Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Putzu e Marco Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Guardia di Finanza - Comando Regionale per la Sardegna - Cagliari, Comando Generale e Comando Interregionale per l’Italia Centrale - Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del Comando regionale Sardegna della Guardia di Finanza prot. -OMISSIS-;
- del verbale modello BL/G - N° -OMISSIS- redatto dal Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari - Ufficio C.M.O. Guardia di Finanza;
- dell’eventuale ulteriore provvedimento “allo stato non conosciuto e mai notificato al ricorrente”, con il quale è stata disposta la sua collocazione in congedo;
- di ogni altro atto, provvedimento e documento, presupposto e connesso, “allo stato non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente”, nonché di ogni provvedimento conseguente;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 aprile 2023:
- del provvedimento della Guardia di Finanza – Tenenza -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo nella riserva con decorrenza -OMISSIS- ”, notificato via PEC il -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto o consequenziale, compresi quelli ad oggi non comunicati e non noti al ricorrente, tra cui la nota nr. -OMISSIS- del Comando Regionale – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Pe I.S.A.F. e la nota -OMISSIS- dell'Ufficio Comando – Sezione Personale, Protezione Sociale e AA.GG., “mai comunicati al ricorrente e resi noti solo con il provvedimento qui impugnato”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Regionale per la Sardegna - Cagliari, Comando Generale e Comando Interregionale per l’Italia Centrale - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. OS AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS-, premesso di essere in servizio presso la Guardia di Finanza dal -OMISSIS- e di rivestire il ruolo di Maresciallo Aiutante, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui è stato posto in congedo per il raggiungimento del periodo di comporto fin dal -OMISSIS-, lamentando che l’Amministrazione non ha tenuto conto della stretta relazione tra il periodo di aspettativa di cui l’interessato ha usufruito per le patologie sofferte e le mansioni allo stesso affidate, e che, inoltre, il raggiungimento del periodo di comporto gli è stato reso noto soltanto il -OMISSIS-, a seguito della sua convocazione per l’effettuazione di diverse visite mediche “fuori termine” e in un contesto caratterizzato da un comportamento contraddittorio dell’Amministrazione.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che a partire dal -OMISSIS- si è assentato periodicamente dal lavoro per giustificata malattia di servizio relativa a patologia riguardante gli arti inferiori (in particolare, entrambe le ginocchia) ed è stato pertanto sottoposto dall’Amministrazione a periodici esami di controllo e di verifica, dai quali è sempre risultata un’inidoneità temporanea per ragioni di servizio allo svolgimento delle ordinarie mansioni e funzioni di lavoro, soprattutto in relazione a quelle di carattere operativo.
In particolare:
- in data -OMISSIS-, presso il Dipartimento Militare di Medicina legale di Cagliari, è stato sottoposto a visita medica ed è stata accertata l’esistenza delle patologie riguardanti entrambi gli arti inferiori, per cui è stato considerato non idoneo temporaneamente per giorni 30;
- in data -OMISSIS- è stato sottoposto a nuovo accertamento sanitario presso il Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari e considerato idoneo al servizio militare incondizionato;
- con comunicazione del -OMISSIS- del Reparto tecnico logistico amministrativo della Sardegna è stato convocato per la visita del -OMISSIS-, ad esito della quale è stato considerato temporaneamente non idoneo al servizio, in attesa di visita collegiale richiesta alla competente C.M.O.;
- con comunicazione del -OMISSIS- è stato convocato alla visita del -OMISSIS- dal Dipartimento militare di Medicina legale di Cagliari e in data -OMISSIS- il Dipartimento lo ha valutato non idoneo al servizio nella Guardia di Finanza per giorni 60;
- con comunicazione del -OMISSIS- è stato convocato alla visita del -OMISSIS-, poi svolta - su richiesta del ricorrente - presso la CMO di Milano in data -OMISSIS- “con esito allo stato sconosciuto al ricorrente”.
Espone, ancora, il ricorrente che l’Amministrazione, pur essendo a conoscenza della patologia da lui sofferta, dal mese di luglio -OMISSIS- lo ha destinato allo svolgimento di mansioni operative di primo ordine presso il C.P.R. -OMISSIS-.
Soggiunge l’esponente di avere ricevuto soltanto in data -OMISSIS- la notifica della determina del Comando regionale Sardegna della Guardia di Finanza del -OMISSIS- e del verbale del -OMISSIS- del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari – Ufficio C.M.O. Guardia di Finanza (impugnati in questa sede), con i quali l’Amministrazione ha preso atto che l’interessato, a partire dal -OMISSIS-, aveva raggiunto il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nell’ultimo quinquennio. Ciò in quanto al ricorrente sono stati in precedenza concessi 569 giorni di aspettativa per infermità, con inizio dal -OMISSIS- e soltanto con la citata determina del -OMISSIS- sono stati concessi ulteriori 161 giorni di aspettativa per il periodo intercorrente tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per un periodo complessivo di 730 giorni.
1.2. Il ricorrente, dunque, deduce l’illegittimità dei predetti atti, comportanti la sua collocazione in congedo per il mancato superamento del periodo di comporto, sulla base dei seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 912 del D.lgs. 66/2010. Violazione dell’art. 2087 c.c. ”, in quanto:
- gli atti impugnati “ determinano un ingiusto e illegittimo inserimento delle assenze per malattia professionale per causa di servizio nel computo del periodo di comporto ”;
- avendo l’Amministrazione assegnato il ricorrente allo svolgimento di mansioni non consone alle sue condizioni psicofisiche con dirette conseguenze per la sua sfera personale, i conseguenti giorni di aspettativa non possono essere computati nel periodo di comporto;
II) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Violazione del principio di affidamento e contraddittorietà dell’agire amministrativo. Violazione dei principi di buona fede e correttezza ”, per avere l’Amministrazione disposto diverse visite di verifica della situazione medica del ricorrente successivamente al “contestato” raggiungimento del periodo massimo di aspettativa per infermità, determinato a partire dal -OMISSIS-, anziché informarlo fin da subito “ prima di porre in essere le procedure contemplate dal D.lgs. 66/2010 in merito all’eventuale ricollocamento nell’impiego nei ruoli civili del MEF e soltanto successivamente (contestualmente alla firma del nuovo contratto di lavoro) considerarlo in congedo ”;
III) “ Violazione e falsa applicazione dei principi del contraddittorio, dell’economicità ed efficacia del procedimento amministrativo. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell’art. 24 della Costituzione ”, in quanto:
- l’Amministrazione, portando a conoscenza del ricorrente la circostanza del superamento del periodo di comporto, che sarebbe avvenuto in data -OMISSIS-, soltanto il -OMISSIS-, oltre a determinare l’impossibilità di contestare tempestivamente le risultanze del procedimento, avrebbe ingenerato un falso affidamento nell’interessato, successivamente chiamato ad ulteriori visite senza conoscere le risultanze cui l’Amministrazione era giunta nel frattempo;
- la mancata tempestiva informazione del ricorrente sul suo status avrebbe avuto ripercussioni importanti anche sulla sua vita privata e personale, con alterazione della serenità e del suo stato psicofisico e di salute;
- la ritardata comunicazione del raggiungimento del periodo di comporto avrebbe infine determinato una lesione del diritto di difesa del ricorrente, con l’impossibilità di conoscere e contestare fin da subito le risultanze cui era giunta l’Amministrazione;
IV) “ Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per sviamento della funzione ”, in quanto la motivazione asseritamente contraddittoria espressa negli atti impugnati non consentirebbe al ricorrente di comprendere quale sia stata esattamente l’istruttoria svolta dall’Amministrazione e quali siano le motivazioni sottese alla decisione.
1.2.1. Il ricorrente chiede anche il risarcimento del danno, lamentando che “ l’illegittimo agire amministrativo [avrebbe] determinato un evidente danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del ricorrente che con l’imposto passaggio a funzioni di carattere civile subisce prima di tutto un evidente danno economico che incide sulle indennità economiche di cui ha diritto la cui quantificazione sarà determinata con apposita documentazione giuslavoristica ”.
1.3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del gravame.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe, tra cui in particolare il provvedimento della Guardia di Finanza – Tenenza -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Cessazione dal servizio permanente per infermità e collocamento in congedo nella riserva con decorrenza -OMISSIS- ”, deducendone la illegittimità in via derivata per le medesime censure già mosse con il ricorso introduttivo.
1.5. Con ordinanza n. 95 del 20 aprile 2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.6. In vista dell’udienza di discussione l’Amministrazione ha depositato documenti.
1.7. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In primo luogo, non ha pregio l’assunto di parte ricorrente secondo cui il Ministero avrebbe dovuto scomputare, ai fini del calcolo del periodo di comporto, le assenze dovute a malattia derivante da causa di servizio.
Invero, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del d.P.R. n. 395/1995 (« Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) »), “ Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa ”.
La norma è chiara: non tutte le assenze dovute a malattie dipendenti da causa di servizio sono scomputabili ai fini del compimento del periodo di comporto, ma solo quelle derivanti da “ ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio ”, alle quali non risulta riconducibile, alla luce della documentazione di causa e in assenza di deduzioni specifiche di parte ricorrente sul punto, la patologia alle ginocchia dal medesimo sofferta.
In secondo luogo, l’esponente non ha fornito elementi utili a comprovare il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, delle misure necessarie alla tutela della sua integrità fisica, che secondo la prospettazione attorea avrebbe dovuto comportare la detrazione dal periodo di comporto delle assenze per malattia determinate da responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Come già rilevato nella fase cautelare, infatti, l’accertamento di patologie dipendenti da causa di servizio non ha impedito alla C.M.O. di constatare e certificare, al termine di ogni periodo di assenza per malattia, l’idoneità del ricorrente al servizio militare, senza riserva alcuna. L’Amministrazione quindi, in assenza di specifiche prescrizioni dei competenti organismi medici, ben poteva destinare il ricorrente allo svolgimento di mansioni operative senza per ciò solo incorrere nella violazione dell’art. 2087 c.c.
In terzo luogo, osserva il Collegio che l’adozione della gravata determinazione di aspettativa in data 28 ottobre 2022, quindi diversi mesi dopo il compimento del periodo di comporto, si giustifica in ragione del fatto che la competente C.M.O. di Cagliari ha certificato la posizione in congedo del ricorrente soltanto con il verbale del -OMISSIS-, così consentendo al Ministero di determinarsi sulla aspettativa. Ciò, peraltro, non ha leso il diritto di difesa del ricorrente, come si evince dal fatto che lo stesso ha potuto proporre l’odierno gravame.
Né può dirsi leso che la tempistica de qua possa aver leso in alcun modo l’affidamento dell’interessato o tratto in errore il medesimo, considerato che ricade in capo al lavoratore l’onere di conoscere (e osservare) la disciplina concernente il periodo massimo di aspettativa fruibile.
Nessun pregio, infine, ha la doglianza con cui si lamenta il difetto di motivazione, essendo chiaramente evincibili dalla semplice lettura degli atti impugnati le ragioni poste a base della decisione adottata dall’Amministrazione.
Le censure, pertanto, sono tutte prive di fondamento.
2.2. In definitiva, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
OS AR, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AR | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.