Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 415/2023 V.G.
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione per i Minorenni, nella seguente composizione
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott. Massimo Coltro Consigliere
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Isabella Barbon Componente Privato
Dott. Gian Antonio Dei Tos Componente Privato
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa promossa con ricorso depositato il 23.6.2023
da
, c.f. , con il proc.dom. avv. GINI SARA, C.F. Parte_1 C.F._1
per mandato a margine dell'atto di appello C.F._2
Appellante
contro
AVV. , tutrice del minore , C.F. CP_1 Persona_1
C.F._3
Appellato
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983) – appello avverso la sentenza n. 79/2023 del 5-18.5.2023 del Tribunale per i Minorenni di Venezia
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante: 1
emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 05.05.2023 a definizione del procedimento n. proc. 78/2018 RAS, depositata il 18.05.2023 e notificata il 26 maggio 2023 e per l'effetto:
- revocarsi la dichiarazione di adottabilità del minore per l'insussistenza dello Persona_2
stato di abbondono morale e materiale del minore per tutte le ragioni sopra esposte e che hanno qui da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte;
- revocarsi la pronuncia di sospensione della Signora dall'esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale sul minore per tutte le ragioni sopra esposte e che Persona_2
hanno qui da intendersi per integralmente richiamate e ritrascritte;
- disporre l'affido esclusivo di alla madre e il suo collocamento unitamente Persona_2
alla stessa con l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno nell'interesse del minore;
- in subordine, ferma la richiesta di revoca della dichiarazione di adottabilità del minore confermare il collocamento di con l'attuale coppia affidataria, con il mantenimento delle Persona_2
visite madre – figlio da aumentarsi progressivamente e con l'introduzione altresì progressiva dei pernotti del minore presso l'abitazione della mamma, o in altro idoneo alloggio che su incarico della Corte d'Appello il Servizio Sociale vorrà individuare e reperire sostenendo così il nucleo familiare o, se ritenuto utile e/o conforme all'interesse del minore anche un collocamento in
Comunità mamma – bambino che abbia poi delle soluzioni di “sgancio” volte all'autonomia della madre;
con la disposizione altresì dell'incarico ai Servizi di predisporre un percorso di sostegno alla genitorialità per la signora con gli interventi specifici che i Servizi vorranno indicare. Per_2
- in ogni caso, disporre il mantenimento di rapporti significativi tra la signora e il Parte_1
figlio , consentendo la frequentazione settimanale mamma – figlio, con Persona_2
introduzione graduale dei pernotti presso la mamma, o secondo le diverse modalità che i Servizi
Sociali appositamente incaricati vorranno predisporre, nell'interesse del minore.
2 2) Con la refusione delle spese e dei compensi, oltre rimb. forfett. Ed accessori (c.p.a. ed Iva se dovuta) come per legge, nonché delle spese anticipate dalla parte per eventuali consulenze tecniche di parte e/o d'ufficio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
1) Si chiede l'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché siano compiute una nuova valutazione della capacità genitoriale della Sig.ra e/o ogni altra indagine ritenuta Per_2
opportuna nell'interesse del minore, ivi inclusa la verifica delle condizioni abitative della madre di e laddove in stato di necessità abitativa verificare le condizioni per un altro alloggio che Per_2
il Servizio Sociale vorrà individuare e reperire sostenendo così il nucleo familiare o, se ritenuto utile e/o conforme all'interesse del minore anche per un collocamento in Comunità mamma –
bambino che abbia poi delle soluzioni di “sgancio” volte all'autonomia della madre.; incaricare i
Servizi di verificare le condizioni e gli interventi più opportuni e specifici per un percorso di sostegno alla genitorialità che i Servizi stessi vorranno predisporre”.
Per la Tutrice:
“Nel merito: Respingere l'impugnazione promossa da perché infondata in fatto Parte_1
ed in diritto e per l'effetto confermare la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Venezia n.
79/2023 in data 5/5/203.
Con vittoria diritti e onorari di causa, dichiarando che è in corso per il Minore la richiesta di ammissione al Gratuito Patrocinio”
Per il Procuratore generale:
“Dall'esame degli atti e, in particolare, avuto riguardo all'esito della consulenza tecnica disposta da codesta Corte al fine di verificare la possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della genitrice , richiamandosi ai due pareri già espressi, si ritiene più rispondente al Parte_2
benessere psicofisico del minore la permanenza del bambino presso la famiglia affidataria,
consentendo, tuttavia, alla madre di partecipare all'accudimento del figlio nell'ambito di un monitoraggio seguito dai Servizi Sociali, esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”. 3 Ragioni della decisione
1-Con sentenza n. 79/2023 il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore , nato a [...] il [...], con sospensione dalla Persona_1
responsabilità genitoriale della madre (unico genitore che ha riconosciuto il figlio), nomina del tutore provvisorio, affidamento del bambino ai Servizi sociali, collocamento del minore presso la coppia affidataria con mantenimento dei contatti e incontri del minore con la madre.
1.1-Nella sentenza si afferma che: il minore è collocato presso una famiglia del territorio sin dall'aprile 2018, quando la madre si era rivolta al Consultorio Familiare rappresentando il proprio bisogno di aiuto in ragione della sua precarietà abitativa e socio-lavorativa, rifiutando peraltro la proposta di un inserimento in struttura protetta unitamente al figlio (comunità mamma-bambino)
per richiedere invece il collocamento del minore presso una famiglia del territorio per potersi dedicare alla ricerca di una soluzione abitativa e lavorativa idonea alle esigenze personali e del figlio;
il graduale rientro del minore presso la madre è naufragato, essendo la situazione di quest'ultima rimasta invariata sino all'attualità sotto il profilo lavorativo ed abitativo e soprattutto sotto il profilo del ruolo/funzione genitoriale (la madre non ha manifestato il suo desiderio di riavere con sé il figlio, coltiva con lui un rapporto superficiale, unicamente pertinente ai momenti ludici e di svago, con delega agli affidatari di compiti primari, disattende il calendario degli incontri concordato con il Servizio sociale), pur emergendo nel corso del tempo una relazione madre-figlio positivamente caratterizzata sul piano affettivo, ma costantemente e gravemente carente sotto il profilo educativo-normativo ed anche sotto l'aspetto dell'attenzione alle esigenze peculiari del figlio minore in crescita.
2- ha proposto appello. Ha esposto che si è riappacificata con la famiglia di Parte_1
origine, ha reperito un lavoro come colf con contratto a tempo indeterminato e un alloggio autonomo e ha iniziato un corso di italiano per integrarsi meglio sul territorio. Inoltre sottolinea che il minore è legato alla mamma di cui riconosce il ruolo. La scelta di dare stabilità a Per_2
accettando di inserirlo in una famiglia affidataria nel suo interesse non può essere penalizzata con
4 una dichiarazione di adottabilità ma, al contrario, avrebbe dovuto trovare maggior sostegno con interventi mirati sia per tutelare la genitorialità della sia per il reperimento di un'idonea Per_2
soluzione abitativa, anche eventualmente con un canone convenzionato.
3-La Tutrice, costituitasi, ha rilevato le importanti carenze in capo a in relazione Parte_1
ai bisogni del figlio e il radicarsi nella madre di un atteggiamento privo di consapevolezza in ordine alla necessità di una progettualità genitoriale orientata alla crescita di Nel 2018 aveva Persona_1
rifiutato l'inserimento unitamente a in una comunità mamma-bambino preferendo Persona_1
l'inserimento in una famiglia;
ha incontrato, per ragioni soggettive proprie, notevoli difficoltà
nell'attuazione di un progetto di autonomia;
non ha mostrato particolare interesse a prendersi cura di e tale atteggiamento si è protratto, e si protrae, tuttora;
vive la famiglia affidataria Persona_1
come una figura cui delegare ogni aspetto della crescita di e si limita a relazionarsi con Persona_1
lui unicamente in una “dimensione giocosa”, deresponsabilizzandosi.
3-Il PG ha espresso parere favorevole a CTU diretta a verificare la possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della donna in modo soddisfacente, attraverso un adeguato programma di sostegno alla genitorialità, pur evidenziando la mancanza di sufficiente consapevolezza da parte dell'appellante della complessità della funzione genitoriale e la persistenza delle criticità in capo alla stessa, pur dandosi atto del legame che si è creato tra madre e figlio.
4-E' stata acquisita relazione di aggiornamento dai Servizi sociali di data 6.2.2024.
4.1-E' stata quindi disposta CTU con il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa,
svolti i colloqui ritenuti utili con la madre e la Tutrice, effettuati, se opportuno, test psicometrici ed
ogni ulteriore indagine psicodiagnostica, effettuati eventuali colloqui con la coppia attualmente
collocataria, esaminato il minore, ed acquisite tutte le informazioni ritenute necessarie, anche dai
Servizi sociali attualmente affidatari, valuti il CTU la personalità della genitrice e dica quali siano
le condizioni psico-fisiche e sociali della stessa, se debba ritenersi sussistente la sua capacità
genitoriale o comunque sia in grado, in tempi ragionevoli e compatibili con la necessità del
minore di crescere in uno stabile contesto familiare, di recuperarla, indicando, in caso positivo, i 5 percorsi che la stessa dovrebbe intraprendere. In caso, poi, di valutazione positiva della capacità
genitoriale della madre, indichi altresì le più adeguate modalità e tempistiche per la modifica del
collocamento rispetto a quello attuale. Infine, indichi i tempi della frequentazione della madre con
il figlio sia in ipotesi di conferma dell'adozione aperta come disposta, sia in caso di individuazione
di una modalità differente dall'adozione legittimante, quale ad esempio l'adozione mite che
garantisca alla minore la migliore tutela del suo primario interesse”.
4.2-Espletata la CTU, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 18.10.2024, la causa è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Procuratore Generale e riportate in epigrafe.
* * * * * *
5-L'appello va accolto per quanto di ragione non ravvisandosi i presupposti per confermare lo stato di abbandono del minore, sebbene debbano essere mantenuti la sospensione dalla responsabilità
genitoriale dell'appellante, l'affidamento ai Servizi sociali e il collocamento extrafamiliare in atto di nonché la nomina del tutore. Per_2
Dalla CTU espletata nel corso del giudizio, all'esito di approfondita e attenta indagine, è emerso che effettivamente – come anche rilevato dai Servizi sociali - la presenta criticità in punto Per_2
capacità genitoriale. In particolare non è in grado “di funzionare quale genitore riflessivo e
responsabile verso il figlio nell'ambito di un accudimento autonomo, formativo e Persona_1
strutturante una sana personalità del minore” e non ha “consolidato attitudini e risorse orientate a
sostenere il bene quotidiano del figlio, ponendosi piuttosto incostante verso i suoi doveri di
frequentazione e delegando in modalità massiva la sua crescita emozionale, intellettuale e
psicofisica ai genitori affidatari”.
Invero, anche durante lo svolgimento della CTU, la non ha incontrato il figlio con Per_2
regolarità secondo le visite settimanali programmate, così restituendo un quadro in cui la stessa pare risultare “presa da altre necessità di vita, su cui il bambino non riceve la centralità dovuta” e
6 ciò in linea con i tratti egocentrici di personalità rilevati dall'Ausiliare e “che non favoriscono
l'osservazione primaria dei bisogni di vita del figlio”.
In altre parole, l'appellante dimostra un forte attaccamento al figlio, salvo poi faticare nel tradurlo nella pratica e darne concretezza attraverso un fattivo accudimento che si esplichi nella quotidianità
del bambino (“quindi, ad es. rendendosi presente nel prelevamento a scuola, nel seguire le attività
sportive del figlio, nell'attivarsi verso la creazione di spazi di socializzazione del figlio con i pari”)
e anche nel suo percorso evolutivo. Ella presenta infatti “una personalità con fragilità dell'Io, al
momento non in grado di mentalizzare e di corrispondere alla crescita del figlio in autonomia e
soprattutto secondo gli obiettivi di crescita dello stesso”. Espressione di tali difficoltà è il tentativo dell'appellante di colmare “le proprie mancanze con l'acquisto di beni materiali per il figlio,
modalità che parrebbero gratificare il figlio, ma che hanno infine un effetto condizionante e
limitante la qualità del loro rapporto, trasmettendo al bambino un significato relazionale povero
sotto il profilo educativo”.
Nella sostanza vi è nella una predominante rivendicazione della propria figura di madre Per_2
biologica che mal si concilia con il ruolo e con le funzioni che a tale figura dovrebbero essere ricondotte, stante la carenza di una progettualità che “faccia i conti con la realtà”, nonché
l'insufficienza di un approccio concreto alle esigenze attinenti lo sviluppo psico-fisico del figlio,
cui si abbina un atteggiamento delegante, il quale finisce per escluderla dalle “fatiche genitoriali”
che sono fondamentali nella e per la crescita della prole.
La CTU ha a tale proposito osservato che:
“- non è risultata in grado di pianificare e mettere in pratica compiti di accudimento verso il figlio
che sarebbero risultati attuabili indipendentemente dal vivere in uno spazio fisico limitato, o
dall'avere un minore introito economico;
è quindi risultata parziale, se non estranea, agli obiettivi
evolutivi di crescita materiale e morale del figlio, sentendosi piuttosto “cercata” dagli affidatari e
non attuando una capacità predittiva verso le necessità mediche e scolastiche del minore;
7 - non è parsa consapevole di cosa significhi crescere un figlio contando solo sulle proprie forze,
perseguendo situazioni irrealistiche come il pensare di acquistare una casa senza averne adeguata
capienza economica e necessitando di dover svolgere almeno due lavori durante il giorno per
corrispondere ai costi di vita;
- non è parsa empatica rispetto ai sentimenti e alle relazioni che il bambino ha strutturato verso la
famiglia affidataria (genitori e fratello ) che ha costituito per lui una vera “base sicura”, Per_3
pensando invece che il legame biologico abbia, a prescindere, un valore superiore ed imperativo;
- non si è misurata con le necessità scolastiche del figlio, né ha migliorato il suo bagaglio culturale
e linguistico per proporsi come sostegno dello stesso sotto il profilo formativo, considerate le
peculiarità di apprendimento del bambino e del bisogno di essere guidato alla tenuta verso il
compito”.
Dunque, pur non negando il percorso di crescita compiuto dall'appellante (riconosciuto anche nel corso del colloquio del 29.08.2024 della CTU con le referenti del Servizio Protezione e Cura
Minori -UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultorio Familiare Aulss 9 Scaligera - Distretto
3 Pianura Veronese Legnago-VR), teso anche alla stabilizzazione e all'acquisizione di una propria autonomia economica e abitativa (ha un lavoro come colf a tempo indeterminato e ha una soluzione abitativa con pagamento di canone di affitto), permangono, oltre a difficoltà di integrazione nel
Paese, anche carenze sotto il profilo della capacità genitoriale.
In tale situazione di “deficitarietà della genitrice, la crescita del minore va quindi Persona_1
tutelata nella direzione di garantirgli la certezza affettiva e di sostegno sino ad oggi sperimentata,
nell'ambito di una continuità di cura che cementi l'autostima e l'identità del bambino come
soggetto meritevole di attenzioni e di amore”.
6-Va però escluso che i limiti alla capacità genitoriale siano tali da determinare lo stato di adottabilità del minore.
Deve a tale fine essere precisato cosa si intende per stato di abbandono.
8 Diverse sentenze della corte di cassazione hanno evidenziato come l'adozione che rescinde totalmente legami con la famiglia di origine può non essere compatibile con i principi costituzionali e convenzionali - in particolare quelli dati dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo - e non realizzare del tutto l'interesse del minore (Cass. n. 13435/2016; cass., n.
23979/2015; cass, n. 11758/2014).
L'adozione va dunque considerata come extrema ratio e il bambino va considerato in stato di abbandono quando vi sia una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali,
calore affettivo ed aiuto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo psico–fisico.
Nella definizione data da Corte Cost. 183/2023 l'accertamento dello stato di abbandono del minore implica “un giudizio di assoluta inidoneità dei genitori e degli altri parenti tenuti a provvedere alla
sua cura morale e materiale”.
Tale assoluta inidoneità non è riscontrabile nella specie.
Difatti la CTU, nel non condividere i dubbi manifestati dai Servizi Sociali circa lo stile di vita tale da incidere negativamente sulla sicurezza e sulla protezione del figlio, ha riferito che Per_2
“in termini positivi, la madre naturale è in grado di trasmettere al figlio calore affettivo, di porsi
disponibile verso gli scambi fisici, di sostenere la dimensione di gioco, in ciò lasciando nella mente
del bambino una traccia buona di riferimento e di riconoscimento di un ruolo materno che però
rimane “parziale” proprio perché mancante dei restanti compiti di accudimento”.
Trattasi di pensiero condiviso anche dai servizi sociali che hanno riferito che “il legame tra madre
e figlio è stato costante nel tempo, vissuto soprattutto in una dimensione giocosa e nel
soddisfacimento dei bisogni primari” (relazione del 6.2.2024).
Dunque, seppure solo sotto il profilo affettivo e nell'ambito ludico, meno impegnativo, l'appellante
è sempre stata presente per il figlio, che pure la riconosce come madre. I rapporti tra i due non sono mai cessati, sebbene non abbiano sempre avuto uguale costanza (stante le difficoltà incontrate dalla madre nel rispettare il programma di visite predisposto dai Servizi sociali, anche d'accordo con gli affidatari). 9 Trattasi di aspetto che non può essere sottovalutato e/o sminuito.
Per altro verso va ritenuto sussistere l'interesse del minore a conservare il legame con la madre naturale, pur se deficitaria nelle sue capacità di educazione e di crescita del figlio minore, sia in quanto non vi è dubbio che riconosca l'appellante come madre, abbia con lei sempre Persona_1
mantenuto i rapporti, che si sono svolti senza particolari criticità, sia anche in quanto la madre naturale costituisce comunque il ponte con le origini e con la cultura di provenienza del minore e costituisce un importante tassello alla sua identità.
Tanto non può condurre alla radicale recisione dei rapporti con la famiglia di origine e meglio si adatta una forma di adozione che consenta la conservazione del rapporto, quale la forma di adozione disciplinata dalla l. n. 184/1983, art. 44 Lett. d). Si tratta di modello che può essere idoneo nei casi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale si associa, tuttavia, la permanenza di un rapporto affettivo significativo, tale da consentire la non interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine” (Cass n.
40308/2021; Cass. n. 35840/2021).
In tale contesto e in considerazione delle su evidenziate criticità della madre naturale, per la quale va pertanto mantenuta la sospensione della responsabilità genitoriale, con conferma della nomina del tutore già designato, deve necessariamente essere mantenuto il collocamento eterofamiliare del minore presso l'attuale famiglia collocataria, con la quale il minore vive sereno ormai da cinque anni, che ha svolto un ruolo fondamentale per sul versante educativo e Persona_1
dell'autorevolezza e ha ottenuto “nel tempo ottimi risultati sul compenso delle carenze affettive
originarie del bambino e sulla regolazione degli aspetti più vivaci del suo temperamento”. Ha
altresì “creato una condizione di protezione e serenità verso la crescita del bambino, contribuendo
a conservare il buono delle risorse provenienti dalla madre naturale e canalizzandole secondo una
linea di integrazione verso il maggior interesse del minore” (CTU).
10 Per il mantenimento dei rapporti con la madre naturale ritiene la Corte di seguire le indicazioni della CTU e dunque, la parteciperà all'accudimento del figlio, vedendolo e tenendolo con Per_2
sè:
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00, seguendolo per la cena, in giorni da sottoscrivere in modo chiaro al fine da non creare confusività o disattenzioni nell'accudimento della sig.ra Per_2
- una giornata di sabato o di domenica al mese, da concordare con la famiglia affidataria compatibilmente agli impegni scolastici o sportivi del minore.
L'affidamento del minore va mantenuto ai Servizi sociali, il cui apporto è peraltro necessario, come anche chiesto dalla famiglia affidataria, “per definire la gestione del bambino, considerando
l'imprevedibilità della madre naturale ed anche il fatto che la stessa risultasse poco integrata nel
territorio - che consiglierebbe la frequentazione di un corso di italiano - e sconoscesse il sistema
scolastico italiano” (CTU).
I Servizi sociali vanno incaricati di avviare un percorso di sostegno alla funzione genitoriale dell'appellante, verificandone la crescita, affinchè la stessa sia in grado di fungere da valido supporto per la crescita formativa e personologica del figlio, con ciò essendo auspicabile l'attivazione da parte della nel seguire un corso d'italiano per stranieri. Per_2
Inoltre i medesimi servizi vanno incaricati di monitorare gli incontri tra madre e figlio come sopra disciplinati e previa verifica della puntualità della agli impegni genitoriali predetti, Per_2
potranno autorizzare - se le condizioni abitative e psicosociali della stessa genitrice lo consentiranno - che il bambino possa pernottare presso la stessa. Nel caso di andamento positivo della situazione di accudimento del minore, e non prima di un anno, il bambino potrà trascorrere un weekend al mese insieme alla genitrice, comprensivo del pernottamento alla domenica sera.
11 7-Le spese processuali vanno compensate per tutti i gradi di giudizio, attesa la qualità delle parti in causa.
26-Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico dell'appellante, nel cui interesse è stata disposta, con liquidazione come da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1-dichiara non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
Persona_1
2-conferma la sospensione di dalla responsabilità genitoriale sul figlio Parte_1
; Persona_1
3-conferma l'affidamento del minore al servizio sociale presso AULSS 9 Persona_1
Scaligera;
4-conferma il mantenimento del collocamento di presso la coppia Persona_1
attualmente collocataria;
5-dispone che la partecipi all'accudimento del figlio, vedendolo e tenendolo con sè: Per_2
- due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00, seguendolo per la cena, in giorni da sottoscrivere in modo chiaro al fine da non creare confusività o disattenzioni nell'accudimento della sig.ra Per_2
- una giornata di sabato o di domenica al mese, da concordare con la famiglia affidataria compatibilmente agli impegni scolastici o sportivi del minore;
6-incarica i Servizi sociali affidatari di avviare un percorso di sostegno alla funzione genitoriale dell'appellante, favorendo anche l'attivazione da parte della nel seguire un corso Per_2
d'italiano per stranieri;
7-incarica i medesimi servizi di monitorare gli incontri tra madre e figlio come sopra disciplinati e dispone che, previa verifica della puntualità della agli impegni genitoriali predetti, Per_2
autorizzino - se le condizioni abitative e psicosociali della stessa genitrice lo consentiranno - che il bambino possa pernottare presso la stessa;
in caso di andamento positivo della situazione di 12 accudimento del minore, e non prima di un anno, dispone che autorizzino che il bambino possa trascorrere un weekend al mese insieme alla genitrice, comprensivo del pernottamento alla domenica sera;
8-conferma la nomina del tutore del minore avv. e dispone la trasmissione della CP_1
presente sentenza al Giudice Tutelare per quanto di competenza, stabilendo che vengano trasmesse al Giudice Tutelare relazioni di aggiornamento con cadenza semestrale, previa acquisizione di relazione dei Servizi sociali affidatari;
9-compensa le spese processuali di primo e di secondo grado;
10-pone gli oneri di CTU definitivamente a carico dell'appellante.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 17/01/2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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