Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 413 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rapp.to e difeso dall'Avv. Gino De Pietro ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, via Filippo Raguzzini, 10
OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t.
[...]
OPPOSTO – CONTUMACE
Avente ad oggetto: Opposizione ad ingiunzione fiscale.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 gennaio 2022, ha opposto l'ingiunzione Parte_1
fiscale datata 15 dicembre 2021 e notificata in data 5 gennaio 2022 con la quale lo
[...]
intimava il pagamento della somma di € 5.935,98 a titolo di canoni di Controparte_2
locazione commerciale non versati relativi ad immobile sito in Benevento, via Milano, 15-15, condotto in locazione dal medesimo . Pt_1
L'opponente riteneva nulla l'ingiunzione fiscale perché Egli era effettivamente conduttore di un locale commerciale di proprietà dello ma sito in Benevento, Piazza San Modesto, 14 e non alla CP_2
via Milano;
inoltre, Egli asseriva che in virtù di apposita clausola negoziale, aveva sostenuto costi per la riattazione del locale condotto in locazione e che era autorizzato a defalcare dal canone di locazione mensile una somma pari al 50% dell'ammontare dello stesso fino a concorrenza dell'esborso e che lo nel computo delle somme portate nell'ingiunzione opposta, non aveva tenuto conto di tale CP_2
circostanza.
Lo pur raggiunto dalla notifica dell'opposizione, non provvedeva alla Controparte_3
costituzione in giudizio.
Il GI assegnava i termini ex art. 183 VI comma cpc, e previa sospensione dell'atto impugnato, ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, invitava la parte costituita a precisare le proprie conclusioni ed assegnava i termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta appare inammissibile per i seguenti
MOTIVI
Parte opponente ha notificato l'atto di opposizione alla liquidazione;
orbene, Controparte_4
il Regolamento per il Riordino degli Istituti autonomi popolari ( e istituzione CP_5 CP_2 dell' emanato in data 28 giugno 2016 in Controparte_6 attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016 n. 1, all'art. 7, afferma espressamente che “L' è costituita dalla data di entrata in vigore del presente CP_6
regolamento. Dalla data di insediamento del Commissario straordinario di cui al successivo articolo
8, è avviato il procedimento di incorporazione degli Controparte_7
nell' 2. L subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli
[...] CP_6 CP_6 ivi compresa la titolarità di beni mobili e di beni immobili”. CP_2
Discende da questo chiaro disposto normativo e regolamentare che l'aver notificato l'atto di opposizione al solo ha reso il contraddittorio del presente Controparte_8
giudizio non integro, con la conseguente inammissibilità in nuce dell'opposizione. 3
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e revoca la sospensione dell'ingiunzione fiscale opposta.
2) Nulla per le spese
Benevento, li 11 aprile 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio