Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10429/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10429/2022 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 26.9.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.7.1959 ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Napoli al Viale
Privato delle Fiorentine a Chiaia n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio
Olivares, in virtù di procura alle liti allegata all'atto introduttivo del presente giudizio
- ATTORE -
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] l'[...] CP_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE-
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] CP_2 C.F._3
- CONVENUTO CONTUMACE –
Oggetto: adempimento obbligazioni di pagamento
Conclusioni: all'udienza del 26.9.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.5.2022 e il 24.2.2023,
[...] chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento delle spese che Parte_1 lo stesso deduceva di aver anticipato in favore dei nipoti e coeredi, CP_1
e
[...] CP_2
In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore assumeva:
- che, in data 7.3.2012, gli eredi legittimi di deceduto in Persona_1
Napoli il 10.10.2009 – e, segnatamente, la moglie i Controparte_3 due figli e ed i due nipoti Parte_1 CP_4 CP_1
e (questi ultimi in qualità di eredi di
[...] CP_2 Persona_2 figlia di deceduta in Napoli in data 3.2.2012) – si riunivano Persona_1 dinanzi al notaio per stipulare un “atto di conferma - Persona_3 collazione in natura e divisione” (registrato in Napoli il 15.3.2012 al n. 3124/1T);
- che la spesa di tale atto veniva posta a carico dei condividenti, ciascuno per quanto di spettanza;
- che, alla stipula dell'atto, era presente anche coniuge CP_5 superstite di e padre di e il Persona_2 CP_1 CP_2 quale prestava acquiescenza al testamento lasciato dalla coniuge, con il quale la quest'ultima aveva devoluto l'intera sua eredità ai figli e e, CP_1 CP_2 al contempo, rinunziava ad ogni eccezione e riserva, ivi compresa l'azione di riduzione;
- che la quota parte delle spese relative all'atto di conferma, collazione in natura e divisione spettante agli eredi e Controparte_6
- pari ad € 10.000,00, su richiesta di questi ultimi e con CP_2 precipuo obbligo restitutorio, veniva versata dallo stesso attore,
[...]
a mezzo bonifico bancario del 13.3.2012. Parte_1
L'attore, inoltre, deduceva di aver versato al Fisco, per sé e per conto dei comproprietari pro indiviso, le imposte di registro per la locazione al tempo della comunione, anticipando così anche la quota parte spettante agli eredi di ed ammontante ad € 427,38. Persona_2
Senonché, l'attore lamentava che, una volta che erano stati effettuati i predetti versamenti, i convenuti si erano sottratti all'adempimento spontaneo CP_2 dell'obbligazione restitutoria nei suoi confronti di quanto lo stesso aveva
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anticipato a titolo di spese, sia per quanto riguarda l'atto di divisione, sia per quanto concerne le imposte di registro per la locazione.
Tanto premesso, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore dei seguenti importi:
- € 10.000,00, a titolo di spese relative all'atto di conferma, collazione in natura e divisione;
- € 427,38 a titolo di spese di registrazione del contratto di locazione sul patrimonio indiviso al tempo della comunione ereditaria.
Instauratosi il contraddittorio, i convenuti e CP_1 CP_2 benché ritualmente citati in giudizio, non si costituivano, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 26.9.2024, il giudice riservava la causa a sentenza, concedendo i termini di cui all'art 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dall'attore è fondata per quanto di ragione e merita, pertanto, di essere accolta nei sensi di cui in motivazione.
Dalla documentazione allegata al fascicolo attoreo, emerge chiaramente che l'attore ha anticipato, per conto dei convenuti Parte_1 CP_1
e la quota parte di loro spettanza a titolo di spese per
[...] CP_2
l'atto di “conferma, collazione in natura e divisione”, stipulato in data 7.3.2012 innanzi al notaio Persona_3
Nella produzione di parte, infatti, è stata esibita copia della disposizione bancaria di avvenuto pagamento da parte di della Parte_1 somma di € 10.000,00 a favore del notaio . Persona_3
E giova appena precisare che nella causale dell'atto è chiaramente indicato che trattasi di “anticipo divisione eredi (cfr. allegato n. 2 del Persona_2 fascicolo di parte attrice).
Alla luce di quanto sopra, quindi, i convenuti, che, rimanendo contumaci, non hanno provato di aver estinto l'obbligazione restitutoria gravante sugli stessi,
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devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di 10.000,00 euro dallo stesso anticipata per loro conto.
Quanto, invece, alla domanda restitutoria della quota parte spettante ai convenuti e relativa all'imposta di registro della locazione al tempo della CP_2 comunione ereditaria, deve dirsi che non è stata fornita prova sufficiente dell'avvenuto versamento da parte dell'attore della somma richiesta a tale titolo. L'attore, infatti, ha prodotto un modello F24 (allegato n. 3 del fascicolo di parte attrice), dal quale, tuttavia, non è dato evincersi in maniera assolutamente inequivoca la riconducibilità degli importi ivi indicati alla causale dedotta nell'atto di citazione. Ne deriva che, non risultando pienamente adempiuto l'onere probatorio relativo al pagamento della somma di € 427,38, la domanda di restituzione concernente la predetta somma non può essere accolta.
I convenuti, quindi, devono essere condannati a pagare in favore dell'attore soltanto la somma di 10.000,00 euro.
Su tale importo, devono essere calcolati gli interessi legali dalla data di effettivo esborso (13.3.2012, quale data di emissione del bonifico bancario allegato alla produzione attorea), fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste, in solido, a carico dei convenuti.
In proposito, deve appena precisarsi che la liquidazione dei compensi professionali del procuratore per il presente giudizio è stata operata con espunzione della sola fase istruttoria (in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1 nei confronti di e e, per l'effetto,
[...] CP_1 CP_2 condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 10.000,00 a titolo di restituzione di quanto anticipato dall'attore per l'atto di conferma, collazione in natura e divisione del 7.3.2012; 2. rigetta, nel resto, la domanda attrice;
3. condanna i convenuti e al pagamento in CP_7 CP_2 favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 315,00 per
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esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali del procuratore, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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