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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1668/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1668/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Klodjan KOLAJ;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 27.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato in data 12.2.2024, cittadina albanese ultraottantenne, ha Parte_1 impugnato il provvedimento prot. n. Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/22BS016364, emesso in data 12.10.2023 (e a lei notificato il 14.12.2023), con cui la Questura di Brescia ha rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto madre del cittadino albanese nato in [...] il [...] e regolarmente soggiornante in Italia. Contestualmente, la Parte_2 ricorrente ha impugnato il provvedimento di espulsione prot. n. 0086742 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia in data 14.12.2023.
Il diniego opposto dall'amministrazione si fonda sul fatto che la straniera (che ha fatto ingresso in Italia priva dello specifico visto di “lunga durata” di tipo “D”, con la conseguenza che avrebbe potuto rimanere sul territorio nazionale per la durata massima di 90 giorni per motivi di turismo) sarebbe priva dei requisiti per il ricongiungimento familiare (v. l'art. 29, comma 1, lett. d, e comma 3, lett. a, b e b-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e, quindi, anche per l'ottenimento dell'invocato permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c, d.lgs. cit.
Ella, infatti, risulta sì madre del citato cittadino albanese regolarmente soggiornante da Parte_2 almeno un anno sul territorio italiano, ma avrebbe ben tre figli in patria, i quali – con scrittura notarile
Pag. 1 di 5 del 3.12.2021 – avrebbero dichiarato non già di essere impossibilitati al suo sostentamento per documentati e gravi problemi di salute, bensì di non potersi prendere cura di lei per mere difficoltà di ordine economico.
Inoltre, l'istante non avrebbe prodotto l'assicurazione sanitaria imposta dall'art. 29, comma 3, lett. b-bis, d.lgs. cit.
L'amministrazione resistente ha, infine, evidenziato come la straniera avesse fatto più volte ritorno in Albania dopo il suo arrivo in Italia (dal 24.7.2022 al 14.9.2022; dal 5.5.2023 al 29.5.2023 e dal 10.8.2023 al 31.8.2023).
La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato le valutazioni operate dalla Questura di Brescia, deducendo la ricorrenza dei presupposti per l'ottenimento del titolo di soggiorno richiesto, in quanto i tre figli rimasti in Albania non sarebbero in grado di provvedere alla sua cura e al suo sostentamento, mentre ella avrebbe importanti legami familiari in Italia, ove vivrebbero quattro figli, ossia (nata il [...]), (nata in [...] il [...]), Persona_1 Per_2 Parte_3
(nato in [...] il [...] e cittadino italiano) e (nato in [...] il [...]). Parte_2
L'istante ha chiesto, quindi, il riconoscimento del suo diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli artt. 8 CEDU, 29 e 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ovvero in subordine – e in applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 9, d.lgs. cit. – un permesso per protezione complementare ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. cit. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
2. Il si è costituito in giudizio, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia, in data 7.3.2024, contestando le deduzioni avversarie, producendo una relazione redatta dal personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
3. In data 31.5.2024 il difensore della ricorrente ha depositato attestazioni rilasciate dall'ente previdenziale statale albanesi, nelle quali si certifica che i tre figli della sua assistita rimasti in Albania si trovano in condizioni di inoccupazione, oltre a documentazione sanitaria relativa all'istante (attestante l'affezione da patologie tipiche dell'età senile, come il morbo di Alzheimer).
4. L'istruttoria, delegata alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, si è risolta nell'esame testimoniale dei figli della ricorrente e i quali hanno tutti confermato che i Parte_2 Parte_3 Per_2 fratelli rimasti in patria non lavorano e non hanno la possibilità economica di prendersi cura dell'anziana madre. tornata in Albania dopo essere stata espulsa nel dicembre 2023, sarebbe Per_3 priva di redditi personali e sarebbe attualmente accudita da un vicino di casa, dalla nuora (moglie di la quale si recherebbe spesso in Albania per assisterla) e dai figli residenti in Italia (che Parte_2 andrebbero a turno a trovarla a tal fine).
5. Esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 24.10.2024, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Sennonché, in data 15.10.2024 si è costituito in giudizio il nuovo procuratore della ricorrente, il quale – con nota del 22.10.2024 – ha chiesto termine a difesa, rappresentando che nelle more la sua assistita ha ottenuto la revoca del provvedimento di espulsione e ha fatto rientro nel territorio italiano, ove ha iniziato a convivere con il figlio cittadino italiano. Parte_3
6. Accordato il rinvio richiesto, il Giudice ha fissato nuova udienza “cartolare” in data 9.1.2025. Il 19.12.2024 il difensore della ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha
Pag. 2 di 5 invocato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 286/1998 in ragione della sopravvenuta convivenza della sua assistita con il figlio cittadino italiano. A riprova del rapporto di coabitazione la difesa ha prodotto comunicazione di ospitalità sottoscritta dal figlio il 28.10.2024, mentre a conferma del rapporto di filiazione ha Parte_3 depositato certificato di nascita rilasciato dal Comune di Montichiari (BS) e attestante la discendenza di da Parte_3 Parte_1
7. Con provvedimento del 10.2.2025, il Giudice ha evidenziato come parte ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato il sopravvenuto rapporto di convivenza con il figlio cittadino italiano (a ciò non bastando una mera comunicazione di ospitalità sottoscritta e depositata da quest'ultimo) e non avesse neppure tempestivamente formulato domanda di assunzione di prove testimoniali sul punto (domanda che avrebbe dovuto essere formulata unitamente alle note scritte del 22.10.2024 o al massimo prima dell'udienza “cartolare” del 9.1.2025, allorché la circostanza sopravvenuta era già ben nota al difensore, come da lui stesso riconosciuto). Ha, quindi, invitato parte ricorrente a fornire prova documentale del possesso del requisito di cui all'art. 29, comma 3, lett. d-bis), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 entro il 20.3.2025. Parte ricorrente, tuttavia, nulla ha depositato in atti.
8. L'udienza di discussione della causa, fissata il 27.3.2025, è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
In data 26.3.2025, il difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso (depositando altresì dichiarazione sottoscritta da Parte_3
nella quale egli conferma il rapporto di coabitazione con la madre a decorrere dal 28.10.2024).
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di annullamento del provvedimento di espulsione prot. n. 0086742 emesso dal Prefetto di Brescia in data 14.12.2023 nei confronti della ricorrente.
Come documentato dalla difesa della straniera, tale decreto è stato difatti revocato dall'amministrazione in data 8.10.2024 (v. il decreto di revoca prodotto il 22.10.2024).
2. Quanto alle residue domande, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
3. Deve essere, innanzitutto, escluso che l'invocato permesso di soggiorno per motivi familiari possa essere rilasciato a in questa sede ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 Parte_1 sulla base dell'allegato rapporto di convivenza con il figlio cittadino italiano. Parte_3
Tale circostanza, sopravvenuta rispetto al ricorso, non è stata adeguatamente provata in atti, non essendo all'evidenza sufficiente a tal fine una mera comunicazione di ospitalità sottoscritta e depositata dal figlio ovvero una dichiarazione autografa di quest'ultimo (tale ultimo documento è, peraltro, del tutto inutilizzabile, non solo perché elusivo di una prova tipica come la testimonianza, ma anche perché tardivamente prodotto solo in sede di udienza di discussione, pur risalendo il fatto da provare almeno all'ottobre 2024).
Né appare possibile procedere all'assunzione, sul punto, della testimonianza di dal Parte_3 momento che parte ricorrente non ne ha fatto tempestiva domanda (essa avrebbe dovuto essere formulata unitamente alle note scritte del 22.10.2024 o al massimo prima dell'udienza “cartolare” del 9.1.2025, allorché la circostanza sopravvenuta era già ben nota al difensore, come da lui stesso
Pag. 3 di 5 riconosciuto) e il rito applicabile al presente giudizio non autorizza il Giudice alla sua assunzione d'ufficio.
È chiaro, allora, che il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. cit. non può che passare – allo stato – attraverso la presentazione di una nuova domanda in sede amministrativa, sì da consentire alla Questura l'effettuazione di accertamenti di polizia presso l'abitazione di Parte_3
4. Ciò posto, stima il Decidente che anche l'originaria domanda di rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 30 d.lgs. cit. non meriti accoglimento.
Ed invero, è la stessa ricorrente ad ammettere che non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. cit., dal momento che ella non è in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con i figli di nazionalità albanese regolarmente soggiornanti in Italia.
Pur essendo genitrice ultrasessantacinquenne a carico dei figli (ella è, infatti, vedova e non sembra avere autonome fonti di sostentamento), ha, infatti, ben tre figli residenti in [...]Parte_1 Per_4
, e , i quali hanno dichiarato in una scrittura notarile formata in
[...] Persona_5 Persona_6
Albania (e prodotta in atti debitamente tradotta in lingua italiana) di non potersi prendere cura della madre non già per gravi motivi di salute, come prescrive l'art. 29, comma 1, lett. d), d.lgs. cit. ai fini del ricongiungimento familiare (ponendo peraltro l'onere della prova in capo al richiedente), bensì per mere ragioni economiche («non possiamo più prenderci cura di nostra madre […] non potendo ricoprire i servizi vitali nei suoi confronti per motivi della scarsa situazione economica di cui noi ci troviamo e non possiamo rispondere con assistenza medica e sanitaria alle malattie di cui la soffre»), peraltro solo in parte documentate (attraverso la produzione degli attestati di inoccupazione).
A ciò va aggiunto – e si tratta di circostanza decisiva se si aderisce all'interpretazione estensiva accolta ad es. da Cass., sez. III, 14 luglio 2021, n. 20127 – che la ricorrente, pur a fronte dell'invito effettuato da questo Giudice con provvedimento del 20.2.2025, non ha fornito prova della stipula dell'assicurazione sanitaria prescritta dall'art. 29, comma 3, lett. b-bis), d.lgs. cit., vieppiù necessaria se si considerano l'età assai avanzata e le patologie croniche da cui ella risulta affetta.
Pacifica l'insussistenza dei presupposti di cui ai citati artt. 29-30 d.lgs. 286/1998, anche la valutazione condotta (sia pure nei termini sommari propri di questa fase) ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. cit. (nel testo risultante dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale ad opera della sent. n. 202/2013) non sembra condurre al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso richiesto.
Vero è, infatti, che la richiedente ha vissuto in Italia, presso l'abitazione del figlio (di Parte_2 nazionalità albanese e munito di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), dal 20.9.2021 al 18.12.2023, ma non può trascurarsi che ella risulta aver mantenuto legami stabili con la propria prole rimasta in patria, come rivelano i lunghi periodi di soggiorno in Albania nel periodo di tempo considerato (dal 24.7.2022 al 14.9.2022, dal 5.5.2023 al 29.5.2023 e dal 10.8.2023 al 31.8.2023). La comparazione svolta ai sensi del citato art. 5, comma 5, d.lgs. cit. – tenuto conto che mai prima del 2021 l'istante aveva convissuto con uno dei figli presenti in Italia – porta, dunque, ad escludere la sussistenza di esigenze di tutela della coesione familiare così pregnanti da giustificare il rilascio dell'invocato titolo di soggiorno in deroga ai requisiti di legge.
Le condizioni di salute della ricorrente documentate in atti dal suo difensore non paiono, infine, tali da giustificare il rilascio di un (diverso) titolo di soggiorno per motivi di salute o per protezione speciale (come da richiesta subordinata formulata nel ricorso), non essendovi ragione di ritenere che le patologie da cui è affetta l'istante – piuttosto comuni nell'età senile – non possano essere adeguatamente trattate
Pag. 4 di 5 anche in Albania, ove i figli hanno ammesso che ella si è recata più volte dopo il suo arrivo in Italia proprio per farsi dispensare i farmaci necessari alle sue cure (avvalendosi della tessera sanitaria albanese).
Le domande di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari o per motivi umanitari formulate nel ricorso sono, pertanto, tutte rigettate.
5. Sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite, alla luce tra l'altro degli interessi coinvolti e dell'incidenza che hanno avuto sull'esito del giudizio circostanze sopravvenute come la revoca in autotutela del decreto di espulsione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la carenza sopravvenuta di interesse a decidere sulla domanda di annullamento del prot. n. 0086742 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia in data 14.12.2023; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 28 aprile 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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