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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa AB AR Presidente
D.ssa AL RI Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 3.1.2023 al numero 8/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1901/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze il 21.6.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Talarico (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE APPELLATA CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1901/2022 del Tribunale di Firenze resa e pubblicata in data 21.06.2022 (R.G. n. 7868/2020), ed in accoglimento dell'appello per i motivi supra dedotti, accertare il comportamento di ingratitudine della IG.ra , e per l'effetto revocare ex art. 801 c.c. la donazione CP_1 effettuata dall'Ing. in favore della predetta dell'immobile sito in Parte_1
Scandicci, Via dell'Acciaiolo n. 8, meglio descritto nell'atto di compravendita
1 23.7.2018 (Ns doc. n. 6 allegato a fasc. I grado), con ogni conseguenza di legge, compresa la trascrizione della domanda giudiziale. In via istruttoria si insiste per
l'ammissione delle istanze e dei mezzi istruttori formulati in primo grado dall'odierno appellante con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. a cui si fa espresso rinvio, e non ammesse dal Giudice in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, ossia per l'ammissione dei capitoli di prova orale nn. 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10, 11,12,13,17,20,22 contenuti nella richiamata memoria. Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. ha Parte_1 convenuto dinnanzi al Tribunale di Firenze affinché, accertato il CP_1 comportamento di ingratitudine della medesima, venisse revocata ex art. 801 c.c., la donazione in favore della predetta dell'immobile sito in Scandicci, Via dell'Acciaiolo n. 8, di cui all'atto di compravendita del 23.7.2018, con ogni conseguenza di legge, compresa la trascrizione della domanda giudiziale.
Ha dedotto di aver conosciuto nel mese di novembre 2011, in un locale di lap dance in Lastra a IGna, con la quale, fin da subito, era sorto un CP_1 legame sentimentale, tanto che già nel periodo compreso tra dicembre 2011 e gennaio 2012 aveva acconsentito all'invio di denaro alla stessa, che si trovava in
Moldavia, per l'esecuzione di un intervento chirurgico, scoprendo in quell'occasione che le generalità che la donna gli aveva inizialmente dichiarato non erano reali.
La relazione sentimentale si era protratta per sette anni durante i quali l'Ing. aveva supportato moralmente ed economicamente la compagna e la di Parte_1 lei famiglia e, nel luglio 2018, su insistente richiesta di , l'Ing. CP_1 veva acconsentito ad acquistare un appartamento ubicato in Scandicci, Parte_1
Via dell'Acciaiolo n.8, intestandolo alla compagna, al fine di avviare una stabile convivenza con la stessa.
La compravendita dell'immobile era avvenuta in data 23.7.2018 (all. 4 fascicolo di primo grado ai rogiti del Notaio con Parte_1 Persona_1 intestazione dell'immobile a;
all'art. 7 del contratto di CP_1 compravendita, si attestava che l'adempimento dell'obbligazione del pagamento
2 del prezzo, oltre imposte e tasse, era stato interamente eseguito dall'Ing.
“quale terzo adempiente ai sensi dell'articolo 1180 del Codice civile”. Parte_1
Successivamente all'acquisto, l'Ing. on aveva mai potuto accedere Parte_1 all'immobile, essendo le chiavi nell'esclusivo possesso di , che per CP_1 mesi aveva evitato di incontrare il compagno.
Dall'inverno 2018, l'atteggiamento di era mutato diventando CP_1 sempre più freddo e scostante;
la medesima si rifiutava di incontrare il compagno subordinando un eventuale incontro, finalizzato a concordare le opere di sistemazione dell'appartamento, a due regali di ingente valore economico: un orologio Rolex del valore di € 13.500,00 ed una borsetta Chanel del valore di €
3.800,00.
L'Ing. ha riportato in citazione ampi stralci di conversazioni Parte_1 telefoniche registrate e di messaggi whatsapp intercorsi con nel CP_1 periodo dal novembre 2018 al febbraio 2019, a dimostrazione dei toni distaccati e ricattatori e dei messaggi oltraggiosi e minacciosi della donna.
L'atteggiamento di non era cambiato né alla notizia della truffa CP_1 subita dall'Ing. dalla società Tradex1 per la cifra di € 80.000,00, che lo Parte_1 aveva fortemente prostrato, né al manifestarsi di un problema di salute del medesimo per il quale necessitava di assistenza;
in quella occasione CP_1 aveva chiesto un bonifico di € 2.000,00 prima di raggiungerlo, senza tuttavia farsi vedere.
Infine, il 31.10.2019, nel corso di una telefonata (all.13 fascicolo di primo grado , comunicava di “essersi rifatta una vita” ed Parte_1 CP_1 ammetteva di avere “fregato i soldi” all'odierno appellante, essendo più intelligente di lui.
Deduceva l'Ing. che le circostanze di fatto rappresentate in atti Parte_1 integrassero gli elementi idonei a giustificare la richiesta di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. dell'atto donativo posto in essere in favore di CP_1
. L'adempimento del terzo ex art.1180 c.c., realizzatosi con il pagamento
[...] dell'intero corrispettivo per l'acquisto dell'immobile da parte dell'Ing. Parte_1 infatti, rappresentava una donazione indiretta del bene stesso che aveva provocato l'arricchimento del donatario, ed il deupaperamento del donante.
Argomentava l'odierno appellante che, conseguentemente, era possibile applicare alla suddetta donazione indiretta l'istituto della revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., integrando la fattispecie i presupposti richiesti allo
3 scopo dalla giurisprudenza, consistenti in tutti quei fatti di ordine morale idonei a rendere inefficace l'atto di liberalità indiretta in deroga al principio di irrevocabilità delle donazioni, in quanto la beneficiaria aveva dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante ed aveva manifestato un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e irrispettosità della dignità del donante
(Cass. civ. n. 17188/2008); l'individuazione dei comportamenti ingiuriosi ex art. 801 c.c. doveva basarsi su una valutazione fattuale tratta dal comune sentire circa il carattere oltraggioso della condotta de donatario, contrastante con il sentimento di gratitudine e stima che dovrebbe invece naturalmente caratterizzarlo, tenendosi presente anche il legame affettivo esistente e che ha indotto ad effettuare la donazione (Cass. civ. n. 20722/2018).
Nel caso di specie, argomentava l'Ing. come fosse evidente che il Parte_1 comportamento di successivamente alla stipula dell'atto di CP_1 compravendita avesse leso sensibilmente il patrimonio morale, psicologico ed affettivo dello stesso, in palese contrasto con il dovere di gratitudine che avrebbe dovuto conseguire all'atto di liberalità.
, ritualmente convenuta in giudizio, era rimasta contumace nel CP_1 giudizio di primo grado.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, veniva decisa dal Tribunale di Firenze con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1901/2022 del 21.6.2022, che così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda;
2) nulla per spese di lite”.
Il giudice di prime cure, premesso che con riferimento al contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 23.7.2018 risultava in atti documentato il pagamento del prezzo pattuito pari ad € 185.000,00 ad opera dell'Ing. ai sensi dell'art. 1180 c.c., ha ritenuto che fosse integrata Parte_1
l'ipotesi di donazione indiretta ex art. 809 c.c. nella quale il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del donante e l'acquisto in capo al donatario palesava lo spirito di liberalità sotteso al procurato adempimento, consistente non nella somma di denaro corrisposta, ma nella titolarità del diritto di proprietà dell'immobile (cfr. Cass. civ. n. 27050/2018; Cass. civ. n. 13619/2017).
Affermata dunque l'ammissibilità della domanda di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 809
c.c. a siffatta disposizione, il giudice di primo grado ha tuttavia statuito che, nel
4 merito, la domanda andasse rigettata in quanto l'odierno appellante non aveva assolto all'onere della prova dell'ingiuria grave così come richiesta dall'art. 801
c.c., ovvero consistente nella manifestazione esteriorizzata del comportamento del donatario di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante (cfr. Cass. civ. n. 13544/2022).
L'Ing. infatti, aveva versato in atti gli screen shot di conversazioni Parte_1 whatsapp intercorse con la donataria e la trascrizione di conversazioni telefoniche dal medesimo registrate nelle quali, pur manifestando toni CP_1 aggressivi ed anche offensivi nel confronti dell'odierno appellante, e palesando un interesse nei suoi confronti di carattere puramente economico, tuttavia, trattandosi di conversazioni private non divulgate, difettava l'elemento della esternazione verso i terzi di una disistima morale nei confronti del donante.
Il teste , escusso all'udienza del 29.3.2022, aveva infatti Testimone_1 riferito di aver assistito ad un paio di telefonate in viva voce tra l'odierno appellante e in cui la donna pretendeva che le venisse comprato un orologio di CP_1 circa € 10.000,00, precisando tuttavia di essersi stupito dell'atteggiamento della stessa che, nelle occasioni di precedenti incontri, si era dimostrata rispettosa e amorevole.
Ha concluso il giudice di primo grado che, in ogni caso, dall'esposizione dei fatti dell'Ing. risultava evidente che lo stesso avesse sostanzialmente Parte_1 accettato che la relazione con la fosse sin da subito improntata anche CP_1 all'elargizione da parte del medesimo di somme di danaro alla compagna ed alla di lei famiglia e che quindi fosse consapevole, anche al momento dell'atto di liberalità, di un interesse patrimoniale della donataria che aveva sempre caratterizzato la relazione.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 L'Ing. ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto o seguenti motivi:
1) “Carenza e manifesta illogicità delle motivazioni addotte dal Tribunale di
Firenze a sostegno dell'impugnata pronuncia – Errata valutazione e travisamento dell'effettiva realtà fattuale e delle risultanze processuali in atti – Carenza istruttoria”
L'appellante ha eccepito come, in contrasto con le risultanze istruttorie, il giudice di primo grado avesse ingiustamente ritenuto che la donataria avrebbe
5 manifestato fin dall'inizio del rapporto un interesse esclusivamente economico nei suoi confronti, di cui il predetto sarebbe stato consapevole già al momento dell'atto di liberalità; ha lamentato che, al contrario, egli aveva deciso di donare alla donna l'immobile in prospettiva di una stabile convivenza e poi di un'unione matrimoniale, in ragione dell'amore che egli provava per la medesima, e che quest'ultima aveva palesato di contraccambiare manifestando, prima del rogito, sentimenti di amore e di profondo affetto nei suoi confronti, sui quali aveva fatto affidamento (all.ti 3
e 9 fascicolo di primo grado . Parte_1
Solamente in occasione della conversazione telefonica del 31.10.2019, avvenuta in viva voce ed udita dal teste , l'appellante aveva appreso Tes_1 per la prima volta gli effettivi intenti della donna, la quale, oltre a riferirgli di
“essersi rifatta una vita con un altro uomo”, aveva dichiarato di averlo sempre inteso ingannare al fine di “fregargli i soldi”, asserendo di essere stata “10.000 volte più intelligente di lui”, così capendo l'Ing. i essere stato raggirato;
Parte_1 la circostanza della relazione sentimentale in essere tra questi e era CP_1 stata anche confermata dal teste , sentito all'udienza del Testimone_2
29.3.2022, che aveva precisato che l'atteggiamento della donna era cambiato solo dopo la stipula del contratto di compravendita dell'immobile.
Ha precisato che, laddove il giudice di prime cure avesse avuto dei dubbi circa la condotta relazionale della donna prima alla donazione, ed il contegno amoroso ed affettuoso dalla stessa manifestato prima del rogito notarile, ivi compresa l'espressa volontà di sposarsi con l'Ing. e di voler convivere con lui Parte_1 nell'abitazione donatele, non avrebbe dovuto dichiarare irrilevanti e avrebbe dunque dovuto ammettere gli ulteriori capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., di cui ha insistito per l'ammissione nel grado di appello.
Ha concluso che la decisione di donare l'immobile alla compagna fosse stata assunta nella convinzione che i sentimenti d'amore che l'Ing. provava Parte_1 verso la compagna fossero sinceramente condivisi;
il sostegno economico offerto con le precedenti regalie erano da considerarsi non una “munificenza” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) effettuata con l'intento di poter così mantenere la relazione, ma in prospettiva di un rapporto stabile e duraturo.
2)“Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui all'art. 801 c.c.
e degli orientamenti giurisprudenziali che sottendono subiecta materia –
6 travisamento della realtà fattuale e carenza delle motivazioni addotte a sostegno dell'impugnata pronuncia.”
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove ha escluso la legittimità della revocazione per ingratitudine per difetto dell'elemento di esternazione verso terzi, tralasciando di considerare i gravissimi comportamenti posti in essere dalla donataria a seguito del rogito, consistiti nei messaggi dal contegno sprezzante e ricattatorio e nell'atteggiamento di ingratitudine della donna che, dopo averlo illuso e aver manifestato una profonda disistima nei suoi confronti, lo aveva anche abbandonato durante la malattia.
, infatti, dopo la stipula del contratto aveva cercato più volte di CP_1 indurre l'Ing. sotto minaccia di abbandono, a dazioni di denaro del tutto Parte_1 ingiustificate ed irragionevoli, palesando a più riprese nei suoi confronti un atteggiamento di totale disistima e disprezzo, che la prova testimoniale avrebbe potuto far emergere;
inoltre, la donna non gli aveva fornito una copia delle chiavi dell'abitazione donata e aveva subordinato un eventuale incontro a due regali di ingente valore economico: l'orologio Rolex e la borsetta Chanel. Infine, nel corso dell'anno 2019, aveva abbandonato moralmente ed affettivamente il donante, rifiutandosi di prestargli assistenza durante la convalescenza e subordinando il proprio aiuto alla corresponsione di € 2.000,00, venendo così meno a qualsivoglia tipo di rispetto e solidarietà.
Ha eccepito che, per orientamento pacifico della Corte di Cassazione,
l'ingratitudine del donatario debba esprimersi, per giustificare la revocazione della donazione ex art. 801 c.c., in una condotta riprovevole dal punto di vista etico, tale da dimostrare – ed in ciò starebbe la manifestazione esteriore dello stesso e l'essenza stessa della lesione all'onore – un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante ed una mancanza di rispetto nei confronti del disponente
(Cfr. Cass. civ. n. 22013/2016; Cfr. Cass. civ. n. 20722/2018); sarebbe dunque il comportamento già in sé e per sé a palesare e costituire una grave lesione del patrimonio morale e della dignità del donante, senza necessità di qualsivoglia ulteriore esternazione, la cui rilevabilità deve essere valutata non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto come manifestazione di un sentimento di avversione che esprima, proprio per l'intrinseca modalità della condotta posta in essere, ingratitudine nei confronti del donante. (Cfr. Cass. civ. n. 17188/2008).
Ha sottolineato infine che l'ingratitudine risulterebbe rappresentata anche dalla condotta adulterina tenuta dalla donataria che aveva abbandonato il donante
7 in difficoltà e bisognoso di assistenza (cfr. Cass. civ. n. 14903/2008; Cass. civ. n.
22936/2011).
2.2 La Corte, dichiarata la contumacia di , ritenuto che le CP_1 istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante fossero inammissibili, poiché la statuizione di rigetto delle medesime da parte del primo giudice non era stata censurata con specifico motivo di gravame, e che comunque esse fossero irrilevanti, considerata la documentazione in atti, ha raccolto le conclusioni sopra trascritte e, assorbita ogni altra istanza, ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*
3. L'appello va rigettato.
3.1 Il secondo motivo è infondato.
Per motivi di ordine logico giuridico, va analizzato prioritariamente il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove ha escluso la revocazione per ingratitudine per difetto dell'elemento di esternazione verso terzi, poiché, al contrario, per orientamento pacifico della Corte di Cassazione, questa sarebbe ravvisabile nei gravissimi comportamenti posti in essere dalla donataria a seguito del rogito, che già in sé e per sé avrebbero palesato una grave lesione del patrimonio morale e della dignità del donante, senza necessità di qualsivoglia ulteriore esternazione.
In relazione al motivo in esame, che riveste carattere assorbente, osserva la
Corte come la doglianza dell'appellante si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ampiamente prevalente secondo il quale, affinché sia possibile revocare una donazione per ingratitudine, è necessaria un'ingiuria grave che evidenzi ai terzi un marcato sentimento di disprezzo verso il donante.
Infatti, l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; in altri termini, l'ingiuria grave deve costituire segno
8 di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante (in tal senso, Cass. civ. n.
32682/2024, Cass. civ. n. 13544/2022).
Non coglie nel segno l'interpretazione suggerita dall'appellante nel proprio atto introduttivo, laddove, dalle pronunce rese sul punto dalla Suprema Corte, deduce che: “l'ingratitudine del donatario debba esprimersi, per giustificare la revocazione della donazione ex art. 801 c.c. in una condotta riprovevole dal punto di vista etico, comportamento questo che deve dimostrare – ed in ciò sta la manifestazione esteriore dello stesso e l'essenza stessa della lesione all'onore – un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante ed una mancanza di rispetto nei confronti del disponente (Cfr. Cass. civ., sent. n. 22013/2016; Cfr.
Cass. civ., sent. n. 20722/2018)” (pag. 17 atto d'appello) e che: “E', dunque, il comportamento già in sé e per sé a palesare e costituire una grave lesione del patrimonio morale e della dignità del donante, senza abbisognare di qualsivoglia ulteriore esternazione, la cui rilevabilità deve essere valutata non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto come manifestazione di un sentimento di avversione che esprima, proprio per l'intrinseca modalità della condotta posta in essere, ingratitudine nei confronti del donante.” (pag. 18 atto d'appello).
Invero, le pronunce sopra richiamate sono citate in maniera impropria, in quanto, al contrario, se lette nella loro interezza, statuiscono la necessità di una manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, dell'ingiuria grave del donatario: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito)” (Cass. civ. n. 22013/2016).
9 Allo stesso modo, anche la pronuncia della Corte di Cassazione n.
20722/2018, lungi dal poter essere interpretata nel senso indicato dall'appellante,
è chiara invece nello statuire che: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione)”.
Nel caso di specie, tutti gli episodi addotti dall'appellante a fondamento della propria azione, benché astrattamente contrastanti con il senso di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra donante e donatario, risultano di per sé irrilevanti ai sensi dell'art. 801 c.c. poiché privi degli elementi oggettivi della esteriorizzata manifestazione di un sentimento di disistima per la persona del donante reso palese a terzi, richiesti dalla legge ai fini dell'ingiuria grave che giustificherebbero la revoca per ingratitudine della donataria.
La carenza dell'aspetto della esteriorizzazione appare evidente nelle prove documentali offerte dall'odierno appellante e consistenti in scambi di messaggi whatsapp e trascrizioni di conversazioni telefoniche che rivelano senz'altro i toni aspri e irriguardosi della donataria nei confronti del donante, ma dai quali non emerge l'ulteriore requisito della manifestazione verso i terzi, trattandosi, appunto, di scambi privati dei quali non risulta vi sia mai stata alcuna forma di pubblicizzazione.
Anche per le prove orali esperite in corso di causa, vale la stessa considerazione: il teste , sentito all'udienza del 29.3.2022, ha riferito di Tes_1 aver assistito ad una conversazione telefonica nella quale rivolgeva CP_1 frasi offensive nei confronti di tuttavia, trattavasi, anche in quella Parte_1 occasione, di conversazione privata udita dal teste solo perché l'appellante aveva
10 attivato il viva voce, verosimilmente (né, del resto, è stato dedotto il contrario) all'insaputa della . CP_1
Il fatto che i contrasti, le offese ed i comportamenti dell'odierna appellata non siano stati resi pubblici fa sì che non siano integrati gli estremi della grave ingiuria che appunto, per giurisprudenza costante, si concretizza allorquando, per il tramite di un comportamento esteriorizzato e, dunque reso percepibile da parte dei terzi, sia resa palese l'ingratitudine del donatario verso il donante, nei cui confronti sia maturata una opinione irriguardosa.
3.2 Il primo motivo è infondato, restando comunque assorbito dal rigetto del secondo motivo.
Lamenta l'appellante che la decisione del primo Giudice sarebbe ingiusta laddove ha stabilito che la donataria avrebbe manifestato, fin dall'inizio del rapporto, un interesse esclusivamente economico nei suoi confronti, di cui lo stesso sarebbe stato consapevole già al momento dell'atto di liberalità, tralasciando di considerare che, invece, siffatta decisione fu presa in prospettiva di una stabile convivenza e poi di un'unione matrimoniale;
eccepisce pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto avrebbe dovuto ammettere gli ulteriori capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., di cui insiste per l'ammissione nel grado di appello.
Le istanze istruttorie sono state rigettate dal primo giudice con ordinanza motivata del 27.10.2021, in parte perché irrilevanti ai fini del decidere, in parte perché formulate su capitoli attinenti circostanze da provarsi documentalmente: la decisione del giudice di primo grado appare corretta e condivisibile, anche alla luce delle argomentazioni sopra esposte che depongono per l'infondatezza dell'appello derivante dalla carenza dell'aspetto dell'esteriorizzazione della pretesa ingiuria.
I capitoli di prova formulati dall'appellante, infatti, vertono sulla relazione sentimentale intrattenuta con la donna in epoca antecedente alla donazione e sull'atteggiamento della stessa che lo aveva indotto a ritenere possibile una convivenza ed un futuro matrimonio, ma non sono idonei ad aggiungere alcunché in termini di manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, del comportamento ingiurioso della donataria, così che appaiono irrilevanti ai fini del decidere.
4. Nulla per le spese, attesa la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1901/2022 emessa dal Tribunale di Firenze il 21.6.2022;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.11.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AL RI
LA PRESIDENTE
D.ssa AB AR
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa AB AR Presidente
D.ssa AL RI Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 3.1.2023 al numero 8/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1901/2022 emessa dal Tribunale di
Firenze il 21.6.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Liliana Talarico (C.F. ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3
PARTE APPELLATA CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1901/2022 del Tribunale di Firenze resa e pubblicata in data 21.06.2022 (R.G. n. 7868/2020), ed in accoglimento dell'appello per i motivi supra dedotti, accertare il comportamento di ingratitudine della IG.ra , e per l'effetto revocare ex art. 801 c.c. la donazione CP_1 effettuata dall'Ing. in favore della predetta dell'immobile sito in Parte_1
Scandicci, Via dell'Acciaiolo n. 8, meglio descritto nell'atto di compravendita
1 23.7.2018 (Ns doc. n. 6 allegato a fasc. I grado), con ogni conseguenza di legge, compresa la trascrizione della domanda giudiziale. In via istruttoria si insiste per
l'ammissione delle istanze e dei mezzi istruttori formulati in primo grado dall'odierno appellante con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. a cui si fa espresso rinvio, e non ammesse dal Giudice in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, ossia per l'ammissione dei capitoli di prova orale nn. 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10, 11,12,13,17,20,22 contenuti nella richiamata memoria. Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. ha Parte_1 convenuto dinnanzi al Tribunale di Firenze affinché, accertato il CP_1 comportamento di ingratitudine della medesima, venisse revocata ex art. 801 c.c., la donazione in favore della predetta dell'immobile sito in Scandicci, Via dell'Acciaiolo n. 8, di cui all'atto di compravendita del 23.7.2018, con ogni conseguenza di legge, compresa la trascrizione della domanda giudiziale.
Ha dedotto di aver conosciuto nel mese di novembre 2011, in un locale di lap dance in Lastra a IGna, con la quale, fin da subito, era sorto un CP_1 legame sentimentale, tanto che già nel periodo compreso tra dicembre 2011 e gennaio 2012 aveva acconsentito all'invio di denaro alla stessa, che si trovava in
Moldavia, per l'esecuzione di un intervento chirurgico, scoprendo in quell'occasione che le generalità che la donna gli aveva inizialmente dichiarato non erano reali.
La relazione sentimentale si era protratta per sette anni durante i quali l'Ing. aveva supportato moralmente ed economicamente la compagna e la di Parte_1 lei famiglia e, nel luglio 2018, su insistente richiesta di , l'Ing. CP_1 veva acconsentito ad acquistare un appartamento ubicato in Scandicci, Parte_1
Via dell'Acciaiolo n.8, intestandolo alla compagna, al fine di avviare una stabile convivenza con la stessa.
La compravendita dell'immobile era avvenuta in data 23.7.2018 (all. 4 fascicolo di primo grado ai rogiti del Notaio con Parte_1 Persona_1 intestazione dell'immobile a;
all'art. 7 del contratto di CP_1 compravendita, si attestava che l'adempimento dell'obbligazione del pagamento
2 del prezzo, oltre imposte e tasse, era stato interamente eseguito dall'Ing.
“quale terzo adempiente ai sensi dell'articolo 1180 del Codice civile”. Parte_1
Successivamente all'acquisto, l'Ing. on aveva mai potuto accedere Parte_1 all'immobile, essendo le chiavi nell'esclusivo possesso di , che per CP_1 mesi aveva evitato di incontrare il compagno.
Dall'inverno 2018, l'atteggiamento di era mutato diventando CP_1 sempre più freddo e scostante;
la medesima si rifiutava di incontrare il compagno subordinando un eventuale incontro, finalizzato a concordare le opere di sistemazione dell'appartamento, a due regali di ingente valore economico: un orologio Rolex del valore di € 13.500,00 ed una borsetta Chanel del valore di €
3.800,00.
L'Ing. ha riportato in citazione ampi stralci di conversazioni Parte_1 telefoniche registrate e di messaggi whatsapp intercorsi con nel CP_1 periodo dal novembre 2018 al febbraio 2019, a dimostrazione dei toni distaccati e ricattatori e dei messaggi oltraggiosi e minacciosi della donna.
L'atteggiamento di non era cambiato né alla notizia della truffa CP_1 subita dall'Ing. dalla società Tradex1 per la cifra di € 80.000,00, che lo Parte_1 aveva fortemente prostrato, né al manifestarsi di un problema di salute del medesimo per il quale necessitava di assistenza;
in quella occasione CP_1 aveva chiesto un bonifico di € 2.000,00 prima di raggiungerlo, senza tuttavia farsi vedere.
Infine, il 31.10.2019, nel corso di una telefonata (all.13 fascicolo di primo grado , comunicava di “essersi rifatta una vita” ed Parte_1 CP_1 ammetteva di avere “fregato i soldi” all'odierno appellante, essendo più intelligente di lui.
Deduceva l'Ing. che le circostanze di fatto rappresentate in atti Parte_1 integrassero gli elementi idonei a giustificare la richiesta di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. dell'atto donativo posto in essere in favore di CP_1
. L'adempimento del terzo ex art.1180 c.c., realizzatosi con il pagamento
[...] dell'intero corrispettivo per l'acquisto dell'immobile da parte dell'Ing. Parte_1 infatti, rappresentava una donazione indiretta del bene stesso che aveva provocato l'arricchimento del donatario, ed il deupaperamento del donante.
Argomentava l'odierno appellante che, conseguentemente, era possibile applicare alla suddetta donazione indiretta l'istituto della revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., integrando la fattispecie i presupposti richiesti allo
3 scopo dalla giurisprudenza, consistenti in tutti quei fatti di ordine morale idonei a rendere inefficace l'atto di liberalità indiretta in deroga al principio di irrevocabilità delle donazioni, in quanto la beneficiaria aveva dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante ed aveva manifestato un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e irrispettosità della dignità del donante
(Cass. civ. n. 17188/2008); l'individuazione dei comportamenti ingiuriosi ex art. 801 c.c. doveva basarsi su una valutazione fattuale tratta dal comune sentire circa il carattere oltraggioso della condotta de donatario, contrastante con il sentimento di gratitudine e stima che dovrebbe invece naturalmente caratterizzarlo, tenendosi presente anche il legame affettivo esistente e che ha indotto ad effettuare la donazione (Cass. civ. n. 20722/2018).
Nel caso di specie, argomentava l'Ing. come fosse evidente che il Parte_1 comportamento di successivamente alla stipula dell'atto di CP_1 compravendita avesse leso sensibilmente il patrimonio morale, psicologico ed affettivo dello stesso, in palese contrasto con il dovere di gratitudine che avrebbe dovuto conseguire all'atto di liberalità.
, ritualmente convenuta in giudizio, era rimasta contumace nel CP_1 giudizio di primo grado.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, veniva decisa dal Tribunale di Firenze con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1901/2022 del 21.6.2022, che così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta la domanda;
2) nulla per spese di lite”.
Il giudice di prime cure, premesso che con riferimento al contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 23.7.2018 risultava in atti documentato il pagamento del prezzo pattuito pari ad € 185.000,00 ad opera dell'Ing. ai sensi dell'art. 1180 c.c., ha ritenuto che fosse integrata Parte_1
l'ipotesi di donazione indiretta ex art. 809 c.c. nella quale il collegamento tra l'elargizione del denaro da parte del donante e l'acquisto in capo al donatario palesava lo spirito di liberalità sotteso al procurato adempimento, consistente non nella somma di denaro corrisposta, ma nella titolarità del diritto di proprietà dell'immobile (cfr. Cass. civ. n. 27050/2018; Cass. civ. n. 13619/2017).
Affermata dunque l'ammissibilità della domanda di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 809
c.c. a siffatta disposizione, il giudice di primo grado ha tuttavia statuito che, nel
4 merito, la domanda andasse rigettata in quanto l'odierno appellante non aveva assolto all'onere della prova dell'ingiuria grave così come richiesta dall'art. 801
c.c., ovvero consistente nella manifestazione esteriorizzata del comportamento del donatario di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante (cfr. Cass. civ. n. 13544/2022).
L'Ing. infatti, aveva versato in atti gli screen shot di conversazioni Parte_1 whatsapp intercorse con la donataria e la trascrizione di conversazioni telefoniche dal medesimo registrate nelle quali, pur manifestando toni CP_1 aggressivi ed anche offensivi nel confronti dell'odierno appellante, e palesando un interesse nei suoi confronti di carattere puramente economico, tuttavia, trattandosi di conversazioni private non divulgate, difettava l'elemento della esternazione verso i terzi di una disistima morale nei confronti del donante.
Il teste , escusso all'udienza del 29.3.2022, aveva infatti Testimone_1 riferito di aver assistito ad un paio di telefonate in viva voce tra l'odierno appellante e in cui la donna pretendeva che le venisse comprato un orologio di CP_1 circa € 10.000,00, precisando tuttavia di essersi stupito dell'atteggiamento della stessa che, nelle occasioni di precedenti incontri, si era dimostrata rispettosa e amorevole.
Ha concluso il giudice di primo grado che, in ogni caso, dall'esposizione dei fatti dell'Ing. risultava evidente che lo stesso avesse sostanzialmente Parte_1 accettato che la relazione con la fosse sin da subito improntata anche CP_1 all'elargizione da parte del medesimo di somme di danaro alla compagna ed alla di lei famiglia e che quindi fosse consapevole, anche al momento dell'atto di liberalità, di un interesse patrimoniale della donataria che aveva sempre caratterizzato la relazione.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 L'Ing. ha appellato la sentenza e ha rassegnato le Parte_1 istanze, anche istruttorie, sopra trascritte.
Ha dedotto o seguenti motivi:
1) “Carenza e manifesta illogicità delle motivazioni addotte dal Tribunale di
Firenze a sostegno dell'impugnata pronuncia – Errata valutazione e travisamento dell'effettiva realtà fattuale e delle risultanze processuali in atti – Carenza istruttoria”
L'appellante ha eccepito come, in contrasto con le risultanze istruttorie, il giudice di primo grado avesse ingiustamente ritenuto che la donataria avrebbe
5 manifestato fin dall'inizio del rapporto un interesse esclusivamente economico nei suoi confronti, di cui il predetto sarebbe stato consapevole già al momento dell'atto di liberalità; ha lamentato che, al contrario, egli aveva deciso di donare alla donna l'immobile in prospettiva di una stabile convivenza e poi di un'unione matrimoniale, in ragione dell'amore che egli provava per la medesima, e che quest'ultima aveva palesato di contraccambiare manifestando, prima del rogito, sentimenti di amore e di profondo affetto nei suoi confronti, sui quali aveva fatto affidamento (all.ti 3
e 9 fascicolo di primo grado . Parte_1
Solamente in occasione della conversazione telefonica del 31.10.2019, avvenuta in viva voce ed udita dal teste , l'appellante aveva appreso Tes_1 per la prima volta gli effettivi intenti della donna, la quale, oltre a riferirgli di
“essersi rifatta una vita con un altro uomo”, aveva dichiarato di averlo sempre inteso ingannare al fine di “fregargli i soldi”, asserendo di essere stata “10.000 volte più intelligente di lui”, così capendo l'Ing. i essere stato raggirato;
Parte_1 la circostanza della relazione sentimentale in essere tra questi e era CP_1 stata anche confermata dal teste , sentito all'udienza del Testimone_2
29.3.2022, che aveva precisato che l'atteggiamento della donna era cambiato solo dopo la stipula del contratto di compravendita dell'immobile.
Ha precisato che, laddove il giudice di prime cure avesse avuto dei dubbi circa la condotta relazionale della donna prima alla donazione, ed il contegno amoroso ed affettuoso dalla stessa manifestato prima del rogito notarile, ivi compresa l'espressa volontà di sposarsi con l'Ing. e di voler convivere con lui Parte_1 nell'abitazione donatele, non avrebbe dovuto dichiarare irrilevanti e avrebbe dunque dovuto ammettere gli ulteriori capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., di cui ha insistito per l'ammissione nel grado di appello.
Ha concluso che la decisione di donare l'immobile alla compagna fosse stata assunta nella convinzione che i sentimenti d'amore che l'Ing. provava Parte_1 verso la compagna fossero sinceramente condivisi;
il sostegno economico offerto con le precedenti regalie erano da considerarsi non una “munificenza” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado) effettuata con l'intento di poter così mantenere la relazione, ma in prospettiva di un rapporto stabile e duraturo.
2)“Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto di cui all'art. 801 c.c.
e degli orientamenti giurisprudenziali che sottendono subiecta materia –
6 travisamento della realtà fattuale e carenza delle motivazioni addotte a sostegno dell'impugnata pronuncia.”
L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove ha escluso la legittimità della revocazione per ingratitudine per difetto dell'elemento di esternazione verso terzi, tralasciando di considerare i gravissimi comportamenti posti in essere dalla donataria a seguito del rogito, consistiti nei messaggi dal contegno sprezzante e ricattatorio e nell'atteggiamento di ingratitudine della donna che, dopo averlo illuso e aver manifestato una profonda disistima nei suoi confronti, lo aveva anche abbandonato durante la malattia.
, infatti, dopo la stipula del contratto aveva cercato più volte di CP_1 indurre l'Ing. sotto minaccia di abbandono, a dazioni di denaro del tutto Parte_1 ingiustificate ed irragionevoli, palesando a più riprese nei suoi confronti un atteggiamento di totale disistima e disprezzo, che la prova testimoniale avrebbe potuto far emergere;
inoltre, la donna non gli aveva fornito una copia delle chiavi dell'abitazione donata e aveva subordinato un eventuale incontro a due regali di ingente valore economico: l'orologio Rolex e la borsetta Chanel. Infine, nel corso dell'anno 2019, aveva abbandonato moralmente ed affettivamente il donante, rifiutandosi di prestargli assistenza durante la convalescenza e subordinando il proprio aiuto alla corresponsione di € 2.000,00, venendo così meno a qualsivoglia tipo di rispetto e solidarietà.
Ha eccepito che, per orientamento pacifico della Corte di Cassazione,
l'ingratitudine del donatario debba esprimersi, per giustificare la revocazione della donazione ex art. 801 c.c., in una condotta riprovevole dal punto di vista etico, tale da dimostrare – ed in ciò starebbe la manifestazione esteriore dello stesso e l'essenza stessa della lesione all'onore – un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante ed una mancanza di rispetto nei confronti del disponente
(Cfr. Cass. civ. n. 22013/2016; Cfr. Cass. civ. n. 20722/2018); sarebbe dunque il comportamento già in sé e per sé a palesare e costituire una grave lesione del patrimonio morale e della dignità del donante, senza necessità di qualsivoglia ulteriore esternazione, la cui rilevabilità deve essere valutata non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto come manifestazione di un sentimento di avversione che esprima, proprio per l'intrinseca modalità della condotta posta in essere, ingratitudine nei confronti del donante. (Cfr. Cass. civ. n. 17188/2008).
Ha sottolineato infine che l'ingratitudine risulterebbe rappresentata anche dalla condotta adulterina tenuta dalla donataria che aveva abbandonato il donante
7 in difficoltà e bisognoso di assistenza (cfr. Cass. civ. n. 14903/2008; Cass. civ. n.
22936/2011).
2.2 La Corte, dichiarata la contumacia di , ritenuto che le CP_1 istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante fossero inammissibili, poiché la statuizione di rigetto delle medesime da parte del primo giudice non era stata censurata con specifico motivo di gravame, e che comunque esse fossero irrilevanti, considerata la documentazione in atti, ha raccolto le conclusioni sopra trascritte e, assorbita ogni altra istanza, ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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3. L'appello va rigettato.
3.1 Il secondo motivo è infondato.
Per motivi di ordine logico giuridico, va analizzato prioritariamente il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado laddove ha escluso la revocazione per ingratitudine per difetto dell'elemento di esternazione verso terzi, poiché, al contrario, per orientamento pacifico della Corte di Cassazione, questa sarebbe ravvisabile nei gravissimi comportamenti posti in essere dalla donataria a seguito del rogito, che già in sé e per sé avrebbero palesato una grave lesione del patrimonio morale e della dignità del donante, senza necessità di qualsivoglia ulteriore esternazione.
In relazione al motivo in esame, che riveste carattere assorbente, osserva la
Corte come la doglianza dell'appellante si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte ampiamente prevalente secondo il quale, affinché sia possibile revocare una donazione per ingratitudine, è necessaria un'ingiuria grave che evidenzi ai terzi un marcato sentimento di disprezzo verso il donante.
Infatti, l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; in altri termini, l'ingiuria grave deve costituire segno
8 di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante (in tal senso, Cass. civ. n.
32682/2024, Cass. civ. n. 13544/2022).
Non coglie nel segno l'interpretazione suggerita dall'appellante nel proprio atto introduttivo, laddove, dalle pronunce rese sul punto dalla Suprema Corte, deduce che: “l'ingratitudine del donatario debba esprimersi, per giustificare la revocazione della donazione ex art. 801 c.c. in una condotta riprovevole dal punto di vista etico, comportamento questo che deve dimostrare – ed in ciò sta la manifestazione esteriore dello stesso e l'essenza stessa della lesione all'onore – un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante ed una mancanza di rispetto nei confronti del disponente (Cfr. Cass. civ., sent. n. 22013/2016; Cfr.
Cass. civ., sent. n. 20722/2018)” (pag. 17 atto d'appello) e che: “E', dunque, il comportamento già in sé e per sé a palesare e costituire una grave lesione del patrimonio morale e della dignità del donante, senza abbisognare di qualsivoglia ulteriore esternazione, la cui rilevabilità deve essere valutata non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto come manifestazione di un sentimento di avversione che esprima, proprio per l'intrinseca modalità della condotta posta in essere, ingratitudine nei confronti del donante.” (pag. 18 atto d'appello).
Invero, le pronunce sopra richiamate sono citate in maniera impropria, in quanto, al contrario, se lette nella loro interezza, statuiscono la necessità di una manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, dell'ingiuria grave del donatario: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito)” (Cass. civ. n. 22013/2016).
9 Allo stesso modo, anche la pronuncia della Corte di Cassazione n.
20722/2018, lungi dal poter essere interpretata nel senso indicato dall'appellante,
è chiara invece nello statuire che: “L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione)”.
Nel caso di specie, tutti gli episodi addotti dall'appellante a fondamento della propria azione, benché astrattamente contrastanti con il senso di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra donante e donatario, risultano di per sé irrilevanti ai sensi dell'art. 801 c.c. poiché privi degli elementi oggettivi della esteriorizzata manifestazione di un sentimento di disistima per la persona del donante reso palese a terzi, richiesti dalla legge ai fini dell'ingiuria grave che giustificherebbero la revoca per ingratitudine della donataria.
La carenza dell'aspetto della esteriorizzazione appare evidente nelle prove documentali offerte dall'odierno appellante e consistenti in scambi di messaggi whatsapp e trascrizioni di conversazioni telefoniche che rivelano senz'altro i toni aspri e irriguardosi della donataria nei confronti del donante, ma dai quali non emerge l'ulteriore requisito della manifestazione verso i terzi, trattandosi, appunto, di scambi privati dei quali non risulta vi sia mai stata alcuna forma di pubblicizzazione.
Anche per le prove orali esperite in corso di causa, vale la stessa considerazione: il teste , sentito all'udienza del 29.3.2022, ha riferito di Tes_1 aver assistito ad una conversazione telefonica nella quale rivolgeva CP_1 frasi offensive nei confronti di tuttavia, trattavasi, anche in quella Parte_1 occasione, di conversazione privata udita dal teste solo perché l'appellante aveva
10 attivato il viva voce, verosimilmente (né, del resto, è stato dedotto il contrario) all'insaputa della . CP_1
Il fatto che i contrasti, le offese ed i comportamenti dell'odierna appellata non siano stati resi pubblici fa sì che non siano integrati gli estremi della grave ingiuria che appunto, per giurisprudenza costante, si concretizza allorquando, per il tramite di un comportamento esteriorizzato e, dunque reso percepibile da parte dei terzi, sia resa palese l'ingratitudine del donatario verso il donante, nei cui confronti sia maturata una opinione irriguardosa.
3.2 Il primo motivo è infondato, restando comunque assorbito dal rigetto del secondo motivo.
Lamenta l'appellante che la decisione del primo Giudice sarebbe ingiusta laddove ha stabilito che la donataria avrebbe manifestato, fin dall'inizio del rapporto, un interesse esclusivamente economico nei suoi confronti, di cui lo stesso sarebbe stato consapevole già al momento dell'atto di liberalità, tralasciando di considerare che, invece, siffatta decisione fu presa in prospettiva di una stabile convivenza e poi di un'unione matrimoniale;
eccepisce pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto avrebbe dovuto ammettere gli ulteriori capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., di cui insiste per l'ammissione nel grado di appello.
Le istanze istruttorie sono state rigettate dal primo giudice con ordinanza motivata del 27.10.2021, in parte perché irrilevanti ai fini del decidere, in parte perché formulate su capitoli attinenti circostanze da provarsi documentalmente: la decisione del giudice di primo grado appare corretta e condivisibile, anche alla luce delle argomentazioni sopra esposte che depongono per l'infondatezza dell'appello derivante dalla carenza dell'aspetto dell'esteriorizzazione della pretesa ingiuria.
I capitoli di prova formulati dall'appellante, infatti, vertono sulla relazione sentimentale intrattenuta con la donna in epoca antecedente alla donazione e sull'atteggiamento della stessa che lo aveva indotto a ritenere possibile una convivenza ed un futuro matrimonio, ma non sono idonei ad aggiungere alcunché in termini di manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, del comportamento ingiurioso della donataria, così che appaiono irrilevanti ai fini del decidere.
4. Nulla per le spese, attesa la contumacia della parte appellata.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1901/2022 emessa dal Tribunale di Firenze il 21.6.2022;
2. nulla per le spese di lite;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.11.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AL RI
LA PRESIDENTE
D.ssa AB AR
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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