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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22786/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Bruno Pio Conca Giudice
Dott.ssa Chiara Comune Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22786/2021 ( a cui è riunita la causa Rg. 23487/2021) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to G.Gaia e dell'Avv.to G.Cartello, elettivamente CP_1
domiciliato in Torino, Via Avogadro n. 11 presso il difensore avv.to Gaia.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2
A.Benvegnu', elettivamente domiciliato presso il difensore.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, in via istruttoria:
- ai sensi dell'art. 16 bis D.L. 179/12, autorizzare il deposito materiale del documento n. 70, costituito da supporto “DVD” contenente n. 16 files aventi ad oggetto altrettanti filmati in formato informatico “.mv4” - sottonumerati da 70-1 a 70-16 e meglio descritti nel successivo elenco documenti, già depositato materialmente con il “ricorso del 31.7.2019”;
pagina 1 di 18 - ammettersi la prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate nella narrativa in fatto del “ricorso del 31.7.2019”, da intendersi a tutte anteposta la locuzione “vero che”, con i testi indicati in detto ricorso;
con riferimento ai capitoli di prova sulle circostanze di cui ai punti 64) e 66) del predetto ricorso, ammetterli come precisati a pag. 30 della “memoria 30.1.2020”;
- ove ritenuto necessario, richiedere informazioni al Consiglio Ordine Ingegneri di Cuneo, in merito alla congruità del corrispettivo richiesto dall'ing. per l'attività da egli prestata in favore di CP_1
meglio descritta nella narrativa in fatto del “ricorso del 31.7.2019”; CP_2
- ove ritenuto necessario, disporsi una Consulenza Tecnica d'Ufficio per determinare l'ammontare del corrispettivo dovuto all'ing. per l'attività da egli prestata in favore di meglio CP_1 CP_2 descritta nella narrativa in fatto del “ricorso del 31.7.2019”;
- ferme le preclusioni già maturate in capo ad ammettersi tutte le ulteriori istanze istruttorie CP_2 formulate dall'ing. con la “memoria 30.1.2020”; CP_1
nel merito:
per tutte le causali descritte nella narrativa del “ricorso del 31.7.2019”, dichiarare tenuta e condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 legale in Roccavione (CN), Frazione Tetto Battista MA 3, c.f. , a pagare in favore dell'ing. P.IVA_1
la complessiva somma di € 547.249,00, oltre c.n.p.a.i.a. ed iva, o quella diversa somma CP_1 maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 co. I
c.c. dal 27.7.2018 al 31.7.2019, data di deposito del “ricorso del 31.7.2019”, e al maggior tasso di cui all'art. 1284 co. IV c.c. da questa data a quella dell'effettivo pagamento;
- per le causali di cui alla “memoria del 30.1.2020”, respingere ogni avversaria istanza, eccezione e
domanda siccome inammissibili e comunque infondate.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario, cpa ed iva di legge.”
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
➢ DIFESA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DEL PAGAMENTO DI EN
(GIUDIZIO RIASSUNTO RG 22786/2022)
In via preliminare nel merito:
ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto dalla come compenso di CP_1 CP_2 amministratore per incarichi anteriori al 14.05.2016, in quanto non vi è stata alcuna decisione dell'assemblea dei soci e del CDA che abbia deliberato compensi al medesimo dovuti, come previsto dalla legge e dallo statuto;
ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto a titolo di compenso come amministratore dal CP_1
14.05.2016 al 14.05.2019, in quanto ha espressamente rinunciato a tali importi con gli altri amministratori, come deliberato dal CdA in data13 maggio 2017; pagina 2 di 18 ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto a titolo di danno per asserita revoca CP_1 illegittima per il periodo dal 03.03.2018 al 14.05.2019, in quanto ha espressamente rinunciato al compenso di amministratore per tale periodo con gli altri membri del CdA in data 13 maggio 2017
In via principale nel merito:
RESPINGERE perché infondate nel merito le pretese creditore dell'ing. ; CP_1
In via subordinata nel merito:
ACCERTARE quanto effettivamente dovuto all'ing. nei limiti di quanto sarà effettivamente provato e CP_1 detratti i compensi già percepiti.
➢ AZIONE DI RESPONSABILITÀ(RG 23487/2021 )
In via principale nel merito
CONDANNARE ex art. 2476 c.c. l'ing. a corrispondere la somma complessiva di € 122.044,07, o quella CP_1 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per i motivi di cui in atti, a titolo di danno patito dalla
Cooperativa, oltre rivalutazione e interessi moratori ex art. 1284 c.c. IV° comma, dalla proposizione della domanda sino al saldo.
AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO (RG 23487/2021 )
ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto a titolo di compenso come libero CP_1 professionista per insussistenza della prestazione di cui si chiede il pagamento o IN ALTERNATIVA dichiararla comunque inesigibile ex art. 1460 c.c. per violazione dell'art. 2391 c.c.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Previa eventuale modifica dell'ordinanza del 19.04.2022
DICHIARARE prescritti ex art. 2949 c.c. i crediti per compensi da amministratore anteriori al 14.05.2016.
DICHIARARE prescritti dal 03.03.2021 ex art. 2956 c.c. tutti i crediti per compensi da libero professionista
PRONUNZIARE se del caso la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. tra il credito accertato e provato del sig. e il danno che è questo è tenuto a risarcire alla società, con CONDANNA del ricorrente all'eventuale CP_1 saldo attivo risultante a favore della società.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
pagina 3 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso promosso in data 31.7.2019 dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo
conveniva in giudizi la Cooperativa promuovendo domanda CP_1 Controparte_3 di condanna al pagamento della complessiva somma di €. 547.249,00 ( oltre oneri di legge ), a titolo di compensi maturati per l'attività operativa svolta in qualità di socio della predetta società ( €.
454.500,00) giusto disposto ex art. 35 dello Statuto, per l'attività gestoria resa a far data dalla costituzione della società e sino alla revoca delle sue mansioni di amministratore e Presidente del CdA, risalente al 6.3.2018 ( €. 72.833,00 ) ed infine a titolo risarcitorio avendo subito la revoca della propria carica, pari ai mancati compensi percepiti, dalla revoca e sino alla data di approvazione del bilancio al
31.12.2018 ( €. 19.916,00 ).
Le difese prospettate nel ricorso promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Cuneo, rappresentavano nel dettaglio l'oggetto della cooperativa, sorta nel 2007 per unire le forze di diversi taglialegna operanti nel cuneese e quindi produrre e vendere il cd.” cippato “, prodotto ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno e dalla triturazione di rami e tronchi;
attraverso l'utilizzo della cippatrice, si otteneva un prodotto legnoso ridotto in scaglie e utilizzabile a fini combustibili per alimentare centrali termoelettriche “ a biomasse” e quindi produrre calore.
Il aveva rivestito la posizione di Presidente del CdA profondendo un'intensa attività per CP_1 incrementare l'attività della cooperativa, per ovviare a problemi economici conseguenti alla crisi di alcuni clienti, destinata a concludere contratti e ottenere finanziamenti;
vista la crescente richiesta del cippato, nel 2010 si acquistava una seconda cippatrice e sempre nel medesimo anno, la convenuta, su proposta del , diveniva anche operativa nel settore della produzione del pellet. CP_1
In occasione dell'apertura di un magazzino ed un punto vendita in Busca, avuto riguardo all'aumento della produzione di cippato, il , con il consenso del CdA dal 2012 in poi iniziava anche a svolgere CP_1 attività operativa in misura sempre più crescente;
passava quindi a descrivere l'attività materiale resa, che tra il 2013 e il 2018 lo aveva impegnato per un monte ore pari a 12.120.
Il credito vantato era quindi pari al compenso complessivo maturato per l'attività operativa svolta come socio, con un impegno di circa 48 ore settimanali, quantificato nella misura di ½ della tariffa oraria prevista dall'Ordine degli Ingegneri a cui apparteneva e dallo stesso Ordine ritenuta congrua;
secondo il regolamento i soci erano tenuti a prestare attività e servizi per consentire alla società di realizzare l'oggetto sociale, attività che doveva essere ricompensata con corrispettivi decisi dal CdA sulla base del lavoro effettivamente reso.
Parimenti il aveva svolto intensa attività gestoria, rivestendo la carica di Presidente del CdA sin CP_1
dall'agosto 2007 e sino alla revoca del 6.3.2018; instava quindi affinchè gli fosse riconosciuto un pagina 4 di 18 compenso, limitatamente al periodo dal 27.4.2013 alla revoca, da parametrare alla somma di €,
15.000,00 annui, atteso che nel 2010 il CdA aveva deliberato a suo favore un compenso di tale entità.
Infine osservava che la revoca delle sue funzioni era avvenuta “ senza giusta causa “; il 30.1.2018 gli allora amministratori avevano rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico gestorio, rimanendo in carica solo il;
convocata l'assemblea dei soci per il 6.3.2018, anziché sostituire solo gli CP_1 amministratori dimissionari, l'assemblea optava per la nomina di un nuovo Consiglio di
Amministrazione, nelle persone di Viale Fabrizio, e , di fatto Controparte_4 Controparte_5 revocando l'unico amministratore non dimissionario;
l'intento dell'assemblea era quello di evitare il rischio di un risarcimento per revoca senza giusta causa ed evitare che il concretizzasse CP_1
l'iniziativa di promuovere azioni risarcitorie nei confronti del socio Parte_1
[...]
Spettava quindi un risarcimento parametrato al compenso di cui sopra, pari alla complessiva somma di
€. 19.916,00.
2. Dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo si costituiva la società, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, e promuovendo domanda riconvenzionale per danni.
Nelle proprie difese, ribadite con comparsa di data 15.2.2022, osservava quanto segue. CP_2
Con riguardo al compenso per la carica di amministratore, nonostante spettasse al CdA deliberarne la quantificazione sulla base dell'attività in concreto svolta da ogni singolo consigliere, non risultava che tra il 2013 e il 2018 al fossero state attribuite deleghe o incarichi specifici, né che nel medesimo CP_1
periodo il CdA avesse deliberato sui compensi dovuti ai propri membri;
non risultavano infine istanze in merito avanzate dal;
richiamava in punto nn. tre delibere dell'assemblea dei soci, CP_1 rispettivamente di data 29.4.2013, 3.5.2014 e del 14.5.2016, attuative dell'indirizzo scelto per la determinazione dei compensi degli amministratori, difforme da quello utilizzato dal . CP_1
Peraltro, il 13 maggio 2017 il CdA aveva deliberato la gratuità dell'incarico dei propri membri sino a nuova delibera e alla data del 3.3.2018 gli amministratori cessavano dalla propria carica senza che sino a quale momento fosse intervenuta una delibera di modifica in merito.
Infine alla data di notifica del ricorso, il non aveva mai avanzato istanze e quindi si eccepiva la CP_1
prescrizione per importi anteriori al 25.10.2014 giusto disposto ex art. 2949 c.c..
Passava poi a trattare le ragioni che aveva condotto alle dimissioni di tutti i consiglieri di amministrazione della società, tra il settembre 2017 e il successivo 29.1.2018, che risiedevano nella condotta tirannica e dispotica manifestata dall'attore nel tempo, ragione per cui, convocata l'assemblea pagina 5 di 18 straordinaria dei soci per il 3.3.2018, veniva deliberata la nuova costituzione del CdA e il non CP_1
veniva riconfermato, delibera che non risultava impugnata.
Quanto, infine, ai compensi per attività lavorativa svolta e quindi con riguardo all'affermato rapporto di lavoro autonomo, la società convenuta osservava che il CdA non era mai stato informato circa la volontà del di stipulare un contratto di prestazione d'opera autonomo che si aggiungesse a quella CP_1
di amministratore;
la prospettazione dell'attore non specificava nulla circa la giornata lavorativa, divisa tra le diverse prestazioni a cui l'attore si sarebbe dedicato;
peraltro le mansioni indicate ( coordinamento e direzione di lavoratori ) non apparivano del tutto pertinenti con quelle del lavoratore autonomo;
parimenti la quantificazione operata secondo le tariffe professionali, contrastava con quanto stabilito dalle delibere delle assemblee dei soci, che avevano deliberato che spettasse all'organo direttivo stabilire il compenso per gli amministratori in base al CCNL;
peraltro nessuna delibera era mai stata attuata e nessuna richiesta era mai stata avanzata;
si eccepiva quindi la prescrizione ex art. 2956 c.c. per importi eventualmente maturati anteriormente al 25.10.2016.
Passava poi a descrivere ( pag. 12 e 13 ) condotte ascrivibili al , sintomatiche di un CP_1
inadempimento del proprio mandato, tale da generare una responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi un danno che veniva quantificato in complessivi €. 122.044,07.
3. Con ordinanza del 16.7.2021 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo dichiarava la propria incompetenza, valutando tardiva la costituzione della parte convenuta.
Con la comparsa riassuntiva iscritta a ruolo in data 26.11.2021 e notificata per la prima udienza del
2.3.2022( differita con decreto ex art. 168 bis c.p.c. al 7.3.2022 ), il riassumeva la causa dinanzi CP_1
al Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino.
A fronte delle difese promosse dalla parte convenuta circa la tardiva riassunzione della causa, il
Tribunale con ordinanza del 29.4.2022, respingeva le eccezioni circa l'estinzione del giudizio e disponeva la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al numero di Rg. 23487/2021 avviato dalla società nei confronti del , quale autonoma azione ordinaria di CP_2 CP_1
responsabilità del quale amministratore ( come già sopra esposto ) e quale azione di CP_1
accertamento negativo delle pretese economiche avanzate dal medesimo verso la società.
Concessi i termini ed espletata la fase istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione.
4. Prima di affrontare il merito delle domande promosse dalle parti, appaiono necessarie alcune premesse, conseguenti al fatto che il procedimento avviato dal era stato dapprima erroneamente CP_1
pagina 6 di 18 promosso come causa di competenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo, dinanzi a cui parte convenuta aveva tardivamente provveduto a costituirsi.
La tardiva costituzione della società, rilevata dal Giudice del Lavoro, è stata ribadita anche dal
Tribunale dinanzi a cui la causa è stata poi riassunta.
Peraltro, la tardiva costituzione ha determinato parte convenuta a promuovere nei confronti del CP_1
un nuovo giudizio, non solo contestando diversi profili di responsabilità ex art. 2476 c.c., di cui si dirà nel dettaglio, ma promuovendo anche azione di accertamento negativo circa le pretese creditorie invocate dal . CP_1
La strategia adottata è stata quindi quella di proporre in via di azione quelle difese che, in qualità di convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro, erano state tardivamente promosse quali eccezioni, una tattica difensiva di cui la difesa del ha contestato l'ammissibilità, perché funzionale ad eludere CP_1
decadenze in cui la parte era irrimediabilmente incorsa nel giudizio lavoristico.
Le difese in punto appaiono in parte fondate, con particolare riguardo alla prescrizione, quale eccezione sostanziale in senso stretto che la società aveva tardivamente eccepito nei confronti del ricorrente per i compensi in qualità di amministratore pretesi il periodo anteriore al 14.5.2016 e quelli CP_1
riferibili alla libera professione, da ritenersi prescritti dal 3.3.2021; invero come osservato, la proposizione in via di azione dei medesimi argomenti difensivi, costituisce una sorta di abuso preordinato ad aggirare preclusioni e decadenze maturate nella causa connessa, a cui il successivo procedimento è stato riunito, in tal modo eludendo quei principi, condivisibili, espressi dalla Suprema
Corte in tema di ordine pubblico processuale e di tutela dell'integrità del contradditorio e della buona fede dell'avversario ( “ Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.” C.Cass. 18808/2021; “ La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico
pagina 7 di 18 processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione.” C.Cass.
22342/2019.)
Esclusa quindi la recuperabilità, in via di azione, delle eccezioni di prescrizione dei compensi pretesi, per le restanti eccezioni, definite in senso stretto dal , si tratterà via via nel merito. CP_1
5. Il ha promosso domanda di condanna per la complessiva somma di €. 547.249,00, oltre oneri CP_1
di legge, così suddivisa:
- €. 72.833,00 quale compenso maturato per l'attività di Presidente del CdA;
- €. 454.500,00 a titolo di corrispettivo a titolo di incarico professionale promanante dalla CP_2
- €. 19.916,00 a titolo di danni arrecati per revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore;
Il Collegio, in merito, osserva quanto segue.
5.1 Con riguardo alla prima voce di condanna promossa, parte attrice ha provveduto a calcolare i propri compensi, maturati tra il 27.4.2013 e il 6.3.2018 ( data della sua “ revoca “ ), partendo dall'importo di
€. 15.000,00 deliberato nel 2010 e limitatamente a tale annualità dal Consiglio di Amministrazione.
Ritiene il Collegio la domanda fondata ed accoglibile, ma limitata ad un arco temporale più ridotto rispetto a quello preteso dall'attore.
In ordine al merito, va osservato che la carica di amministratore della non era stata CP_2
prevista a titolo gratuito;
al contrario, sebbene in modo non del tutto chiaro sotto il profilo della ripartizione delle competenze tra Assemblea e Consiglio, la carica di amministratore era statutariamente pensata come onerosa, come sancito dall' art. 35 “ Compensi agli Amministratori “.
Ne costituisce una conferma la decisione, nel 2010, di deliberare un compenso al per l'importo CP_1 di €. 15.000,00; la delibera non scendeva nei dettagli circa parametri e criteri addottati per la quantificazione dell'importo, né specificava se al fossero stati assegnati particolari compiti CP_1
gestori.
Osservava che l'iter per determinare il compenso degli amministratori non era mai stato CP_2
portato a compimento e negli anni nessuna deliberazione era mai stata assunta in merito;
lo stesso era rimasto inerte e mai si era opposto alla condotta omissiva della Cooperativa, con le CP_1 conseguenze di cui all'art. 1227 c.c..
Le censure non colgono nel segno.
pagina 8 di 18 La circostanza che sia il CdA che l'Assemblea dei soci non avesse deliberato mai negli anni in merito e neppure assunto un indirizzo circa parametri da utilizzare ai fini della quantificazione, non esclude il diritto, statutariamente previsto, e neppure costituisce argomento convincente per affermare una sorta di rinuncia implicita al compenso, che al contrario deve risultare quale scelta consapevole e desumibile in modo inequivoco;
a ben vedere, quando i membri del CdA hanno ritenuto di dover rinunciare ai propri compensi, ancorchè mai prima determinati e richiesti, lo ha fatto con una delibera che ha esplicitato la decisione, come emerge dal verbale del 13.5.2017 in cui lo stesso , preso atto e fatto CP_1
“ prendere atto agli intervenuti che oggi non è stato nessun compenso agli amministratori “ proponeva
“ di deliberare sulla gratuita delle cariche fino a nuova delibera.”
Non ritiene il Collegio che la decisione del 2017 avesse carattere retroattivo, posto che nessun passaggio della discussione in CdA, come riportata nel verbale, legittima tale conclusione e neppure può assumersi che il CdA, in carica dal 14.5.2016 ( verbale in cui, fra gli altri punti dell'ordine del giorno, annoverava anche il rinnovo delle cariche sociali ), potesse assumere una decisione circa diritti economici degli amministratori in carica nei precedenti CdA.
Va poi ancora respinta la prospettazione sostenuta da circa una responsabilità, giusto CP_2
disposto ex art. 1227 c.c., da parte del , una sorta di concorso di colpa del medesimo nell'avere CP_1
mantenuto in proposito un atteggiamento inerte.
Se deve escludersi, da un lato, che l'eccezione in merito sollevata dalla Cooperativa sia qualificabile come eccezione in senso stretto (al contrario e sulla natura di eccezione in senso lato C.Cass.
27258/2024 ), dall'altro il richiamo ai principi in materia risarcitoria non appaiono pertinenti con il tema di indagine.
Non è in discussione un evento in termini di pregiudizio derivante da una condotta illecita a cui avrebbe cooperato, in termini di causazione dell'evento, anche il creditore, quanto piuttosto un diritto di credito che discende dall'avere rivestito una posizione di amministratore, per Statuto prevista come attività onerosa.
Quanto, infine, al rilievo delle delibere delle assemblee dei soci dalla risalenti al 2013, CP_2
2014 e 2015, con cui si deliberava che spettasse al CdA stabilire il compenso degli amministratori sulla base del CCNL del Commercio, che poi non vi aveva mai provveduto, ritiene il Collegio che il dato assembleare costituisca un ulteriore conferma circa l'onerosità delle mansioni gestorie;
l'inerzia serbata dal CdA, incaricato di provvedere, non esclude il diritto, non espressamente rinunciato, né il richiamo ad un parametro quantificatorio mai utilizzato, costituisce un limite alla discrezionalità valutativa del
Tribunale, chiamato a decidere e a valutare la congruità del compenso, che la parte parametrava sulla pagina 9 di 18 scorta di una decisione assunta dallo stesso CdA alcuni anni prima e che, alla luce della incontestata attività gestoria compiuta, appare adeguata.
Ritiene il Collegio che spetti quindi al , per l'attività di Presidente del CdA, un compenso, da CP_1 commisurare alla somma di €. 15.000,00, per il periodo che va dal 27.4.2013, ma sino al 14.5.2016, data dell'Assemblea generale dei soci che approvava il bilancio 31.12.2015 e rinnovava il Consiglio di
Amministrazione per i tre successivi esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio 31.12.2018.
Si osserva, come già sopra riportato, che il Consiglio del 13.5.2017 aveva assunto la decisione di ritenere la gratuità delle cariche sino a nuova delibera, assumendo la decisione dopo avere constatato che sino a quel momento nessun compenso era stato mai prima determinato, affermazione che consente di ritenere che la scelta di gratuità riguardasse anche i pregressi esercizi, a far data dalla nomina del nuovo CdA.
Quanto alla difesa del circa la natura di eccezione in senso stretto della rinuncia e quindi CP_1
preclusa ad la prospettazione non persuade, poiché trascura di rilevare che il tenore della CP_2
decisione del CdA, e quindi non del solo , era nel senso di deliberare la gratuità delle cariche sino CP_1
a nuova decisione;
quindi non una rinuncia, ma una scelta collettiva di ritenere, nell'interesse della società e per un periodo da valutare, la propria funzione non onerosa.
L'eccezione di rinuncia, come prospettato, declina in una mera difesa risultante dalle produzioni della convenuta e non è quindi esposta alle preclusioni originate dalla tardiva costituzione dinanzi al
Tribunale di Cuneo.
La quantificazione dei compensi è quindi pari alla complessiva somma di €. 46.215,00, pari a tre esercizi annuali ( 2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015- 2016 ) oltre ad un mese di attività gestoria, calcolata facendo riferimento all'importo di €. 15.000,00 liquidato nel 2010.
5.2. Diverse considerazioni si impongono rispetto alla seconda voce di condanna promossa dal , a CP_1
titolo di attività lavorativa ulteriore e diversa, svolta su incarico della società e come socio, che avrebbe impegnato l'attore per un monte ore calcolato in 12.120.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, appaiono necessarie alcune premesse;
se da un lato la qualità di amministratore non è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni professionali a favore della società, che legittimano la corresponsione di un compenso diverso e distinto da quello di amministratore, dall'altro occorre adottare un criterio che consenta di distinguere tra attività inerenti alla carica gestoria e quelle invece estranee a tali mansioni.
Secondo un indirizzo, fatto proprio anche dal Tribunale di Torino ( pronuncia del 9.11.2018 ), il criterio per distinguere tra attività proprie dell'amministratore e quelle invece distinte da tale ambito, è
pagina 10 di 18 costituito dall'oggetto sociale;
in punto “ L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 cod.civ.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.” C.Cass.
11023/2000; nello stesso senso C.Cass. 28148/2018 “L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art.
2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.” ; la linea di confine è quindi data dall'oggetto sociale, per cui deve essere escluso che lo svolgimento di attività coerenti con tale parametro, possa legittimare compensi distinti da quelli percepiti quale amministratore.
E' stato poi persuasivamente affermato che il carattere tecnico organizzativo delle mansioni, non costituisce di per sé ragione per ritenere tali compiti estranei a quelli dell'amministratore della società,
a cui spetta “ occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l'oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli” (Cass. 11.10.1969 n.
3284 ).
Ora partendo dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che non vi è prova che la avesse specificamente incaricato il di svolgere particolari attività, ulteriori e CP_2 CP_1
distinte da quelle gestorie;
il tenore delle delibere non contiene indicazioni in merito che consentano, con riguardo alla posizione del , di distinguere tra mansioni gestorie ed altre specifiche attività, CP_1 da ritenersi distinte ed estranee rispetto all'oggetto sociale di che si proponeva il CP_2
pagina 11 di 18 miglioramento, valorizzazione e tutela della produzione agricola dei propri soci, con particolare riguardo ai prodotti di origine forestale.
Parimenti poco conducenti le risultanze dell'istruttoria orale;
nel corso del giudizio sono state assunte le testimonianze di più lavoratori che hanno gravitato negli anni presso la cooperativa, che hanno descritto e confermato la presenza costante del SS, con mansioni che peraltro sono emerse di complessivo coordinamento della forza lavoro;
riferiva il teste MA : “ ogni mattina ci ritrovavamo nell'ufficio del SS che ad ognuno di noi attribuiva specifici compiti;
capitava anche organizzasse il lavoro anche il giorno, quando ad esempio c'era da andare a cippare in una zona o cantiere non vicino;
ci trovavamo ogni mattina dalla macchinetta del caffè vicino al suo ufficio e ci dava le mansioni giornaliere;
le mie mansioni erano quelle di caricare e scaricare pellet, vagliare cippato, caricare il cippato, tagliare e insacchettare la legna. Le mie mansioni erano svolte anche da Per_1
“
[...]
Cap. 66) per il sabato non saprei dire, per i restanti giorni della settimana la presenza del era CP_1
quella descritta nel capitolo di prova. “
Adr. Il non svolgeva attività operative, ma coordinava noi lavoratori;
preciso che quando CP_1
arrivavano i camion di pellet, il veniva a controllare e mi diceva cosa poi dovevo fare;
capitava CP_1
che talvolta si perdessero gli autisti delle società terze che ci conferivano i pellet e chiamavano lui, che partiva per andarli a recuperare.”
Adr. Il girava tra tutti i cantieri facendo un salto di qua e di la e ciò nella maggior parte delle CP_1
giornate; preciso che i cantieri erano circa uno al mese e la loro durata poteva variare da una settimana ad un mese;
quando non c'erano cantieri da seguire, facevamo manutenzione ai mezzi e seguivano i carichi che arrivavano di terzi.”; precisava il teste “ il si occupava di Tes_1 CP_1
andare a prendere i pezzi di ricambio e di prendere il gasolio. Lett. c) era lui che reperiva i clienti.
Lett. f) non so dire della specifica veste di “ Responsabile “ indicata, ma noi facevamo riferimento a lui.”
“confermo che quando ero presente presso la sede della vedevo il coordinare i CP_2 CP_1 dipendenti. Penso che si occupasse anche delle due impiegate.”.
Aggiungeva ancora il teste “ a me risulta che coordinava, ma non che fosse operativo Tes_2 manualmente;
lett. b) posso dire che c'era solo cui che organizzava il trasporto;
lett. c) è vero, in base alle necessità; lett. d) si è vero;
lett. e) di solito era lui;
lett. f) sapevo che il era il responsabile CP_1
della sicurezza, ma io ne ho vista poca;
Cap. 65) lett. a) io sui macchinari non ho mai visto il , ma confermo che si occupava del CP_1
coordinamento come descritto;
lett. b) coordinava il lavoro, ma sulla sicurezza ribadisco quanto detto
pagina 12 di 18 prima; lett. e) si era lui che coordinava;
quando andavo a chiamata le indicazioni me le dava il CP_1
e se c'era qualche problema si chiamava il , a meno che non fossero cose facilmente risolvibili;
CP_1
confermo le attività di cui ai punti i, ii, ii, iv e v.. lett. f) non saprei dire;
lett. g) lui si occupava di trovare i pezzi di ricambio e poi eravamo noi che facevamo le riparazioni, a meno che non ci fossero guasti più seri, a quel punto la cippatrice si portava da , ed era che si occupava della Per_2 CP_1 cosa;
di identico tenore le dichiarazioni del teste che precisava : “ Cap. 65) lett. a) era Tes_3 presente sempre a coordinare e qualche volta l'ho anche visto manovrare il carello elevatore, ma non le altre macchine;
lett. b) confermo la circostanza perché lui era sempre presente;
lett. c) e d) confermo la circostanza, era l'unico ad avere i contratti con i clienti esterni;
lett. e) per quanto riguarda il periodo dal novembre del 2016, quando sono stato assunto, confermo la circostanza;
f) avrà coordinato anche quello;
lett. g) dipendeva dalle rotture;
comunque se ne occupava;
lett. CP_1
h) confermo la circostanza.”.
I testi sentiti hanno nella sostanza confermato la presenza del , con mansioni di coordinamento CP_1
della forza lavoro, almeno dal momento in cui la cooperativa aveva deciso di assumere dipendenti, nonché di cura ed incremento della clientela.
Appare quindi credibile che il fosse un riferimento per i dipendenti, che a lui facevano capo, ma CP_1
l'attività complessiva svolta e risultante dalle risultanze istruttorie, se da un lato conferma la rilevanza della presenza ed il peso dominante della sua personalità, non permette ancora di distinguere tra mansioni gestorie e direttive, ed altre ed ulteriori attività di tipo operativo.
Come correttamente osservato da la prospettazione dell'impegno lavorativo profuso per la CP_2
cooperativa, non consente di comprendere quanto iniziava e terminava l'attività spesa come amministratore e quindi quando iniziava quella svolta come lavoratore autonomo;
la stessa indicazione di un monte ore lavorativo di 12.120, oltre che porsi quale dato assolutamente non verificabile, insinuerebbe il dubbio che al non avanzasse tempo per svolgere l'attività di amministratore. CP_1
Al contrario, la stessa descrizione delle mansioni svolte e del tempo alle stesse dedicato in modo continuativo, esclude l'alterità dei compiti affrontati, che appaiono compatibili e coerenti con l'oggetto sociale di e non connotati dall'occasionalità. CP_2
La domanda di condanna deve quindi essere disattesa.
5.3 Quanto, infine al risarcimento danni per revoca senza giusta causa, la prospettazione del non CP_1
merita accoglimento.
pagina 13 di 18 La ricostruzione delle vicende di tra l'autunno 2017 ed il successivo marzo del 2018, CP_2
esclude che vi sia stata una deliberazione di esclusione non motivata del , che semplicemente nel CP_1
corso dell'Assemblea dei soci del 6.3.2018, non è stato nuovamente nominato come amministratore.
Dopo le dimissioni del consigliere , risalenti al settembre 2017, anche i consiglieri Viale, CP_5
e rassegnavano le dimissioni;
in tal senso si richiama il verbale dell'assemblea CP_6 CP_4 CP_7
del CdA del 29.1.2018, dal cui tenore emergono evidenti dissapori interni al consiglio, non rimediabili e tali da condurre, nello stesso contesto, alle dimissioni dei consiglieri sopra citati e alla richiesta di convocazione urgente dell'assemblea dei soci, atteso che il venire meno della maggioranza degli amministratori imponeva la loro sostituzione ( art. 34 Statuto ).
Alla successiva assemblea del 6.3.2018, anziché provvedere ad una sostituzione dei consiglieri dimissionari, venne proposto che si provvedesse alla nomina di un nuovo CdA con il numero di tre consiglieri;
viste le candidature di Viale, e , l'Assemblea dei soci provvedeva CP_5 CP_4
quindi alla loro nomina, senza voci contrarie, tranne l'astensione di voto del . CP_1
Non di revoca, neppure ingiustificata, può quindi parlarsi, ma di scelte legittime che la maggioranza dei soci di hanno ritenuto di adottare rispetto all'organo gestorio, senza che il potesse CP_2 CP_1
vantare e pretendere una stabilità di funzioni e cariche.
Va poi ancora osservato che in via generale non sussiste alcun obbligo in capo alla società di garantire in via stabile la posizione dell'amministratore, che può essere “ in qualunque tempo “ revocato dall'assemblea, salvo il diritto al risarcimento qualora la revoca avvenga senza giusta causa ( art. 2383
c.c. ).
Nessun importo a titolo risarcitorio, può quindi essere riconosciuto in capo al . CP_1
6. Residua, infine la trattazione della domanda risarcitoria promossa da conseguente all'azione CP_2
di ex art. 2476 c.c. promossa nei confronti del , responsabile, secondo la Cooperativa, di avere CP_1
osservato condotte negligenti fonte di danno per la stessa.
6.1 Nel corso del 2015 era stata destinataria di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia CP_2 delle Entrate;
l'avviso era stato generato da un'indagine penale a carico del titolare di una cartiera ( BO
RO SA ), che era risultato responsabile dell'emissione di fatture per prestazioni inesistenti, finalizzate a creare falsi crediti IVA;
le indagini penali, che avevano condotto al rinvio a giudizio del BO, avevano consentito di accertare l'esistenza di una contabilità parallela ed occulta della cartiera, attraverso cui venivano “ vendute “ fatture, per prestazioni inesistenti;
i pagamenti ricevuti, e contabilizzati, venivano restituiti in contanti, tranne l'IVA che veniva trattenuta;
a carico della era quindi emersa la CP_2
pagina 14 di 18 contabilizzazione di costi inesistenti, dedotti ai fini II.DD, Irap e IVA, per un importo complessivo di €.
40.000,00.
Il in sede di accertamento aveva tentato di difendersi affermando che le fatture contestate CP_1 corrispondevano ad “ eventi realmente accaduti “, difese che peraltro non avevano sortito alcun risultato utile per la Cooperativa, che aveva poi definito la lite con il pagamento agevolato della complessiva somma di €. 25.676,54, oltre al costo dei professionisti che avevano seguito la vicenda, pari a €. 4.377,36.
Si tratta di vicenda documentata che, ritiene il Tribunale, ha procurato ad un danno CP_2 economico, corrispondente all'ammontare della somma versata per chiudere il contenzioso e pagare i professionisti, come richiesto.
Non appare revocabile in dubbio, che l'avere utilizzato false fatturazione, in complicità con il BO, con il vantaggio di detrarre i costi dell'IVA, costituisca un comportamento grave e contra legem, che il non ha efficacemente contestato, causalmente collegata ad un pregiudizio economico certamente CP_1 evitabile con una condotta rispettosa dei principi che regolano la contabilità dell'azienda.
Il danno imputabile è quindi pari all'ammontare complessivo di €. 30.043,15.
6.2. La Cooperativa ha contestato al di essersi liquidato, in assenza di una delibera autorizzativa, CP_1
fatture generiche per consulenze, tra il 2014 e il 2017, nonostante del progetto VE fosse stata incaricata la Co.En.Pro. Srl, che aveva svolto progettazione e seguito le pratiche amministrative.
L'importo complessivo fatturato dal ammontava a €. 29.170,00. CP_1
Osservava l'attore che solo tre della quattro fatture contestate riguardava il progetto VE, mentre una era relativa al progetto “Filiere Agroforestali – Piano di Sviluppo Rurale “, che aveva consentito alla Cooperativa di aggiudicarsi contributi regionali poi utilizzati per acquistare mezzi agricoli.
Quanto al progetto VE ( o FI ), il si era fattivamente attivato sia come ideatore che CP_1
come esecutore, consentendo alla Cooperativa di aggiudicarsi la somma di €.200.000,00.
Dalle produzioni documentali offerte dall'attore ( doc. 77 e 78 ) emerge un'effettiva attività spesa nell'interesse della Cooperativa, occasionata dalla partecipazione ai due progetti che hanno consentito alla stessa di conseguire vantaggi economici;
è poi stato documentato che il CdA ( assemblea del
13.12.2014 ) aveva incaricato il SS di procedere ad assumere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del progetto.
Non sono quindi ravvisabili condotte distrattive, posto che i compensi complessivi fatturati corrispondono ad un'attività resa nell'interesse della società.
pagina 15 di 18 6.3. contestava al di avere effettuato due pagamenti preferenziali a favore di una CP_2 CP_1
società, Omniline Srl, di cui era unico socio;
in particolare sarebbe stato acquistato nel 2017 dalla stessa un mezzo meccanico per la somma di €. 24.400,00, sebbene l'attuale valore fosse pari a 0, mentre nel 2018, sempre a favore della medesima Omniline, era stato effettuato un pagamento per la somma di €. 18.300,00, sebbene vi fossero creditori più risalenti.
Dalle difese del , non contestate, si apprendeva che la pala gommata, tuttora in uso, era stata CP_1
utilizzata gratuitamente per anni dalla Cooperativa e il suo acquisto aveva formato oggetto di decisione nel corso del CdA del 27.5.2017.
L'acquisto del mezzo, così come il pagamento della fattura di €. 18.300,00, sono stati contestati perché effettuati in violazione dei principi di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., non perché costituivano uscite non dovute.
Così ricostruita la vicenda, non emergono effettivi danni alla CP_2
6.4 accusava il di avere sottratto gasolio alla cooperativa per rifornire il proprio CP_2 CP_1
mezzo tra il 2016 e il 2017; nel medesimo periodo l'attore aveva ricevuto un rimborso di schede carburante per l'ammontare di €. 16.198,00; tale somma era stata quindi corrisposta indebitamente.
Riferiva in proposito il teste MA : “ Cap. D) l'ho visto una volta sola, ma non ricordo in che anno specifico. Ricordo che era accaduto qualcosa e forse abbiamo anche dovuto spingere la macchina. Preciso che io vivevo dentro l' in una villetta dentro lo stabilimento. “ precisava ancora il teste CP_2 Tes_2
“Cap. D) e cap. E) è vero, l'ho visto un paio di volte, ma non so dire se il veicolo fosse suo o dell'azienda.
Non so dire che anni fossero di preciso.”
Le risultanze in punto appaiono vaghe e generiche;
non vi è prova piena che il abbia in modo CP_1
sistematico sottratto carburante per il proprio veicolo, ricevendo anche il rimborso per tale voce;
forse in un'occasione l'auto era rimasta senza benzina, mentre nelle altre circostanze, il teste sentito non ha saputo riferire se il rifornimento riguardava l'auto aziendale o la macchina di proprietà.
L'onere probatorio in merito non appare pienamente soddisfatto.
6.5 Analoghe considerazioni si impongono infine anche per l'ultima contestazione, ammissibile, mossa al , quella di avere utilizzato, nel triennio 2016-2018 e con cadenza di circa 4 gg. l'anno, due CP_1
operai ed un trasportatore per operazioni di consegna, scarico e stoccaggio.
Il riferiva di avere acquistato il cippato per il riscaldamento della propria abitazione, circostanza CP_1 non contestata, e che l'acquisto comprendeva anche le spese di trasporto, anche questa circostanza che non consta sia stata smentita dalla Cooperativa.
pagina 16 di 18 Riferiva il teste : “ Cap. A), B) e C) ho portato del cippato a casa del sig. in due o tre Tes_4 CP_1
occasioni, ma non ricordo a quando risale la circostanza;
forse nel 2016 non ero neppure dipendente della ” , aggiungeva in proposito il teste MA: Cap. A) e B) non ricordo con precisione CP_2
l'anno, ma posso dire che tra il 2014 e il 2017 in due occasioni ho portato dei grossi sacchi di cippato a casa del;
io mi muovevo con il muletto telescopico e insieme a me c'era anche l'autista che portava i CP_1 sacchi;
il muletto serviva per sollevare nella botola il sacco di cippato. L'altro autista era il sig.
.” E il teste : “ Cap A), B) e C) ricordo di esserci andato tre volte di sicuro, ma non CP_8 Tes_2 ricordo l'anno preciso;
ricordo che si trattava di cippato;
non ero solo. Una volta c'era il MA ed una volta anche un altro dipendente;
di solito eravamo in due o in tre.”
Le prove non hanno quindi chiarito quante ore di lavoro dei dipendenti sarebbero state indebitamente utilizzate dal e se effettivamente il loro impiego fosse abusivo;
la prospettazione della CP_1
appare quindi generica e la quantificazione offerta non fondata su elementi certi ed CP_2
inequivoci.
In sintesi, l'unica voce di danno ascrivile al è relativa a quanto motivato al punto 6.1), con una CP_1
quantificazione economica del danno pari a €. 30.043,15; tale importo, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, decorrenti dall'iscrizione a ruolo della causa al 31.12.2024, come richiesto, è pari a €. 36.963,37.
Il credito vantato dal , maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284 commi 1 e 4 c.c. dal CP_1
27.7.2018, come richiesto, ammonta alla medesima data del 31.12.2024 a €. 70.207,25.
Operata la compensazione, ex art. 1243 c.c., invocata nelle conclusioni da parte convenuta CP_2 tra i due debiti, liquidi ed esigibili, spetta al la somma risultante di €. 33.243,88 oltre interessi CP_1
legali ex art. 1284 comma 4 c.c. sino al saldo.
7. In punto spese, attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle rispettive domande, solo in parte accolte, si ritiene siano sussistenti ragioni per disporre una parziale compensazione degli oneri di lite, nella misura dell'80%, ponendo il restante 20% a favore del , la cui vittoria in termini economici CP_1
appare superiore a quella avversaria.
Le spese vengono liquidate, utilizzando lo scaglione di valore complessivo accertato in giudizio ( da €.
56.001,00 a €. 260.000,00 ), utilizzando i valori medi per tutte e quattro le fasi del procedimento;
il
20% degli onorari a favore del , ammontano ad €. 2.820,60. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 17 di 18 dispone:
Accoglie parzialmente le domande promosse da e per l'effetto quantifica in €. 46.215,00 i CP_1
compensi quale amministratore di , oltre interessi legali Controparte_3
decorrenti dal 27.7.2018.
Respinge le restanti domande di condanna promosse.
Accoglie parzialmente le domande promosse da nei confronti Controparte_3 di ex art. 2476 c.c. e per l'effetto quantifica in €. 30.043,15 i danni cagionati, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal 7.12.2021.
Respinge le restanti domande promosse da . Controparte_3 Controparte_3
Dispone la compensazione giudiziale tra il credito spettante a , liquidato alla data del CP_1
31.12.2014 in €. 70.207,25, ed il credito spettante a , liquidato Controparte_3
alla data del 31.12.2014 in €. 36.963,37, e per l'effetto dichiara estinto il credito di
[...]
. Controparte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a la Controparte_3 CP_1 restante parte di credito pari a €. 33.243,88 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
31.12.2024 al saldo.
Compensa parzialmente gli onorari tra le parti nella misura dell'80%.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le Controparte_3 CP_1
restanti spese di lite che si liquidano in €. 2.820,60 per onorari, €. 679,80 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino, 17.1.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Bruno Pio Conca Giudice
Dott.ssa Chiara Comune Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22786/2021 ( a cui è riunita la causa Rg. 23487/2021) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to G.Gaia e dell'Avv.to G.Cartello, elettivamente CP_1
domiciliato in Torino, Via Avogadro n. 11 presso il difensore avv.to Gaia.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to Controparte_2
A.Benvegnu', elettivamente domiciliato presso il difensore.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, in via istruttoria:
- ai sensi dell'art. 16 bis D.L. 179/12, autorizzare il deposito materiale del documento n. 70, costituito da supporto “DVD” contenente n. 16 files aventi ad oggetto altrettanti filmati in formato informatico “.mv4” - sottonumerati da 70-1 a 70-16 e meglio descritti nel successivo elenco documenti, già depositato materialmente con il “ricorso del 31.7.2019”;
pagina 1 di 18 - ammettersi la prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate nella narrativa in fatto del “ricorso del 31.7.2019”, da intendersi a tutte anteposta la locuzione “vero che”, con i testi indicati in detto ricorso;
con riferimento ai capitoli di prova sulle circostanze di cui ai punti 64) e 66) del predetto ricorso, ammetterli come precisati a pag. 30 della “memoria 30.1.2020”;
- ove ritenuto necessario, richiedere informazioni al Consiglio Ordine Ingegneri di Cuneo, in merito alla congruità del corrispettivo richiesto dall'ing. per l'attività da egli prestata in favore di CP_1
meglio descritta nella narrativa in fatto del “ricorso del 31.7.2019”; CP_2
- ove ritenuto necessario, disporsi una Consulenza Tecnica d'Ufficio per determinare l'ammontare del corrispettivo dovuto all'ing. per l'attività da egli prestata in favore di meglio CP_1 CP_2 descritta nella narrativa in fatto del “ricorso del 31.7.2019”;
- ferme le preclusioni già maturate in capo ad ammettersi tutte le ulteriori istanze istruttorie CP_2 formulate dall'ing. con la “memoria 30.1.2020”; CP_1
nel merito:
per tutte le causali descritte nella narrativa del “ricorso del 31.7.2019”, dichiarare tenuta e condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3 legale in Roccavione (CN), Frazione Tetto Battista MA 3, c.f. , a pagare in favore dell'ing. P.IVA_1
la complessiva somma di € 547.249,00, oltre c.n.p.a.i.a. ed iva, o quella diversa somma CP_1 maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 co. I
c.c. dal 27.7.2018 al 31.7.2019, data di deposito del “ricorso del 31.7.2019”, e al maggior tasso di cui all'art. 1284 co. IV c.c. da questa data a quella dell'effettivo pagamento;
- per le causali di cui alla “memoria del 30.1.2020”, respingere ogni avversaria istanza, eccezione e
domanda siccome inammissibili e comunque infondate.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfetario, cpa ed iva di legge.”
Per parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione,
➢ DIFESA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DEL PAGAMENTO DI EN
(GIUDIZIO RIASSUNTO RG 22786/2022)
In via preliminare nel merito:
ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto dalla come compenso di CP_1 CP_2 amministratore per incarichi anteriori al 14.05.2016, in quanto non vi è stata alcuna decisione dell'assemblea dei soci e del CDA che abbia deliberato compensi al medesimo dovuti, come previsto dalla legge e dallo statuto;
ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto a titolo di compenso come amministratore dal CP_1
14.05.2016 al 14.05.2019, in quanto ha espressamente rinunciato a tali importi con gli altri amministratori, come deliberato dal CdA in data13 maggio 2017; pagina 2 di 18 ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto a titolo di danno per asserita revoca CP_1 illegittima per il periodo dal 03.03.2018 al 14.05.2019, in quanto ha espressamente rinunciato al compenso di amministratore per tale periodo con gli altri membri del CdA in data 13 maggio 2017
In via principale nel merito:
RESPINGERE perché infondate nel merito le pretese creditore dell'ing. ; CP_1
In via subordinata nel merito:
ACCERTARE quanto effettivamente dovuto all'ing. nei limiti di quanto sarà effettivamente provato e CP_1 detratti i compensi già percepiti.
➢ AZIONE DI RESPONSABILITÀ(RG 23487/2021 )
In via principale nel merito
CONDANNARE ex art. 2476 c.c. l'ing. a corrispondere la somma complessiva di € 122.044,07, o quella CP_1 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per i motivi di cui in atti, a titolo di danno patito dalla
Cooperativa, oltre rivalutazione e interessi moratori ex art. 1284 c.c. IV° comma, dalla proposizione della domanda sino al saldo.
AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO (RG 23487/2021 )
ACCERTARE e DICHIARARE che all'ing. nulla è dovuto a titolo di compenso come libero CP_1 professionista per insussistenza della prestazione di cui si chiede il pagamento o IN ALTERNATIVA dichiararla comunque inesigibile ex art. 1460 c.c. per violazione dell'art. 2391 c.c.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
Previa eventuale modifica dell'ordinanza del 19.04.2022
DICHIARARE prescritti ex art. 2949 c.c. i crediti per compensi da amministratore anteriori al 14.05.2016.
DICHIARARE prescritti dal 03.03.2021 ex art. 2956 c.c. tutti i crediti per compensi da libero professionista
PRONUNZIARE se del caso la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. tra il credito accertato e provato del sig. e il danno che è questo è tenuto a risarcire alla società, con CONDANNA del ricorrente all'eventuale CP_1 saldo attivo risultante a favore della società.
Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”
pagina 3 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso promosso in data 31.7.2019 dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo
conveniva in giudizi la Cooperativa promuovendo domanda CP_1 Controparte_3 di condanna al pagamento della complessiva somma di €. 547.249,00 ( oltre oneri di legge ), a titolo di compensi maturati per l'attività operativa svolta in qualità di socio della predetta società ( €.
454.500,00) giusto disposto ex art. 35 dello Statuto, per l'attività gestoria resa a far data dalla costituzione della società e sino alla revoca delle sue mansioni di amministratore e Presidente del CdA, risalente al 6.3.2018 ( €. 72.833,00 ) ed infine a titolo risarcitorio avendo subito la revoca della propria carica, pari ai mancati compensi percepiti, dalla revoca e sino alla data di approvazione del bilancio al
31.12.2018 ( €. 19.916,00 ).
Le difese prospettate nel ricorso promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Cuneo, rappresentavano nel dettaglio l'oggetto della cooperativa, sorta nel 2007 per unire le forze di diversi taglialegna operanti nel cuneese e quindi produrre e vendere il cd.” cippato “, prodotto ottenuto dagli scarti della lavorazione del legno e dalla triturazione di rami e tronchi;
attraverso l'utilizzo della cippatrice, si otteneva un prodotto legnoso ridotto in scaglie e utilizzabile a fini combustibili per alimentare centrali termoelettriche “ a biomasse” e quindi produrre calore.
Il aveva rivestito la posizione di Presidente del CdA profondendo un'intensa attività per CP_1 incrementare l'attività della cooperativa, per ovviare a problemi economici conseguenti alla crisi di alcuni clienti, destinata a concludere contratti e ottenere finanziamenti;
vista la crescente richiesta del cippato, nel 2010 si acquistava una seconda cippatrice e sempre nel medesimo anno, la convenuta, su proposta del , diveniva anche operativa nel settore della produzione del pellet. CP_1
In occasione dell'apertura di un magazzino ed un punto vendita in Busca, avuto riguardo all'aumento della produzione di cippato, il , con il consenso del CdA dal 2012 in poi iniziava anche a svolgere CP_1 attività operativa in misura sempre più crescente;
passava quindi a descrivere l'attività materiale resa, che tra il 2013 e il 2018 lo aveva impegnato per un monte ore pari a 12.120.
Il credito vantato era quindi pari al compenso complessivo maturato per l'attività operativa svolta come socio, con un impegno di circa 48 ore settimanali, quantificato nella misura di ½ della tariffa oraria prevista dall'Ordine degli Ingegneri a cui apparteneva e dallo stesso Ordine ritenuta congrua;
secondo il regolamento i soci erano tenuti a prestare attività e servizi per consentire alla società di realizzare l'oggetto sociale, attività che doveva essere ricompensata con corrispettivi decisi dal CdA sulla base del lavoro effettivamente reso.
Parimenti il aveva svolto intensa attività gestoria, rivestendo la carica di Presidente del CdA sin CP_1
dall'agosto 2007 e sino alla revoca del 6.3.2018; instava quindi affinchè gli fosse riconosciuto un pagina 4 di 18 compenso, limitatamente al periodo dal 27.4.2013 alla revoca, da parametrare alla somma di €,
15.000,00 annui, atteso che nel 2010 il CdA aveva deliberato a suo favore un compenso di tale entità.
Infine osservava che la revoca delle sue funzioni era avvenuta “ senza giusta causa “; il 30.1.2018 gli allora amministratori avevano rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico gestorio, rimanendo in carica solo il;
convocata l'assemblea dei soci per il 6.3.2018, anziché sostituire solo gli CP_1 amministratori dimissionari, l'assemblea optava per la nomina di un nuovo Consiglio di
Amministrazione, nelle persone di Viale Fabrizio, e , di fatto Controparte_4 Controparte_5 revocando l'unico amministratore non dimissionario;
l'intento dell'assemblea era quello di evitare il rischio di un risarcimento per revoca senza giusta causa ed evitare che il concretizzasse CP_1
l'iniziativa di promuovere azioni risarcitorie nei confronti del socio Parte_1
[...]
Spettava quindi un risarcimento parametrato al compenso di cui sopra, pari alla complessiva somma di
€. 19.916,00.
2. Dinanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo si costituiva la società, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito, a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, e promuovendo domanda riconvenzionale per danni.
Nelle proprie difese, ribadite con comparsa di data 15.2.2022, osservava quanto segue. CP_2
Con riguardo al compenso per la carica di amministratore, nonostante spettasse al CdA deliberarne la quantificazione sulla base dell'attività in concreto svolta da ogni singolo consigliere, non risultava che tra il 2013 e il 2018 al fossero state attribuite deleghe o incarichi specifici, né che nel medesimo CP_1
periodo il CdA avesse deliberato sui compensi dovuti ai propri membri;
non risultavano infine istanze in merito avanzate dal;
richiamava in punto nn. tre delibere dell'assemblea dei soci, CP_1 rispettivamente di data 29.4.2013, 3.5.2014 e del 14.5.2016, attuative dell'indirizzo scelto per la determinazione dei compensi degli amministratori, difforme da quello utilizzato dal . CP_1
Peraltro, il 13 maggio 2017 il CdA aveva deliberato la gratuità dell'incarico dei propri membri sino a nuova delibera e alla data del 3.3.2018 gli amministratori cessavano dalla propria carica senza che sino a quale momento fosse intervenuta una delibera di modifica in merito.
Infine alla data di notifica del ricorso, il non aveva mai avanzato istanze e quindi si eccepiva la CP_1
prescrizione per importi anteriori al 25.10.2014 giusto disposto ex art. 2949 c.c..
Passava poi a trattare le ragioni che aveva condotto alle dimissioni di tutti i consiglieri di amministrazione della società, tra il settembre 2017 e il successivo 29.1.2018, che risiedevano nella condotta tirannica e dispotica manifestata dall'attore nel tempo, ragione per cui, convocata l'assemblea pagina 5 di 18 straordinaria dei soci per il 3.3.2018, veniva deliberata la nuova costituzione del CdA e il non CP_1
veniva riconfermato, delibera che non risultava impugnata.
Quanto, infine, ai compensi per attività lavorativa svolta e quindi con riguardo all'affermato rapporto di lavoro autonomo, la società convenuta osservava che il CdA non era mai stato informato circa la volontà del di stipulare un contratto di prestazione d'opera autonomo che si aggiungesse a quella CP_1
di amministratore;
la prospettazione dell'attore non specificava nulla circa la giornata lavorativa, divisa tra le diverse prestazioni a cui l'attore si sarebbe dedicato;
peraltro le mansioni indicate ( coordinamento e direzione di lavoratori ) non apparivano del tutto pertinenti con quelle del lavoratore autonomo;
parimenti la quantificazione operata secondo le tariffe professionali, contrastava con quanto stabilito dalle delibere delle assemblee dei soci, che avevano deliberato che spettasse all'organo direttivo stabilire il compenso per gli amministratori in base al CCNL;
peraltro nessuna delibera era mai stata attuata e nessuna richiesta era mai stata avanzata;
si eccepiva quindi la prescrizione ex art. 2956 c.c. per importi eventualmente maturati anteriormente al 25.10.2016.
Passava poi a descrivere ( pag. 12 e 13 ) condotte ascrivibili al , sintomatiche di un CP_1
inadempimento del proprio mandato, tale da generare una responsabilità ex art. 2476 c.c. e quindi un danno che veniva quantificato in complessivi €. 122.044,07.
3. Con ordinanza del 16.7.2021 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo dichiarava la propria incompetenza, valutando tardiva la costituzione della parte convenuta.
Con la comparsa riassuntiva iscritta a ruolo in data 26.11.2021 e notificata per la prima udienza del
2.3.2022( differita con decreto ex art. 168 bis c.p.c. al 7.3.2022 ), il riassumeva la causa dinanzi CP_1
al Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino.
A fronte delle difese promosse dalla parte convenuta circa la tardiva riassunzione della causa, il
Tribunale con ordinanza del 29.4.2022, respingeva le eccezioni circa l'estinzione del giudizio e disponeva la riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al numero di Rg. 23487/2021 avviato dalla società nei confronti del , quale autonoma azione ordinaria di CP_2 CP_1
responsabilità del quale amministratore ( come già sopra esposto ) e quale azione di CP_1
accertamento negativo delle pretese economiche avanzate dal medesimo verso la società.
Concessi i termini ed espletata la fase istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione.
4. Prima di affrontare il merito delle domande promosse dalle parti, appaiono necessarie alcune premesse, conseguenti al fatto che il procedimento avviato dal era stato dapprima erroneamente CP_1
pagina 6 di 18 promosso come causa di competenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cuneo, dinanzi a cui parte convenuta aveva tardivamente provveduto a costituirsi.
La tardiva costituzione della società, rilevata dal Giudice del Lavoro, è stata ribadita anche dal
Tribunale dinanzi a cui la causa è stata poi riassunta.
Peraltro, la tardiva costituzione ha determinato parte convenuta a promuovere nei confronti del CP_1
un nuovo giudizio, non solo contestando diversi profili di responsabilità ex art. 2476 c.c., di cui si dirà nel dettaglio, ma promuovendo anche azione di accertamento negativo circa le pretese creditorie invocate dal . CP_1
La strategia adottata è stata quindi quella di proporre in via di azione quelle difese che, in qualità di convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro, erano state tardivamente promosse quali eccezioni, una tattica difensiva di cui la difesa del ha contestato l'ammissibilità, perché funzionale ad eludere CP_1
decadenze in cui la parte era irrimediabilmente incorsa nel giudizio lavoristico.
Le difese in punto appaiono in parte fondate, con particolare riguardo alla prescrizione, quale eccezione sostanziale in senso stretto che la società aveva tardivamente eccepito nei confronti del ricorrente per i compensi in qualità di amministratore pretesi il periodo anteriore al 14.5.2016 e quelli CP_1
riferibili alla libera professione, da ritenersi prescritti dal 3.3.2021; invero come osservato, la proposizione in via di azione dei medesimi argomenti difensivi, costituisce una sorta di abuso preordinato ad aggirare preclusioni e decadenze maturate nella causa connessa, a cui il successivo procedimento è stato riunito, in tal modo eludendo quei principi, condivisibili, espressi dalla Suprema
Corte in tema di ordine pubblico processuale e di tutela dell'integrità del contradditorio e della buona fede dell'avversario ( “ Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.” C.Cass. 18808/2021; “ La inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività "rimettendo la palla in gioco" per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico
pagina 7 di 18 processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione.” C.Cass.
22342/2019.)
Esclusa quindi la recuperabilità, in via di azione, delle eccezioni di prescrizione dei compensi pretesi, per le restanti eccezioni, definite in senso stretto dal , si tratterà via via nel merito. CP_1
5. Il ha promosso domanda di condanna per la complessiva somma di €. 547.249,00, oltre oneri CP_1
di legge, così suddivisa:
- €. 72.833,00 quale compenso maturato per l'attività di Presidente del CdA;
- €. 454.500,00 a titolo di corrispettivo a titolo di incarico professionale promanante dalla CP_2
- €. 19.916,00 a titolo di danni arrecati per revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore;
Il Collegio, in merito, osserva quanto segue.
5.1 Con riguardo alla prima voce di condanna promossa, parte attrice ha provveduto a calcolare i propri compensi, maturati tra il 27.4.2013 e il 6.3.2018 ( data della sua “ revoca “ ), partendo dall'importo di
€. 15.000,00 deliberato nel 2010 e limitatamente a tale annualità dal Consiglio di Amministrazione.
Ritiene il Collegio la domanda fondata ed accoglibile, ma limitata ad un arco temporale più ridotto rispetto a quello preteso dall'attore.
In ordine al merito, va osservato che la carica di amministratore della non era stata CP_2
prevista a titolo gratuito;
al contrario, sebbene in modo non del tutto chiaro sotto il profilo della ripartizione delle competenze tra Assemblea e Consiglio, la carica di amministratore era statutariamente pensata come onerosa, come sancito dall' art. 35 “ Compensi agli Amministratori “.
Ne costituisce una conferma la decisione, nel 2010, di deliberare un compenso al per l'importo CP_1 di €. 15.000,00; la delibera non scendeva nei dettagli circa parametri e criteri addottati per la quantificazione dell'importo, né specificava se al fossero stati assegnati particolari compiti CP_1
gestori.
Osservava che l'iter per determinare il compenso degli amministratori non era mai stato CP_2
portato a compimento e negli anni nessuna deliberazione era mai stata assunta in merito;
lo stesso era rimasto inerte e mai si era opposto alla condotta omissiva della Cooperativa, con le CP_1 conseguenze di cui all'art. 1227 c.c..
Le censure non colgono nel segno.
pagina 8 di 18 La circostanza che sia il CdA che l'Assemblea dei soci non avesse deliberato mai negli anni in merito e neppure assunto un indirizzo circa parametri da utilizzare ai fini della quantificazione, non esclude il diritto, statutariamente previsto, e neppure costituisce argomento convincente per affermare una sorta di rinuncia implicita al compenso, che al contrario deve risultare quale scelta consapevole e desumibile in modo inequivoco;
a ben vedere, quando i membri del CdA hanno ritenuto di dover rinunciare ai propri compensi, ancorchè mai prima determinati e richiesti, lo ha fatto con una delibera che ha esplicitato la decisione, come emerge dal verbale del 13.5.2017 in cui lo stesso , preso atto e fatto CP_1
“ prendere atto agli intervenuti che oggi non è stato nessun compenso agli amministratori “ proponeva
“ di deliberare sulla gratuita delle cariche fino a nuova delibera.”
Non ritiene il Collegio che la decisione del 2017 avesse carattere retroattivo, posto che nessun passaggio della discussione in CdA, come riportata nel verbale, legittima tale conclusione e neppure può assumersi che il CdA, in carica dal 14.5.2016 ( verbale in cui, fra gli altri punti dell'ordine del giorno, annoverava anche il rinnovo delle cariche sociali ), potesse assumere una decisione circa diritti economici degli amministratori in carica nei precedenti CdA.
Va poi ancora respinta la prospettazione sostenuta da circa una responsabilità, giusto CP_2
disposto ex art. 1227 c.c., da parte del , una sorta di concorso di colpa del medesimo nell'avere CP_1
mantenuto in proposito un atteggiamento inerte.
Se deve escludersi, da un lato, che l'eccezione in merito sollevata dalla Cooperativa sia qualificabile come eccezione in senso stretto (al contrario e sulla natura di eccezione in senso lato C.Cass.
27258/2024 ), dall'altro il richiamo ai principi in materia risarcitoria non appaiono pertinenti con il tema di indagine.
Non è in discussione un evento in termini di pregiudizio derivante da una condotta illecita a cui avrebbe cooperato, in termini di causazione dell'evento, anche il creditore, quanto piuttosto un diritto di credito che discende dall'avere rivestito una posizione di amministratore, per Statuto prevista come attività onerosa.
Quanto, infine, al rilievo delle delibere delle assemblee dei soci dalla risalenti al 2013, CP_2
2014 e 2015, con cui si deliberava che spettasse al CdA stabilire il compenso degli amministratori sulla base del CCNL del Commercio, che poi non vi aveva mai provveduto, ritiene il Collegio che il dato assembleare costituisca un ulteriore conferma circa l'onerosità delle mansioni gestorie;
l'inerzia serbata dal CdA, incaricato di provvedere, non esclude il diritto, non espressamente rinunciato, né il richiamo ad un parametro quantificatorio mai utilizzato, costituisce un limite alla discrezionalità valutativa del
Tribunale, chiamato a decidere e a valutare la congruità del compenso, che la parte parametrava sulla pagina 9 di 18 scorta di una decisione assunta dallo stesso CdA alcuni anni prima e che, alla luce della incontestata attività gestoria compiuta, appare adeguata.
Ritiene il Collegio che spetti quindi al , per l'attività di Presidente del CdA, un compenso, da CP_1 commisurare alla somma di €. 15.000,00, per il periodo che va dal 27.4.2013, ma sino al 14.5.2016, data dell'Assemblea generale dei soci che approvava il bilancio 31.12.2015 e rinnovava il Consiglio di
Amministrazione per i tre successivi esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio 31.12.2018.
Si osserva, come già sopra riportato, che il Consiglio del 13.5.2017 aveva assunto la decisione di ritenere la gratuità delle cariche sino a nuova delibera, assumendo la decisione dopo avere constatato che sino a quel momento nessun compenso era stato mai prima determinato, affermazione che consente di ritenere che la scelta di gratuità riguardasse anche i pregressi esercizi, a far data dalla nomina del nuovo CdA.
Quanto alla difesa del circa la natura di eccezione in senso stretto della rinuncia e quindi CP_1
preclusa ad la prospettazione non persuade, poiché trascura di rilevare che il tenore della CP_2
decisione del CdA, e quindi non del solo , era nel senso di deliberare la gratuità delle cariche sino CP_1
a nuova decisione;
quindi non una rinuncia, ma una scelta collettiva di ritenere, nell'interesse della società e per un periodo da valutare, la propria funzione non onerosa.
L'eccezione di rinuncia, come prospettato, declina in una mera difesa risultante dalle produzioni della convenuta e non è quindi esposta alle preclusioni originate dalla tardiva costituzione dinanzi al
Tribunale di Cuneo.
La quantificazione dei compensi è quindi pari alla complessiva somma di €. 46.215,00, pari a tre esercizi annuali ( 2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015- 2016 ) oltre ad un mese di attività gestoria, calcolata facendo riferimento all'importo di €. 15.000,00 liquidato nel 2010.
5.2. Diverse considerazioni si impongono rispetto alla seconda voce di condanna promossa dal , a CP_1
titolo di attività lavorativa ulteriore e diversa, svolta su incarico della società e come socio, che avrebbe impegnato l'attore per un monte ore calcolato in 12.120.
Prima di esaminare le risultanze istruttorie, appaiono necessarie alcune premesse;
se da un lato la qualità di amministratore non è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni professionali a favore della società, che legittimano la corresponsione di un compenso diverso e distinto da quello di amministratore, dall'altro occorre adottare un criterio che consenta di distinguere tra attività inerenti alla carica gestoria e quelle invece estranee a tali mansioni.
Secondo un indirizzo, fatto proprio anche dal Tribunale di Torino ( pronuncia del 9.11.2018 ), il criterio per distinguere tra attività proprie dell'amministratore e quelle invece distinte da tale ambito, è
pagina 10 di 18 costituito dall'oggetto sociale;
in punto “ L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 cod.civ.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.” C.Cass.
11023/2000; nello stesso senso C.Cass. 28148/2018 “L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art.
2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.” ; la linea di confine è quindi data dall'oggetto sociale, per cui deve essere escluso che lo svolgimento di attività coerenti con tale parametro, possa legittimare compensi distinti da quelli percepiti quale amministratore.
E' stato poi persuasivamente affermato che il carattere tecnico organizzativo delle mansioni, non costituisce di per sé ragione per ritenere tali compiti estranei a quelli dell'amministratore della società,
a cui spetta “ occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l'oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli” (Cass. 11.10.1969 n.
3284 ).
Ora partendo dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che non vi è prova che la avesse specificamente incaricato il di svolgere particolari attività, ulteriori e CP_2 CP_1
distinte da quelle gestorie;
il tenore delle delibere non contiene indicazioni in merito che consentano, con riguardo alla posizione del , di distinguere tra mansioni gestorie ed altre specifiche attività, CP_1 da ritenersi distinte ed estranee rispetto all'oggetto sociale di che si proponeva il CP_2
pagina 11 di 18 miglioramento, valorizzazione e tutela della produzione agricola dei propri soci, con particolare riguardo ai prodotti di origine forestale.
Parimenti poco conducenti le risultanze dell'istruttoria orale;
nel corso del giudizio sono state assunte le testimonianze di più lavoratori che hanno gravitato negli anni presso la cooperativa, che hanno descritto e confermato la presenza costante del SS, con mansioni che peraltro sono emerse di complessivo coordinamento della forza lavoro;
riferiva il teste MA : “ ogni mattina ci ritrovavamo nell'ufficio del SS che ad ognuno di noi attribuiva specifici compiti;
capitava anche organizzasse il lavoro anche il giorno, quando ad esempio c'era da andare a cippare in una zona o cantiere non vicino;
ci trovavamo ogni mattina dalla macchinetta del caffè vicino al suo ufficio e ci dava le mansioni giornaliere;
le mie mansioni erano quelle di caricare e scaricare pellet, vagliare cippato, caricare il cippato, tagliare e insacchettare la legna. Le mie mansioni erano svolte anche da Per_1
“
[...]
Cap. 66) per il sabato non saprei dire, per i restanti giorni della settimana la presenza del era CP_1
quella descritta nel capitolo di prova. “
Adr. Il non svolgeva attività operative, ma coordinava noi lavoratori;
preciso che quando CP_1
arrivavano i camion di pellet, il veniva a controllare e mi diceva cosa poi dovevo fare;
capitava CP_1
che talvolta si perdessero gli autisti delle società terze che ci conferivano i pellet e chiamavano lui, che partiva per andarli a recuperare.”
Adr. Il girava tra tutti i cantieri facendo un salto di qua e di la e ciò nella maggior parte delle CP_1
giornate; preciso che i cantieri erano circa uno al mese e la loro durata poteva variare da una settimana ad un mese;
quando non c'erano cantieri da seguire, facevamo manutenzione ai mezzi e seguivano i carichi che arrivavano di terzi.”; precisava il teste “ il si occupava di Tes_1 CP_1
andare a prendere i pezzi di ricambio e di prendere il gasolio. Lett. c) era lui che reperiva i clienti.
Lett. f) non so dire della specifica veste di “ Responsabile “ indicata, ma noi facevamo riferimento a lui.”
“confermo che quando ero presente presso la sede della vedevo il coordinare i CP_2 CP_1 dipendenti. Penso che si occupasse anche delle due impiegate.”.
Aggiungeva ancora il teste “ a me risulta che coordinava, ma non che fosse operativo Tes_2 manualmente;
lett. b) posso dire che c'era solo cui che organizzava il trasporto;
lett. c) è vero, in base alle necessità; lett. d) si è vero;
lett. e) di solito era lui;
lett. f) sapevo che il era il responsabile CP_1
della sicurezza, ma io ne ho vista poca;
Cap. 65) lett. a) io sui macchinari non ho mai visto il , ma confermo che si occupava del CP_1
coordinamento come descritto;
lett. b) coordinava il lavoro, ma sulla sicurezza ribadisco quanto detto
pagina 12 di 18 prima; lett. e) si era lui che coordinava;
quando andavo a chiamata le indicazioni me le dava il CP_1
e se c'era qualche problema si chiamava il , a meno che non fossero cose facilmente risolvibili;
CP_1
confermo le attività di cui ai punti i, ii, ii, iv e v.. lett. f) non saprei dire;
lett. g) lui si occupava di trovare i pezzi di ricambio e poi eravamo noi che facevamo le riparazioni, a meno che non ci fossero guasti più seri, a quel punto la cippatrice si portava da , ed era che si occupava della Per_2 CP_1 cosa;
di identico tenore le dichiarazioni del teste che precisava : “ Cap. 65) lett. a) era Tes_3 presente sempre a coordinare e qualche volta l'ho anche visto manovrare il carello elevatore, ma non le altre macchine;
lett. b) confermo la circostanza perché lui era sempre presente;
lett. c) e d) confermo la circostanza, era l'unico ad avere i contratti con i clienti esterni;
lett. e) per quanto riguarda il periodo dal novembre del 2016, quando sono stato assunto, confermo la circostanza;
f) avrà coordinato anche quello;
lett. g) dipendeva dalle rotture;
comunque se ne occupava;
lett. CP_1
h) confermo la circostanza.”.
I testi sentiti hanno nella sostanza confermato la presenza del , con mansioni di coordinamento CP_1
della forza lavoro, almeno dal momento in cui la cooperativa aveva deciso di assumere dipendenti, nonché di cura ed incremento della clientela.
Appare quindi credibile che il fosse un riferimento per i dipendenti, che a lui facevano capo, ma CP_1
l'attività complessiva svolta e risultante dalle risultanze istruttorie, se da un lato conferma la rilevanza della presenza ed il peso dominante della sua personalità, non permette ancora di distinguere tra mansioni gestorie e direttive, ed altre ed ulteriori attività di tipo operativo.
Come correttamente osservato da la prospettazione dell'impegno lavorativo profuso per la CP_2
cooperativa, non consente di comprendere quanto iniziava e terminava l'attività spesa come amministratore e quindi quando iniziava quella svolta come lavoratore autonomo;
la stessa indicazione di un monte ore lavorativo di 12.120, oltre che porsi quale dato assolutamente non verificabile, insinuerebbe il dubbio che al non avanzasse tempo per svolgere l'attività di amministratore. CP_1
Al contrario, la stessa descrizione delle mansioni svolte e del tempo alle stesse dedicato in modo continuativo, esclude l'alterità dei compiti affrontati, che appaiono compatibili e coerenti con l'oggetto sociale di e non connotati dall'occasionalità. CP_2
La domanda di condanna deve quindi essere disattesa.
5.3 Quanto, infine al risarcimento danni per revoca senza giusta causa, la prospettazione del non CP_1
merita accoglimento.
pagina 13 di 18 La ricostruzione delle vicende di tra l'autunno 2017 ed il successivo marzo del 2018, CP_2
esclude che vi sia stata una deliberazione di esclusione non motivata del , che semplicemente nel CP_1
corso dell'Assemblea dei soci del 6.3.2018, non è stato nuovamente nominato come amministratore.
Dopo le dimissioni del consigliere , risalenti al settembre 2017, anche i consiglieri Viale, CP_5
e rassegnavano le dimissioni;
in tal senso si richiama il verbale dell'assemblea CP_6 CP_4 CP_7
del CdA del 29.1.2018, dal cui tenore emergono evidenti dissapori interni al consiglio, non rimediabili e tali da condurre, nello stesso contesto, alle dimissioni dei consiglieri sopra citati e alla richiesta di convocazione urgente dell'assemblea dei soci, atteso che il venire meno della maggioranza degli amministratori imponeva la loro sostituzione ( art. 34 Statuto ).
Alla successiva assemblea del 6.3.2018, anziché provvedere ad una sostituzione dei consiglieri dimissionari, venne proposto che si provvedesse alla nomina di un nuovo CdA con il numero di tre consiglieri;
viste le candidature di Viale, e , l'Assemblea dei soci provvedeva CP_5 CP_4
quindi alla loro nomina, senza voci contrarie, tranne l'astensione di voto del . CP_1
Non di revoca, neppure ingiustificata, può quindi parlarsi, ma di scelte legittime che la maggioranza dei soci di hanno ritenuto di adottare rispetto all'organo gestorio, senza che il potesse CP_2 CP_1
vantare e pretendere una stabilità di funzioni e cariche.
Va poi ancora osservato che in via generale non sussiste alcun obbligo in capo alla società di garantire in via stabile la posizione dell'amministratore, che può essere “ in qualunque tempo “ revocato dall'assemblea, salvo il diritto al risarcimento qualora la revoca avvenga senza giusta causa ( art. 2383
c.c. ).
Nessun importo a titolo risarcitorio, può quindi essere riconosciuto in capo al . CP_1
6. Residua, infine la trattazione della domanda risarcitoria promossa da conseguente all'azione CP_2
di ex art. 2476 c.c. promossa nei confronti del , responsabile, secondo la Cooperativa, di avere CP_1
osservato condotte negligenti fonte di danno per la stessa.
6.1 Nel corso del 2015 era stata destinataria di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia CP_2 delle Entrate;
l'avviso era stato generato da un'indagine penale a carico del titolare di una cartiera ( BO
RO SA ), che era risultato responsabile dell'emissione di fatture per prestazioni inesistenti, finalizzate a creare falsi crediti IVA;
le indagini penali, che avevano condotto al rinvio a giudizio del BO, avevano consentito di accertare l'esistenza di una contabilità parallela ed occulta della cartiera, attraverso cui venivano “ vendute “ fatture, per prestazioni inesistenti;
i pagamenti ricevuti, e contabilizzati, venivano restituiti in contanti, tranne l'IVA che veniva trattenuta;
a carico della era quindi emersa la CP_2
pagina 14 di 18 contabilizzazione di costi inesistenti, dedotti ai fini II.DD, Irap e IVA, per un importo complessivo di €.
40.000,00.
Il in sede di accertamento aveva tentato di difendersi affermando che le fatture contestate CP_1 corrispondevano ad “ eventi realmente accaduti “, difese che peraltro non avevano sortito alcun risultato utile per la Cooperativa, che aveva poi definito la lite con il pagamento agevolato della complessiva somma di €. 25.676,54, oltre al costo dei professionisti che avevano seguito la vicenda, pari a €. 4.377,36.
Si tratta di vicenda documentata che, ritiene il Tribunale, ha procurato ad un danno CP_2 economico, corrispondente all'ammontare della somma versata per chiudere il contenzioso e pagare i professionisti, come richiesto.
Non appare revocabile in dubbio, che l'avere utilizzato false fatturazione, in complicità con il BO, con il vantaggio di detrarre i costi dell'IVA, costituisca un comportamento grave e contra legem, che il non ha efficacemente contestato, causalmente collegata ad un pregiudizio economico certamente CP_1 evitabile con una condotta rispettosa dei principi che regolano la contabilità dell'azienda.
Il danno imputabile è quindi pari all'ammontare complessivo di €. 30.043,15.
6.2. La Cooperativa ha contestato al di essersi liquidato, in assenza di una delibera autorizzativa, CP_1
fatture generiche per consulenze, tra il 2014 e il 2017, nonostante del progetto VE fosse stata incaricata la Co.En.Pro. Srl, che aveva svolto progettazione e seguito le pratiche amministrative.
L'importo complessivo fatturato dal ammontava a €. 29.170,00. CP_1
Osservava l'attore che solo tre della quattro fatture contestate riguardava il progetto VE, mentre una era relativa al progetto “Filiere Agroforestali – Piano di Sviluppo Rurale “, che aveva consentito alla Cooperativa di aggiudicarsi contributi regionali poi utilizzati per acquistare mezzi agricoli.
Quanto al progetto VE ( o FI ), il si era fattivamente attivato sia come ideatore che CP_1
come esecutore, consentendo alla Cooperativa di aggiudicarsi la somma di €.200.000,00.
Dalle produzioni documentali offerte dall'attore ( doc. 77 e 78 ) emerge un'effettiva attività spesa nell'interesse della Cooperativa, occasionata dalla partecipazione ai due progetti che hanno consentito alla stessa di conseguire vantaggi economici;
è poi stato documentato che il CdA ( assemblea del
13.12.2014 ) aveva incaricato il SS di procedere ad assumere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del progetto.
Non sono quindi ravvisabili condotte distrattive, posto che i compensi complessivi fatturati corrispondono ad un'attività resa nell'interesse della società.
pagina 15 di 18 6.3. contestava al di avere effettuato due pagamenti preferenziali a favore di una CP_2 CP_1
società, Omniline Srl, di cui era unico socio;
in particolare sarebbe stato acquistato nel 2017 dalla stessa un mezzo meccanico per la somma di €. 24.400,00, sebbene l'attuale valore fosse pari a 0, mentre nel 2018, sempre a favore della medesima Omniline, era stato effettuato un pagamento per la somma di €. 18.300,00, sebbene vi fossero creditori più risalenti.
Dalle difese del , non contestate, si apprendeva che la pala gommata, tuttora in uso, era stata CP_1
utilizzata gratuitamente per anni dalla Cooperativa e il suo acquisto aveva formato oggetto di decisione nel corso del CdA del 27.5.2017.
L'acquisto del mezzo, così come il pagamento della fattura di €. 18.300,00, sono stati contestati perché effettuati in violazione dei principi di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c., non perché costituivano uscite non dovute.
Così ricostruita la vicenda, non emergono effettivi danni alla CP_2
6.4 accusava il di avere sottratto gasolio alla cooperativa per rifornire il proprio CP_2 CP_1
mezzo tra il 2016 e il 2017; nel medesimo periodo l'attore aveva ricevuto un rimborso di schede carburante per l'ammontare di €. 16.198,00; tale somma era stata quindi corrisposta indebitamente.
Riferiva in proposito il teste MA : “ Cap. D) l'ho visto una volta sola, ma non ricordo in che anno specifico. Ricordo che era accaduto qualcosa e forse abbiamo anche dovuto spingere la macchina. Preciso che io vivevo dentro l' in una villetta dentro lo stabilimento. “ precisava ancora il teste CP_2 Tes_2
“Cap. D) e cap. E) è vero, l'ho visto un paio di volte, ma non so dire se il veicolo fosse suo o dell'azienda.
Non so dire che anni fossero di preciso.”
Le risultanze in punto appaiono vaghe e generiche;
non vi è prova piena che il abbia in modo CP_1
sistematico sottratto carburante per il proprio veicolo, ricevendo anche il rimborso per tale voce;
forse in un'occasione l'auto era rimasta senza benzina, mentre nelle altre circostanze, il teste sentito non ha saputo riferire se il rifornimento riguardava l'auto aziendale o la macchina di proprietà.
L'onere probatorio in merito non appare pienamente soddisfatto.
6.5 Analoghe considerazioni si impongono infine anche per l'ultima contestazione, ammissibile, mossa al , quella di avere utilizzato, nel triennio 2016-2018 e con cadenza di circa 4 gg. l'anno, due CP_1
operai ed un trasportatore per operazioni di consegna, scarico e stoccaggio.
Il riferiva di avere acquistato il cippato per il riscaldamento della propria abitazione, circostanza CP_1 non contestata, e che l'acquisto comprendeva anche le spese di trasporto, anche questa circostanza che non consta sia stata smentita dalla Cooperativa.
pagina 16 di 18 Riferiva il teste : “ Cap. A), B) e C) ho portato del cippato a casa del sig. in due o tre Tes_4 CP_1
occasioni, ma non ricordo a quando risale la circostanza;
forse nel 2016 non ero neppure dipendente della ” , aggiungeva in proposito il teste MA: Cap. A) e B) non ricordo con precisione CP_2
l'anno, ma posso dire che tra il 2014 e il 2017 in due occasioni ho portato dei grossi sacchi di cippato a casa del;
io mi muovevo con il muletto telescopico e insieme a me c'era anche l'autista che portava i CP_1 sacchi;
il muletto serviva per sollevare nella botola il sacco di cippato. L'altro autista era il sig.
.” E il teste : “ Cap A), B) e C) ricordo di esserci andato tre volte di sicuro, ma non CP_8 Tes_2 ricordo l'anno preciso;
ricordo che si trattava di cippato;
non ero solo. Una volta c'era il MA ed una volta anche un altro dipendente;
di solito eravamo in due o in tre.”
Le prove non hanno quindi chiarito quante ore di lavoro dei dipendenti sarebbero state indebitamente utilizzate dal e se effettivamente il loro impiego fosse abusivo;
la prospettazione della CP_1
appare quindi generica e la quantificazione offerta non fondata su elementi certi ed CP_2
inequivoci.
In sintesi, l'unica voce di danno ascrivile al è relativa a quanto motivato al punto 6.1), con una CP_1
quantificazione economica del danno pari a €. 30.043,15; tale importo, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, decorrenti dall'iscrizione a ruolo della causa al 31.12.2024, come richiesto, è pari a €. 36.963,37.
Il credito vantato dal , maggiorato dagli interessi legali ex art. 1284 commi 1 e 4 c.c. dal CP_1
27.7.2018, come richiesto, ammonta alla medesima data del 31.12.2024 a €. 70.207,25.
Operata la compensazione, ex art. 1243 c.c., invocata nelle conclusioni da parte convenuta CP_2 tra i due debiti, liquidi ed esigibili, spetta al la somma risultante di €. 33.243,88 oltre interessi CP_1
legali ex art. 1284 comma 4 c.c. sino al saldo.
7. In punto spese, attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle rispettive domande, solo in parte accolte, si ritiene siano sussistenti ragioni per disporre una parziale compensazione degli oneri di lite, nella misura dell'80%, ponendo il restante 20% a favore del , la cui vittoria in termini economici CP_1
appare superiore a quella avversaria.
Le spese vengono liquidate, utilizzando lo scaglione di valore complessivo accertato in giudizio ( da €.
56.001,00 a €. 260.000,00 ), utilizzando i valori medi per tutte e quattro le fasi del procedimento;
il
20% degli onorari a favore del , ammontano ad €. 2.820,60. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 17 di 18 dispone:
Accoglie parzialmente le domande promosse da e per l'effetto quantifica in €. 46.215,00 i CP_1
compensi quale amministratore di , oltre interessi legali Controparte_3
decorrenti dal 27.7.2018.
Respinge le restanti domande di condanna promosse.
Accoglie parzialmente le domande promosse da nei confronti Controparte_3 di ex art. 2476 c.c. e per l'effetto quantifica in €. 30.043,15 i danni cagionati, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal 7.12.2021.
Respinge le restanti domande promosse da . Controparte_3 Controparte_3
Dispone la compensazione giudiziale tra il credito spettante a , liquidato alla data del CP_1
31.12.2014 in €. 70.207,25, ed il credito spettante a , liquidato Controparte_3
alla data del 31.12.2014 in €. 36.963,37, e per l'effetto dichiara estinto il credito di
[...]
. Controparte_3
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a la Controparte_3 CP_1 restante parte di credito pari a €. 33.243,88 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
31.12.2024 al saldo.
Compensa parzialmente gli onorari tra le parti nella misura dell'80%.
Dichiara tenuta e condanna a corrispondere a le Controparte_3 CP_1
restanti spese di lite che si liquidano in €. 2.820,60 per onorari, €. 679,80 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e 15 % per spese generali.
Così deciso in Torino, 17.1.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maria Luciana Dughetti
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