Sentenza 1 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
000071% 98948. W IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente F.F. R.G.N. 9425/96 Dott. Manfredo GROSSI Presidente di Sezione 11192/96 Cron. 2527 Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione . 367 Dott. Massimo GENGHINI Consigliere Rep Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Ud. 17/0 9/98 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere I Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TE NZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TCIFA S.P.A. GIA CIFA CASSEFORME S.P.A., in persona Rilasciata copia studio al SIG. IL SOLE 24 ORE del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente 6000 per diritti diritti domiciliata in ROMA, VIALE DELL'UNIVERSITA' 27, presso F it CANCELLERE " lo studio dell'avvocato DARIO TEDESCHI, che la LIRE 2000 CANCELLERN rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO SACERDOTI, giusta delega in calce al ricorso;
1998 - ricorrente AU750666 458 AU752477
contro
AU752452 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FOUGEROLLE S.A.; dal sig. TEDESCHI intimata 6000 per diritti L il 1 6 MAR 1999 e sul 2° ricorso n° 11192/96 proposto da: IL CANCELLIERE FOUGEROLLE S.A., in persona del legale rappresentante LIRE 1000 pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CANCELLERIA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARGHERITA BARIE' AS316062 ALBERTO RITTATORE ' speciale del Notaio Dott.VONWILLER, giusta A5316063 procura LIRE 2000 Jerome LE BRETON, depositata in data 7/10/1996, in CANCELLERIA atti;
controricorrente e ricorrente incidentale AU888830
contro
CIFA S.P.A., in persona del legale rappresentante AU888835 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. LE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio dell'avvocato271 DELL'UNIVERSITA' UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SACERDOTI, che la rappresenta e difende GIORGIO del Sig. NAROBETAM all'avvocato DARIO TEDESCHI, giusta delega per diritti L. unitamente eee 1 8 MAR. 1999. in atti;
IL CANCELLIERE controricorrente al ricorso incidentale LIRE 2000 NCELLES avverso la sentenza n. 1722/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/06/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica AU752255 Consigliere Dott. Robertol udienza del 17/09/98 dal AU752350 Michele TRIOLA;
-2- AU752265 uditi gli Avvocati Giorgio SACERDOTI, per per la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -UFFICIO COPIE ricorrente principale, Maria Richiesta copia studioTeresa BARBANTINI, per dal Sig. delega dell'Avvocato Paolo NAPOLETANO, per la per diritti L. 600 2.eecontroricorrente e ricorrente incidentale;
il 23 IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale (giurisdizione del giudice italiano). LIRE 1000 CANCELLERIA AW804213 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLERIA CANCELLERIA AW804220 AWB04224 LIRE 1000 LIRE 1000 CANCELLER CANCELLERIA AW804225 AW804214 LIRE 1000 CANCEL AW804215 -3- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1985 la s.p.a. CIFA conveniva davanti al Tribunale di Milano la S.A. FO ed esponeva: -che con due contratti, in data 24 settembre/27 ottobre 1982 e 25 marzo 1983, si era impegnata a fornire alla società convenuta, per il cantiere detto Grand Maison, due sistemi di casseforme telescopiche per la costruzione di due gallerie;
-che facevano parte integrante di ciascun contratto due garanzie bancarie di funzionamento rilasciate alla S.A. FO dall'Istituto San Paolo di Torino, sede di Milano, per la durata di un anno dalla spedizione delle casseforme e per il 5% del prezzo;
-che, decorso il periodo durante il quale la garanzia avrebbe potuto essere invocata, la S.A. FO non aveva restituito i documenti originali, così come richiesto dalla Banca San Paolo, esponendo essa s.p.a. CIFA ad un possibile pregiudizio;
tanto premesso, la s.p.a. CIFA chiedeva che venisse accertato che essa società attrice era libera da ogni obbligazione di garanzia di cui ai contratti ed alla fideiussione nei confronti della S.A. FO, in via diretta о indiretta, e che la S.A. FO venisse condannata alla restituzione dei documenti di garanzia. UFFICI COPIE chiesta cople studio La S.A. FO, costituitasi, eccepiva in via FalВо Сост о preliminare il difetto di giurisdizione del giudice er diritti L. 6000 23 GIU. 1999 italiano;
in via subordinata eccepiva il difetto di IL CANCELLIERE legittimazione attiva della società attrice, la infondatezza della domanda relativa alla garanzia e dell'obbligo die comunque la inesistenza restituzione dei documenti relativi alla fideiussione. Con sentenza in data 11 marzo 1991 il Tribunale di Milano dichiarava la giurisdizione del giudice LIRE 3000 italiano in ordine alla domanda proposta dalla 5.p.a. CIFA nei confronti della S.A. FO e rigettava, per mancanza di interesse, la domanda di CN079033 restituzione delle fideiussioni. La s.p.a. CIFA proponeva appello, dolendosi del CN079034 fatto che la il tribunale non si fosse pronunciato sulla domanda di garanzia. La S.A. FO, costituitasi, riproponeva la questione relativa alla giurisdizione. L'impugnazione veniva rigettata dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 9 giugno 1995 I giudici di secondo grado, premesso che tra le 5 parti era stato stipulato un contratto di compravendita (e non di appalto) e che, in base all'art. 1182 cod. civ., l'obbligazione di pagamento del prezzo va eseguita al domicilio del creditore (nella specie la s.p.a. CIFA, avente sede che in Italia), affermava la conseguente giurisdizione del giudice italiano si estendeva anche alle cause relative alla garanzia, in quanto connesse alla domanda principale, ai sensi dell'art. 5 delle Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con la legge 21 giugno 1971 n. 804. Nel merito la Corte di appello riteneva infondate le domande relative alla garanzia. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la s.p.a. CIFA. Resiste con controricorso la S.A. FO, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico motivo, sollevando nuovamente la questione di giurisdizione. La causa e stata rimessa alle Sezioni unite di questa S.C per la decisione della sola questione di giurisdizione. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso incidentale, che da un punto di vista logico va esaminato per primo, la S.A. FO deduce, in primo luogo che, nella specie, era da escludere la giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (criterio della nazionalità). Non poteva, poi, trovare applicazione (per affermare la giurisdizione del giudice italiano) il criterio del collegamento previsto dal successivo art. 5, n. 1, in base al quale il giudice competente in materia di obbligazioni è il giudice dello Stato nel quale l'obbligazione è stata o deve essere eseguita. I contratti per cui è causa, infatti, andavano inquadrati nello schema dell'appalto e le obbligazioni di garanzia a carico della s.p.a. CIFA del cui eventuale adempimento di discuteva consistevano in un facere da eseguire in Francia. Le obbligazioni fideiussorie avrebbero, poi dovuto essere eseguite al domicilio del creditore, cioè essa S.A. FO, e quindi anch'esse in Francia. La giurisdizione del giudice italiano andava, quindi, esclusa. Le doglianze sono sostanzialmente fondate. Occorre, in proposito, premettere che l'accertamento della natura dei contratti (vendita o appalto) intercorsi tra la s.p.a. CIFA e la S.A. FO, è ininfluente ai fini della decisione. Con l'atto introduttivo del giudizio la s.p.a. CIFA aveva chiesto che venisse accertato che era libera da ogni obbligazione di garanzia derivante in via diretta da tali contratti e che le fideiussioni che aveva fornito tramite il Banco. San Paolo erano decadute (con conseguente richiesta di condanna della S.A. FO alla restituzione dei relativi documenti). Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda relativa alla restituzione delle fideiussioni per difetto di interesse (rectius: per difetto di legittimazione attiva) della s.p.a. CIFA. Tale statuizione non è stata impugnata con l'atto di appello e quindi è passata in giudicato. Le uniche domande di cui si sono dovuti occupare i secondo grado riguardavano legiudici di obbligazioni di garanzia (diretta e indiretta). Tanto premesso, del tutto fuori luogo la Corte di appello, sulla premessa che i contratti all'origine della controversia costituivano vendite e che sensil'obbligazione di pagamento del prezzo, ai g dell'art. 1182 cod. civ., va eseguita al domicilio del creditore (nella specie: la SOC. CIFA) ha affermato che la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda principale si estendeva alle domande relative alla garanzia in genere, in quanto connesse alla causa principale. Mancava, infatti, la domanda principale (pagamento del corrispettivo), per cui la questione della giurisdizione andava affrontata con esclusivo riferimento alle obbligazioni di garanzia dedotte in giudizio. Tali obbligazioni, per la loro natura, andavano sensi eseguite in Francia e quindi, ai dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, andava esclusa e non affermata la giurisdizione del giudice italiano. Per completezza va aggiunto, che ai fini della eventuale affermazione della giurisdizione del giudice italiano, non si potrebbe invocare l'orientamento di questa S.C. (formatosi in tema di rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di pubblico impiego), secondo il quale il giudicato (interno) sulla pronunzia del giudice ordinario in merito ad alcuni capi della domanda preclude la contestazione di s e L tale giurisdizione in relazione ad altri capi della domanda ricollegabili allo stesso rapporto (cfr. sent. 18 novembre 1989 n. 4943), per dedurne che, nella specie, il passaggio in giudicato della pronunzia relativa alla restituzione dei documenti attestanti le fideiussioni comportava la giurisdizione del giudice italiano sull'intera controversia. L'obbligo relativo alla restituzione dei documenti in questione, infatti, ineriva ad un rapporto del tutto autonomo (in quanto intercorreva tra la S.A. FO e la banca che aveva prestato la fideiussione, tanto è vero che il Tribunale, anche se ha rigettato la domanda di restituzione per difetto di interesse della soc. CIFA, in realtà ha escluso il difetto di legittimazione attiva della stessa), anche se accessorio, Ấ rispetto a quello di garanzia, che aveva come termini di riferimento la s.p.a. CIFA e la S.A. FO. In definitiva, in accoglimento del ricorso incidentale, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con assorbimento del ricorso principale e con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. le In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale;
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano;
assorbito il ricorso principale;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero processo. Roma, 17 settembre 1998 ع لام Marren's Recent ها 110T 1977. 1097 250000. 1731T 1458T. 60000 TOTALE B10000 Coratore di Cancefferie Deposits: Roma, 1 FEB. 1999 IL COLLABORATORS A MAR. 1999 MAR 6 999 9 C I OCESS Il Vecchis T a T Rom A E F a L. Trecentodiecimila Registrata TORE be diasaln DIRET Ignacio Eeatte IL da 1d