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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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- 1. Clausola vessatoria in atto notarile: tutela se provata la predisposizione unilateraleAccesso limitatoSimona Manno · https://www.altalex.com/ · 4 luglio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1686/2023 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. tramite la procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORCIO LO- Controparte_1 P.IVA_2
RENZO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VET- CP_2 C.F._1
TORI LAURA.
APPELLATO
1
CONCLUSIONI
In data 24 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta, così giudicare
1. Nel merito: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza del Tribunale di CA n. 282 pubblicata in data 08/03/2023 e non notificata tra le parti, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si ritrascrivono:
In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della cessionaria op- posta rispetto alle domande di accertamento della nullità della fi- Parte_1 deiussione sia per contrarietà al Codice del Consumo sia per contrarietà alla Legge an- titrust, per tutti i motivi dedotti in atti.
Nel merito: rigettare le domande ed eccezioni tutte spiegate da parte opponente CP_2 in quanto infondate in fatto e in diritto e totalmente sfornite di prova per le ragioni esposte in atti e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 537/2021 del Tribunale di CA.
In via istruttoria: ci si oppone in ogni caso all'istanza avversaria di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei libri delle fideiussioni e delle singole fideiussioni ricevute dall'istituto ban- cario cedente dal 03/05/2021 ad oggi, in quanto inconferente, irrilevante, comunque inammissibile per quanto dedotto in atti.
2. Per l'effetto, di conseguenza: condannare al pagamento della somma CP_2 di euro 192.884,34, oggetto della domanda monitoria, oltre interessi di mora dal
27.06.2018 al saldo effettivo, calcolati al tasso convenzionale indicato nel contratto di mutuo ipotecario fondiario del 19.12.2002, a rogito dott. notaio in Sera- Persona_1 vezza, iscritto al Collegio Notarile di CA, n. 37.152 di Rep. e n.
5.624 di Racc., regi-
2 strato a CA il 27.12.2002 al n. 4990, comunque nel rispetto e nei limiti della Legge
108/1996 e di tutte le ulteriori normative vigenti, o di quella somma, anche diversa, che sarà ritenuta di giustizia.
3. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese ge- nerali e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con salvezza di ogni altro pregiudizio.”
Per la parte appellata CP_2
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello proposto da con conferma della sentenza n. 282-2023 del Parte_1
Tribunale di CA . Con vittoria di spese e compensi legali per entrambi i gradi di giu- dizio”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva opposizione al decreto del Tribunale di CA n. CP_2
537/2021 con il quale gli era ingiunto il pagamento di € 192.884,34, oltre interessi e spe- se a favore di (cessionaria del credito già Parte_1 Controparte_3
) quale residuo dovuto come fideiussore della società Controparte_4 per il mutuo ipotecario di cui all'atto pubblico in data 19 dicembre CP_5
2002, rilevando ed eccependo:
- di aver agito quale consumatore, non essendo amministratore o socio della garan- tita, ma solo padre di uno dei soci della Parte_3 CP_5
- la nullità ex art. 33, 34, 36 Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) delle clausole dell'atto pubblico relative alla fideiussione in quanto vessatorie e abusive;
- l'estinzione ex 1957 c.c. perché il creditore non aveva agito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, da individuarsi nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine in data 26 gennaio 2005;
3 - la nullità della fideiussione o di singole clausole per violazione dell'art. 2 della leg- ge 287/1990 come da provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta chiedendo la Parte_1 conferma del decreto opposto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di CA con sentenza n. 282/2023 pubblicata il 08/03/2023 così statuiva:
“revoca il d. i. opposto nei confronti del CP_2 condanna a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 11.600,00 Pt_1 CP_2 per compenso del difensore ed € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“1. Per quanto concerne le eccezioni fondate sul fatto che i contratti sarebbero ri- produttivi del modello ABI di cui sopra, esse sono infondate sia nella prospettiva della nullità dell'intera fideiussione, sia in quella della nullità unicamente della deroga all'art. 1957 cc. In generale occorre infatti osservare che la pronuncia della Banca
d'Italia si riferisce unicamente alle fideiussioni omnibus, e quelle in questione non lo sono. Oltre a questo, poi, quanto alla prospettiva della nullità dell'intera fideiussione, essa in tanto potrebbe sostenersi, in quanto vi fosse la prova del fatto che, in assenza delle clausole riproduttive del modello ABI, le parti non avrebbero concluso il contrat- to, prova che non è stata fornita […]
2. – Per quanto concerne l'eccezione relativa alla vessatorietà della deroga all'art. 1957 cc, essa è invece fondata.
Premesso che la deroga in discorso determina, indiscutibilmente, una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, rientrando dunque nell'ambito della previsione di cui all'art. 332 lett. t) d. lgs. 206/05, per un verso il in quanto padre di uno dei soci CP_2 della ma non egli stesso socio o amministratore della stessa, rivestiva indub- CP_5 biamente la qualità di consumatore (né il fatto che fosse commercialista vale a modifi- care tale conclusione, trattandosi di qualifica che non lo identifica quale professionista relativamente all'oggetto del contratto in questione), per altro verso non vi è prova del
4 fatto che la deroga in questione sia stata oggetto di trattativa individuale, per gli effetti di cui all'art. 34 d. lgs. citato.
Chiarito questo e posto per altro verso che il non essersi l'opposta attivata nei confronti della debitrice principale nel termine di cui all'art. 1957 cc non è contestato, ne consegue che l'obbligazione del deve ritenersi estinta in base a tale norma”. CP_2
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello ritenendo Parte_2 la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto alle eccezioni di nullità delle clausole fideiussorie per contra- Parte_1 rietà alla normativa consumeristica;
2) errata statuizione in ordine alla qualifica di consumatore dell'opponente
[...]
e conseguente errata ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 206/2005. CP_2
3) errata e incongrua motivazione in relazione alla ritenuta vessatorietà della clau- sola di deroga all'art. 1957 cod. civ., prevista dall'art. 18 del contratto di mutuo, per asse- rito difetto di trattativa individuale tra banca mutuante e fideiussore;
mancata e omessa valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio, segnatamente: del contratto di mutuo su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto (doc. 6 fascicolo di primo grado op- posta); della fideiussione omnibus rilasciata dal a garanzia delle obbligazioni as- CP_2 sunte dalla debitrice principale in epoca antecedente la stipulazione del CP_5 contratto di mutuo (doc. 7 fascicolo di primo grado opposta). Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da par- CP_2 te appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
5 Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 24 aprile 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è fondato, nei limiti di seguito precisati.
3. Con il primo motivo (“omessa pronuncia in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva di rispetto alle eccezioni di nullità delle clau- Parte_1 sole fideiussorie per contrarietà alla normativa consumeristica”) parte appellante in sintesi deduce: “in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999, la cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito de- rivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto
è unicamente l'altro contraente, ovvero la Banca […] Dei diritti derivanti dal contratto, il cessionario acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, le ga- ranzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della pre- stazione. Non gli sono invece trasferite le azioni inerenti l'essenza del precedente con- tratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito”.
Il motivo è infondato.
I giudici di legittimità hanno chiarito che in caso di cartolarizzazione non è consen- tito al debitore ceduto proporre eccezioni nascenti da rapporti intrattenuti con il cedente diversi da quelli oggetto di cessione (quali quella di compensazione), in quanto i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un “patrimonio separato” (vedi Cass.
30/08/2019, n.21843 : “i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della so- cietà di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti in- corporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del
6 cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso”; vedi anche Cass.
02/05/2022, n.13735).
La cartolarizzazione tuttavia non può pregiudicare la possibilità per il debitore ce- duto di opporre, secondo i principi generali, le eccezioni concernenti l'esistenza e la vali- dità del negozio da cui deriva specificatamente il singolo credito ceduto (vedi chiaramen- te, in motivazione, la stessa 21843/2019: “si ritiene che il debitore ceduto possa "oppor- re al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto" (Cass.
Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575, Rv. 543196-01; in senso analogo Cass. Sez. 5, ord.
20 aprile 2018, n. 9842, Rv. 648359-01). Siffatto principio, del resto, ha trovato appli- cazione con riguardo a quella forma di cessione "in blocco" di crediti […] si è ritenuto che "la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quan- to avviene senza o addirittura contro la sua volontà", sicchè "il debitore ceduto può op- porre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto”).
L'eccezione relativa alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto relativa allo stesso rapporto ceduto ben poteva quindi essere opposta dal debitore al ces- sionario.
4. Con il secondo motivo (“errata statuizione in ordine alla qualifica di consuma- tore dell'opponente e conseguente errata ritenuta applicabilità del D.Lgs. CP_2
n. 206/2005”) parte appellante in sintesi deduce: “il finanziamento di cui si discute è stato concesso a (società avente per oggetto sociale la somministrazione di CP_5 alimenti e bevande) per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia per la costruzione di un immobile a uso ristorante […] L'odierno appellato interveniva alla stipula del mutuo de quo in qualità di fideiussore della società, di cui il figlio è membro Parte_3
7 esprimente del Consiglio di Amministrazione […] risulta peraltro che il socio
[...]
e il di lui padre , odierno appellato, svolgono attività professio- Pt_3 CP_2 nale di commercialisti con medesimo domicilio anche fiscale in Viareggio, via Padova
n. 27 […] , in epoca antecedente la stipula del mutuo in questione, segna- CP_2 tamente in data 06/05/2002, aveva rilasciato fideiussione omnibus (non azionata in sede monitoria) sempre per le obbligazioni già consentite o da consentire a CP_5 verso l'allora , sino alla concorrenza di euro
[...] Controparte_4
500.000,00 […] Alla luce del contesto sopra descritto in cui si colloca l'operazione di finanziamento è invece da escludersi che possa qualificarsi consumatore. CP_2
In altri termini è certo che il abbia rilasciato la fideiussione specifica di cui al con- CP_2 tratto di mutuo per le esigenze e gli interessi connessi all'esercizio di impresa della so- cietà e non certo per far fronte a esigenze personali o della propria fami- CP_5 glia, segnatamente per esigenze personali del figlio (socio di Parte_3 CP_5
”.
[...]
Il motivo è destituito di fondamento.
“Nel contratto di fideiussione, per stabilire se il fideiussore può beneficiare delle tutele previste dal Codice del Consumo occorre valutare le caratteristiche del fideiusso- re stesso, indipendentemente dal contratto principale garantito. In particolare, si ritie- ne consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professiona- le, stipula la fideiussione per scopi estranei a tale attività. Questo significa che la ga- ranzia non deve essere legata all'esercizio della professione, né strettamente necessaria al suo svolgimento” (vedi Cass. sez. I 07/05/2024 n.12286; vedi anche Cass. sez. II
30/08/2023, n.25459: “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di rifles- so", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito”; Cass. S.U.
27/02/2023, n.5868 : “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applica- zione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_2 causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore per- Per_3 sona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività
8 professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento”).
Nella fattispecie, come evidenziato dal Tribunale e come emerge documentalmente dalla visura, non era né socio né amministratore della CP_2 CP_5 né vi sono elementi per ritenere che il rilascio della garanzia a favore della società avente ad oggetto la somministrazione di bevande fosse espressione dell'attività professionale di commercialista esercitata dallo stesso;
l'unico motivo emergente per il rilascio della fi- deiussione risulta quello relativo al legame familiare con il figlio , socio ed am- Pt_3 ministratore della né assume rilievo alcuno ai fini dell'esclusione della CP_5 qualifica di consumatore il rilascio di altra fideiussione per la medesima società, fideius- sione peraltro, come indicato da parte appellante, “non azionata” nel presente giudizio.
5. Con il terzo motivo (“errata e incongrua motivazione in relazione alla ritenuta vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ., prevista dall'art. 18 del con- tratto di mutuo, per asserito difetto di trattativa individuale tra banca mutuante e fi- deiussore;
mancata e omessa valutazione del materiale probatorio acquisito al giudi- zio, segnatamente: del contratto di mutuo su cui è fondato il decreto ingiuntivo opposto
(doc. 6 fascicolo di primo grado opposta); della fideiussione omnibus rilasciata dal a garanzia delle obbliga-zioni assunte dalla debitrice principale in CP_2 CP_5 epoca antecedente la stipulazione del contratto di mutuo (doc. 7 fascicolo di primo gra- do opposta). Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”) parte appel- lante in sintesi deduce: “la fideiussione de qua è stata rilasciata dal contestual- CP_2 alla stipulazione del mutuo;
la predetta garanzia è consacrata all'interno di un Pt_4 atto pubblico e non rilasciata con un mero atto predisposto dall'istituto bancario su moduli e formulari. Essa costituisce dunque di per sé espressione della libertà di auto- determinazione e di comprensione da parte del fideiussore del contenuto delle CP_2 clausole contrattuali […] La documentazione dimostra in modo inequivoco che la bozza del contratto di finanziamento con i relativi allegati è stata trasmessa dalla banca mu- tuante alle parti in data 13/11/2002, ossia un mese prima della stipulazione dell'atto
9 notarile (l'atto pubblico è datato 19/12/2002). L'appellato padre di uno dei soci CP_2 della società mutuataria, al pari degli altri contraenti, ha dunque avuto modo di pren- dere visione delle condizioni contrattuali ed è stato messo in condizione di compiuta- mente valutare il contenuto dell'atto, accettandolo in ogni sua parte prima di sottoscri- verlo dinanzi il notaio. Anche qualora possa ritenersi applicabile alla fattispecie la di- sciplina del codice del consumo, il che è non è per quanto sopra detto, la trattativa in- dividuale vi è stata, avendo tutte le parti preso adeguata contezza delle condizioni con- trattuali prima della stipulazione dell'atto pubblico e avendovi aderito mediante la sot- toscrizione del medesimo […] Con riferimento a contratti del consumatore conclusi prima dell'entrata in vigore del Codice del consumo, per consolidata giurisprudenza di legittimità, quando il contratto è stato redatto nella forma dell'atto pubblico notarile, le clausole inserite nel contratto, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. 18275/21, 15223/20, 15237/17). […] Non appare nemmeno ipotiz- zabile una 'trattativa individuale' più consapevole ed effettiva di quella svolta in sede di stipula per atto notarile, per cui le due clausole in questione devono ritenersi piena- mente valide ai sensi e per gli effetti del citato art. 34 comma 4”.
Il motivo è fondato, per quanto di seguito esposto.
5.1. In fatto è opportuno preliminarmente evidenziare:
- che la fideiussione è stata inserita nell'atto pubblico notarile di concessione del mutuo ipotecario (rogito in data 19 dicembre 2002);
- che allegato all'atto notarile vi è la lettera in data 13 novembre 2002 con la quale la di CA comunicava l'accoglimento della domanda di mutuo, con Controparte_4 relativo “capitolato” contenete le condizioni generali relative ai mutui ipotecari, lettera e
“capitolato” sottoscritti anche dai fideiussori;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., assieme alla compiuta regolamentazione del rapporto fideiussorio, risulta inserita (non nel citato “capitolato” allegato ma) uni- camente nell'atto pubblico (vedi punti 18 e 19: “18) I fideiussori dispensano inoltre la dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 CC, intendendo di rima- CP_4
10 nere obbligati, in deroga a tale disposizione, anche se la non abbia proposto le CP_4 sue istanze contro la parte mutuataria e gli eventuali coobbligati o non le abbia conti- nuate. 19) I fidejussori sono tenuti a pagare immediatamente alla a semplice ri- CP_4 chiesta scritta, anche in caso di opposizione della parte mutuataria, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.”).
5.2. Parte appellante non contesta che la deroga all'art. 1957 c.c. costituisca una clausola che ex art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) si presume “vessato- ria fino a prova contraria”.
Anche la Corte di Cassazione, con riferimento alla previgente (ma sovrapponibile) disciplina dell'art. 1469 bis c.c. ha avuto modo di precisare che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sancendo “a carico del consumatore … limitazioni della facoltà di op- porre eccezioni” (art. 1469 bis, comma secondo n. 18, corrispondente all'attuale art. 33, comma 2, lettera t) rientra nella “lista grigia” delle clausole che si presumono vessatorie
(vedi, anche in motivazione, Cass. sez. III, 28/09/2023, n.27558: “risulta a tale stregua non essersi dalla corte di merito considerato che, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita
Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggetta- mento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significa- tivo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguar- do al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risul- ti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applica- zione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass.,
8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. al- tresì Cass., 28/6/2005, n. 13890). Disciplina che come questa Corte ha già avuto più
11 volte modo di sottolineare si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex art. 1341 c.p.c., comma 2, art. 1342 c.c., in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari”).
5.3. Qualificata la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. come presuntivamente vessa- toria ex art. 33 del Codice del Consumo, si tratta di valutare l'incidenza delle successive previsioni dell'art. 34, commi 4 e 5 in tema di predisposizione-trattativa (“4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa in- dividuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari pre- disposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, in- combe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di speci- fica trattativa con il consumatore”).
Con riferimento alla diversa tutela “formale” della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. i giudici di legittimità, come evidenziato dalla difesa di parte ap- pellante, in più occasioni hanno escluso che tale disciplina possa trovare applicazione per i contratti conclusi con atto pubblico (vedi Cass 16/07/2020, n.15253: le clausole in- serite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizio- ni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal con- traente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessi- tano di specifica approvazione”; Cass. 20/06/2017, n.15237; Cass. 21/09/2004,
n.18917: “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico o in forma pub- blica amministrativa, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei con- traenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto, in quanto la particolare forma contrattuale rivestita dall'accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta”).
Del resto, come osservato in dottrina, una doppia sottoscrizione non può comun- que trovare formale applicazione nell'ambito del contratto pubblico notarile, stante la
12 chiara lettera dell'art. 51 della legge notarile (legge 89/1913), che al n. 10 prevede una unica sottoscrizione finale, salva la “sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome” prevista al n. 12.
La stessa Cassazione in una recente pronunzia ha poi evidenziato la radicale diffe- renza strutturale tra la tutela formale dell'art. 1341 c.c. e quella “sostanziale” prevista dal
Codice del Consumo (vedi, in motivazione, Cass. Sez. III, 14 febbraio 2024, n. 4140:
“trattasi di disciplina invero altra e diversa da quella -concorrente- posta all'art. 1341 ss. c.c. applicabile a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, la vessatorietà della clausola ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 ben potendo vi- ceversa attenere anche al singolo rapporto contrattuale (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288;
Cass., 20/3/2010, n. 6802). Si è da questa Corte altresì sottolineato come ex art. 34, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -c.d. Codice del consumo-, il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predispo- sto dal "professionista" e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., spettando viceversa al "profes- sionista" superare tale presunzione, dando prova che la singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206 del 2005 ca- ratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (v.
Cass., 26/9/2008, n. 24262). La trattativa, quale presupposto di esclusione dell'appli- cazione della disciplina di tutela del consumatore ex D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 -
c.d. Codice del consumo- (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802), costituisce infatti un prius lo- gico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'a- busività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la re- lativa inapplicabilità dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisi- ti di individualità, serietà ed effettività, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento […]. In presenza di accordo frutto di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole con- trattuali rimane viceversa precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle
13 parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. La preclusione di- scende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di forma- zione del contratto (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262)”).
Nella medesima pronunzia si è altresì precisato che “allorquando il testo contrat- tuale utilizzato da un consumatore venga predisposto da un notaio o da altri profes- sionisti (quali ad esempio un avvocato o un commercialista) l'applicabilità della disci- plina di tutela del consumatore in argomento, può ritenersi del pari esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche pro- vocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti pre- disposto su incarico di una o di entrambe le parti”.
5.4. L'art. 34 al comma 5 in precedenza trascritto pone espressamente a carico del professionista “l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica tratta- tiva con il consumatore” ma solo con riferimento al “contratto concluso mediante sotto- scrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme de- terminati rapporti contrattuali”, mentre al precedente comma 4 esclude in generale la vessatorietà in ipotesi di trattativa individuale, senza alcuna previsione specifica in tema di onere probatorio.
Si tratta di una disciplina che trova precisa corrispondenza nel testo della direttiva n. 93/13/CEE (della quale la disciplina nazionale costituisce attuazione), che pone una preliminare alternativa tra “negoziato individuale” da un lato e “redazione preventiva” -
“contratto di adesione” dall'altro e successivamente sancisce un onere probatorio a cari- co del professionista nel caso specifico di “clausola standardizzata” (vedi art. 3 della di- rettiva: “2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. […] Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è
14 stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova”; in merito alla correlazione tra “clausola standardizzata” ed onere della prova a carico del professioni- sta del “negoziato individuale” vedi anche Corte di Giustizia, Sentenza Nona Sezione, 13 luglio 2023, ZR e PI
contro
AN DE, Causa C-265/22, punto 62 della motiva- zione: “dalla decisione di rinvio risulta che la convenuta nel procedimento principale sostiene che la clausola controversa è stata oggetto di negoziato individuale. Spetta al giudice del rinvio pronunciarsi su tale aspetto, prendendo in considerazione le norme relative alla ripartizione dell'onere della prova enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, della direttiva 93/13, le quali prevedono segnatamente che qua- lora il professionista che una clausola standardizzata è stata oggetto di nego- Per_4 ziato individuale, gli incombe l'onere della prova”).
In aderenza a tali dati testuali è stato precisato dai giudici di legittimità che il pre- supposto applicativo della tutela, almeno per le clausole inserite nelle cosiddetta “lista grigia”, sia dato dalla predisposizione unilaterale da parte del professionista e che tale presupposto, al di fuori della particolare previsione del comma 5 (ovvero del “contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”) debba essere provato dal consu- matore che voglia far valere l'inefficacia “in base alla regola generale ex art. 2697 c.c”
(vedi, in particolare, in motivazione, Cass. sez. III, 26/09/2008, n.24262: “la disciplina in argomento è invero funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del pro- fessionista, quali possibili fonti di abuso. Laddove l'accordo costituisce in tutto o in par- te l'esito di una trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clauso- le contrattuali rimane viceversa precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore. La preclu- sione discende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola o del con- tratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unila- terale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto […] Le richiamate norme fanno specifico ed espresso riferi- mento esclusivamente ai contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti
15 per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, laddove nes- suna regola particolare è invece al riguardo dettata con riferimento al contratto indi- vidualmente negoziato. […] al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia della clausola in base alla regola generale ex art. 2697 c.c., incombe di alle- gare che ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista, il quale lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 1469 bis c.c., comma 3, o D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, (ovvero art. 36, comma 2). Spet- ta viceversa al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertan- to la prova positiva dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità, in quan- to caratterizzata dagli imprescindibili requisiti più sopra indicati, ad atteggiarsi a pre- supposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento”).
In sintesi: la disciplina di tutela del consumatore prevista dagli art. 33 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 trova applicazione tanto in ipotesi di contratti sotto- scritti mediante “moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali” (“clausola standardizzata”, per usare l'espressione della direttiva) che di contratto singolo, “non standard”, ma con diversa ripartizione dell'onere probatorio a carico del consumatore: nella prima ipotesi la predisposizione ri- sulta di per sé comprovata e vi è l'immediato onere a carico del professionista della di- mostrazione della trattativa individuale e specifica della clausola;
nella seconda ipotesi, qualora si tratti di stipulazione negoziale apparentemente singola, il consumatore è te- nuto fornire la preliminare prova della predisposizione unilaterale del contratto ad opera del professionista (che si tratti in effetti di un “contratto di adesione”, per usare l'espressione della direttiva) e solo all'esito il professionista sarà tenuto a dimostrare la trattativa individuale e specifica.
Il presupposto applicativo della disciplina speciale di tutela è infatti costituito dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista ed ove tale presupposto non emerga dall'utilizzo di moduli, formulari, “clausole standardizza- te” deve essere provato dal consumatore (vedi anche Cassazione civile sez. III,
16 20/03/2010, n.6802: la disciplina di tutela del consumatore posta dagli art. 33 e ss.
d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizza- zione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.
Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposi- zione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia sta- to singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare (come nella spe- cie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un im- mobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, comma 2, c.c., con cui concorre unicamente nell'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti”).
5.5. Chiarita la generale ripartizione dell'onere della prova in ordine alla predispo- sizione ad opera del professionista, deve esaminarsi l'ulteriore questione relativa alla possibilità che pure un atto pubblico notarile possa, concretamente, qualificarsi quale
“contratto per adesione”, con applicazione della disciplina degli artt. 33 e seguenti del
Codice del Consumo.
L'art. 47 della legge notarile dispone: “1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimo- ni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto”; il successivo art. 51 prescrive che “dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo” sia “data dal notaro, o, presente il nota- ro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti” (mentre “la lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano legge- re e scrivere”); il regolamento per l'esecuzione della legge notarile (R.D. 10 settembre
17 1914, n° 1326) all'art. 67 prevede poi : “spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia;
a lui solo compete d'indagare la volontà delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà”.
In dottrina è stato evidenziato che la compilazione materiale dell'atto da parte del notaio, la lettura e la richiesta di conferma della conformità alla volontà delle parti di per sé non escludono che il testo contrattuale trasfuso nell'atto pubblico sia stato in realtà previamente predisposto dal professionista;
vari Autori hanno condivisibilmente osser- vato: “non solo l'atto notarile non esclude il presupposto della predisposizione unilate- rale da parte del professionista (in casi quali i mutui bancari), ma anche che il Notaio non è in condizione, al momento della conclusione del contratto, di conoscere quale sia stata la negoziazione pre-contrattuale delle clausole e soprattutto se tale negoziazione abbia rappresentato o meno una trattativa ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Codice del consumo”; “è agevole constatare che il 'procedimento' notarile non può in alcun modo escludere il fatto storico della predisposizione unilaterale, rispetto alla quale la volontà negoziale espressa dal contraente debole, si configura pur sempre come ade- sione ad uno schema fatto dalla controparte”; “il semplice fatto che il notaio rediga l'atto e lo legga alle parti, spiegandone il contenuto, e che estenda la lettura eventual- mente anche agli allegati, non è sufficiente ad evitare che talune clausole possano esse- re dichiarate inefficaci perché abusive"; “la verità è che la stipulazione avanti il notaio non implica di per sé la negoziazione del contratto e non sembra pertanto sostenibile la teoria secondo cui, nell'ipotesi in esame, dovrebbe inevitabilmente venir meno la carat- teristica della predisposizione unilaterale”; “qualora un contratto in serie sia redatto in forma pubblica, la lettura dell'intero contenuto contrattuale da parte del notaio alle parti e la loro conseguente sottoscrizione, non può essere, di per sé, in grado di annul- lare il carattere unilaterale della predisposizione o meglio di rendere esistente una trattativa che non c'è stata”; “di fronte a un contratto già predisposto, neppure il no- taio è chiamato a rappresentare in forma giuridica gli interessi delle parti, né tanto meno a mediare tra questi;
egli si trova a ricevere un atto già compiutamente formato: in cui cioè si è interamente estrinsecata l'autonomia privata, pur se in termini del tutto
18 asimmetrici (insomma la confezione per atto pubblico non suppone per nulla, né impli- ca, la presenza di trattative)”.
La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare in generale che “la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o meno devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive […] tenuto conto della particolare fiducia che il consumatore dimostra, di norma, nei confronti del no- taio, nella sua qualità di consulente imparziale, e del fatto che gli atti redatti da quest'ultimo non sono inficiati da illegittimità, esiste un rischio non trascurabile che il consumatore sia meno vigilante al momento della predisposizione di detti atti quanto all'esistenza di clausole abusive” (così Corte di Giustizia, Sez. III, 1.10.2015, causa C-
32/14 – ERSTE Bank Hungary Zrt. – punti 48 e 54 della motivazione). Tes_1
In una successiva pronunzia la stessa Corte di Giustizia ha poi espressamente evi- denziato che la predisposizione unilaterale non è esclusa dalla successiva redazione in foma notarile né dalla preliminare trasmissione del testo al consumatore (vedi Corte di
Giustizia, Prima Sezione, Ordinanza del 24 ottobre 2019 – causa C 211/17, punti Per_5
47-50 della motivazione, informalmente tradotti dal testo ufficiale in lingua francese:
“ritenere automaticamente che la mera sottoscrizione del contratto costituisca la prova dell'esistenza di una negoziazione individuale delle clausole contrattuali equivarrebbe a privare l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/13, e in particolare il suo ultimo comma, del suo effetto utile. 48 La circostanza che il contratto sottoscritto dal consu- matore sia stato autenticato da un notaio, come nel caso di specie, non è idonea a ri- mettere in discussione tale valutazione. Infatti, la sottoscrizione del contratto da parte del consumatore, anche se autenticata, prova soltanto che tale contratto è stato conclu- so e non prova in alcun modo che le clausole contestate siano state oggetto di negozia- zione individuale, nell'ambito della quale il consumatore ha avuto la possibilità di inci- dere sul contenuto delle clausole stesse. 49 Inoltre, la negoziazione delle clausole del contratto non deve essere confusa con l'informazione preventiva del consumatore, la quale si fonda sull'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 5 della direttiva 93/13 e che la Corte ha dichiarato di fondamentale importanza, nella misura in cui è sulla base di tale informazione che il consumatore decide se desidera essere vincolato dalle condi-
19 zioni predisposte in precedenza dal professionista (v., in tal senso, sentenze del 30 apri- le 2014, e C 26/13, EU:C:2014:282, punto 70, e del 16 gennaio Per_6 Persona_7
2014, Constructora Principado, C 226/12, EU:C:2014:10, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 50 Pertanto, la circostanza che, conformemente all'obbligo di trasparenza pre- visto dall'articolo 5 della direttiva 93/13, il contratto sia stato trasmesso al consumato- re prima della sua conclusione non è, di per sé, determinante per ritenere che le clauso- le successivamente contestate dal consumatore siano state oggetto di negoziazione in- dividuale”).
Il contratto concluso nella forma dell'atto pubblico notarile ben può quindi essere, in concreto, un “contratto per adesione” unilateralmente predisposto dal professionista e tale circostanza può emergere anche in via documentale: ad esempio il consumatore può dimostrare di aver previamente ricevuto dalla banca, insieme alla comunicazione della concessione del finanziamento e delle relative condizioni economiche, anche le condizioni generali e la minuta del contratto, esattamente poi trasfuse nell'atto pubbli- co.
In alcuni casi, come concretamente avvenuto nella fattispecie per cui è causa, pos- sono essere addirittura allegati all'atto pubblico ed espressamente richiamati, per farne parte integrante, anche i “moduli o formulari” predisposti dal professionista per la rego- lamentazione standardizzata di quel genere di rapporti.
Del resto la prassi della predisposizione unilaterale ad opera delle banche del testo dei mutui ipotecari da sottoscrivere per atto notarile trova preciso riscontro anche nel
Provvedimento della Banca di Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche circa la
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, che alla sezione II, punto 6 prevede il diritto del cliente di avere dalla banca “la consegna della copia del contratto idonea per la stipula”, “dal momento in cui viene concordata la data per la stipula presso il notaio”, con la specificazione che “possono essere omessi eventuali dati il cui inserimento nel testo è a carico del notaio”, a riprova di testi standard predisposti dal professionista meramente riprodotti nella forma dell'atto pubblico (salvo solo l'inserimento dei “dati”), ove necessario per la trascrizione od ad altri fini.
20 In ogni caso la prova della unilaterale predisposizione (necessaria ove non risultino utilizzati modulo o formulari e quindi si tratti di contrattazione apparentemente singola)
è libera e potrà dal consumatore essere fornita anche tramite testi o presunzioni.
5.6. Poste tali premesse in diritto (onere per il consumatore di provare la predispo- sizione unilaterale da parte del professionista, salva l'ipotesi di utilizzo di “moduli o for- mulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrat- tuali”; possibilità per il consumatore di provare la predisposizione unilaterale anche in caso di atto pubblico notarile), il motivo di appello è, in concreto, fondato.
Nell'atto notarile di mutuo ipotecario per cui è causa è espressamente richiamata ed allegata la comunicazione della banca di accettazione della richiesta di finanziamento, con il relativo “capitolato” generale (allegati A e B all'atto pubblico) e “la parte finanzia- ta” dichiara di “accettarne le condizioni” (vedi art. 1 e 2 dell'atto). In relazione alle con- dizioni del mutuo quali risultanti da tale “capitolato” risulta quindi dimostrata la predi- sposizione unilaterale da parte della banca, con impiego concreto di “moduli o formula- ri” standard.
Le condizioni relative alla fideiussione, compresa la deroga all'art. 1957 c.c., come già esposto, non sono tuttavia inserite in tale “capitolato” ma sono interamente discipli- nate direttamente nell'atto pubblico, agli articoli da 15 a 25; il contratto di fideiussione non risulta quindi redatto mediante moduli o formulari (ipotesi prevista dall'art. 34, comma 4 Codice del Consumo, con relativa disciplina speciale anche in ordine alla ripar- tizione dell'onere della prova), ma mediante singolare e specifica stipulazione nella for- ma del rogito notarile.
In applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati (vedi in particolare i passaggi motivazionali di Cass. 24262/2008 sopra trascritti) il fideiussore-consumatore aveva quindi l'onere “in base alla regola generale ex art. 2697 c.c.” di fornire la compiu- ta prova della “unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto con- trattuale da parte del professionista” poi trasfusa nell'atto pubblico, ma tale onere non è stato assolto, non essendovi elementi per escludere che si tratti di contratto individual- mente e regolarmente negoziato.
21 Conclusivamente l'eccezione di declaratoria di inefficacia della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo non poteva trovare acco- glimento, difettando la prova preliminare, a carico del consumatore, della predisposizio- ne e “standardizzazione” delle clausole, necessaria ove il contratto non risulti redatto con moduli o formulari ma singolarmente ed individualmente, nella specie con atto pub- blico notarile.
6. “La revoca del decreto ingiuntivo operata dalla sentenza di primo grado di ac- coglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è definitiva, ed il titolo giudiziale revocato non è destinato a riviviscenza neppure nel caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello” (vedi Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017,
n.20868); pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza parte appellata deve essere con- dannata al pagamento delle somme di cui al decreto opposto: € 192.884,34, oltre inte- ressi legali dalla domanda al saldo.
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le al- tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado in € 9.000,00 (fase di studio € 1.800,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria € 3.000,00; fase decisionale € 3.000,00) e per il presente giudizio di appello in € 6.600,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase decisionale
€ 3.400,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_5
[...]
[...] [
nei confronti di avverso la sentenza n. 282/2023 del Tribunale
[...] CP_2 di CA pubblicata in data 08/03/2023, così provvede
IN RIFORMA della sentenza impugnata
- condanna al pagamento a favore di di € CP_2 Parte_1
192.884,34, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna parte appellata a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 9.000,00 e per il presente giudizio di appel- lo in € 6.600,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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