Art. 2.
A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocita' corrispondenti, alla frequenza di 50 Hz.
A partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere installati soltanto macchinari elettrici e apparecchi elettrici di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica che siano atti a funzionare alla frequenza nazionale di 50 Hz. I motori primi e le macchine utilizzatrici collegate ai macchinari e apparecchi elettrici dovranno essere atti o predisposti a funzionare alle velocita' corrispondenti, alla frequenza di 50 Hz.