Articolo 17 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
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Versione
3 giugno 2013
Art. 17.
(Durata delle autorizzazioni)

((1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.)) ((2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.))
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 12 FEBBRAIO 2013, N. 31))
4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.
Entrata in vigore il 3 giugno 2013
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