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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr
Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4631/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: impugnazione di delibera assembleare.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata ad [...] [...] CF , elettivamente domiciliati in Siracusa v.le CodiceFiscale_2
Scala Greca 406 sc. B presso lo studio dell'avv. Roberto Trigilio, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
- attori -
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in via Tisia Ronco II n. 1/B Siracusa presso lo studio dell'avv. Mario Vaccarella che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- convenuto -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e impugnavano la Parte_1 Parte_2 delibera dell'assemblea del del 5.10.2022, al Controparte_1
punto 4, per 3 motivi, chiedendone l'annullamento.
pagina 1 di 5 Con il primo motivo di impugnazione deducevano che nel condominio Parte_3 non esistevano le tabelle millesimali, siccome mai approvate dall'assemblea, né predisposte dal costruttore e che quindi, in merito all'impugnata delibera, non poteva parlarsi di valido quorum deliberativo per assoluta incertezza dei millesimi di proprietà.
Con il secondo motivo contestavano la illogicità e contraddizione del deliberato nonché l'eccesso di potere in quanto dare incarico ad un tecnico di revisionare le tabelle ne presupponeva l'esistenza, mentre nel caso in esame esse sarebbero mancati.
L'assemblea avrebbe dovuto, quindi, a dire di parte attrice, deliberare la realizzazione ex novo delle tabelle, siccome non esistenti.
Con il terzo motivo gli attori contestavano il riparto spese del tecnico ing. , ed Controparte_2 in particolare deducevano la violazione dell'art. 69 dis. att. c.c. poiché il costo del compenso di tale professionista andava, se del caso, sopportato solo da altra condomina (
[...]
) che, modificando i suoi appartamenti, in particolare frazionandoli, aveva creato i Parte_4
presupposti in fatto e diritto per la revisione delle tabelle.
Sviluppava, quindi, in seno all'atto di citazione un complesso calcolo di millesimi per tentare di dimostrare che detta condomina aveva modificato il proprio appartamento in modo tale che vi erano ora variazioni che superano la soglia del 20% a cui fa riferimento la citata norma dell'art. 69 disp.att. c.c.
Si costituiva il , contestando le domande di parte attrice, in fatto e diritto, a tal fine CP_1
osservando che le tabelle di cui si è fatta applicazione per il calcolo del quorum deliberativo di seduta del 05.10.2021 vennero redatte negli anni '70 – da un tecnico a tal fine incaricato dai condomini - e che dette tabelle sono state, sin da allora, sempre in uso al . CP_1
Contestava, altresì, il dedotto eccesso di potere di cui al secondo motivo di impugnazione, osservando che non ricorreva tale fattispecie nel caso in esame.
In merito al terzo motivo di impugnazione la difesa del condominio osservava che, se le tabelle millesimali non fossero esistite, le spese per la loro redazione sarebbero dovute gravare su tutti i condomini in proporzione al diritto di proprietà individuale vantato e non sulla sola condomina
. Parte_4
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda.
Veniva tentata, invano, la mediazione, obbligatoria in questa materia, come da verbale negativo del 8.5.2023.
Con ordinanza del 26.9.2023 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
pagina 2 di 5 Con dette memorie parte convenuta osservava che, in ragione della recente approvazione delle tabelle millesimali, avvenuta con la delibera assunta nella seduta del 23.05.2023, era venuto meno l'interesse degli attori all'annullamento della deliberazione impugnata, ormai improduttiva di conseguenze giuridico-patrimoniali, per essere ogni effetto della stessa sostituito proprio dalla delibera del 25.03.2023.
Con la successiva delibera del 17.7.2023, punto E, il procedeva poi con 533,75/1000 CP_1
alla ratifica della delibera impugnata del 5.10.2022 approvata invece con 512,21/1000.
Aggiungeva infine che aveva ceduto alla figlia il diritto di usufrutto Persona_1 Pt_2 sull'appartamento facente parte dell'edificio condominiale e, quindi, difettava ormai anche di legittimazione attiva ed interesse.
All'udienza del 15.10.2024, senza l'espletamento di istruttoria, la causa veniva posta in decisione con termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Questi i fatti di causa e la posizioni difensive delle parti.
Va dichiarata cessata la materia del contendere a seguito dell'approvazione delle delibere assembleari del 23.5.2023 e del 17.7.2023 (depositate entrambe da parte convenuta con le prime note 183/6 cpc).
Con la delibera del 23.5.2023 il condominio ai punti 2 e 3 o.d.g. prevede “la revisione tabelle millesimali e/o redazione nuove tabelle millesimali.”
A prescindere dell'intrinseca contraddittorietà di punti 2 e 3 (o le tabelle si approvano o si revisionano), si osserva che, in detta delibera, poi, si dà atto, al punto 4, che, risulta alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell'unità immobiliare di un condomino;
i presenti convengono quindi, in revisione di quanto deliberato con l'impugnata delibera del 5.10.2022, di porre le spese del tecnico solo a carico dei condomini e e quindi di escludere gli attori. Parte_4 Parte_5
Si tratta, in sostanza, della doglianza espressa da parte attrice con il terzo motivo di impugnazione che lamentava proprio la erroneità del riparto approvato con l'impugnato punto 4 della delibera
5.10.2022.
Con la delibera del 17.7.2023, punto E, l'assemblea procede, quindi, alla ratifica dell'assemblea del 5.10.2022.
Sussiste quindi cessazione della materia del contendere.
In giurisprudenza è, infatti, pacifico che l'avvenuta ratifica e sostituzione della delibera condominiale impugnata con altra e sugli stessi argomenti della precedente deliberazione, comporta l'applicazione analogica dell'art. 2377, ultimo comma, c.c. impedendo la pronuncia di annullamento della delibera originariamente viziata.
pagina 3 di 5 Da ciò consegue la sopravvenuta carenza di interesse degli attori alla definizione del giudizio, il che conduce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, salva la cd. soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese che, nel caso di specie, vanno quindi poste a carico di parte convenuta.
Ora, avendo parte attrice impugnato il deliberato con 3 motivi, per la c.d. ragione più liquida,
l'accoglimento di uno o più di essi determina l'assorbimento degli altri.
Nel caso in esame, risulta che il ha utilizzato delle tabelle di fatto mai approvate. CP_1
E' innegabile che non sono mai esistite valide tabelle millesimali condominiali, non potendosi dar seguito alla tesi di parte convenuta secondo cui esse sarebbero state approvate per facta concludentia.
Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “In tema di condominio, le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti. Nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o di revisione) delle tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per "facta concludentia"(Cassazione civile, sez. II, 15/10/2019, n. 26042)
Dette tabelle, tuttavia, non solo non risultano mai state approvate, ma anche a voler dar seguito alla tesi di parte convenuta secondo cui erano vigenti per facta concludentia, esse sarebbero state comunque errate per oltre 1/5 e quindi non utilizzabili a seguito della recente modifica dell'appartamento posto al 1° p.
Esse quindi non sarebbero state comunque applicabili rispetto a quando furono predisposte essendo stati modificati gli originari luoghi in modo sostanziale.
Nel caso di specie è documentato che gli attori non hanno apportato alcuna modifica al loro appartamento, di guisa che non può ad essi addossarsi, il costo del tecnico scelto dal condominio che dove gravare, anche nell'ipotesi di tabelle esistenti, solo su chi ha modificato gli appartamenti.
A riprova si richiama il fatto che il , dopo la notifica dell'atto di citazione con cui al CP_1
punto 3 gli attori contestavano il riparto spese del tecnico, con successiva delibera del 17.7.2023 punto E ha modificato il piano di riparto che attiene proprio al pagamento del tecnico.
pagina 4 di 5 Gli attori, quindi, ex ante, avevano tutto l'interesse ad impugnare e quindi il diritto ad incoare il presente giudizio, tenuto conto che detta delibera non solo presentava vizi di forma, ma era anche idonea ad incidere negativamente sul loro patrimonio.
Sussiste quindi soccombenza virtuale di parte convenuta.
In materia di spese si richiama a tal fine Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714 per cui: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e liquidate come da scaglione del D.M. 147 del
13.8.2022 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00; Fase decisionale, valore medio: € 851,00).
Vanno poste a carico di parte convenuta anche le spese della procedura di mediazione.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 4631/2022, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano nella misura di
€ 2.552,00, oltre accessori ed € 426,00, oltre accessori per onorario della fase di mediazione, oltre le spese di mediazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siracusa il 29.1.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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