Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5282
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancato sostegno morale e materiale e relazione extraconiugale

    Il Tribunale ha ritenuto che il compendio probatorio non fosse idoneo a fornire un oggettivo riscontro del nesso causale tra la condotta del marito e la crisi coniugale. La messaggistica depositata è stata considerata irrilevante ai fini della prova della causa del matrimonio.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    Il Tribunale conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in ragione della convivenza con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti, non essendo tale profilo oggetto di contestazione.

  • Accolto
    Aumento mantenimento figlie

    Il Tribunale, considerando la condizione economica-reddituale del resistente e il fatto che le figlie sono studentesse universitarie non ancora autosufficienti, ritiene equo disporre l'obbligo a carico del resistente di corrispondere € 1.000,00 mensili (€ 500,00 ciascuna) a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Pagamento spese straordinarie figlie

    Il Tribunale pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie per le figlie (mediche, scolastiche, ludiche e sportive etc…) da concordare preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate.

  • Rigettato
    Riduzione mantenimento figlie

    Il Tribunale, pur riconoscendo la richiesta di riduzione del resistente, ha stabilito un importo di mantenimento per le figlie che tiene conto della loro condizione di studentesse universitarie non autosufficienti e della situazione economica dei genitori, ritenendo equo disporre l'obbligo a carico del resistente di corrispondere € 1.000,00 mensili (€ 500,00 ciascuna) a titolo di mantenimento per le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.

  • Rigettato
    Pagamento diretto mantenimento figlie

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta del resistente, evidenziando che il pagamento diretto al figlio maggiorenne, convivente con l'altro genitore, può essere disposto solo da un provvedimento del giudice e in assenza di domanda del figlio stesso. Nel caso di specie, è incontestato che le figlie convivano stabilmente con la madre, con conseguente carenza di legittimazione attiva del resistente ad avanzare tale domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5282
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 5282
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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