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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40566/2020 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife- Parte_1 sa dall'avv. Jasmine Asaad
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
in persona dei rispettivi legali rappre- Controparte_1 CP_1 sentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandra Cardini ed Elisabetta
Scotti
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 19.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio e (d'ora in avan- Parte_1 Controparte_1 CP_1 ti, per brevità, “ ”) esponendo che: CP_1
- il 01.12.2018 le parti stipulavano un contratto per l'utilizzo in esclusiva per un triennio dei diritti di immagine di per attività pubblicitarie nei settori del noleggio auto Parte_2
a breve, medio e lungo termine su tutto il territorio nazionale;
1 - a titolo di corrispettivo, UT si obbligava a corrispondere la somma di euro
180.000,00 in rate trimestrali anticipate dell'importo di euro 15.000,00, previa presentazione di fattura fiscale;
- il contratto all'art. 6 prevedeva che “il mancato o ritardato pagamento decorsi 10 giorni dalla pre- sentazione di fattura fiscale da parte di costituisce in mora la quale sarà tenuta al pa- Pt_1 CP_1 gamento degli interessi ex 231/2002 e costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.”, mentre all'art. 7 stabiliva che “in caso di risoluzione del contratto imputabile
a inadempimento di la stessa si obbliga a corrispondere i compensi dovuti dalla decorrenza e fino CP_1 alla data di efficacia della risoluzione contrattuale, oltre a quanto dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1382 c.c. l'importo pari al corrispettivo indicato al punto 5a), fatto salvo il maggiore e ulteriore danno”;
- UT non provvedeva al pagamento della fattura n. 7/2020 del 02.03.2020, emessa per euro 18.300,00 e pagabile “a vista”, sicché in data 29.04.2020 dichiarava for- Parte_1 malmente di volersi valere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto;
- UT, riconoscendo l'operatività dell'intervenuta risoluzione, versava in data
05.05.2020 la minor somma di euro 15.250,00 sul maggior dovuto di euro 18.300,00 e for- mulava a scopo transattivo proposta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 10.000,00;
- l'intervenuta risoluzione del rapporto per inadempimento imputabile a imponeva CP_1 tuttavia a quest'ultima di corrispondere la penale prevista dall'art. 7 del contratto, penale che l'attrice, scomputando i versamenti già percepiti, quantificava in euro 131.150,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
- nei mesi successivi alla risoluzione, e comunque fino al novembre del 2020, UT con- tinuava ad utilizzare il messaggio vocale registrato da per la risposta auto- Parte_2 matica alle chiamate dirette al centralino telefonico di parte convenuta, così sfruttando in- debitamente i diritti di immagine della ex testimonial;
- quest'ultima violazione dava a il diritto di esigere il pagamento dell'ulteriore Parte_1 penale prevista dall'art. 7 del contratto in caso di utilizzo dell'immagine di Parte_2 dopo la risoluzione del rapporto.
Pertanto, sulla base di tali elementi, l'attrice chiedeva l'accertamento della avvenuta risolu- zione del contratto e la conseguente condanna delle società convenute al pagamento dell'importo di euro 131.150,00 oltre interessi nonché l'immediata cessazione dell'utilizzo delle registrazioni effettuate da e di qualsivoglia sfruttamento della sua Parte_2 immagine, con condanna al pagamento della penale stabilita nel contratto.
2 2. – Nel costituirsi in giudizio, UT contestava la ricostruzione della vicenda operata dall'attrice e chiedeva l'integrale rigetto delle pretese avversarie ovvero, in subordine, la ri- duzione delle penali ad equità.
3. – Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il rigetto delle istanze istruttorie, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – L'azione proposta da parte attrice, volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e alla condanna di parte convenuta al pagamento della penale stabili- ta per tale ipotesi, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – L'art. 6 del regolamento negoziale (all. 1 fasc. attrice) prevede che “il mancato o ritarda- to pagamento decorsi 10 giorni dalla presentazione di fattura fiscale da parte di costituisce in mo- Pt_1 ra la quale sarà tenuta al pagamento degli interessi ex 231/2002 e costituisce motivo di risolu- CP_1 zione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.”.
Ciò detto, è pacifico e incontestato – oltre che documentato – che non abbia pa- CP_1 gato nei termini la fattura di euro 18.300,00 emessa il 02.03.2020 e che con Parte_1 comunicazione del 29.04.2020, ricevuta il 05.05.2020, abbia dichiarato formalmente di vo- lersi valere della clausola risolutiva espressa (all. 3 fasc. attrice).
Il contratto si è quindi risolto di diritto a far data dal 05.05.2020.
4.2. – L'art. 7 stabilisce che “in caso di risoluzione del contratto imputabile a inadempimento di Pt_3
[
, la stessa si obbliga a corrispondere i compensi dovuti dalla decorrenza e fino alla data di efficacia della risoluzione contrattuale, oltre a quanto dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. l'importo pari al corrispettivo indicato al punto 5a), fatto salvo il maggiore e ulteriore danno”.
Il testo contrattuale sottoscritto dalle parti non reca alcun punto 5a).
Tuttavia, il riferimento deve intendersi operato al “corrispettivo indicato al punto” (o articolo) 6 del contratto. Ciò si desume da una pluralità di indici, e segnatamente:
a) dal fatto che il corrispettivo per lo sfruttamento dei diritti d'immagine, adottato come pa- rametro per la quantificazione della penale dovuta in caso di risoluzione per inadempimen- to imputabile a , non è disciplinato dall'art. 5 ma dall'art. 6; CP_1
b) l'art. 5 disciplina la durata del contratto e il recesso e non contiene quindi alcun elemento utile alla quantificazione della penale, a differenza dell'art. 6 che, come detto, individua il
“corrispettivo” su cui è commisurata l'entità della penale;
3 c) tra le clausole oggetto di specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., ri- portate in calce al contratto, quella relativa al corrispettivo viene (erroneamente) indicata proprio con il numero 5 e non con il numero 6;
d) la tesi del refuso, sostenuta dall'attrice nei propri atti, oltre che dai rilievi che precedono,
è confermata anche dal fatto che nelle bozze condivise fino alla data del 30.11.2018 (all. da
11 a 14 fasc. attrice) l'art. 5 era dedicato ai corrispettivi e l'art. 6 alla durata e al recesso, mentre la misura del compenso forfettario, richiamato sempre dall'art. 7 ai fini della deter- minazione della penale, era contenuta nella prima parte dell'art. 5 che, pur non essendo contrassegnata da alcuna lettera, precedeva il sottoparagrafo identificato con la lettera b).
Alla luce di tali elementi univoci e convergenti deve perciò ritenersi che “l'importo pari al cor- rispettivo indicato al punto 5a)” menzionato all'art. 7 del contratto sia in realtà quello indicato al punto 6 della versione finale sottoscritta dalle parti.
Non condivisibile è poi la lettura riduttiva operata dalle società convenute, secondo cui la penale riguarderebbe soltanto le ipotesi di risoluzione di diritto per inadempimenti forieri di danni all'immagine di o di non rinvenendosi nel testo con- Parte_1 Parte_2 trattuale alcuna esplicita o implicita (e tuttavia inequivoca) limitazione della penale ai soli casi di risoluzione previsti dal punto ii) dell'art. 7.
Stando così le cose, – a fronte della risoluzione derivante dal suo inadempimento CP_1
– è tenuta a corrispondere a una penale di euro 180.000,00, pari al corrispet- Parte_1 tivo fissato in via forfettaria per la concessione dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine di Parte_2
L'importo della condanna deve tuttavia essere limitato alla minor somma di euro
131.150,00 richiesta dall'attrice in domanda, il che rende superflua ogni valutazione sulla debenza o meno dell'IVA sulla somma di euro 180.000,00.
Trattandosi di debito di valuta, l'importo non è soggetto a rivalutazione, mentre sono do- vuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data della richiesta (05.05.2020) sino al saldo.
4.3. – La richiesta di condanna ad un importo pari a circa due terzi di quello stabilito in contratto a titolo di penale consente di ritenere superata l'istanza con cui parte convenuta ha sollecitato l'esercizio del potere officioso di riduzione previsto dall'art. 1384 c.c., avendo l'attrice diminuito di propria iniziativa e in modo consistente la pretesa proprio in conside- razione del parziale adempimento alle obbligazioni di pagamento poste a carico di parte convenuta.
4 Va poi ricordato che il criterio per esercitare il potere di riduzione non è mai la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, quanto piuttosto l'interesse che la parte ha, se- condo le circostanze, all'adempimento della prestazione specifica cui ha diritto (cfr. Cass. n.
10626/2007; Cass. n. 17731/2015; Cass. n. 19492/2023).
Nel caso di specie, la richiesta di una somma sostanzialmente equivalente a quella dovuta in caso di regolare svolgimento del rapporto riflette l'interesse dell'attrice ad incentivare il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sulle convenute, tutelando in modo ragionevole l'equilibrio negoziale e rispondendo in maniera adeguata alla funzione di garantire la corretta esecuzione del contratto.
Tali rilievi, ad avviso del Tribunale, costituiscono in questo caso un valido impedimento al potere di riduzione, il cui esercizio disinvolto da parte del giudice finirebbe del resto per creare un incentivo economico all'inadempimento, privando la penale della sua capacità di stimolare le parti al rispetto degli impegni assunti in ambito negoziale e di prevenire il con- tenzioso, con ricadute positive in termini di diminuzione delle cause civili e di semplifica- zione del processo.
5. – Venendo alla domanda di inibitoria all'uso del messaggio vocale registrato da Pt_2
e alla conseguente pretesa di pagamento della penale prevista dal contratto in caso
[...] di uso dell'immagine della testimonial dopo la cessazione del rapporto, va ribadito che il con- tratto aveva ad oggetto il diritto di utilizzazione e sfruttamento dell'immagine della Pt_2 nell'ambito di iniziative, campagne e attività promozionali, pubblicitarie ed editoriali desti- nate ad essere diffuse al pubblico (art. 2).
Occorre dunque interrogarsi se la voce possa farsi rientrare o meno nel concetto di imma- gine e se il relativo sfruttamento rientrasse o meno nell'oggetto del contratto.
L'ordinamento italiano non contempla il diritto alla voce. Tuttavia, l'art. 10 c.c. garantisce la tutela dell'immagine, oramai intesa come insieme di tutti quei tratti che rendono riconosci- bile un determinato individuo e ne definiscono l'identità e la personalità.
Tra gli elementi che concorrono a caratterizzare e a rendere un soggetto riconoscibile pos- sono annoverarsi non solo i tratti fisici, ma anche la voce, purché dotata di capacità identi- ficativa e quindi prontamente individuabile da parte del pubblico, come può esserlo quella di un cantante o di un noto artista.
Nel caso in esame, nessun elemento induce a ritenere che la voce di sia Parte_2 generalmente conosciuta presso il pubblico e da questo immediatamente associata alla sua
5 titolare: sul punto, l'attrice non ha offerto alcun elemento di concreto riscontro (se non un articolo di poche righe pubblicato nella pagina economica di un quotidiano nazionale: all.
16 fasc. attrice), né la riconoscibilità può desumersi in modo automatico dalla sua profes- sione di presentatrice televisiva, in assenza di allegazioni che comprovino la notorietà del personaggio sul territorio nazionale e/o la presenza di peculiarità della sua voce (timbro, accento, cadenza o altro) che la rendano facilmente distinguibile da quella di altri.
La voce dell'attrice non può pertanto farsi rientrare nella nozione di immagine tutelata ex art. 10 c.c.
La voce della testimonial, inoltre, non può neppure farsi rientrare nell'oggetto dei diritti di utilizzazione e sfruttamento concessi a in base al contratto del 01.12.2018. CP_1
Oltre alle considerazioni generali sopra formulate, depongono in questo senso anche le comunicazioni inviate il 02.12.2019 e il 10.12.2019 (all.
5-6 fasc. parte convenuta) in cui la afferma che le registrazioni audio per il centralino erano un suo “omaggio” (cfr. Pt_2 pag. 2 della mail sub all. 5: “[…] In questo primo anno di collaborazione (non ancora terminato) ab- biamo realizzato uno shooting ed utilizzato due gettoni […] quindi ne abbiamo a disposizione ancora due
(il secondo shooting realizzato per il lancio della campagna "bau the way" e le registrazioni audio per il cen- tralino sono state da me omaggiate)”; cfr. anche mail sub all. 6: “[…]Vi posso assicurare che, come det- to anche ieri, la convention era stata calcolata come uno dei gettoni;
oltre a questo vi ricordo che attività come lo shooting di "BTW" (con i relativi rischi collegati all'utilizzo di Poppy e già impegnati con Pt_4 [...]
CP_
), la registrazione del centralino, gli spot radiofonici (media che non fa parte del contratto in essere), il post con il furgone e le storie varie (furgone, kit BTW e così via) sono stati da me omaggiati”).
Tali precisazioni costituiscono elementi valorizzabili nell'interpretazione del contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c., trattandosi di comportamenti successivi alla stipulazione utili ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti e alla ricostruzione del significato desumibile dal mero dato letterale, specie quando tale dato abbia – come nel caso della pa- rola “immagine” – una portata semantica non univoca e dai contorni sfumati.
La tradizionale esclusione della voce in sé quale componente del diritto all'immagine avrebbe perciò imposto ai contraenti maggiore impegno e maggiore chiarezza nella defini- zione dei confini dell'oggetto del negozio e porta a ritenere che, anche alla luce delle ri- chiamate affermazioni provenienti da una delle parti, il suo impiego per finalità commerciali non fosse ricompreso nel perimetro dell'accordo.
6 Del resto, a voler ritenere il contrario, le dichiarazioni della (secondo cui la regi- Pt_2 strazione del messaggio vocale era una prestazione resa a titolo gratuito) non avrebbero al- cun senso in presenza di un corrispettivo predeterminato in misura fissa (euro 180.000,00) per lo sfruttamento in qualunque forma della sua immagine.
Le domande di inibitoria e di condanna al pagamento della penale vanno conseguentemen- te respinte.
6. – La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento di soltanto una delle domande proposte dall'attrice, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- accerta e dichiara che il contratto sottoscritto il 01.12.2018 si è risolto di diritto a far data dal 05.05.2020;
- condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 CP_1 Parte_1 la somma di euro 131.150,00 a titolo di penale, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal
05.05.2020 sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Sezione Prima civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 40566/2020 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife- Parte_1 sa dall'avv. Jasmine Asaad
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
in persona dei rispettivi legali rappre- Controparte_1 CP_1 sentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandra Cardini ed Elisabetta
Scotti
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: diritti della personalità (anche della persona giuridica)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 19.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – conveniva in giudizio e (d'ora in avan- Parte_1 Controparte_1 CP_1 ti, per brevità, “ ”) esponendo che: CP_1
- il 01.12.2018 le parti stipulavano un contratto per l'utilizzo in esclusiva per un triennio dei diritti di immagine di per attività pubblicitarie nei settori del noleggio auto Parte_2
a breve, medio e lungo termine su tutto il territorio nazionale;
1 - a titolo di corrispettivo, UT si obbligava a corrispondere la somma di euro
180.000,00 in rate trimestrali anticipate dell'importo di euro 15.000,00, previa presentazione di fattura fiscale;
- il contratto all'art. 6 prevedeva che “il mancato o ritardato pagamento decorsi 10 giorni dalla pre- sentazione di fattura fiscale da parte di costituisce in mora la quale sarà tenuta al pa- Pt_1 CP_1 gamento degli interessi ex 231/2002 e costituisce motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.”, mentre all'art. 7 stabiliva che “in caso di risoluzione del contratto imputabile
a inadempimento di la stessa si obbliga a corrispondere i compensi dovuti dalla decorrenza e fino CP_1 alla data di efficacia della risoluzione contrattuale, oltre a quanto dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art.
1382 c.c. l'importo pari al corrispettivo indicato al punto 5a), fatto salvo il maggiore e ulteriore danno”;
- UT non provvedeva al pagamento della fattura n. 7/2020 del 02.03.2020, emessa per euro 18.300,00 e pagabile “a vista”, sicché in data 29.04.2020 dichiarava for- Parte_1 malmente di volersi valere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto;
- UT, riconoscendo l'operatività dell'intervenuta risoluzione, versava in data
05.05.2020 la minor somma di euro 15.250,00 sul maggior dovuto di euro 18.300,00 e for- mulava a scopo transattivo proposta di pagamento dell'ulteriore somma di euro 10.000,00;
- l'intervenuta risoluzione del rapporto per inadempimento imputabile a imponeva CP_1 tuttavia a quest'ultima di corrispondere la penale prevista dall'art. 7 del contratto, penale che l'attrice, scomputando i versamenti già percepiti, quantificava in euro 131.150,00 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo;
- nei mesi successivi alla risoluzione, e comunque fino al novembre del 2020, UT con- tinuava ad utilizzare il messaggio vocale registrato da per la risposta auto- Parte_2 matica alle chiamate dirette al centralino telefonico di parte convenuta, così sfruttando in- debitamente i diritti di immagine della ex testimonial;
- quest'ultima violazione dava a il diritto di esigere il pagamento dell'ulteriore Parte_1 penale prevista dall'art. 7 del contratto in caso di utilizzo dell'immagine di Parte_2 dopo la risoluzione del rapporto.
Pertanto, sulla base di tali elementi, l'attrice chiedeva l'accertamento della avvenuta risolu- zione del contratto e la conseguente condanna delle società convenute al pagamento dell'importo di euro 131.150,00 oltre interessi nonché l'immediata cessazione dell'utilizzo delle registrazioni effettuate da e di qualsivoglia sfruttamento della sua Parte_2 immagine, con condanna al pagamento della penale stabilita nel contratto.
2 2. – Nel costituirsi in giudizio, UT contestava la ricostruzione della vicenda operata dall'attrice e chiedeva l'integrale rigetto delle pretese avversarie ovvero, in subordine, la ri- duzione delle penali ad equità.
3. – Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il rigetto delle istanze istruttorie, all'udienza del 19.02.2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – L'azione proposta da parte attrice, volta all'accertamento dell'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. e alla condanna di parte convenuta al pagamento della penale stabili- ta per tale ipotesi, merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1. – L'art. 6 del regolamento negoziale (all. 1 fasc. attrice) prevede che “il mancato o ritarda- to pagamento decorsi 10 giorni dalla presentazione di fattura fiscale da parte di costituisce in mo- Pt_1 ra la quale sarà tenuta al pagamento degli interessi ex 231/2002 e costituisce motivo di risolu- CP_1 zione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.”.
Ciò detto, è pacifico e incontestato – oltre che documentato – che non abbia pa- CP_1 gato nei termini la fattura di euro 18.300,00 emessa il 02.03.2020 e che con Parte_1 comunicazione del 29.04.2020, ricevuta il 05.05.2020, abbia dichiarato formalmente di vo- lersi valere della clausola risolutiva espressa (all. 3 fasc. attrice).
Il contratto si è quindi risolto di diritto a far data dal 05.05.2020.
4.2. – L'art. 7 stabilisce che “in caso di risoluzione del contratto imputabile a inadempimento di Pt_3
[
, la stessa si obbliga a corrispondere i compensi dovuti dalla decorrenza e fino alla data di efficacia della risoluzione contrattuale, oltre a quanto dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. l'importo pari al corrispettivo indicato al punto 5a), fatto salvo il maggiore e ulteriore danno”.
Il testo contrattuale sottoscritto dalle parti non reca alcun punto 5a).
Tuttavia, il riferimento deve intendersi operato al “corrispettivo indicato al punto” (o articolo) 6 del contratto. Ciò si desume da una pluralità di indici, e segnatamente:
a) dal fatto che il corrispettivo per lo sfruttamento dei diritti d'immagine, adottato come pa- rametro per la quantificazione della penale dovuta in caso di risoluzione per inadempimen- to imputabile a , non è disciplinato dall'art. 5 ma dall'art. 6; CP_1
b) l'art. 5 disciplina la durata del contratto e il recesso e non contiene quindi alcun elemento utile alla quantificazione della penale, a differenza dell'art. 6 che, come detto, individua il
“corrispettivo” su cui è commisurata l'entità della penale;
3 c) tra le clausole oggetto di specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., ri- portate in calce al contratto, quella relativa al corrispettivo viene (erroneamente) indicata proprio con il numero 5 e non con il numero 6;
d) la tesi del refuso, sostenuta dall'attrice nei propri atti, oltre che dai rilievi che precedono,
è confermata anche dal fatto che nelle bozze condivise fino alla data del 30.11.2018 (all. da
11 a 14 fasc. attrice) l'art. 5 era dedicato ai corrispettivi e l'art. 6 alla durata e al recesso, mentre la misura del compenso forfettario, richiamato sempre dall'art. 7 ai fini della deter- minazione della penale, era contenuta nella prima parte dell'art. 5 che, pur non essendo contrassegnata da alcuna lettera, precedeva il sottoparagrafo identificato con la lettera b).
Alla luce di tali elementi univoci e convergenti deve perciò ritenersi che “l'importo pari al cor- rispettivo indicato al punto 5a)” menzionato all'art. 7 del contratto sia in realtà quello indicato al punto 6 della versione finale sottoscritta dalle parti.
Non condivisibile è poi la lettura riduttiva operata dalle società convenute, secondo cui la penale riguarderebbe soltanto le ipotesi di risoluzione di diritto per inadempimenti forieri di danni all'immagine di o di non rinvenendosi nel testo con- Parte_1 Parte_2 trattuale alcuna esplicita o implicita (e tuttavia inequivoca) limitazione della penale ai soli casi di risoluzione previsti dal punto ii) dell'art. 7.
Stando così le cose, – a fronte della risoluzione derivante dal suo inadempimento CP_1
– è tenuta a corrispondere a una penale di euro 180.000,00, pari al corrispet- Parte_1 tivo fissato in via forfettaria per la concessione dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine di Parte_2
L'importo della condanna deve tuttavia essere limitato alla minor somma di euro
131.150,00 richiesta dall'attrice in domanda, il che rende superflua ogni valutazione sulla debenza o meno dell'IVA sulla somma di euro 180.000,00.
Trattandosi di debito di valuta, l'importo non è soggetto a rivalutazione, mentre sono do- vuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data della richiesta (05.05.2020) sino al saldo.
4.3. – La richiesta di condanna ad un importo pari a circa due terzi di quello stabilito in contratto a titolo di penale consente di ritenere superata l'istanza con cui parte convenuta ha sollecitato l'esercizio del potere officioso di riduzione previsto dall'art. 1384 c.c., avendo l'attrice diminuito di propria iniziativa e in modo consistente la pretesa proprio in conside- razione del parziale adempimento alle obbligazioni di pagamento poste a carico di parte convenuta.
4 Va poi ricordato che il criterio per esercitare il potere di riduzione non è mai la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, quanto piuttosto l'interesse che la parte ha, se- condo le circostanze, all'adempimento della prestazione specifica cui ha diritto (cfr. Cass. n.
10626/2007; Cass. n. 17731/2015; Cass. n. 19492/2023).
Nel caso di specie, la richiesta di una somma sostanzialmente equivalente a quella dovuta in caso di regolare svolgimento del rapporto riflette l'interesse dell'attrice ad incentivare il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento gravanti sulle convenute, tutelando in modo ragionevole l'equilibrio negoziale e rispondendo in maniera adeguata alla funzione di garantire la corretta esecuzione del contratto.
Tali rilievi, ad avviso del Tribunale, costituiscono in questo caso un valido impedimento al potere di riduzione, il cui esercizio disinvolto da parte del giudice finirebbe del resto per creare un incentivo economico all'inadempimento, privando la penale della sua capacità di stimolare le parti al rispetto degli impegni assunti in ambito negoziale e di prevenire il con- tenzioso, con ricadute positive in termini di diminuzione delle cause civili e di semplifica- zione del processo.
5. – Venendo alla domanda di inibitoria all'uso del messaggio vocale registrato da Pt_2
e alla conseguente pretesa di pagamento della penale prevista dal contratto in caso
[...] di uso dell'immagine della testimonial dopo la cessazione del rapporto, va ribadito che il con- tratto aveva ad oggetto il diritto di utilizzazione e sfruttamento dell'immagine della Pt_2 nell'ambito di iniziative, campagne e attività promozionali, pubblicitarie ed editoriali desti- nate ad essere diffuse al pubblico (art. 2).
Occorre dunque interrogarsi se la voce possa farsi rientrare o meno nel concetto di imma- gine e se il relativo sfruttamento rientrasse o meno nell'oggetto del contratto.
L'ordinamento italiano non contempla il diritto alla voce. Tuttavia, l'art. 10 c.c. garantisce la tutela dell'immagine, oramai intesa come insieme di tutti quei tratti che rendono riconosci- bile un determinato individuo e ne definiscono l'identità e la personalità.
Tra gli elementi che concorrono a caratterizzare e a rendere un soggetto riconoscibile pos- sono annoverarsi non solo i tratti fisici, ma anche la voce, purché dotata di capacità identi- ficativa e quindi prontamente individuabile da parte del pubblico, come può esserlo quella di un cantante o di un noto artista.
Nel caso in esame, nessun elemento induce a ritenere che la voce di sia Parte_2 generalmente conosciuta presso il pubblico e da questo immediatamente associata alla sua
5 titolare: sul punto, l'attrice non ha offerto alcun elemento di concreto riscontro (se non un articolo di poche righe pubblicato nella pagina economica di un quotidiano nazionale: all.
16 fasc. attrice), né la riconoscibilità può desumersi in modo automatico dalla sua profes- sione di presentatrice televisiva, in assenza di allegazioni che comprovino la notorietà del personaggio sul territorio nazionale e/o la presenza di peculiarità della sua voce (timbro, accento, cadenza o altro) che la rendano facilmente distinguibile da quella di altri.
La voce dell'attrice non può pertanto farsi rientrare nella nozione di immagine tutelata ex art. 10 c.c.
La voce della testimonial, inoltre, non può neppure farsi rientrare nell'oggetto dei diritti di utilizzazione e sfruttamento concessi a in base al contratto del 01.12.2018. CP_1
Oltre alle considerazioni generali sopra formulate, depongono in questo senso anche le comunicazioni inviate il 02.12.2019 e il 10.12.2019 (all.
5-6 fasc. parte convenuta) in cui la afferma che le registrazioni audio per il centralino erano un suo “omaggio” (cfr. Pt_2 pag. 2 della mail sub all. 5: “[…] In questo primo anno di collaborazione (non ancora terminato) ab- biamo realizzato uno shooting ed utilizzato due gettoni […] quindi ne abbiamo a disposizione ancora due
(il secondo shooting realizzato per il lancio della campagna "bau the way" e le registrazioni audio per il cen- tralino sono state da me omaggiate)”; cfr. anche mail sub all. 6: “[…]Vi posso assicurare che, come det- to anche ieri, la convention era stata calcolata come uno dei gettoni;
oltre a questo vi ricordo che attività come lo shooting di "BTW" (con i relativi rischi collegati all'utilizzo di Poppy e già impegnati con Pt_4 [...]
CP_
), la registrazione del centralino, gli spot radiofonici (media che non fa parte del contratto in essere), il post con il furgone e le storie varie (furgone, kit BTW e così via) sono stati da me omaggiati”).
Tali precisazioni costituiscono elementi valorizzabili nell'interpretazione del contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c., trattandosi di comportamenti successivi alla stipulazione utili ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti e alla ricostruzione del significato desumibile dal mero dato letterale, specie quando tale dato abbia – come nel caso della pa- rola “immagine” – una portata semantica non univoca e dai contorni sfumati.
La tradizionale esclusione della voce in sé quale componente del diritto all'immagine avrebbe perciò imposto ai contraenti maggiore impegno e maggiore chiarezza nella defini- zione dei confini dell'oggetto del negozio e porta a ritenere che, anche alla luce delle ri- chiamate affermazioni provenienti da una delle parti, il suo impiego per finalità commerciali non fosse ricompreso nel perimetro dell'accordo.
6 Del resto, a voler ritenere il contrario, le dichiarazioni della (secondo cui la regi- Pt_2 strazione del messaggio vocale era una prestazione resa a titolo gratuito) non avrebbero al- cun senso in presenza di un corrispettivo predeterminato in misura fissa (euro 180.000,00) per lo sfruttamento in qualunque forma della sua immagine.
Le domande di inibitoria e di condanna al pagamento della penale vanno conseguentemen- te respinte.
6. – La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento di soltanto una delle domande proposte dall'attrice, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vincenzo
Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- accerta e dichiara che il contratto sottoscritto il 01.12.2018 si è risolto di diritto a far data dal 05.05.2020;
- condanna e in solido tra loro, a pagare a Controparte_1 CP_1 Parte_1 la somma di euro 131.150,00 a titolo di penale, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal
05.05.2020 sino al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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