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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/10/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.MM Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 320 dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione alla stima;
tra
esidente in Rutigliano (BA) alla via Dante Alighieri n. 55, rappresentato e difeso Parte_1 dagli AVV.TI GIACOMO VALLA e ROBERTA VALLA elettivamente domiciliati nel loro studio in
Bari alla via Quintino Sella n. 36, per mandato in calce
Ricorrente
e
, in persona del Sindaco in carica, dott. , rappresentato e Controparte_1 Persona_1 difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall' avv. Pasquale Procacci con studio in Bari, alla via
Nicolai 29 presso cui il detto Comune elegge domicilio;
Resistente pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 14.02.2025, il sig. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1 accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare il valore venale del suolo di proprietà del Sig. Parte_1 sito nel Comune di Rutigliano allibrato alla part. 8420, Foglio 21, p.lla 441 della superficie di mq
[...]
1.117 e determinare la giusta indennità spettante per la espropriazione del suolo indicato in epigrafe a norma dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, condannando il al pagamento del Controparte_1 relativo importo in favore del ricorrente, con aggiunta di interessi. Spese del giudizio rifuse.
Si è costituito in giudizio, il chiedendo a questa Corte di determinare in euro Controparte_1
32.416,16 la giusta indennità ex art.42 bis dpr 327/01 dovuta dal al ricorrente Controparte_1 sig. per l'esproprio sanante del terreno sito nel detto Comune, distinto in catasto al Parte_1 fg.21 p.lla 441 (oggi p.lla 2234) per la superficie realmente espropriata di mq. 996, o, in subordine, nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, con vittoria di spese processuali.
Con note di udienza del 16.05.2025 e del 30.06.2025, il difensore del ricorrente chiedeva un rinvio dell'udienza, dando atto della pendenza di trattative di bonario componimento della presente controversia con il . Controparte_1
Indi, si dà atto che nessuno è comparso alla udienza fissata per il giorno 14.10.2025 né alla successiva del giorno 23.10.2025, in presenza, in cui la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al Collegio, previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio ( cfr.Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26914).
pagina 2 di 3 Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.. Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione alla stima proposto da con ricorso del 14.02.2025; Parte_1 dichiara l'estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte, addì 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. MM Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.MM Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 320 dell'anno 2025 avente ad oggetto: opposizione alla stima;
tra
esidente in Rutigliano (BA) alla via Dante Alighieri n. 55, rappresentato e difeso Parte_1 dagli AVV.TI GIACOMO VALLA e ROBERTA VALLA elettivamente domiciliati nel loro studio in
Bari alla via Quintino Sella n. 36, per mandato in calce
Ricorrente
e
, in persona del Sindaco in carica, dott. , rappresentato e Controparte_1 Persona_1 difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dall' avv. Pasquale Procacci con studio in Bari, alla via
Nicolai 29 presso cui il detto Comune elegge domicilio;
Resistente pagina 1 di 3 Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso del 14.02.2025, il sig. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1 accogliere il ricorso e, per l'effetto, accertare il valore venale del suolo di proprietà del Sig. Parte_1 sito nel Comune di Rutigliano allibrato alla part. 8420, Foglio 21, p.lla 441 della superficie di mq
[...]
1.117 e determinare la giusta indennità spettante per la espropriazione del suolo indicato in epigrafe a norma dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001, condannando il al pagamento del Controparte_1 relativo importo in favore del ricorrente, con aggiunta di interessi. Spese del giudizio rifuse.
Si è costituito in giudizio, il chiedendo a questa Corte di determinare in euro Controparte_1
32.416,16 la giusta indennità ex art.42 bis dpr 327/01 dovuta dal al ricorrente Controparte_1 sig. per l'esproprio sanante del terreno sito nel detto Comune, distinto in catasto al Parte_1 fg.21 p.lla 441 (oggi p.lla 2234) per la superficie realmente espropriata di mq. 996, o, in subordine, nell'importo che sarà ritenuto di giustizia, con vittoria di spese processuali.
Con note di udienza del 16.05.2025 e del 30.06.2025, il difensore del ricorrente chiedeva un rinvio dell'udienza, dando atto della pendenza di trattative di bonario componimento della presente controversia con il . Controparte_1
Indi, si dà atto che nessuno è comparso alla udienza fissata per il giorno 14.10.2025 né alla successiva del giorno 23.10.2025, in presenza, in cui la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. al Collegio, previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309 c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio ( cfr.Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26914).
pagina 2 di 3 Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.. Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione alla stima proposto da con ricorso del 14.02.2025; Parte_1 dichiara l'estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte, addì 23.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. MM Manzionna Dr. Maria Mitola
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