TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 624
TAR
Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
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Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 912 del D.lgs. 66/2010. Violazione dell’art. 2087 c.c.

    Le assenze computabili ai fini del periodo di comporto sono solo quelle derivanti da ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio. La patologia alle ginocchia del ricorrente non rientra in tale casistica. Inoltre, l'Amministrazione non ha violato l'art. 2087 c.c. poiché la C.M.O. aveva certificato l'idoneità al servizio senza riserva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 241/1990. Violazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza. Violazione del principio di affidamento e contraddittorietà dell’agire amministrativo. Violazione dei principi di buona fede e correttezza

    La determinazione di aspettativa è stata adottata solo dopo il verbale della C.M.O. che certificava la posizione in congedo. L'onere di conoscere la disciplina sul periodo massimo di aspettativa ricade sul lavoratore.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio, dell’economicità ed efficacia del procedimento amministrativo. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell’art. 24 della Costituzione

    La mancata tempestiva comunicazione non ha leso il diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione del ricorso. L'onere di conoscere la disciplina sul periodo massimo di aspettativa ricade sul lavoratore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento della funzione

    Le ragioni poste a base della decisione sono chiaramente evincibili dalla lettura degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Illegittimità in via derivata

    Le censure mosse al ricorso introduttivo sono state rigettate, pertanto anche questo ricorso è infondato.

  • Rigettato
    Danno patrimoniale e non patrimoniale

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto la domanda risarcitoria è infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 624
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 624
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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