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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5282 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.1329/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1329/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla Via A. Diaz, T lo studio dell'avv. Elena Del Vecchio dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Scafati (SA), al via Galileo studio degli avv.ti Francesco Cavallaro e Antonio D'Agostino, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2023 , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio civile con dicembre Controparte_1
1995 nel Comune di Salerno e che dall'u ano nate due figlie, (06.06.1998) e (18.05.2001), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 one personale dal In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei continui contrasti tra i coniugi e che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti ostili del marito che aveva mostrato negli anni una assoluta e cinica noncuranza anche in momenti particolarmente difficili, violando il fondamentale dovere di assistenza morale e materiale, e che aveva intrattenuto altresì una relazione extraconiugale;
pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità al resistente e con la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma di almeno € 1.700,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegnazione della casa familiare. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione, contestava q dotto dalla moglie negando in maniera categorica i comportamenti dedotti;
al riguardo, precisava di essersi dedicato sempre alla famiglia con cura e rispetto durante la convivenza matrimoniale, sostenendo la moglie in ogni sua decisione, e che la crisi coniugale era risalente nel tempo ed era da ascriversi ad un progressivo allontanamento della ricorrente determinato da vicende esterne della sua famiglia di origine. Pertanto, il resistente chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella memoria di costituzione, in particolare con la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare alla moglie la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie, non opponendosi all'assegnazione temporanea della casa familiare.
2. In data 11 aprile 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
3. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 5410/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 38, a in ragione della Parte_1 convivenza con le figlie maggiorenni ma n e indipendenti e l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuna) a titolo di Parte_1 manten lie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti 50 e straordinarie e, in virtù dell'accordo delle parti, a € 200,00 per i medicinali occorrenti per la figlia . Per_1
Con ordinanza dell'1.02.2024, la Corte d'Appello ha ridotto in sede di rec 700,00 la misura del mantenimento da corrispondere per le figlie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del marito deducendo comportamenti di mancato sostegno morale e materiale di quest'ultimo nel corso della convivenza matrimoniale, anche in occasioni particolarmente importanti e delicate, oltre che per l'instaurazione di una relazione extraconiugale. Al riguardo, il Tribunale osserva che il complessivo compendio probatorio non è idoneo a fornire un oggettivo riscontro soprattutto del nesso causale della crisi coniugale;
in particolare la messaggistica depositata riguarda conversazioni tra il padre e le figlie che non possono avere rilevanza, secondo i principi in precedenza enunciati, sotto il profilo della reale causa che ha determinato la fine del matrimonio considerata altresì la mancanza di profili istruttori formati nel corso del giudizio. A tal proposito, il Tribunale conferma l'ordinanza con la quale il G.I. ha rigettato le richieste di prova testimoniale in quanto relative a circostanze irrilevanti o articolate in maniera eccessivamente generica e, comunque, inidonei a provare il profilo citato della rilevanza causale. In definitiva, dal materiale probatorio raccolto, non sussistono elementi chiari e certi da cui desumersi la causa che ha minato in via del tutto esclusiva il rapporto coniugale e che ne ha determinato la crisi e l'intollerabilità della convivenza matrimoniale con conseguente rigetto della domanda. Assegnazione della casa familiare In primo luogo, deve confermarsi e disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 38, a in ragione della Parte_1 convivenza con le figlie maggiorenni ma non e ipendenti, non essendo tra l'altro tale profilo oggetto di contestazione. Mantenimento delle figlie A tal proposito, il Tribunale osserva che parte ricorrente ha chiesto un aumento della somma già disposta per il mantenimento delle figlie a fronte della richiesta di riduzione avanzata dal resistente. In primo luogo, occorre precisare che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, evidenziato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che entrambe le figlie non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo incontestato dalle parti che le stesse necessitano ancora di un sostegno economico in quanto studentesse universitarie. Orbene, deve rilevarsi che, all'udienza dell'11 aprile 2023, la ricorrente ha dichiarato di essere insegnante e di percepire una retribuzione di circa € 1.700,00 mensile e ha precisato di sostenere mensilmente numerose spese per le figlie, avendo problemi di salute che comportano una somma fissa per Per_1
l'acquist icinali (pari a circa € 400,00 al mese) e di alimenti specifici e avendo intrapreso un percorso psicologico, e di non ricevere il Per_2 sostegno economico costante da parte del marito, mentre il resistente ha dichiarato di essere dirigente scolastico con una retribuzione mensile media di circa € 3.035,00 e di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di canone di locazione e di € 330,00 quale rata per l'acquisto di un'autovettura e ha precisato di suonare come violista ad eventi a titolo gratuito (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); Inoltre, dalla documentazione depositata e dai successivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito lordo pari a € 28.442,00 nel periodo di imposta 2021, di € 29,407,00 nell'anno 2022 e di € 32.547,00 nell'anno 2023, è comproprietaria con il marito della casa familiare e di altro immobile (autorimessa); di contro, il resistente ha dichiarato un reddito di circa € 63.400,00 nel periodo di imposta 2019, di circa € 61.600,00 nel periodo di imposta 2020, di circa € 61.250,00 nel periodo di imposta 2021, di circa € 62.000,00 nel periodo di imposta 2022 e di quasi € 83.000,00 nell'anno 2023, ha prodotto un contratto di locazione dell'1.03.2023 da cui risulta il pagamento del canone mensile di € 600,00 e, dagli estratti conto depositati, risulta una retribuzione netta di circa € 3.200,00 mensile, sebbene l'ultimo cedolino attesti una retribuzione di poco più di € 3.000,00 per una ritenuta INPS con scadenza 2028 (cfr. documentazione in atti). In merito alle contestazioni della ricorrente sulla reale situazione economica del marito, occorre precisare che le somme percepite a diverso titolo da quest'ultimo sono comunque considerate ai fini della presente valutazione, così come non risulta in maniera evidente la titolarità di altro conto corrente allo stesso intestato, considerato che, dal riscontro documentale incrociato, risulta che i bonifici dal conto corrente personale sono stati fatti sul conto cointestato tra le parti. In ogni caso, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, non può non considerarsi l'incremento reddituale avuto dal resistente, quale risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi in seguito all'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, successivo alla pronuncia resa dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, non essendo poi del tutto indicativa l'ultima retribuzione percepita documentata e relativa al maggio 2025, mancando il riferimento al complessivo reddito annuo dichiarato. Pertanto, alla luce dell'istruttoria compiuta e tenuto conto di quanto appena evidenziato in merito alla condizione economica-reddituale del resistente, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a i € Parte_1
1.000,00 (€ 500,00 ciascuna) a titolo di man glie e Per_1
, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con a Per_2 ente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive, ricreative etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare. Inoltre, non può disporsi l'ulteriore obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 per i medicinali per la figlia essendo la suddetta statuizione frutto Per_1 di un accordo tra le parti e attual testato dal resistente. Infine, per ciò che concerne il pagamento della somma direttamente alle figlie, così come richiesto dal resistente, il Tribunale evidenzia che la S.C. ha statuito che
“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34100). I giudici di legittimità hanno evidenziato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, trattandosi di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Per tale ragione si è ritenuto che non possa disporsi, in modifica delle condizioni previste in sentenza, il versamento diretto in favore del figlio maggiorenne – convivente con l'altro genitore – in assenza di domanda di quest'ultimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, va tuttavia coordinato con il principio per cui il genitore del figlio maggiorenne è legittimato iure proprio ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio solo se questi è con lui convivente (cfr. Cass. civ., sez. I, 8/09/2014, n. 18869) e con quello secondo cui “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/04/2021, n. 9700). Nel caso di specie, è incontestato che entrambe le ragazze convivano stabilmente con la madre con conseguente carenza di legittimazione attiva del resistente ad avanzare la relativa domanda. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 38, a in ragione della convivenza con le figlie Parte_1 maggiorenni ma nte indipendenti;
c. dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a ma di € 1.000,00 (€ 500,00 Parte_1 ciascuna) a titolo di lle figlie e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendent cor presente pronuncia;
d. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1329/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno alla Via A. Diaz, T lo studio dell'avv. Elena Del Vecchio dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Scafati (SA), al via Galileo studio degli avv.ti Francesco Cavallaro e Antonio D'Agostino, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2023 , premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio civile con dicembre Controparte_1
1995 nel Comune di Salerno e che dall'u ano nate due figlie, (06.06.1998) e (18.05.2001), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 one personale dal In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei continui contrasti tra i coniugi e che il matrimonio era entrato in crisi a causa dei comportamenti ostili del marito che aveva mostrato negli anni una assoluta e cinica noncuranza anche in momenti particolarmente difficili, violando il fondamentale dovere di assistenza morale e materiale, e che aveva intrattenuto altresì una relazione extraconiugale;
pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità al resistente e con la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma di almeno € 1.700,00 mensili per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'assegnazione della casa familiare. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione, contestava q dotto dalla moglie negando in maniera categorica i comportamenti dedotti;
al riguardo, precisava di essersi dedicato sempre alla famiglia con cura e rispetto durante la convivenza matrimoniale, sostenendo la moglie in ogni sua decisione, e che la crisi coniugale era risalente nel tempo ed era da ascriversi ad un progressivo allontanamento della ricorrente determinato da vicende esterne della sua famiglia di origine. Pertanto, il resistente chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella memoria di costituzione, in particolare con la previsione dell'obbligo a proprio carico di versare alla moglie la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento delle figlie, non opponendosi all'assegnazione temporanea della casa familiare.
2. In data 11 aprile 2023, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
3. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 5410/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 38, a in ragione della Parte_1 convivenza con le figlie maggiorenni ma n e indipendenti e l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, a € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuna) a titolo di Parte_1 manten lie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti 50 e straordinarie e, in virtù dell'accordo delle parti, a € 200,00 per i medicinali occorrenti per la figlia . Per_1
Con ordinanza dell'1.02.2024, la Corte d'Appello ha ridotto in sede di rec 700,00 la misura del mantenimento da corrispondere per le figlie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente ha richiesto la pronuncia di addebito nei confronti del marito deducendo comportamenti di mancato sostegno morale e materiale di quest'ultimo nel corso della convivenza matrimoniale, anche in occasioni particolarmente importanti e delicate, oltre che per l'instaurazione di una relazione extraconiugale. Al riguardo, il Tribunale osserva che il complessivo compendio probatorio non è idoneo a fornire un oggettivo riscontro soprattutto del nesso causale della crisi coniugale;
in particolare la messaggistica depositata riguarda conversazioni tra il padre e le figlie che non possono avere rilevanza, secondo i principi in precedenza enunciati, sotto il profilo della reale causa che ha determinato la fine del matrimonio considerata altresì la mancanza di profili istruttori formati nel corso del giudizio. A tal proposito, il Tribunale conferma l'ordinanza con la quale il G.I. ha rigettato le richieste di prova testimoniale in quanto relative a circostanze irrilevanti o articolate in maniera eccessivamente generica e, comunque, inidonei a provare il profilo citato della rilevanza causale. In definitiva, dal materiale probatorio raccolto, non sussistono elementi chiari e certi da cui desumersi la causa che ha minato in via del tutto esclusiva il rapporto coniugale e che ne ha determinato la crisi e l'intollerabilità della convivenza matrimoniale con conseguente rigetto della domanda. Assegnazione della casa familiare In primo luogo, deve confermarsi e disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 38, a in ragione della Parte_1 convivenza con le figlie maggiorenni ma non e ipendenti, non essendo tra l'altro tale profilo oggetto di contestazione. Mantenimento delle figlie A tal proposito, il Tribunale osserva che parte ricorrente ha chiesto un aumento della somma già disposta per il mantenimento delle figlie a fronte della richiesta di riduzione avanzata dal resistente. In primo luogo, occorre precisare che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, evidenziato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che entrambe le figlie non hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo incontestato dalle parti che le stesse necessitano ancora di un sostegno economico in quanto studentesse universitarie. Orbene, deve rilevarsi che, all'udienza dell'11 aprile 2023, la ricorrente ha dichiarato di essere insegnante e di percepire una retribuzione di circa € 1.700,00 mensile e ha precisato di sostenere mensilmente numerose spese per le figlie, avendo problemi di salute che comportano una somma fissa per Per_1
l'acquist icinali (pari a circa € 400,00 al mese) e di alimenti specifici e avendo intrapreso un percorso psicologico, e di non ricevere il Per_2 sostegno economico costante da parte del marito, mentre il resistente ha dichiarato di essere dirigente scolastico con una retribuzione mensile media di circa € 3.035,00 e di corrispondere la somma mensile di € 600,00 a titolo di canone di locazione e di € 330,00 quale rata per l'acquisto di un'autovettura e ha precisato di suonare come violista ad eventi a titolo gratuito (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); Inoltre, dalla documentazione depositata e dai successivi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito lordo pari a € 28.442,00 nel periodo di imposta 2021, di € 29,407,00 nell'anno 2022 e di € 32.547,00 nell'anno 2023, è comproprietaria con il marito della casa familiare e di altro immobile (autorimessa); di contro, il resistente ha dichiarato un reddito di circa € 63.400,00 nel periodo di imposta 2019, di circa € 61.600,00 nel periodo di imposta 2020, di circa € 61.250,00 nel periodo di imposta 2021, di circa € 62.000,00 nel periodo di imposta 2022 e di quasi € 83.000,00 nell'anno 2023, ha prodotto un contratto di locazione dell'1.03.2023 da cui risulta il pagamento del canone mensile di € 600,00 e, dagli estratti conto depositati, risulta una retribuzione netta di circa € 3.200,00 mensile, sebbene l'ultimo cedolino attesti una retribuzione di poco più di € 3.000,00 per una ritenuta INPS con scadenza 2028 (cfr. documentazione in atti). In merito alle contestazioni della ricorrente sulla reale situazione economica del marito, occorre precisare che le somme percepite a diverso titolo da quest'ultimo sono comunque considerate ai fini della presente valutazione, così come non risulta in maniera evidente la titolarità di altro conto corrente allo stesso intestato, considerato che, dal riscontro documentale incrociato, risulta che i bonifici dal conto corrente personale sono stati fatti sul conto cointestato tra le parti. In ogni caso, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, non può non considerarsi l'incremento reddituale avuto dal resistente, quale risulta dalle ultime dichiarazioni dei redditi in seguito all'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, successivo alla pronuncia resa dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, non essendo poi del tutto indicativa l'ultima retribuzione percepita documentata e relativa al maggio 2025, mancando il riferimento al complessivo reddito annuo dichiarato. Pertanto, alla luce dell'istruttoria compiuta e tenuto conto di quanto appena evidenziato in merito alla condizione economica-reddituale del resistente, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a i € Parte_1
1.000,00 (€ 500,00 ciascuna) a titolo di man glie e Per_1
, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, con a Per_2 ente pronuncia, oltre al 50% delle spese straordinarie (universitarie, mediche, sportive, ricreative etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare. Inoltre, non può disporsi l'ulteriore obbligo di corrispondere la somma di € 200,00 per i medicinali per la figlia essendo la suddetta statuizione frutto Per_1 di un accordo tra le parti e attual testato dal resistente. Infine, per ciò che concerne il pagamento della somma direttamente alle figlie, così come richiesto dal resistente, il Tribunale evidenzia che la S.C. ha statuito che
“In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34100). I giudici di legittimità hanno evidenziato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, trattandosi di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Per tale ragione si è ritenuto che non possa disporsi, in modifica delle condizioni previste in sentenza, il versamento diretto in favore del figlio maggiorenne – convivente con l'altro genitore – in assenza di domanda di quest'ultimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, va tuttavia coordinato con il principio per cui il genitore del figlio maggiorenne è legittimato iure proprio ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio solo se questi è con lui convivente (cfr. Cass. civ., sez. I, 8/09/2014, n. 18869) e con quello secondo cui “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/04/2021, n. 9700). Nel caso di specie, è incontestato che entrambe le ragazze convivano stabilmente con la madre con conseguente carenza di legittimazione attiva del resistente ad avanzare la relativa domanda. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Salvatore Calenda n. 38, a in ragione della convivenza con le figlie Parte_1 maggiorenni ma nte indipendenti;
c. dispone l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a ma di € 1.000,00 (€ 500,00 Parte_1 ciascuna) a titolo di lle figlie e , Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendent cor presente pronuncia;
d. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi