TRIB
Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1504/2023
TRIBUNALE DI LIVORNO
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1504/2023,
Il Tribunale di Livorno, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei sigg.
Magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice rel.
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
Visto il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quali eredi, con beneficio di inventario, del Parte_4 patrimonio relitto da;
Persona_1
esaminati i documenti prodotti in atti;
considerato che i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla stipula del contratto di vendita degli immobili facenti parte dell'asse ereditario
1)unità immobiliare ad uso civile abitazione situata in Rosignano M.mo, fraz. Solvay, Via Amendola n. 7 interno 26 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Rosignano M.mo al Foglio 79, Particella 2247, Subalterno
612, Categoria A/2, Classe 3°, Consistenza 6,5, superficie catastale 105 mq, rendita catastale € 856,03;
2)cantina identificata al Foglio 79, Particella 2247, Subalterno 51, Categoria
C/2, Classe 3°, superficie catastale 3 mq, rendita castale € 19,88
Vista la perizia in atti;
letto l'art. 493 del codice civile;
considerato che l'istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario consente, tra gli altri effetti, all'erede di limitare la propria responsabilità patrimoniale ai soli beni pervenutigli, lasciando distinto il patrimonio ereditario da quello personale, comporta l'amministrazione dell'eredità anche nell'interesse dei creditori e dei legatari e culmina nel soddisfacimento di questi ultimi attraverso la liquidazione dei beni ereditari;
1 osservato che secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità “In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari” (così sent .cass
25.10.2013 n. 24171); ritenuto che, alla luce dei principi enunciati, il Tribunale può autorizzare solo quegli atti che siano diretti alla conservazione del patrimonio ereditario, alla liquidazione dei creditori del de cuius o siano di utilità evidente per l'eredità;
rilevato che per quanto emerge dall'inventario in atti sussistono debiti ereditari e considerato che non vi sono ragioni ostative a quanto richiesto;
P.Q.M.
Autorizza quanto richiesto nell'istanza, prezzo non inferiore alla perizia in atti.
Ricavato da impiegarsi per l'estinzione dei debiti come risultanti dall'inventario in atti.
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio in data 26.5.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
2
TRIBUNALE DI LIVORNO
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1504/2023,
Il Tribunale di Livorno, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei sigg.
Magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice rel.
Dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
Visto il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , quali eredi, con beneficio di inventario, del Parte_4 patrimonio relitto da;
Persona_1
esaminati i documenti prodotti in atti;
considerato che i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla stipula del contratto di vendita degli immobili facenti parte dell'asse ereditario
1)unità immobiliare ad uso civile abitazione situata in Rosignano M.mo, fraz. Solvay, Via Amendola n. 7 interno 26 identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Rosignano M.mo al Foglio 79, Particella 2247, Subalterno
612, Categoria A/2, Classe 3°, Consistenza 6,5, superficie catastale 105 mq, rendita catastale € 856,03;
2)cantina identificata al Foglio 79, Particella 2247, Subalterno 51, Categoria
C/2, Classe 3°, superficie catastale 3 mq, rendita castale € 19,88
Vista la perizia in atti;
letto l'art. 493 del codice civile;
considerato che l'istituto dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario consente, tra gli altri effetti, all'erede di limitare la propria responsabilità patrimoniale ai soli beni pervenutigli, lasciando distinto il patrimonio ereditario da quello personale, comporta l'amministrazione dell'eredità anche nell'interesse dei creditori e dei legatari e culmina nel soddisfacimento di questi ultimi attraverso la liquidazione dei beni ereditari;
1 osservato che secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità “In caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'art. 493 cod. civ. non consente all'erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell'asse, ma rimette al giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione, incidente sul patrimonio ereditario e non finalizzato alla sua conservazione e liquidazione, stante l'obbligo di amministrazione dei beni nell'interesse dei creditori e dei legatari” (così sent .cass
25.10.2013 n. 24171); ritenuto che, alla luce dei principi enunciati, il Tribunale può autorizzare solo quegli atti che siano diretti alla conservazione del patrimonio ereditario, alla liquidazione dei creditori del de cuius o siano di utilità evidente per l'eredità;
rilevato che per quanto emerge dall'inventario in atti sussistono debiti ereditari e considerato che non vi sono ragioni ostative a quanto richiesto;
P.Q.M.
Autorizza quanto richiesto nell'istanza, prezzo non inferiore alla perizia in atti.
Ricavato da impiegarsi per l'estinzione dei debiti come risultanti dall'inventario in atti.
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio in data 26.5.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
2