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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1687/2025 del R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 18 novembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da Avv. DE VIVO NICOLETTA per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - intimante
E
- Controparte_1
P.IVA_1
rappresento e difeso da Avv. MILITA CRISTIAN per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità. Mutamento del rito.
1 CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 18 novembre 2025 parte attrice depositava note scritte in data 17 novembre 2025 e parte convenuta in data 18 novembre 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per mancata introduzione della procedura della mediazione obbligatoria. Con ordinanza del 22 aprile 2025 è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.28/2010 trattandosi di materia locatizia.
Detto termine è ordinatorio e non perentorio (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133) ma la formalità deve comunque essere assolta entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. 40035/2021). Nel caso in esame l'udienza di rinvio è stata fissata per il 18 novembre 2025 senza che le parti, per quella data, abbiano introdotto la mediazione. Con le note di trattazione scritta del 17 e del 18 novembre 2025 le parti hanno chiesto rinvio per l'esperimento della mediazione dando atto quindi di non averla tempestivamente introdotta.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato improcedibile.
Spese compensate poiché entrambe le parti avrebbero potuto adempiere la formalità
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 1687/2025 ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara il giudizio improcedibile;
- compensa le spese del giudizio
Lì 19/11/2025
2 IL GIUDICE dott. Stefano Fava
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1687/2025 del R.G.A.C., decisa a seguito dell'udienza cartolare del 18 novembre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da Avv. DE VIVO NICOLETTA per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - intimante
E
- Controparte_1
P.IVA_1
rappresento e difeso da Avv. MILITA CRISTIAN per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - intimata
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità. Mutamento del rito.
1 CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 18 novembre 2025 parte attrice depositava note scritte in data 17 novembre 2025 e parte convenuta in data 18 novembre 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per mancata introduzione della procedura della mediazione obbligatoria. Con ordinanza del 22 aprile 2025 è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.28/2010 trattandosi di materia locatizia.
Detto termine è ordinatorio e non perentorio (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133) ma la formalità deve comunque essere assolta entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. 40035/2021). Nel caso in esame l'udienza di rinvio è stata fissata per il 18 novembre 2025 senza che le parti, per quella data, abbiano introdotto la mediazione. Con le note di trattazione scritta del 17 e del 18 novembre 2025 le parti hanno chiesto rinvio per l'esperimento della mediazione dando atto quindi di non averla tempestivamente introdotta.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato improcedibile.
Spese compensate poiché entrambe le parti avrebbero potuto adempiere la formalità
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 1687/2025 ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara il giudizio improcedibile;
- compensa le spese del giudizio
Lì 19/11/2025
2 IL GIUDICE dott. Stefano Fava
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