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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 1333/2021 promosso da
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cappelli giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difeso dagli Avv. Otello Bagalini e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Bagalini congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato a San Benedetto del Tronto via Togliatti n. 14 presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Fermo la sig.ra per sentir: “Accertare e dichiarare che la convenuta Parte_1
, alterando lo stato originario dei luoghi, le parti comuni del fabbricato e le parti di Parte_1
proprietà esclusiva dell‟attore : a. ha realizzato in epoca posteriore al 2008 nuovi Controparte_1
scarichi fognari nel proprio appartamento piano terra, così come descritti in premessa, demolendo parte del solaio del piano sottostrada del e attraversando poi il solaio stesso con un tubo a CP_1
vista per collegarsi nella fossa biologica di proprietà esclusiva di esso b. ha realizzato, CP_1
sempre in epoca successiva al 2008 un impianto idrico con tubi in pressione e di scarico delle acque bianche che attraversano i muri interni del locale piano sottostrada del , visibili dalle Controparte_1
tracce sui muri stessi, in violazione delle norme sulle distanze. Dichiarare che tali opere violano le disposizioni di cui agli artt. 832 e 889 c.c. e realizzano anche servitù illegittime e arbitrarie, che non ha diritto di utilizzare la fossa biologica all'interno della proprietà del e Parte_1 CP_1
che, in ogni caso, le opere così come realizzate sono illegittime perchè invadono la proprietà dell'attore e per l'effetto condannarla ad eliminare le opere e gli impianti sub. a) e sub b) in congruo e perentorio termine, autorizzando in difetto di ottemperanza all‟emananda condanna l'attore a provvedere direttamente con spese a carico della convenuta. Accertare e dichiarare che Parte_1
ha illegittimamente ed abusivamente chiuso una finestra a bocca di lupo, che dalla corte
[...]
identificata con il sub 17 forniva luce e aria al locale destinato ad ufficio a nord del piano seminterrato, dichiarando, si opus sit, che la servitù creata dalla finestra stessa si è costituita per destinazione del padre di famiglia in quanto da sempre esistita e realizzata dall'originario costruttore del fabbricato o comunque dichiarare che la servitù stessa si è costituita per usucapione e per l'effetto condannare la stessa a ripristinare la finestra a bocca di lupo nello stesso punto in cui Parte_1
stava, in congruo e perentorio termine, autorizzando in difetto di ottemperanza all‟emananda condanna, l'attore a provvedere direttamente con spese a carico della convenuta. Accertare e dichiarare che si è illegittimamente appropriata dell'allaccio alla rete comunale del Parte_1
metano e dell'allaccio alla rete idrica che erano a servizio delle unità immobiliari acquistate dal e per l'effetto condannarla a restituire entrambi gli allacci o, in subordine a Controparte_1
rimborsare la spesa necessaria per i nuovi allacci. Accertare e dichiarare che il fabbricato ove insistono le unità immobiliari del e della costituiscono un condominio minimo Controparte_1 Parte_1
con due soli condomini e dichiarare che l'androne di ingresso da sempre esistente sulla facciata nord, attraverso il quale si accede anche alla scale comuni di collegamento dei vari piani è di proprietà
pagina 2 di 11 comune. Accertare e dichiarare che , in epoca successiva al 2008, ha arbitrariamente ed Parte_1
illegittimamente recintato la corte di sua proprietà, identificata con il sub 17 e che ha chiuso con una porta metallica l'accesso dall'androne condominiale nella parete di collegamento tra l'ingresso alla scala comune e il lotto part. 194/ sub 16 corte esclusiva di sua proprietà e che tali fatti impediscono al sig. di poter utilizzare il predetto ingresso condominiale presente sul prospetto nord Controparte_1
del fabbricato per raggiungere sia il primo piano sottostrada che l'appartamento piano primo, utilizzando le scale interne di collegamento tra i vari piani e per l'effetto condannare la Parte_1
a rimuovere la chiusura del vano scala condominiale nonché a consentire il passaggio pedonale attraverso il proprio fondo per accedere all'ingresso comune posto sul fronte nord del fabbricato. In via subordinata, riguardo a questo ultimo aspetto, accertare e dichiarare costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia in quanto il passaggio attraverso la porzione della Parte_1
esisteva sin dall'epoca in cui il fondo apparteneva agli originari proprietari, che hanno effettuato l'accesso sempre e solo da tale androne, poiché in sede di divisione la servitù è rimasta o, ancora più subordinatamente, accertato e dichiarato che l'appartamento piano primo sostanzialmente è raggiungibile solo attraverso l'androne condominiale, costituire la servitù di passaggio coattiva sul fondo della lungo il fronte ovest della corte stessa, con un'ampiezza di mt. 2 a partire Parte_1
dal muretto in c.a. e in favore delle unità immobiliari ora appartenenti al e Controparte_1
identificate con i sub 13 e 18 e quindi condannare la stesa ad aprire un varco di pari ampiezza sulla recinzione in congruo e perentorio termine e autorizzare in difetto l'attore a provvedervi direttamente a spese della , il tutto anche in relazione al fatto che l'attuale stato di Parte_1
fatto impedisce il rilascio del certificato di agibilità e quindi l'abitabilità delle due unità immobiliari dell'attore”. Chiedeva altresì un risarcimento danni da liquidarsi secondo equità o in separata sede.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali , interrogatori formali, prove per testi e
CTU ) il Tribunale di Fermo con sentenza n. 541/2021 pubblicata il 25/11/2021 così decideva: “1)
Accertato e dichiarato che la strada di accesso, la porta di accesso al piano terra lato nord, l'androne e le scale, la linea fognaria e la fossa biologica, sono per destinazione del padre di famiglia a servizio delle tre unità immobiliari che costituiscono il fabbricato sito in Grottammare, via Cuprense 55, e che ha alterato lo stato originario dei luoghi, le parti comuni del fabbricato e alcune delle Parte_1
pagina 3 di 11 parti di proprietà esclusiva dell'attore , in particola-re: a) ha illegittimamente ed Controparte_1
abusivamente chiuso una finestra a bocca di lupo, che dalla corte identificata con il sub 17 forniva luce e aria al locale destinato ad ufficio a nord del piano seminterrato;
b) si è illegittimamente appropriata dell'allaccio alla rete comunale del metano e dell'allaccio alla rete idrica e della linea fognaria e della fossa biologica che erano a servizio anche delle unità immobiliari acquistate dall'attore c) ha illegittimamente impedito all'attore di accedere Controparte_1 Controparte_1
alle unità di sua proprietà attraverso l'androne di ingresso da sempre esistente sulla facciata nord, dal quale si accede anche alla scala comune di collegamento dei vari piani - che sono di proprietà comune
- ed attraverso la strada privata, insistente sul confine ovest della part 194/17, originariamente a servi-zio dell'intero fabbricato, apponendovi una sbarra e recintando la corte identificata con il sub
17; 2) condanna a ripristinare la finestra a bocca di lupo ed a rimuovere ogni sbarra, Parte_1
porta, recinzione, cancello o altro impedisca all'attore l'uso della strada privata insistente sul confine ovest della part 194/17; l'accesso alla corte identificata con il sub 17, che conduce al portone di accesso al fabbricato ed all'androne, alla scala di proprietà comune che consente l'accesso ai vari piani, il tutto entro 6 mesi dalla notifica in forma esecutiva della presente sen-tenza, autorizzando in difetto di ottemperanza l'attore e provvedere direttamente con spese a carico della convenuta;
3)
condanna a costituire gli allacci alla rete comunale del metano e dell'allaccio alla rete Parte_1
idrica e della linea fognaria e della fossa biologica a servizio delle unità immobiliari acquisite da entro 6 mesi dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando Controparte_1
in difetto di ottemperanza l'attore e provvedere direttamente con spese a carico della convenuta;
4)
condannare al risarcimento dei danni in favore dell'attore, che liquida in via equitativa Parte_1
in € 150.000,00”. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e CTU.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo in riforma previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare, dichiarare la nullità pagina 4 di 11 della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio in violazione dell'art. 102 c.p.c. ed in via principale “ in via istruttoria, disporre l'integrazione della relazione peritale, chiamando a chiarimenti il CTU per quantificare il costo della realizzazione di una scalinata/ rampa tra il fondo dell'attore e via
Gran Sasso, come già richiesto alla udienza del 04/6/2021; - nel merito, vengano integralmente rigettate tutte le domande di cui all'atto di citazione avversario, essendo le stesse totalmente infondate tanto in linea di fatto che in punto di diritto, - Condannare l'attore a Controparte_1
restituire alla sig.ra tutte le somme eventualmente medio tempore pagate dalla Parte_1
medesima in forza della sentenza impugnata ed all'eventuale ripristino dello stato quo ante dei luoghi di causa”. Con vittoria di spese.
Si costituiva l' appellato chiedendo il rigetto dell' appello perché inammissibile e infondato.
La Corte con ordinanza in data 27 aprile 2022 sospendeva l' esecutività della sentenza limitatamente alla statuizione di condanna al risarcimento dei danni ed alle spese di lite e la causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 26 aprile 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' appellante con il primo motivo eccepisce nullità della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio ritenendo che la domanda di costituzione/riconoscimento di una servitù coattiva su un fondo già gravato da servitù ( come nel caso di specie) deve essere necessariamente chiamato in giudizio anche il proprietario del fondo che già ha la servitù di passaggio sulla medesima porzione.
Il motivo non è fondato.
Nel caso in esame non è configurabile il litisconsorzio necessario: il fondo non è intercluso e si verte in ipotesi di servitù per destinazione del buon padre di famiglia. E il riconoscimento di una eventuale servitù coattiva non è impedita dalla mancata partecipazione al giudizio di chi ha già una servitù sul fondo in quanto il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante ( cfr in ipotesi analoghe Cass. Sez. U, Sentenza n. 8638 del 03/10/1996; Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 12027 cfr. Cass. Sez. 2, n. 6069 del
17/03/2006). Né peraltro l'accoglimento delle altre domande proposte avrebbe effetto nei confronti di terzi.
Con il secondo motivo rileva “ Omesso esame di un punto determinante della controversia. Richiesta integrazione CTU, già richiesta in primo grado” e richiede di chiamare a chiarimenti il CTU per quantificare il costo di costruzione di una rampa e/o scala in cemento armato o in ferro che permetterebbe l'accesso esclusivo del Sig. CP_1
pagina 5 di 11 Il motivo è infondato. La richiesta di chiarimenti non è stata implicitamente accolta nel momento in cui la sentenza ha stabilito che non ci sono ragioni per realizzare un ulteriore accesso rispetto a quelli preesistenti anche considerando che andrebbe realizzato su una scarpata con pendenza del 45% ( cfr
CTU ).
Con il terzo, quarto, quinto e settimo motivo da trattare congiuntamente in quanto connessi l'appellante contesta “ 3. La condanna a costituire gli scarichi fognari – Violazione art. 132, co. 2, n. 4 per grave illogicità della sentenza e grave violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.” ; “4. La condanna a costituire gli allacci alla fossa biologica – Violazione art. 132, n. 4 per grave illogicità della sentenza e grave violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”. “ 5. Violazione art. 132, n. 4 per grave illogicità della sentenza” in ordine ai provvedimenti sull'allaccio alla rete comunale del metano e idrica sostenendo che sia per quanto concerne il contatore del gas che per l'utenza idrica non vi è prova “dell'illegittima appropriazione all'allaccio alla rete del metano da parte della ” e “7. Sulle domande attoree Pt_1
proposte in via subordinata - Violazione art. 112 c.p.c. – Pronuncia oltre i limiti della domanda”. Rileva in sintesi che la linea fognaria era stata posta per destinazione del padre di famiglia a servizio delle tre unità immobiliari “ e se è vero che in epoca posteriore al 2008 non è stato realizzato nulla non si comprende come la possa essersi illegittimamente appropriata della linea fognaria, posto Pt_1
che quest'ultima serve da sempre (e tutt'ora) tutte le tre unità immobiliari per cui è causa” e che parte attrice non aveva mai richiesto la condanna della stessa , ma solo di accertare l' Pt_1
“esecuzione di scarichi fognari dopo il 2008 e contestualmente l'inesistenza della servitù di passaggio degli scarichi fognari”.
Osserva il Collegio che la Corte di legittimità ha in più occasioni rilevato che l'errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può dar luogo a due diverse tipologie di vizio: o che il giudice ometta completamente di pronunciarsi su una domanda o su un'eccezione, ricorrendo così “un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo” censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4”; o che il giudice, nonostante si sia pronunciato sulla domanda o sull'eccezione, non abbia preso in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione”, motivo per cui in tale ultima eventualità
“ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.( cfr sentenza n. 5205 del 16 marzo 2016, la Corte di Cassazione). Ma nessuno di questi aspetti può essere riferito alla gravata sentenza ed anzi appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte
pagina 6 di 11 di Cassazione, “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass. 4882/2016), mentre “il vizio di violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma” (Cass. n. 19433/2011; 8315/2013).
E nel caso di specie, in effetti, in ordine alle questioni relative alla linea fognaria, alla fossa biologica ed alle linee elettriche e del gas c'è stata dal primo giudice un' errata interpretazione della domanda attrice che era diretta alla rivendica della proprietà della linea fognaria, della fossa biologica, delle linee elettriche e del gas, tutte appartenenti al e senza alcun diritto di servitù per la CP_1
proprietà . Pt_1
La pronuncia sul punto deve pertanto essere riformata in favore dell' appellante, in quanto il
Tribunale si è pronunciato su una domanda diversa da quella proposta dal che peraltro non CP_1
ha svolto appello incidentale sul punto.
Con il motivo sub 6 la lamenta “ Sulla chiusura della finestra a bocca di lupo – omesso Pt_1
esame delle risultanze probatorie Parte della sentenza che si impugna (p. 10)”. Contesta che il
Tribunale l' ha condannata a riaprire una finestra a bocca di lupo che forniva luce e aria al locale destinato ad ufficio a nord del piano seminterrato e che l'appellante avrebbe illegittimamente chiuso.
Anche tale doglianza è priva di pregio: afferma il CTU a pg. 13 della perizia che “Oggi al piano seminterrato è visibile una finestra a bocca di lupo nel bagno che però sopra è stata chiusa e rifinita con pavimento, perciò non dà né aria né luce (Cfr. Allegato 2 foto 7, 21÷23). Tale finestra a bocca di lupo era presente nella concessione in sanatoria n. 142 rilasciata il 19.03.1999 (Cfr. Allegato 8)”. La circostanza è stata confermata in udienza anche dal teste CTU nell' Esecuzione Testimone_1
immobiliare ( cfr verbale ud. 22/09/2016) , ove afferma che quando ha redatto la perizia per il GE, la finestra c'era.
Quindi pacificamente la non aveva il diritto di chiudere detta finestra. Pt_1
Con il motivo sub 8 articolato in vari punti viene contestata “ Natura dell'androne e sulla esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia e/o di passaggio coattivo”. Sostiene di non aver posto in essere condotte illegittime e che l'appellato non ha subito danni in quanto aveva altre possibilità di accedere alle sue proprietà (appartamento piano primo e laboratorio piano seminterrato).
Il motivo non è fondato.
pagina 7 di 11 Premesso che entrambe le parti rilevano l' esistenza di servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, risulta dagli atti che il in data 29-11-2007 acquistava i beni per cui è causa ad un' CP_1
asta giudiziaria (54/1994 RG Tribunale Fermo ) e precisamente in un' esecuzione promossa contro i sigg. e . Il fabbricato in questione, appartenente quindi in Controparte_2 Controparte_3
origine ad un' unica famiglia, è un condominio costituito da due soli condomini e agli appartamenti si accede attraverso la scala condominiale e unità immobiliari indipendenti tra loro. Ad oggi il piano primo sotto-strada ed il piano 1° appartengono all' appellato ed il piano terra che è tra le due unità predette è della . Parte_1
Invero dalla consulenza è emerso che il vano scala al piano terra è stato chiuso con una porta (Cfr.
Allegato 2 foto 11, 12 CTU) ostruendo il passaggio che collegava l'ingresso del fabbricato al piano terreno con le scale che conducono al piano sottostrada ed al piano primo mentre prima dei lavori fatti dalla il vano scala risultava aperto e direttamente collegato alla zona “ingresso” del Pt_1
piano terra (Cfr. Allegato 9 CTU).
Ed il consulente ( cfr pg 11 - 18 e segg ) ha rilevato che “ In merito alla servitù di passaggio carrabile sul confine ovest, si fa presente che in realtà la strada non corre sul confine sud, ma più a monte e quindi più vicina al fabbricato, in quanto su tale confine c'è una ripida scarpata (Cfr. Allegato 11). Da quanto sopra deriva che le proprietà di non hanno accesso dalla pubblica via, se non Controparte_1
arrampicandosi sulla suddetta ripida scarpata sud” ed ancora “ ……… è stata messa una porta interna a chiusura del vano scala al piano terra (Cfr. Allegato 2 foto 11, 12). Attualmente l'attore CP_1
potrebbe raggiungere il suo appartamento al P1°, solo passando dentro il laboratorio per raggiungere il vano scala e salire al P1°. Il CTU usa il condizionale, perché per fare ciò prima deve avere il diritto di servitù di passaggio sulla strada privata della part. 194/17 di , altrimenti non può Parte_1
raggiungere neanche il laboratorio” . Conclude il CTU: “ …. al momento la proprietà è CP_1
totalmente interclusa, in quanto per raggiungere il fabbricato dalla pubblica via Cuprense occorre passare sulla strada privata larga 3m, posta sul confine ovest della part 194/17 di proprietà esclusiva
, su cui vantano diritti di servitù di passaggio anche carrabile solo la part. 194/10 e la Parte_1
corte part. 194/11 dei sigg. e il portone esterno di ingresso (Cfr. CP_4 Controparte_5
Allegato 2 foto 8) è raggiungibile solo passando sulla corte di proprietà esclusiva ”. Parte_1
Ed è vero che una perizia, che il Tribunale ha poi posto a base della sua decisione, di norma non è un mezzo di prova, ma lo diventa allorché, come nel caso di specie, la prova sia impossibile o estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari o quando vi è necessità di valutare aspetti di pagina 8 di 11 rilievo tecnico ( cfr. Cass. Civ. sez. III nr. 9249/2015). Il consulente ha infatti permesso di verificare la sussistenza dei presupposti della domanda attrice sul punto confermando la presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile con la conseguenza che non possono trovare accoglimento asserite violazioni degli artt 112 cpc, 1051 cc ed altri: l' interclusione deriva dagli ostacoli posti dalla all' ingresso del alle unità di sua proprietà attraverso la strada Pt_1 CP_1
privata, insistente sul confine ovest della part 194/17, originariamente a servizio dell'intero fabbricato.
Peraltro il consulente su tutti i punti ha ampiamente articolato l' elaborato allegando anche documentazione fotografica, planimetrie, documentazione catastale e con note integrative (cfr. fascicolo I grado), ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte: nessuna ragione emerge quindi perché le conclusioni del consulente debbano essere disattese in quanto la consulenza tecnica sia sul piano descrittivo che su quello valutativo è adeguatamente e correttamente motivata.
Per completezza è da rilevare che anche il teste nella qualità ( già citato ) ha affermato “ Tes_1
quando ho fatto la CTU il vano scale era libero e dal piano terra consentiva di andare sia sotto che sopra. Al secondo sopralluogo c'erano le porte e quindi poteva andare su o giù solo chi avesse le chiavi delle porte, se chiuse”.
Con l' ultimo motivo viene contestata la condanna al risarcimento del danno rilevando “ Violazione artt. 2043 e ss. c.c. e art. 1226 c.c. e violazione contraddittorio” . In particolare si impugna la sentenza nella parte in cui la viene condannata “ ai lavori necessari a ripristinare l'originaria Parte_1
destinazione del padre di famiglia ed anche al risarcimento del danno, posto che, con la sua condotta, ha reso inabitabili e inutilizzabili gli immobili acquistati dall'attore per oltre 10 anni”. Il risarcimento è stato quantificato dal primo giudice in €. 150.000,00.
Il motivo è fondato nei limiti che si esporranno.
Da respingere il motivo di gravame nella parte in cui afferma che “non sussiste alcuna condotta illegittima, colposa o dolosa, dell'appellante” in ordine a tali vicende: impedire l' uso dell' androne e del portone di accesso è in re ipsa atto illegittimo se non illecito. CP_6
In ordine alla quantificazione del danno si osserva quanto segue.
Premesso che l'appellato in citazione, a differenza di quanto sostiene la , aveva richiesto Pt_1
sentir “ condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità o in Parte_1
pagina 9 di 11 separata sede” e di conseguenza il Tribunale ben poteva pronunciarsi sul punto, l' importo riconosciuto dal primo Giudice deve tuttavia essere ridotto.
In generale il danno di pregiudizio derivante dalla limitazione apportata al godimento della cosa comune è in re ipsa ( in tal senso, si veda tra le altre, Cassazione, sezione II, n. 14213 del 7 agosto
2012, secondo la quale “In tema di uso della cosa comune, nell'ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico.)
Tuttavia la misura del danno, come determinata dal Giudice di prime cure, appare eccessiva, non essendo stato provato dall' appellato l'assoluto impedimento di utilizzazione delle unità immobiliari e né essendo possibile quantificare il danno con esattezza.
Ritiene quindi il Collegio che sia equo riconoscere al in assenza di prova specifica di Controparte_1
un maggior danno, un risarcimento pari ad €. 1.000,00 - importo già attualizzato - per ogni anno in cui non ha potuto usare il utilizzare il bene nella sua pienezza a far data dal 01/12/2008, anno in cui il
IN era stato immesso nel possesso del bene.
Del resto è attribuita al giudice la facoltà di scegliere, fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge, quelli ritenuti più idonei a consentirne la determinazione, ivi compresa la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. allorché il danno, come nel caso di specie, non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti anche quelle formulate in via istruttoria.
L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la gravata pronuncia riformata.
In ordine poi al motivo di appello relativo alla condanna dell' appellante alle spese del primo grado, ritiene il Collegio questo motivo assorbito dovendosi procedere ad una nuova regolamentazione delle spese in ipotesi di riforma della sentenza impugnata.
L'appellante, soccombente in ordine alla maggior parte delle domande proposte, sulla base di una valutazione globale dell' esito della lite, va condannata a rifondere a controparte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3 liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
pagina 10 di 11 la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da contro ed Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 541/2021 pubblicata il 25/11/2021 ed in parziale accoglimento dello stesso così provvede:
- condanna a rimuovere ogni sbarra, porta, recinzione, cancello o altro impedisca Parte_1
all'attore l'uso della strada privata insistente sul confine ovest della part 194/17, l'accesso alla corte identificata con il sub 17, che conduce al portone di accesso al fabbricato ed all'androne ed alla scala di proprietà comune che consente l'accesso ai vari piani stante l' esistenza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia;
- condanna a ripristinare la finestra a bocca di lupo arbitrariamente chiusa;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma €. 1.000,00, Parte_1 Controparte_1
importo già attualizzato , per ogni singolo anno trascorso dal 01/12/2008 sino alla data della presente pronuncia a titolo di risarcimento per i danni subiti dall' appellato;
- condanna a rifondere a le spese di lite nella percentuale di 2/3, Parte_1 Controparte_1
liquidate quanto al primo grado nella misura liquidata dal primo giudice e quanto al secondo grado in
€. 9.991,00 oltre €. 150 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
- compensa tutte dette spese per la residua percentuale di 1/3;
-dispone la restituzione alla sig.ra di tutte le somme eventualmente medio tempore Parte_1
pagate in eccesso in forza della sentenza impugnata.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. Magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. R.G. 1333/2021 promosso da
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cappelli giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del difensore Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difeso dagli Avv. Otello Bagalini e l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Stefano Bagalini congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato a San Benedetto del Tronto via Togliatti n. 14 presso lo studio del difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Fermo la sig.ra per sentir: “Accertare e dichiarare che la convenuta Parte_1
, alterando lo stato originario dei luoghi, le parti comuni del fabbricato e le parti di Parte_1
proprietà esclusiva dell‟attore : a. ha realizzato in epoca posteriore al 2008 nuovi Controparte_1
scarichi fognari nel proprio appartamento piano terra, così come descritti in premessa, demolendo parte del solaio del piano sottostrada del e attraversando poi il solaio stesso con un tubo a CP_1
vista per collegarsi nella fossa biologica di proprietà esclusiva di esso b. ha realizzato, CP_1
sempre in epoca successiva al 2008 un impianto idrico con tubi in pressione e di scarico delle acque bianche che attraversano i muri interni del locale piano sottostrada del , visibili dalle Controparte_1
tracce sui muri stessi, in violazione delle norme sulle distanze. Dichiarare che tali opere violano le disposizioni di cui agli artt. 832 e 889 c.c. e realizzano anche servitù illegittime e arbitrarie, che non ha diritto di utilizzare la fossa biologica all'interno della proprietà del e Parte_1 CP_1
che, in ogni caso, le opere così come realizzate sono illegittime perchè invadono la proprietà dell'attore e per l'effetto condannarla ad eliminare le opere e gli impianti sub. a) e sub b) in congruo e perentorio termine, autorizzando in difetto di ottemperanza all‟emananda condanna l'attore a provvedere direttamente con spese a carico della convenuta. Accertare e dichiarare che Parte_1
ha illegittimamente ed abusivamente chiuso una finestra a bocca di lupo, che dalla corte
[...]
identificata con il sub 17 forniva luce e aria al locale destinato ad ufficio a nord del piano seminterrato, dichiarando, si opus sit, che la servitù creata dalla finestra stessa si è costituita per destinazione del padre di famiglia in quanto da sempre esistita e realizzata dall'originario costruttore del fabbricato o comunque dichiarare che la servitù stessa si è costituita per usucapione e per l'effetto condannare la stessa a ripristinare la finestra a bocca di lupo nello stesso punto in cui Parte_1
stava, in congruo e perentorio termine, autorizzando in difetto di ottemperanza all‟emananda condanna, l'attore a provvedere direttamente con spese a carico della convenuta. Accertare e dichiarare che si è illegittimamente appropriata dell'allaccio alla rete comunale del Parte_1
metano e dell'allaccio alla rete idrica che erano a servizio delle unità immobiliari acquistate dal e per l'effetto condannarla a restituire entrambi gli allacci o, in subordine a Controparte_1
rimborsare la spesa necessaria per i nuovi allacci. Accertare e dichiarare che il fabbricato ove insistono le unità immobiliari del e della costituiscono un condominio minimo Controparte_1 Parte_1
con due soli condomini e dichiarare che l'androne di ingresso da sempre esistente sulla facciata nord, attraverso il quale si accede anche alla scale comuni di collegamento dei vari piani è di proprietà
pagina 2 di 11 comune. Accertare e dichiarare che , in epoca successiva al 2008, ha arbitrariamente ed Parte_1
illegittimamente recintato la corte di sua proprietà, identificata con il sub 17 e che ha chiuso con una porta metallica l'accesso dall'androne condominiale nella parete di collegamento tra l'ingresso alla scala comune e il lotto part. 194/ sub 16 corte esclusiva di sua proprietà e che tali fatti impediscono al sig. di poter utilizzare il predetto ingresso condominiale presente sul prospetto nord Controparte_1
del fabbricato per raggiungere sia il primo piano sottostrada che l'appartamento piano primo, utilizzando le scale interne di collegamento tra i vari piani e per l'effetto condannare la Parte_1
a rimuovere la chiusura del vano scala condominiale nonché a consentire il passaggio pedonale attraverso il proprio fondo per accedere all'ingresso comune posto sul fronte nord del fabbricato. In via subordinata, riguardo a questo ultimo aspetto, accertare e dichiarare costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia in quanto il passaggio attraverso la porzione della Parte_1
esisteva sin dall'epoca in cui il fondo apparteneva agli originari proprietari, che hanno effettuato l'accesso sempre e solo da tale androne, poiché in sede di divisione la servitù è rimasta o, ancora più subordinatamente, accertato e dichiarato che l'appartamento piano primo sostanzialmente è raggiungibile solo attraverso l'androne condominiale, costituire la servitù di passaggio coattiva sul fondo della lungo il fronte ovest della corte stessa, con un'ampiezza di mt. 2 a partire Parte_1
dal muretto in c.a. e in favore delle unità immobiliari ora appartenenti al e Controparte_1
identificate con i sub 13 e 18 e quindi condannare la stesa ad aprire un varco di pari ampiezza sulla recinzione in congruo e perentorio termine e autorizzare in difetto l'attore a provvedervi direttamente a spese della , il tutto anche in relazione al fatto che l'attuale stato di Parte_1
fatto impedisce il rilascio del certificato di agibilità e quindi l'abitabilità delle due unità immobiliari dell'attore”. Chiedeva altresì un risarcimento danni da liquidarsi secondo equità o in separata sede.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali , interrogatori formali, prove per testi e
CTU ) il Tribunale di Fermo con sentenza n. 541/2021 pubblicata il 25/11/2021 così decideva: “1)
Accertato e dichiarato che la strada di accesso, la porta di accesso al piano terra lato nord, l'androne e le scale, la linea fognaria e la fossa biologica, sono per destinazione del padre di famiglia a servizio delle tre unità immobiliari che costituiscono il fabbricato sito in Grottammare, via Cuprense 55, e che ha alterato lo stato originario dei luoghi, le parti comuni del fabbricato e alcune delle Parte_1
pagina 3 di 11 parti di proprietà esclusiva dell'attore , in particola-re: a) ha illegittimamente ed Controparte_1
abusivamente chiuso una finestra a bocca di lupo, che dalla corte identificata con il sub 17 forniva luce e aria al locale destinato ad ufficio a nord del piano seminterrato;
b) si è illegittimamente appropriata dell'allaccio alla rete comunale del metano e dell'allaccio alla rete idrica e della linea fognaria e della fossa biologica che erano a servizio anche delle unità immobiliari acquistate dall'attore c) ha illegittimamente impedito all'attore di accedere Controparte_1 Controparte_1
alle unità di sua proprietà attraverso l'androne di ingresso da sempre esistente sulla facciata nord, dal quale si accede anche alla scala comune di collegamento dei vari piani - che sono di proprietà comune
- ed attraverso la strada privata, insistente sul confine ovest della part 194/17, originariamente a servi-zio dell'intero fabbricato, apponendovi una sbarra e recintando la corte identificata con il sub
17; 2) condanna a ripristinare la finestra a bocca di lupo ed a rimuovere ogni sbarra, Parte_1
porta, recinzione, cancello o altro impedisca all'attore l'uso della strada privata insistente sul confine ovest della part 194/17; l'accesso alla corte identificata con il sub 17, che conduce al portone di accesso al fabbricato ed all'androne, alla scala di proprietà comune che consente l'accesso ai vari piani, il tutto entro 6 mesi dalla notifica in forma esecutiva della presente sen-tenza, autorizzando in difetto di ottemperanza l'attore e provvedere direttamente con spese a carico della convenuta;
3)
condanna a costituire gli allacci alla rete comunale del metano e dell'allaccio alla rete Parte_1
idrica e della linea fognaria e della fossa biologica a servizio delle unità immobiliari acquisite da entro 6 mesi dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando Controparte_1
in difetto di ottemperanza l'attore e provvedere direttamente con spese a carico della convenuta;
4)
condannare al risarcimento dei danni in favore dell'attore, che liquida in via equitativa Parte_1
in € 150.000,00”. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e CTU.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello chiedendo in riforma previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare, dichiarare la nullità pagina 4 di 11 della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio in violazione dell'art. 102 c.p.c. ed in via principale “ in via istruttoria, disporre l'integrazione della relazione peritale, chiamando a chiarimenti il CTU per quantificare il costo della realizzazione di una scalinata/ rampa tra il fondo dell'attore e via
Gran Sasso, come già richiesto alla udienza del 04/6/2021; - nel merito, vengano integralmente rigettate tutte le domande di cui all'atto di citazione avversario, essendo le stesse totalmente infondate tanto in linea di fatto che in punto di diritto, - Condannare l'attore a Controparte_1
restituire alla sig.ra tutte le somme eventualmente medio tempore pagate dalla Parte_1
medesima in forza della sentenza impugnata ed all'eventuale ripristino dello stato quo ante dei luoghi di causa”. Con vittoria di spese.
Si costituiva l' appellato chiedendo il rigetto dell' appello perché inammissibile e infondato.
La Corte con ordinanza in data 27 aprile 2022 sospendeva l' esecutività della sentenza limitatamente alla statuizione di condanna al risarcimento dei danni ed alle spese di lite e la causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 26 aprile 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' appellante con il primo motivo eccepisce nullità della sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio ritenendo che la domanda di costituzione/riconoscimento di una servitù coattiva su un fondo già gravato da servitù ( come nel caso di specie) deve essere necessariamente chiamato in giudizio anche il proprietario del fondo che già ha la servitù di passaggio sulla medesima porzione.
Il motivo non è fondato.
Nel caso in esame non è configurabile il litisconsorzio necessario: il fondo non è intercluso e si verte in ipotesi di servitù per destinazione del buon padre di famiglia. E il riconoscimento di una eventuale servitù coattiva non è impedita dalla mancata partecipazione al giudizio di chi ha già una servitù sul fondo in quanto il giudice deve limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante ( cfr in ipotesi analoghe Cass. Sez. U, Sentenza n. 8638 del 03/10/1996; Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 12027 cfr. Cass. Sez. 2, n. 6069 del
17/03/2006). Né peraltro l'accoglimento delle altre domande proposte avrebbe effetto nei confronti di terzi.
Con il secondo motivo rileva “ Omesso esame di un punto determinante della controversia. Richiesta integrazione CTU, già richiesta in primo grado” e richiede di chiamare a chiarimenti il CTU per quantificare il costo di costruzione di una rampa e/o scala in cemento armato o in ferro che permetterebbe l'accesso esclusivo del Sig. CP_1
pagina 5 di 11 Il motivo è infondato. La richiesta di chiarimenti non è stata implicitamente accolta nel momento in cui la sentenza ha stabilito che non ci sono ragioni per realizzare un ulteriore accesso rispetto a quelli preesistenti anche considerando che andrebbe realizzato su una scarpata con pendenza del 45% ( cfr
CTU ).
Con il terzo, quarto, quinto e settimo motivo da trattare congiuntamente in quanto connessi l'appellante contesta “ 3. La condanna a costituire gli scarichi fognari – Violazione art. 132, co. 2, n. 4 per grave illogicità della sentenza e grave violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.” ; “4. La condanna a costituire gli allacci alla fossa biologica – Violazione art. 132, n. 4 per grave illogicità della sentenza e grave violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”. “ 5. Violazione art. 132, n. 4 per grave illogicità della sentenza” in ordine ai provvedimenti sull'allaccio alla rete comunale del metano e idrica sostenendo che sia per quanto concerne il contatore del gas che per l'utenza idrica non vi è prova “dell'illegittima appropriazione all'allaccio alla rete del metano da parte della ” e “7. Sulle domande attoree Pt_1
proposte in via subordinata - Violazione art. 112 c.p.c. – Pronuncia oltre i limiti della domanda”. Rileva in sintesi che la linea fognaria era stata posta per destinazione del padre di famiglia a servizio delle tre unità immobiliari “ e se è vero che in epoca posteriore al 2008 non è stato realizzato nulla non si comprende come la possa essersi illegittimamente appropriata della linea fognaria, posto Pt_1
che quest'ultima serve da sempre (e tutt'ora) tutte le tre unità immobiliari per cui è causa” e che parte attrice non aveva mai richiesto la condanna della stessa , ma solo di accertare l' Pt_1
“esecuzione di scarichi fognari dopo il 2008 e contestualmente l'inesistenza della servitù di passaggio degli scarichi fognari”.
Osserva il Collegio che la Corte di legittimità ha in più occasioni rilevato che l'errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato può dar luogo a due diverse tipologie di vizio: o che il giudice ometta completamente di pronunciarsi su una domanda o su un'eccezione, ricorrendo così “un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo” censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4”; o che il giudice, nonostante si sia pronunciato sulla domanda o sull'eccezione, non abbia preso in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell'ambito di quella domanda o di quell'eccezione”, motivo per cui in tale ultima eventualità
“ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.( cfr sentenza n. 5205 del 16 marzo 2016, la Corte di Cassazione). Ma nessuno di questi aspetti può essere riferito alla gravata sentenza ed anzi appare utile ricordare che, in base agli insegnamenti della Corte
pagina 6 di 11 di Cassazione, “in tema di provvedimenti del giudice, ricorre il vizio di omessa pronuncia laddove il giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente” (Cass. 4882/2016), mentre “il vizio di violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma” (Cass. n. 19433/2011; 8315/2013).
E nel caso di specie, in effetti, in ordine alle questioni relative alla linea fognaria, alla fossa biologica ed alle linee elettriche e del gas c'è stata dal primo giudice un' errata interpretazione della domanda attrice che era diretta alla rivendica della proprietà della linea fognaria, della fossa biologica, delle linee elettriche e del gas, tutte appartenenti al e senza alcun diritto di servitù per la CP_1
proprietà . Pt_1
La pronuncia sul punto deve pertanto essere riformata in favore dell' appellante, in quanto il
Tribunale si è pronunciato su una domanda diversa da quella proposta dal che peraltro non CP_1
ha svolto appello incidentale sul punto.
Con il motivo sub 6 la lamenta “ Sulla chiusura della finestra a bocca di lupo – omesso Pt_1
esame delle risultanze probatorie Parte della sentenza che si impugna (p. 10)”. Contesta che il
Tribunale l' ha condannata a riaprire una finestra a bocca di lupo che forniva luce e aria al locale destinato ad ufficio a nord del piano seminterrato e che l'appellante avrebbe illegittimamente chiuso.
Anche tale doglianza è priva di pregio: afferma il CTU a pg. 13 della perizia che “Oggi al piano seminterrato è visibile una finestra a bocca di lupo nel bagno che però sopra è stata chiusa e rifinita con pavimento, perciò non dà né aria né luce (Cfr. Allegato 2 foto 7, 21÷23). Tale finestra a bocca di lupo era presente nella concessione in sanatoria n. 142 rilasciata il 19.03.1999 (Cfr. Allegato 8)”. La circostanza è stata confermata in udienza anche dal teste CTU nell' Esecuzione Testimone_1
immobiliare ( cfr verbale ud. 22/09/2016) , ove afferma che quando ha redatto la perizia per il GE, la finestra c'era.
Quindi pacificamente la non aveva il diritto di chiudere detta finestra. Pt_1
Con il motivo sub 8 articolato in vari punti viene contestata “ Natura dell'androne e sulla esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia e/o di passaggio coattivo”. Sostiene di non aver posto in essere condotte illegittime e che l'appellato non ha subito danni in quanto aveva altre possibilità di accedere alle sue proprietà (appartamento piano primo e laboratorio piano seminterrato).
Il motivo non è fondato.
pagina 7 di 11 Premesso che entrambe le parti rilevano l' esistenza di servitù costituite per destinazione del padre di famiglia, risulta dagli atti che il in data 29-11-2007 acquistava i beni per cui è causa ad un' CP_1
asta giudiziaria (54/1994 RG Tribunale Fermo ) e precisamente in un' esecuzione promossa contro i sigg. e . Il fabbricato in questione, appartenente quindi in Controparte_2 Controparte_3
origine ad un' unica famiglia, è un condominio costituito da due soli condomini e agli appartamenti si accede attraverso la scala condominiale e unità immobiliari indipendenti tra loro. Ad oggi il piano primo sotto-strada ed il piano 1° appartengono all' appellato ed il piano terra che è tra le due unità predette è della . Parte_1
Invero dalla consulenza è emerso che il vano scala al piano terra è stato chiuso con una porta (Cfr.
Allegato 2 foto 11, 12 CTU) ostruendo il passaggio che collegava l'ingresso del fabbricato al piano terreno con le scale che conducono al piano sottostrada ed al piano primo mentre prima dei lavori fatti dalla il vano scala risultava aperto e direttamente collegato alla zona “ingresso” del Pt_1
piano terra (Cfr. Allegato 9 CTU).
Ed il consulente ( cfr pg 11 - 18 e segg ) ha rilevato che “ In merito alla servitù di passaggio carrabile sul confine ovest, si fa presente che in realtà la strada non corre sul confine sud, ma più a monte e quindi più vicina al fabbricato, in quanto su tale confine c'è una ripida scarpata (Cfr. Allegato 11). Da quanto sopra deriva che le proprietà di non hanno accesso dalla pubblica via, se non Controparte_1
arrampicandosi sulla suddetta ripida scarpata sud” ed ancora “ ……… è stata messa una porta interna a chiusura del vano scala al piano terra (Cfr. Allegato 2 foto 11, 12). Attualmente l'attore CP_1
potrebbe raggiungere il suo appartamento al P1°, solo passando dentro il laboratorio per raggiungere il vano scala e salire al P1°. Il CTU usa il condizionale, perché per fare ciò prima deve avere il diritto di servitù di passaggio sulla strada privata della part. 194/17 di , altrimenti non può Parte_1
raggiungere neanche il laboratorio” . Conclude il CTU: “ …. al momento la proprietà è CP_1
totalmente interclusa, in quanto per raggiungere il fabbricato dalla pubblica via Cuprense occorre passare sulla strada privata larga 3m, posta sul confine ovest della part 194/17 di proprietà esclusiva
, su cui vantano diritti di servitù di passaggio anche carrabile solo la part. 194/10 e la Parte_1
corte part. 194/11 dei sigg. e il portone esterno di ingresso (Cfr. CP_4 Controparte_5
Allegato 2 foto 8) è raggiungibile solo passando sulla corte di proprietà esclusiva ”. Parte_1
Ed è vero che una perizia, che il Tribunale ha poi posto a base della sua decisione, di norma non è un mezzo di prova, ma lo diventa allorché, come nel caso di specie, la prova sia impossibile o estremamente difficile a fornirsi con i mezzi ordinari o quando vi è necessità di valutare aspetti di pagina 8 di 11 rilievo tecnico ( cfr. Cass. Civ. sez. III nr. 9249/2015). Il consulente ha infatti permesso di verificare la sussistenza dei presupposti della domanda attrice sul punto confermando la presenza di situazioni di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile con la conseguenza che non possono trovare accoglimento asserite violazioni degli artt 112 cpc, 1051 cc ed altri: l' interclusione deriva dagli ostacoli posti dalla all' ingresso del alle unità di sua proprietà attraverso la strada Pt_1 CP_1
privata, insistente sul confine ovest della part 194/17, originariamente a servizio dell'intero fabbricato.
Peraltro il consulente su tutti i punti ha ampiamente articolato l' elaborato allegando anche documentazione fotografica, planimetrie, documentazione catastale e con note integrative (cfr. fascicolo I grado), ha anche risposto alle osservazioni delle parti in maniera analitica ed esaustiva confermando sostanzialmente la perizia già depositata in ogni sua parte: nessuna ragione emerge quindi perché le conclusioni del consulente debbano essere disattese in quanto la consulenza tecnica sia sul piano descrittivo che su quello valutativo è adeguatamente e correttamente motivata.
Per completezza è da rilevare che anche il teste nella qualità ( già citato ) ha affermato “ Tes_1
quando ho fatto la CTU il vano scale era libero e dal piano terra consentiva di andare sia sotto che sopra. Al secondo sopralluogo c'erano le porte e quindi poteva andare su o giù solo chi avesse le chiavi delle porte, se chiuse”.
Con l' ultimo motivo viene contestata la condanna al risarcimento del danno rilevando “ Violazione artt. 2043 e ss. c.c. e art. 1226 c.c. e violazione contraddittorio” . In particolare si impugna la sentenza nella parte in cui la viene condannata “ ai lavori necessari a ripristinare l'originaria Parte_1
destinazione del padre di famiglia ed anche al risarcimento del danno, posto che, con la sua condotta, ha reso inabitabili e inutilizzabili gli immobili acquistati dall'attore per oltre 10 anni”. Il risarcimento è stato quantificato dal primo giudice in €. 150.000,00.
Il motivo è fondato nei limiti che si esporranno.
Da respingere il motivo di gravame nella parte in cui afferma che “non sussiste alcuna condotta illegittima, colposa o dolosa, dell'appellante” in ordine a tali vicende: impedire l' uso dell' androne e del portone di accesso è in re ipsa atto illegittimo se non illecito. CP_6
In ordine alla quantificazione del danno si osserva quanto segue.
Premesso che l'appellato in citazione, a differenza di quanto sostiene la , aveva richiesto Pt_1
sentir “ condannare al risarcimento dei danni da liquidarsi secondo equità o in Parte_1
pagina 9 di 11 separata sede” e di conseguenza il Tribunale ben poteva pronunciarsi sul punto, l' importo riconosciuto dal primo Giudice deve tuttavia essere ridotto.
In generale il danno di pregiudizio derivante dalla limitazione apportata al godimento della cosa comune è in re ipsa ( in tal senso, si veda tra le altre, Cassazione, sezione II, n. 14213 del 7 agosto
2012, secondo la quale “In tema di uso della cosa comune, nell'ipotesi di sottrazione delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene, è risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, ancorché derivabile da un uso della cosa diverso da quello tipico.)
Tuttavia la misura del danno, come determinata dal Giudice di prime cure, appare eccessiva, non essendo stato provato dall' appellato l'assoluto impedimento di utilizzazione delle unità immobiliari e né essendo possibile quantificare il danno con esattezza.
Ritiene quindi il Collegio che sia equo riconoscere al in assenza di prova specifica di Controparte_1
un maggior danno, un risarcimento pari ad €. 1.000,00 - importo già attualizzato - per ogni anno in cui non ha potuto usare il utilizzare il bene nella sua pienezza a far data dal 01/12/2008, anno in cui il
IN era stato immesso nel possesso del bene.
Del resto è attribuita al giudice la facoltà di scegliere, fra i vari mezzi di prova ed i criteri stabiliti dalla legge, quelli ritenuti più idonei a consentirne la determinazione, ivi compresa la liquidazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. allorché il danno, come nel caso di specie, non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Quanto statuito assorbe le ulteriori doglianze e richieste delle parti anche quelle formulate in via istruttoria.
L'appello deve pertanto essere parzialmente accolto e la gravata pronuncia riformata.
In ordine poi al motivo di appello relativo alla condanna dell' appellante alle spese del primo grado, ritiene il Collegio questo motivo assorbito dovendosi procedere ad una nuova regolamentazione delle spese in ipotesi di riforma della sentenza impugnata.
L'appellante, soccombente in ordine alla maggior parte delle domande proposte, sulla base di una valutazione globale dell' esito della lite, va condannata a rifondere a controparte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3 liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
pagina 10 di 11 la Corte di Appello di Ancona, sull'appello proposto da contro ed Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 541/2021 pubblicata il 25/11/2021 ed in parziale accoglimento dello stesso così provvede:
- condanna a rimuovere ogni sbarra, porta, recinzione, cancello o altro impedisca Parte_1
all'attore l'uso della strada privata insistente sul confine ovest della part 194/17, l'accesso alla corte identificata con il sub 17, che conduce al portone di accesso al fabbricato ed all'androne ed alla scala di proprietà comune che consente l'accesso ai vari piani stante l' esistenza di servitù costituita per destinazione del padre di famiglia;
- condanna a ripristinare la finestra a bocca di lupo arbitrariamente chiusa;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore di della somma €. 1.000,00, Parte_1 Controparte_1
importo già attualizzato , per ogni singolo anno trascorso dal 01/12/2008 sino alla data della presente pronuncia a titolo di risarcimento per i danni subiti dall' appellato;
- condanna a rifondere a le spese di lite nella percentuale di 2/3, Parte_1 Controparte_1
liquidate quanto al primo grado nella misura liquidata dal primo giudice e quanto al secondo grado in
€. 9.991,00 oltre €. 150 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge;
- compensa tutte dette spese per la residua percentuale di 1/3;
-dispone la restituzione alla sig.ra di tutte le somme eventualmente medio tempore Parte_1
pagate in eccesso in forza della sentenza impugnata.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
pagina 11 di 11