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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1041/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1041/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LACOLLA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTI
con il patrocinio dell'avv. FREDA VALERIO Controparte_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2023, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 033 2023 9002674311/000 notificatagli il 2/10/2023, relativa a 16 CP_ avvisi di accertamento per il pagamento dei contributi per la loro omessa notifica, con la conseguente prescrizione dei crediti. CP_ Si costituivano la ma solo per contestare il difetto di legittimazione passiva, e l' che CP_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda, perché l'atto impugnato non costituiva l'inizio dell'esecuzione forzata e comunque, la sua infondatezza.
Veniva disposta la chiamata in giudizio dell , che si costituiva Controparte_3
pagina 1 di 4 deducendo la notifica di diversi atti interruttivi del decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La legittimazione passiva della CP_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della risulta fondata. CP_1
CP_ Detta società risulta cessionaria dei soli crediti maturati fino al 31/12/2008 ex art. 13 co 1 primo periodo l. 448/1998, come modificato dall'art 3 co 42 quinquies dl 203/2005 conv. in l. 248/2005, e quindi, non anche di quelli oggetto degli avvisi di addebito oggetto di causa, il primo dei quali n. 333
2012 0000279050000 è relativo ai contributi dovuti nel 2011.
L'opposizione ex art 617 cpc
Gli avvisi di addebito n. 333 2015 0000339041000 e 333 2016 0000076192000 risultano notificati a mezzo pec.
Tuttavia, in mancanza delle ricevute, anche in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del CP_ messaggio pec al gestore della casella di posta elettronica del ricorrente, i documenti prodotti dall' non paiono sufficienti a dimostrare la regolare notifica di tali atti. CP_ Per stessa ammissione dell' inoltre, non risultano notificati gli avvisi di addebito n. 333 2017
0001788890000 e n. 333 2018 0000328874000.
In materia tributaria in tale ipotesi, si applica l'art. 19 co 3 D Lgs 546/1992, in base al quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Secondo la giurisprudenza, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, al contribuente è rimessa la scelta “di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. 1144/2018, conf. SU 10012/2021).
Nei giudizi ordinari di opposizione ex artt 615 o 617 cpc ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi, la giurisprudenza ritiene che in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass. 24506/2016, conf. 28583/2018).
pagina 2 di 4 La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
Nel caso specifico, la mancata notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, costituisce un vizio di natura formale, per cui essendo stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art 617 cpc, tale atto dev'essere annullato limitatamente agli avvisi di addebito non notificati.
La prescrizione CP_ Per quanto concerne i primi sette avvisi di addebito, notificati dall con raccomandata postale tra il
16/1/2013 e il 30/12/2014, il termine di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 033 76 2015 00001583 000, notificata il 13/5/2015 mediante raccomandata postale.
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento n. 033 2022 90004149933, notificata il
24/3/2022 con raccomandata postale, è tardivo perché pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020, erano ormai trascorsi più di cinque anni.
L'ottavo avviso di addebito, n. 333 2015 0000339041000, relativo alla III e IV rata dei contributi fissi dovuti alla Gestione Artigiani anno 2014, è stato notificato il 21/9/2015 con raccomandata postale.
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento n. 033 2022 90004149933, notificata il
24/3/2022 con raccomandata postale, è tardivo perché pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020, erano trascorsi, seppur di poco, più di cinque anni.
Per i quattro avvisi di addebito non notificati, non è invece fondata l'opposizione di merito.
Il ricorrente ha eccepito solo il decorso del termine di prescrizione e non anche l'inesistenza dei crediti CP_
Ciò premesso, i due avvisi di addebito, di cui non è stata provata la notifica a mezzo pec, riguardano i contributi IVS dovuti per l'anno 2015, il cui pagamento scadeva al 16/6/2016.
Il credito non risulta ancora prescritto, perché l'atto successivo, l'intimazione di pagamento n. 033
2022 90004149933, notificata il 24/3/2022 con raccomandata postale, non impugnata, ha interrotto il decorso del quinquennio successivo, stante la sospensione dei termini di prescrizione dal 8/3/2020 al
31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Analoghe considerazioni possono estendersi ai successivi di avvisi di addebito, relativi ai contributi
IVS dovuti per l'anno 2016 e gli anni seguenti, compresi i due non notificati, avendo l'intimazione di pagamento n. 033 2022 90004149933, notificata il 24/3/2022, interrotto il termine di prescrizione pagina 3 di 4 quinquennale, che da allora, non è ancora decorso per intero.
Invece, tale termine è ormai decorso per l'avviso di addebito n. 333 2016 0003026421000 notificato il
9/2/2017, a seguito della comunicazione di debito 201505, relativa ai contributi a percentuale eccedenti il minimale del 2009, notificata con raccomandata il 27/5/2015, ma non prodotta.
Il credito relativo a tale avviso di addebito risulta pertanto prescritto.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
2. annulla ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 033 2023 9002674311/000 limitatamente agli avvisi di addebito non notificati, n. 333 2015 0000339041000, 333 2016 0000076192000,
333 2017 0001788890000 e 333 2018 0000328874000;
3. dichiara la prescrizione dei crediti degli avvisi di addebito n. 333 2012 0000279050000, 333
2012 0001705182000, 333 2013 0000100515000, 333 2013 0001162028000, 333 2014
0000117777000, 333 2014 0000942144000, 333 2014 0002045612000, 333 2015
0000339041000 e 333 2016 0003026421000;
4. respinge nel resto il ricorso;
5. compensa le spese di giudizio.
Como, 11/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1041/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LACOLLA VINCENZO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_2
RESISTENTI
con il patrocinio dell'avv. FREDA VALERIO Controparte_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/10/2023, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 033 2023 9002674311/000 notificatagli il 2/10/2023, relativa a 16 CP_ avvisi di accertamento per il pagamento dei contributi per la loro omessa notifica, con la conseguente prescrizione dei crediti. CP_ Si costituivano la ma solo per contestare il difetto di legittimazione passiva, e l' che CP_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda, perché l'atto impugnato non costituiva l'inizio dell'esecuzione forzata e comunque, la sua infondatezza.
Veniva disposta la chiamata in giudizio dell , che si costituiva Controparte_3
pagina 1 di 4 deducendo la notifica di diversi atti interruttivi del decorso della prescrizione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
La legittimazione passiva della CP_1
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva della risulta fondata. CP_1
CP_ Detta società risulta cessionaria dei soli crediti maturati fino al 31/12/2008 ex art. 13 co 1 primo periodo l. 448/1998, come modificato dall'art 3 co 42 quinquies dl 203/2005 conv. in l. 248/2005, e quindi, non anche di quelli oggetto degli avvisi di addebito oggetto di causa, il primo dei quali n. 333
2012 0000279050000 è relativo ai contributi dovuti nel 2011.
L'opposizione ex art 617 cpc
Gli avvisi di addebito n. 333 2015 0000339041000 e 333 2016 0000076192000 risultano notificati a mezzo pec.
Tuttavia, in mancanza delle ricevute, anche in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del CP_ messaggio pec al gestore della casella di posta elettronica del ricorrente, i documenti prodotti dall' non paiono sufficienti a dimostrare la regolare notifica di tali atti. CP_ Per stessa ammissione dell' inoltre, non risultano notificati gli avvisi di addebito n. 333 2017
0001788890000 e n. 333 2018 0000328874000.
In materia tributaria in tale ipotesi, si applica l'art. 19 co 3 D Lgs 546/1992, in base al quale “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Secondo la giurisprudenza, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, al contribuente è rimessa la scelta “di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. 1144/2018, conf. SU 10012/2021).
Nei giudizi ordinari di opposizione ex artt 615 o 617 cpc ad atti emessi per la riscossione di crediti contributivi, la giurisprudenza ritiene che in caso di nullità della notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di addebito), “il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Cass. 24506/2016, conf. 28583/2018).
pagina 2 di 4 La mancata notifica dell'avviso di addebito pertanto, comporta, al momento della notifica dell'atto successivo, la possibilità di contestare, nel termine previsto dall'art 24 D Lgs 46/1999, il merito della pretesa contributiva, oppure nel termine di cui all'art 617 cpc, i vizi di natura formale.
Nel caso specifico, la mancata notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, costituisce un vizio di natura formale, per cui essendo stato rispettato il termine di decadenza di cui all'art 617 cpc, tale atto dev'essere annullato limitatamente agli avvisi di addebito non notificati.
La prescrizione CP_ Per quanto concerne i primi sette avvisi di addebito, notificati dall con raccomandata postale tra il
16/1/2013 e il 30/12/2014, il termine di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 033 76 2015 00001583 000, notificata il 13/5/2015 mediante raccomandata postale.
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento n. 033 2022 90004149933, notificata il
24/3/2022 con raccomandata postale, è tardivo perché pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020, erano ormai trascorsi più di cinque anni.
L'ottavo avviso di addebito, n. 333 2015 0000339041000, relativo alla III e IV rata dei contributi fissi dovuti alla Gestione Artigiani anno 2014, è stato notificato il 21/9/2015 con raccomandata postale.
L'atto interruttivo successivo, l'intimazione di pagamento n. 033 2022 90004149933, notificata il
24/3/2022 con raccomandata postale, è tardivo perché pur tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020, erano trascorsi, seppur di poco, più di cinque anni.
Per i quattro avvisi di addebito non notificati, non è invece fondata l'opposizione di merito.
Il ricorrente ha eccepito solo il decorso del termine di prescrizione e non anche l'inesistenza dei crediti CP_
Ciò premesso, i due avvisi di addebito, di cui non è stata provata la notifica a mezzo pec, riguardano i contributi IVS dovuti per l'anno 2015, il cui pagamento scadeva al 16/6/2016.
Il credito non risulta ancora prescritto, perché l'atto successivo, l'intimazione di pagamento n. 033
2022 90004149933, notificata il 24/3/2022 con raccomandata postale, non impugnata, ha interrotto il decorso del quinquennio successivo, stante la sospensione dei termini di prescrizione dal 8/3/2020 al
31/8/2021 ex art 68 dl 18/2020 conv. in l. 27/2020.
Analoghe considerazioni possono estendersi ai successivi di avvisi di addebito, relativi ai contributi
IVS dovuti per l'anno 2016 e gli anni seguenti, compresi i due non notificati, avendo l'intimazione di pagamento n. 033 2022 90004149933, notificata il 24/3/2022, interrotto il termine di prescrizione pagina 3 di 4 quinquennale, che da allora, non è ancora decorso per intero.
Invece, tale termine è ormai decorso per l'avviso di addebito n. 333 2016 0003026421000 notificato il
9/2/2017, a seguito della comunicazione di debito 201505, relativa ai contributi a percentuale eccedenti il minimale del 2009, notificata con raccomandata il 27/5/2015, ma non prodotta.
Il credito relativo a tale avviso di addebito risulta pertanto prescritto.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare corretto compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
2. annulla ex art 617 cpc l'intimazione di pagamento n. 033 2023 9002674311/000 limitatamente agli avvisi di addebito non notificati, n. 333 2015 0000339041000, 333 2016 0000076192000,
333 2017 0001788890000 e 333 2018 0000328874000;
3. dichiara la prescrizione dei crediti degli avvisi di addebito n. 333 2012 0000279050000, 333
2012 0001705182000, 333 2013 0000100515000, 333 2013 0001162028000, 333 2014
0000117777000, 333 2014 0000942144000, 333 2014 0002045612000, 333 2015
0000339041000 e 333 2016 0003026421000;
4. respinge nel resto il ricorso;
5. compensa le spese di giudizio.
Como, 11/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4