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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.2.25 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. RG 636/23 TRA
in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA FORGIONE;
APPELLANTE
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara come in atti;
CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza n. 4191/22 del Tribunale di Napoli NORD, con la quale era stata accolta la domanda dell'odierno appellato volta al pagamento in suo favore della somma di euro 16.122,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, a carico del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro con la poi fallita
, intercorso dal 1.02.1982 al 20.07.2000. Controparte_2
Il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_2
dal 1.02.1982 al 20.07.2000; che la predetta società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di
[...]
Napoli con sentenza n. 428/2006, unitamente al socio accomandatario e che la procedura concorsuale era stata chiusa il 20.05.2010 per mancanza di attivo;
che con sentenza del Tribunale di Napoli n.1091 del 7.04.2017, notificata il 26.09.2017, la società era stata condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 16.122,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
che in data 26.09.2017 aveva notificato precetto di pagamento che rimaneva insoluto;
che il pignoramento mobiliare eseguito il 31.10.2017 presso la sede della società e presso la residenza del liquidatore, ex socio accomandatario , era rimasto senza alcun esito e che dalla visura CP_2 catastale risultava che la società non era intestataria di alcun bene immobile;
che, pertanto, sussistendo i presupposti di legge aveva richiesto all' Fondo di Garanzia competente per Pt_1 territorio il pagamento del TFR maturato, stante l'insolvenza del datore di lavoro;
che la relativa domanda veniva rigettata per mancanza del decreto di chiusura del fallimento, nonché pignoramento presso il socio accomandatario. Ciò posto, adiva pertanto l'intestato Tribunale onde sentire condannare l' al pagamento della somma di euro 16.122,88 a titolo di TFR, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di lite. Si costituiva l' , resistendo con varie argomentazioni alla domanda proposta. Pt_1 Il primo giudice riteneva fondata la domanda affermando tra l'altro che “..nel caso di specie parte istante ha ottenuto sentenza n.1091 del 7.04.2017 del Tribunale di Napoli che ha condannato la al pagamento in suo favore della complessiva somma di € Controparte_3
16.122,88 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.Dalla documentazione depositata in atti risulta, altresì, che il ricorrente ha tentato infruttuosamente una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro, conclusasi con esito negativo, come da verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 31.10.2017 (cfr. verbale di pignoramento in atti) e nei confronti del socio accomandatario il .08.2018. Inoltre come risulta dalla visura catastale e camerale in CP_2 atti la non è intestataria di alcun bene immobile. In ordine poi Controparte_3 all'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal resistente la stessa è infondata. Secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza “Il diritto del lavoratore ad ottenere dall in caso Pt_1 di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei Pt_1 confronti del Fondo di garanzia. Pertanto, in applicazione della citata norma, nessuna domanda di pagamento può essere proposta all'Istituto prima che sia stata accertata l'insolvenza del datore e che il credito per sia stato verificato in sede di ammissione al passivo fallimentare…”. Pt_2 L' ha censurato la pronuncia impugnata, deducendo che l'accertamento del credito in caso di Pt_1 fallimento avveniva con l'ammissione nello stato passivo della procedura ed al momento della dichiarazione di fallimento, nel 2006, il credito era già prescritto. Lamentava che, nel caso di specie, il lavoratore non si era nemmeno insinuato nella procedura concorsuale ed aveva atteso circa un decennio prima di agire, mentre la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 2017, emessa tra la controparte e il suo datore di lavoro, era inopponibile a esso , che aveva quindi formulato Pt_1 un'eccezione di prescrizione del diritto al TFR, immotivatamente disattesa dal primo Giudice. Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della domanda proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del gravame. CP_1 All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti. L'appello è infondato per i motivi già espressi da questa Corte in precedenti pronunce su identica fattispecie, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc. Vanno preliminarmente puntualizzati i profili fattuali della vicenda dedotta in giudizio.
Il rapporto di lavoro del con il di si è sviluppato dal CP_1 Controparte_3 CP_2
1.02.1982 al 20.07.2000. Il lavoratore non riceveva all'atto della risoluzione del rapporto il pagamento del TFR e la società datoriale con sent. n. 428 del 2006 del Tribunale di Napoli veniva dichiarata fallita. La procedura fallimentare si concludeva il 1° giugno 2010, con decreto ex art. 102
l.f., per mancanza di attivo da ripartire.
Il lavoratore, che effettivamente non si era insinuato al passivo, agiva nei confronti del datore di lavoro, ritornato in bonis, vedendosi riconoscere il suo credito, dunque non dichiarato prescritto, con sent. del Tribunale di Napoli Nord n. 1091 del 7 aprile 2017. A quel punto il metteva in CP_1 esecuzione la sentenza, conseguendone in data 31 ottobre 2017 un verbale di pignoramento negativo, così presentando il 7 dicembre 2017 domanda all' per la corresponsione del tfr a carico del Fondo Pt_1 di Garanzia. Nel contesto descritto l' in primo luogo non può sostenere la prescrizione del TFR del lavoratore, Pt_1 per essergli inopponibile la cit. sent. del Tribunale n. 1091/2017, che detto credito aveva riconosciuto nei confronti della parte datoriale. Va rilevato che secondo l'ormai consolidata impostazione della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 7.4.2010 n. 8265) il diritto alla prestazione del Fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma a seguito del distinto rapporto assicurativo-previdenziale,in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro ed accertamento nell'ambito della procedura concorsuale secondo le specifiche regole di tale procedura, formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. E' evidente quindi come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai sensi dell'art. 2945 c.c. prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' . Inoltre, la natura previdenziale dell'obbligazione Pt_1 del Fondo non contraddice la qualificazione della fattispecie in termini di accollo ex lege, dovendosi riconoscere, aggiunge la medesima che il termine "accollo" non evoca tecnicamente Parte_3
l'istituto di cui all'art. 1275 c.c., ma esprime il significato complessivo dell'intento del legislatore, di accollare al Fondo un'obbligazione corrispondente, nel contenuto (determinato per relationem), a quella del datore di lavoro. Ciò posto vanno ripercorse le condivisibili argomentazioni poste da altra S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 5.4.2019 n. 9670), per la quale: “La direttiva comunitaria relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980,
n. 80/987), per incoraggiare il ravvicinamento (ai sensi dell'art. 117 del Trattato istitutivo della
Comunità economica Europea) delle legislazioni degli stati membri in materia "ha previsto che la direttiva stessa si applichi ai diritti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro in stato di insolvenza
(art. 1) - assoggettati, cioè, a procedimento (...) che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo" (art. 2) e che gli stati membri sono tenuti ad adottare "le misure necessarie affinchè gli organismi di garanzia assicurino (...) il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, (...) relativi alla retribuzione (...) degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, nell'ambito di un periodo di sei mesi
(...)" (artt. 3 e 4).; per l'effetto, l'applicazione della direttiva è subordinata alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore (in tal senso, vedi la sentenza della Corte di giustizia 7 febbraio 1985, causa
135/83, anche in motivazione); in ogni caso la direttiva fa salve le condizioni di miglior previste dagli ordinamenti nazionali per i lavoratori (art. 9 della direttiva); nel dare attuazione alla direttiva (n.
80/987), il legislatore italiano (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), ha istituito presso l' il fondo di garanzia, gestito Pt_1 dall medesimo, per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro (vale Pt_1
a dire di soggezione a fallimento o ad altra procedura concorsuale) la soddisfazione effettiva del credito;
il Fondo di garanzia assicura "il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati" in coerenza con la direttiva comunitaria, identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano
(trattamento di fine rapporto); ancora derogando in melius la direttiva comunitaria, la disposizione di legge in esame (L. n. 297 del 1982, art. 2, al comma 5) stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, garantita dalla direttiva (n. 80/987, cit.), "il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti"; nell'estendere la garanzia del Fondo ai "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro", pure tutelati dalla direttiva (n. 80/987, cit.), "in caso di insolvenza del datore di lavoro" il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1 e 2 (sanando, così, l'inadempienza agli obblighi nascenti dalla direttiva medesima: vedi Corte giust. 2 febbraio
1989, causa n. 22/87) ribadisce esplicitamente (art. 1, comma 2) che il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento anche di detti crediti di lavoro al Fondo di garanzia "sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti"; in sostanza il
Fondo di garanzia "si sostituisce" - al datore di lavoro inadempiente - nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro (essenzialmente, di retribuzione diretta), "diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro"; questa Corte ha ritenuto (cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa;
l'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo;
nel caso in cui il lavoratore non dimostri di essere stato ammesso al passivo del fallimento e tale ammissione sia resa impossibile dalla chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell'attivo prima dell'esame di una domanda tardiva di insinuazione, il lavoratore è tenuto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis”. Ne discende l'infondatezza sia dell'eccezione di prescrizione formulata dall' anche sulla base Pt_1 della pretesa inopponibilità della sentenza di lavoro, che di indefettibilità dell'insinuazione al passivo fallimentare, nei termini esposti.
Nella fattispecie al vaglio, infatti, il ha agito in via esecutiva sulla base di un titolo esecutivo CP_1 del Tribunale di Napoli Nord, conseguito dopo la chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo, per un credito evidentemente non dichiarato prescritto, con esito infruttuoso del pignoramento. Dopo appena due mesi ha formulato la relativa domanda amministrativa all' Pt_1 A quanto esposto consegue che l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di seguono la soccombenza, per l'importo indicato in dispositivo, reputato congruo, nei limiti della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, per lo scaglione di riferimento. Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre iva, Pt_1 cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione;
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il consigliere est.
Il Presidente