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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/09/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2021 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIANO Parte_1 C.F._1
ADALBERTO MARIA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. ANGELLA FABIO giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di consegna n. 42/2021 R.G. n. 68/2021 pubblicato in data 13.1.2021 con clausola di provvisoria esecutorietà e munito della formula esecutiva ex art. 642 c.p.c. in data 19.1.2021, con cui gli è stata ingiunta la consegna, in favore della della seguente documentazione: “1) CP_1 il libro giornale 2014-2019; 2) libro giornale 01.01-30.9.2020; 3) libro cespiti ammortizzabili per gli esercizi 2014 -2019; 4) libro inventari per gli esercizi 2014-2019; 5) libro verbali assemblee;
6) libro verbali consiglio di amministrazione;
7) libri IVA e liquidazioni per gli anni 2014-2019 (ed
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annesse comunicazioni periodiche); 8) libro IVA e liquidazioni 01.01/30.9.2020; 9) partitari / schede contabili (incluso clienti e fornitori) per gli anni 2015-2019; •documenti: 10) fatture su carta attive e passive anni 2014 al 2018; 11) istanza rimborso iva del 2018; 12) registrazione contabile inerente la cessione di crediti in favore di Co.Tra.S. srl avvenuta con atto Notaio
[...] del 16.5.2014”. Per_1
A detta dell'opponente detta documentazione non era stata consegnata poiché la società opposta era inattiva e si intendeva contenere le spese, inoltre il personale addetto alla contabilità era stato impossibilitato a provvedere a tenere la contabilità della in quanto posto in CP_1 quarantena o in isolamento in ragione della pandemia da Covid 19. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto il pagamento delle competenze per l'attività svolta quale commercialista della società dal 2014 al 2020 e ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 42/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 13.1.2021, all'esito del procedimento rubricato al n. 68/2021 R.G. perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali dedotte in premessa e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo;
in via riconvenzionale, condannare l'opposta al pagamento della somma di € 30.442,60 per le causali di cui in premessa oltre interessi moratori legali dalla domanda a favore del Dott. . Parte_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il CP_1 rigetto e rappresentava che la documentazione oggetto di provvedimento monitorio era stata ottenuta dalla società soltanto previa esecuzione forzata al terzo accesso dell'Ufficiale giudiziario.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale evidenziava che nulla era dovuto all'opponente in quanto in base agli accordi la società era inattiva sin dal 2010 e non era stata posta in liquidazione soltanto per il recupero di un credito IVA di € 190.000 che il rag. non aveva ottenuto a Pt_1 causa di sue inadempienze. In ogni caso eccepiva la prescrizione presuntiva degli importi richiesti.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 16.09.2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso
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regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del
25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale
(ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non risulta infatti in contestazione tra le parti il diritto dell'opposta alla consegna dei propri documenti fiscali e contabili detenuti dall'opponente in ragione del rapporto professionale intercorso tra le parti tra il mese di gennaio 2014 e il mese di ottobre 2020.
Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, il contratto d'opera professionale avente ad oggetto la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali è fonte di: un'obbligazione principale avente ad oggetto l'apprestamento delle dichiarazioni fiscali e l'espletamento degli incombenti propedeutici e strumentali alla liquidazione ed al pagamento dei tributi;
un'obbligazione secondaria avente ad oggetto la custodia dei documenti originali delle scritture contabili. Alla predetta obbligazione di custodia è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata per il deposito di cui all'art. 1766 ss. c.c. In caso di cessazione del rapporto di consulenza, sul professionista grava l'obbligo di riconsegnare la contabilità e, ai sensi dell'art. 1177 c.c., di custodirla fino al momento
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della consegna.
Ciò premesso, quanto alla domanda di restituzione della documentazione contabile consegnata dal cliente al professionista e da costui detenuta al fine di predisporre le dichiarazioni fiscali oggetto della propria obbligazione principale, va osservato che parte opponente ha dedotto di essere stato impossibilitato alla restituzione della documentazione in ragione dell'inattività della società opposta e dell'isolamento e quarantena dei collaboratori del ddetti alla tenuta della contabilità. Pt_1
Sotto il primo profilo occorre evidenziare che l'inattività dell'impresa non giustifica il trattenimento da parte del commercialista della documentazione contabile richiesta.
Sotto il secondo profilo si osserva da un lato che l'opponente non ha fornito alcuna prova che il personale elencato nel proprio atto di citazione fosse adibito alla tenuta della contabilità della società opposta (né tantomeno ha chiesto di provarlo) né ha chiarito per quali ragioni la malattia dei propri collaboratori (peraltro non simultanea) avrebbe impedito l'accesso allo studio professionale per il prelievo della documentazione oggetto di provvedimento monitorio. Deve infatti rilevarsi che il mandato professionale all'opponente è stato revocato nel mese di ottobre 2020 e l'opponente non ha provveduto alla restituzione della documentazione oggetto di ingiunzione né a seguito del sollecito di consegna nel mese di novembre 2020, né a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo nel gennaio 2021, ma soltanto a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario nel mese di aprile 2021. Nell'arco di sei mesi appare quindi poco credibile la tesi sostenuta dall'opponente dell'impossibilità di consegnare la documentazione in suo possesso, peraltro agevolmente recuperata dall'ufficiale giudiziario. L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
L'opponente ha chiesto il pagamento dei compensi dal 2014 al 2020. La società opposta ha eccepito di non dover versare i compensi richiesti in ragione del maturarsi della prescrizione presuntiva e comunque dell'accordo pacifico tra le parti per cui il on avrebbe richiesto compensi per la tenuta della contabilità stante l'inattività Pt_1 della società e sarebbe stato pagato soltanto con riferimento al rimborso del credito iva spettante alla mai recuperato dal commercialista ricorrente. Controparte_1
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L'eccezione di prescrizione presuntiva è fondata e deve essere accolta con riferimento agli anni dal 2014 al 2018.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prescrizione presuntiva, generalmente definita come presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del debito con possibilità di prova contraria nei limiti di cui agli artt. 2959 e 2960 cod. civ., di recente Cass. Sez. U
29-8-2023 n. 25442 (Rv. 668741-01) ha rilevato che: "Si tratta di istituto di antica applicazione, prenapoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico". E' stato altresì enunciato da Cass. Sez. U 25-6-2015 n. 13144
(Rv. 635702-01) il principio di diritto secondo il quale "la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art.
2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta"; ciò al fine di escludere l'opponibilità della prescrizione a società alla quale fosse stato conferito incarico di prestazione professionale con strumento diverso dal contratto d'opera intellettuale ma evidenziando, in termini che interessano anche nella fattispecie, che è stato il legislatore
a individuare le ipotesi di applicazione della prescrizione presuntiva in quelle nelle quali l'incarico è conferito con lo strumento del contratto d'opera professionale, in quanto schema contrattuale nel quale generalmente il pagamento avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta. Quindi, la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per le relative spese è stata assunta per quelle ragioni;
però ciò non significa, come dichiarato dalla sentenza impugnata, che spetti al giudice di merito accertare in concreto se l'incarico professionale rientri in ipotesi per la quale si possa ritenere che il pagamento sia avvenuto senza dilazione e senza il rilascio di quietanza, sulla base dell'oggetto dell'incarico e dell'entità del compenso. Tale principio non è
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stato posto da alcun precedente e, in particolare, non è posto da Cass. Sez. 2 296-1985 n. 3886 (Rv.
441462-01) richiamata dalla sentenza impugnata, che ha confermato l'applicabilità della prescrizione presuntiva al credito nascente da contratto d'opera professionale "di antica o di recente tradizione" e ne ha escluso l'applicabilità al mero contratto d'opera. Infatti, questa Corte ha già evidenziato anche che
l'art. 2956 n.2 cod. civ. non esclude affatto che la prestazione del professionista sia complessa e continuativa (Cass. Sez. 2 30-4-2018 n. 10379 Rv. 648355, in motivazione pag.8) e ciò conferma che la disposizione non attribuisce al giudicante una valutazione sulle caratteristiche del rapporto professionale in concreto al fine di decidere se si tratti di rapporto soggetto o meno alla prescrizione presuntiva. Al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza (cfr. Cass. sentenza n. 15566/2024).
Nel caso di specie non sussiste contestazione in ordine allo svolgimento dell'opera professionale rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 2956, n. 2 c.c. e all'assenza di un conferimento dell'incarico scritto, per cui opera senza dubbio l'eccepita prescrizione presuntiva triennale.
Quanto alle competenze richieste relative agli anni dal 2019 al 2020 deve osservarsi che alcuna prova è stata fornita dall'opponente in relazione all'attività concretamente espletata e per la quale chiede la corresponsione degli onorari. In particolare,
l'opponente non ha depositato alcuna documentazione volta a provare l'espletamento della seguente attività meramente elencata relativamente agli anni 2019-2020: bilancio / spedizione € 1.780 compresi diritti modelli 760/irap/ss/ iva e spedizione € 950 invio trimestre iva € 180 inail € 100. La domanda riconvenzionale deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1154/2021 R.G.A.C, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
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- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società opposta che liquida in € 4.000 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 16 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1154/2021 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. SIANO Parte_1 C.F._1
ADALBERTO MARIA giusta procura speciale in atti;
OPPONENTE contro
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. ANGELLA FABIO giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 16.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di consegna n. 42/2021 R.G. n. 68/2021 pubblicato in data 13.1.2021 con clausola di provvisoria esecutorietà e munito della formula esecutiva ex art. 642 c.p.c. in data 19.1.2021, con cui gli è stata ingiunta la consegna, in favore della della seguente documentazione: “1) CP_1 il libro giornale 2014-2019; 2) libro giornale 01.01-30.9.2020; 3) libro cespiti ammortizzabili per gli esercizi 2014 -2019; 4) libro inventari per gli esercizi 2014-2019; 5) libro verbali assemblee;
6) libro verbali consiglio di amministrazione;
7) libri IVA e liquidazioni per gli anni 2014-2019 (ed
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annesse comunicazioni periodiche); 8) libro IVA e liquidazioni 01.01/30.9.2020; 9) partitari / schede contabili (incluso clienti e fornitori) per gli anni 2015-2019; •documenti: 10) fatture su carta attive e passive anni 2014 al 2018; 11) istanza rimborso iva del 2018; 12) registrazione contabile inerente la cessione di crediti in favore di Co.Tra.S. srl avvenuta con atto Notaio
[...] del 16.5.2014”. Per_1
A detta dell'opponente detta documentazione non era stata consegnata poiché la società opposta era inattiva e si intendeva contenere le spese, inoltre il personale addetto alla contabilità era stato impossibilitato a provvedere a tenere la contabilità della in quanto posto in CP_1 quarantena o in isolamento in ragione della pandemia da Covid 19. In via riconvenzionale l'opponente ha chiesto il pagamento delle competenze per l'attività svolta quale commercialista della società dal 2014 al 2020 e ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 42/2021, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 13.1.2021, all'esito del procedimento rubricato al n. 68/2021 R.G. perché infondato, ingiusto ed illegittimo per le causali dedotte in premessa e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo;
in via riconvenzionale, condannare l'opposta al pagamento della somma di € 30.442,60 per le causali di cui in premessa oltre interessi moratori legali dalla domanda a favore del Dott. . Parte_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il CP_1 rigetto e rappresentava che la documentazione oggetto di provvedimento monitorio era stata ottenuta dalla società soltanto previa esecuzione forzata al terzo accesso dell'Ufficiale giudiziario.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale evidenziava che nulla era dovuto all'opponente in quanto in base agli accordi la società era inattiva sin dal 2010 e non era stata posta in liquidazione soltanto per il recupero di un credito IVA di € 190.000 che il rag. non aveva ottenuto a Pt_1 causa di sue inadempienze. In ogni caso eccepiva la prescrizione presuntiva degli importi richiesti.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 16.09.2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della camera di consiglio.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso
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regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del
25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale
(ex multis Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Nel caso di specie l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Non risulta infatti in contestazione tra le parti il diritto dell'opposta alla consegna dei propri documenti fiscali e contabili detenuti dall'opponente in ragione del rapporto professionale intercorso tra le parti tra il mese di gennaio 2014 e il mese di ottobre 2020.
Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, il contratto d'opera professionale avente ad oggetto la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni fiscali è fonte di: un'obbligazione principale avente ad oggetto l'apprestamento delle dichiarazioni fiscali e l'espletamento degli incombenti propedeutici e strumentali alla liquidazione ed al pagamento dei tributi;
un'obbligazione secondaria avente ad oggetto la custodia dei documenti originali delle scritture contabili. Alla predetta obbligazione di custodia è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata per il deposito di cui all'art. 1766 ss. c.c. In caso di cessazione del rapporto di consulenza, sul professionista grava l'obbligo di riconsegnare la contabilità e, ai sensi dell'art. 1177 c.c., di custodirla fino al momento
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della consegna.
Ciò premesso, quanto alla domanda di restituzione della documentazione contabile consegnata dal cliente al professionista e da costui detenuta al fine di predisporre le dichiarazioni fiscali oggetto della propria obbligazione principale, va osservato che parte opponente ha dedotto di essere stato impossibilitato alla restituzione della documentazione in ragione dell'inattività della società opposta e dell'isolamento e quarantena dei collaboratori del ddetti alla tenuta della contabilità. Pt_1
Sotto il primo profilo occorre evidenziare che l'inattività dell'impresa non giustifica il trattenimento da parte del commercialista della documentazione contabile richiesta.
Sotto il secondo profilo si osserva da un lato che l'opponente non ha fornito alcuna prova che il personale elencato nel proprio atto di citazione fosse adibito alla tenuta della contabilità della società opposta (né tantomeno ha chiesto di provarlo) né ha chiarito per quali ragioni la malattia dei propri collaboratori (peraltro non simultanea) avrebbe impedito l'accesso allo studio professionale per il prelievo della documentazione oggetto di provvedimento monitorio. Deve infatti rilevarsi che il mandato professionale all'opponente è stato revocato nel mese di ottobre 2020 e l'opponente non ha provveduto alla restituzione della documentazione oggetto di ingiunzione né a seguito del sollecito di consegna nel mese di novembre 2020, né a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo nel gennaio 2021, ma soltanto a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario nel mese di aprile 2021. Nell'arco di sei mesi appare quindi poco credibile la tesi sostenuta dall'opponente dell'impossibilità di consegnare la documentazione in suo possesso, peraltro agevolmente recuperata dall'ufficiale giudiziario. L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale si osserva quanto segue.
L'opponente ha chiesto il pagamento dei compensi dal 2014 al 2020. La società opposta ha eccepito di non dover versare i compensi richiesti in ragione del maturarsi della prescrizione presuntiva e comunque dell'accordo pacifico tra le parti per cui il on avrebbe richiesto compensi per la tenuta della contabilità stante l'inattività Pt_1 della società e sarebbe stato pagato soltanto con riferimento al rimborso del credito iva spettante alla mai recuperato dal commercialista ricorrente. Controparte_1
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L'eccezione di prescrizione presuntiva è fondata e deve essere accolta con riferimento agli anni dal 2014 al 2018.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla prescrizione presuntiva, generalmente definita come presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento del debito con possibilità di prova contraria nei limiti di cui agli artt. 2959 e 2960 cod. civ., di recente Cass. Sez. U
29-8-2023 n. 25442 (Rv. 668741-01) ha rilevato che: "Si tratta di istituto di antica applicazione, prenapoleonica, con riscontri sin dal XVI secolo, che nonostante l'evoluzione dei meccanismi commerciali e l'utilizzo di strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche sempre più pervasivi, mantiene la sua vitalità rispetto a pratiche in cui l'insorgenza e la gestione del rapporto professionale è improntata a rapidità e informalità, tanto più nell'area dei rapporti economici. L'esistenza di obblighi contabili nella gestione di attività economiche o professionali, quand'anche finalizzate al controllo fiscale sul reddito dell'operatore, non possono escludere, ai fini civilistici, rapporti gestiti in via informale, così che la diffusione di strumenti di tracciabilità delle operazioni risulta ininfluente sulle ragioni e sull'esigenza di sopravvivenza della prescrizione presuntiva e sul conseguente utilizzo da parte di qualunque soggetto giuridico". E' stato altresì enunciato da Cass. Sez. U 25-6-2015 n. 13144
(Rv. 635702-01) il principio di diritto secondo il quale "la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art.
2956 n.2 c.c.) trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta"; ciò al fine di escludere l'opponibilità della prescrizione a società alla quale fosse stato conferito incarico di prestazione professionale con strumento diverso dal contratto d'opera intellettuale ma evidenziando, in termini che interessano anche nella fattispecie, che è stato il legislatore
a individuare le ipotesi di applicazione della prescrizione presuntiva in quelle nelle quali l'incarico è conferito con lo strumento del contratto d'opera professionale, in quanto schema contrattuale nel quale generalmente il pagamento avviene in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta. Quindi, la scelta legislativa di sottoporre a prescrizione presuntiva i crediti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per le relative spese è stata assunta per quelle ragioni;
però ciò non significa, come dichiarato dalla sentenza impugnata, che spetti al giudice di merito accertare in concreto se l'incarico professionale rientri in ipotesi per la quale si possa ritenere che il pagamento sia avvenuto senza dilazione e senza il rilascio di quietanza, sulla base dell'oggetto dell'incarico e dell'entità del compenso. Tale principio non è
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stato posto da alcun precedente e, in particolare, non è posto da Cass. Sez. 2 296-1985 n. 3886 (Rv.
441462-01) richiamata dalla sentenza impugnata, che ha confermato l'applicabilità della prescrizione presuntiva al credito nascente da contratto d'opera professionale "di antica o di recente tradizione" e ne ha escluso l'applicabilità al mero contratto d'opera. Infatti, questa Corte ha già evidenziato anche che
l'art. 2956 n.2 cod. civ. non esclude affatto che la prestazione del professionista sia complessa e continuativa (Cass. Sez. 2 30-4-2018 n. 10379 Rv. 648355, in motivazione pag.8) e ciò conferma che la disposizione non attribuisce al giudicante una valutazione sulle caratteristiche del rapporto professionale in concreto al fine di decidere se si tratti di rapporto soggetto o meno alla prescrizione presuntiva. Al giudice spetta esclusivamente di verificare se si sia o meno in presenza di incarico di prestazione d'opera professionale e non di valutare le caratteristiche del singolo incarico professionale per accertare se si tratti di ipotesi in cui possa ritenersi che l'adempimento avvenga in tempi brevi e senza rilascio di quietanza (cfr. Cass. sentenza n. 15566/2024).
Nel caso di specie non sussiste contestazione in ordine allo svolgimento dell'opera professionale rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 2956, n. 2 c.c. e all'assenza di un conferimento dell'incarico scritto, per cui opera senza dubbio l'eccepita prescrizione presuntiva triennale.
Quanto alle competenze richieste relative agli anni dal 2019 al 2020 deve osservarsi che alcuna prova è stata fornita dall'opponente in relazione all'attività concretamente espletata e per la quale chiede la corresponsione degli onorari. In particolare,
l'opponente non ha depositato alcuna documentazione volta a provare l'espletamento della seguente attività meramente elencata relativamente agli anni 2019-2020: bilancio / spedizione € 1.780 compresi diritti modelli 760/irap/ss/ iva e spedizione € 950 invio trimestre iva € 180 inail € 100. La domanda riconvenzionale deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1154/2021 R.G.A.C, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'opposizione;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società opposta che liquida in € 4.000 per onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 16 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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