Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 28/05/2025, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04086/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da
NI BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
del decreto di revoca del nulla osta per lavoro subordinato presentata ai sensi del Decreto Legge 2022 n.73 convertito dalla Legge 4 agosto 2022 n. 122, notificato in data 03.04.2024, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. DO FA richiedeva e otteneva nulla osta per lavoro subordinato in favore del ricorrente che, indi, faceva ingresso in Italia e, in data 25 maggio 2023, richiedeva appuntamento alla Prefettura di Napoli per la sottoscrizione del contratto.
In data 11 settembre 2024, il cittadino straniero sollecitava la Prefettura che, in data 18 settembre 2024, comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, atteso che “ alla CCIA risulta attivato un codice Ateco non previsto dalla normativa per l’assunzione di lavoratori subordinati, quindi si esprime parere negativo ”.
Con atto del 13 novembre 2024 la intimata Amministrazione, al fine e valutate le deduzioni procedimentali presentate dal ricorrente, revocava il nulla osta, per la medesima ragione posta a fondamento dell’atto di avvio del procedimento, recependo all’uopo le considerazioni espresse dall’Ispettorato territoriale del lavoro .
Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge 241/90; - nullità dell’atto per violazione degli art. 1 e 3, della legge 241/90 - difetto di motivazione - eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - difetto di istruttoria –contraddittorietà ed illogicità manifesta del provvedimento –violazione del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 - erronea interpretazione dell’art. 3 del dpcm 21.12.2021, stante la riconducibilità della attività espletata dal datore di lavoro al settore della edilizia, contemplato nel DPCM 21.12.2021.
Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 16 aprile 2025.
Il ricorso, siccome già prospettato in sede interinale, è fondato.
E, invero, deprivato del suo stesso sostrato fattuale si appalesa l’ordine di ragioni posto a sostegno del gravato provvedimento di revoca: la attività esplicata dalla impresa datrice di lavoro del ricorrente -siccome rappresentato nelle deduzioni procedimentali formulate dal ricorrente- rientra nei settori rilevanti ai fini che ne occupano, comechè afferente, tra l’altro, a “ costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riattivazione, di opere edilizie e affini ”.
Ora l’art. 3 del DPCM 21 dicembre 2021, concernente la “ Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021 ”, prevede testualmente che “ Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria... ”.
Di qui la piana riconducibilità dell’attività espletata dalla impresa datrice di lavoro ad uno dei settori, quello in guisa omnicomprensiva riferito alla “edilizia”, expressis verbis ac nominatim individuati nel DPCM che quivi viene in rilievo.
Non rilevanti, ai fini del decidere di poi, si appalesano le note quivi versate in atti dalla resistente Amministrazione in vista della odierna udienza camerale, costituenti mere iniziative “istruttorie” che –pur sintomatiche di una riconsiderazione della fattispecie, in senso favorevole al ricorrente- non mai sono idonee a sterilizzare la efficacia lesiva ancora irradiata dalla gravata determinazione di revoca.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
Infine, la definizione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio va differita all’esito della eventuale integrazione documentale, già disposta dalla competente Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Differita la definizione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio all’esito della eventuale integrazione documentale, già richiesta dalla competente Commissione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO