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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4700/2019 R.G. promossa da
n.q. di amministratore della ditta Parte_1 Controparte_1
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Peculio Frumentario n. 19 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Melita Cafarelli che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina, Controparte_2 C.F._1 via degli Amici n. 21 presso lo studio dell'Avv. Maria Sorrenti che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di amministratore Parte_1 della ditta “ ”, ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_1
275/19 del Giudice di Pace di Messina.
L'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere parzialmente fondate le domande delle parti, condannando la al pagamento di € 350,00 oltre interessi e, CP_2 contestualmente, accogliendo la domanda riconvenzionale della stessa per pari importo.
Ha esposto che la , a seguito di due sinistri occorsi rispettivamente ad una Fiat CP_2
Panda e ad un'FA 147, si è rivolta alla sua autocarrozzeria per le riparazioni, fornendo i pezzi di ricambio necessari, senza tuttavia concordare alcun prezzo per l'esecuzione dei lavori. Gli acconti versati, pari ad € 950,00, sono stati riferiti ad entrambe le vetture e non alla sola Fiat Panda, come erroneamente ritenuto dal primo giudice. L'FA 147 è stata riparata e consegnata, mentre per la Fiat Panda la ha corrisposto soltanto € CP_2
500,00, somma insufficiente a compensare l'attività svolta, consistente nella riparazione e verniciatura integrale del veicolo, gravemente danneggiato.
Ha precisato che, in assenza di pagamento del saldo, ha esercitato legittimamente il diritto di ritenzione ex art. 2756 c.c., trattenendo la vettura sino alla soddisfazione del credito, circostanza riconosciuta anche nella sentenza impugnata. Ha contestato, pertanto, la statuizione che ha ritenuto sussistente un danno da ritardo nella consegna, evidenziando come i lavori siano stati ultimati e la mancata restituzione sia stata giustificata dal mancato pagamento. Ha richiamato, inoltre, le scritture contabili prodotte in giudizio quale prova del credito certo, liquido ed esigibile.
Ha concluso chiedendo la riforma integrale della sentenza, l'accertamento del diritto a percepire € 1.920,00 quale compenso per la riparazione della Fiat Panda, la revoca della condanna al risarcimento danni di € 350,00 e la condanna dell'appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nella resistenza di , l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi Controparte_2 dell'art. 342, primo comma, c.p.c.
Tale disposizione prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di appello contenga la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata che si intendono censurare, la trascrizione della motivazione oggetto di critica, nonché la precisa esposizione delle ragioni per cui i fatti accertati dal primo giudice non corrisponderebbero a quelli dedotti come reali, con l'indicazione degli elementi probatori non valutati e, in caso di violazione di legge,
l'indicazione degli elementi idonei a dimostrare l'errore giuridico.
Nel caso di specie, l'atto di appello si limita a censurare genericamente la sentenza del
Giudice di Pace, senza rispettare il disposto normativo sopra richiamato. In particolare,
l'appellante non ha in alcun modo trascritto la parte motivazionale della sentenza che intende sottoporre a critica, né ha specificato in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle proprie doglianze, omettendo altresì di indicare gli elementi idonei a dimostrare l'asserito errore giuridico in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure.
Tale carenza determina l'inammissibilità dell'appello, non risultando soddisfatti i requisiti di specificità e chiarezza richiesti dall'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio. Le spese vanno liquidate sulla base dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in considerazione della definizione in rito della controversia e della modesta complessità della causa.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del giudizio, Controparte_2 liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Messina il 13 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza