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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21 luglio 2022 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Cod. Fisc. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TRIMARCHI NICOLA LORENZO presso il cui studio sito in Milano, via
Giovanni Battista Pergolesi n.1 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TARTARA FEDERICA e dell'Avv. MICELI C.F._2
VALENTINA presso lo studio della quale sito in Milano via Montenapoleone n.8 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
[...]
rappresentata dal Curatore Speciale Avv. FRANCESCO BELLMAN nominato con CP_2
l'ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2023 costituitasi con memoria depositata del 16 febbraio
2024
pagina 1 di 15 Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO contenzioso
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Ai sensi dell'art. 3 co.2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, G.U.
11/05/2015, n.107) venga dichiarato con Sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
8.3.2012 nel Comune di Milano, alle seguenti condizioni:
CP_ A) I signori e vivranno definitivamente separati, non essendovi alcuna possibilità né Pt_1
reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
B) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e CP_2
fissazione della residenza presso la madre in Spagna, in Calle concordia 48, 03182 Torrevieja-
Alicante; C) La responsabilità genitoriale – nel rispetto del principio di bigenitorialità - sarà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza ed attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute di mentre sarà esercitata disgiuntamente con CP_2
riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la figlia;
D) Il diritto di visita della figlia da parte del padre verrà disciplinato e garantito CP_2 Pt_1 come segue: • nel corso di ogni mese - preferibilmente in concomitanza con il primo o l'ultimo CP_ weekend e previo accordo con la signora - il padre potrà recarsi in Spagna a Parte_1 trovare la figlia trascorrendo con quest'ultima almeno due/tre giorni consecutivi;
• in CP_2
subordine, ogni mese verrà accompagnata in Italia dalla madre per trascorrere un weekend CP_2 intero e / o comunque più giorni consecutivi con il padre;
• la figlia minore trascorrerà CP_2
inoltre insieme al padre in Italia almeno una settimana consecutiva delle festività comandate di Natale
e Pasqua, nonché le ferie estive (per un periodo continuativo e comunque complessivo di almeno 45 giorni ). Ferma restando comunque la possibilità per i genitori – in base all e loro reciproche disponibilità e nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi - di accordarsi diversamente circa ulteriori periodi di tempo che il padre potrà trascorrere con la figlia in Italia nel corso dell'anno; • CP_2
resta inteso che la signora R i o s accompagnerà a sue spese la figlia in Italia e la CP_2
riaccompagnerà in Spagna in concomitanza di tutti i periodi in cui la figlia minore si recherà in visita dal padre Il tutto ovviamente senza che la presenza in Italia della signora R i o s ostacoli in Pt_1
pagina 2 di 15 alcun modo il legittimo esercizio del diritto di visita della figlia da parte dello stesso signor;
• la Pt_1
CP_ signora garantirà quotidianamente al signor di contattare la figlia telefonicamente – Pt_1 CP_2
anche mediante videochiamate – al fine di salvaguardare e incentivare un rapporto diretto tra padre e figlia. E) a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore il IGnor CP_2 Parte_1
– compatibilmente all e proprie attuali disponibilità economiche e a quanto già versato finora alla CP_ moglie dopo l'allontanamento di quest'ultima dalla casa coniugale - corrisponderà alla signora la somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00): detta somma sarà versata dopo il giorno 10 di ogni mese di competenza. L'assegno di mantenimento per la figlia sarà pagato dal signor CP_2 Pt_1
mediante bonifico bancario da accreditarsi direttamente sul c/c bancario int estato alla signora
Resta inteso che il relativo importo sarà rivalutabile anno per anno al Controparte_1
100% degli indici ISTAT al consumo. F) La somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00) si intenderà corrisposta dal padre per il mantenimento normale ed ordinario della figlia Solo in CP_2
CP_ caso di obiettiva necessità il IGnor corrisponderà alla IGnora – sempre a mezzo bonifico - Pt_1 il 50% delle eventuali spese mediche straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore . G) Le spese mediche ed odontoiatriche urgenti e le spese farmaceutiche non dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi ma solo documentate.
H) Le spese mediche ed odontoiatriche non urgenti dovranno essere invece previamente concordate e successivamente documentate. Resta inteso che se la figlia dovesse necessitare di una visita CP_2
medica specialistica o di un intervento odontoiatrico, il signor concorrerà al pagamento ma Pt_1
CP_ potrà, tranne i casi di urgenza, concordare con la IGnora la tempistica con cui affrontarla.
I) Relativamente alle eventuali spese scolastiche/universitarie i genitori, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni della figlia minore dovranno accordarsi sulla scelta della struttura CP_2 pubblica o privata da farle frequentare. Una volta raggiunto l'accordo, le relative spese (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale scolastico, gite ed uscite organizzate dalla scuola, trasporto con il pullman o metropolitana/autobus) dovranno essere concordate e sostenute dai coniugi in ragione del
50% ciascuno.
J) In caso di impossibilità per i genitori di comunicare tra loro telefonicamente, le comunicazioni delle spese straordinarie della figlia che necessitano di preventivo accordo tra i coniugi, verranno CP_2
CP_ fatte tramite e -mail o SMS. K) All'atto del pagamento, il IGnor potrà chiedere alla signora Pt_1
verifica documentale degli esborsi effettuati.
CP_ L) A definitivo regolamento economico dei rapporti economici tra i coniugi , i signor i e Pt_1
convengono quanto segue:
pagina 3 di 15 • i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno CP_ nei confronti dell'altro a qualunque assegno a titolo di mantenimento;
• i signori e si danno Pt_1
reciprocamente atto di non dover allo stato provvedere alla regolamentazione di alcun rapporto di natura patrimoniale;
• per tutti i singoli beni mobili dagli stessi rispettivamente detenuti e non espressamente menzionati nel presente atto, entrambi i ricorrenti dichiarano altresì che i medesimi erano già di loro proprietà esclusiva o comunque lo sono divenuti a seguito di divisione bonaria, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro. CP_ M) Con il puntuale adempimento di quanto sopra, i signori e si danno reciprocamente atto Pt_1 di aver risolto ogni questione patrimoniale pregressa e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o causale.
II – In via istruttoria:
CP_ Ordinare alla IGnora di esibire la sua ultima busta paga e le proprie dichiarazioni dei Pt_2
redditi degli ultimi tre anni, con rigetto di tutte le istanze istruttorie inammissibili formulate dalla resistente.
Disporre CTU sulla situazione familiare ed in particolare sui rapporti di con entrambi CP_2 genitori, nonché l'immediato avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità in Italia per entrambi i genitori e degli ulteriori interventi a favore di I CP_2
II – In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i vigenti criteri di legge, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
-Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra la IG.ra e il IG. ; -disporre CP_1 Pt_1
l'affido esclusivo della figlia alla madre con collocazione abitativa della stessa presso la CP_2
IG.ra in Belgio, precisamente in Calle Tervaete 42 , Vomune di Etterbeek C.P.1040 CP_1
Bruxelles
- stabilire che gli incontri e i colloqui padre/figlia vengano momentaneamente sospesi sino a quanto la
Minore manifesterà la volontà di intraprendere nuovamente un rapporto con il padre;
-disporre il versamento da parte del IG. della somma di euro 800,00 mensili (rivalutati Istat) per il Pt_1
mantenimento della figlia oltre al concordo al 50 % delle spese di natura straordinaria;
Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10.3.2014 n.
55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
pagina 4 di 15 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE confermare il collocamento prevalente della minore dalla madre, IG.ra CP_2 [...]
presso l'abitazione sita in Etterbeek, Calle Tervaete n. 42, Belgio, dove viene Controparte_1
fissata la residenza anagrafica;
II. affidare in via super-esclusiva (affidamento esclusivo c.d. rafforzato) la minore alla madre IG.ra ; CP_2 Controparte_1
III. sospendere temporaneamente i diritti di frequentazione padre/figlia in attesa degli sviluppi del percorso di sostegno psicologico della minore, con facoltà per i genitori di accordarsi direttamente per effettuare delle prove di frequentazione padre/figlia in Belgio, previo confronto con la terapeuta della minore e su suggerimento della stessa, comunque in presenza di terze persone, e sempre che ciò non sia di pregiudizio per la minore;
IV. confermare il contributo al mantenimento per la minore nella misura di Euro 400,00 concordato con verbale di separazione consensuale in data 21.01.2016 ed omologato da codesto Ill.mo Tribunale in data 02.03.2016, rivalutato in base agli indici ISTAT dalla data dell'accordo;
V. Porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese extra assegno indicate e disciplinate dal
Protocollo Spese del Tribunale di Milano (ed. Novembre 2017);
B. In ogni caso VI. Con vittoria di spese di lite
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato e regolarmente notificato, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in Milano in data 08/03/2012 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune predetto, anno 2012, atto n. 253, reg. , parte I) con da cui è Controparte_1
nata la figlia (in data 8 maggio 2011) e da cui si è separato consensualmente con verbale in CP_2
data 21 gennaio 2016, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 2 marzo 2016, chiedeva, oltre alla pronuncia divorzile, anche l'affidamento condiviso della figlia minore, il suo prevalente collocamento presso la madre in Spagna a Torrevieja-Alicante e frequentazioni con la figlia con i tempi e le modalità indicate in atti;
conferma del contributo paterno al mantenimento della minore quantificato in Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 26 settembre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale aderiva alla domanda di divorzio;
chiedeva di disporsi l'affido condiviso di con
[...] CP_2
prevalente collocamento della medesima presso di sé in Belgio, la conferma del calendario di pagina 5 di 15 frequentazioni padre e figlia stabilito in separazione, nonché il contributo paterno per il mantenimento della stessa stabilito in euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4 ottobre 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e all'esito disponeva l'ascolto della minore.
Con provvedimento in pari data il Presidente f.f., rilevato che in base anche agli accordi separativi la minore aveva vissuto con la mamma in Spagna e che si era poi trasferita con il genitore in Belgio, sollevava preliminarmente questione di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento della minore e pertanto assegnava alle parti termine per prendere posizione sulla questione;
fissava udienza per l'ulteriore trattazione al 15 novembre 2022.
In detta udienza le parti accettavano concordemente la giurisdizione del Giudice italiano con applicazione della legge italiana;
parte ricorrente chiedeva che l'ascolto della minore fosse posticipato all'esito della richiesta CTU, mentre parte resistente che vi si procedesse il più presto possibile.
Con provvedimento del 16.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f., rilevato che le parti avevano accettato la giurisdizione e richiamati gli artt. 12 Reg. CE n. 2201/03 nonché gli artt.
10 e 15 della Convenzione Aja del 1996, ritenendo opportuno ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore ascoltare la medesima, disponeva il suo ascolto all'udienza del 6 dicembre 2023 riservando all'esito ogni valutazione e determinazione.
All'udienza del 6 dicembre 2023 si procedeva all'ascolto della minore alla presenza dell'Ausiliario nominato dott.ssa Rossella Procaccia;
all'esito il Presidente f.f., assegnato termine all'ausiliario per il deposito di una relazione sull'audizione della minore e alle parti per brevi osservazioni, si riservava.
Con ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2023 a scioglimento della riserva assunta veniva adottato il seguente provvedimento:
“ a scioglimento della riserva assunta in data 6/12/23: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione in atti, sentite le parti ed i rispettivi difensori;
ascoltata la minore con l'ausilio della dott.ssa Rossella Procaccia;
rilevato che la minore ha chiaramente espresso il desiderio di riprendere le sue abitudini di vita, tornando al domicilio materno a Bruxelles, citta in cui ha frequentato il passato anno scolastico;
rilevato, altresì, che la minore, pur esprimendo un forte legame affettivo con la madre e raccontando di un buon rapporto con il di lei nuovo compagno convivente, con conseguente vissuto doloroso rispetto al distacco dal suo habitat, ha mostrato di essere legata anche al padre ed alla nonna paterna, senza posizioni rigidamente schierate o meccanismi di scissione con rappresentazioni polarizzate;
pagina 6 di 15 rilevato, altresì, che la minore non sta frequentando la scuola e che è assolutamente urgente la ripresa della frequentazione scolastica e delle normali relazioni con i pari;
ritenuto, dunque, di dover disporre l'immediato rientro, nel più breve tempo possibile, della minore al domicilio materno a Bruxelles, autorizzando la madre al prelievo della stessa presso l'abitazione del padre;
ritenuto, altresì, di confermare, allo stato, tutte le condizioni della separazione consensuale;
riservata al prosieguo del giudizio ogni diversa valutazione e determinazione;
ritenuto necessario, in ragione della forte conflittualità tra le parti, di nominare alla minore un Curatore Speciale che possa rappresentarla nel presente giudizio, individuandolo nella persona dell'avv. Francesco Bellman del
Foro di Milano noto all'Ufficio;
P.Q.M.
1) Dispone l'immediato rientro, nel più breve tempo possibile, della minore al domicilio materno a
Bruxelles, autorizzando la madre al prelievo della stessa presso l'abitazione del padre;
2) Conferma le condizioni della separazione consensuale;
3) quale Curatore Speciale della minore l'avv. Francesco Bellman del Foro di Milano noto CP_3 all'Ufficio;
4) assegna al Curatore termine fino al 16 febbraio 2024 per costituirsi in giudizio;
Pt_3
Il Presidente f.f. nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 8 maggio 2025 di comparizione e trattazione.
Con istanza urgente del 13 marzo 2024 il Curatore Speciale, riportando la volontà della minore di non avere rapporti con il padre, chiedeva che gli incontri padre/figlia venissero sospesi in attesa dell'attivazione degli interventi di sostegno;
instaurato il contraddittorio su tale istanza, il G.I adottava il seguente provvedimento:
“ Letta l'istanza depositata dal Curatore Speciale della minore in data 13 marzo 2024 nella quale ha riferito di averla sentita una prima volta il 10 febbraio 2024 e successivamente il 13 marzo 2024; rilevato che il Curatore Speciale ha riscontrato il timore della minore nei confronti del padre e ha raccolto la volontà della stessa di non aver contatti, nemmeno telefonici e/o con video chiamata, con il genitore;
rilevato, altresì, che il Curatore Speciale ha riferito di aver sentito la minore seriamente traumatizzata dal comportamento assunto dal padre lo scorso settembre 2023 e dal trattenimento in
Italia contro la sua volontà; comportamento che avrebbe determinato la rottura del rapporto di fiducia con il genitore;
considerato, dunque, il netto rifiuto opposto dalla minore a trascorrere con il padre le prossime vacanze pasquali;
lette le memorie autorizzate depositate dai difensori dei genitori nel termine loro assegnato;
pagina 7 di 15 evidenziato che gli stessi hanno prestato sin d'ora il consenso all'avvio di un intervento di sostegno psicologico/psicoterapico che valuti la condizione di benessere psicofisico della stessa e supporti la minore nell'elaborazione delle gravi vicende che l'hanno coinvolta, nel superamento del trauma che appare aver riportato e nel rasserenamento della relazione con il padre;
ritenuto che
la relazione con la figura genitoriale paterna debba essere sostenuta ma che non possa essere imposta alla minore la frequentazione, contro la sua volontà, del genitore;
imposizione, comunque in concreto non attuabile e che certamente produrrebbe l'aggravamento della frattura già in atto, con ulteriore perdita di fiducia nel padre;
invitata, dunque, la madre, genitore collocatario prevalente della minore, ad urgentemente dar corso all'intervento di sostegno psicologico per la figlia minore, con gli obiettivi sopra indicati;
riservato ogni ulteriore provvedimento all'udienza già calendarizzata del 8 maggio 2024;
P.Q.M.
1) sospende, allo stato, la frequentazione paterna;
2) conferma l'udienza del 8 maggio 2024”.
All'udienza del 8 maggio 2024 il G.I. disponeva che venisse immediatamente attivato per la minore il percorso di sostegno psicologico onerando la madre, che vi aveva acconsentito, di depositare la relazione della professionista;
su richiesta delle parti assegnava i termini istruttori ex art. 183 comma 6
c.p.c. riservandosi di provvedere alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con provvedimento del 16 settembre 2024 il G.I. così provvedeva:
“ viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale della minore;
ritenuto che
le risultanze di causa – dichiarazioni e deduzioni dei genitori, dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto e documentazione in atti– costituiscano elementi probatori sufficienti alla decisione su tutte le questioni pendenti;
ritenuta, pertanto, la superfluità dell'approfondimento peritale richiesto dal difensore di parte ricorrente;
ritenuto che
il nuovo ascolto della minore potrebbe recare pregiudizio alla stessa in quanto le imporrebbe di ripercorrere vissuti traumatici sui quali si è già chiaramente espressa;
rilevato che la minore ha avviato il percorso di sostegno psicologico prescritto;
rilevato che non risulta ancora depositata dalla resistente la relazione richiesta;
P.Q.M.
pagina 8 di 15 Rigetta le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
rigetta la richiesta di ascolto della minore;
Dispone che la resistente depositi la relazione di restituzione del professionista, con traduzione asseverata, entro il 31 ottobre 2024; rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024 che sostituisce ex art.
127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 12.00 del 19 novembre 2024 unitamente alle ultime dichiarazioni fiscali se non ancora agli atti”.
Con provvedimento del 20 novembre 2024 il G.I., lette le note di trattazione scritta delle parti con la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 2201/2003 (il reg. UE 1111/2019 è infatti applicabile ai procedimenti iscritti successivamente alla data del 1 agosto 2022) essendo sul territorio nazionale l'ultima residenziale abituale dei coniugi e risiedendovi ancora oggi il ricorrente;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alla minore e alla responsabilità genitoriale, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 12 lett. b) del regolamento UE 2201/2003 avendo entrambe le parti espressamente ed in modo univoco accettato la giurisdizione del Giudice adito, così come sulle statuizioni economiche relative al mantenimento della minore, essendo comunque domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ex art. 8 del Protocollo del 23 novembre 2007 richiamato dal reg. CE
7/2009 art. 15 ed approvato dal consiglio dell'Unione europea del 20/11/09.
Il materiale probatorio
Le deduzioni ed allegazioni di parte, le dichiarazioni rese dalle parti medesime e dalla minore ascoltata dal Presidente f.f., nonché le ulteriori risultanze acquisite per il tramite del Curatore Speciale, che ha incontrato e più volte parlato con la minore, costituiscono elementi probatori completi, adeguati a fondare una motivata decisione su tutte le domande oggetto di causa.
pagina 9 di 15 L'approfondimento psicodiagnostico a mezzo CTU richiesto da parte ricorrente è superfluo a fronte del chiaro quadro personale e relazionale emerso nel corso del giudizio.
La domanda di divorzio
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 Controparte_1
Milano in data 8 marzo 2012 (iscritto presso atti dello Stato civile del Comune predetto, anno 2012, atto n. 253, reg., parte I).
Dalla loro unione è nata (in data 8 maggio 2011), minorenne. CP_2
Le parti si sono separate consensualmente con verbale in data 21/1/16 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 2/3/16.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione ed avendo le parti concordemente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia di divorzio.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...]. CP_2
La minore ha sempre vissuto con la madre, fin dall'epoca della separazione, prima in Spagna e poi in
Belgio.
La frequentazione paterna è stata regolamentata come da condizioni della separazione consensuale ed è stata concentrata, per lo più, nei periodi festivi, considerata la distanza geografica dei luoghi in cui i genitori vivono.
Le funzioni di cura della minore sono, dunque, sempre state assolte dalla madre che è il genitore affettivo di riferimento.
Il padre non ha costruito negli anni una relazione con la minore sperimentata ed attuata nella quotidianità.
Con il comportamento tenuto nel periodo settembre-dicembre 2023 il padre si è, invece, mostrato assolutamente non adeguato nell'esercizio della responsabilità genitoriale, non essendo stato in grado di riconoscere ed accogliere le esigenze emotive ed affettive della figlia minore di cui non ha compreso la grave sofferenza, provocandole un trauma che risulta essere ancora presente e non elaborato.
pagina 10 di 15 infatti, dopo un periodo di vacanza trascorso con il genitore, è stata trattenuta dal padre contro CP_2
la sua volontà per un periodo di oltre quattro a Milano, città in cui la stessa non viveva più dal 2016 almeno (aveva quindi cinque anni), priva, dunque, di riferimenti affettivi stabili e sperimentati nella quotidianità.
Il ricorrente ha, di fatto, impedito alla figlia di vedere la madre e di ricongiungersi a lei a Bruxelles, città in cui la minore era ormai radicata da oltre un anno dopo essersi ivi trasferita da Alicante.
A è stato impedito di riprendere la frequenza scolastica a Bruxelles;
la minore è stata, dunque, CP_2
costretta a sospendere ogni attività scolastica e ricreativa.
Il ricorrente ha motivato e giustificato la sua condotta argomentando dalla asserita rilevanza penale del trasferimento operato dalla madre della figlia dalla Spagna al Belgio, contro la propria volontà, completamente omettendo di considerare le conseguenze pregiudizievoli per trattenuta a CP_2
Milano e sradicata dalla sua quotidianità, affettiva e relazionale.
Ciò ha determinato una grande sofferenza nella minore che la stessa ha chiaramente riportato nel corso del suo ascolto all'udienza del 6 dicembre 2023.
In quella sede ha manifestato senza alcuna esitazione il forte desiderio di rientrare presso il CP_2
domicilio materno a Bruxelles e di riprendere le sue normali abitudini di vita, facendo, altresì, presente di essersi perfettamente integrata, dopo il trasferimento dalla Spagna, nella nuova realtà.
Lo sradicamento subito, attuato contro la sua volontà, ha profondamente destabilizzato che ha CP_2
più volte manifestato al Curatore Speciale la sua condizione emotiva di paura e di insicurezza.
Ciò ha determinato la grave frattura relazionale con il padre ed il suo attuale rifiuto ad incontralo.
Nonostante il tempo trascorso e le chiare manifestazioni della figlia difetta ancora nel padre CP_2
una presa di coscienza della gravità della sua condotta e delle conseguenze pregiudizievoli della stessa per con inevitabili ricadute sulla loro relazione. CP_2
Insistendo nella richiesta di collocamento della minore presso la madre in Spagna, ove il nucleo non vive più da anni, il padre si dimostra, dunque, ancora incapace di focalizzarsi sull'interesse della figlia minore, mettendo al centro le sue rivendicazioni personali ed il conflitto con la ex moglie.
Ciò a maggior ragione, se si considera che il trasferimento della minore da Alicante a Bruxelles non ha inciso, nè avrebbe potuto farlo, in alcun modo sui tempi e modalità della sua frequentazione.
Sentito sul punto all'udienza presidenziale, il ricorrente, senza nulla addurre sulle ricadute negative del trasferimento della figlia minore in Belgio in termini di qualità e tempi della relazione con la medesima, ha dichiarato che non voleva che la figlia vivesse in Belgio in quanto non condivideva la cultura del nuovo Paese di residenza.
pagina 11 di 15 Le gravi difficolta relazionali tra i genitori e la conflittualità tra le parti, allo stato molto accesa, in conseguenza degli eventi destabilizzanti che hanno caratterizzato la storia recente del nucleo familiare, con interruzione dei rapporti tra il padre e la figlia a causa dei recenti agiti paterni, rende evidentemente non concretamente esercitabile la responsabilità genitoriale condivisa.
L'unica soluzione concretamente realizzabile e tutelante per la minore è, dunque, l'affido cd. super– esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Va mantenuto il collocamento della minore presso la madre in Belgio a Bruxelles (precisamente in
Calle Tervaete 42 , Vomune di Etterbeek C.P.1040) dove vive dal settembre del 2022 e dove risulta, anche a detta della stessa minore e del Curatore Speciale, molto ben inserita e con una rete sociale, scolastica e amicale per lei molto positiva;
così come positivo è il rapporto con il compagno della madre con cui conviveva già ai tempi di Alicante.
La minore dovrà proseguire il percorso di supporto psicologico in corso con la dott.ssa al fine Per_1
di creare le condizioni di serenità emotiva necessarie alla ripresa della relazione con il padre.
La madre, nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'interesse prioritario della minore, dovrà supportare la figlia nel percorso di riavvicinamento alla figura genitoriale paterna.
Nel rispetto delle esigenze anche di gradualità di la frequentazione paterna potrà essere CP_2
riavviata con previsione, soprattutto in una prima fase, di incontri, in Italia alla presenza di un educatore con modalità protette ed osservate, ed in Belgio, alla presenza della madre e/o di persona di sua fiducia, così da rassicurare la minore e da fugare i timori di un nuovo sradicamento dal contesto materno.
La frequentazione dovrà dunque avvenire, un we al mese, a mesi alterni, una volta in Italia, con accompagnamento a carico della madre, ed una volta in Belgio con trasferimento del padre.
Si dà, dunque, incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di predisporre un calendario di frequentazione paterna, in Spazio neutro, un sabato ogni due mesi.
Per facilitare la frequentazione, nel rispetto della volontà della minore, ma con il ruolo attivo della madre che dovrà spronarla e supportarla, i genitori dovranno concordare tempi per chiamate o videochiamate da effettuarsi due volte a settimana in orario serale.
Si provvede come da dispositivo.
Il contributo paterno al mantenimento della minore
Con l'ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2023, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale con previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 12 di 15 Il padre ha chiesto confermarsi tale assetto, mentre la madre ha chiesto un aumento del contributo ad euro 800,00 mensili ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In merito alle rispettive situazioni economiche dalle scarne indicazioni offerte si evince quanto segue.
Il ricorrente lavora per la Lobo S.p.a. con retribuzione annua lorda pari ad euro 35.764,81 che, al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, è pari ad un netto mensile di circa euro 2.230,00 euro.
Non ha oneri abitativi dal momento che come indicato nel ricorso introduttivo, vive nella casa di
Milano via Appennini 13 di proprietà pro quota sua e della famiglia d'origine.
Non sopporta allo stato alcun onere per il mantenimento diretto della figlia integralmente a carico della madre.
Quanto alla resistente, dalla documentazione prodotta e offerta agli atti priva di traduzione si evince che la stessa è stata assunta dall'Ospedale Delta Chirec di Bruxelles con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (inizialmente per 19 ore settimanali, poi passate a 30 ore settimanali e
24 minuti) come assistente logistico.
Non è indicato nel contratto di lavoro prodotto a quanto ammonti la retribuzione annua percepita;
é sono state depositate le dichiarazioni dei redditi.
È stata solo prodotta una busta paga relativa alla mensilità di settembre 2023 recante un reddito lordo mensile di euro 2.266,61 pari ad un netto di euro 1.918,71 (v. doc. 8 e 16).
Convive con il compagno che lavora presso il centro medico IT AV di Persona_2
Bruxelles con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno come tecnico di radiologia.
La resistente ha riferito di vivere in un immobile in locazione;
non è stato depositato il contratto di locazione, né è stato riferito l'importo del canone.
La resistente non ha, dunque, sufficientemente provato la sua attuale situazione reddituale.
Pur nell'assenza di precise allegazioni, è certo che la sua condizione è migliorata rispetto all'epoca della separazione.
È la stessa, infatti, ad aver riferito con il proprio atto introduttivo di essersi trasferita a Bruxelles in quanto aveva trovato una opportunità lavorativa “ molto conveniente per la stessa (e, conseguentemente, per la figlia) in quanto le consentiva di godere di orari di lavoro migliori, di un guadagno notevolmente maggiore nonché di una reale possibilità di studio e di carriera “ ( v. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Così rappresentata la situazione delle parti, ritiene il Collegio, anche considerate le spese di viaggio che le parti dovranno affrontare, di confermare il contributo paterno al mantenimento della minore.
Si provvede come da dispositivo.
pagina 13 di 15 Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status ed in considerazione della soccombenza delle parti in relazione alle domande svolte (il ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di responsabilità genitoriale, la resistente è soccombente con riferimento alla domanda di contributo al mantenimento), ritiene il Collegio che sussistono giustificati per compensare le spese di lite.
Pone le spese del Curatore Speciale della minore, Avv. Francesco Bellman a carico delle parti in via solidale nella misura del 50% che liquida in euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando ove diversa domanda e /o eccezioni rigettata e disattesa per quanto riguarda le eccezioni, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Milano in data 8 marzo 2012 (iscritto presso atti dello Stato civile del Comune
[...]
predetto, anno 2012, atto n. 253, parte I);
2) DISPONE l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata in data [...] CP_2
ex art. 337 quater c. 3 c.c. alla madre, c.d. affidamento super esclusivo, che potrà assumere anche tutte le decisioni in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale della medesima e potrà provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) DISPONE il collocamento della figlia minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Etterbeek, Calle Tervaete n. 42, Belgio.
4) DISPONE che la frequentazione paterna avvenga con i seguenti tempi e modalità: con chiamate o videochiamate da effettuarsi due giorni a settimana in orario serale;
un we al mese, a mesi alterni, una volta in Italia, con accompagnamento a carico della madre, ed una volta in Belgio con trasferimento del padre, per metà giornata, la mattina o il pomeriggio del sabato e, nel corso dei we in Belgio anche la domenica mattina;
dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di predisporre un calendario di frequentazione paterna, in Spazio neutro, un sabato ogni due mesi;
5) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità della somma di Euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2017) oltre al 50% delle spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo, come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
pagina 14 di 15 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite
7) PONE il compenso del curatore speciale che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge, a carico delle parti in via solidale, con ripartizione al 50% nei rapporti interni.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 21 luglio 2022 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Cod. Fisc. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TRIMARCHI NICOLA LORENZO presso il cui studio sito in Milano, via
Giovanni Battista Pergolesi n.1 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E nata a [...] il [...] Cod. Fisc. Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. TARTARA FEDERICA e dell'Avv. MICELI C.F._2
VALENTINA presso lo studio della quale sito in Milano via Montenapoleone n.8 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
[...]
rappresentata dal Curatore Speciale Avv. FRANCESCO BELLMAN nominato con CP_2
l'ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2023 costituitasi con memoria depositata del 16 febbraio
2024
pagina 1 di 15 Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO contenzioso
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Ai sensi dell'art. 3 co.2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, G.U.
11/05/2015, n.107) venga dichiarato con Sentenza lo scioglimento del matrimonio celebrato in data
8.3.2012 nel Comune di Milano, alle seguenti condizioni:
CP_ A) I signori e vivranno definitivamente separati, non essendovi alcuna possibilità né Pt_1
reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
B) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e CP_2
fissazione della residenza presso la madre in Spagna, in Calle concordia 48, 03182 Torrevieja-
Alicante; C) La responsabilità genitoriale – nel rispetto del principio di bigenitorialità - sarà esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza ed attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute di mentre sarà esercitata disgiuntamente con CP_2
riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la figlia;
D) Il diritto di visita della figlia da parte del padre verrà disciplinato e garantito CP_2 Pt_1 come segue: • nel corso di ogni mese - preferibilmente in concomitanza con il primo o l'ultimo CP_ weekend e previo accordo con la signora - il padre potrà recarsi in Spagna a Parte_1 trovare la figlia trascorrendo con quest'ultima almeno due/tre giorni consecutivi;
• in CP_2
subordine, ogni mese verrà accompagnata in Italia dalla madre per trascorrere un weekend CP_2 intero e / o comunque più giorni consecutivi con il padre;
• la figlia minore trascorrerà CP_2
inoltre insieme al padre in Italia almeno una settimana consecutiva delle festività comandate di Natale
e Pasqua, nonché le ferie estive (per un periodo continuativo e comunque complessivo di almeno 45 giorni ). Ferma restando comunque la possibilità per i genitori – in base all e loro reciproche disponibilità e nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi - di accordarsi diversamente circa ulteriori periodi di tempo che il padre potrà trascorrere con la figlia in Italia nel corso dell'anno; • CP_2
resta inteso che la signora R i o s accompagnerà a sue spese la figlia in Italia e la CP_2
riaccompagnerà in Spagna in concomitanza di tutti i periodi in cui la figlia minore si recherà in visita dal padre Il tutto ovviamente senza che la presenza in Italia della signora R i o s ostacoli in Pt_1
pagina 2 di 15 alcun modo il legittimo esercizio del diritto di visita della figlia da parte dello stesso signor;
• la Pt_1
CP_ signora garantirà quotidianamente al signor di contattare la figlia telefonicamente – Pt_1 CP_2
anche mediante videochiamate – al fine di salvaguardare e incentivare un rapporto diretto tra padre e figlia. E) a titolo di concorso per il mantenimento della figlia minore il IGnor CP_2 Parte_1
– compatibilmente all e proprie attuali disponibilità economiche e a quanto già versato finora alla CP_ moglie dopo l'allontanamento di quest'ultima dalla casa coniugale - corrisponderà alla signora la somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00): detta somma sarà versata dopo il giorno 10 di ogni mese di competenza. L'assegno di mantenimento per la figlia sarà pagato dal signor CP_2 Pt_1
mediante bonifico bancario da accreditarsi direttamente sul c/c bancario int estato alla signora
Resta inteso che il relativo importo sarà rivalutabile anno per anno al Controparte_1
100% degli indici ISTAT al consumo. F) La somma mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00) si intenderà corrisposta dal padre per il mantenimento normale ed ordinario della figlia Solo in CP_2
CP_ caso di obiettiva necessità il IGnor corrisponderà alla IGnora – sempre a mezzo bonifico - Pt_1 il 50% delle eventuali spese mediche straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore . G) Le spese mediche ed odontoiatriche urgenti e le spese farmaceutiche non dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi ma solo documentate.
H) Le spese mediche ed odontoiatriche non urgenti dovranno essere invece previamente concordate e successivamente documentate. Resta inteso che se la figlia dovesse necessitare di una visita CP_2
medica specialistica o di un intervento odontoiatrico, il signor concorrerà al pagamento ma Pt_1
CP_ potrà, tranne i casi di urgenza, concordare con la IGnora la tempistica con cui affrontarla.
I) Relativamente alle eventuali spese scolastiche/universitarie i genitori, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni della figlia minore dovranno accordarsi sulla scelta della struttura CP_2 pubblica o privata da farle frequentare. Una volta raggiunto l'accordo, le relative spese (tasse di iscrizione, libri di testo, materiale scolastico, gite ed uscite organizzate dalla scuola, trasporto con il pullman o metropolitana/autobus) dovranno essere concordate e sostenute dai coniugi in ragione del
50% ciascuno.
J) In caso di impossibilità per i genitori di comunicare tra loro telefonicamente, le comunicazioni delle spese straordinarie della figlia che necessitano di preventivo accordo tra i coniugi, verranno CP_2
CP_ fatte tramite e -mail o SMS. K) All'atto del pagamento, il IGnor potrà chiedere alla signora Pt_1
verifica documentale degli esborsi effettuati.
CP_ L) A definitivo regolamento economico dei rapporti economici tra i coniugi , i signor i e Pt_1
convengono quanto segue:
pagina 3 di 15 • i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano l'uno CP_ nei confronti dell'altro a qualunque assegno a titolo di mantenimento;
• i signori e si danno Pt_1
reciprocamente atto di non dover allo stato provvedere alla regolamentazione di alcun rapporto di natura patrimoniale;
• per tutti i singoli beni mobili dagli stessi rispettivamente detenuti e non espressamente menzionati nel presente atto, entrambi i ricorrenti dichiarano altresì che i medesimi erano già di loro proprietà esclusiva o comunque lo sono divenuti a seguito di divisione bonaria, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro. CP_ M) Con il puntuale adempimento di quanto sopra, i signori e si danno reciprocamente atto Pt_1 di aver risolto ogni questione patrimoniale pregressa e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o causale.
II – In via istruttoria:
CP_ Ordinare alla IGnora di esibire la sua ultima busta paga e le proprie dichiarazioni dei Pt_2
redditi degli ultimi tre anni, con rigetto di tutte le istanze istruttorie inammissibili formulate dalla resistente.
Disporre CTU sulla situazione familiare ed in particolare sui rapporti di con entrambi CP_2 genitori, nonché l'immediato avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità in Italia per entrambi i genitori e degli ulteriori interventi a favore di I CP_2
II – In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i vigenti criteri di legge, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
-Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra la IG.ra e il IG. ; -disporre CP_1 Pt_1
l'affido esclusivo della figlia alla madre con collocazione abitativa della stessa presso la CP_2
IG.ra in Belgio, precisamente in Calle Tervaete 42 , Vomune di Etterbeek C.P.1040 CP_1
Bruxelles
- stabilire che gli incontri e i colloqui padre/figlia vengano momentaneamente sospesi sino a quanto la
Minore manifesterà la volontà di intraprendere nuovamente un rapporto con il padre;
-disporre il versamento da parte del IG. della somma di euro 800,00 mensili (rivalutati Istat) per il Pt_1
mantenimento della figlia oltre al concordo al 50 % delle spese di natura straordinaria;
Con vittoria di spese, diritti e onorari da quantificarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10.3.2014 n.
55, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA
pagina 4 di 15 CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE confermare il collocamento prevalente della minore dalla madre, IG.ra CP_2 [...]
presso l'abitazione sita in Etterbeek, Calle Tervaete n. 42, Belgio, dove viene Controparte_1
fissata la residenza anagrafica;
II. affidare in via super-esclusiva (affidamento esclusivo c.d. rafforzato) la minore alla madre IG.ra ; CP_2 Controparte_1
III. sospendere temporaneamente i diritti di frequentazione padre/figlia in attesa degli sviluppi del percorso di sostegno psicologico della minore, con facoltà per i genitori di accordarsi direttamente per effettuare delle prove di frequentazione padre/figlia in Belgio, previo confronto con la terapeuta della minore e su suggerimento della stessa, comunque in presenza di terze persone, e sempre che ciò non sia di pregiudizio per la minore;
IV. confermare il contributo al mantenimento per la minore nella misura di Euro 400,00 concordato con verbale di separazione consensuale in data 21.01.2016 ed omologato da codesto Ill.mo Tribunale in data 02.03.2016, rivalutato in base agli indici ISTAT dalla data dell'accordo;
V. Porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese extra assegno indicate e disciplinate dal
Protocollo Spese del Tribunale di Milano (ed. Novembre 2017);
B. In ogni caso VI. Con vittoria di spese di lite
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e gli ulteriori provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato e regolarmente notificato, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile in Milano in data 08/03/2012 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune predetto, anno 2012, atto n. 253, reg. , parte I) con da cui è Controparte_1
nata la figlia (in data 8 maggio 2011) e da cui si è separato consensualmente con verbale in CP_2
data 21 gennaio 2016, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 2 marzo 2016, chiedeva, oltre alla pronuncia divorzile, anche l'affidamento condiviso della figlia minore, il suo prevalente collocamento presso la madre in Spagna a Torrevieja-Alicante e frequentazioni con la figlia con i tempi e le modalità indicate in atti;
conferma del contributo paterno al mantenimento della minore quantificato in Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 26 settembre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale aderiva alla domanda di divorzio;
chiedeva di disporsi l'affido condiviso di con
[...] CP_2
prevalente collocamento della medesima presso di sé in Belgio, la conferma del calendario di pagina 5 di 15 frequentazioni padre e figlia stabilito in separazione, nonché il contributo paterno per il mantenimento della stessa stabilito in euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 4 ottobre 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e all'esito disponeva l'ascolto della minore.
Con provvedimento in pari data il Presidente f.f., rilevato che in base anche agli accordi separativi la minore aveva vissuto con la mamma in Spagna e che si era poi trasferita con il genitore in Belgio, sollevava preliminarmente questione di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale e gli obblighi di mantenimento della minore e pertanto assegnava alle parti termine per prendere posizione sulla questione;
fissava udienza per l'ulteriore trattazione al 15 novembre 2022.
In detta udienza le parti accettavano concordemente la giurisdizione del Giudice italiano con applicazione della legge italiana;
parte ricorrente chiedeva che l'ascolto della minore fosse posticipato all'esito della richiesta CTU, mentre parte resistente che vi si procedesse il più presto possibile.
Con provvedimento del 16.11.2023, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente f.f., rilevato che le parti avevano accettato la giurisdizione e richiamati gli artt. 12 Reg. CE n. 2201/03 nonché gli artt.
10 e 15 della Convenzione Aja del 1996, ritenendo opportuno ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore ascoltare la medesima, disponeva il suo ascolto all'udienza del 6 dicembre 2023 riservando all'esito ogni valutazione e determinazione.
All'udienza del 6 dicembre 2023 si procedeva all'ascolto della minore alla presenza dell'Ausiliario nominato dott.ssa Rossella Procaccia;
all'esito il Presidente f.f., assegnato termine all'ausiliario per il deposito di una relazione sull'audizione della minore e alle parti per brevi osservazioni, si riservava.
Con ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2023 a scioglimento della riserva assunta veniva adottato il seguente provvedimento:
“ a scioglimento della riserva assunta in data 6/12/23: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione in atti, sentite le parti ed i rispettivi difensori;
ascoltata la minore con l'ausilio della dott.ssa Rossella Procaccia;
rilevato che la minore ha chiaramente espresso il desiderio di riprendere le sue abitudini di vita, tornando al domicilio materno a Bruxelles, citta in cui ha frequentato il passato anno scolastico;
rilevato, altresì, che la minore, pur esprimendo un forte legame affettivo con la madre e raccontando di un buon rapporto con il di lei nuovo compagno convivente, con conseguente vissuto doloroso rispetto al distacco dal suo habitat, ha mostrato di essere legata anche al padre ed alla nonna paterna, senza posizioni rigidamente schierate o meccanismi di scissione con rappresentazioni polarizzate;
pagina 6 di 15 rilevato, altresì, che la minore non sta frequentando la scuola e che è assolutamente urgente la ripresa della frequentazione scolastica e delle normali relazioni con i pari;
ritenuto, dunque, di dover disporre l'immediato rientro, nel più breve tempo possibile, della minore al domicilio materno a Bruxelles, autorizzando la madre al prelievo della stessa presso l'abitazione del padre;
ritenuto, altresì, di confermare, allo stato, tutte le condizioni della separazione consensuale;
riservata al prosieguo del giudizio ogni diversa valutazione e determinazione;
ritenuto necessario, in ragione della forte conflittualità tra le parti, di nominare alla minore un Curatore Speciale che possa rappresentarla nel presente giudizio, individuandolo nella persona dell'avv. Francesco Bellman del
Foro di Milano noto all'Ufficio;
P.Q.M.
1) Dispone l'immediato rientro, nel più breve tempo possibile, della minore al domicilio materno a
Bruxelles, autorizzando la madre al prelievo della stessa presso l'abitazione del padre;
2) Conferma le condizioni della separazione consensuale;
3) quale Curatore Speciale della minore l'avv. Francesco Bellman del Foro di Milano noto CP_3 all'Ufficio;
4) assegna al Curatore termine fino al 16 febbraio 2024 per costituirsi in giudizio;
Pt_3
Il Presidente f.f. nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 8 maggio 2025 di comparizione e trattazione.
Con istanza urgente del 13 marzo 2024 il Curatore Speciale, riportando la volontà della minore di non avere rapporti con il padre, chiedeva che gli incontri padre/figlia venissero sospesi in attesa dell'attivazione degli interventi di sostegno;
instaurato il contraddittorio su tale istanza, il G.I adottava il seguente provvedimento:
“ Letta l'istanza depositata dal Curatore Speciale della minore in data 13 marzo 2024 nella quale ha riferito di averla sentita una prima volta il 10 febbraio 2024 e successivamente il 13 marzo 2024; rilevato che il Curatore Speciale ha riscontrato il timore della minore nei confronti del padre e ha raccolto la volontà della stessa di non aver contatti, nemmeno telefonici e/o con video chiamata, con il genitore;
rilevato, altresì, che il Curatore Speciale ha riferito di aver sentito la minore seriamente traumatizzata dal comportamento assunto dal padre lo scorso settembre 2023 e dal trattenimento in
Italia contro la sua volontà; comportamento che avrebbe determinato la rottura del rapporto di fiducia con il genitore;
considerato, dunque, il netto rifiuto opposto dalla minore a trascorrere con il padre le prossime vacanze pasquali;
lette le memorie autorizzate depositate dai difensori dei genitori nel termine loro assegnato;
pagina 7 di 15 evidenziato che gli stessi hanno prestato sin d'ora il consenso all'avvio di un intervento di sostegno psicologico/psicoterapico che valuti la condizione di benessere psicofisico della stessa e supporti la minore nell'elaborazione delle gravi vicende che l'hanno coinvolta, nel superamento del trauma che appare aver riportato e nel rasserenamento della relazione con il padre;
ritenuto che
la relazione con la figura genitoriale paterna debba essere sostenuta ma che non possa essere imposta alla minore la frequentazione, contro la sua volontà, del genitore;
imposizione, comunque in concreto non attuabile e che certamente produrrebbe l'aggravamento della frattura già in atto, con ulteriore perdita di fiducia nel padre;
invitata, dunque, la madre, genitore collocatario prevalente della minore, ad urgentemente dar corso all'intervento di sostegno psicologico per la figlia minore, con gli obiettivi sopra indicati;
riservato ogni ulteriore provvedimento all'udienza già calendarizzata del 8 maggio 2024;
P.Q.M.
1) sospende, allo stato, la frequentazione paterna;
2) conferma l'udienza del 8 maggio 2024”.
All'udienza del 8 maggio 2024 il G.I. disponeva che venisse immediatamente attivato per la minore il percorso di sostegno psicologico onerando la madre, che vi aveva acconsentito, di depositare la relazione della professionista;
su richiesta delle parti assegnava i termini istruttori ex art. 183 comma 6
c.p.c. riservandosi di provvedere alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con provvedimento del 16 settembre 2024 il G.I. così provvedeva:
“ viste le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositate dai difensori delle parti e dal Curatore Speciale della minore;
ritenuto che
le risultanze di causa – dichiarazioni e deduzioni dei genitori, dichiarazioni rese dalla minore in sede di ascolto e documentazione in atti– costituiscano elementi probatori sufficienti alla decisione su tutte le questioni pendenti;
ritenuta, pertanto, la superfluità dell'approfondimento peritale richiesto dal difensore di parte ricorrente;
ritenuto che
il nuovo ascolto della minore potrebbe recare pregiudizio alla stessa in quanto le imporrebbe di ripercorrere vissuti traumatici sui quali si è già chiaramente espressa;
rilevato che la minore ha avviato il percorso di sostegno psicologico prescritto;
rilevato che non risulta ancora depositata dalla resistente la relazione richiesta;
P.Q.M.
pagina 8 di 15 Rigetta le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
rigetta la richiesta di ascolto della minore;
Dispone che la resistente depositi la relazione di restituzione del professionista, con traduzione asseverata, entro il 31 ottobre 2024; rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024 che sostituisce ex art.
127 ter c.p.c. con note scritte di trattazione da depositarsi entro le ore 12.00 del 19 novembre 2024 unitamente alle ultime dichiarazioni fiscali se non ancora agli atti”.
Con provvedimento del 20 novembre 2024 il G.I., lette le note di trattazione scritta delle parti con la precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sullo status ai sensi dell'art. 3, lett a) del regolamento UE 2201/2003 (il reg. UE 1111/2019 è infatti applicabile ai procedimenti iscritti successivamente alla data del 1 agosto 2022) essendo sul territorio nazionale l'ultima residenziale abituale dei coniugi e risiedendovi ancora oggi il ricorrente;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative alla minore e alla responsabilità genitoriale, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 12 lett. b) del regolamento UE 2201/2003 avendo entrambe le parti espressamente ed in modo univoco accettato la giurisdizione del Giudice adito, così come sulle statuizioni economiche relative al mantenimento della minore, essendo comunque domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
E' applicabile la legge italiana ex art. 8 del Protocollo del 23 novembre 2007 richiamato dal reg. CE
7/2009 art. 15 ed approvato dal consiglio dell'Unione europea del 20/11/09.
Il materiale probatorio
Le deduzioni ed allegazioni di parte, le dichiarazioni rese dalle parti medesime e dalla minore ascoltata dal Presidente f.f., nonché le ulteriori risultanze acquisite per il tramite del Curatore Speciale, che ha incontrato e più volte parlato con la minore, costituiscono elementi probatori completi, adeguati a fondare una motivata decisione su tutte le domande oggetto di causa.
pagina 9 di 15 L'approfondimento psicodiagnostico a mezzo CTU richiesto da parte ricorrente è superfluo a fronte del chiaro quadro personale e relazionale emerso nel corso del giudizio.
La domanda di divorzio
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Parte_1 Controparte_1
Milano in data 8 marzo 2012 (iscritto presso atti dello Stato civile del Comune predetto, anno 2012, atto n. 253, reg., parte I).
Dalla loro unione è nata (in data 8 maggio 2011), minorenne. CP_2
Le parti si sono separate consensualmente con verbale in data 21/1/16 omologato con decreto del
Tribunale di Milano del 2/3/16.
Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione ed avendo le parti concordemente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia di divorzio.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nata il [...]. CP_2
La minore ha sempre vissuto con la madre, fin dall'epoca della separazione, prima in Spagna e poi in
Belgio.
La frequentazione paterna è stata regolamentata come da condizioni della separazione consensuale ed è stata concentrata, per lo più, nei periodi festivi, considerata la distanza geografica dei luoghi in cui i genitori vivono.
Le funzioni di cura della minore sono, dunque, sempre state assolte dalla madre che è il genitore affettivo di riferimento.
Il padre non ha costruito negli anni una relazione con la minore sperimentata ed attuata nella quotidianità.
Con il comportamento tenuto nel periodo settembre-dicembre 2023 il padre si è, invece, mostrato assolutamente non adeguato nell'esercizio della responsabilità genitoriale, non essendo stato in grado di riconoscere ed accogliere le esigenze emotive ed affettive della figlia minore di cui non ha compreso la grave sofferenza, provocandole un trauma che risulta essere ancora presente e non elaborato.
pagina 10 di 15 infatti, dopo un periodo di vacanza trascorso con il genitore, è stata trattenuta dal padre contro CP_2
la sua volontà per un periodo di oltre quattro a Milano, città in cui la stessa non viveva più dal 2016 almeno (aveva quindi cinque anni), priva, dunque, di riferimenti affettivi stabili e sperimentati nella quotidianità.
Il ricorrente ha, di fatto, impedito alla figlia di vedere la madre e di ricongiungersi a lei a Bruxelles, città in cui la minore era ormai radicata da oltre un anno dopo essersi ivi trasferita da Alicante.
A è stato impedito di riprendere la frequenza scolastica a Bruxelles;
la minore è stata, dunque, CP_2
costretta a sospendere ogni attività scolastica e ricreativa.
Il ricorrente ha motivato e giustificato la sua condotta argomentando dalla asserita rilevanza penale del trasferimento operato dalla madre della figlia dalla Spagna al Belgio, contro la propria volontà, completamente omettendo di considerare le conseguenze pregiudizievoli per trattenuta a CP_2
Milano e sradicata dalla sua quotidianità, affettiva e relazionale.
Ciò ha determinato una grande sofferenza nella minore che la stessa ha chiaramente riportato nel corso del suo ascolto all'udienza del 6 dicembre 2023.
In quella sede ha manifestato senza alcuna esitazione il forte desiderio di rientrare presso il CP_2
domicilio materno a Bruxelles e di riprendere le sue normali abitudini di vita, facendo, altresì, presente di essersi perfettamente integrata, dopo il trasferimento dalla Spagna, nella nuova realtà.
Lo sradicamento subito, attuato contro la sua volontà, ha profondamente destabilizzato che ha CP_2
più volte manifestato al Curatore Speciale la sua condizione emotiva di paura e di insicurezza.
Ciò ha determinato la grave frattura relazionale con il padre ed il suo attuale rifiuto ad incontralo.
Nonostante il tempo trascorso e le chiare manifestazioni della figlia difetta ancora nel padre CP_2
una presa di coscienza della gravità della sua condotta e delle conseguenze pregiudizievoli della stessa per con inevitabili ricadute sulla loro relazione. CP_2
Insistendo nella richiesta di collocamento della minore presso la madre in Spagna, ove il nucleo non vive più da anni, il padre si dimostra, dunque, ancora incapace di focalizzarsi sull'interesse della figlia minore, mettendo al centro le sue rivendicazioni personali ed il conflitto con la ex moglie.
Ciò a maggior ragione, se si considera che il trasferimento della minore da Alicante a Bruxelles non ha inciso, nè avrebbe potuto farlo, in alcun modo sui tempi e modalità della sua frequentazione.
Sentito sul punto all'udienza presidenziale, il ricorrente, senza nulla addurre sulle ricadute negative del trasferimento della figlia minore in Belgio in termini di qualità e tempi della relazione con la medesima, ha dichiarato che non voleva che la figlia vivesse in Belgio in quanto non condivideva la cultura del nuovo Paese di residenza.
pagina 11 di 15 Le gravi difficolta relazionali tra i genitori e la conflittualità tra le parti, allo stato molto accesa, in conseguenza degli eventi destabilizzanti che hanno caratterizzato la storia recente del nucleo familiare, con interruzione dei rapporti tra il padre e la figlia a causa dei recenti agiti paterni, rende evidentemente non concretamente esercitabile la responsabilità genitoriale condivisa.
L'unica soluzione concretamente realizzabile e tutelante per la minore è, dunque, l'affido cd. super– esclusivo alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Va mantenuto il collocamento della minore presso la madre in Belgio a Bruxelles (precisamente in
Calle Tervaete 42 , Vomune di Etterbeek C.P.1040) dove vive dal settembre del 2022 e dove risulta, anche a detta della stessa minore e del Curatore Speciale, molto ben inserita e con una rete sociale, scolastica e amicale per lei molto positiva;
così come positivo è il rapporto con il compagno della madre con cui conviveva già ai tempi di Alicante.
La minore dovrà proseguire il percorso di supporto psicologico in corso con la dott.ssa al fine Per_1
di creare le condizioni di serenità emotiva necessarie alla ripresa della relazione con il padre.
La madre, nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nell'interesse prioritario della minore, dovrà supportare la figlia nel percorso di riavvicinamento alla figura genitoriale paterna.
Nel rispetto delle esigenze anche di gradualità di la frequentazione paterna potrà essere CP_2
riavviata con previsione, soprattutto in una prima fase, di incontri, in Italia alla presenza di un educatore con modalità protette ed osservate, ed in Belgio, alla presenza della madre e/o di persona di sua fiducia, così da rassicurare la minore e da fugare i timori di un nuovo sradicamento dal contesto materno.
La frequentazione dovrà dunque avvenire, un we al mese, a mesi alterni, una volta in Italia, con accompagnamento a carico della madre, ed una volta in Belgio con trasferimento del padre.
Si dà, dunque, incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di predisporre un calendario di frequentazione paterna, in Spazio neutro, un sabato ogni due mesi.
Per facilitare la frequentazione, nel rispetto della volontà della minore, ma con il ruolo attivo della madre che dovrà spronarla e supportarla, i genitori dovranno concordare tempi per chiamate o videochiamate da effettuarsi due volte a settimana in orario serale.
Si provvede come da dispositivo.
Il contributo paterno al mantenimento della minore
Con l'ordinanza presidenziale del 20 dicembre 2023, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale con previsione a carico del padre di un contributo al mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 12 di 15 Il padre ha chiesto confermarsi tale assetto, mentre la madre ha chiesto un aumento del contributo ad euro 800,00 mensili ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
In merito alle rispettive situazioni economiche dalle scarne indicazioni offerte si evince quanto segue.
Il ricorrente lavora per la Lobo S.p.a. con retribuzione annua lorda pari ad euro 35.764,81 che, al netto delle imposte e rapportato su dodici mensilità, è pari ad un netto mensile di circa euro 2.230,00 euro.
Non ha oneri abitativi dal momento che come indicato nel ricorso introduttivo, vive nella casa di
Milano via Appennini 13 di proprietà pro quota sua e della famiglia d'origine.
Non sopporta allo stato alcun onere per il mantenimento diretto della figlia integralmente a carico della madre.
Quanto alla resistente, dalla documentazione prodotta e offerta agli atti priva di traduzione si evince che la stessa è stata assunta dall'Ospedale Delta Chirec di Bruxelles con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale (inizialmente per 19 ore settimanali, poi passate a 30 ore settimanali e
24 minuti) come assistente logistico.
Non è indicato nel contratto di lavoro prodotto a quanto ammonti la retribuzione annua percepita;
é sono state depositate le dichiarazioni dei redditi.
È stata solo prodotta una busta paga relativa alla mensilità di settembre 2023 recante un reddito lordo mensile di euro 2.266,61 pari ad un netto di euro 1.918,71 (v. doc. 8 e 16).
Convive con il compagno che lavora presso il centro medico IT AV di Persona_2
Bruxelles con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno come tecnico di radiologia.
La resistente ha riferito di vivere in un immobile in locazione;
non è stato depositato il contratto di locazione, né è stato riferito l'importo del canone.
La resistente non ha, dunque, sufficientemente provato la sua attuale situazione reddituale.
Pur nell'assenza di precise allegazioni, è certo che la sua condizione è migliorata rispetto all'epoca della separazione.
È la stessa, infatti, ad aver riferito con il proprio atto introduttivo di essersi trasferita a Bruxelles in quanto aveva trovato una opportunità lavorativa “ molto conveniente per la stessa (e, conseguentemente, per la figlia) in quanto le consentiva di godere di orari di lavoro migliori, di un guadagno notevolmente maggiore nonché di una reale possibilità di studio e di carriera “ ( v. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Così rappresentata la situazione delle parti, ritiene il Collegio, anche considerate le spese di viaggio che le parti dovranno affrontare, di confermare il contributo paterno al mantenimento della minore.
Si provvede come da dispositivo.
pagina 13 di 15 Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status ed in considerazione della soccombenza delle parti in relazione alle domande svolte (il ricorrente è soccombente rispetto alla domanda di responsabilità genitoriale, la resistente è soccombente con riferimento alla domanda di contributo al mantenimento), ritiene il Collegio che sussistono giustificati per compensare le spese di lite.
Pone le spese del Curatore Speciale della minore, Avv. Francesco Bellman a carico delle parti in via solidale nella misura del 50% che liquida in euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando ove diversa domanda e /o eccezioni rigettata e disattesa per quanto riguarda le eccezioni, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Milano in data 8 marzo 2012 (iscritto presso atti dello Stato civile del Comune
[...]
predetto, anno 2012, atto n. 253, parte I);
2) DISPONE l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata in data [...] CP_2
ex art. 337 quater c. 3 c.c. alla madre, c.d. affidamento super esclusivo, che potrà assumere anche tutte le decisioni in materia di salute, istruzione, educazione e residenza abituale della medesima e potrà provvedere al disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, con il solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) DISPONE il collocamento della figlia minore presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Etterbeek, Calle Tervaete n. 42, Belgio.
4) DISPONE che la frequentazione paterna avvenga con i seguenti tempi e modalità: con chiamate o videochiamate da effettuarsi due giorni a settimana in orario serale;
un we al mese, a mesi alterni, una volta in Italia, con accompagnamento a carico della madre, ed una volta in Belgio con trasferimento del padre, per metà giornata, la mattina o il pomeriggio del sabato e, nel corso dei we in Belgio anche la domenica mattina;
dà incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano di predisporre un calendario di frequentazione paterna, in Spazio neutro, un sabato ogni due mesi;
5) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento alla madre, entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità della somma di Euro 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2017) oltre al 50% delle spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo, come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
pagina 14 di 15 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite
7) PONE il compenso del curatore speciale che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre accessori di legge, a carico delle parti in via solidale, con ripartizione al 50% nei rapporti interni.
Si comunichi alle parti, al Curatore Speciale ed ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1).
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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