CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
28/05/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.” nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1.8.2024
Tra in persona del suo amministratore p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Spada del Foro di Milano (C.F. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via F. Daverio n. 6
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Antonio Brambilla (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Pavia, Viale Matteotti 20
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1546/2024 del Tribunale di Monza pubblicata il
28.5.2024, non notificata
CONCLUSIONI:
Per il Parte_2
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, Sez. II Civ., Giudice Unico Dr.
Canepa, n. 1546, resa nelle date 21-28/5/2024, non notificata
Previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza in parte qua:
pagina 1 di 6 Rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
1391/2020 e comunque condannare il Sig. al pagamento al Condominio di Controparte_1
Euro 15.631,59, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condannare l'appellato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative al procedimento di mediazione ed alla effettuata Ctu.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- in principalità, respingere l'appello proposto dal in Parte_1
DR (Milano) e per l'effetto confermare la sentenza n. 1546 del Tribunale di Monza, pubblicata il 28.5.2024, o comunque in ogni caso revocare o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1391/2020 del Tribunale di Monza (R.G. n. 2255/2020), dichiarando tenuto il Sig. verso il Condominio per l'importo di € Controparte_1
5.891,56, oltre interessi, per i titoli dedotti in giudizio;
- in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1391/2020 del Tribunale di Monza (R.G. n.
2255/2020) per improcedibilità del giudizio o, in ulteriore subordine, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale del credito, revocare o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1391/2020 del Tribunale di Monza (R.G. n. 2255/2020), dichiarando tenuto il Sig. verso il per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
5.891,56 o – in via ulteriormente gradata - per l'importo di 6.741,45, oltre interessi, per i titoli dedotti in giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di compensi ed esborsi del giudizio di secondo grado.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di appello tempestivamente notificato, il ha Parte_1 impugnato la sentenza n.1546/2024 con cui il Tribunale di Monza, in parzialmente accoglimento dell'opposizione promossa dal condòmino avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n.1391/2020 (con cui con veniva ordinato il pagamento dell'importo di €
15.631,59 a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese), ha condannato l'opponente a corrispondere al opposto la minor somma di € 5.891,56 oltre interessi, ponendo a Parte_1 carico di entrambe le parti le spese della CTU disposta in corso di causa e le spese processuali.
pagina 2 di 6 In particolare, il Tribunale, a fronte della somma portata dal decreto ingiuntivo (riferita a due unità immobiliari e due autorimesse) come da consuntivo della gestione 2018/19, cui si erano aggiunti gli importi portati dal preventivo 2019/20 e scaduti, al netto dei versamenti effettuati, per il complessivo ammontare di Euro 15.631,59, oltre interessi e spese legali, dava atto che il condòmino aveva lamentato l'erroneità della somma pretesa in quanto una parte degli CP_1 oneri condominiali richiesti dal era riferita a due box già alienati a terzi nel 2013. Parte_1
Dal suo canto, il prospettava la correttezza contabile dell'ammontare ingiunto e Parte_1 affermava che la vendita dei due box da parte del Dispenza non era stata ritualmente comunicata all'amministratore ai sensi dell'art. 63 u.c. disp. att. cc., quindi insisteva per la debenza della somma ingiunta.
Il primo giudice, preliminarmente, verificata la correttezza dell'invio dell'avviso di convocazione da parte del rigettava l'eccezione del Dispenza avente ad oggetto Parte_1
l'errata attivazione della procedura di mediazione e respingeva altresì l'eccezione di prescrizione di una parte del credito, in quanto sollevata tardivamente.
Quanto al merito, il Tribunale osservava come la somma ingiunta non fosse corrispondente a quella effettivamente dovuta dal in quanto: CP_1
- il aveva ammesso a mezzo della comparsa di risposta, di avere ottenuto dal Parte_1
Dispenza la corresponsione della somma di 13.283,53 oggetto di un precedente decreto ingiuntivo emesso nel 2013; ammontare nel quale, come risultava dal ricorso monitorio era compresa la cifra di € 8.275,69 inerente le spese condominiali dovute fino alla gestione 2012-
2013; pertanto la somma accertata doveva essere detratta dall'ammontare ingiunto che, come emergeva anche dalla contabilità ricostruita dalla CTU, risultava comprendere anche oneri concernenti le gestioni dal 2010 al 2013;
- come emerso dalla CTU, la somma di euro 1.464,34 inerente pagamenti successivi all'emissione del decreto ingiuntivo opposto era da detrarre;
- stante la mancata comunicazione del condòmino Dispenza nei confronti dell'amministratore di Condominio secondo le modalità prescritte dall'art. 63 u.c. disp. att. cc., di avere alienato nel
2013 i due box per i quali il Condominio aveva preteso gli oneri condominiali, era comunque dovuta la residua somma di € 5.891,56 oltre gli interessi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione per avere il primo giudice ritenuto che il appellante avesse riconosciuto Parte_1 nei propri scritti difensivi l'avvenuto pagamento delle somme portate dal precedente decreto ingiuntivo, parte delle quali sarebbero confluite nell'arretrato dovuto, azionato nel provvedimento monitorio oggetto giudizio, per l'importo di € 8.275,69.
pagina 3 di 6 Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 promuovendo appello incidentale condizionato nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità della procedura di mediazione e l'eccezione di prescrizione.
All'udienza del 4.2.2025, rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, il
Consigliere istruttore ha rinviato la causa per la rimessione della decisione all'udienza del
6.5.2025, dopodiché la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 12 maggio.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere “posto a base del decisum un'espressione generica contenuta nella comparsa di risposta, corrispondente alla assoluta genericità dei motivi di opposizione avversaria;
non tenendo conto del tempestivo chiarimento e rettifica del punto, avvenuto a seguito della sollevata contestazione di controparte, contenuta solo nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., nella successiva memoria n. 2, nel rispetto del regime delle preclusioni;
con errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” A tal fine l'appellante richiama l'espressione usata in comparsa di risposta in primo grado che sarebbe stata asseritamente male interpretata dal primo giudice per fondare il convincimento sulla ammissione di una parte del pagamento
“(infatti già nel 2013 il è stato costretto a ricorrere ad un provvedimento monitorio Parte_1 per un'esposizione arretrata di Euro13.283,53, ottenendo poi un faticoso rientro)”, e sostiene che tale asserzione sarebbe un generico riferimento ad un pregresso rapporto debitorio con il di cui si è dato atto con il mero fine di inquadrare la propensione dell'appellato ad CP_1 omettere il pagamento delle spese condominiali per importi rilevanti e precisa che in ogni caso il suddetto decreto ingiuntivo era stato notificato fuori termine utile di quaranta giorni a causa della difficoltà di reperire il domicilio del condòmino pertanto non era stato dato CP_1 alcun seguito al provvedimento. In ogni caso l'appellante deduce di avere chiarito e rettificato quanto riportato a mezzo della successiva memoria n. 2 e richiama il doc. n. 5 che conterrebbe il residuo dovuto nelle gestioni fino al 2012/13, quantificate in € 8.235,71.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'Erroneità della sentenza laddove ha posto a base della decisione un'espressione del tutto priva di animus confitendi, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte;
comunque con malgoverno delle univoche risultanze istruttorie che contrastavano tale elemento, a tutto concedere, di portata meramente indiziaria;
con errata applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di confessione giudiziale ex artt. 2733 c.c. e
228 e 229 c.p.c. per avere il giudice ritenuto che il contenuto dell'espressione riportata avesse effettiva portata confessoria o comunque di riconoscimento;
anche alla luce del fatto che l'appellato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha asserito di avere saldato un pagina 4 di 6 precedente decreto ingiuntivo né ha provato alcunché a mezzo di documentazione bancaria attestante i versamenti, né ha impugnato i successivi consuntivi.
L'appello è infondato.
Considerate le questioni sottese, è doveroso un inquadramento della vicenda, specie con riferimento ai conteggi riferiti al presunto doppio versamento eseguito dal Controparte_1 per l'ammontare di € 8.275,69.
Il decreto ingiuntivo oggetto di causa attiene alla somma di € 15.631,59, asseritamente dovuta dal Dispenza al Condominio in forza del consuntivo di gestione 2018/2019 e del preventivo di gestione 2019/2020.
Il Condominio, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, specificava che la morosità risultava da un debito accumulato “addirittura a partire dall'esercizio 2013/14” e che era stato costretto a ricorrere ad altro procedimento monitorio nel
2013 nei confronti del Dispenza, “ottenendo poi un faticoso rientro”. Tale ammissione, al contrario di quanto vorrebbe sostenere l'appellante, è comprovata documentalmente: risulta infatti che una parte della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggetto di causa era stata oggetto di un precedente decreto ingiuntivo emesso nel 2013, il n. 8604/2013 del 6/12/2013, nel cui ammontare, come risulta dal ricorso monitorio, deve ritenersi compresa la cifra di euro
8.275,69 inerente alle spese condominiali dovute fino alla gestione 2012-2013.
Tale circostanza è ulteriormente comprovata da quanto osservato dal CTU incaricato dal primo giudice, che a pag. 10 del proprio elaborato peritale ha dato atto che:
- le parti non hanno prodotto la documentazione allegata al decreto ingiuntivo n. 8604/2013 del
06/12/2013, nel quale viene chiesto a il pagamento di € 13.283,53 (oltre Controparte_1 interessi e spese) così determinato:
- € 5.007,84 sono le spese straordinarie di rifacimento facciata;
- € 8.275,69 sono le spese condominiali ordinarie della gestione 2012/2013.
Emerge dunque dalla contabilità compiutamente ricostruita che tale somma di € 8.275,69 deve essere detratta dall'ammontare complessivamente ingiunto in quanto la gestione condominiale ricomprendeva anche oneri concernenti il periodo dal 2010 al 2013.
Resta fermo che il Condominio, come anche osservato dal CTU, non ha indicato con precisione le partite dalle quali scaturirebbero gli importi richiesti, ma ha al contrario prodotto una contabilità massiva e poco esaustiva della posizione debitoria del CP_1
Deve pertanto confermarsi la sentenza che, richiamando il contenuto della comparsa di risposta del (pag.2) ha correttamente fondato il proprio convincimento sulla ammissione Parte_1 con cui il ha dato atto dei pregressi pagamenti del Dispenza. Parte_1
pagina 5 di 6 Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto e il
[...]
deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per
[...] le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato dall'appellante (Euro 15.631,59) ed alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso dal contro avverso la sentenza Parte_1 CP_1 Controparte_1
n. 1546/2024 del Tribunale di Monza, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. Condanna il a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 4.237,00, di cui € 919,00 per la fase Controparte_1 di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano il 12 maggio 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
28/05/2024, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.” nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1.8.2024
Tra in persona del suo amministratore p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Spada del Foro di Milano (C.F. ) C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via F. Daverio n. 6
Appellante
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Antonio Brambilla (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio in Pavia, Viale Matteotti 20
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1546/2024 del Tribunale di Monza pubblicata il
28.5.2024, non notificata
CONCLUSIONI:
Per il Parte_2
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, Sez. II Civ., Giudice Unico Dr.
Canepa, n. 1546, resa nelle date 21-28/5/2024, non notificata
Previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza in parte qua:
pagina 1 di 6 Rigettare integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Monza n.
1391/2020 e comunque condannare il Sig. al pagamento al Condominio di Controparte_1
Euro 15.631,59, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Condannare l'appellato alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle relative al procedimento di mediazione ed alla effettuata Ctu.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- in principalità, respingere l'appello proposto dal in Parte_1
DR (Milano) e per l'effetto confermare la sentenza n. 1546 del Tribunale di Monza, pubblicata il 28.5.2024, o comunque in ogni caso revocare o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1391/2020 del Tribunale di Monza (R.G. n. 2255/2020), dichiarando tenuto il Sig. verso il Condominio per l'importo di € Controparte_1
5.891,56, oltre interessi, per i titoli dedotti in giudizio;
- in subordine, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1391/2020 del Tribunale di Monza (R.G. n.
2255/2020) per improcedibilità del giudizio o, in ulteriore subordine, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale del credito, revocare o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1391/2020 del Tribunale di Monza (R.G. n. 2255/2020), dichiarando tenuto il Sig. verso il per l'importo di € Controparte_1 Parte_1
5.891,56 o – in via ulteriormente gradata - per l'importo di 6.741,45, oltre interessi, per i titoli dedotti in giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di compensi ed esborsi del giudizio di secondo grado.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di appello tempestivamente notificato, il ha Parte_1 impugnato la sentenza n.1546/2024 con cui il Tribunale di Monza, in parzialmente accoglimento dell'opposizione promossa dal condòmino avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n.1391/2020 (con cui con veniva ordinato il pagamento dell'importo di €
15.631,59 a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese), ha condannato l'opponente a corrispondere al opposto la minor somma di € 5.891,56 oltre interessi, ponendo a Parte_1 carico di entrambe le parti le spese della CTU disposta in corso di causa e le spese processuali.
pagina 2 di 6 In particolare, il Tribunale, a fronte della somma portata dal decreto ingiuntivo (riferita a due unità immobiliari e due autorimesse) come da consuntivo della gestione 2018/19, cui si erano aggiunti gli importi portati dal preventivo 2019/20 e scaduti, al netto dei versamenti effettuati, per il complessivo ammontare di Euro 15.631,59, oltre interessi e spese legali, dava atto che il condòmino aveva lamentato l'erroneità della somma pretesa in quanto una parte degli CP_1 oneri condominiali richiesti dal era riferita a due box già alienati a terzi nel 2013. Parte_1
Dal suo canto, il prospettava la correttezza contabile dell'ammontare ingiunto e Parte_1 affermava che la vendita dei due box da parte del Dispenza non era stata ritualmente comunicata all'amministratore ai sensi dell'art. 63 u.c. disp. att. cc., quindi insisteva per la debenza della somma ingiunta.
Il primo giudice, preliminarmente, verificata la correttezza dell'invio dell'avviso di convocazione da parte del rigettava l'eccezione del Dispenza avente ad oggetto Parte_1
l'errata attivazione della procedura di mediazione e respingeva altresì l'eccezione di prescrizione di una parte del credito, in quanto sollevata tardivamente.
Quanto al merito, il Tribunale osservava come la somma ingiunta non fosse corrispondente a quella effettivamente dovuta dal in quanto: CP_1
- il aveva ammesso a mezzo della comparsa di risposta, di avere ottenuto dal Parte_1
Dispenza la corresponsione della somma di 13.283,53 oggetto di un precedente decreto ingiuntivo emesso nel 2013; ammontare nel quale, come risultava dal ricorso monitorio era compresa la cifra di € 8.275,69 inerente le spese condominiali dovute fino alla gestione 2012-
2013; pertanto la somma accertata doveva essere detratta dall'ammontare ingiunto che, come emergeva anche dalla contabilità ricostruita dalla CTU, risultava comprendere anche oneri concernenti le gestioni dal 2010 al 2013;
- come emerso dalla CTU, la somma di euro 1.464,34 inerente pagamenti successivi all'emissione del decreto ingiuntivo opposto era da detrarre;
- stante la mancata comunicazione del condòmino Dispenza nei confronti dell'amministratore di Condominio secondo le modalità prescritte dall'art. 63 u.c. disp. att. cc., di avere alienato nel
2013 i due box per i quali il Condominio aveva preteso gli oneri condominiali, era comunque dovuta la residua somma di € 5.891,56 oltre gli interessi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione per avere il primo giudice ritenuto che il appellante avesse riconosciuto Parte_1 nei propri scritti difensivi l'avvenuto pagamento delle somme portate dal precedente decreto ingiuntivo, parte delle quali sarebbero confluite nell'arretrato dovuto, azionato nel provvedimento monitorio oggetto giudizio, per l'importo di € 8.275,69.
pagina 3 di 6 Si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 promuovendo appello incidentale condizionato nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione preliminare di nullità della procedura di mediazione e l'eccezione di prescrizione.
All'udienza del 4.2.2025, rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata, il
Consigliere istruttore ha rinviato la causa per la rimessione della decisione all'udienza del
6.5.2025, dopodiché la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 12 maggio.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere “posto a base del decisum un'espressione generica contenuta nella comparsa di risposta, corrispondente alla assoluta genericità dei motivi di opposizione avversaria;
non tenendo conto del tempestivo chiarimento e rettifica del punto, avvenuto a seguito della sollevata contestazione di controparte, contenuta solo nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., nella successiva memoria n. 2, nel rispetto del regime delle preclusioni;
con errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” A tal fine l'appellante richiama l'espressione usata in comparsa di risposta in primo grado che sarebbe stata asseritamente male interpretata dal primo giudice per fondare il convincimento sulla ammissione di una parte del pagamento
“(infatti già nel 2013 il è stato costretto a ricorrere ad un provvedimento monitorio Parte_1 per un'esposizione arretrata di Euro13.283,53, ottenendo poi un faticoso rientro)”, e sostiene che tale asserzione sarebbe un generico riferimento ad un pregresso rapporto debitorio con il di cui si è dato atto con il mero fine di inquadrare la propensione dell'appellato ad CP_1 omettere il pagamento delle spese condominiali per importi rilevanti e precisa che in ogni caso il suddetto decreto ingiuntivo era stato notificato fuori termine utile di quaranta giorni a causa della difficoltà di reperire il domicilio del condòmino pertanto non era stato dato CP_1 alcun seguito al provvedimento. In ogni caso l'appellante deduce di avere chiarito e rettificato quanto riportato a mezzo della successiva memoria n. 2 e richiama il doc. n. 5 che conterrebbe il residuo dovuto nelle gestioni fino al 2012/13, quantificate in € 8.235,71.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'Erroneità della sentenza laddove ha posto a base della decisione un'espressione del tutto priva di animus confitendi, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte;
comunque con malgoverno delle univoche risultanze istruttorie che contrastavano tale elemento, a tutto concedere, di portata meramente indiziaria;
con errata applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di confessione giudiziale ex artt. 2733 c.c. e
228 e 229 c.p.c. per avere il giudice ritenuto che il contenuto dell'espressione riportata avesse effettiva portata confessoria o comunque di riconoscimento;
anche alla luce del fatto che l'appellato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha asserito di avere saldato un pagina 4 di 6 precedente decreto ingiuntivo né ha provato alcunché a mezzo di documentazione bancaria attestante i versamenti, né ha impugnato i successivi consuntivi.
L'appello è infondato.
Considerate le questioni sottese, è doveroso un inquadramento della vicenda, specie con riferimento ai conteggi riferiti al presunto doppio versamento eseguito dal Controparte_1 per l'ammontare di € 8.275,69.
Il decreto ingiuntivo oggetto di causa attiene alla somma di € 15.631,59, asseritamente dovuta dal Dispenza al Condominio in forza del consuntivo di gestione 2018/2019 e del preventivo di gestione 2019/2020.
Il Condominio, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, specificava che la morosità risultava da un debito accumulato “addirittura a partire dall'esercizio 2013/14” e che era stato costretto a ricorrere ad altro procedimento monitorio nel
2013 nei confronti del Dispenza, “ottenendo poi un faticoso rientro”. Tale ammissione, al contrario di quanto vorrebbe sostenere l'appellante, è comprovata documentalmente: risulta infatti che una parte della somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggetto di causa era stata oggetto di un precedente decreto ingiuntivo emesso nel 2013, il n. 8604/2013 del 6/12/2013, nel cui ammontare, come risulta dal ricorso monitorio, deve ritenersi compresa la cifra di euro
8.275,69 inerente alle spese condominiali dovute fino alla gestione 2012-2013.
Tale circostanza è ulteriormente comprovata da quanto osservato dal CTU incaricato dal primo giudice, che a pag. 10 del proprio elaborato peritale ha dato atto che:
- le parti non hanno prodotto la documentazione allegata al decreto ingiuntivo n. 8604/2013 del
06/12/2013, nel quale viene chiesto a il pagamento di € 13.283,53 (oltre Controparte_1 interessi e spese) così determinato:
- € 5.007,84 sono le spese straordinarie di rifacimento facciata;
- € 8.275,69 sono le spese condominiali ordinarie della gestione 2012/2013.
Emerge dunque dalla contabilità compiutamente ricostruita che tale somma di € 8.275,69 deve essere detratta dall'ammontare complessivamente ingiunto in quanto la gestione condominiale ricomprendeva anche oneri concernenti il periodo dal 2010 al 2013.
Resta fermo che il Condominio, come anche osservato dal CTU, non ha indicato con precisione le partite dalle quali scaturirebbero gli importi richiesti, ma ha al contrario prodotto una contabilità massiva e poco esaustiva della posizione debitoria del CP_1
Deve pertanto confermarsi la sentenza che, richiamando il contenuto della comparsa di risposta del (pag.2) ha correttamente fondato il proprio convincimento sulla ammissione Parte_1 con cui il ha dato atto dei pregressi pagamenti del Dispenza. Parte_1
pagina 5 di 6 Sulla base delle considerazioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto e il
[...]
deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi (per
[...] le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione, consistente nella sola partecipazione all'udienza di prima comparizione, ma da liquidarsi necessariamente anche in appello: Cass. n. 30219/23) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato dall'appellante (Euro 15.631,59) ed alla media complessità delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello promosso dal contro avverso la sentenza Parte_1 CP_1 Controparte_1
n. 1546/2024 del Tribunale di Monza, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello
2. Condanna il a rimborsare le spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 4.237,00, di cui € 919,00 per la fase Controparte_1 di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater.
Così deciso in Milano il 12 maggio 2025
La Presidente est.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 6 di 6