Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del n. -OMISSIS- di trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera, adottata dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e notificata al ricorrente in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 2 del -OMISSIS- del Sindaco del Comune di -OMISSIS- con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio della degenza ospedaliera della stessa parte ricorrente;
- la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 14 del 2025;
- in data 18 luglio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha depositato memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque richiesto il rigetto del ricorso nel merito;
- alla camera di consiglio, fissata ex art. 72 bis c.p.a., del 22 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto:
- l'art. 35 della Legge 833/1978, individua, quale sede di tutela del soggetto sottoposto a TSO, quella dell'Autorità Giudiziaria ordinaria: “ Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'art. 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. [...] Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. [...] ”;
- anche la giurisprudenza ha chiarito che “ Il ricorso, avente a oggetto l'ordinanza con cui il Sindaco [...] disponeva [...] il trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera, è inammissibile per difetto di giurisdizione: come evidenziato dalla giurisprudenza, difatti, <<la posizione soggettiva in cui si trova il destinatario del provvedimento che dispone il t.s.o. non ha natura di interesse legittimo ma di diritto soggettivo pieno, non suscettibile di affievolimento a fronte del potere riconosciuto all'autorità amministrativa (cfr: Cass. Civ., I, 23.6.1998 n. 6240). Infatti, il provvedimento di ricovero coattivo del soggetto sospettato di malattie mentali s'inquadra tra quelli restrittivi della libertà personale (C. Cost., 27.6.1968 n. 74). Il Sindaco, a sua volta, non interviene come capo dell'amministrazione comunale, bensì come ufficiale di governo, vale a dire organo diretto dello Stato e non già del Comune, che deve ritenersi estraneo alla complessa procedura in esame (Cass. Civ., 16.4.2004, n. 7244)>> (TAR Toscana, I, 27.11.2006 n. 6022) ” (tra le più recenti T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 2 marzo 2020, n. 384);
- non è rilevante che l’ordinanza impugnata in questa sede indichi questo Tribunale come giudice innanzi al quale proporre ricorso giurisdizionale, in quanto, come noto, “ non è dirimente, ai fini della qualificazione della natura della posizione giuridica soggettiva vantata, in vista della eventuale successiva incardinazione del giudizio dinanzi all'uno o all'altro plesso giurisdizionale, l'eventuale (erronea) indicazione, nel provvedimento impugnato, dell'Autorità giurisdizionale davanti alla quale agire ” ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2019, n. 3183);
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso debba dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11 comma 2, c.p.a.;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura ridotta in ragione della definizione semplificata della controversia;
Ritenuto che la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione importi la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 74 comma 2, 126, comma 1 e 136 comma 2 del d.p.r. n. 30 maggio 2002, n. 115, provvisoriamente disposta ai sensi dell’art. 14 disp. att. c.p.a., per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, alla quale deve equipararsi la manifesta inammissibilità (cfr., su quest’ultimo profilo, ad es., T.a.r. Lazio, sez. III bis, 27 dicembre 2017, n. 12665);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune di -OMISSIS-, che liquida in euro 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.