CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2722/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 95 20121 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MARESTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI,8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ARDIA
PAOLINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CESARE CP_2 C.F._1
BATTISTI,8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ARDIA PAOLINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza n.
6620/2022 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa XV civ, estensore Dott.ssa Zana nel procedimento RG 53602/2018, emessa il 30/06/2022, depositata il
27/07/2022 non notificata
In via principale
In riforma della sentenza impugnata, con riferimento ai capi 1) e 2) e per quanto al regime delle spese
In via preliminare di rito dichiarare la propria incompetenza a decidere della domanda principale essendo competente a decidere secondo arbitrato rituale l'Arbitro Unico designando dalla Camera Arbitrale Nazionale ed
Internazionale di Milano
Accertare e dichiarare che il trasferimento in parola è subordinato all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di ed al diritto di gradimento così come previsti dallo statuto sociale. CP_3
Condizionare il trasferimento delle quote di Gefima s.r.l. al pagamento da parte degli attori ed a favore di dell'importo di € 356.058. Parte_1
In via istruttoria ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze. vero è che:
1) i documenti da 5 a 21 a rammostrarsi rappresentano le operazioni contabili annotate sulle scritture obbligatorie di Parte_1
2) le operazioni contabili di cui al precedente capitolo rappresentano i movimenti effettivamente effettuati. pagina 2 di 18 A testi: Dott. via Montebianco, 60/a, Rozzano. Testimone_1
Ammettersi le produzioni documenti di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc di parte convenuta.
*
Occorrendo, disporre CTU tecnica sui documenti prodotti al fine di determinare le somme corrisposte dai soci a copertura perdite della società dal 2013 alla data odierna.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per e Controparte_1 CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare: in principalità, nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 6620/22 emessa il 30.06.2022 dal
Tribunale di Milano e, per l'effetto, accertata e dichiarata, per tutti i motivi indicati in narrativa,
l'esistenza di un negozio fiduciario concluso tra – da una parte e il sig. Controparte_1 [...]
e – da altra parte – (ora , avente ad oggetto la complessiva quota CP_2 CP_4 Parte_1 sociale del 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., ceduta pro quota dagli odierni attori in data 15 maggio 2013 con l'obbligo della convenuta di ritrasferire agli attori la predetta quota sociale;
accertata e dichiarata la violazione, da parte della convenuta dell'obbligo di ritrasferire agli attori Parte_1 la quota sociale predetta, disporre, con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento delle quota sociale, complessivamente pari al 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., a carico della convenuta e favore di e del sig. , in misura del Parte_1 Controparte_1 CP_2
25% cadauno;
2. in via subordinata, accertata e dichiarata, per tutti i motivi indicati in narrativa, la simulazione della cessione delle quote sociali della Gefima s.r.l., complessivamente pari al 50% del capitale sociale, intercorsa tra – da una parte – – da altra parte – (ora in data 15 CP_1 CP_4 Parte_1 maggio 2013, dichiarare che le quote sociali predette sono di proprietà degli attori Controparte_1
e sig. , in misura del 25% cadauno con ogni conseguente statuizione;
[...] CP_2
3. in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato, per tutti i motivi indicati in narrativa,
l'inadempimento della convenuta all'atto di cessione in data 15 maggio 2013 (doc. 2), Parte_1 risolvere ex art. 1453 cod. civ. l'atto di cessione suddetto e, per l'effetto, condannare in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a trasferire agli attori e sig. Controparte_1
pagina 3 di 18 , in misura del 25% cadauno, la quota sociale oggetto dell'atto di cessione CP_2 summenzionato, complessivamente pari al 50% del capitale sociale della Gefima s.r.l., fissando, ex art. 614-bis cod. proc. civ., una penale pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
In via Istruttoria
1. Ammettere prova orale per interpello del legale rappresentante pro tempore di e per Parte_1 testi su tutti i seguenti capitoli di prova:
1. vero che, con atto notarile in data 19 ottobre del 2009, ha acquistato in Controparte_1 parte da (oggi ed in parte da una quota di partecipazione CP_4 Parte_1 CP_5 pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. al prezzo di € 162.500, come da documento che si mostra (cfr. doc. 1);
2. vero che, con atto notarile in data 19 ottobre del 2009, il sig. ha acquistato da CP_2 CP_4
(oggi una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l.,
[...] Parte_1 al prezzo complessivo di € 162.500,00, come da documenti che si mostra (cfr. doc. 1);
10. vero che nel mese di aprile del 2013 aveva la necessità di ottenere velocemente il CP_3 finanziamento dalla banca al fine di dare avvio ai lavori nel cantiere di Ossona come da documento che si mostra (doc. 9)
11. vero nel mese di maggio 2013, prima che l'accordo fiduciario fosse stato ultimato, ha CP_4 richiesto a e a di procedere alla cessione delle quote di CP_2 Controparte_1 partecipazione in Gefima s.r.l. al fine di accelerare la pratica di finanziamento;
12. vero che, nonostante la cessione a delle quote di partecipazione, il sig. CP_4 CP_2
e godevano della prerogativa di soci di Gefima s.r.l.; Controparte_1
14. vero che nel mese di novembre del 2013 il commercialista di sollecitava i sigg. CP_4 Parte_2
, e a sottoscrivere con urgenza l'accordo avente ad oggetto la
[...] CP_2 Persona_1 retrocessione delle quote di al fine di poter chiudere il bilancio al 31dicembre 2013 come da CP_3 documento che si mostra (doc. 11);
15. vero che tutti i pagamenti effettuati da a e in forza del CP_4 CP_2 Controparte_1 contratto di cessione delle quote di sono stati contestualmente restituiti come da documento che CP_3 si mostra (docc. 3,4,5,6, e 7);
17. vero che le richieste di finanziamento da parte di Gefima s.r.l. sono andate avanti per alcuni anni;
pagina 4 di 18 18. vero che nel 2017 ha proposto a e il trasferimento di Pt_1 CP_2 Controparte_1 alcuni immobili in sostituzione della restituzione delle quote sociali di Gefima s.r.l. come da documento che si mostra (doc. 12);
19. vero che alcun rendiconto ha rimesso circa la partecipazione in Gefina s.r.l. detenuta CP_4 fiduciariamente per conto del sig. e di . CP_2 Controparte_1
Si indicano quali testi:
a) sig. domiciliato in Binasco, via dei Mille n. 8 sui capitoli dal n. al n. 1 al n. 19; Testimone_2
b) dott. , domiciliato in Milano, via Vittor Pisani 10 sui capitoli dal n. al n. 1 al n. 19; Testimone_3
c) avv. Fabio Zanati, domiciliato in Milano, via San Francesco d'Assisi 8, sul capitolo sub 9.
2. Confermare il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate.
In ogni caso, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio con refusione del contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. e -in qualità di fiducianti venditori delle proprie quote CP_2 Controparte_1 pari al 50% del capitale sociale della Gefima s.r.l. (di seguito “ ) - hanno convenuto in giudizio, CP_3 dinanzi al Tribunale di Milano, (“ , già -nella veste di fiduciario Parte_1 Pt_1 CP_4 acquirente- al fine di ottenere il ritrasferimento ex art. 2932 c.c. a proprio favore delle suddette partecipazioni, cedute appunto in via fiduciaria con patto di retrocessione in data 15.5.2013. Gli attori hanno altresì svolto domanda subordinata, di dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote oggetto di lite. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta al pagamento del corrispettivo con conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c..
I.
2. costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in Pt_1 virtù della clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto, domandando pronuncia di incompetenza, e, in via, subordinata, la sospensione del processo rispetto alla domanda risolutoria. Ha ulteriormente eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163
pagina 5 di 18 comma 3, nn. 3, 4, c.p.c. per incompatibilità tra la domanda d'interposizione reale e quella di simulazione. Nel merito, diversamente qualificato l'asserito negozio fiduciario in termini di vendita con patto di riscatto, ha sostenuto che questo doveva soggiacere alle norme in punto di prelazione e gradimento previste dallo statuto sociale. Ha formulato -per il caso di accoglimento della domanda avversaria di trasferimento delle partecipazioni- domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione delle quote.
I.
3. All'esito del giudizio, ritenute infondate le eccezioni preliminari della convenuta, il Tribunale di
Milano ha così nel merito statuito:
“
1. in accoglimento della domanda principale svolta dagli attori, accertato il perfezionamento di un negozio fiduciario concluso tra gli attori e la convenuta avente ad oggetto la complessiva quota sociale del 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., ceduta pro quota dagli odierni attori in data 15 maggio
2013 con l'obbligo della convenuta di ritrasferimento agli attori, accertata e dichiarata la violazione, da parte della convenuta di tale obbligo, dispone ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento:
- delle quote pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. da a favore di Parte_1 CP_2
;
[...]
- delle quote pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. da a favore di Parte_1 [...]
Co
Controparte_6
2. rigetta la domanda svolta in via subordinata riconvenzionale dalla convenuta per i motivi indicati in narrativa;
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore in solido degli attori, Parte_1 liquidate complessivamente in € 7.772,00 di cui € 7.254,00 per compensi ed il residuo per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione.”.
Per quanto di residuo interesse in questa sede, l'iter motivazionale del primo giudice può essere così sintetizzato:
-preliminarmente, era infondata l'eccezione di incompetenza fondata sul tenore della clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello statuto sociale -“tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'Organo Sindacale, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano”- atteso che (testuale) “il rapporto oggetto di lite trae causa dal trasferimento di quote tra soci, estraneo al patto sociale, all'attività dei suoi organi gestori e di controllo, nonché alle decisioni dell'assemblea. La lite vede pagina 6 di 18 contrapposti un socio, l'odierna convenuta, e due soggetti terzi ora formalmente estranei alla società: tale relazione negoziale, sia avuto riguardo al tenore letterale sia alla ratio alla stessa sottesa, si colloca al di fuori del perimetro di operatività della clausola arbitrale sopra richiamata.
-nel merito, erano pacifiche le seguenti circostanze di fatto (tstuale):
“in data 19.10.2009, ha acquistato la titolarità del 25% del capitale di , al CP_2 CP_3 prezzo di € 162.500,00 (doc. 1 di parte attrice);
- contestualmente, -società riconducile a ha acquistato la Controparte_1 Controparte_2 titolarità del 25% del capitale di , sempre al prezzo di € 162.500,00 (doc. 1 di parte attrice); CP_3
- a seguito della citata cessione l'assetto sociale di è risultato così composto: - per il 25% di CP_3 titolarità di Controparte_1
- per il 25% di titolarità di;
CP_2
- per il 33,33% di titolarità di (ora ); CP_4 Pt_1
- per il 16,67% di titolarità di Trade & Partners s.r.l.;
- in data 15.05.2013 e hanno ceduto le intere loro Controparte_1 CP_2 partecipazioni in ad al prezzo complessivo pari a € 325.000,00, egualmente suddiviso CP_3 CP_4 tra i due cedenti (doc. 2 di parte attrice), da pagarsi pro quota a loro favore secondo la seguente cadenza cronologica: ▪ € 50.000,00, all'atto della sottoscrizione;
▪ € 55.000,00, entro il 30 giugno 2013;
▪ € 55.000,00, entro il 30 settembre 2013;
▪ € 55.000,00, entro il 31 dicembre 2013;
▪ € 55.000,00, entro il 31 marzo 2014;
▪ € 55.000,00, entro il 31 luglio 2014.
- in data 15.05.2013 ha corrisposto l'importo pari a € 50.000,00 a favore di CP_4 [...]
e (doc. 2 di parte attrice); il successivo 16.05.2013 Controparte_1 CP_2 CP_1
e hanno rimborsato il pagamento pari a € 50.000,00 a (doc. Controparte_1 CP_2 CP_4
3 di parte attrice);
- in data 11.07.2013 ha pagato la somma di € 55.000,00 a favore di e CP_4 Controparte_1
(doc. 4 di parte attrice). Lo stesso giorno e CP_2 Controparte_1 CP_2 hanno rimborsato il pagamento di € 55.000,00 alla cessionaria (doc. 5 di parte attrice);
pagina 7 di 18 - in data 4.10.2013 ha corrisposto l'importo di € 27.500,00 a favore di CP_4 Controparte_1
(nulla, invece, è stato versato a favore di ). Lo stesso giorno CP_2 Controparte_1 ha rimborsato alla cessionaria l'importo ricevuto (doc. 6 di parte attrice);
- in data 5.12.2013 ha versato l'importo di € 27.500,00 a favore di (nulla, CP_4 Controparte_1 invece, ha corrisposto a favore di ). Subito dopo ha rimborsato CP_2 Controparte_1 alla cessionaria la medesima somma (doc. 7 di parte attrice);
-non sono state pagate le rate con scadenza 31.03.2014 e 31.07.2014 dell'importo di € 55.000 cadauna.”
-risultava fondata la tesi attorea, per cui si era realizzato un trasferimento a favore della convenuta, a titolo fiduciario con patto di ritrasferimento (c.d. pactum fiduciae), delle quote di partecipazione in
CP_3
-la prova del pactum fiduciae di ritrasferimento delle quote emergeva da plurimi elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti ed in particolare (testuale):
• dal contestuale rimborso da parte dei cedenti di tutte le somme di volta in volta corrisposte- in base al piano di rateizzazione concordato- dalla cessionaria -qui convenuta- a titolo di corrispettivo per la vendita;
• dalla partecipazione dei cedenti alle riunioni e alle assemblee di amministrazione di , CP_3 benché senza esercizio del diritto di voto. Coerentemente con la tesi del trasferimento effettivo e reale -non fittizio- delle quote litigiose a favore della convenuta i diritti sociali venivano esercitati dal fiduciario (cfr. testimonianza resa dal commercialista di “io ricordo di CP_3 aver visto partecipare a riunioni della società anche dopo il trasferimento CP_2 Pt_1 delle quote a , ma adesso non ricordo se erano assemblee o riunioni di amministrazioni, CP_4 si trattava comunque di riunioni che avevano ad oggetto le strategie della società e
l'operazione immobiliare nel Comune di Ossona”);
• dalle prove testimoniali raccolte. In particolare, le prove orali hanno confermato quanto segue:
- l'esigenza di cedere temporaneamente le quote di titolarità degli attori era sorta dalla necessità di acquisire un finanziamento dal ceto bancario -per la realizzazione di un progetto nel Comune di Ossona- reso difficoltoso dalla presenza, nella compagine sociale, di CP_2
(cfr. testimonianza resa da , commercialista della società nonché
[...] Testimone_3 dell'allora amministratore di , ; CP_4 Testimone_4
pagina 8 di 18 -era stato dunque “raggiunto un tale accordo tra e , una operazione CP_4 CP_2 fiduciaria, amichevole senza alcuna speculazione”; una volta risolto il problema “le quote sarebbero state di nuovo ritrasferite a e ” (cfr. le dichiarazioni CP_2 Controparte_1 rese da;
Testimone_4
-l'accordo raggiunto prevedeva che avrebbe ritrasferito le quote ricevute da CP_4 CP_2
e da Natura imm quando avesse ottenuto il finanziamento per il progetto di Ossona e CP_3 che il ritrasferimento sarebbe stato senza pagamento di prezzo, così come senza prezzo era Tes_ stata la cessione delle quote da a ” (cfr. testimonianza resa dalla : CP_2 CP_4
-in effetti, “il prezzo pagato veniva retrocesso alla acquirente ” (cfr. testimonianza resa CP_4 da ): Testimone_3
-si trattava infatti di “un'operazione fiduciaria, amichevole senza alcuna speculazione;
una volta risolto il problema, ovvero il finanziamento da parte delle banche per realizzare il progetto nel Comune di Ossona, le quote sarebbero state di nuovo ritrasferite a e CP_2
Tes_ Natura immobiliare” (cfr. testimonianza resa dallo;
• dall'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della convenuta, che ha reso dichiarazioni compatibili con la ricostruzione sopra operata (“So che vi era un accordo di riacquisto delle quote tra da un lato e dall'altro, non so Pt_1 CP_2 Controparte_1 se le somme sono state retrocedute da ai primi cedenti.” (..) “Non so quando è stato Pt_1 concluso questo accordo di riacquisto delle partecipazioni in ”, cfr. verbale del CP_3
6.10.2020).”.
-era dunque meritevole di accoglimento la domanda proposta dagli attori in via principale, previo accertamento dell'esistenza del negozio fiduciario tra le parti, di ritrasferimento delle quote ex art. 2932
c.c., con assorbimento delle domande proposte in via subordinata.
-quanto alla domanda riconvenzionale, la convenuta non ne aveva allegato gli elementi costitutivi entro lo sbarramento costituito dal maturare delle preclusioni assertive. Ed infatti, (testuale): Pt_1
- nel proprio atto difensivo ha proposto domanda riconvenzionale in via subordinata, chiedendo la refusione delle somme corrisposte per mantenere il valore patrimoniale delle quote litigiose (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta).1 In proposito, ha invocato il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 1502 c.c. E ciò senza specificare la natura di tali spese;
- non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;
pagina 9 di 18 - con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha versato alcuni documenti (cfr. doc. nn. dal 5 al 21 di parte convenuta) -che attestano alcuni finanziamenti soci eseguiti a favore di senza alcuna allegazione difensiva esplicativa, ma mediante una mera elencazione CP_3 numerica acco[m]pagnata da una indicazione estre[ma]mente sintetica del contenuto relativo contenuto;
- solo in sede di comparsa conclusione ha esplicitato per la prima volta di aver effettuato – nel corso del 215,2016 e 2017- dei finanziamenti soci al fine di garantire la copertura delle perdite di ed ha collegato tali versamenti alle spese di mantenimento indicate CP_3 genericamente nella comparsa di risposta;
- l'allegazione era dunque inammissibilmente tardiva;
- la domanda riconvenzionale era in ogni caso infondata, atteso che: allegava di aver versato, Pt_1 tra il 2015 ed il 2017, a titolo di finanziamento, complessivi euro 474.769,47, e sosteneva che tale finanziamento andasse attribuito, pro quota, ai soci (sia gli attori, fiducianti cedenti, sia ad essa convenuta, fiduciaria cessionaria), in relazione alle rispettive -reali- frazioni di partecipazione al capitale sociale, così imputando a sé stessa (effettiva proprietaria iure proprio del 16,67% Pt_1 delle partecipazioni) euro 118.710,17, ed agli attori (fiducianti venditori del 50%) i restanti euro
356.058,00, somma di cui invocava appunto la restituzione. Senonché, la convenuta non aveva documentato di avere compiuto tali versamenti, in tutto o in parte, per conto dei fiducianti, e (testuale)
“Va rammentato infatti che l'attività giuridica che il fiduciario si impegna a svolgere per conto del fiduciante deve risulta[re] dall'accordo fiduciario. Tale patto limita l'esercizio del diritto attribuito al fiduciario entro i confini e gli effetti voluti dai contraenti. Peraltro, ove il fiduciario agisca in modo difforme dalle direttive del fiduciante, è configurabile l'abuso del pactum fiduciae.
Considerato che
il finanziamento soci costituisce una scelta del socio uti singulo, anche in sede di espressione del relativo voto in delibera assembleare, era onere del fiduciario provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dal fiduciante. Tale prova è tuttavia qui mancata.”
- non aveva nemmeno allegato in quale proporzione, per proprio conto o per mandato dei Pt_1 fiducianti, li avrebbe eseguiti, e (testuale) “Il finanziamento dei soci non è infatti proporzionalmente collegato, essendone svincolato, alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. La pretesa di di attribuire pro quota ai singoli soci i finanziamenti dalla stessa eseguiti non trova quindi Pt_1 supporto né normativo né pattizio.”;
pagina 10 di 18 -si doveva concludere dunque che i finanziamenti fossero stati compiuti quale scelta personale di nella sua qualità autonoma di socio, e che, simmetricamente, i relativi rimborsi a cura di Pt_1 fossero di sua esclusiva pertinenza. CP_3
-era infondata l'eccezione di “prelazione e gradimento”: “Il tenore letterale della clausola statutaria, al punto 7.1.5. esclude infatti espressamente le ipotesi d'interposizione a società fiduciaria o di reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari, dall'applicazione del precedente al punto
7.2.2.1. che disciplina i vincoli di prelazione e di gradimento.” (testuale).
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a cinque motivi come di Pt_1 seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
1) Primo motivo di impugnazione: le clausole statutarie di prelazione e di gradimento.
Con questo motivo la appellante lamenta che il Tribunale abbia dato una lettura errata della clausola statutaria, che esclude da vincoli di prelazione e di gradimento solo la “intestazione a società fiduciaria” ovvero ai soggetti regolati dalla L. 1966/1939. Argomenta sostenendo che sottrarre alla prelazione l'intestazione fiduciaria effettuata a favore di un soggetto non regolamentato e non vigilato determinerebbe una totale spoliazione del diritto dei soci, in quanto solamente le società fiduciarie, sarebbero tenute (testuale) “al rispetto della normativa cogente in punto di rispetto delle istruzioni del fiduciante, talchè una manifestazione di volontà della società fiduciaria è immediatamente riportabile al fiduciario. Così non è per un fiduciario non “istituzionale”. Peraltro, (testuale) “il superamento della prelazione, siccome pronunciato in giudizio pendente tra gli attori e la convenuta, non è in ogni caso opponibile alla società ed agli altri soci. Talchè il trasferimento così disposto renderebbe in ogni caso non esercitabili i diritti sociali.”.
2) Secondo motivo di impugnazione: difetto di competenza.
Il motivo censura la decisione del Tribunale, ricollegandosi alle argomentazioni fondanti il primo motivo, sostenendo che, poiché il trasferimento delle partecipazioni “incide direttamente sui diritti e sulle facoltà che il patto sociale attribuisce alla generalità dei soci, laddove lo statuto subordina il trasferimento delle partecipazioni a valutazioni degli altri soci, allora deve ritenersi inevitabile la devoluzione della controversia alla competenza arbitrale” (testuale). In relazione alle disposizioni che introducono vincoli alla circolazione delle quote, la domanda ex art. 2932 c.c. dovrebbe essere delibata dall'Arbitro.
pagina 11 di 18 3) Terzo motivo di impugnazione: il rigetto della riconvenzionale.
Con questo motivo -premesso di aver precisato sin dalla comparsa di costituzione e risposta che i costi di cui veniva domandato il rimborso erano stati determinati dalla necessità di fare fronte alle perdite di esercizio della società, coperte da con fondi propri, e premesso di aver articolato la domanda Pt_1 sia con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1502 c.c., sia con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1720 c.c.- la appellante censura il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale. Ripresa la ricostruzione in diritto della vicenda operata dal Tribunale, cui dichiara di voler prestare acquiescenza, deduce che, avendo le parti posto in essere una compravendita di quote, accompagnata da un Pt_1 mandato fiduciario a detenere le quote stesse nell'interesse dei mandanti ed a restituirle a loro richiesta, sul mandatario, pendente l'intestazione fiduciaria, incombeva l'obbligo di conservare integra la partecipazione detenuta nell'interesse del terzo. Detto ciò, erano state documentate le perdite di esercizio di (testuale) “Il capitale sociale di era pari ad € 10.000, portato per il 66,67 CP_3 CP_3
% da (dopo la cessione da parte degli attori) e per il 33,33% da (doc. 1). Il Bilancio Pt_1 Pt_3 al 6/2015 si chiudeva con patrimonio netto negativo per € 72.406 (doc. 6). In difetto della ricostituzione del capitale la società si sarebbe sciolta ex art. 2484 c.c.. Il Bilancio al 13/2016 si chiudeva con patrimonio netto negativo per € 235.584 (doc. 12). In difetto della ricostituzione del capitale la società si sarebbe sciolta ex art. 2484 c.c.. Il Bilancio al 12/2017 si chiudeva con patrimonio netto negativo per € 272.4446 (doc. 13). In difetto della ricostituzione del capitale la società si sarebbe sciolta ex art. 2484 cc. In tutte le occasioni i soci hanno provveduto a coprire le perdite con conferimenti che hanno consentito di non procedere con lo scioglimento, conferimenti eseguiti nella esatta proporzione tra i due soci e che trova conferma dai verbali di assemblea di approvazione dei bilanci e dai bilanci stessi. Conferimenti eseguiti nella misura strettamente necessaria per evitare lo scioglimento.”. Pertanto, aveva errato il Tribunale nel non considerare che, poiché, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto alla esecuzione del mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia, il versamento atto a evitare la perdita di valore della partecipazione detenuta fiduciariamente era dovuto, e si trattava di spesa ora da rimborsare al mandatario ex art. 1720 c.c.. Quanto al criterio di imputazione, atteso che i versamenti erano stati effettuati esattamente nella misura necessaria a preservare il capitale sociale in proporzione tra i due soci ed atteso che era proprietaria di un unico pacchetto di quote, composto da quote Pt_1 originariamente proprie e quote originariamente degli attori, il criterio proporzionale risultava essere l'unico utilmente applicabile. In ultimo, la appellante rileva che il Tribunale stesso aveva accertato che pagina 12 di 18 gli appellati fiducianti avevano continuato a partecipare alle assemblee di per cui essi avevano CP_3 conoscenza della situazione finanziaria della società. Doveva ritenersi provato fossero consapevoli delle perdite di esercizio e della loro copertura da parte di In definitiva, per la appellante il Pt_1
Tribunale non ha valutato adeguatamente le prove acquisite e non ha applicato correttamente la norma di cui all'art. 1720 c.c..
4) Quarto motivo di impugnazione: la tempestività delle allegazioni.
Tornando su quanto accennato nel precedente motivo, la appellante censura la statuizione di tardività della allegazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale, rappresentando che in comparsa di costituzione e risposta: era stato tempestivamente allegato il fatto, ovvero il conferimento di importi a fronte della copertura delle perdite di esercizio;
la causa del versamento era stata dedotta, ovvero mantenere il valore delle quote acquistate dagli attori;
attori; l'ammontare dei versamenti era stato puntualmente precisato: € 356.058; il fondamento della pretesa era stato altresì dedotto: l'art. 1502 c.c.
o in ogni caso l'art. 1720 c.c.. Così conclude testualmente: “Ha errato pertanto il Tribunale ritenendo che solo in comparsa conclusionale sarebbe stato dedotto il finanziamento soci al fine di garantire la copertura delle perdite di esercizio. Per vero un finanziamento soci non potrebbe in ogni caso coprire perdite, al più la rinuncia ad un finanziamento può garantire tale risultato. Come sopra trascritto, il conferimento al fine di coprire le perdite era perfettamente dedotto.”.
5) Quinto motivo di impugnazione: la condizione della refusione dei costi.
In ragione della fondatezza dei precedenti motivi di appello, per la appellante il dispositivo è errato e da modificare, subordinando il trasferimento delle quote ex art. 2932 c.c. al pagamento delle spese sostenute da nella misura indicata. Pt_1
Istanze istruttorie non accolte in primo grado.
Senza rubricare un apposito motivo, la appellante ha in conclusione affermato di voler riproporre le istanze istruttorie del primo grado di giudizio, “ancorchè la prova documentale già acquisita è certamente ampia e conducente.” (testuale).
II..2. e si sono costituiti, domandando il rigetto dell'appello e CP_2 Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata. In subordine, hanno riproposto le domande ritenute assorbite dal
Tribunale e richiamato l'offerta di prova dichiarativa del primo grado.
pagina 13 di 18 II.
3. All'udienza del 12.02.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assegnando i termini di legge per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 15.05.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Per logica espositiva, deve essere affrontato preliminarmente il secondo motivo di appello, che inerisce alla competenza.
Lo stesso è infondato. Il Tribunale si è correttamente ritenuto competente, ad avviso della Corte, atteso che l'art. 32 dello statuto sociale riserva alla competenza arbitrale le controversie aventi ad oggetto i rapporti fra i soci, oltre che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari, mentre la presente causa riguarda la controversia tra un socio, e gli ex soci e Pt_1 CP_2 [...]
La circostanza, poi, che la controversia abbia ad oggetto il riacquisto di quote, non vale a CP_1 ricondurla nell'alveo delle controversie inerenti rapporti sociali, ed anche la questione del diritto di prelazione è in tal senso evocata strumentalmente da parte appellante, dato che solo una eventuale controversia tra i soci, che ne avesse riguardato la violazione, sarebbe ricaduta nella competenza arbitrale.
III.2. Il primo motivo, nel merito, è parimenti infondato.
Lo statuto di pone una serie di vincoli al trasferimento delle partecipazioni, tra cui il diritto dei CP_3 soci ad esercitare la prelazione, ma la conseguenza della loro inosservanza non è l'invalidità o l'inefficacia del trasferimento. L'art.
7.1.6 recita “nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza
l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di ottenere la qualità di socio
e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.” Infatti, costituendosi nel primo grado di giudizio Pt_1 aveva semplicemente affermato “Il Tribunale dovrà valutare l'applicazione alla fattispecie che ci occupa della clausola che prevede il diritto di prelazione da parte dei soci. Vi è concreto rischio che gli attori, in difetto di esperimento della relativa procedura, si trovino nella condizione di non potere esercitare diritti di sorta non essendo il trasferimento intervenuto senza offrire la prelazione ai soci opponibile alla società (così testuale). Sentenza dunque inutiliter data”.
Posto che il rischio di non poter esercitare in assemblea il diritto di voto ricade sugli odierni appellati, e non attiene invece alla validità del negozio (tant'è che, invero, è poco comprensibile il concreto pagina 14 di 18 interesse di a sollevare la questione), la sentenza che costituisce il trasferimento delle Pt_1 partecipazioni è validamente e utilmente emessa.
Detto ciò, va rilevato che la violazione del diritto di prelazione dei soci viene paventata in relazione alla retrocessione di quote (non essendosi posto all'atto del loro originario trasferimento, anche perché, per statuto, il vincolo della prelazione non sussiste se la partecipazione è ceduta a un altro socio, come nel caso di specie, ovvero a parenti stretti o a società controllate/controllanti o dello stesso gruppo).
La appellante richiama la clausola statutaria che esclude i vincoli al trasferimento delle partecipazioni nel caso di “intestazione a società fiduciaria e reintestazione da questa agli effettivi proprietari”, e, lamentando che il Tribunale abbia sorvolato su questo aspetto, sostiene che l'esclusione del diritto di prelazione ha giustificazione solo nei confronti delle società fiduciarie, ovvero delle società istituite con la legge n. 1966/1939, poiché le stesse sono sottoposte ad una normativa stringente e ad attività di vigilanza.
La Corte osserva che, per quanto il Tribunale non si sia forse effettivamente avveduto del fatto che lo statuto si riferisce a “società fiduciaria” e non genericamente a “soggetto fiduciario”, certamente la ratio del vincolo al trasferimento delle partecipazioni è quella di evitare il rischio di un ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, e, se con tale ratio è compatibile il libero trasferimento in favore di società fiduciarie, altrettanto è compatibile la retrocessione in favore di un fiduciante già socio, che riprende tale qualità in uno con le proprie quote.
La decisione assunta dal Tribunale deve ritenersi, perciò, comunque corretta.
III.3. Anche il terzo motivo e il quarto motivo di appello, da trattare congiuntamente, sono insuscettibili di accoglimento, in ciò restando assorbito il quinto motivo.
Il Tribunale, a sostegno del rigetto della domanda riconvenzionale, ha reso una doppia motivazione.
Ha infatti in primo luogo rilevato che la convenuta non aveva tempestivamente allegato i fatti costitutivi della propria pretesa: aveva chiesto nel primo atto difensivo la refusione di spese, genericamente indicate come sostenute al fine di mantenere il valore patrimoniale delle quote;
non aveva depositato la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; con la seconda memoria aveva depositato dei documenti, accompagnati da una mera elencazione numerica con sintetica descrizione dell'oggetto, in assenza di previe allegazioni di sorta;
solo in comparsa conclusionale, per la prima volta, aveva chiarito di aver effettuato dei versamenti a titolo di finanziamento soci, per coprire le perdite di esercizio di CP_3
pagina 15 di 18 In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che la domanda riconvenzionale sarebbe stata comunque da respingere perché (in sintesi): non aveva documentato di aver effettuato versamenti per Pt_1 conto dei fiducianti (“il finanziamento soci costituisce una scelta del socio uti singulo, anche in sede di espressione del relativo voto in delibera assembleare, era onere del fiduciario provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dal fiduciante. Tale prova è tuttavia qui mancata”: pag. 10); Pt_1 nemmeno aveva documentato in che proporzione li avesse, in tesi, eseguiti, sempre in nome e per conto dei fiducianti, atteso che “Il finanziamento dei soci non è infatti proporzionalmente collegato, essendone svincolato, alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.” (pag. 10).
Ebbene, la Corte rileva che correttamente il Tribunale ha rilevato l'insanabile difetto di allegazione, in fatto più che in diritto, che ha posto gli odierni appellati nell'impossibilità di articolare compiute difese.
Richiamando prima l'art. 1502 c.c. in tema di riscatto, poi l'art. 1720 c.c. in tema di mandato, Pt_1 ha domandato genericamente la rifusione di un importo complessivo a titolo di spese, senza allegare in quali momenti, per quali importi e con quali modalità le avesse sostenute. Per la prima volta in comparsa conclusionale ha affermato di aver effettuato, come socio, dei conferimenti, in tesi indispensabili per ripianare le perdite di esercizio della società. Queste tardive allegazioni sono seguite al deposito dei documenti, effettuato con la memoria istruttoria senza spiegarne il contenuto e la finalità probatoria.
Tale modalità processuale (contestata espressamente dai convenuti in riconvenzionale in seno alla propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.) ha certamente violato il contraddittorio, e tanto basterebbe a confermare il rigetto della domanda riconvenzionale. Tuttavia, la Corte rileva quanto segue.
Come già visto, ha (tardivamente) allegato di aver effettuato conferimenti in favore di Pt_1 CP_3 per sanarne le perdite di esercizio, così a suo dire salvando il valore di partecipazioni che sarebbero altrimenti perente, di tal ché la spesa non potrebbe che considerarsi effettuata anche nell'interesse dei fiducianti. Ha infatti affermato, ancora in comparsa conclusionale (pag. 7) che “Le perdite di CP_3 come documentate nei bilanci prodotti -se non ripianate- avrebbero determinato con certezza la perenzione della quota di partecipazione di controparte” e (pag. 8) che “l'adeguatezza dei conferimenti
e l'afferenza dei versamenti alle quote cedute dagli appellanti emergono dai bilanci e dai verbali di approvazione”. Senonché, dall'analisi dei verbali di approvazione dei vari bilanci si evince come non siano stati affatto effettuati versamenti di denaro finalizzati a coprire perdite certificate dai bilanci medesimi, essendo diversamente accaduto che i due soci, e (già Trade & Partners), Pt_1 Pt_3
pagina 16 di 18 hanno effettuato, in occasione dell'approvazione, parziali rinunce al credito da rimborso di precedenti finanziamenti infruttiferi. Ne deriva che pur non avendolo mai chiarito in atti, di fatto Pt_1 pretende di essere rimborsata pro quota dagli appellati di somme che ha rinunciato, quale socio finanziatore e non quale fiduciaria, a vedersi restituire da Si è dunque ben al di là dell'ambito CP_3 di applicazione dell'art. 1720 c.c.. Qualora si volesse invece ritenere che non le parziali rinunce al credito, bensì tutti i finanziamenti infruttiferi ordinariamente effettuati da nel corso degli anni, Pt_1 dovessero intendersi effettuati anche nell'interesse dei fiduciari, allora dovrebbe affermarsi, come ha fatto correttamente il Tribunale, che poiché l'attività giuridica ordinaria del fiduciario deve muoversi nel solco dell'accordo, tanto che in caso contrario può venire in rilievo una violazione del pactum fiduciae, avrebbe dovuto provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dagli odierni Pt_1 appellati, dovendosi altrimenti ricondurre i finanziamenti infruttiferi alla sua esclusiva scelta di socio.
Tutto ciò senza considerare il fatto che le (tardive) allegazioni non hanno compreso un chiaro calcolo delle componenti della somma pretesa, non immediatamente ricavabile dal compendio delle schede contabili riversate in atti.
Pertanto, anche il rigetto della domanda riconvenzionale deve trovare conferma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 260.001 ad € 520.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6620/22 pubblicata il 27.07.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in complessivi € 12.046,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
pagina 17 di 18 4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2722/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI, 95 20121 Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MARESTA ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA CESARE BATTISTI,8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ARDIA
PAOLINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 18 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CESARE CP_2 C.F._1
BATTISTI,8 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ARDIA PAOLINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATI
avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - società di persone sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello di Milano, previa ogni necessaria declaratoria in rito e del caso, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza n.
6620/2022 emessa dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa XV civ, estensore Dott.ssa Zana nel procedimento RG 53602/2018, emessa il 30/06/2022, depositata il
27/07/2022 non notificata
In via principale
In riforma della sentenza impugnata, con riferimento ai capi 1) e 2) e per quanto al regime delle spese
In via preliminare di rito dichiarare la propria incompetenza a decidere della domanda principale essendo competente a decidere secondo arbitrato rituale l'Arbitro Unico designando dalla Camera Arbitrale Nazionale ed
Internazionale di Milano
Accertare e dichiarare che il trasferimento in parola è subordinato all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di ed al diritto di gradimento così come previsti dallo statuto sociale. CP_3
Condizionare il trasferimento delle quote di Gefima s.r.l. al pagamento da parte degli attori ed a favore di dell'importo di € 356.058. Parte_1
In via istruttoria ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze. vero è che:
1) i documenti da 5 a 21 a rammostrarsi rappresentano le operazioni contabili annotate sulle scritture obbligatorie di Parte_1
2) le operazioni contabili di cui al precedente capitolo rappresentano i movimenti effettivamente effettuati. pagina 2 di 18 A testi: Dott. via Montebianco, 60/a, Rozzano. Testimone_1
Ammettersi le produzioni documenti di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 cpc di parte convenuta.
*
Occorrendo, disporre CTU tecnica sui documenti prodotti al fine di determinare le somme corrisposte dai soci a copertura perdite della società dal 2013 alla data odierna.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per e Controparte_1 CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta – disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso – così giudicare: in principalità, nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 6620/22 emessa il 30.06.2022 dal
Tribunale di Milano e, per l'effetto, accertata e dichiarata, per tutti i motivi indicati in narrativa,
l'esistenza di un negozio fiduciario concluso tra – da una parte e il sig. Controparte_1 [...]
e – da altra parte – (ora , avente ad oggetto la complessiva quota CP_2 CP_4 Parte_1 sociale del 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., ceduta pro quota dagli odierni attori in data 15 maggio 2013 con l'obbligo della convenuta di ritrasferire agli attori la predetta quota sociale;
accertata e dichiarata la violazione, da parte della convenuta dell'obbligo di ritrasferire agli attori Parte_1 la quota sociale predetta, disporre, con sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento delle quota sociale, complessivamente pari al 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., a carico della convenuta e favore di e del sig. , in misura del Parte_1 Controparte_1 CP_2
25% cadauno;
2. in via subordinata, accertata e dichiarata, per tutti i motivi indicati in narrativa, la simulazione della cessione delle quote sociali della Gefima s.r.l., complessivamente pari al 50% del capitale sociale, intercorsa tra – da una parte – – da altra parte – (ora in data 15 CP_1 CP_4 Parte_1 maggio 2013, dichiarare che le quote sociali predette sono di proprietà degli attori Controparte_1
e sig. , in misura del 25% cadauno con ogni conseguente statuizione;
[...] CP_2
3. in via ulteriormente subordinata, accertato e dichiarato, per tutti i motivi indicati in narrativa,
l'inadempimento della convenuta all'atto di cessione in data 15 maggio 2013 (doc. 2), Parte_1 risolvere ex art. 1453 cod. civ. l'atto di cessione suddetto e, per l'effetto, condannare in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a trasferire agli attori e sig. Controparte_1
pagina 3 di 18 , in misura del 25% cadauno, la quota sociale oggetto dell'atto di cessione CP_2 summenzionato, complessivamente pari al 50% del capitale sociale della Gefima s.r.l., fissando, ex art. 614-bis cod. proc. civ., una penale pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
In via Istruttoria
1. Ammettere prova orale per interpello del legale rappresentante pro tempore di e per Parte_1 testi su tutti i seguenti capitoli di prova:
1. vero che, con atto notarile in data 19 ottobre del 2009, ha acquistato in Controparte_1 parte da (oggi ed in parte da una quota di partecipazione CP_4 Parte_1 CP_5 pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. al prezzo di € 162.500, come da documento che si mostra (cfr. doc. 1);
2. vero che, con atto notarile in data 19 ottobre del 2009, il sig. ha acquistato da CP_2 CP_4
(oggi una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l.,
[...] Parte_1 al prezzo complessivo di € 162.500,00, come da documenti che si mostra (cfr. doc. 1);
10. vero che nel mese di aprile del 2013 aveva la necessità di ottenere velocemente il CP_3 finanziamento dalla banca al fine di dare avvio ai lavori nel cantiere di Ossona come da documento che si mostra (doc. 9)
11. vero nel mese di maggio 2013, prima che l'accordo fiduciario fosse stato ultimato, ha CP_4 richiesto a e a di procedere alla cessione delle quote di CP_2 Controparte_1 partecipazione in Gefima s.r.l. al fine di accelerare la pratica di finanziamento;
12. vero che, nonostante la cessione a delle quote di partecipazione, il sig. CP_4 CP_2
e godevano della prerogativa di soci di Gefima s.r.l.; Controparte_1
14. vero che nel mese di novembre del 2013 il commercialista di sollecitava i sigg. CP_4 Parte_2
, e a sottoscrivere con urgenza l'accordo avente ad oggetto la
[...] CP_2 Persona_1 retrocessione delle quote di al fine di poter chiudere il bilancio al 31dicembre 2013 come da CP_3 documento che si mostra (doc. 11);
15. vero che tutti i pagamenti effettuati da a e in forza del CP_4 CP_2 Controparte_1 contratto di cessione delle quote di sono stati contestualmente restituiti come da documento che CP_3 si mostra (docc. 3,4,5,6, e 7);
17. vero che le richieste di finanziamento da parte di Gefima s.r.l. sono andate avanti per alcuni anni;
pagina 4 di 18 18. vero che nel 2017 ha proposto a e il trasferimento di Pt_1 CP_2 Controparte_1 alcuni immobili in sostituzione della restituzione delle quote sociali di Gefima s.r.l. come da documento che si mostra (doc. 12);
19. vero che alcun rendiconto ha rimesso circa la partecipazione in Gefina s.r.l. detenuta CP_4 fiduciariamente per conto del sig. e di . CP_2 Controparte_1
Si indicano quali testi:
a) sig. domiciliato in Binasco, via dei Mille n. 8 sui capitoli dal n. al n. 1 al n. 19; Testimone_2
b) dott. , domiciliato in Milano, via Vittor Pisani 10 sui capitoli dal n. al n. 1 al n. 19; Testimone_3
c) avv. Fabio Zanati, domiciliato in Milano, via San Francesco d'Assisi 8, sul capitolo sub 9.
2. Confermare il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate.
In ogni caso, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio con refusione del contributo unificato versato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.
1. e -in qualità di fiducianti venditori delle proprie quote CP_2 Controparte_1 pari al 50% del capitale sociale della Gefima s.r.l. (di seguito “ ) - hanno convenuto in giudizio, CP_3 dinanzi al Tribunale di Milano, (“ , già -nella veste di fiduciario Parte_1 Pt_1 CP_4 acquirente- al fine di ottenere il ritrasferimento ex art. 2932 c.c. a proprio favore delle suddette partecipazioni, cedute appunto in via fiduciaria con patto di retrocessione in data 15.5.2013. Gli attori hanno altresì svolto domanda subordinata, di dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di cessione delle quote oggetto di lite. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta al pagamento del corrispettivo con conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c..
I.
2. costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del Tribunale in Pt_1 virtù della clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto, domandando pronuncia di incompetenza, e, in via, subordinata, la sospensione del processo rispetto alla domanda risolutoria. Ha ulteriormente eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 4 c.p.c. in relazione all'art. 163
pagina 5 di 18 comma 3, nn. 3, 4, c.p.c. per incompatibilità tra la domanda d'interposizione reale e quella di simulazione. Nel merito, diversamente qualificato l'asserito negozio fiduciario in termini di vendita con patto di riscatto, ha sostenuto che questo doveva soggiacere alle norme in punto di prelazione e gradimento previste dallo statuto sociale. Ha formulato -per il caso di accoglimento della domanda avversaria di trasferimento delle partecipazioni- domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione delle quote.
I.
3. All'esito del giudizio, ritenute infondate le eccezioni preliminari della convenuta, il Tribunale di
Milano ha così nel merito statuito:
“
1. in accoglimento della domanda principale svolta dagli attori, accertato il perfezionamento di un negozio fiduciario concluso tra gli attori e la convenuta avente ad oggetto la complessiva quota sociale del 50% del capitale sociale di Gefima s.r.l., ceduta pro quota dagli odierni attori in data 15 maggio
2013 con l'obbligo della convenuta di ritrasferimento agli attori, accertata e dichiarata la violazione, da parte della convenuta di tale obbligo, dispone ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il trasferimento:
- delle quote pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. da a favore di Parte_1 CP_2
;
[...]
- delle quote pari al 25% del capitale sociale di Gefima s.r.l. da a favore di Parte_1 [...]
Co
Controparte_6
2. rigetta la domanda svolta in via subordinata riconvenzionale dalla convenuta per i motivi indicati in narrativa;
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore in solido degli attori, Parte_1 liquidate complessivamente in € 7.772,00 di cui € 7.254,00 per compensi ed il residuo per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA e spese di registrazione.”.
Per quanto di residuo interesse in questa sede, l'iter motivazionale del primo giudice può essere così sintetizzato:
-preliminarmente, era infondata l'eccezione di incompetenza fondata sul tenore della clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello statuto sociale -“tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'Organo Sindacale, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano”- atteso che (testuale) “il rapporto oggetto di lite trae causa dal trasferimento di quote tra soci, estraneo al patto sociale, all'attività dei suoi organi gestori e di controllo, nonché alle decisioni dell'assemblea. La lite vede pagina 6 di 18 contrapposti un socio, l'odierna convenuta, e due soggetti terzi ora formalmente estranei alla società: tale relazione negoziale, sia avuto riguardo al tenore letterale sia alla ratio alla stessa sottesa, si colloca al di fuori del perimetro di operatività della clausola arbitrale sopra richiamata.
-nel merito, erano pacifiche le seguenti circostanze di fatto (tstuale):
“in data 19.10.2009, ha acquistato la titolarità del 25% del capitale di , al CP_2 CP_3 prezzo di € 162.500,00 (doc. 1 di parte attrice);
- contestualmente, -società riconducile a ha acquistato la Controparte_1 Controparte_2 titolarità del 25% del capitale di , sempre al prezzo di € 162.500,00 (doc. 1 di parte attrice); CP_3
- a seguito della citata cessione l'assetto sociale di è risultato così composto: - per il 25% di CP_3 titolarità di Controparte_1
- per il 25% di titolarità di;
CP_2
- per il 33,33% di titolarità di (ora ); CP_4 Pt_1
- per il 16,67% di titolarità di Trade & Partners s.r.l.;
- in data 15.05.2013 e hanno ceduto le intere loro Controparte_1 CP_2 partecipazioni in ad al prezzo complessivo pari a € 325.000,00, egualmente suddiviso CP_3 CP_4 tra i due cedenti (doc. 2 di parte attrice), da pagarsi pro quota a loro favore secondo la seguente cadenza cronologica: ▪ € 50.000,00, all'atto della sottoscrizione;
▪ € 55.000,00, entro il 30 giugno 2013;
▪ € 55.000,00, entro il 30 settembre 2013;
▪ € 55.000,00, entro il 31 dicembre 2013;
▪ € 55.000,00, entro il 31 marzo 2014;
▪ € 55.000,00, entro il 31 luglio 2014.
- in data 15.05.2013 ha corrisposto l'importo pari a € 50.000,00 a favore di CP_4 [...]
e (doc. 2 di parte attrice); il successivo 16.05.2013 Controparte_1 CP_2 CP_1
e hanno rimborsato il pagamento pari a € 50.000,00 a (doc. Controparte_1 CP_2 CP_4
3 di parte attrice);
- in data 11.07.2013 ha pagato la somma di € 55.000,00 a favore di e CP_4 Controparte_1
(doc. 4 di parte attrice). Lo stesso giorno e CP_2 Controparte_1 CP_2 hanno rimborsato il pagamento di € 55.000,00 alla cessionaria (doc. 5 di parte attrice);
pagina 7 di 18 - in data 4.10.2013 ha corrisposto l'importo di € 27.500,00 a favore di CP_4 Controparte_1
(nulla, invece, è stato versato a favore di ). Lo stesso giorno CP_2 Controparte_1 ha rimborsato alla cessionaria l'importo ricevuto (doc. 6 di parte attrice);
- in data 5.12.2013 ha versato l'importo di € 27.500,00 a favore di (nulla, CP_4 Controparte_1 invece, ha corrisposto a favore di ). Subito dopo ha rimborsato CP_2 Controparte_1 alla cessionaria la medesima somma (doc. 7 di parte attrice);
-non sono state pagate le rate con scadenza 31.03.2014 e 31.07.2014 dell'importo di € 55.000 cadauna.”
-risultava fondata la tesi attorea, per cui si era realizzato un trasferimento a favore della convenuta, a titolo fiduciario con patto di ritrasferimento (c.d. pactum fiduciae), delle quote di partecipazione in
CP_3
-la prova del pactum fiduciae di ritrasferimento delle quote emergeva da plurimi elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti ed in particolare (testuale):
• dal contestuale rimborso da parte dei cedenti di tutte le somme di volta in volta corrisposte- in base al piano di rateizzazione concordato- dalla cessionaria -qui convenuta- a titolo di corrispettivo per la vendita;
• dalla partecipazione dei cedenti alle riunioni e alle assemblee di amministrazione di , CP_3 benché senza esercizio del diritto di voto. Coerentemente con la tesi del trasferimento effettivo e reale -non fittizio- delle quote litigiose a favore della convenuta i diritti sociali venivano esercitati dal fiduciario (cfr. testimonianza resa dal commercialista di “io ricordo di CP_3 aver visto partecipare a riunioni della società anche dopo il trasferimento CP_2 Pt_1 delle quote a , ma adesso non ricordo se erano assemblee o riunioni di amministrazioni, CP_4 si trattava comunque di riunioni che avevano ad oggetto le strategie della società e
l'operazione immobiliare nel Comune di Ossona”);
• dalle prove testimoniali raccolte. In particolare, le prove orali hanno confermato quanto segue:
- l'esigenza di cedere temporaneamente le quote di titolarità degli attori era sorta dalla necessità di acquisire un finanziamento dal ceto bancario -per la realizzazione di un progetto nel Comune di Ossona- reso difficoltoso dalla presenza, nella compagine sociale, di CP_2
(cfr. testimonianza resa da , commercialista della società nonché
[...] Testimone_3 dell'allora amministratore di , ; CP_4 Testimone_4
pagina 8 di 18 -era stato dunque “raggiunto un tale accordo tra e , una operazione CP_4 CP_2 fiduciaria, amichevole senza alcuna speculazione”; una volta risolto il problema “le quote sarebbero state di nuovo ritrasferite a e ” (cfr. le dichiarazioni CP_2 Controparte_1 rese da;
Testimone_4
-l'accordo raggiunto prevedeva che avrebbe ritrasferito le quote ricevute da CP_4 CP_2
e da Natura imm quando avesse ottenuto il finanziamento per il progetto di Ossona e CP_3 che il ritrasferimento sarebbe stato senza pagamento di prezzo, così come senza prezzo era Tes_ stata la cessione delle quote da a ” (cfr. testimonianza resa dalla : CP_2 CP_4
-in effetti, “il prezzo pagato veniva retrocesso alla acquirente ” (cfr. testimonianza resa CP_4 da ): Testimone_3
-si trattava infatti di “un'operazione fiduciaria, amichevole senza alcuna speculazione;
una volta risolto il problema, ovvero il finanziamento da parte delle banche per realizzare il progetto nel Comune di Ossona, le quote sarebbero state di nuovo ritrasferite a e CP_2
Tes_ Natura immobiliare” (cfr. testimonianza resa dallo;
• dall'interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della convenuta, che ha reso dichiarazioni compatibili con la ricostruzione sopra operata (“So che vi era un accordo di riacquisto delle quote tra da un lato e dall'altro, non so Pt_1 CP_2 Controparte_1 se le somme sono state retrocedute da ai primi cedenti.” (..) “Non so quando è stato Pt_1 concluso questo accordo di riacquisto delle partecipazioni in ”, cfr. verbale del CP_3
6.10.2020).”.
-era dunque meritevole di accoglimento la domanda proposta dagli attori in via principale, previo accertamento dell'esistenza del negozio fiduciario tra le parti, di ritrasferimento delle quote ex art. 2932
c.c., con assorbimento delle domande proposte in via subordinata.
-quanto alla domanda riconvenzionale, la convenuta non ne aveva allegato gli elementi costitutivi entro lo sbarramento costituito dal maturare delle preclusioni assertive. Ed infatti, (testuale): Pt_1
- nel proprio atto difensivo ha proposto domanda riconvenzionale in via subordinata, chiedendo la refusione delle somme corrisposte per mantenere il valore patrimoniale delle quote litigiose (cfr. pag. 4 della comparsa di risposta).1 In proposito, ha invocato il diritto di riscatto ai sensi dell'art. 1502 c.c. E ciò senza specificare la natura di tali spese;
- non ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;
pagina 9 di 18 - con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha versato alcuni documenti (cfr. doc. nn. dal 5 al 21 di parte convenuta) -che attestano alcuni finanziamenti soci eseguiti a favore di senza alcuna allegazione difensiva esplicativa, ma mediante una mera elencazione CP_3 numerica acco[m]pagnata da una indicazione estre[ma]mente sintetica del contenuto relativo contenuto;
- solo in sede di comparsa conclusione ha esplicitato per la prima volta di aver effettuato – nel corso del 215,2016 e 2017- dei finanziamenti soci al fine di garantire la copertura delle perdite di ed ha collegato tali versamenti alle spese di mantenimento indicate CP_3 genericamente nella comparsa di risposta;
- l'allegazione era dunque inammissibilmente tardiva;
- la domanda riconvenzionale era in ogni caso infondata, atteso che: allegava di aver versato, Pt_1 tra il 2015 ed il 2017, a titolo di finanziamento, complessivi euro 474.769,47, e sosteneva che tale finanziamento andasse attribuito, pro quota, ai soci (sia gli attori, fiducianti cedenti, sia ad essa convenuta, fiduciaria cessionaria), in relazione alle rispettive -reali- frazioni di partecipazione al capitale sociale, così imputando a sé stessa (effettiva proprietaria iure proprio del 16,67% Pt_1 delle partecipazioni) euro 118.710,17, ed agli attori (fiducianti venditori del 50%) i restanti euro
356.058,00, somma di cui invocava appunto la restituzione. Senonché, la convenuta non aveva documentato di avere compiuto tali versamenti, in tutto o in parte, per conto dei fiducianti, e (testuale)
“Va rammentato infatti che l'attività giuridica che il fiduciario si impegna a svolgere per conto del fiduciante deve risulta[re] dall'accordo fiduciario. Tale patto limita l'esercizio del diritto attribuito al fiduciario entro i confini e gli effetti voluti dai contraenti. Peraltro, ove il fiduciario agisca in modo difforme dalle direttive del fiduciante, è configurabile l'abuso del pactum fiduciae.
Considerato che
il finanziamento soci costituisce una scelta del socio uti singulo, anche in sede di espressione del relativo voto in delibera assembleare, era onere del fiduciario provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dal fiduciante. Tale prova è tuttavia qui mancata.”
- non aveva nemmeno allegato in quale proporzione, per proprio conto o per mandato dei Pt_1 fiducianti, li avrebbe eseguiti, e (testuale) “Il finanziamento dei soci non è infatti proporzionalmente collegato, essendone svincolato, alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. La pretesa di di attribuire pro quota ai singoli soci i finanziamenti dalla stessa eseguiti non trova quindi Pt_1 supporto né normativo né pattizio.”;
pagina 10 di 18 -si doveva concludere dunque che i finanziamenti fossero stati compiuti quale scelta personale di nella sua qualità autonoma di socio, e che, simmetricamente, i relativi rimborsi a cura di Pt_1 fossero di sua esclusiva pertinenza. CP_3
-era infondata l'eccezione di “prelazione e gradimento”: “Il tenore letterale della clausola statutaria, al punto 7.1.5. esclude infatti espressamente le ipotesi d'interposizione a società fiduciaria o di reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari, dall'applicazione del precedente al punto
7.2.2.1. che disciplina i vincoli di prelazione e di gradimento.” (testuale).
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello, affidato a cinque motivi come di Pt_1 seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
1) Primo motivo di impugnazione: le clausole statutarie di prelazione e di gradimento.
Con questo motivo la appellante lamenta che il Tribunale abbia dato una lettura errata della clausola statutaria, che esclude da vincoli di prelazione e di gradimento solo la “intestazione a società fiduciaria” ovvero ai soggetti regolati dalla L. 1966/1939. Argomenta sostenendo che sottrarre alla prelazione l'intestazione fiduciaria effettuata a favore di un soggetto non regolamentato e non vigilato determinerebbe una totale spoliazione del diritto dei soci, in quanto solamente le società fiduciarie, sarebbero tenute (testuale) “al rispetto della normativa cogente in punto di rispetto delle istruzioni del fiduciante, talchè una manifestazione di volontà della società fiduciaria è immediatamente riportabile al fiduciario. Così non è per un fiduciario non “istituzionale”. Peraltro, (testuale) “il superamento della prelazione, siccome pronunciato in giudizio pendente tra gli attori e la convenuta, non è in ogni caso opponibile alla società ed agli altri soci. Talchè il trasferimento così disposto renderebbe in ogni caso non esercitabili i diritti sociali.”.
2) Secondo motivo di impugnazione: difetto di competenza.
Il motivo censura la decisione del Tribunale, ricollegandosi alle argomentazioni fondanti il primo motivo, sostenendo che, poiché il trasferimento delle partecipazioni “incide direttamente sui diritti e sulle facoltà che il patto sociale attribuisce alla generalità dei soci, laddove lo statuto subordina il trasferimento delle partecipazioni a valutazioni degli altri soci, allora deve ritenersi inevitabile la devoluzione della controversia alla competenza arbitrale” (testuale). In relazione alle disposizioni che introducono vincoli alla circolazione delle quote, la domanda ex art. 2932 c.c. dovrebbe essere delibata dall'Arbitro.
pagina 11 di 18 3) Terzo motivo di impugnazione: il rigetto della riconvenzionale.
Con questo motivo -premesso di aver precisato sin dalla comparsa di costituzione e risposta che i costi di cui veniva domandato il rimborso erano stati determinati dalla necessità di fare fronte alle perdite di esercizio della società, coperte da con fondi propri, e premesso di aver articolato la domanda Pt_1 sia con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1502 c.c., sia con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1720 c.c.- la appellante censura il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale. Ripresa la ricostruzione in diritto della vicenda operata dal Tribunale, cui dichiara di voler prestare acquiescenza, deduce che, avendo le parti posto in essere una compravendita di quote, accompagnata da un Pt_1 mandato fiduciario a detenere le quote stesse nell'interesse dei mandanti ed a restituirle a loro richiesta, sul mandatario, pendente l'intestazione fiduciaria, incombeva l'obbligo di conservare integra la partecipazione detenuta nell'interesse del terzo. Detto ciò, erano state documentate le perdite di esercizio di (testuale) “Il capitale sociale di era pari ad € 10.000, portato per il 66,67 CP_3 CP_3
% da (dopo la cessione da parte degli attori) e per il 33,33% da (doc. 1). Il Bilancio Pt_1 Pt_3 al 6/2015 si chiudeva con patrimonio netto negativo per € 72.406 (doc. 6). In difetto della ricostituzione del capitale la società si sarebbe sciolta ex art. 2484 c.c.. Il Bilancio al 13/2016 si chiudeva con patrimonio netto negativo per € 235.584 (doc. 12). In difetto della ricostituzione del capitale la società si sarebbe sciolta ex art. 2484 c.c.. Il Bilancio al 12/2017 si chiudeva con patrimonio netto negativo per € 272.4446 (doc. 13). In difetto della ricostituzione del capitale la società si sarebbe sciolta ex art. 2484 cc. In tutte le occasioni i soci hanno provveduto a coprire le perdite con conferimenti che hanno consentito di non procedere con lo scioglimento, conferimenti eseguiti nella esatta proporzione tra i due soci e che trova conferma dai verbali di assemblea di approvazione dei bilanci e dai bilanci stessi. Conferimenti eseguiti nella misura strettamente necessaria per evitare lo scioglimento.”. Pertanto, aveva errato il Tribunale nel non considerare che, poiché, ai sensi dell'art. 1710 c.c., il mandatario è tenuto alla esecuzione del mandato secondo la diligenza del buon padre di famiglia, il versamento atto a evitare la perdita di valore della partecipazione detenuta fiduciariamente era dovuto, e si trattava di spesa ora da rimborsare al mandatario ex art. 1720 c.c.. Quanto al criterio di imputazione, atteso che i versamenti erano stati effettuati esattamente nella misura necessaria a preservare il capitale sociale in proporzione tra i due soci ed atteso che era proprietaria di un unico pacchetto di quote, composto da quote Pt_1 originariamente proprie e quote originariamente degli attori, il criterio proporzionale risultava essere l'unico utilmente applicabile. In ultimo, la appellante rileva che il Tribunale stesso aveva accertato che pagina 12 di 18 gli appellati fiducianti avevano continuato a partecipare alle assemblee di per cui essi avevano CP_3 conoscenza della situazione finanziaria della società. Doveva ritenersi provato fossero consapevoli delle perdite di esercizio e della loro copertura da parte di In definitiva, per la appellante il Pt_1
Tribunale non ha valutato adeguatamente le prove acquisite e non ha applicato correttamente la norma di cui all'art. 1720 c.c..
4) Quarto motivo di impugnazione: la tempestività delle allegazioni.
Tornando su quanto accennato nel precedente motivo, la appellante censura la statuizione di tardività della allegazioni poste a fondamento della domanda riconvenzionale, rappresentando che in comparsa di costituzione e risposta: era stato tempestivamente allegato il fatto, ovvero il conferimento di importi a fronte della copertura delle perdite di esercizio;
la causa del versamento era stata dedotta, ovvero mantenere il valore delle quote acquistate dagli attori;
attori; l'ammontare dei versamenti era stato puntualmente precisato: € 356.058; il fondamento della pretesa era stato altresì dedotto: l'art. 1502 c.c.
o in ogni caso l'art. 1720 c.c.. Così conclude testualmente: “Ha errato pertanto il Tribunale ritenendo che solo in comparsa conclusionale sarebbe stato dedotto il finanziamento soci al fine di garantire la copertura delle perdite di esercizio. Per vero un finanziamento soci non potrebbe in ogni caso coprire perdite, al più la rinuncia ad un finanziamento può garantire tale risultato. Come sopra trascritto, il conferimento al fine di coprire le perdite era perfettamente dedotto.”.
5) Quinto motivo di impugnazione: la condizione della refusione dei costi.
In ragione della fondatezza dei precedenti motivi di appello, per la appellante il dispositivo è errato e da modificare, subordinando il trasferimento delle quote ex art. 2932 c.c. al pagamento delle spese sostenute da nella misura indicata. Pt_1
Istanze istruttorie non accolte in primo grado.
Senza rubricare un apposito motivo, la appellante ha in conclusione affermato di voler riproporre le istanze istruttorie del primo grado di giudizio, “ancorchè la prova documentale già acquisita è certamente ampia e conducente.” (testuale).
II..2. e si sono costituiti, domandando il rigetto dell'appello e CP_2 Controparte_1 la conferma della sentenza impugnata. In subordine, hanno riproposto le domande ritenute assorbite dal
Tribunale e richiamato l'offerta di prova dichiarativa del primo grado.
pagina 13 di 18 II.
3. All'udienza del 12.02.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, assegnando i termini di legge per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 15.05.2025.
III. Le osservazioni della Corte.
III.1. Per logica espositiva, deve essere affrontato preliminarmente il secondo motivo di appello, che inerisce alla competenza.
Lo stesso è infondato. Il Tribunale si è correttamente ritenuto competente, ad avviso della Corte, atteso che l'art. 32 dello statuto sociale riserva alla competenza arbitrale le controversie aventi ad oggetto i rapporti fra i soci, oltre che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari, mentre la presente causa riguarda la controversia tra un socio, e gli ex soci e Pt_1 CP_2 [...]
La circostanza, poi, che la controversia abbia ad oggetto il riacquisto di quote, non vale a CP_1 ricondurla nell'alveo delle controversie inerenti rapporti sociali, ed anche la questione del diritto di prelazione è in tal senso evocata strumentalmente da parte appellante, dato che solo una eventuale controversia tra i soci, che ne avesse riguardato la violazione, sarebbe ricaduta nella competenza arbitrale.
III.2. Il primo motivo, nel merito, è parimenti infondato.
Lo statuto di pone una serie di vincoli al trasferimento delle partecipazioni, tra cui il diritto dei CP_3 soci ad esercitare la prelazione, ma la conseguenza della loro inosservanza non è l'invalidità o l'inefficacia del trasferimento. L'art.
7.1.6 recita “nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza
l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di ottenere la qualità di socio
e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.” Infatti, costituendosi nel primo grado di giudizio Pt_1 aveva semplicemente affermato “Il Tribunale dovrà valutare l'applicazione alla fattispecie che ci occupa della clausola che prevede il diritto di prelazione da parte dei soci. Vi è concreto rischio che gli attori, in difetto di esperimento della relativa procedura, si trovino nella condizione di non potere esercitare diritti di sorta non essendo il trasferimento intervenuto senza offrire la prelazione ai soci opponibile alla società (così testuale). Sentenza dunque inutiliter data”.
Posto che il rischio di non poter esercitare in assemblea il diritto di voto ricade sugli odierni appellati, e non attiene invece alla validità del negozio (tant'è che, invero, è poco comprensibile il concreto pagina 14 di 18 interesse di a sollevare la questione), la sentenza che costituisce il trasferimento delle Pt_1 partecipazioni è validamente e utilmente emessa.
Detto ciò, va rilevato che la violazione del diritto di prelazione dei soci viene paventata in relazione alla retrocessione di quote (non essendosi posto all'atto del loro originario trasferimento, anche perché, per statuto, il vincolo della prelazione non sussiste se la partecipazione è ceduta a un altro socio, come nel caso di specie, ovvero a parenti stretti o a società controllate/controllanti o dello stesso gruppo).
La appellante richiama la clausola statutaria che esclude i vincoli al trasferimento delle partecipazioni nel caso di “intestazione a società fiduciaria e reintestazione da questa agli effettivi proprietari”, e, lamentando che il Tribunale abbia sorvolato su questo aspetto, sostiene che l'esclusione del diritto di prelazione ha giustificazione solo nei confronti delle società fiduciarie, ovvero delle società istituite con la legge n. 1966/1939, poiché le stesse sono sottoposte ad una normativa stringente e ad attività di vigilanza.
La Corte osserva che, per quanto il Tribunale non si sia forse effettivamente avveduto del fatto che lo statuto si riferisce a “società fiduciaria” e non genericamente a “soggetto fiduciario”, certamente la ratio del vincolo al trasferimento delle partecipazioni è quella di evitare il rischio di un ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, e, se con tale ratio è compatibile il libero trasferimento in favore di società fiduciarie, altrettanto è compatibile la retrocessione in favore di un fiduciante già socio, che riprende tale qualità in uno con le proprie quote.
La decisione assunta dal Tribunale deve ritenersi, perciò, comunque corretta.
III.3. Anche il terzo motivo e il quarto motivo di appello, da trattare congiuntamente, sono insuscettibili di accoglimento, in ciò restando assorbito il quinto motivo.
Il Tribunale, a sostegno del rigetto della domanda riconvenzionale, ha reso una doppia motivazione.
Ha infatti in primo luogo rilevato che la convenuta non aveva tempestivamente allegato i fatti costitutivi della propria pretesa: aveva chiesto nel primo atto difensivo la refusione di spese, genericamente indicate come sostenute al fine di mantenere il valore patrimoniale delle quote;
non aveva depositato la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; con la seconda memoria aveva depositato dei documenti, accompagnati da una mera elencazione numerica con sintetica descrizione dell'oggetto, in assenza di previe allegazioni di sorta;
solo in comparsa conclusionale, per la prima volta, aveva chiarito di aver effettuato dei versamenti a titolo di finanziamento soci, per coprire le perdite di esercizio di CP_3
pagina 15 di 18 In secondo luogo, il Tribunale ha affermato che la domanda riconvenzionale sarebbe stata comunque da respingere perché (in sintesi): non aveva documentato di aver effettuato versamenti per Pt_1 conto dei fiducianti (“il finanziamento soci costituisce una scelta del socio uti singulo, anche in sede di espressione del relativo voto in delibera assembleare, era onere del fiduciario provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dal fiduciante. Tale prova è tuttavia qui mancata”: pag. 10); Pt_1 nemmeno aveva documentato in che proporzione li avesse, in tesi, eseguiti, sempre in nome e per conto dei fiducianti, atteso che “Il finanziamento dei soci non è infatti proporzionalmente collegato, essendone svincolato, alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.” (pag. 10).
Ebbene, la Corte rileva che correttamente il Tribunale ha rilevato l'insanabile difetto di allegazione, in fatto più che in diritto, che ha posto gli odierni appellati nell'impossibilità di articolare compiute difese.
Richiamando prima l'art. 1502 c.c. in tema di riscatto, poi l'art. 1720 c.c. in tema di mandato, Pt_1 ha domandato genericamente la rifusione di un importo complessivo a titolo di spese, senza allegare in quali momenti, per quali importi e con quali modalità le avesse sostenute. Per la prima volta in comparsa conclusionale ha affermato di aver effettuato, come socio, dei conferimenti, in tesi indispensabili per ripianare le perdite di esercizio della società. Queste tardive allegazioni sono seguite al deposito dei documenti, effettuato con la memoria istruttoria senza spiegarne il contenuto e la finalità probatoria.
Tale modalità processuale (contestata espressamente dai convenuti in riconvenzionale in seno alla propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.) ha certamente violato il contraddittorio, e tanto basterebbe a confermare il rigetto della domanda riconvenzionale. Tuttavia, la Corte rileva quanto segue.
Come già visto, ha (tardivamente) allegato di aver effettuato conferimenti in favore di Pt_1 CP_3 per sanarne le perdite di esercizio, così a suo dire salvando il valore di partecipazioni che sarebbero altrimenti perente, di tal ché la spesa non potrebbe che considerarsi effettuata anche nell'interesse dei fiducianti. Ha infatti affermato, ancora in comparsa conclusionale (pag. 7) che “Le perdite di CP_3 come documentate nei bilanci prodotti -se non ripianate- avrebbero determinato con certezza la perenzione della quota di partecipazione di controparte” e (pag. 8) che “l'adeguatezza dei conferimenti
e l'afferenza dei versamenti alle quote cedute dagli appellanti emergono dai bilanci e dai verbali di approvazione”. Senonché, dall'analisi dei verbali di approvazione dei vari bilanci si evince come non siano stati affatto effettuati versamenti di denaro finalizzati a coprire perdite certificate dai bilanci medesimi, essendo diversamente accaduto che i due soci, e (già Trade & Partners), Pt_1 Pt_3
pagina 16 di 18 hanno effettuato, in occasione dell'approvazione, parziali rinunce al credito da rimborso di precedenti finanziamenti infruttiferi. Ne deriva che pur non avendolo mai chiarito in atti, di fatto Pt_1 pretende di essere rimborsata pro quota dagli appellati di somme che ha rinunciato, quale socio finanziatore e non quale fiduciaria, a vedersi restituire da Si è dunque ben al di là dell'ambito CP_3 di applicazione dell'art. 1720 c.c.. Qualora si volesse invece ritenere che non le parziali rinunce al credito, bensì tutti i finanziamenti infruttiferi ordinariamente effettuati da nel corso degli anni, Pt_1 dovessero intendersi effettuati anche nell'interesse dei fiduciari, allora dovrebbe affermarsi, come ha fatto correttamente il Tribunale, che poiché l'attività giuridica ordinaria del fiduciario deve muoversi nel solco dell'accordo, tanto che in caso contrario può venire in rilievo una violazione del pactum fiduciae, avrebbe dovuto provare di avere ricevuto istruzioni in tale senso dagli odierni Pt_1 appellati, dovendosi altrimenti ricondurre i finanziamenti infruttiferi alla sua esclusiva scelta di socio.
Tutto ciò senza considerare il fatto che le (tardive) allegazioni non hanno compreso un chiaro calcolo delle componenti della somma pretesa, non immediatamente ricavabile dal compendio delle schede contabili riversate in atti.
Pertanto, anche il rigetto della domanda riconvenzionale deve trovare conferma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 260.001 ad € 520.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività concretamente prestata. Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6620/22 pubblicata il 27.07.2022, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in complessivi € 12.046,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
pagina 17 di 18 4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 18 di 18