Sentenza 18 settembre 2015
Massime • 1
In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, sicché, ai fini della statuizione sulla risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il Fondo, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea anche quando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/09/2015, n. 18308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18308 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2015 |
Testo completo
2 2 ORIGINALE - 1 18308/2 015 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Risarcimento danni da LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sinistro stradale TERZA SEZIONE CIVILE causato da veicolo non Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: identificato - F.G.V.S. - - Presidente Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI Indennizzabilità del sinistro Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO provocato da veicolo Consigliere - Dott. ULIANA ARMANO rimasto non identificato Rel. Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO per colpa del Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO danneggiato -Rinvio ha pronunciato la seguente pregiudiziale alla Corte SENTENZA di Giustizia -Necessità sul ricorso 14739-2012 proposto da: Esclusione Fondamento VUERICH ELEONORA [...], elettivamente R.G.N. 14739/2012 domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo 1.18308 Cron. studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rep. ②.l. ALESSANDRO GRACIS giusta procura a margine del Ud. 16/04/2015 PU ricorso;
2015
- ricorrente -
955
contro
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, in persona dei legali rappresentanti Dott. GIACOMO NURRA e Dott. MAURO 1 MONTAGNINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RICCI giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in MILANO del 29/01/2010 rep. n. 6352;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 199/2011 del TRIBUNALE DI TREVISO SEDE DISTACCATA DI CONEGLIANO, depositata il 17/06/2011 R.G.N. 881/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO GRACIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore RUSSO che ha Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI concluso per il rigetto del ricorso. 2 MONTAGNINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO RICCI giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in MILANO del 29/01/2010 rep. n. 6352;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 199/2011 del TRIBUNALE DI TREVISO SEDE DISTACCATA DI CONEGLIANO, depositata il 17/06/2011 R.G.N. 881/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato ALESSANDRO GRACIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17/6/2011 il Tribunale di Treviso ha respinto il gravame interposto dalla sig. NO ER in relazione alla pronunzia G. di P. Conegliano n. 195/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Assicurazioni Generali s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a Conegliano 1'11/2/2000, verso le ore 19,40, in via Fenzi, а seguito di tamponamento dell'autovettura Opel Corsa di cui era alla guida da parte di autoveicolo rimasto non identificato. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la ER propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso società Assicurazioni Generali s.p.a., che ha presentato anche memoria. presentato osservazioni Il difensore della ricorrente ha scritte ex art. 379, ult. CO., c.p.c., chiedendo che se la proposta dell'Ill.mo Proc. Generale, di non riconoscere la qualifica di vittima a chi si sottragga al dovere giuridico ( non scritto ) di annotarsi il numero di targa ( di chi si sia fermato e poi ripartito senza declinare le proprie generalità ), dovesse riconosciuta come conforme al diritto italiano ( art. 19essere lett. a L. 990/1969 e successiva sua trasfusione nel codice delle assicurazioni >>> venga disposta la remissione del presente processo alla Corte di Giustizia europea ex art. 267 comma 3 (rinvio pregiudiziale obbligatorio) per verificare la 3 compatibilità di tale nomofilachia interna con il VI Considerando della 2^ Dir. Auto ( 1984/5/CE ) che consente l'esclusione dell'indennizzo a carico dell'org... interno solo nel caso dei sinistri -non fraudolenti- con danni a cose ) e con 1'art. 1 co. 4 della citata direttiva ( poi trasfuso nell'art. Dir. 2009/103>>. ... MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione>> dell'art. 19 L. n. 990 del 1969, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunzia motivazione incongrua ed illogica>> su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole che il giudice dell'appello l'abbia erroneamente preso tempestivamente nota della ritenuta in colpa per non aver targa dell'autoveicolo antagonista, benché il conducente si fosse fermato e fosse sceso dall'autovettura per constatare i danni, considerazione le proprienon avendo al riguardo tenuto in condizioni psicofisiche conseguenti al sinistro, laddove non normativamente richiesto da parte della vittima un comportamento di non comune diligenza>>. I motivi del ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli 4 espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c.- proposto;
dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione relazione al motivo come delle considerazioni che, in espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza ( v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421 ). Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con -fra l'altro- l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme о principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità о dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito ( cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 ). Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366, 1° co. n. 3, c.p.c. è tuttavia indispensabile in modo sommario, una cognizione che il ricorso offra, sia pure sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato 5 la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998). È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente. I motivi dei ricorsi risultano infatti formulati in violazione dell'art. 366, 1° CO. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa al riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( es., verbale di ricezione di denuncia-querela, sub doc. n. 2) >>; alla denuncia querela in parola>>, alla trattativa stragiudiziale>>, all'atto di citazione datato 14.03.2003>>, alla memoria istruttoria attorea datata 23.05.2003>>, alle alle dichiarazioni della teste prove testimoniali>>, ON >>, alla CTU espletata in grado d'appello ] Dall'Anese limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio ○ in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una (cfr.sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile Cass., 19/9/2011, Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 19069;n. 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di istituzionale di verificare il adempiere al proprio compito Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., relativo fondamento ( V. 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, 20/1/2006, n. 1108; Cass., n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). 7 Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). Va per altro verso sottolineato che il requisito di cui all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. non risulta invero soddisfatto mediante la trascrizione come nella specie di parte degli atti o documenti del giudizio di merito ( nel caso, in particolare, la denuncia querela, а parte della sentenza del giudice di prime cure, all'atto di appello, a parte dell'impugnata sentenza ). E' al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità. La violata disposizione infatti volta ad agevolare la è comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex art. 360, 1° co. n. vengano riportati nel ricorso gli 3, c.p.c. è necessario che specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare ( v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 14/6/2011, n. 12955; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628 ). Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad compilativa di richiami ad atti processuali del un'attività giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell'art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonché indicazione delle ragioni di critica nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c., in un'ottica di economia processuale che evidenzi profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180). Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei 9 fatti, attengono al libero convincimento del giudice ( cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058 ). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni cui in via esclusiva spetta ilsvolte dal giudice del merito, compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la tra le complessive risultanze delconcludenza, di scegliere, processo, quelle ritenute maggiormente idonee а dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare ( salvo i casi all'unotassativamente previsti dalla legge ) prevalenza all'altro dei mezzi di prova acquisiti 1 V. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718 ). Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Con particolare riferimento al 1° motivo va ulteriormente osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare in assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile tema di il derivante dalla circolazione dei veicoli о dei natanti, 10 danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo ○ identificato (art. 19, 1° co. lett. a, L. n. 990 del natante non 1969 ), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o V. Cass., natante, sia che questo rimasto sconosciuto (è 8/3/1990, 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., n. 1860 ). denunciatal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la A alle competenti autorità di polizia, le indagini dell'incidente quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per compiute l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate о complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 8/3/1990, n. 1860 ). La prova che il danneggiato è tenuto а fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può data anche in base a mere tracce essere dal danneggiato dichiarazioni orali>>, non essendo alla vittima ambientali>> о richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/11/2005, n. 24449). 11 Può essere del pari offerta mediante denuncia querela presentata contro ignoti alle competenti autorità. Senza peraltro automatismi, ben potendo il giudice di merito sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa ( v. Cass., 3/9/2007, n. 18532 ). Si da questa Corte per altro verso precisato che ragione giustificativa della non identificazione del veicolo è che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al cfr. Cass., fine di ottenere il risarcimento del danno indefettibile al riguardo 13/7/2011, n. 15367 ), presupposto essendo solamente che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da Cass., 13/1/2015, n. 274), sicché si è esclusa la ultimo, possibilità di configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" ( in tali termini V. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o 12 correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale ( cfr., con riferimento a differenti fattispecie, Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 27/4/2011, n. 9404, e, da ultimo, Cass., 27/8/2014, n. 18304; Cass., 20/5/2015, n. 10270 ). Sistema che questa Corte ha già avuto modo di ravvisare essere in linea con l'art. 1, comma 4, Direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, Direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 103 ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Si è al riguardo posto in rilievo che l'intervento di un organismo che indennizzi le vittime dei c.d. "pirati della strada", presente nel nostro ordinamento sin dal 1969, è stata in seguito imposta al legislatore nazionale dalla suindicata fonte comunitaria ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il 6^ Considerando della citata Direttiva n. 84/5 spiega che scopo della previsione è quello di "garantire la vittima". cui tutta la disciplinaIl principio secondo dell'assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada costituisce oggi ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). 13 Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della L. 24 dicembre 1969, n. 990 è stato affermato dalla Corte secondo cui il sistema normativo stabilito con la costituzionale, L. n. 990 del 1969, "ponendo in massimo rilievo la tutela del danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei terzo veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore (v. Cass., 13/1/2015, n. 274). A tale scopo ( il legislatore ) ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato, ai fini della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale ( v. Corte Cost., 29/3/1983, n. 77 ). Questo principio è stato recepito dal diritto comunitario, risultando affermato dal 2^, 12 e 14^ Considerando della Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009 ( la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell'ordinamento comunitario sin dal 1972 ), nonché affermato dalla Corte di Corte Giust., 28/3/1996, Bernaldez, C-129/94; Giustizia U.E. ( v. Corte Giust., 30/6/2005, Candolin, C-537/03; Corte Giust., 9/6/2011, Lavrador, C-409/09; Corte Giust., 17/3/2011, Carvalho Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Ferreira Santos, C-484/09 ) ( v. A tale stregua, in caso di dubbio, le norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la suindicata fonte comunitaria o eurounitaria. 14 Si è al riguardo sottolineato come laddove si pervenisse ad affermare che l'intervento dell'impresa designata esige necessariamente la sussistenza di una fuga del responsabile, la disciplina sarebbe in contrasto con i suindicati principi, stante la indebita limitazione del campo applicativo della norma che ne risulterebbe ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Peraltro, il presupposto che giustifica l'intervento dell'impresa designata dal F.G.V.S., in luogo dell'assicurazione per la r.c.a. del danneggiante, è che i danni alle persone siano stati causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento, nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato, e cioè non improntato a negligenza, effettuarsi eimprudenza, imperizia, giusta accertamento da valutazione da compiersi da parte del giudice del merito. Orbene, nella specie i giudici di merito dei suindicati nell'impugnata sentenza fatto piena e corretta principi hanno applicazione. Diversamente da quanto sostanzialmente sostenuto dall'odierno ricorrente, il giudice dell'appello ( come già il giudice di prime invero all'odierna ricorrente un cure ) non ha richiesto diligenza ovvero di complessa ed comportamento di non comune all'identificazione del responsabile onerosa attuazione diretta 24449 si è Cass., 18/11/2005, n. (cui dalla richiamata sentenza vittima investita da escluso che fosse tenuta la autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza 15 dell'urto, non era riuscita -stante anche l'ora notturna- ad annotarne il numero di targa), bensì l'esplicazione della normale diligenza del buon padre di famiglia, cui il soggetto è tenuto (non solo nell'adempimento delle obbligazioni ma anche) nei comuni rapporti della vita di relazione (cfr. Cass., 20/5/2015, n. 10270; Cass., 20/2/2015, n. 3367; Cass., 27/8/2014, n. 18304). Quanto all'ulteriore prospettazione secondo cui l'esclusione dell'indennizzo a carico dell'organismo interno>> sarebbe dalla suindicata Direttiva ammessa solo nel caso di sinistri -non fraudolenti- con danni a cose>> e mai in presenza di danno alla persona, essa risulta del pari infondata. Il presupposto posto dall'ordinamento per l'intervento del in conformità con quanto richiesto dalla suindicata F.G.V.S. normativa comunitaria o euro unitaria, che il veicolo sia rimasto non identificato. Non si Tratte quanti di interpunten e Drettin, che chiese, e laff d ate delle lype eleve & ed em conforace.sluzour L'obbligo di interpretazione conforme al diritto U.E. non impone invero di pervenire ad affermarsi la risarcibilità del danno da parte dell'impresa designata per il F.G.V.S., e pertanto sostanzialmente dalla comunità, anche allorquando la mancata identificazione del veicolo sia come nella specie ascrivibile alla violazione, nei comuni rapporti interprivati della vita di relazione, dell'ordinaria diligenza e prudenza della vittima (nella specie, a voler prendere per buona la citazione della denuncia querela contenuta nel ricorso, dalla stessa ricorrente invero ammessa laddove ha affermato di avere ingenuamente>> acconsentito alla richiesta del tamponante di spostare l'auto>>, 16 per poi constatare assieme al conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro i danni, chiedere il numero di telefono del tipo>> asseritamente non riuscire quindi a trascrivere il numero die targa>> del veicolo antagonista perché l'asserito tamponante risaliva in auto e si allontanava, con una condotta dai giudici di merito accertata, non essere peraltro stata così rapida da numero di targa>>, anche in impedire l'annotazione del considerazione delle condizioni di tempo e di luogo). Una tale interpretazione, con l'addossare come detto alla comunità le conseguenze della condotta non diligente, imprudente, imperita del privato nell'ambito dei comuni rapporti della vita di appaleserebbe invero eccentrica rispetto alle relazione si finalità della normativa comunitaria de qua più sopra esposte, nonché suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea ad evitare abusi e possibili frodi. La prospettata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di risulta a tale stregua infondata eGiustizia va pertanto rigettata. Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre а risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, n. 4, c.p.c., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi un significato difformi dalle sue valutati di un valore ed 20/10/2005, n. 20322 ), e aspettative ( V. Cass., 17 nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito ( cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ). Per tale via, infatti, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del apprezzamento dei merito, al fine di pervenire ad un diverso medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). dei motivi consegue il All'inammissibilità e infondatezza rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi CANCELLERIA euro 1.700,00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese 15 A20 Giudiziarie generale ed accessori come per legge. IN SET EPOSITATO unzionano 1.8 Ogol D F Roma, 16/4/2015 Be th Il Presidente Il Consigliere est. Innocenzo BATTISTA