telematico della parte appellata).
Dalle foto allegate al verbale redatto dagli agenti emerge, in particolare, come la parte posteriore del veicolo fosse perfettamente intatta, essendo rimasti nel loro alloggio tanto il parafango posteriore in plastica, quanto la targa del ciclomotore.
Anche la ruota e la parte meccanica del telaio che la alloggiavano sembrano essere – in base alle dette foto - perfettamente intatte, tanto che, ad avviso degli accertatori, “Dai nostri rilievi non si evince alcun elemento utile a suffragare tale dichiarazione” (quella riferita dal , che alludeva invece ad una perdita del controllo del Parte_1 mezzo dovuta ad un tamponamento da tergo di cui aveva avuto la “sensazione”).
Risulta così verosimile la ricostruzione dell'accaduto operata dagli agenti della Polizia Municipale che, accertato che il tratto di strada precedente rispetto a quello (invece asfaltato) in cui si era verificato l'incidente fosse “in cubetti di porfido”, non fosse impossibile ritenere che il cambio della pavimentazione avesse influito sulla capacità di controllo del motoveicolo da parte del . Parte_1
Ciò costituisce un ulteriore elemento che non consente di ritenere pienamente dimostrato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica offerta dalla parte attrice/appellante, non essendo le testimonianze assunte corroborate da validi elementi di prova, non essendo neanche stato chiarito, da parte dei testi escussi, il punto esatto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, le condizioni di visibilità, le ragioni per cui non furono annotati numero di targa e, soprattutto, perché non fossero in grado di riferire, neanche sommariamente, il modello del veicolo del presunto investitore.
Non è superfluo precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
pagina 8 di 10 involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n.
16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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L'infondatezza del gravame in relazione all'an debeatur rende superflua, logicamente, la ctu medico – legale chiesta anche in questa sede dall'appellante.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex Parte_1 art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia.
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Non sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 96 c.p.c., invocato dall'appellata con la comparsa conclusionale depositata il 17.1.2.2025, non essendovi elementi per ritenere che il gravame proposto dal sia stato, oltre che infondato, anche espressione di un vero e proprio abuso del Parte_1 processo (nel senso della violazione di quel grado minimo di diligenza che gli consentisse di avvertire facilmente pagina 9 di 10 l'infondatezza dell'impugnazione; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n.
28448).
Al riguardo va infatti precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/07/2023, n. 19948).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2962/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 11062/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di NA, pubblicata il 12.12.2019.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di Parte_2 giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
NA, 18.2.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2962 dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Parte_1 C.F._1
Ramondino.
CP_1
e
(c.f.: e P.I. ), quale impresa designata per la Regione Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ferraro.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 11062/2019 del Tribunale di NA, pubblicata in data 12.12.2019, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, dalle difese di entrambe le parti in data 18.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 4.9.2020, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, la quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione Controparte_2
pagina 1 di 10 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, proponendo appello avverso la sentenza n.
11062/2019 emessa dal Tribunale di NA, pubblicata il 12.12.2019.
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado (unitamente a ), aveva convenuto in giudizio, Parte_1 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di NA, la nella qualità di Impresa designata per il Fondo di garanzia Controparte_2 delle Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto non identificato, al risarcimento dei danni (non patrimoniali per lesione del diritto alla salute e patrimoniali, corrispondenti all'importo delle spese mediche sostenute) che aveva prospettato di avere subìto a causa di un sinistro stradale verificatosi a NA il giorno 12.5.2014.
In particolare, gli attori avevano dedotto, per ciò che rileva in questa sede, che:
In data 12.5.2014, alle ore 21.00 circa, in via Alcide De Gasperi a NA, il motoveicolo Piaggio Beverly, targato
DY59000, di proprietà di e condotto nell'occasione da , mentre Controparte_3 Parte_1 percorreva la detta via, era stato urtato da un autoveicolo rimasto non identificato, il cui conducente, sopraggiungendo da tergo, non aveva frenato in tempo finendo per tamponarlo con violenza;
a seguito dell'urto, il conducente del veicolo danneggiante non si era fermato per prestare soccorso, ma si era dato alla fuga, rendendo, di fatto, impossibile, la sua identificazione;
per effetto dell'urto, era stato Parte_1 scaraventato con violenza al suolo, battendo la testa a terra e riportando diverse lesioni;
erano intervenuti sul luogo del sinistro sia una pattuglia della Polizia locale che i sanitari del 118; il era stato ricoverato Parte_1 presso il vicino Ospedale Loreto Mare, dove gli era stato diagnosticato un “politrauma facciale e cranico”.
Costituitasi in giudizio quale Impresa designata per il Fondo di garanzia delle Vittime della Strada, la
[...] aveva eccepito, in via preliminare, la nullità del libello introduttivo per violazione dell'art.163 c.p.c. e CP_2
l'improponibilità dell'avversa domanda, contestandola, in ogni caso, nel merito (sia in ordine all'an che al quantum debeatur) e chiedendo, in caso di accoglimento di tale domanda, l'applicazione dell'art. 2054, co.2 e/o dell'art. 1227 c.c.
All'esito dell'istruttoria espletata il Tribunale di NA, con la sentenza n. 11062/2019 impugnata in questa sede
- ritenendo, in sintesi, che non fosse stata fornita una prova sufficiente della dinamica del sinistro come dedotta in citazione (e, cioè, della imputabilità dell'evento lesivo ad un veicolo non identificato piuttosto che ad una perdita di controllo del motoveicolo condotto dal ), ha così statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori, Parte_1 in solido tra loro, al pagamento, in favore della compagnia nella qualità, delle Controparte_4 spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge”.
****
pagina 2 di 10 2. IL GIUDIZIO DI APPELLO
ha censurato la sentenza n. 11062/2019 del Tribunale di NA sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) “violazione o falsa applicazione delle norme di legge con particolare riferimento agli articoli
2054 c.c., 283 co. 1 a) del D. Lgs. n°209/2005 (sinistro causato da veicolo non identificato);” 2) “errata valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento alla prova testimoniale acquisita al processo - violazione degli artt. 2697 c.c. – artt. 115, 116, 253 c.p.c.”; 3) “errata e comunque superficiale valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento al contenuto della documentazione prodotta in atti (rapporto di intervento della Polizia Municipale – sezione infortunistica stradale;
documentazione medica ospedaliera ed in particolare referto di primo soccorso;
della denuncia-querela presentata dal signor ai Carabinieri di Parte_1
NA -Sezione di Borgo Loreto) nonché al contenuto delle dichiarazioni testimoniali”; 4) “motivazione errata e comunque insufficiente e illogica.”.
Ha sostenuto, specificamente, che il Tribunale di NA avesse errato nell'interpretazione e nella valutazione degli elementi probatori.
In particolare ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse male interpretato il contenuto del rapporto della
Polizia Municipale intervenuta sul luogo ove era avvenuto il sinistro, evidenziando che, sebbene, effettivamente, nel rapporto non fossero stati indicati i nominativi di persone presenti al momento dell'incidente, tale omissione non potesse significare la mancanza di testimoni (anche in ragione del fatto che si trattava di una via ubicata nel centro cittadino con varie attività commerciali e molto frequentata), ma piuttosto che gli agenti non avessero provveduto a raccoglierne le dichiarazioni, preferendo limitarsi ad effettuare i propri rilievi sul posto;
ciò anche considerando il fatto che l'autoambulanza era arrivata sul posto, ed aveva prelevato il ferito, prima che arrivasse la pattuglia della Polizia, il che avrebbe dimostrato, secondo l'appellante, che vi fossero i testimoni e che, tuttavia, non fossero stati identificati.
Ha aggiunto, al riguardo, che nella sezione del rapporto denominata “destinazione veicoli” fosse stato precisato che, subito dopo l'incidente, i vigili avevano affidato il motociclo a , fratello del Persona_1 proprietario del mezzo, essendo pertanto ragionevole ritenere che sul posto vi fossero ancora persone che avevano assistito al drammatico incidente e che avessero voluto lasciare al anche solo un loro recapito CP_3 telefonico, per essere rintracciati in caso di bisogno, ovvero che lo stesso , ritornato sul luogo Parte_1 dell'incidente, avesse ottenuto i loro nominativi e la disponibilità a confermare in udienza i fatti.
L'appellante, poi, ha dedotto che dal verbale redatto dagli agenti intervenuti era risultato che il motociclo fosse stato rinvenuto sul margine sinistro della strada (all'altezza della Caserma della Guardia di Finanza), adagiato sul proprio lato destro, mentre il ferito, così come avevano riferito anche i testimoni, fosse stato sbalzato sul lato destro della carreggiata.
pagina 3 di 10 E, secondo il D'Agostino, la sua posizione e quella del motociclo non sarebbero state compatibili con un semplice scivolamento al suolo del mezzo dovuto - come invece ipotizzato dai verbalizzanti - alla mutata conformazione della pavimentazione stradale, ma, piuttosto, ad un urto impresso da dietro al motociclo che era stato sbalzato in avanti e che, dopo avere scarrocciato per diversi metri, si era fermato sul margine sinistro della carreggiata, mentre il suo conducente era stato sbalzato al suolo sulla parte opposta (destra) della carreggiata.
L'appellante, nel ribadire le contestazioni alla dinamica del sinistro come ipotizzata dai verbalizzanti, ha anche sostenuto, quanto alla valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, della mancata indicazione di persone presenti sul fatto nella denuncia presentata dal ai Carabinieri di NA ET (oltre due mesi Parte_1 dopo l'incidente), che tale incompletezza nella denuncia non fosse condizione ostativa all'accoglimento della domanda, potendo il convincimento del giudice formarsi attraverso altri elementi di prova che lo confortino.
ha, poi, criticato anche la valutazione di inattendibilità dei testimoni escussi compiuta Parte_1 dal Tribunale di NA e ha evidenziato che ai medici che gli avevano prestano le prime cure non fosse stato in grado di riferire sulla circostanza relativa alla omissione di soccorso da parte dell'investitore, avendo perso i sensi nella caduta al suolo ed avendo avuto consapevolezza, quindi, di tale circostanza, solo in un secondo momento.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “-dichiarare la domanda proposta da
proponibile e procedibile;
-dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Parte_1 rimasto non identificato nella produzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio;
-per l'effetto condannare le
quale Impresa Designata per il F.G.V.S. all'integrale risarcimento dei danni tutti Controparte_4 subiti dal signor in conseguenza delle lesioni riportate nel descritto incidente e che Parte_1 possono liquidarsi nell'importo di euro 43.236,91. Con il riconoscimento di una ulteriore somma da liquidarsi a titolo di personalizzazione del danno nella misura di 1/3 del danno biologico ex art. 138 D. Lgs. n°209/2005. Ed il riconoscimento del danno morale atteso che il fatto descritto integra gli estremi del reato di lesioni colpose. O nelle diverse somme che saranno ritenute di Giustizia. Con il riconoscimento in ogni caso sulle somme effettivamente liquidate della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora dal fatto al soddisfo. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore del giudizio è nei limiti di euro 52.000,00. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario. In via istruttoria chiede che venga acquisito il fascicolo di ufficio relativo al primo grado di giudizio R.G. 25387/2015. Sempre in via istruttoria chiede alla Corte d'Appello di nominare un CTU medico legale per valutare la esatta entità delle menomazioni subite dal signor in conseguenza delle lesioni subite in occasione del sinistro 12/05/2014.” Parte_1
Iscritta la causa al n. 2962/2020 del Ruolo Generale ed acquisito, in data 9.12.2020 (come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma,
c.p.c., si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 16.12.2020, quale impresa designata per la Regione
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la contestando Controparte_2
pagina 4 di 10 l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. fissare la cosiddetta “udienza filtro” ex rt. 348 bis c.p.c., all'esito della quale dichiarare immediatamente la inammissibilità dell'appello proposto, privo di probabilità di accoglimento e quindi inabile a passare al vaglio del preliminare esame di fondatezza del gravame proposto, per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via subordinata - nel merito:
2. rigettare l'appello proposto per assoluta inconsistenza ed assenza di argomentazioni logico-giuridiche sottese al gravame, per tutte le gravi, fondate e rilevanti argomentazioni di cui al corpo del presente atto;
3. per effetto di quanto al capo che precede, confermare la sentenza di prime cure in ogni sua parte, condannando parte appellante alla refusione in favore di in persona del l.r.p.t., delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_2 giudizio, oltre IVA, CPA e Spese Generali ex L.P., per tutti i gravi, fondati e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
In via ulteriormente subordinata:
4. nella deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente appello, ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, II co., cod. civ. e ridurre il quantum in ragione di quanto ritenuto di giustizia.”.
Con ordinanza del 12.1.2021 la causa è stata rinviata all'udienza del 29.11.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato il 24.10.2024 è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., comma 2, lo svolgimento dell'udienza del 19.11.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (dalle difese di entrambe le parti in data 18.11.2024), la causa è stata riservata in decisione con ordinanza depositata il 20.11.2024 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata con la comparsa di risposta, lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare – come potrà constatarsi anche di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'impugnante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalle citate disposizioni del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende pagina 5 di 10 processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto, invero, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
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Ancora in via preliminare va detto, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016;
Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò detto e passando, quindi, all'esame, nel merito, dell'appello proposto da Parte_1
(esaminando congiuntamente le doglianze contenute nell'atto di appello, in quanto strettamente connesse), la
Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
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Va premesso che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, è onere del danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
[...]
dimostrare sia le modalità di accadimento del sinistro che l'eventuale sua Parte_2 attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo, anche nel pagina 6 di 10 caso in cui tale veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 19/11/2021, n. 35605; Sez. III,
18/09/2015, n. 18308; cfr. anche Cass. civ., III, Ord., 17/03/2022, n. 8809; Sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
E, ciò premesso, ad avviso della Corte correttamente il Tribunale di NA, sulla base dell'istruttoria espletata, ha ritenuto non sufficientemente provato il verificarsi del sinistro così come descritto in citazione, ossia che fosse imputabile alla condotta colposa del conducente dell'autoveicolo asseritamente rimasto non identificato.
Risulta condivisibile, infatti, la valutazione di inattendibilità dei testi escussi operata dal giudice di prime cure, sulla base dei seguenti elementi.
Ciò, ad avviso della Corte, sia in base alle considerazioni del primo giudice, sia integrando la relativa motivazione (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024,
n. 6533).
Premesso che nessuno dei due testi escussi in primo grado ( e , escussi Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 9.11.2017; cfr. il relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado) era stato in grado di precisare il tipo di autovettura, di colore scuro, che avrebbe tamponato il motociclo condotto dal
, è innanzitutto condivisibile quanto reputato dal Tribunale circa l'assenza di qualsiasi riferimento a Parte_1 persone asseritamente presenti sul luogo al momento del sinistro sia nel rapporto redatto dagli agenti della
Polizia Municipale, che nella denuncia-querela presentata dallo stesso ai Carabinieri di NA, Parte_1
Sezione di ET, ad oltre due mesi dal fatto.
Risulta assolutamente ragionevole quanto ritenuto dal primo giudice sul punto e, cioè, che, considerato che a seguito delle lesioni aveva perso conoscenza, fosse inverosimile che potesse essere Parte_1 risalito all'identità dei testi;
ciò tenuto conto che anche due mesi dopo dall'evento (ossia al momento della denuncia – querela) tale identificazione non vi era stata.
Né appare convincente quanto sostenuto, sul punto, dall'appellante, secondo cui sul posto vi sarebbero state ancora persone che avrebbero assistito al drammatico incidente e che avrebbero inteso lasciare al fratello del proprietario del motoveicolo anche solo un loro recapito telefonico per essere rintracciati in caso di bisogno.
Ed invero, resta del tutto non chiarito il motivo per cui, successivamente, ossia nella denuncia-querela presentata oltre due mesi dopo dall'incidente (e, quindi, dalla raccolta ipotetica di tali dati), il nome dei testimoni non fosse stato comunque fornito dal danneggiato, in uno alla notitia criminis, ai Carabinieri di ET.
E' condivisibile anche la valutazione del primo giudice circa la discrasia tra i danni sul ciclomotore a bordo del quale viaggiava il danneggiato, concentrati tutti nella parte anteriore e laterale destra dello stesso, secondo pagina 7 di 10 quanto descritto nel rapporto della Polizia Municipale, rispetto alla dinamica dell'incidente allegata in citazione, in cui si faceva riferimento ad un violento urto da tergo.
Non è, infatti, ragionevole ritenere che un motoveicolo che subisca un “violento urto” da tergo, rimanga poi danneggiato soltanto lungo la fiancata destra e non riporti danni di sorta alla parte posteriore, direttamente e violentemente attinta dal veicolo presunto investitore.
Se pure fosse possibile immaginare un assorbimento della potenza d'urto da parte della ruota posteriore del motociclo, atta ad annullarne del tutto gli effetti a carico delle restanti parti meccaniche dello stesso, come ventilato dalla difesa dell'appellante, non appare ragionevole che la medesima ruota posteriore potesse poi rimanere praticamente non danneggiata, visto che gli agenti nulla avevano annotato nel verbale in merito ad essa o in merito alle parti di telaio che la alloggiavano, essendosi limitati a verbalizzare la presenza di mere
“decorticature” interessanti il solo lato destro del motociclo e, nello specifico, la “fiancata”, il “parafango”, la
“pedana”, lo “specchietto” e il “cupolino”, con una elencazione la cui puntualità rivela l'accuratezza con cui il motociclo veniva di fatto ispezionato dagli agenti dopo l'urto (cfr. tale rapporto, contenuto nel fascicolo telematico della parte appellata).
Dalle foto allegate al verbale redatto dagli agenti emerge, in particolare, come la parte posteriore del veicolo fosse perfettamente intatta, essendo rimasti nel loro alloggio tanto il parafango posteriore in plastica, quanto la targa del ciclomotore.
Anche la ruota e la parte meccanica del telaio che la alloggiavano sembrano essere – in base alle dette foto - perfettamente intatte, tanto che, ad avviso degli accertatori, “Dai nostri rilievi non si evince alcun elemento utile a suffragare tale dichiarazione” (quella riferita dal , che alludeva invece ad una perdita del controllo del Parte_1 mezzo dovuta ad un tamponamento da tergo di cui aveva avuto la “sensazione”).
Risulta così verosimile la ricostruzione dell'accaduto operata dagli agenti della Polizia Municipale che, accertato che il tratto di strada precedente rispetto a quello (invece asfaltato) in cui si era verificato l'incidente fosse “in cubetti di porfido”, non fosse impossibile ritenere che il cambio della pavimentazione avesse influito sulla capacità di controllo del motoveicolo da parte del . Parte_1
Ciò costituisce un ulteriore elemento che non consente di ritenere pienamente dimostrato il verificarsi del sinistro secondo la dinamica offerta dalla parte attrice/appellante, non essendo le testimonianze assunte corroborate da validi elementi di prova, non essendo neanche stato chiarito, da parte dei testi escussi, il punto esatto in cui sarebbe avvenuto il sinistro, le condizioni di visibilità, le ragioni per cui non furono annotati numero di targa e, soprattutto, perché non fossero in grado di riferire, neanche sommariamente, il modello del veicolo del presunto investitore.
Non è superfluo precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
pagina 8 di 10 involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n.
16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
E, in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ord., 09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
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L'infondatezza del gravame in relazione all'an debeatur rende superflua, logicamente, la ctu medico – legale chiesta anche in questa sede dall'appellante.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex Parte_1 art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia.
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Non sussistono i presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 96 c.p.c., invocato dall'appellata con la comparsa conclusionale depositata il 17.1.2.2025, non essendovi elementi per ritenere che il gravame proposto dal sia stato, oltre che infondato, anche espressione di un vero e proprio abuso del Parte_1 processo (nel senso della violazione di quel grado minimo di diligenza che gli consentisse di avvertire facilmente pagina 9 di 10 l'infondatezza dell'impugnazione; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/10/2023, n. 29831; Sez. I, Ord., 12/10/2023, n.
28448).
Al riguardo va infatti precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/07/2023, n. 19948).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2962/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 11062/2019 emessa dal Parte_1
Tribunale di NA, pubblicata il 12.12.2019.
2. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della (nella Parte_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di
[...]
), in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di Parte_2 giudizio, liquidati complessivamente euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
NA, 18.2.2025.
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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