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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 739/2021 R.G., avente ad oggetto “ripetizione contribuzione datoriale indebita”;
promossa da:
con sede in Modica (RG), via S. Cuore n. 123, P.IVA in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Ruta del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 16.04.2021 la ha esposto:
1- l'iscrizione CP_1 della propria dipendente all'esito di accertamento ispettivo del 15.03.2013, alla Persona_1 gestione IVS dell' con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'01.01.2008; Parte_1 CP_3
2- che con sentenza n. 75/2019 l'impugnazione proposta della avverso l'accertamento Per_1 anzidetto era stata rigettata;
nel corso del giudizio le era stato peraltro notificato, in data 09.11.2018, avviso di addebito per il pagamento della somma di € 30.942,91 a titolo di “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” relativamente al periodo dal gennaio 2008 al dicembre 2017, che la lavoratrice aveva quindi provveduto a versare;
3- che con racc.ta del 05.03.2020 e successivi atti dichiaratori notificati il 12.05.2020 e il 20.01.2021, essa datrice di lavoro aveva perciò richiesto all' la restituzione dei contributi previdenziali versati a favore della CP_3 dipendente;
4- che l' le aveva quindi restituito in data 20.01.2021 la somma di € CP_2 54.131,37 e in data 25.01.2021 l'ulteriore somma di € 573,27, limitando però il rimborso al periodo dal dicembre 2010 al giugno 2015 e fallacemente escludendo, per ritenuta prescrizione, il periodo dall'01.01.2008 al novembre 2010; la prescrizione era stata infatti reiteratamente interrotta e sostesa, ex art. 2945, comma secondo, c.c. dai giudizi promossi dalla lavoratrice avverso il verbale Perso di accertamento e avverso il notificato , il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l'ufficiosa iscrizione della Cerruto alla gestione commercianti essendo divenuto definitivo solo a seguito della richiamata sentenza reiettiva. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “ritenere e dichiarare tenuto l' a CP_3 rimborsare alla anche i contributi da questa versati, relativamente al periodo CP_1 dall'01.01.2008 al novembre 2010, e non rimborsati perché ritenuti dall' prescritti, per la CP_3 dipendente del cui rapporto di lavoro subordinato sono stati accertati insussistenti Persona_1 gli elementi costitutivi con la sopra citata sentenza n. 75/2019 del Tribunale di Ragusa, e, in conseguenza condannare l' al pagamento, a tal titolo, in favore della società CP_3 CP_1 della somma di €. 42.463,12 o di quell'altra somma, maggiore o minore, quale risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, deducendo l'irrilevanza CP_2 delle iniziative giurisdizionali intraprese dalla lavoratrice, ai pretesi effetti interruttivi della prescrizione del credito restitutorio vantato dalla e l'inesistenza di impedimento alcuno, CP_1 in capo a quest'ultima, di agire per il recupero della versata contribuzione indebita, contestando infine l'allegato versamento in favore della di contributi per € 42.463,12 nel periodo Per_1 01.01.2008-30.11.2010. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
*** La spiegata condictio indebiti è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Vertendosi in materia di credito restitutorio vantato dalla sola società ricorrente, e non anche dalla lavoratrice merita infatti accoglimento l'eccezione di prescrizione già Persona_1 formulata dall' a fondamento dell'impugnato provvedimento reiettivo della domanda di CP_3 restituzione della contribuzione versata in favore della dipendente relativamente al periodo compreso tra l'01.01.2008 e il novembre 2010. Premesso che a mezzo della domanda presentata in data 29.12.2020, sulla quale l'ISTITUTO si è pronunciato (in atti), la stessa ha chiesto la restituzione della complessiva somma di € CP_1 64.678,06 per contribuzione indebitamente versata a far data dal gennaio 2010, deve invero ritenersi l'ininterrotto decorso del decennio prescrizionale del credito restitutorio relativo ai versamenti dalla predetta eseguiti tra l'01.01.2008 e il novembre 2010; nessuna efficacia interruttiva può infatti riconoscersi alle iniziative giurisdizionali intraprese dalla lavoratrice ad impugnazione del verbale di accertamento con il quale l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato sotteso al CP_3 versamento dei contributi per cui è causa - con conseguente nullità dell'annesso rapporto assicurativo - e dell'avviso di addebito a mezzo del quale l' recuperava, presso la stessa, la CP_3 contribuzione dovuta e non versata alla Gestione Commercianti, in nessun modo atte a costituire in mora l' relativamente al credito oggi sub iudice, al quale la lavoratrice era ed è del tutto CP_2 estranea. Né può riconoscersi alla pendenza del richiamato giudizio di impugnazione del verbale di accertamento alcuna attitudine impeditiva del decorso della prescrizione del credito restitutorio ex art. 2033 c.c.; la non definitività, perché sub iudice, dell'accertamento della nullità del rapporto assicurativo non osta infatti al decorso del termine, l'azione di ripetizione delle somme versate in esecuzione di rapporto nullo dovendo esercitarsi entro il decennio dall'esecuzione del pagamento indebito;
come invero chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “non è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto quell'atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito. Siffatta conclusione non muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale esso è stato eseguito, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che è imprescrittibile, ex art. 1422 c.c., altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo. E in proposito questa Corte ha anche di recente ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (confr., Cass, civ. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7651; Cass. civ. 9 luglio 1987, n. 5978)”, posto che “risulta invincibile il rilievo che l'azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tunc la situazione giudica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin dal momento della sua esecuzione, l'effettuato pagamento. Del resto siffatta opzione ermeneutica appare l'unica in grado di garantire l'unitarietà e l'intrinseca coerenza del sistema, in ragione della sua omogeneità con il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per cui la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato, in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal giorno del pagamento stesso, non già dalla data della pronuncia d'incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata, come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria (confr. Cass. civ. 15 marzo 2001 n. 3796; Cass. civ. 1 giugno 2000 n. 7289; Cass. civ. 19 maggio 2000 n. 6486)” (cfr. CASS. n. 15669/2011; CASS. n. 7749/2016).
Il ricorso va perciò rigettato siccome infondato, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 739/2021 R.G.; rigetta il ricorso e condanna la al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1 CP_3 lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 739/2021 R.G., avente ad oggetto “ripetizione contribuzione datoriale indebita”;
promossa da:
con sede in Modica (RG), via S. Cuore n. 123, P.IVA in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Ruta del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 16.04.2021 la ha esposto:
1- l'iscrizione CP_1 della propria dipendente all'esito di accertamento ispettivo del 15.03.2013, alla Persona_1 gestione IVS dell' con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'01.01.2008; Parte_1 CP_3
2- che con sentenza n. 75/2019 l'impugnazione proposta della avverso l'accertamento Per_1 anzidetto era stata rigettata;
nel corso del giudizio le era stato peraltro notificato, in data 09.11.2018, avviso di addebito per il pagamento della somma di € 30.942,91 a titolo di “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” relativamente al periodo dal gennaio 2008 al dicembre 2017, che la lavoratrice aveva quindi provveduto a versare;
3- che con racc.ta del 05.03.2020 e successivi atti dichiaratori notificati il 12.05.2020 e il 20.01.2021, essa datrice di lavoro aveva perciò richiesto all' la restituzione dei contributi previdenziali versati a favore della CP_3 dipendente;
4- che l' le aveva quindi restituito in data 20.01.2021 la somma di € CP_2 54.131,37 e in data 25.01.2021 l'ulteriore somma di € 573,27, limitando però il rimborso al periodo dal dicembre 2010 al giugno 2015 e fallacemente escludendo, per ritenuta prescrizione, il periodo dall'01.01.2008 al novembre 2010; la prescrizione era stata infatti reiteratamente interrotta e sostesa, ex art. 2945, comma secondo, c.c. dai giudizi promossi dalla lavoratrice avverso il verbale Perso di accertamento e avverso il notificato , il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l'ufficiosa iscrizione della Cerruto alla gestione commercianti essendo divenuto definitivo solo a seguito della richiamata sentenza reiettiva. Tanto dedotto ed esposto, ha quindi chiesto volersi “ritenere e dichiarare tenuto l' a CP_3 rimborsare alla anche i contributi da questa versati, relativamente al periodo CP_1 dall'01.01.2008 al novembre 2010, e non rimborsati perché ritenuti dall' prescritti, per la CP_3 dipendente del cui rapporto di lavoro subordinato sono stati accertati insussistenti Persona_1 gli elementi costitutivi con la sopra citata sentenza n. 75/2019 del Tribunale di Ragusa, e, in conseguenza condannare l' al pagamento, a tal titolo, in favore della società CP_3 CP_1 della somma di €. 42.463,12 o di quell'altra somma, maggiore o minore, quale risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, deducendo l'irrilevanza CP_2 delle iniziative giurisdizionali intraprese dalla lavoratrice, ai pretesi effetti interruttivi della prescrizione del credito restitutorio vantato dalla e l'inesistenza di impedimento alcuno, CP_1 in capo a quest'ultima, di agire per il recupero della versata contribuzione indebita, contestando infine l'allegato versamento in favore della di contributi per € 42.463,12 nel periodo Per_1 01.01.2008-30.11.2010. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 26.09.2025.
*** La spiegata condictio indebiti è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Vertendosi in materia di credito restitutorio vantato dalla sola società ricorrente, e non anche dalla lavoratrice merita infatti accoglimento l'eccezione di prescrizione già Persona_1 formulata dall' a fondamento dell'impugnato provvedimento reiettivo della domanda di CP_3 restituzione della contribuzione versata in favore della dipendente relativamente al periodo compreso tra l'01.01.2008 e il novembre 2010. Premesso che a mezzo della domanda presentata in data 29.12.2020, sulla quale l'ISTITUTO si è pronunciato (in atti), la stessa ha chiesto la restituzione della complessiva somma di € CP_1 64.678,06 per contribuzione indebitamente versata a far data dal gennaio 2010, deve invero ritenersi l'ininterrotto decorso del decennio prescrizionale del credito restitutorio relativo ai versamenti dalla predetta eseguiti tra l'01.01.2008 e il novembre 2010; nessuna efficacia interruttiva può infatti riconoscersi alle iniziative giurisdizionali intraprese dalla lavoratrice ad impugnazione del verbale di accertamento con il quale l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato sotteso al CP_3 versamento dei contributi per cui è causa - con conseguente nullità dell'annesso rapporto assicurativo - e dell'avviso di addebito a mezzo del quale l' recuperava, presso la stessa, la CP_3 contribuzione dovuta e non versata alla Gestione Commercianti, in nessun modo atte a costituire in mora l' relativamente al credito oggi sub iudice, al quale la lavoratrice era ed è del tutto CP_2 estranea. Né può riconoscersi alla pendenza del richiamato giudizio di impugnazione del verbale di accertamento alcuna attitudine impeditiva del decorso della prescrizione del credito restitutorio ex art. 2033 c.c.; la non definitività, perché sub iudice, dell'accertamento della nullità del rapporto assicurativo non osta infatti al decorso del termine, l'azione di ripetizione delle somme versate in esecuzione di rapporto nullo dovendo esercitarsi entro il decennio dall'esecuzione del pagamento indebito;
come invero chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “non è ipotizzabile il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto quell'atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito. Siffatta conclusione non muta nel caso in cui il pagamento debba dirsi indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale esso è stato eseguito, altra essendo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto, che è imprescrittibile, ex art. 1422 c.c., altra quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo. E in proposito questa Corte ha anche di recente ribadito che il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (confr., Cass, civ. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7651; Cass. civ. 9 luglio 1987, n. 5978)”, posto che “risulta invincibile il rilievo che l'azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tunc la situazione giudica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin dal momento della sua esecuzione, l'effettuato pagamento. Del resto siffatta opzione ermeneutica appare l'unica in grado di garantire l'unitarietà e l'intrinseca coerenza del sistema, in ragione della sua omogeneità con il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, per cui la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato, in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal giorno del pagamento stesso, non già dalla data della pronuncia d'incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata, come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria (confr. Cass. civ. 15 marzo 2001 n. 3796; Cass. civ. 1 giugno 2000 n. 7289; Cass. civ. 19 maggio 2000 n. 6486)” (cfr. CASS. n. 15669/2011; CASS. n. 7749/2016).
Il ricorso va perciò rigettato siccome infondato, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 739/2021 R.G.; rigetta il ricorso e condanna la al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1 CP_3 lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 10 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella