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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente Relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 500/2024, proposta
DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a Olevano sul Tusciano il [...], in [...] e nella qualità di coeredi di
, deceduta il 09.03.2019 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in Persona_1
atti, dall'avv. Luciano Botti, nel cui studio, in n Agropoli via Q. Sella, 5, elettivamente domiciliano.
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. avv. Lucia CP_1
Maria Cicalese, nel cui studio in Agropoli alla Via Ludovico Ariosto n. 38 elettivamente domicilia.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E “ , già in persona dei legali Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giampaolo Greco, nel cui studio elettivamente domicilia, in Salerno alla via Gen. A. Amendola n.10.
APPELLATA
NONCHE'
, nata a [...] il [...], quale coerede CP_4
litisconsorte necessaria.
APPELLATA - CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello alla Sentenza n. 868/2023 del Tribunale di Vallo Della
Lucania.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado , Persona_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_2 CP_1
risarcimento dei danni da loro subiti, in virtù del suo inadempimento professionale in ordine ad un giudizio, per la cui proposizione le avevano conferito procura agli inizi dell'anno 1990, volto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale, avvenuto in data 29.04.1989 in loc. Rioveggio del Comune di Monzuno al
Km. 222+359, nel quale perse istantaneamente la vita e in cui Parte_3 Per_1
e riportarono gravi lesioni psico-fisiche; al riguardo
[...] Parte_1
ascrivevano all'avv. la responsabilità dell'avvenuta estinzione del loro diritto, CP_1
per non aver interrotto la prescrizione e promosso innanzi il Tribunale di Vallo della
Lucania, il giudizio risarcitorio, iscritto al r.g. n. 867/2006, definito con sentenza n.
982 del 18.12.2009 di incompetenza territoriale e con loro condanna alle spese di lite, per €. 2.050,00, oltre accessori in favore della e €. 1.630,00, Controparte_5
Contro oltre accessori in favore dell esponevano, altresì, di aver corrisposto alla professionista la complessiva somma di £. 7.000.000, pari a €. 3.615,20, a titolo di acconto sul compenso professionale, oltre alla pertinente documentazione medico- fiscale;
che, inoltre, l'avv. unitamente all'avv. Montorsi del foro di Bologna, CP_1
aveva difeso nel processo penale in danno del conducente l'autocarro, Parte_2
nel quale gli appellanti si erano costituiti parte civile, per il reato di cui all'art. 589 c.p., conclusosi con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, senza alcuna statuizione sulle istanze civili.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, CP_1
convenendo, con separato giudizio poi riunto, la al fine di essere Controparte_7
manlevata, giudizio nel quale gli attori hanno esteso la domanda nei confronti della
Compagnia Assicuratrice.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito la nullità della Controparte_7
citazione per incertezza del petitum e della causa petendi e la incomprensibilità delle conclusioni rassegnate, rilevando la sospensione della garanzia assi curativa ex art. 1901 c.c. e l'inoperatività ex art. 1895 c.c. per inesistenza del rischio e ritardo della richiesta risarcitoria, essendo i fatti anteriori alla validità assicurativa, eccependo, altresì, la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c., nonché la esistenza del massimale di € 258.250 e dello scoperto del 5%.
La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 868/2023 il tribunale di Vallo Della Lucania ha rigettato la domanda attrice e quella proposta da nei confronti di e condannato i CP_1 CP_7 soccombenti, in solido tra loro, alla refusione in favore delle spese di Controparte_7
giudizio,
Avverso tale decisione hanno proposto appello e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali eredi di , deceduta nelle more, chiedendone la riforma, Persona_1
con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1901, 2935 e 2952 cod. civ. in relazione all'art. 161 e agli artt. 112-115 e 116 c.p.c., nella parte in cui ha accolto la sospensione della garanzia assicurativa formulata dalla sul CP_7
presupposto del pagamento del premio oltre la scadenza della polizza n.
303280164, in quanto, pur dando atto dell'esistenza di due polizze assicurative, il Tribunale non indica a quale delle due polizze si riferisce la sospensione, rilevando, inoltre, che il pagamento del premio è stato effettuato oltre la scadenza della polizza, in quanto la ricevuta reca la data del 01.06.2010 e fa riferimento al pagamento del premio scaduto il giorno 08.05.2009, sul presupposto errato che la responsabilità professionale dell'avv. sia CP_1
sorta “durante” il periodo di sospensione, ex art. 1901 co. II, c.c., della garanzia assicurativa, ossia dal 08.05.2009 al 01.06.2010, laddove il sinistro mortale è avvenuto il 29.04.1989 e, trattandosi di fatto-reato (art. 589 c.p., la cui prescrizione era quinquennale), l'azione risarcitoria andava promossa, ex art. 2947, co. 3, c.c., e il momento del verificarsi dell'evento dannoso ha coinciso con la mancata riassunzione del giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria competente;
che il termine prescrizionale non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere, e, quindi, dalla formazione del giudicato;
che gli appellanti hanno avuto contezza e piena consapevolezza del danno subito a causa dell'inadempimento professionale dell'avv. non nel periodo di sospensione della garanzia, CP_1
coincidendo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 7982 del 18.12.2009, ossia dal 18.06.2010, ebbero l'effettiva e concreta conoscenza dell'omessa proposizione dell'azione e della conseguente prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'evento mortale.
2) La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 comma 2, 2222 e 2236 c.
c. in relazione agli artt. 112 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale rigettato la domanda sul presupposto della mancanza di prova, circa l'esito favorevole del giudizio, ove l'omissione non fosse stata commessa, e, quindi, la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale in capo al veicolo antagonista, il nesso causale tra la dinamica ed i danni lamentati e, tantomeno, la reale entità degli stessi danni, laddove, di contro, era il professionista a dover provare la esattezza della prestazione dovuta, o che il caso implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c.; che gli appellanti hanno assolto tutti gli oneri probatori a loro carico, l'avvenuto conferimento del mandato professionale all'avv. e della procura CP_1
ad litem in tempo utile per proporre la pertinente azione risarcitoria;
che, inoltre,
l'insorgenza del contratto di patrocinio tra l'avv. e gli odierni appellanti CP_1
è circostanza pacifica e incontestata, comprovata anche dalla confessione resa in sede di interrogatorio formale e dalle prove testimoniali assunte, che consentono di ritenere provato l'inadempimento della in violazione dei doveri CP_1
inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza professionale c.d. “qualificata”, stabilito dall'art. 1176 comma 2, c.c., avendo colposamente ignorato l'art. 2943 c.c. sull'interruzione della prescrizione, l'articolo 2947 co. 3, c.c. sulla decorrenza della prescrizione da fatto-reato e gli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. sui fori concorrenti;
che, peraltro, la responsabilità del sinistro mortale è addebitabile, in via esclusiva, al conducente dell'autotreno per violazione dei limiti di velocità e delle regole di comune prudenza, il quale procedeva alla velocità di oltre 80 Km/h incurante del fondo bagnato, del traffico intenso, dell'approssimarsi di una curva, della presenza di veicoli fermi sulla corsia di marcia, alcuni dei quali con lampeggiatori di pericolo in funzione, nonché di pedoni;
che, di contro, il diritto al risarcimento avrebbe potuto escludersi solo dimostrando che i superstiti della vittima non avrebbero avuto alcuna seria e concreta possibilità di ottenere i danni, il che non risulta avvenuto, che, quindi, solo le errate scelte processuali della CP_1
avevano comportato la perdita del risarcimento;
che anche il danno da perdita del prossimo congiunto era facilmente evincibile, poiché inerente alla “lesione di un diritto proprio al rapporto parentale”, derivato dallo stesso fatto che ha provocato la morte dello stretto congiunto, per cui il massimale opposto dalla va rapportato a ciascun danneggiato e la franchigia, invece, totalmente CP_7
inopponibile a, in quanto lo “scoperto non garantito” attiene esclusivamente ai rapporti tra assicuratore e assicurato;
che la liquidazione va effettuata su base equitativa, sulla scorta dell'intensità e durata del vincolo familiare e di coniugio, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti, applicando la tabella basata sul sistema a punti;
hanno chiesto, infine, anche la condanna al pagamento di quanto corrisposto per spese di lite a titolo di soccombenza. Si è costituita che ha contestato il gravame proposto in via principale, CP_1
chiedendone il rigetto, spiegando, altresì, appello incidentale in relazione al rigetto della domanda da lei proposta nei confronti della e di condanna delle CP_7
parti soccombenti in solido tra loro alla refusione in favore delle spese CP_7
del presente procedimento, dovendosi, nella specie, farsi decorrere il termine prescrizionale dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione e, quindi, dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 04.02.2011, entro il termine biennale, decorrente dal momento in cui i presunti danneggiati hanno avuto contezza del presunto inadempimento dell'avv. decorrente dal 18.06.2010, termine di passaggio in giudicato della CP_1
sentenza conclusiva del giudizio intentato dall'avv. nell'interesse degli CP_1
odierni appellanti, data alla quale l'appellante in via incidentale era assolutamente in regola con il pagamento del premio assicurativo;
ha chiesto, quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza, in caso di accoglimento dell'appello, la fosse condannata al pagamento delle somme disposte a Parte_4
titolo di condanna.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito la Controparte_2
inammissibilità degli appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
13.03.2025 la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Dunque, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, gli appelli sono ammissibili.
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello principale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erroneo rigetto della loro domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia con la quale Controparte_2
la ha stipulato la polizza professionale. CP_1
Il motivo non è fondato.
Il danneggiato, infatti, non ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'assicurazione per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività professionale è un'assicurazione obbligatoria, dunque un'assicurazione che, se per un verso garantisce, come ogni altra, l'assicurato, per altro verso è destinata, negli intenti del legislatore, a tutelare anche l'interesse del terzo danneggiato alla certezza del ristoro del pregiudizio patito. Tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, comma 2, c.p. e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore (Corte
Costituzionale, 21/02/2018, n. 34).
L'obbligazione di indennizzo in favore dell'assicurato è distinta e autonoma da quella che lo vincola al risarcimento in favore del danneggiato.
Per effetto dell'assicurazione non si instaura, infatti, alcun rapporto giuridico immediato tra l'assicuratore e il danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nella speciale disciplina della responsabilità da circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione impugnata in relazione alla mancanza del nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale e il danno rivendicato, con riguardo alla ritenuta mancanza di prova, circa l'esito favorevole del giudizio, ove l'omissione non fosse stata commessa.
Va, preliminarmente, evidenziato che in materia di inadempimento contrattuale, secondo i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, il danneggiato deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, oltre che dell'entità dei danni lamentati, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo del diritto, e, cioè, di aver tenuto un comportamento diligente, ovvero, la non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Orbene, nel caso di specie, l'appellata non ha addotto alcun concreto elemento CP_1
atto a comprova la sua assenza di responsabilità, sia nella gestione dell'intera pratica risarcitoria, sia dei due giudizi incardinati, rispettivamente, dapprima, presso un foro incompetente territorialmente, e, successivamente, oltre i termini prescrizionali.
E', quindi, indubbia la responsabilità professionale del legale, riguardo alla avvenuta prescrizione del diritto.
Ciò, posto, va poi premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista nell'assumere l'incarico si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sarebbe stato conseguito.
Tale accertamento, inoltre, non può essere effettuato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass.
10320/2018; Cass. 25112/2017; Cass. 2638/2013).
Parte appellante deduce che l'avvenuta prescrizione del diritto ha comportato il rigetto della richiesta di risarcimento danni, tardivamente formulata alla Compagnia
Assicuratrice dell'autocarro investitore. Pertanto, alla stregua di tali consolidati principi, è necessario valutare se, senza la condotta omessa, gli appellanti avrebbero potuto conseguire il risultato sperato, secondo un giudizio prognostico.
Difatti, una volta accertata la condotta colposa del professionista in relazione alla omissione di atti inerenti alla diligenza nell'espletamento del mandato, è necessario verificare, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, accertando se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato ( cfr.,
Cassazione civile, sez. III, 24.10.2017, n. 25112).
Orbene, nel caso di specie, dalla espletata istruttoria è emerso che l è stata CP_1
incaricata della difesa degli appellanti subito dopo la verificazione del sinistro mortale.
Ciò risulta comprovato dalla deposizione di che ha riferito che la Testimone_1 CP_1
si recò a Bologna subito dopo la verificazione del sinistro e dalla deposizione del teste dott. , il quale ha confermato di aver ricevuto l'incarico di redigere le perizie Tes_2
di parte proprio dalla che gli consegnò la relativa documentazione. CP_1
In particolare, la teste , che ha lavorato alle dipendenze della Testimone_3
fino all'anno 1996, ha riferito di aver visto presenti nello studio i mandati CP_1
rilasciati al legale per la proposizione dei giudizi, mandato che fu, poi, rilasciato anche da divenuta maggiorenne. Persona_2
Né, peraltro, l'avvenuto rilascio dei mandati in tempo utile alla proposizione del giudizio è contestato dall'appellata che lo ha attestato in sede di interrogatorio formale e si evince dall'avvenuta proposizione del giudizio innanzi al Tribunale di Vallo Della
Lucania, conclusosi con sentenza di incompetenza. Il Tribunale, per quel che rileva, ha motivato il rigetto della domanda sull'assenza di prova riguardo alla dinamica di verificazione del sinistro e alla possibilità che il giudizio, ove proposto nei termini prescrizionali, avesse potuto comportare per gli appellanti gli effetti sperati, mancando in atti la prova anche dei danni rivendicati, non potendo la consulenza tecnica di parte sopperivi, trattandosi di mera allegazione difensiva.
Il Tribunale ha, però, errato nel respingere la domanda sul presupposto della mancanza di prova del danno rivendicato, quale il mancato conseguimento del risarcimento spettante agli appellanti a seguito del loro coinvolgimento nel sinistro in questione, ritenendo non sufficiente provata la dinamica di verificazione.
L'assunto del Tribunale è censurabile nella parte in cui non ha considerato che dagli atti emerge l'avvenuto rinvio a giudizio sia del conducente l'autocarro investitore sia di per concorso nel reato di omicidio colposo. Parte_2
Pertanto, in base ad un giudizio prognostico, da effettuare ex ante, la domanda risarcitoria degli appellanti aveva una alta probabilità di essere accolta, sebbene applicando il principio di cui agli artt. 1227 e 2054 c.c..
Invero, l'art. 2054 c.c. pone a carico dell'automobilista una presunzione di responsabilità per il danno causato ad altri durante la guida;
tale responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui il conducente riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In particolare, nel caso di investimento, come avvenuto nella fattispecie, opera comunque il principio suesposto, per cui l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente di per sé per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo comunque necessario che il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto altresì del fatto che per vincere la presunzione di colpa a suo carico non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia ragionevolmente prevedibile.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti perché la domanda risarcitoria degli appellanti fosse accolta, sebbene ridotta in misura percentuale per la loro concorrente responsabilità.
A ciò va, poi, aggiunto che e , in qualità di terzi Persona_1 Parte_1
trasportati, avvalendosi anche di presunzioni e del vincolo di solidarietà ex art. 2055
c.c., giammai non avrebbe potuto non conseguire il risarcimento.
E, invero, al riguardo va premesso che il legale ha anche omesso di agire nei confronti della Compagnia che assicurava il veicolo condotto da , specie perché Parte_2
rispetto ad essi non aveva onere di provare la responsabilità.
Ciò posto, con riguardo alle lesioni subite dalla e da , Persona_1 Parte_1
deve rilevarsi che effettivamente dagli atti non emergono elementi per la loro valutazione, non potendosi utilizzare la consulenza di parte.
Invero, la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e, pertanto, nel caso di specie, è del tutto inidonea a determinare i danni e i postumi permanenti delle danneggiate (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19827).
Di contro, la circostanza che a seguito del sinistro è deceduto , Parte_3
rispettivamente, marito della e padre di e , non Per_1 Parte_2 Parte_1
richiedeva alcuna prova riguardo ai rivendicati danni, essendo insita nella perdita del rapporto parentale fra essi esistenti, atteso che la intensità del vincolo affettivo risultava comprovata anche dall'istruttoria. Pertanto, il mancato conseguimento del risarcimento da parte di , Parte_2 Pt_1
e per la morte di è stato determinato dalla
[...] Persona_1 Parte_3
omissione del professionista che non ha coltivato la relativa controversia, lasciando decorrere i termini di prescrizione.
In conseguenza, la domanda proposta da e , in proprio e Parte_2 Parte_1
quali eredi di va accolta in relazione al solo danno da perdita del Persona_1
rapporto parentale.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, dovendosi, quindi, liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati.
Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c., rispondendo all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
Attraverso il sistema del punto variabile la tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, definisce, infatti, un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie. Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere, quindi, liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nel caso di specie, dunque, la tabella da utilizzare per la liquidazione del danno, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è quella in uso presso il Tribunale di
Roma per l'anno 2025, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il giudice deve applicare la tabella vigente al momento della decisione (Cass. n.
20381/16, n. 33770/19).
Alla stregua di tali principi giurisprudenziali, il danno subito, iure proprio per la morte di , da , coniuge superstite, che all'epoca del sinistro Parte_3 Persona_1
aveva 51 anni, è da quantificare in €. 369.574,40, quello subito da , che Parte_2
all'epoca dei fatti aveva 28 anni, è pari a €. 329.152,20, e quello subito da Pt_1
che, all'epoca dei fatti aveva 14 anni, è di €. 334.926,80.
[...]
Tali importi vanno, poi, ridotti della metà in relazione al concorso di colpa emergente dagli atti.
In conseguenza, a , e, per essa, ai suoi eredi in solido fra loro, spettano Persona_1
€. 184.782,20. A spettano €. 164.576,10 e a €. 167.463,40. Parte_2 Parte_1
Tali importi sono calcolati all'attualità e vanno conseguentemente devalutati alla data dell'evento (anno 1989) e successivamente rivalutati alla data della presente sentenza e maggiorati degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata, e sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Gli ulteriori importi che gli appellanti rivendicano a titolo di spese non sono documentati in atti.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va parzialmente accolto e va CP_1
condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli appellati degli importi come sopra liquidati.
L'appello incidentale non è fondato.
ha proposto appello alla sentenza nella parte in cui è stato escluso il suo CP_1
diritto alla garanzia assicurativa.
La censura non è fondata.
Il Tribunale ha correttamente esaminato il rapporto assicurativo in questione ritenendo che entrambe le polizze fossero sospese in virtù del tardivo pagamento del premio.
Ed, infatti, trattandosi di contratto assicurativo del tipo claims made, il momento che rileva ai fini della copertura assicurativa è quella della richiesta da parte del danneggiato all'assicurato. Orbene, nel caso di specie, il primo atto di messa in mora ricevuta dall risale al CP_1
26.03.2010, laddove quest'ultima ha corrisposto il premio assicurativo, scaduto in data
08.05.2010, solo successivamente, in data 01.06.2010.
Ininfluente è, quindi, la deduzione degli appellanti secondo cui la responsabilità della professionista sarebbe sorta antecedentemente, e cioè in data 18.12.2009, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 982, epoca in cui hanno avuto contezza della omissione e del relativo danno prodottosi.
Tale deduzione non ha, infatti, rilevanza nel rapporto contrattuale intercorso tra la e la . CP_1 Controparte_2
L'art. 15 delle condizioni generali di contratto di entrambe le polizze in contestazione prevede che: “L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Per espressa previsione contrattuale, la condizione di operatività delle polizze è, quindi, ancorata alla prima richiesta di risarcimento ricevuta dall'assicurata, che, nel caso di specie, è avvenuta nel periodo di sospensione della garanzia.
Né, come evidenziato dal Tribunale, la rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione poteva essere desunta dall'avere l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, dovendo, invece, ricorrere una specifica espressione di rinuncia, nella specie insussistente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 5 febbraio 1975, n. 18, che ha disatteso la questione di costituzionalità dell'art. 1901 c.c. per disparità di trattamento rispetto alle altre fattispecie contrattuali, “nel contratto di assicurazione la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio”.
Diversamente opinando, infatti, verrebbe a mancare l'alea tipica del contratto, assicurandosi un rischio già verificatosi.
Invero, l'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati.
Da ciò discende la previsione legislativa della sospensione dell'efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio, in applicazione del principio per cui inadempienti non est adimplendum.
Non è, quindi, indennizzabile l'evento avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio e ciò, perché l'esonero dell'assicuratore dal pagamento dell'indennizzo, in caso di mancato pagamento del premio, è un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2023, n. 6480;
Cassazione civile, sez. VI, 03/12/2021, n. 38216; Cassazione civile, sez. VI,
03/12/2021, n. 38216).
Orbene, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo, non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, richiedendo un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca (Cass. 22 marzo 1990, n. 2383; Cassazione civile, sez.
III, 10/02/2022, n. 4357; Cassazione civile, sez. VI, 03/12/2021, n. 38216).
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, avendo la Controparte_2
contestato espressamente la operatività delle polizze, alcuna rinuncia alla sospensione poteva desumersi dall'accettazione del tardivo pagamento del premio.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello incidentale non può essere accolto.
La condanna di al pagamento delle spese di lite nei confronti degli CP_1
appellanti e della Compagnia Assicuratrice, nonché al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Gli appellanti principali vanno, invece, condannati, in solido con alle CP_1
spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e quali eredi di , e su quello Parte_2 Parte_1 Persona_1
incidentale spiegato da avverso la sentenza n. 968/2023 del Tribunale di CP_1
Vallo Della Lucania, ogni altra istanza, deduzione eccezione così provvede:
1) Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
2) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto,
3) In riforma dell'impugnata sentenza, 4) Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di CP_1
, in proprio, della somma di €. 164.576,10, di , in Parte_2 Parte_1
proprio, della somma di €. 167.463,40 e di e , quali Parte_2 Parte_1
eredi di , della somma di €. 184.782,20, da suddividere fra loro Persona_1
in parti uguali.
5) Dispone che gli importi sopra liquidati siano devalutati alla data dell'evento e successivamente rivalutati alla data della presente sentenza e maggiorati degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata, e degli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
6) Condanna a rifondere a e le spese dei CP_1 Parte_2 Parte_1
due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 11.229,00 e, per il secondo grado in €. 777,00 per spese e €. 10.060,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Luciano Botti, dichiaratosi antistatario.
7) Condanna, altresì, , e in solido fra Parte_2 Parte_1 CP_1
loro, a rifondere alla le spese dei due gradi di giudizio, Controparte_2
liquidate, per il primo grado in €. 11.229,00 per compenso e, per il secondo grado, in €. 777,00 per spese e €. €. 10.060,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
8) Conferma nel resto.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente Relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 500/2024, proposta
DA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nato a Olevano sul Tusciano il [...], in [...] e nella qualità di coeredi di
, deceduta il 09.03.2019 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in Persona_1
atti, dall'avv. Luciano Botti, nel cui studio, in n Agropoli via Q. Sella, 5, elettivamente domiciliano.
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. avv. Lucia CP_1
Maria Cicalese, nel cui studio in Agropoli alla Via Ludovico Ariosto n. 38 elettivamente domicilia.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E “ , già in persona dei legali Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giampaolo Greco, nel cui studio elettivamente domicilia, in Salerno alla via Gen. A. Amendola n.10.
APPELLATA
NONCHE'
, nata a [...] il [...], quale coerede CP_4
litisconsorte necessaria.
APPELLATA - CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello alla Sentenza n. 868/2023 del Tribunale di Vallo Della
Lucania.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado , Persona_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio chiedendone la condanna al Parte_2 CP_1
risarcimento dei danni da loro subiti, in virtù del suo inadempimento professionale in ordine ad un giudizio, per la cui proposizione le avevano conferito procura agli inizi dell'anno 1990, volto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale, avvenuto in data 29.04.1989 in loc. Rioveggio del Comune di Monzuno al
Km. 222+359, nel quale perse istantaneamente la vita e in cui Parte_3 Per_1
e riportarono gravi lesioni psico-fisiche; al riguardo
[...] Parte_1
ascrivevano all'avv. la responsabilità dell'avvenuta estinzione del loro diritto, CP_1
per non aver interrotto la prescrizione e promosso innanzi il Tribunale di Vallo della
Lucania, il giudizio risarcitorio, iscritto al r.g. n. 867/2006, definito con sentenza n.
982 del 18.12.2009 di incompetenza territoriale e con loro condanna alle spese di lite, per €. 2.050,00, oltre accessori in favore della e €. 1.630,00, Controparte_5
Contro oltre accessori in favore dell esponevano, altresì, di aver corrisposto alla professionista la complessiva somma di £. 7.000.000, pari a €. 3.615,20, a titolo di acconto sul compenso professionale, oltre alla pertinente documentazione medico- fiscale;
che, inoltre, l'avv. unitamente all'avv. Montorsi del foro di Bologna, CP_1
aveva difeso nel processo penale in danno del conducente l'autocarro, Parte_2
nel quale gli appellanti si erano costituiti parte civile, per il reato di cui all'art. 589 c.p., conclusosi con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, senza alcuna statuizione sulle istanze civili.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la domanda chiedendone il rigetto, CP_1
convenendo, con separato giudizio poi riunto, la al fine di essere Controparte_7
manlevata, giudizio nel quale gli attori hanno esteso la domanda nei confronti della
Compagnia Assicuratrice.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito la nullità della Controparte_7
citazione per incertezza del petitum e della causa petendi e la incomprensibilità delle conclusioni rassegnate, rilevando la sospensione della garanzia assi curativa ex art. 1901 c.c. e l'inoperatività ex art. 1895 c.c. per inesistenza del rischio e ritardo della richiesta risarcitoria, essendo i fatti anteriori alla validità assicurativa, eccependo, altresì, la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c., nonché la esistenza del massimale di € 258.250 e dello scoperto del 5%.
La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 868/2023 il tribunale di Vallo Della Lucania ha rigettato la domanda attrice e quella proposta da nei confronti di e condannato i CP_1 CP_7 soccombenti, in solido tra loro, alla refusione in favore delle spese di Controparte_7
giudizio,
Avverso tale decisione hanno proposto appello e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali eredi di , deceduta nelle more, chiedendone la riforma, Persona_1
con il favore delle spese, e deducendo a motivi:
1) La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1901, 2935 e 2952 cod. civ. in relazione all'art. 161 e agli artt. 112-115 e 116 c.p.c., nella parte in cui ha accolto la sospensione della garanzia assicurativa formulata dalla sul CP_7
presupposto del pagamento del premio oltre la scadenza della polizza n.
303280164, in quanto, pur dando atto dell'esistenza di due polizze assicurative, il Tribunale non indica a quale delle due polizze si riferisce la sospensione, rilevando, inoltre, che il pagamento del premio è stato effettuato oltre la scadenza della polizza, in quanto la ricevuta reca la data del 01.06.2010 e fa riferimento al pagamento del premio scaduto il giorno 08.05.2009, sul presupposto errato che la responsabilità professionale dell'avv. sia CP_1
sorta “durante” il periodo di sospensione, ex art. 1901 co. II, c.c., della garanzia assicurativa, ossia dal 08.05.2009 al 01.06.2010, laddove il sinistro mortale è avvenuto il 29.04.1989 e, trattandosi di fatto-reato (art. 589 c.p., la cui prescrizione era quinquennale), l'azione risarcitoria andava promossa, ex art. 2947, co. 3, c.c., e il momento del verificarsi dell'evento dannoso ha coinciso con la mancata riassunzione del giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria competente;
che il termine prescrizionale non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere, e, quindi, dalla formazione del giudicato;
che gli appellanti hanno avuto contezza e piena consapevolezza del danno subito a causa dell'inadempimento professionale dell'avv. non nel periodo di sospensione della garanzia, CP_1
coincidendo con il passaggio in giudicato della sentenza n. 7982 del 18.12.2009, ossia dal 18.06.2010, ebbero l'effettiva e concreta conoscenza dell'omessa proposizione dell'azione e della conseguente prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'evento mortale.
2) La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 comma 2, 2222 e 2236 c.
c. in relazione agli artt. 112 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale rigettato la domanda sul presupposto della mancanza di prova, circa l'esito favorevole del giudizio, ove l'omissione non fosse stata commessa, e, quindi, la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale in capo al veicolo antagonista, il nesso causale tra la dinamica ed i danni lamentati e, tantomeno, la reale entità degli stessi danni, laddove, di contro, era il professionista a dover provare la esattezza della prestazione dovuta, o che il caso implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c.; che gli appellanti hanno assolto tutti gli oneri probatori a loro carico, l'avvenuto conferimento del mandato professionale all'avv. e della procura CP_1
ad litem in tempo utile per proporre la pertinente azione risarcitoria;
che, inoltre,
l'insorgenza del contratto di patrocinio tra l'avv. e gli odierni appellanti CP_1
è circostanza pacifica e incontestata, comprovata anche dalla confessione resa in sede di interrogatorio formale e dalle prove testimoniali assunte, che consentono di ritenere provato l'inadempimento della in violazione dei doveri CP_1
inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza professionale c.d. “qualificata”, stabilito dall'art. 1176 comma 2, c.c., avendo colposamente ignorato l'art. 2943 c.c. sull'interruzione della prescrizione, l'articolo 2947 co. 3, c.c. sulla decorrenza della prescrizione da fatto-reato e gli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. sui fori concorrenti;
che, peraltro, la responsabilità del sinistro mortale è addebitabile, in via esclusiva, al conducente dell'autotreno per violazione dei limiti di velocità e delle regole di comune prudenza, il quale procedeva alla velocità di oltre 80 Km/h incurante del fondo bagnato, del traffico intenso, dell'approssimarsi di una curva, della presenza di veicoli fermi sulla corsia di marcia, alcuni dei quali con lampeggiatori di pericolo in funzione, nonché di pedoni;
che, di contro, il diritto al risarcimento avrebbe potuto escludersi solo dimostrando che i superstiti della vittima non avrebbero avuto alcuna seria e concreta possibilità di ottenere i danni, il che non risulta avvenuto, che, quindi, solo le errate scelte processuali della CP_1
avevano comportato la perdita del risarcimento;
che anche il danno da perdita del prossimo congiunto era facilmente evincibile, poiché inerente alla “lesione di un diritto proprio al rapporto parentale”, derivato dallo stesso fatto che ha provocato la morte dello stretto congiunto, per cui il massimale opposto dalla va rapportato a ciascun danneggiato e la franchigia, invece, totalmente CP_7
inopponibile a, in quanto lo “scoperto non garantito” attiene esclusivamente ai rapporti tra assicuratore e assicurato;
che la liquidazione va effettuata su base equitativa, sulla scorta dell'intensità e durata del vincolo familiare e di coniugio, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti, applicando la tabella basata sul sistema a punti;
hanno chiesto, infine, anche la condanna al pagamento di quanto corrisposto per spese di lite a titolo di soccombenza. Si è costituita che ha contestato il gravame proposto in via principale, CP_1
chiedendone il rigetto, spiegando, altresì, appello incidentale in relazione al rigetto della domanda da lei proposta nei confronti della e di condanna delle CP_7
parti soccombenti in solido tra loro alla refusione in favore delle spese CP_7
del presente procedimento, dovendosi, nella specie, farsi decorrere il termine prescrizionale dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione e, quindi, dalla notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 04.02.2011, entro il termine biennale, decorrente dal momento in cui i presunti danneggiati hanno avuto contezza del presunto inadempimento dell'avv. decorrente dal 18.06.2010, termine di passaggio in giudicato della CP_1
sentenza conclusiva del giudizio intentato dall'avv. nell'interesse degli CP_1
odierni appellanti, data alla quale l'appellante in via incidentale era assolutamente in regola con il pagamento del premio assicurativo;
ha chiesto, quindi, che, in riforma dell'impugnata sentenza, in caso di accoglimento dell'appello, la fosse condannata al pagamento delle somme disposte a Parte_4
titolo di condanna.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito la Controparte_2
inammissibilità degli appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Quindi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, all'udienza del
13.03.2025 la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Dunque, nel caso di specie, gli appellanti hanno argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì, i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo ben comprensibile le modifiche richieste.
In conseguenza, gli appelli sono ammissibili.
Ciò posto, nel merito, rileva la Corte che l'appello principale è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo gli appellanti censurano l'erroneo rigetto della loro domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia con la quale Controparte_2
la ha stipulato la polizza professionale. CP_1
Il motivo non è fondato.
Il danneggiato, infatti, non ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'assicurazione per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività professionale è un'assicurazione obbligatoria, dunque un'assicurazione che, se per un verso garantisce, come ogni altra, l'assicurato, per altro verso è destinata, negli intenti del legislatore, a tutelare anche l'interesse del terzo danneggiato alla certezza del ristoro del pregiudizio patito. Tuttavia, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine di escludere che la posizione dell'assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall'art. 185, comma 2, c.p. e, per altro verso, di attribuire correlativamente alla pronuncia additiva richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore (Corte
Costituzionale, 21/02/2018, n. 34).
L'obbligazione di indennizzo in favore dell'assicurato è distinta e autonoma da quella che lo vincola al risarcimento in favore del danneggiato.
Per effetto dell'assicurazione non si instaura, infatti, alcun rapporto giuridico immediato tra l'assicuratore e il danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nella speciale disciplina della responsabilità da circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la decisione impugnata in relazione alla mancanza del nesso di causalità tra la negligente prestazione professionale e il danno rivendicato, con riguardo alla ritenuta mancanza di prova, circa l'esito favorevole del giudizio, ove l'omissione non fosse stata commessa.
Va, preliminarmente, evidenziato che in materia di inadempimento contrattuale, secondo i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, il danneggiato deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, oltre che dell'entità dei danni lamentati, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo del diritto, e, cioè, di aver tenuto un comportamento diligente, ovvero, la non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Orbene, nel caso di specie, l'appellata non ha addotto alcun concreto elemento CP_1
atto a comprova la sua assenza di responsabilità, sia nella gestione dell'intera pratica risarcitoria, sia dei due giudizi incardinati, rispettivamente, dapprima, presso un foro incompetente territorialmente, e, successivamente, oltre i termini prescrizionali.
E', quindi, indubbia la responsabilità professionale del legale, riguardo alla avvenuta prescrizione del diritto.
Ciò, posto, va poi premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista nell'assumere l'incarico si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che senza quella omissione il risultato sarebbe stato conseguito.
Tale accertamento, inoltre, non può essere effettuato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr. Cass.
10320/2018; Cass. 25112/2017; Cass. 2638/2013).
Parte appellante deduce che l'avvenuta prescrizione del diritto ha comportato il rigetto della richiesta di risarcimento danni, tardivamente formulata alla Compagnia
Assicuratrice dell'autocarro investitore. Pertanto, alla stregua di tali consolidati principi, è necessario valutare se, senza la condotta omessa, gli appellanti avrebbero potuto conseguire il risultato sperato, secondo un giudizio prognostico.
Difatti, una volta accertata la condotta colposa del professionista in relazione alla omissione di atti inerenti alla diligenza nell'espletamento del mandato, è necessario verificare, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta, accertando se, sostituendo la condotta negligente al comportamento dovuto, il danno, secondo criteri probabilistici, non si sarebbe verificato e il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato ( cfr.,
Cassazione civile, sez. III, 24.10.2017, n. 25112).
Orbene, nel caso di specie, dalla espletata istruttoria è emerso che l è stata CP_1
incaricata della difesa degli appellanti subito dopo la verificazione del sinistro mortale.
Ciò risulta comprovato dalla deposizione di che ha riferito che la Testimone_1 CP_1
si recò a Bologna subito dopo la verificazione del sinistro e dalla deposizione del teste dott. , il quale ha confermato di aver ricevuto l'incarico di redigere le perizie Tes_2
di parte proprio dalla che gli consegnò la relativa documentazione. CP_1
In particolare, la teste , che ha lavorato alle dipendenze della Testimone_3
fino all'anno 1996, ha riferito di aver visto presenti nello studio i mandati CP_1
rilasciati al legale per la proposizione dei giudizi, mandato che fu, poi, rilasciato anche da divenuta maggiorenne. Persona_2
Né, peraltro, l'avvenuto rilascio dei mandati in tempo utile alla proposizione del giudizio è contestato dall'appellata che lo ha attestato in sede di interrogatorio formale e si evince dall'avvenuta proposizione del giudizio innanzi al Tribunale di Vallo Della
Lucania, conclusosi con sentenza di incompetenza. Il Tribunale, per quel che rileva, ha motivato il rigetto della domanda sull'assenza di prova riguardo alla dinamica di verificazione del sinistro e alla possibilità che il giudizio, ove proposto nei termini prescrizionali, avesse potuto comportare per gli appellanti gli effetti sperati, mancando in atti la prova anche dei danni rivendicati, non potendo la consulenza tecnica di parte sopperivi, trattandosi di mera allegazione difensiva.
Il Tribunale ha, però, errato nel respingere la domanda sul presupposto della mancanza di prova del danno rivendicato, quale il mancato conseguimento del risarcimento spettante agli appellanti a seguito del loro coinvolgimento nel sinistro in questione, ritenendo non sufficiente provata la dinamica di verificazione.
L'assunto del Tribunale è censurabile nella parte in cui non ha considerato che dagli atti emerge l'avvenuto rinvio a giudizio sia del conducente l'autocarro investitore sia di per concorso nel reato di omicidio colposo. Parte_2
Pertanto, in base ad un giudizio prognostico, da effettuare ex ante, la domanda risarcitoria degli appellanti aveva una alta probabilità di essere accolta, sebbene applicando il principio di cui agli artt. 1227 e 2054 c.c..
Invero, l'art. 2054 c.c. pone a carico dell'automobilista una presunzione di responsabilità per il danno causato ad altri durante la guida;
tale responsabilità può essere esclusa solo nel caso in cui il conducente riesca a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
In particolare, nel caso di investimento, come avvenuto nella fattispecie, opera comunque il principio suesposto, per cui l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito non è sufficiente di per sé per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo comunque necessario che il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto altresì del fatto che per vincere la presunzione di colpa a suo carico non rileva l'anomalia della condotta del pedone, ma occorre che la stessa non sia ragionevolmente prevedibile.
Pertanto, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti perché la domanda risarcitoria degli appellanti fosse accolta, sebbene ridotta in misura percentuale per la loro concorrente responsabilità.
A ciò va, poi, aggiunto che e , in qualità di terzi Persona_1 Parte_1
trasportati, avvalendosi anche di presunzioni e del vincolo di solidarietà ex art. 2055
c.c., giammai non avrebbe potuto non conseguire il risarcimento.
E, invero, al riguardo va premesso che il legale ha anche omesso di agire nei confronti della Compagnia che assicurava il veicolo condotto da , specie perché Parte_2
rispetto ad essi non aveva onere di provare la responsabilità.
Ciò posto, con riguardo alle lesioni subite dalla e da , Persona_1 Parte_1
deve rilevarsi che effettivamente dagli atti non emergono elementi per la loro valutazione, non potendosi utilizzare la consulenza di parte.
Invero, la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e, pertanto, nel caso di specie, è del tutto inidonea a determinare i danni e i postumi permanenti delle danneggiate (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12/07/2023, n. 19827).
Di contro, la circostanza che a seguito del sinistro è deceduto , Parte_3
rispettivamente, marito della e padre di e , non Per_1 Parte_2 Parte_1
richiedeva alcuna prova riguardo ai rivendicati danni, essendo insita nella perdita del rapporto parentale fra essi esistenti, atteso che la intensità del vincolo affettivo risultava comprovata anche dall'istruttoria. Pertanto, il mancato conseguimento del risarcimento da parte di , Parte_2 Pt_1
e per la morte di è stato determinato dalla
[...] Persona_1 Parte_3
omissione del professionista che non ha coltivato la relativa controversia, lasciando decorrere i termini di prescrizione.
In conseguenza, la domanda proposta da e , in proprio e Parte_2 Parte_1
quali eredi di va accolta in relazione al solo danno da perdita del Persona_1
rapporto parentale.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto”, dovendosi, quindi, liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati.
Le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 c.c., rispondendo all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
Attraverso il sistema del punto variabile la tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, per astrazione dalle sentenze di merito monitorate, definisce, infatti, un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie. Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere, quindi, liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nel caso di specie, dunque, la tabella da utilizzare per la liquidazione del danno, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è quella in uso presso il Tribunale di
Roma per l'anno 2025, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il giudice deve applicare la tabella vigente al momento della decisione (Cass. n.
20381/16, n. 33770/19).
Alla stregua di tali principi giurisprudenziali, il danno subito, iure proprio per la morte di , da , coniuge superstite, che all'epoca del sinistro Parte_3 Persona_1
aveva 51 anni, è da quantificare in €. 369.574,40, quello subito da , che Parte_2
all'epoca dei fatti aveva 28 anni, è pari a €. 329.152,20, e quello subito da Pt_1
che, all'epoca dei fatti aveva 14 anni, è di €. 334.926,80.
[...]
Tali importi vanno, poi, ridotti della metà in relazione al concorso di colpa emergente dagli atti.
In conseguenza, a , e, per essa, ai suoi eredi in solido fra loro, spettano Persona_1
€. 184.782,20. A spettano €. 164.576,10 e a €. 167.463,40. Parte_2 Parte_1
Tali importi sono calcolati all'attualità e vanno conseguentemente devalutati alla data dell'evento (anno 1989) e successivamente rivalutati alla data della presente sentenza e maggiorati degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata, e sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Gli ulteriori importi che gli appellanti rivendicano a titolo di spese non sono documentati in atti.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello va parzialmente accolto e va CP_1
condannata al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli appellati degli importi come sopra liquidati.
L'appello incidentale non è fondato.
ha proposto appello alla sentenza nella parte in cui è stato escluso il suo CP_1
diritto alla garanzia assicurativa.
La censura non è fondata.
Il Tribunale ha correttamente esaminato il rapporto assicurativo in questione ritenendo che entrambe le polizze fossero sospese in virtù del tardivo pagamento del premio.
Ed, infatti, trattandosi di contratto assicurativo del tipo claims made, il momento che rileva ai fini della copertura assicurativa è quella della richiesta da parte del danneggiato all'assicurato. Orbene, nel caso di specie, il primo atto di messa in mora ricevuta dall risale al CP_1
26.03.2010, laddove quest'ultima ha corrisposto il premio assicurativo, scaduto in data
08.05.2010, solo successivamente, in data 01.06.2010.
Ininfluente è, quindi, la deduzione degli appellanti secondo cui la responsabilità della professionista sarebbe sorta antecedentemente, e cioè in data 18.12.2009, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 982, epoca in cui hanno avuto contezza della omissione e del relativo danno prodottosi.
Tale deduzione non ha, infatti, rilevanza nel rapporto contrattuale intercorso tra la e la . CP_1 Controparte_2
L'art. 15 delle condizioni generali di contratto di entrambe le polizze in contestazione prevede che: “L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione”.
Per espressa previsione contrattuale, la condizione di operatività delle polizze è, quindi, ancorata alla prima richiesta di risarcimento ricevuta dall'assicurata, che, nel caso di specie, è avvenuta nel periodo di sospensione della garanzia.
Né, come evidenziato dal Tribunale, la rinuncia dell'assicuratore agli effetti della sospensione poteva essere desunta dall'avere l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, dovendo, invece, ricorrere una specifica espressione di rinuncia, nella specie insussistente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 5 febbraio 1975, n. 18, che ha disatteso la questione di costituzionalità dell'art. 1901 c.c. per disparità di trattamento rispetto alle altre fattispecie contrattuali, “nel contratto di assicurazione la sopportazione del rischio da parte dell'assicuratore è condizionata all'adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio”.
Diversamente opinando, infatti, verrebbe a mancare l'alea tipica del contratto, assicurandosi un rischio già verificatosi.
Invero, l'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati.
Da ciò discende la previsione legislativa della sospensione dell'efficacia del contratto per il caso di mancato pagamento del premio, in applicazione del principio per cui inadempienti non est adimplendum.
Non è, quindi, indennizzabile l'evento avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l'assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio e ciò, perché l'esonero dell'assicuratore dal pagamento dell'indennizzo, in caso di mancato pagamento del premio, è un effetto naturale, ex art. 1374 c.c., del contratto (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2023, n. 6480;
Cassazione civile, sez. VI, 03/12/2021, n. 38216; Cassazione civile, sez. VI,
03/12/2021, n. 38216).
Orbene, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la volontà di rinunciare all'effetto sospensivo, non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, richiedendo un comportamento dell'assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, volontà quindi che non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca (Cass. 22 marzo 1990, n. 2383; Cassazione civile, sez.
III, 10/02/2022, n. 4357; Cassazione civile, sez. VI, 03/12/2021, n. 38216).
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, avendo la Controparte_2
contestato espressamente la operatività delle polizze, alcuna rinuncia alla sospensione poteva desumersi dall'accettazione del tardivo pagamento del premio.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello incidentale non può essere accolto.
La condanna di al pagamento delle spese di lite nei confronti degli CP_1
appellanti e della Compagnia Assicuratrice, nonché al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
Gli appellanti principali vanno, invece, condannati, in solido con alle CP_1
spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , in proprio e quali eredi di , e su quello Parte_2 Parte_1 Persona_1
incidentale spiegato da avverso la sentenza n. 968/2023 del Tribunale di CP_1
Vallo Della Lucania, ogni altra istanza, deduzione eccezione così provvede:
1) Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
2) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto,
3) In riforma dell'impugnata sentenza, 4) Condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di CP_1
, in proprio, della somma di €. 164.576,10, di , in Parte_2 Parte_1
proprio, della somma di €. 167.463,40 e di e , quali Parte_2 Parte_1
eredi di , della somma di €. 184.782,20, da suddividere fra loro Persona_1
in parti uguali.
5) Dispone che gli importi sopra liquidati siano devalutati alla data dell'evento e successivamente rivalutati alla data della presente sentenza e maggiorati degli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata, e degli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
6) Condanna a rifondere a e le spese dei CP_1 Parte_2 Parte_1
due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado in €. 11.229,00 e, per il secondo grado in €. 777,00 per spese e €. 10.060,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Luciano Botti, dichiaratosi antistatario.
7) Condanna, altresì, , e in solido fra Parte_2 Parte_1 CP_1
loro, a rifondere alla le spese dei due gradi di giudizio, Controparte_2
liquidate, per il primo grado in €. 11.229,00 per compenso e, per il secondo grado, in €. 777,00 per spese e €. €. 10.060,00 per onorario, il tutto oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
8) Conferma nel resto.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano