Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3947 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ( cf ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Torretta n. 3, presso lo studio dell'avvocato
Domenico de Chiaro ( cf , che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura C.F._2
in atti.
Per le comunicazioni:fax 082450651, pec Email_1
Appellante
E
nata in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Rosalba Napolitano (cf:
studio del predetto.
Per le comunicazioni: Tel: 0810833071, pec: Email_2
Appellata
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli
Interventore necessario
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale reiterando le richieste dagli stessi rispettivamente formulate.
Il P.G. ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 23.9.2004 e avevano contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario e dallo stesso erano nati la figlia in data 13.10.2007 ed il figlio in data Per_1 Per_2
23.11.2009.
Il 6.7.2015 il aveva proposto ricorso per separazione giudiziale dinanzi al Tribunale di Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, rilevando che il rapporto coniugale era entrato in crisi e che la vita coniugale si era rivelata infelice a causa di incompatibilità caratteriali che avevano reso non più tollerabile la prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto, al punto che la resistente in data
22.06.2015 si era allontanata volontariamente dall'abitazione coniugale ed era andata a vivere con la propria madre, portando con sé i figli.
Il aveva quindi chiesto, esperito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti Parte_1
provvisori ed urgenti: che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito alla resistente;
che venisse assegnato al ricorrente l'uso esclusivo dell'abitazione coniugale e dei mobili ivi esistenti, ovvero che la stessa venisse assegnata ad entrambi i coniugi, previa suddivisione in due appartamenti autonomi e indipendenti;
che fosse stabilito un assegno di mantenimento in favore della resistente da indicarsi nella somma di € 200,00 mensili, nonché di € 400,00 mensili in favore dei figli (€ 200,00 cadauno). Spese vinte.
Si era costituita la quale non si era opposta alla richiesta di separazione, Controparte_1
evidenziando tuttavia che il durante il matrimonio, mediante comportamenti di apparente Parte_1 dedizione alla famiglia, l'aveva indotta ad accettare di lasciargli la totale gestione economica della stessa e - con condotte apparentemente innocue - aveva messo in atto una serie di comportamenti finalizzati a renderla fragile e manipolabile. L'aveva difatti privata dei mezzi di sussistenza, l'aveva indotta a non cercare o ad abbandonare il lavoro, si era appropriato di tutti i suoi risparmi e di tutto quanto era della famiglia, dei regali in denaro ricevuti dai coniugi per le nozze o in costanza di matrimonio e dei piccoli guadagni della signora , la quale per circa un anno aveva lavorato CP_1
come architetto.
Il difatti sin dai primi anni di matrimonio, sebbene il regime patrimoniale della famiglia Parte_1
fosse quello della comunione dei beni, aveva preteso di avere il controllo totale sui conti della stessa
(tutti intestati a lui), aveva del tutto negato alla l'accesso al denaro familiare privandola CP_1
di qualsiasi libertà e le aveva precluso ogni attività lavorativa costringendola a non lavorare, se non all'interno delle mura domestiche accudendo i figli e la madre di lui anziana.
Ciò posto il rapporto matrimoniale si era comunque mantenuto sereno fino al mese di giugno 2015 e cioè fino a quando la D' era stata avvicinata dall'ing. il quale le aveva CP_1 Controparte_2
riferito che suo marito intratteneva una relazione extraconiugale con la di lui moglie, signora CP_3
. Da quanto sopra era difatti derivata la crisi che aveva portato alla fine del matrimonio.
[...]
La D'GO aveva quindi concluso chiedendo: - che la separazione fosse addebitata al ricorrente;
- che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con domicilio presso la stessa;
- che fossero stabiliti i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- che fosse assegnata alla resistente la casa coniugale sita in OI IT;
- che fosse stabilito un assegno di mantenimento per la resistente di € 700,00 mensili;
- che fosse posto a carico del ricorrente un assegno di € 600,00 mensili per il mantenimento dei figli e che fossero poste a carico del ricorrente le spese mediche, scolastiche e di istruzione e sportive dei figli e della moglie nella misura del 70%; - che fossero poste a totale carico dello stesso le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale;
- che fosse disposto l'onere per il ricorrente di corrispondere alla resistente l'esatta metà di tutte le somme esistenti sui conti correnti intestati allo stesso, previo accertamento a mezzo della polizia tributaria delle somme depositate, rendendo nulli i trasferimenti e le modifiche dallo stesso effettuate in previsione della separazione;
- che il ricorrente venisse condannato al risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali subiti dalla resistente e dai figli. Il tutto con vittoria delle spese di lite. All'esito della udienza presidenziale tenutasi il 2.03.2016, sentite le parti e verificata la indisponibilità delle stesse a pervenire ad una soluzione conciliativa, il Presidente aveva autorizzato i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
aveva assegnato la casa familiare a aveva Controparte_1
affidato i minori ad entrambi i genitori, fissando il domicilio prevalente degli stessi presso la madre e stabilendo le modalità di visita del padre;
aveva onerato il ricorrente al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) con adeguamento automatico agli indici ISTAT, oltre al 50% per le spese straordinarie;
aveva disposto a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento mensile in favore della resistente quantificato nella somma di € 300,00 con adeguamento ISTAT ed infine aveva fissato l'udienza di comparizione e trattazione dinnanzi a sé quale G.I. per il prosieguo.
Istruita la causa le parti avevano precisato le conclusioni con scambio di note scritte e la stessa era stata rimessa al Collegio con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Tribunale, con sentenza n.3034/22 depositata l'1.8.22, aveva rilevato che le risultanze processuali avevano ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituiva l'indispensabile presupposto per cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 151 c.c. aveva pronunziato la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti, il Tribunale aveva affermato che la domanda del era generica, non avendo il predetto neppure allegato i comportamenti della Parte_1
resistente che avrebbero realizzato la violazione dei doveri matrimoniali, limitandosi a riferire di un atteggiamento di chiusura ed apatia che la moglie avrebbe assunto nel corso della vita matrimoniale.
Inoltre, nessun teste era stato ascoltato sul punto atteso che il ricorrente nel corso del giudizio aveva rinunciato alla prova testimoniale e parte resistente aveva accettato la predetta rinuncia. La domanda di addebito formulata da parte ricorrente doveva essere pertanto rigettata.
In ordine poi all'analoga domanda proposta dalla resistente, il primo giudice aveva rilevato che quest'ultima aveva allegato e provato l'infedeltà del marito sulla scorta della espletata prova testimoniale, per cui dovevano ritenersi sussistenti i presupposti per la pronuncia richiesta.
Per quanto riguardava i provvedimenti accessori, il Collegio aveva ritenuto di confermare quanto disposto con l'ordinanza presidenziale circa l'affido condiviso dei figli minori, argomentando che non sussistevano i presupposti per derogare alla regola generale, anche alla luce della sentenza penale di assoluzione del perché il fatto non sussiste, in merito alla violazione dell'obbligo di Parte_1
assistenza morale e materiale.
Ancora il Tribunale aveva disposto che i figli minori, affidati ad entrambi i genitori avrebbero continuato a vivere presso la madre, alla quale andava assegnata la casa coniugale.
In relazione poi agli incontri tra il padre ed i figli, il giudicante aveva previsto incontri assistiti, una volta a settimana, secondo il calendario che sarebbe stato predisposto dai Servizi Sociali competenti;
ciò in considerazione di quanto asserito dal resistente circa i suoi difficili rapporti con i figli, della chiusura dei predetti nei suoi riguardi, del suo interesse ad incontrarli e della conferma da parte della circa il fatto che effettivamente il non vedeva i figli. CP_1 Parte_1
Per quanto poi riguardava il mantenimento della resistente, il Tribunale aveva posto a carico del ricorrente ed in favore della un assegno mensile di € 200,00 rivalutabile secondo gli CP_1
indici ISTAT, in quanto tra le parti sussisteva una disparità reddituale che giustificava la previsione dello stesso.
Quanto sopra in considerazione - da un lato - del fatto che la predetta aveva rappresentato di non lavorare e di essersi dedicata alla famiglia e che tale circostanza non era stata contestata dal ricorrente, il quale aveva tuttavia asserito che ciò dipendeva dal mancato impegno da parte della predetta a trovare un'occupazione essendo laureata in Architettura e - dall'altro lato - dalla circostanza che parte ricorrente svolgeva il lavoro di insegnante in un istituto tecnico a Benevento percependo redditi per circa € 30.000,00 annui.
Quanto al contributo gravante sul ricorrente per il mantenimento dei due figli il Tribunale, considerato il reddito dello stesso, aveva ritenuto congruo che il padre versasse alla madre la somma mensile di
€ 600,00 (€ 300,00 per ciascuno), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, quanto alle spese di lite, il primo giudice ne aveva disposto la compensazione per il 50%, condannando il ricorrente al pagamento delle stesse per la restante parte.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ponendo a fondamento dello stesso i Parte_1
seguenti motivi:
-l'erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione a suo carico, dato che la relazione adulterina da egli intrattenuta aveva avuto inizio ed era proseguita quando i rapporti tra i coniugi erano ormai degradati in quanto giunti all'insofferenza reciproca tramutata in una separazione di fatto ed erano mantenuti solo dall'interesse per i figli. Inoltre la aveva CP_1 abbandonato il tetto coniugale portando con sé i figli minori, senza comunicare dove si recava ed allontanandoli dall'affetto e dal controllo naturale del padre.
-l'erronea dichiarazione di carattere ingiurioso della relazione adulterina;
la decisione del primo giudice si fondava sulla testimonianza non attendibile resa dallo marito separato di CP_2 CP_3 con la quale il intratteneva la relazione di cui si tratta. Il predetto teste aveva
[...] Parte_1
difatti interessi specifici contro la soprattutto di natura economica ed inoltre aveva interesse a CP_3
convolare a nozze con la sua compagna da sempre. Le dichiarazioni dello SF non erano quindi in grado di rappresentare la realtà dei fatti con obiettività, dovendo il predetto ritenersi inattendibile in ragione del comportamento dallo stesso tenuto nella vicenda in esame.
Inoltre, la controparte aveva depositato ( ed era stato acquisito agli atti ) un rapporto investigativo mai richiesto dalla stessa ed a quest'ultima fornito dallo stesso che lo aveva CP_1 CP_2
già utilizzato nell'ambito del giudizio di divorzio da egli intentato nei confronti della . CP_3
-l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo dei figli.
A sostegno di tale doglianza il ha argomentato che tale decisione consentiva alla Parte_1
di controllare psicologicamente i minori, che sarebbero stati costretti a sentire una sola CP_1
interpretazione della realtà senza potersi confrontare anche con le opinioni del padre, che sarebbe stato quindi dagli stessi considerato come un cattivo soggetto colpevole di tutto. Ne sarebbe pertanto derivato il condizionamento totale dei figli, che sarebbero stati costretti ad avere una visione univoca del mondo reale.
L'appellante ha inoltre chiesto la riforma di quanto stabilito - senza nemmeno ascoltare i minori - circa il fatto che gli incontri tra lui ed i figli avvenissero con l'assistenza dei servizi sociali competenti, una volta a settimana secondo il calendario dagli stessi predisposto. A tal proposito si doveva inoltre tenere conto della circostanza che il primo giudice aveva deciso nei termini anzidetti senza prendere in esame il comportamento della madre che, in modo cosciente e volontario, aveva agito in contrasto con i doveri derivanti dal matrimonio abbandonando il tetto coniugale e portando con sé i figli minorenni. Il tutto, ritenendo che l'addebito dovesse essere posto solamente a carico del , Parte_1
lasciando indenne la da tutte le colpe. CP_1
In ogni caso, la violazione dell'obbligo di fedeltà verso il coniuge non rappresentava di per sé un elemento sul quale fondare l'affidamento esclusivo dei figli.
Da ultimo doveva tenersi presente, quanto all'atteggiamento poco conciliante della controparte, che l'appellante insieme alla signora si era recato in data 30.6.2022 in OI IT e CP_3 si era fermato al Bar Mauro Caffè ove aveva inspiegabilmente trovato la che lavorava ivi CP_1 e la figlia minore che, senza autorizzazione del padre ed in affido condiviso, gestiva la cassa del menzionato bar.
-L'erronea quantificazione del contributo economico. L'appellante a tal proposito ha lamentato che, pur avendo egli prodotto la documentazione relativa ai suoi introiti e quindi le denunce dei redditi ed i prospetti paga, il Tribunale non aveva tenuto conto delle sue necessità di vita. Egli difatti era tenuto a contribuire alle spese della casa di sua esclusiva proprietà assegnata alla moglie ed ai figli ed aveva dovuto lasciare la suddetta abitazione per reperire una nuova residenza;
il tutto con una retribuzione mensile che non era sufficiente al fine di assicurargli un tenore di vita minimamente accettabile.
Il ha quindi concluso chiedendo alla Corte di pronunciarsi come segue: Parte_1
-Dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della
separazione all'esponente…in via subordinata si chiede che venga dichiarato l'addebito della separazione ad ambedue i coniugi;
-Disporre l'affidamento dei figli minori alla responsabilità genitoriale di entrambi i coniugi;
-Annullare e revocare il capo della Sentenza di I grado, che dispone che gli incontri tra e Parte_1
i figli, avvengano con l'assistenza dei servizi Sociali competenti una volta a settimana secondo il calendario dagli stessi composto;
-Rideterminare l'importo mensile del contributo da corrispondersi alla moglie ed ai figli sopra nominati…anche in virtù del cambiamento della situazione patrimoniale della , previo CP_1
accertamento della sua occupazione lavorativa;
- vittoria di spese.
Il predetto ha inoltre chiesto in via istruttoria l'ammissione della prova testimoniale, indicando come teste la sig.ra , sulla seguente circostanza: “vero che avete constatato mentre eravate CP_3
in compagnia del signor il giorno 30 giugno 2022 che la signora Parte_1 CP_1
lavorava al Bar Mauro Caffè di OI IT ed a voi e all'appellante ha servito un
[...] caffè”. Il predetto ha inoltre chiesto che venissero ascoltati i figli minori e che venisse ammessa prova anche sulla ulteriore circostanza, indicando come teste la figlia : “ vero che lavorate insieme Per_1
a vostra madre nel Bar Mauro Caffè di OI IT, e che in ogni caso avete lavorato nel periodo estivo”, chiedendo sul punto anche informazioni ai Carabinieri.
Si è costituita la quale ha confutato l'avverso gravame ponendo anzitutto in Controparte_1 evidenza l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si era limitato a formulare generiche doglianze in ordine alla sentenza di primo grado, senza contestare nello specifico le ragioni poste a fondamento della sentenza e senza contrapporre alcuna deduzione idonea a scalfire l'iter giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Ancora, la predetta ha eccepito l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte appellante, in virtù del divieto dei nova imposto ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, in ordine alla pronuncia di addebito della separazione, la ha rilevato che CP_1
nessuna prova risultava essere stata prodotta da controparte nel giudizio di primo grado a sostegno delle proprie ragioni, posto che controparte aveva rinunciato alla prova testimoniale richiesta nelle memorie istruttorie ex art.183 cpc, mentre la domanda di addebito formulata dalla era CP_1
stata ampiamente provata, per cui correttamente il Giudice di primo grado aveva accertato e confermato che la frattura del rapporto coniugale era stata provocata dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal con la signora ed aveva accertato la sussistenza del Parte_1 CP_3
rapporto di causalità tra il comportamento trasgressivo del predetto ed il verificarsi dell'intollerabilità della convivenza.
Ancora, era infondato, pretestuoso e temerario il motivo di impugnazione relativo all'affidamento dei figli dato che, diversamente da quanto affermato dalla controparte, la sentenza di primo grado non aveva disposto il regime di affido esclusivo dei figli alla madre. In ordine poi al previsto supporto dei
Servizi Sociali durante gli incontri padre e figli, del quale il pure si doleva, senza tuttavia Parte_1
formulare significative contestazioni di diritto alla statuizione, la decisione del Tribunale doveva ritenersi corretta in quanto il predetto aveva interrotto i rapporti con i figli da oltre sei anni.
Quanto al mantenimento in suo favore, la ha evidenziato che il giudice di primo grado CP_1
aveva correttamente motivato, sulla base di una giusta considerazione delle rispettive condizioni economiche dei coniugi.
Del resto le condizioni economiche del negli ultimi anni erano ulteriormente migliorate, Parte_1
in quanto alla morte della madre il predetto aveva ereditato anche immobili a lei intestati ( alcuni locati e altri alienati); inoltre, anche nell'ambito dell'insegnamento aveva migliorato la sua posizione lavorativa in quanto, mentre in costanza di matrimonio insegnava negli istituti alberghieri con il diploma, attualmente insegnava filosofia presso l'Istituto Magistrale Statale “ G.Guacci” di
Benevento, presumibilmente in quanto aveva conseguito la laurea in filosofia, percependo quindi un aumento dello stipendio proporzionato alla nuova e superiore posizione di insegnante. Diversamente la non riusciva a procurarsi un lavoro stabile in quanto continuava a dedicarsi alla cura CP_1 ed ai bisogni dei figli da sola, senza alcun sostegno da parte del . La predetta difatti non Parte_1 lavorava ed era indigente in quanto il marito non le aveva consentito di lavorare, né in costanza di matrimonio né dopo la separazione ed inoltre, benchè laureata, era ormai fuori età per lavorare e procacciarsi un impiego e non riusciva a coniugare i numerosi impegni familiari, costituiti dalla assistenza per i figli e per la madre, con la ricerca di un buon lavoro.
Alla luce di quanto sopra nessuna istanza di rideterminazione dell'assegno da parte dell'appellante meritava accoglimento, visto anche l'importo dello stesso, così come statuito nella sentenza appellata.
A ciò la ha aggiunto che le circostanze addotte dal in ordine ad una presunta CP_1 Parte_1 attività lavorativa della signora erano inammissibili, generiche, infondate ed irrilevanti CP_1
ed in ordine alle stesse non si accettava il contraddittorio, trattandosi di accadimenti estranei al giudizio di primo grado, successivi alla pubblicazione della sentenza di primo grado, che non potevano essere oggetto di appello.
La ha quindi concluso chiedendo: CP_1
In via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello per i motivi esposti.
Nel merito di respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
Ancora la predetta ha chiesto di rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto violavano il divieto dei nova prescritto ai sensi dell'art. 345 c.p.c , oltre a condannare Parte_1
al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia,
[...]
nonché al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con distrazione al procuratore costituito.
All'udienza del 18.12.2024 svoltasi in presenza, le parti ed il P.G. hanno concluso come in atti e questa Corte - ritenuta la causa matura ai fini del decidere - ha riservato la causa in decisione senza termini.
Tanto premesso, si deve anzitutto esaminare l'eccezione sollevata dalla avente ad oggetto CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal , alla luce di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Parte_1
Orbene, sull'argomento in esame si deve rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a
Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte ( cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Orbene, all'esito di tali considerazioni ritiene questa Corte che la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo il sufficientemente individuato i punti della decisione del primo giudice che intendeva Parte_1
confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Tanto rilevato si deve ora esaminare l'eccezione relativa alla inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da parte appellante, fondata sul divieto dei nova imposto ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Va quindi ricordato che la norma invocata effettivamente stabilisce che: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio ….Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova (e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Ciò posto si deve tuttavia precisare che i procedimenti aventi ad oggetto il diritto di famiglia, data la natura dei diritti coinvolti, sono stati sempre contraddistinti da una maggiore flessibilità processuale, propria del rito camerale, caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, con esclusione della piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario e conseguente ammissibilità della acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti. In tal senso l'orientamento sostanzialmente univoco della Suprema Corte (cfr tra le altre: ord. n. 27234 del 30/11/2020 …), seguito dalla Riforma Cartabia - non applicabile ratione temporis al procedimento in esame - che ha espressamente disciplinato la materia con l'art. 473 bis 19 c.p.c. per il primo grado e con l'art.473 bis 35 c.p.c. per l'appello.
Sulla scorta di quanto esposto, anche l'eccezione sin qui esaminata deve essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato, si deve ora esaminare il motivo di gravame avente ad oggetto la decisione del primo giudice avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti dell'addebito della separazione a carico del
. Parte_1
Orbene, in ordine a tale questione si deve anzitutto ricordare che, come più volte sottolineato dalla
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica l'imputabilità al coniuge del comportamento “volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (cfr Cass. n. 18074/14; Cass. n. 25843/13).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr fra le altre: Cass. ordinanza n. 16691/20).
Tanto premesso, ritiene questa Corte che la decisione con la quale il primo giudice ha accolto la domanda di cui si discute, sia appieno condivisibile e vada pertanto confermata.
Si deve difatti rilevare a tal proposito che l'infedeltà coniugale da parte del , posta dalla Parte_1
a fondamento della richiesta di addebito di cui si tratta, è stata compiutamente provata. CP_1
La teste ha difatti dichiarato, in risposta ad apposito capitolo di prova sul punto: Testimone_1
“Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto mi ero recata a comperare il pane con mia figlia
e il sig. stava chiedendo informazioni su mia figlia;
la panettiera disse che lei stava CP_2
arrivando e così ho assistito alla conversazione che è avvenuta in un bar. Lui riferì a mia figlia che la moglie lo tradiva con mio genero, e che ne era venuto a conoscenza in quanto l'aveva seguita…”
. Ancora, la predetta teste ha riferito: “… non posso essere precisa con le date, ma dopo tale comunicazione mia figlia è andata via di casa con i figli ed è venuta a vivere con me. Io mi sono occupata di lei e dei bambini, come qualsiasi mamma e nonna avrebbe fatto”.
Vi sono poi le dichiarazioni rese dal teste Sig. ex marito della signora , che CP_2 CP_3 escusso come teste ha riferito: “…della relazione extraconiugale di mia moglie sono venuto a conoscenza il 28.5.2025, era il giorno libero di mia moglie e poiché ero insospettito… decisi di seguirla… mi resi conto che si incontrava con un uomo, il quale saliva in macchina della mia ex moglie. Li continuai a seguire finchè la macchina non sostò in un casolare abbondonato dove si fermò. Feci qualche foto e me ne andai”. Ciò posto si deve considerare che il non ha invero contestato di aver intrattenuto la Parte_1
relazione extraconiugale di cui si tratta, ma si è limitato ad affermare che la stessa era insorta quando la crisi coniugale era già in atto, determinata dal comportamento della moglie.
Ebbene, sul punto va sottolineato che dalla prova testimoniale acquisita è in realtà emerso che la aveva lasciato la casa coniugale (trasferendosi temporaneamente con i figli dalla propria CP_1
madre ), dopo essere venuta a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito ( cfr sul punto le dichiarazioni rese dalla teste sopra richiamate e la pec del 22.6.2015 allegata Tes_1 in atti dalla , con la quale il era stato avvisato dalla predetta del fatto che -a CP_1 Parte_1
causa del suo comportamento- quella stessa sera si sarebbe allontanata temporaneamente dalla casa coniugale per recarsi dalla propria madre con i figli).
Ancora va sottolineato che il teste escusso dal giudice di primo grado, ha appieno CP_2
confermato ( cfr il capo di prova n. 10 ) che nel giugno 2015 aveva reso edotta la del fatto CP_1 che il da circa un anno intratteneva una relazione extraconiugale con la sig.ra , sua Parte_1 CP_3
moglie.
Nello stesso tempo, assume rilievo significativo al fine che ci occupa la circostanza che il Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza dell'1.10.2019, aveva rinunciato ai propri testi, con la conseguenza che il suo assunto è rimasto del tutto sfornito di prova.
Tanto rilevato si deve ancora precisare che le argomentazioni dell'appellante volte a porre in evidenza l'inattendibilità del teste non colgono nel segno;
ciò in quanto quest'ultimo si è limitato a CP_2
riferire una circostanza ben precisa, quale quella della relazione extraconiugale intrattenuta dal in costanza di matrimonio, tra l'altro nemmeno smentita dall'interessato. Ciò posto, tutto Parte_1
quanto attiene alla personalità del teste ed alle eventuali ripercussioni asseritamente vantaggiose per il predetto, derivanti dal rendere la edotta della vicenda, non assumono invero alcun CP_1
rilievo in questa sede.
Una ulteriore considerazione afferisce poi alle argomentazioni dell'appellante volte a contestare l'utilizzabilità del rapporto investigativo allegato in atti dalla e consegnatole dallo CP_1
nonché a confutarne il contenuto. CP_2
Ebbene, nemmeno dette argomentazioni rilevano in questa sede in quanto il giudice di prime cure in alcun modo ha posto tale rapporto a fondamento della propria decisione, né invero lo ha menzionato nella parte motiva della pronunzia in esame. Tanto rilevato, sulla scorta delle argomentazioni esposte devono essere quindi disattesi sia il motivo di gravame sin qui esaminato, sia la richiesta del formulata in via subordinata, di dichiarare Parte_1
l'addebito della separazione a carico di entrambe le parti.
Va ora esaminata la doglianza avente ad oggetto la asserita erroneità della dichiarazione di carattere ingiurioso dalla relazione adulterina.
Orbene sull'argomento si deve anzitutto precisare che la fedeltà è uno degli obblighi reciproci che derivano dal matrimonio ( cfr l'art. 143 c.c. ) ed ancora che il comportamento contrario a tali doveri
-e tra questi l'infedeltà- da parte di uno dei coniugi, può determinare la dichiarazione di addebitabilità della separazione a carico del predetto (cfr. l'art. 151 c.c.).
Premesso quanto sopra va rilevato che il primo giudice ha ritenuto acclarata l'infedeltà in questione, senza tuttavia fare alcuno specifico riferimento al carattere ingiurioso della stessa, né invero ha statuito in ordine alle richieste risarcitorie avanzate dalla . CP_1
Sulla scorta di quanto sopra, detta doglianza risulta infondata e deve essere pertanto disattesa.
Tanto rilevato, per quanto attiene alla dedotta insussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo dei figli, ritiene questa Corte che tale motivo di gravame non possa trovare accoglimento.
Tanto si afferma in quanto detta doglianza si fonda sul presupposto dell'intervenuto affidamento esclusivo dei figli, che tuttavia non trova riscontro nella sentenza gravata avendo il primo giudice disposto – al contrario - l'affido condiviso dei predetti, argomentando tra l'altro sul punto che non sussistevano i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso.
Ciò posto si ritiene inoltre condivisibile la decisione del primo giudice anche per la parte in cui ha stabilito che gli incontri tra il padre e i figli dovessero avvenire con l'ausilio dei Servizi Sociali, proprio in ragione delle criticità riscontrate con riferimento ai rapporti tra gli stessi. Il tutto dovendosi comunque tenere presente che la prima figlia, , è ormai quasi maggiorenne ed il figlio Per_1 Per_2 ha più di 15 anni, per cui è evidente che i predetti ben possono autodeterminarsi sull'argomento e che i rapporti di cui si tratta possono comunque riprendere nel caso di opportune iniziative da parte degli interessati.
Si deve ora esaminare il motivo di gravame avente ad oggetto l'erroneità della quantificazione del contributo economico posto dal primo giudice a carico dell'appellante, il quale a tal proposito ha lamentato che - pur avendo prodotto la documentazione relativa ai suoi introiti e quindi le denunce dei redditi e di prospetti paga - il Tribunale non aveva tenuto conto anche delle sue necessità di vita, del fatto che era tenuto a contribuire alle spese della casa assegnata alla moglie ed ai figli, di sua esclusiva proprietà ed altresì del fatto che, avendo egli dovuto lasciare la suddetta abitazione, aveva dovuto reperire una nuova residenza. Il tutto sottolineando che la retribuzione mensile da egli percepita non era sufficiente al fine di assicurarsi un tenore di vita minimamente accettabile.
Ciò posto si deve quindi esaminare la richiesta del volta ad ottenere la revoca dell'assegno Parte_1 di mantenimento in favore della posto a suo carico o quantomeno la riduzione CP_1 dell'importo dello stesso, quantificato dal primo giudice in euro 200,00 mensili oltre rivalutazione istat.
Orbene, rileva questa Corte che al fine di esaminare la suddetta questione si deve anzitutto ricordare che nel giudizio di separazione personale, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al coniuge vanno individuati nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i coniugi ( cfr.
Cass. ord. n. 5251/17). Ancora va ricordato che - diversamente da quanto avviene per lo scioglimento del matrimonio - la separazione personale presuppone che il vincolo coniugale permanga, in quanto con la separazione è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, mentre risultano sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Tanto rilevato, si deve a questo punto verificare se nel caso in esame i suddetti presupposti sussistano, ricordando anzitutto che - sulla scorta di quanto sin qui considerato - alla non è CP_1
addebitabile la separazione.
Ciò posto si deve ancora precisare, in ordine alla mancanza di adeguati redditi propri, che tali sono quelli che permettono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr Cass. Cass. Sez. U. n.32914/2022).
Va quindi sottolineato che la , per quanto laureata in architettura, non ha svolto attività CP_1
lavorativa riconducibile a tale titolo se non in maniera del tutto temporanea e risalente, avendo comunque dato priorità sostanzialmente esclusiva alle figlie ed alle esigenze familiari in generale;
circostanza quest'ultima non contestata dalla controparte.
La stessa ha inoltre riferito che nel tempo aveva svolto solo lavori saltuari, aggiungendo che ad oggi aveva difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, anche a causa dei menzionati impegni. Sul punto si rileva che la ha lavorato anche come barista a tempo determinato ( cfr. quanto riportato CP_1
nelle note in atti e dai SS nella relazione acquisita ), tuttavia tale circostanza non modifica sostanzialmente la posizione economica della predetta, risultando quindi superflua la prova testimoniale articolata sul punto, afferente del resto ad una circostanza meramente occasionale.
In ordine poi alla posizione reddituale del va ricordato che il predetto Parte_1 è insegnante con uno stipendio mensile che nel corso del precedente grado di giudizio ammontava circa ad euro 1500,00 mensili e che potrebbe essere aumentato in ragione di quanto dedotto dalla controparte.
A ciò si aggiunga che il predetto ha la possibilità di svolgere ( come documentato in atti ) attività lavorative extra come maitre ed inoltre è proprietario - come da visura catastale allegata - di alcuni terreni e di unità immobiliari anche abitative, dai quali potrebbe ricavare rendite o comunque utilità economiche. Va inoltre rilevato che non risulta che egli corrisponda un canone di locazione per le proprie esigenze abitative.
Orbene, sulla scorta di quanto sopra può quindi ritenersi che la non goda di redditi CP_1
adeguati a mantenere il precedente tenore di vita e che sussista tra le parti una effettiva disparità economica, sussistendo pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della che va confermato, anche con riferimento all'importo che risulta appieno CP_1
condivisibile in ragione di quanto sin qui esposto.
Tanto rilevato, per quanto concerne la quantificazione dell'assegno stabilito in favore dei figli si deve anzitutto considerare in via di principio che, se da un lato l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, dall'altro lato tale obbligo deve essere correlato alla situazione economica e sociale della famiglia ed al tenore di vita goduto in precedenza.
Ciò posto, tenuto conto delle considerazioni già esposte con riferimento alla situazione economico- reddituale delle parti, ritiene questa Corte che la somma quantificata dal primo giudice risulti correttamente determinata in euro 600,00 mensili oltre istat, in ragione delle numerose necessità alle quali l'assegno di mantenimento in esame deve concorrere a far fronte, delle esigenze dei figli, tenuto conto anche dell'età dei predetti, nonché della permanenza sostanzialmente esclusiva degli stessi presso la madre.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuto che non sussistano i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., quanto alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza del e vanno liquidate come da dispositivo, Parte_1 facendo applicazione dello scaglione relativo al valore indeterminabile compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, escludendo la fase istruttoria ed utilizzando i valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 3034/22 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'1.8.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della appellata e liquida le stesse in euro 3397,00 con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario oltre iva e cpa come per legge.
Napoli, c.c. del 14.2.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)